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15 dicembre 2011 - Atto giudiziario - Penale
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Da: per tutti | 15/12/2011 10:17:20 |
ragazzi ho la soluzione qui nel mio libro cedam di penale... spiegatemi come poterla scannerizzare qui per tutti.!! | |
Da: the last day | 15/12/2011 10:18:05 |
ieri abuso d'ufficio e oggi peculato??!! | |
Da: ... | 15/12/2011 10:18:27 |
ScrIvi d che atto si tratta | |
Da: enzer | 15/12/2011 10:18:39 |
Integra il reato di peculato l'indebito utilizzo da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio dell'utenza telefonica di cui abbia la disponibilità per ragioni d'ufficio o di servizio, purchè il valore economico degli impulsi telefonici oggetto dell'appropriazione sia apprezzabile e tale dunque da recare un effettivo danno patrimoniale alla pubblica amministrazione. Annulla con rinvio, App. Catania, 10/05/2010 Cassazione penale, sez. VI, 20/12/2010, n. 256 Non è configurabile il reato di peculato per l'indebito uso per scopi personali del pubblico ufficiale del telefono cellulare assegnato per ragioni d'ufficio e per l'impiego del computer d'ufficio collegato con la rete Internet, per ragioni personali, qualora la scarsa entità del danno al patrimonio della pubblica amministrazione evidenti l'inoffensività della condotta. Cassazione penale, sez. VI, 19/10/2010, n. 41709 | |
Da: .. | 15/12/2011 10:18:54 |
copia tuttooooooooooooooooo | |
Da: x per tutti | 15/12/2011 10:19:28 |
a che pagina del libro cedam? | |
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Da: X tutti | 15/12/2011 10:19:43 |
prendi il libro cedam lo posizioni sullo scanner e digiti invio.....lo troverai sul pc in formato pdf.....dopo fai copia e incolla sul forum | |
Da: principessa81 | 15/12/2011 10:19:53 |
SCARICA FREE OCR O MANDALA SULLA MIA EMAIL DOBBIAMO FARLA IN FORMATO TEST. CONVERTIRLO | |
Da: carmen5 | 15/12/2011 10:20:33 |
traccia di amministrativo???? | |
Da: aiuto da casa | 15/12/2011 10:21:12 |
Tratto da: ATTI DI DIRITTO PENALE. Per l'esame di Avvocato 2011 Collana "Atti e Pareri - Per l'esame di Avvocato 2011 TRACCIA SVOLTA DIRITTO PENALE - ATTO DI APPELLO DELL'IMPUTATO IN TEMA DI PECULATO (atto giudiziario) Traccia Tizio è sindaco del Comune di ... Dopo aver dedicato gran parte della sua vita all'attività politica, decide di completare i suoi studi in Giurisprudenza, essendogli rimasto da eseguire solo la tesi di laurea. Raccolte tutte le riviste utili allo svolgimento del tema di laurea scelto, per risparmiare tempo e denaro, chiede a Mevio e Sempronio, due addetti comunali, preposti a funzioni di cancelleria, di fotocopiargli i testi, utilizzando la fotocopiatrice e il materiale (carta per fotocopie, materiale di cancelleria, energia elettrica per il funzionamento della fotocopiatrice) di proprietà del Comune di ... Caio, da sempre rivale politico di Tizio, appena venuto a sapere dell'utilizzo da parte di Tizio, dell'attività lavorativa di Mevio e Sempronio e del materiale di cancelleria del Comune di ..., immediatamente si reca al locale Commissariato, per sporgere denuncia per il reato di peculato. Dall'istruttoria dibattimentale è emerso che nell'arco di una settimana, per un tempo complessivo di circa due ore, Tizio si è avvalso dell'opera lavorativa di Mevio e Sempronio e del materiale di cancelleria del Comune di ..., per i predetti scopi. Il Tribunale di primo grado, ritenuta la penale responsabilità di Tizio per il reato di cui all'art. 314c.p., lo condannava alla pena di anni ... di reclusione e di P di multa, con concessione della sospensione condizionale della pena. Il candidato, assunte le vesti del difensore di Tizio, rediga atto giudiziario. Nota esplicativa Il delitto di peculato che apre il titolo relativo ai reati contro la pubblica amministrazione, incrimina la condotta del pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio che si appropria di denaro o altra cosa mobile altrui, di cui abbia il possesso o la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio. Per la configurabilità del reato è necessario accertare il titolo del possesso della cosa o del denaro di cui l'agente si appropria, da individuarsi, appunto, nella ragione di ufficio o servizio, in mancanza del quale si avrà il delitto di appropriazione