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15 dicembre 2011 - Atto giudiziario - Penale
1179 messaggi, letto 51921 volte
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Da: CB15/12/2011 13:56:16
estrella sei d'accordo con me! grazie...lo dico da mezz'ora ma mi prendono x pazza; è ovvio che vanno riportate tutte le considerazioni svolte x il peculato, quindi anche per l'abuso d'uff il fatto non sussiste, ma in caso la corte ci dìa torto almeno la pena per l'abuso è inferiore!

Da: MAR15/12/2011 13:58:06
Estrella, ma bisogna indicarla sta pec, cf e fax o no??!!!

Da: the last day15/12/2011 13:58:25
concordo con CB ed estrella81...ma come scrivere la formula???

Da: VERDIANA15/12/2011 13:59:04
urgente procura atto appello.................

Da: PLEASE ATTO COMPLETO15/12/2011 13:59:44
PUBBLICATE UN ATTO COMPLETO, MA SOPRATTUTTO SICURO

Da: avvocatissimo 15/12/2011 13:59:52
Sono d'accordo con estrella e CB. In prima istanza chiederei l'assoluzione perché il fatto non sussiste ed in subordine la derubricazione (che in caso di condanna prevederebbe una pena minore).

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Da: tesset15/12/2011 14:00:10
MA XKè CONTINUATE A CHIEDERE SE L'ATTO è GIUSTO.... SI DEGNASSERO DI LEGGERLI.... NON DI CORREGGERLI....

Da: yuki15/12/2011 14:00:11
HELP HELP HELP......................Per favore postate atto diritto civile. GRAZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZIIIIIIIEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

Da: sofiachiara15/12/2011 14:00:18
x me il cliente deve essere assolto perchè non c'è reato che senso ha derubricarlo???

Da: PLEASE ATTO COMPLETO15/12/2011 14:00:23
PUBBLICATE UN ATTO COMPLETO, MA SOPRATTUTTO SICURO

Da: diciamola tutta15/12/2011 14:01:06
Ma diamine ancora gente che chiede la pubblicazione di atti. Ve ne hanno inviati 200 ormai, che cosa volete in più, la consegna a mani proprie?!?! SU DAI!!!!!!

Da: X SOFIA CHIARA15/12/2011 14:01:26
PER CORTESIA, PUOI RIPUBBLICARE L'ATTO?
GRAZIE 1000

Da: rox15/12/2011 14:01:40
idioti, l'atto è stato già fatto....

Da: Missy1992 15/12/2011 14:02:00
X ESTRELLA81 & TRINY77
Scusatemi ma secondo voi è più corretto quello di sofiachiara o quello a questo indirizzo di manuela?

http://www.gossiplandia.it/2011/12/tracce-esame-avvocato-2011-atto-giudiziario-civile-penale-e-amministrativo-caccia-alle-soluzioni/

Non posso copiarlo perciò vi mando il link!
Vi prego! fatemi sapere il più presto possibile!!!!

Da: X SOFIA CHIARA15/12/2011 14:02:11
NON RIESCO A TROVARLO

Da: tesset15/12/2011 14:02:28
IL MIO DOMINUS DICEVA CHE LA DOMANDA SUBORDINATA è ESSENZIALE IN PENALE..... ECCO SPIEGATA LA DERUBRICAZIONE

Da: anonimo15/12/2011 14:02:33
l'atto è stato appena pubblicato, cosa chiedete ancora??

Da: diciamola tutta15/12/2011 14:02:41
nelle pagine precedenti

Da: avvocatissimo 15/12/2011 14:02:47
Perché non è detto che l'Autorità Giudicante condivida la prima richiesta. In questo modo avresti a disposizione due carte (opinione personalissima).

Da: amico15/12/2011 14:03:17
Con la proposizione dell'appello si attribuisce al giudice del gravame "la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti" (art. 597 c.p.p.) scusatemi il codice recita così,non vorrei dire cazzae ma se in primo grado l'abuso d'ufficio non è uscito in teoria è sbagliato chiamarlo ora o sbaglio??