indebita. Con specifico riferimento all'oggetto materiale del reato in questione, costituito dalla cosa mobile altrui, dottrina e giurisprudenza ritengono pacificamente che questa debba possedere un valore economico oggettivamente apprezzabile e/o una qualche utilità economica, da valutarsi in relazione alla cosa in sé o all'uso che si intende farne. Ne consegue che in presenza di cose priva di valore, o di valore estremamente esiguo, il reato non può configurarsi, mancando una lesione patrimoniale apprezzabile. Sotto questo aspetto, il reato di peculato può avere ad oggetto altresì l'energia, equiparata alle cose mobili dall'art. 624 cpv. Specifica problematica a tal riguardo, interessa la possibilità di ricomprendere, quale oggetto materiale della condotta di peculato, l'utilizzazione di energie umane, in particolare dell'attività lavorativa prestata da un pubblico dipendente a vantaggio privato e personale del pubblico funzionario da cui gerarchicamente dipende. La giurisprudenza che si è espressa a tal riguardo è caratterizzata da una divaricazione di ordinamenti. Alla soluzione favorevole alla configurabilità della fattispecie in esame (Cass. Pen., n. 352/2001), si contrappone altra giurisprudenza che in ipotesi simili opta per la configurabilità , sussistendone i presupposti, dell'abuso d'ufficio (Cass. Pen., n. 8494/98). Conformemente al maggioritario orientamento dottrinale, appare preferibile escludere in tali ipotesi la configurabilità del delitto di peculato, in quanto l'assimilazione dell'utilizzazione delle energie lavorative altrui al possesso di cosa mobile altrui costituisce un'evidente applicazione in malam partem della fattispecie in esame. Inoltre, appare utile citare l'orientamento che si era formato sotto l'impero della previgente disciplina che qualificava la condotta di utilizzazione di attività lavorativa altrui, come peculato per distrazione, nella specie distrazione del denaro corrisposto dall'ente pubblico al lavoratore per l'attività invece prestata a beneficio privato del superiore. Ne consegue che l'avvenuta abrogazione del peculato per distrazione non può che condurre ad escludere la possibilità di ricomprendere entro il paradigma normativo dell'art. 314 c.p. il caso in esame. Nella stessa prospettiva si è pronunciata la recente giurisprudenza di legittimità che ha escluso la configurabilità del delitto di peculato nell'ipotesi di utilizzazione dell'attività lavorativa altrui. Nel corpo della motivazione, riprendendo un orientamento dottrinale, la Suprema Corte ha messo in rilievo, tra l'altro, la circostanza che l'art. 78 della l. 121/81, nel prevedere una fattispecie speciale per l'utilizzo arbitrario delle prestazioni lavorative dell'amministrazione della p.s., dimostra di aver voluto colmare, con tale norma, una lacuna legislativa dello specifico settore in cui è inserita, non trasferibile nell'ambito dell'art., 314 c.p. La stessa pronuncia, peraltro, ribadisce che il reato di peculato non è configurabile in presenza di cose prive di valore, o di valore estremamente esiguo, mancando una lesione patrimoniale apprezzabile (Cass. Pen. Sez. VI, (ud. 9.6.10) 29.9.10, n. 35150). Nell'atto di appello da redigere nell'interesse di Tizio, dovrà sostenersi allora la non configurabilità del reato di peculato, sia con riferimento al materiale di cancelleria utilizzato a scopi personali, sia per quanto riguarda la condotta di utilizzazione di attività lavorativa di Mevio e Sempronio, facendo attenzione alla possibile riqualificazione del fatto in abuso d'ufficio. ECC.MA CORTE DI APPELLO DI .......... Dichiarazione e motivi di appello proposti nell'interesse di .........., imputato nel procedimento ........../.......... R.G.N.R. e ........../.......... R.G.Dib. avverso la sentenza emessa dal Tribunale di .........., in data .......... che lo condannava alla pena di .........., per il reato di cui all'art. 314 c.p.; pena condizionalmente sospesa. 1) L'imputato doveva essere mandato assolto perché il fatto non sussiste - non configurabilità del reato di peculato. La decisione che con il presente atto di appello si impugna ha ritenuto la penale responsabilità di Tizio in ordine al reato di peculato, per due diverse condotte appropriative, a cui corrispondono due diversi oggetti materiali. La prima è stata ravvisata nell'appropriazione del materiale di cancelleria di proprietà del Comune, oltre che dell'energia per il funzionamento della fotocopiatrice; la seconda, invece, è stata individuata dal Giudice di prime cure nell'asserito indebito utilizzo dell'energia lavorativa di Mevio e Sempronio. Dall'istruttoria dibattimentale è in effetti emerso che Tizio abbia utilizzato il predetto materiale di cancelleria, così come è emerso che egli si sia avvalso dell'attività di Mevio e Sempronio per fotocopiare dei testi, durante il loro orario di lavoro. Si precisi, per altro, che sempre dall'istruttoria dibattimentale è emerso che ciò è avvenuto nell'arco di una settimana per un totale di tempo complessivo pari a circa due ore del predetto orario di lavoro. Peraltro, si tratta di dati probatori pacifici, mai contestati da Tizio. Ciò che si demanda, pertanto, a questa Corte con l'odierno atto di appello è il compito di verificare se sia corretta la qualificazione giuridica della condotta ascritta a Tizio, come ritenuta dal Tribunale. In particolare, se siano idonei ad integrare l'oggetto materiale del reato di peculato, ossia, nella specie, la cosa mobile altrui, oggetto di apprensione da parte del pubblico ufficiale, il materiale di cancelleria e l'attività lavorativa di Mevio e Sempronio. Con riguardo al primo dei due oggetti materiali considerati dal Tribunale, è stato accertato che Tizio si sia appropriato di carta per fotocopie, materiale di cancelleria ed energia elettrica per il funzionamento della fotocopiatrice. A tal riguardo, allora, si impone di ricordare a codesta Corte di Appello che il consolidato orientamento seguito in dottrina e giurisprudenza richiede ai fini della configurabilità del reato di peculato che la cosa di cui il p.u. si sia appropriato abbia un valore economico oggettivamente apprezzabile. Ne consegue che deve escludersi dal campo dell'offensività , l'appropriazione di cose di valore esiguo, in quanto l'applicazione della sanzione può essere giustificata dall'ordinamento solo quando la rigorosa afflizione stabilita dalla norma sia proporzionata al fatto commesso, nella prospettiva di un'effettiva esigenza di emenda dell'agente. Il bene giuridico tutelato dall'art. 314 c.p., infatti, è l'integrità patrimoniale della P.A. e dei privati, con l'effetto che, se la cosa ha un valore economico molto modesto, il reato non può profilarsi, mancando una effettiva lesione patrimoniale (da ultimo, Cass. Pen. Sez. VI, (ud. 9.6.10) 29.9.10, n. 35150). Venendo al caso di specie, è di intuitiva evidenza il modestissimo valore economico del materiale utilizzato per le operazioni di fotocopiatura, con conseguente non configurabilità del reato di peculato. Con riguardo al secondo oggetto materiale del reato di peculato ritenuto dal Tribunale di primo grado, non può sottacersi come la giurisprudenza sia caratterizzata da una divaricazione di orientamenti circa la possibilità di configurare la fattispecie in esame in relazione all'ipotesi di attività lavorativa prestata da un pubblico dipendente a vantaggio privato e personale del funzionario da cui gerarchicamente dipende. Invero, l'esclusione della possibilità di ravvisare nella predetta entità la cosa mobile altrui oggetto di apprensione è imposta, in primo luogo, dal divieto di interpretazione in malam partem in materia penale, consistendo la predetta opera di assimilazione un'evidente forzatura del dato normativo di cui all'art. 314 c.p. Inoltre, a favore della tesi che in questa sede si sostiene, soccorre il dato storico costituito dall'applicazione che simili ipotesi avevano sotto l'impero del previgente art. 314 c.p. che venivano ricondotte nel paradigma del peculato per distrazione. Ne consegue che l'abrogazione di questa fattispecie, non può che escludere la possibilità di configurare il peculato con riferimento all'ipotesi di utilizzo dell'attività lavorativa prestata da un pubblico dipendente. Peraltro, di recente la giurisprudenza di legittimità , a conferma della bontà di tale tesi, ha rinvenuto un argomento di giustificazione nel sistema positivo. In particolare, la Corte ha argomentato che l'art. 78, L. 121/81, prevedendo il reato di utilizzo arbitrario delle prestazioni lavorative del personale dell'amministrazione della Pubblica