Da: Estrella8115/12/2011 14:04:05
missy1992

quello di sofiachiara!

Da: X diciamola tutta15/12/2011 14:04:13
HO PROBLEMI CON IOL PALMARE.
PUOI RIPUBBLICARLO?

Da: diciamola tutta15/12/2011 14:04:21
A pagina 13 ce ne è uno ad esempio.

Da: koffi15/12/2011 14:04:32
la soluzione dell'atto penale qualcuno la sà?

Da: diciamola tutta15/12/2011 14:06:31
BISOGNA FARE UN ATTO DI APPELLO (usate un formulario) CON MOTIVO UNICO: INSUSSISTENZA DEL REATO CONTESTATO.
ESAME DEL REATO EX ART. 314 NEI SUOI ELEMENTI COSTITUTIVI.
IN PARTICOLARE, ANALISI DEL BENE GIURIDICO TUTELATO (PATRIMONIO MOBILIARE DELLA PA E BUON ANDAMENTO DELLA STESSA). RAGIONARE SUL VALORE ECONOMICO DELLA "COSA" DI CUI L'IMPUTATO SI SAREBBE APPROPRIATO, PER CONCLUDERE CHE TALE VALORE NON È APPREZZABILE A FRONTE DELLA TARIFFA FLAT.
CITARE LA MASSIMA A CONFERMA.
PQM
IN RIFORMA DELL'INTESTATA SENTENZA, VOGLIA L'ILL.MA CORTE D'APPELLO ADITA ASSOLVERE CAIO PERCHÈ IL FATTO NON SUSSISTE.