Sicurezza, dimostra chiaramente che il legislatore ha voluto colmare, con tale norma, sia pure limitatamente ad uno specifico settore, una evidente lacuna legislativa. La stessa previsione è stata estesa al personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, con la L. 15 dicembre 1990, n. 395, art. 20. Dette previsioni espresse non possono che operare limitatamente al settore in cui sono inserite; diversamente ragionando non vi sarebbe stata alcun bisogno, laddove il reato di peculato sia stato idoneo a ricomprendere nel suo spettro di operatività anche l'ipotesi in esame, per cui dette previsioni normative risultano specificatamente dettate (Cass. Pen. Sez. VI, (ud. 9.6.10) 29.9.10, n. 35150). Anche sotto detto aspetto, pertanto, deve essere dichiarata la non configurabilità del reato di peculato nei confronti della condotta ascritta a Tizio. Le considerazioni appena esposte esplicano effetti anche in relazione alla fattispecie che potrebbe residuare dall'esclusione del delitto di peculato, ossia il delitto di abuso d'ufficio, stante la natura sussidiaria dello stesso. A tal riguardo, occorre osservare che, come è emerso dall'istruttoria dibattimentale, l'utilizzazione dei due dipendenti comunali, per l'espletamento delle operazioni di fotocopiatura, è stata momentanea e saltuaria, precisamente per un totale di due ore circa nell'arco di un'intera settimana. Pertanto, l'utilizzazione dell'attività lavorativa di Mevio e Sempronio non ha apprezzabilmente inciso sul funzionamento della Pubblica Amministrazione, con conseguente danno per la stessa. Inoltre, detta condotta non ha procurato un apprezzabile e ingiusto vantaggio patrimoniale all'imputato, con l'effetto che deve escludersi anche la configurabilità della meno grave ipotesi criminosa dell'abuso d'ufficio. Per le stesse ragioni, peraltro, l'abuso d'ufficio non è configurabile nemmeno in relazione all'utilizzazione del materiale di cancelleria di proprietà del Comune di .........., stante il modestissimo valore economico del materiale utilizzato per le operazioni di fotocopiatura, con conseguente assenza di apprezzabile danno per la P.A. e di un apprezzabile e ingiusto vantaggio patrimoniale all'imputato. Per i motivi e le argomentazioni su esposte SI CHIEDE che codesta Corte di Appello, in riforma della sentenza di primo grado, voglia assolvere Tizio dal reato di peculato, perché il fatto non sussiste. Con osservanza. Data. Firma. NOMINA EX ART. 96 C.P.P. Io sottoscritto .......... nato a .......... il .......... e residente a .......... alla via .........., n. ..........imputato nel procedimento di cui a margine, pendente presso il Tribunale di .........., eleggo domicilio presso la mia abitazione e NOMINO mio difensore di fiducia l'Avv. .........., con studio in .......... al numero .......... della Via .......... all'uopo conferendogli mandato a proporre impugnazioni. Conferisco, altresì, procura speciale al fine di esercitare la facoltà prevista dall'art. 589 c.p.p. Autorizzo l'Avv. .......... al trattamento dei miei dati personali, ai sensi del DLGS 196/2003, espressamente esonerandolo da qualunque responsabilità derivante dall'utilizzazione degli stessi. Con la massima osservanza. Luogo, data .......... È autentica avv. .......... | |
Da: hevilina | 15/12/2011 10:21:12 |
a ke pag del libro CEDAM? | |
Da: Missy1992 | 15/12/2011 10:22:29 |
Scusatemi ma potreste scrivermi la traccia completa di penale??? per favoreeeeeeeeeeeeeeeeeee! | |
Da: giustiziere | 15/12/2011 10:22:43 |
ciao terruncielli! vi farò compagnia anche oggi! copiate copiate! somari boccioni! | |
Da: Oooooooooooo | 15/12/2011 10:22:45 |
La traccia e questa???? Sicuri ??? | |
Da: do | 15/12/2011 10:23:08 |
Ragazzi, ma siamo sicuri della traccia? è lo stesso reato del parere di ieri? | |
Da: monco | 15/12/2011 10:24:57 |
tra pochi minuti napoli detta, darò conferma su tutto | |
Da: frizz | 15/12/2011 10:25:04 |
atto di pen. Cass.pen. sez.VI n.20326/2008 | |
Da: enzer | 15/12/2011 10:25:18 |
non è peculato | |
Da: monco | 15/12/2011 10:27:06 |
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI PENALE Sentenza 21 Maggio 2008, n. 20326 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - SEZIONE VI PENALE composta dai signori magistrati: dott. Giangiulio Ambrosini - Presidente dott. Saverio F. Marinino - Consigliere dott. Giorgio Colla - Consigliere dott. Vincenzo Rotundo - Consigliere dott. Lina Matera - Consigliere riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari nel procedimento nei confronti di M. M. D'A., avverso l'ordinanza del Tribunale della città in data 21 maggio 2007; udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giorgio Colla; udito il Procuratore generale nella persona del sostituto dott. Vittorio Martusciello, che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Bari, in accoglimento dell'appello proposto da M. M. D'A. nei confronti dell'ordinanza del Tribunale dì Trani del 24 aprile 2007, con la quale era stata applicata al medesimo la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico servizio, revocava l'ordinanza stessa, ritenendo la insussistenza di gravi indizi di colpevolezza e di esigenze cautelari. All'indagato - dipendente del Comune di Trani - era stato contestato il reato di peculato perché si serviva del computer dell'ufficio, cui era collegato un masterizzatore DVD, per uso personale usufruendo della rete elettrica e informatica del Comune: navigava in internet su siti non istituzionali, scaricando su archivi personali dati e immagini non inerenti alla pubblica funzione - prevalentemente materiale di carattere pornografico - con danno economico dell'Ente. Sul computer in questione e sul sopporto esterno, venivano rinvenuti circa 10.000 documenti di cui solo una minima parte di natura lavorativa. Il Tribunale, nel revocare la misura cautelare, osservava che il reato di peculato tutela il patrimonio della P. A. e che lo stesso non poteva essere depauperato a seguito dei collegamenti in questione di un computer "comunque e sempre collegato alla rete elettrica e telefonica indipendentemente dall'uso e dalla navigazione". Con particolare riferimento al collegamento alla rete elettrica, non si era "indicato il danno patrimoniale"', atteso che "i computers sono sempre collegati alla rete elettrica, né può ritenersi ulteriore consumo di energia elettrica per il fatto che a un computer siano collegate una o più periferiche". Il tribunale disconosceva anche la sussistenza di esigenze cautelari perché pur ritenendo un danno patrimoniale per l'ente per la navigazione in internet sino al 2003 (il consulente tecnico aveva accertato che la navigazione in internet si arrestava al giugno 2003) non era ipotizzabile un pericolo di reiterazione "in considerazione della sua illibata personalità e dell'atteggiamento pacatamente esplicativo tenuto in occasione del suo interrogatorio". Avverso la predetta ordinanza propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari il quale richiama tutta la giurisprudenza di questa Corte di cassazione che ritiene che con il reato di peculato non sia offeso solo il patrimonio dell'ente pubblico, ma anche il buon andamento degli uffici della pubblica amministrazione il quale può non essere turbato solo da un uso occasionale della cosa pubblica, ma non in caso di condotta reiterata e consolidata nel tempo. Peraltro, non risultava affatto accertato agli atti del processo se il contratto del Comune con l'ente gestore di internet prevedesse un uso illimitato del servizio con tariffa fissa, circostanza per nulla verificata da parte dei Giudici di merito, ma solo supposta. Del tutto inadeguata appariva infine la motivazione sulle esigenze cautelari sopra riportata. Premesso che l'ordinanza impugnata sembra quasi trascurare la circostanza che la disposizione dell'articolo 314 codice penale oltre a tutelare il patrimonio della pubblica amministrazione mira ad assicurare anche il corretto andamento degli uffici della stessa basato su un rapporto di fiducia e di lealtà col personale dipendente, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il Tribunale del riesame da per scontato un dato che non emerge affatto dagli atti, cioè che il computer fosse perennemente collegato alla rete elettrica e telefonica in modo da comportare costi fissi per la pubblica amministrazione indipendente dalla navigazione in internet. Ora, a parte il fatto che tale assunto è errato per ciò che attiene all'energia elettrica, che viene consumata in quanto l'apparecchio sia acceso, ciò che più conta è che da nessun dato si ricava che il tipo di