Si deve evidenziare che nel caso di indebito utilizzo della rete internet da parte di un dipendente pubblico, ai fini della configurabilita' dell' art. 314 cp , non si deve avere riguardo unicamente alla condotta di appropriazione dell'energia elettrica (che viene consumata in quanto l'apparecchio rimane acceso); la giurisprudenza di legittimita ( cass. sez. vi, 21 maggio 2008 n. 20326) ha infatti evidenziato come la rilevanza penale di tali comportamenti sia legata alla diversa tipologia di convenzione esistente tra l'ente pubblico ed il provider (si noti nel caso di specie il pacchetto 'tutto compreso'..) Nel caso in cui tale accordo prevede un accesso costante al web ad un costo fisso (previsto nella traccia odierna al termine 'tutto compreso') il dipendente pubblico che utilizzi indebitamente il collegamento alla rete internet , di cui dispone per ragione o a causa del proprio ufficio, non realizza alcuna appropriazione penalmente rilevante (ex art. 314 cp).
Nel caso invece contrario in cui la convenzione preveda un accesso di volta in volta consentito solo previo contatto telefonico, la giurisprudenza di legittimita, richiamandosi ad alcuni suoi precedenti in tema di indebito utilizzo del telefono d'ufficio, ha affermato la realizzazione di un'appropriazione delle energie elettriche appartenenti all'ente sotto forma di telefonate di volta in volta eseguite per la navigazione in internet per finalita totalmente estranee alla pubblica funzione svolta (masterizzazione di dvd e download di immagini e video) e la conseguente configurabilita del reato di peculato (art. 314 cp).
Insussistenza del fatto, non configurabilità del reato di peculato.
La decisione che con il presente atto di appello si impugna ha ritenuto la penale responsabilità di Caio in ordine al reato di peculato, a causa della sua condotta consistita nell'aver utilizzato il computer e la linea internet di proprietà dell'ente comunale per fini personali, non riconducibili all'esercizio delle proprie funzioni.
Preliminarmente va evidenziato come dall'istruttoria dibattimentale sia emersa l'effettiva utilizzazione da parte dell'appellante dei beni nella sua disponibilità, ancorchè, a parere di questa difesa, tale condotta non possa integrare la fattispecie del reato di peculato.
Giova precisare che già in primo grado, le risultanze del dibattimento avevano chiarito un particolare decisivo, negligentemente trascurato dal giudice di prime cure, relativo alla sottoscrizione, da parte dell'ente comunale, di un contratto di somministrazione della linea internet, con tariffa forfettaria "tutto compreso" .
A tal proposito, ci si domanda se sia corretta la qualificazione giuridica della condotta ascritta a Caio, come ritenuta dal Tribunale. In particolare, se sia idonea ad integrare l'oggetto materiale del reato di peculato, ossia, nella specie, l'appropriazione di bene appartenente alla P.A.
A tal riguardo, allora, si rammenta a codesta Corte di Appello che il consolidato orientamento seguito in dottrina e giurisprudenza richiede ai fini della configurabilità del reato di peculato che la cosa di cui il pubblico ufficiale si sia appropriato abbia un valore economico oggettivamente apprezzabile.
Ne consegue che deve escludersi dal campo dell'offensività, l'appropriazione di una prestazione inserita nell'ambito di un contratto telefonico forfettario che, per la sua particolare natura non implica un maggior esborso da parte dell'Ente comunale e la conseguente produzione di un danno erariale.
Il bene giuridico tutelato dall'art. 314 c.p., infatti, è l'integrità patrimoniale della P.A. e dei privati, con l'effetto che, se la cosa oggetto di apprensione da parte del pubblico ufficiale ha un valore economico molto modesto, o, come nel caso di specie, non quantificabile, il reato non può profilarsi, mancando una effettiva lesione patrimoniale (da ultimo, Cass. Pen. Sez. VI, (ud. 9.6.10 29.9.10, n. 35150).
Ancora, la Suprema corte, con due interventi perfettamente attinenti al caso in esame ha chiarito in maniera incontrovertibile che "Integra il reato di peculato l'indebito utilizzo da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio dell'utenza telefonica di cui abbia la disponibilità per ragioni d'ufficio o di servizio, purchè il valore economico degli impulsi telefonici oggetto dell'appropriazione sia apprezzabile e tale dunque da recare un effettivo danno patrimoniale alla pubblica amministrazione". (Cassazione penale, sez. VI, 20/12/2010, n. 256) ed ancora "Non è configurabile il reato di peculato per l'indebito uso per scopi personali del pubblico ufficiale del telefono cellulare assegnato per ragioni d'ufficio e per l'impiego del computer d'ufficio collegato con la rete Internet, per ragioni personali, qualora la scarsa entità del danno al patrimonio della pubblica amministrazione evidenti l'inoffensività della condotta". (Cassazione penale, sez. VI, 19/10/2010, n. 41709)
Orbene, con riferimento al caso in esame è di meridiana evidenza che il comportamento perpetrato da Caio non possa essere inquadrato nella fattispecie di cui all'art. 314 c.p., sia avuto riguardo alla impossibilità di quantificare il valore economico degli impulsi telefonici oggetto di appropriazione, stante la sottoscrizione da parte del Comune di Beta, di una tariffa internet forfettaria, consistente in un esborso fisso, prescindente dall'utilizzo della linea, sia con riferimento all' ingiusto vantaggio patrimoniale all'imputato ed al concetto di apprezzabilità del danno subito dalla P.A. che sarebbe stata costretta a pagare, a titolo di canone di connessione, la medesima somma, anche in assenza del comportamento irregolare contestato a Caio.

Da: diciamola tutta15/12/2011 14:07:20
Sono contro l'aiuto ma tanto ormai, l'atto sopra non è mio

Da: ...15/12/2011 14:08:22
Cortesemente mi dite dove trovare il commento della sent. 256 del 20/12/2010? GRAZIE

Da: Missy1992 15/12/2011 14:08:25
ESTRELLA81 e Sofiachiara Grazie mille! non so come ringraziarvi!!!!
Ma secondo voi glielo mando proprio così nel senso che è corretto o devo dirgli di modificare qualcosa?! (ad es. qualche errore non so ditemi voi!!!)

Da: Domanda da ignorante15/12/2011 14:09:23
Scusate, il mandato? qualcuno l'ha postato?

Da: anonimo15/12/2011 14:09:29
Brava Sofiachiara, sei stata mitica!!

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