convenzione con il provider prevedesse un accesso costante al web a un costo fisso anziché un accesso di volta in volta consentito solo previo contatto telefonico, non occorrendo spendere parole per dimostrare come in questo secondo caso l'indagato si sarebbe appropriato anche delle energie appartenenti all'ente sotto forma di telefonate di volta in volta eseguite per la navigazione in internet per finalità totalmente estranee alla pubblica funzione (masterizzazione di DVD audio e scaricamento di immagini e di film). L'ordinanza impugnata da la prima ipotesi come appartenente al notorio ma ciò è del tutto arbitrario, specie in considerazione che tale tipo di convenzione si è diffusa recentemente, mentre i fatti di cui è causa risalgono all'anno 2003, onde la questione avrebbe dovuto formare oggetto di dimostrazione precisa. L'ordinanza va quindi annullata in punto di gravi indizi di colpevolezza con rinvio al Tribunale di Bari perché spieghi non solo per quali motivi ha ritenuto la insussistenza dei gravi indizi del reato solo in relazione al danno cagionato (asseritamente mancante), ma anche da quali dati probatori concreti relativi al caso di specie abbia desunto l'esistenza di un certo tipo di convenzione con l'ente gestore del servizio telefonico. Ma l'ordinanza impugnata va annullata anche in punto di esigenze cautelari perché la incensuratezza, considerato il tipo e la reiterazione del reato di specie, non ha un significato decisivo; significato men che meno attribuibile all' "atteggiamento esplicativo" avuto dall'indagato in sede di interrogatorio. Il Tribunale dovrà motivare se sussista un pericolo di reiterazione, tenuto conto del fatto che sono stati trovati sull'apparecchio in questione e sul disco esterno ben 10.000 files, di cui solo una modestissima parte di natura attinente alle funzioni esercitate. | |
Da: CB | 15/12/2011 10:27:31 |
ieri era abuso d'ufficio, non peculato. | |
Da: amico di amici | 15/12/2011 10:28:57 |
TRACCIA CIVILE GRAZIEeeEEEEE | |
Da: bill bryson | 15/12/2011 10:30:12 |
frizz quella del 2008 ci va contro | |
Da: giustiziere | 15/12/2011 10:30:25 |
forza forza terruncielli lavorate lavorate!! siete sembre bravi a truffare lo Stato, ce la farete anche questa volta dai dai!! | |
Da: leggete | 15/12/2011 10:31:06 |
Autorità : Cassazione penale sez. VI Data: 19 ottobre 2010 Numero: n. 41709 PECULATO - Possesso per ragione di ufficio o di servizio Testo Non integra né il delitto di peculato , né quello di abuso d'atti d'ufficio la condotta del pubblico funzionario che utilizzi per ragioni personali l'accesso ad internet del computer d'ufficio qualora per il suo esercizio la p.a. abbia contratto un abbonamento a costo fisso. Dichiara inammissibile, Gip Trib. Verbania, 18 dicembre 2008 | |
Da: per tutti | 15/12/2011 10:31:44 |
come allego soluzione cedam? cmq sto leggendo soluzione occhio a quel "tutto incluso" | |
Da: giustiziere | 15/12/2011 10:31:49 |
bravissimi copiate la sentenza che siete a posto!! | |
Da: Avv. Guerrieri | 15/12/2011 10:32:52 |
Ecc.ma Corte di Appello di…….. Atto di Appello Proc. pen. n…..R.G.N.R. Proc. Pen. n…..R. Dib. Il sottoscritto Avv…….del Foro di….., quale difensore di fiducia, giusta nomina in calce al presente atto, di Caio, nato a…….il…..e residente in….alla via….., imputato nel proc. pen. in epigrafe per il reato di cui all'art. 314 codice penale per i fatti meglio indicati in atti, Dichiara di proporre appello Avverso la sentenza del Tribunale di…….., pronunciata il………..e depositata il……..distinta dal n°………con la quale il suddetto Caio veniva condannato alla pena di anni tre di reclusione. Il presente atto di impugnazione è affidato ai seguenti specifici Motivi 1. Assoluzione perché il fatto non sussiste | |
Da: stelnicola | 15/12/2011 10:33:02 |
la traccia di penale?? civile?? | |
Da: sdfgh | 15/12/2011 10:33:47 |
visto k sn ignorante in materia,appena date la soluzione mi scrivete sopra SOLUZIONE? vi pregoooooooo | |
Da: avvocato jonico | 15/12/2011 10:34:07 |
se è "tutto incluso" non c'è il peculato...c'è la sentenza! la fattispecie riguarda sempre un carabiniere...è la stessa situazione del parere...che fantasia al ministero!!! forza ragazzi...lavorate con tranquillità ...è facile anche questo! | |
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