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15 dicembre 2011 - Atto giudiziario - Penale
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Da: oclaf | 15/12/2011 13:38:23 |
ma qualcuno l'ha redatto quest'atto?????? | |
Da: triny77 | 15/12/2011 13:39:13 |
a | |
Da: .........!!!!!!! | 15/12/2011 13:39:28 |
oclaf...bravo!..qualcuno l'ha redatto?????? | |
Da: the last day | 15/12/2011 13:39:56 |
scusate ma va derubricato o no???? | |
Da: ant82 | 15/12/2011 13:41:17 |
oggi senza astrella non si conclude un ca.....!!! | |
Da: anemone23 | 15/12/2011 13:41:49 |
no!!!!!!!!!! | |
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Da: SCURAU SI E FATTO BUOIO | 15/12/2011 13:42:03 |
SCURAU (SI E' FATTO BUOIO) SCURAU (SI E' FATTO BUOIO) SCURAU (SI E' FATTO BUOIO) SCURAU (SI E' FATTO BUOIO) SCURAU (SI E' FATTO BUOIO) SCURAU (SI E' FATTO BUOIO) SCURAU (SI E' FATTO BUOIO) SCURAU (SI E' FATTO BUOIO) SCURAU (SI E' FATTO BUOIO) SCURAU (SI E' FATTO BUOIO) SCURAU (SI E' FATTO BUOIO) SCURAU (SI E' FATTO BUOIO) SCURAU (SI E' FATTO BUOIO) SCURAU (SI E' FATTO BUOIO) SCURAU (SI E' FATTO BUOIO) SCURAU (SI E' FATTO BUOIO) SCURAU (SI E' FATTO BUOIO) SCURAU (SI E' FATTO BUOIO) SCURAU (SI E' FATTO BUOIO) SCURAU (SI E' FATTO BUOIO) SCURAU (SI E' FATTO BUOIO) SCURAU (SI E' FATTO BUOIO) SCURAU (SI E' FATTO BUOIO) SCURAU (SI E' FATTO BUOIO) SCURAU (SI E' FATTO BUOIO) SCURAU (SI E' FATTO BUOIO) SCURAU (SI E' FATTO BUOIO) SCURAU (SI E' FATTO BUOIO) SCURAU (SI E' FATTO BUOIO) SCURAU (SI E' FATTO BUOIO) SCURAU (SI E' FATTO BUOIO) SCURAU (SI E' FATTO BUOIO) SCURAU (SI E' FATTO BUOIO) SCURAU (SI E' FATTO BUOIO) SCURAU (SI E' FATTO BUOIO) SCURAU (SI E' FATTO BUOIO) SCURAU (SI E' FATTO BUOIO) SCURAU (SI E' FATTO BUOIO) SCURAU (SI E' FATTO BUOIO) SCURAU (SI E' FATTO BUOIO) SCURAU (SI E' FATTO BUOIO) SCURAU (SI E' FATTO BUOIO) SCURAU (SI E' FATTO BUOIO) SCURAU (SI E' FATTO BUOIO) SCURAU (SI E' FATTO BUOIO) | |
Da: Christi | 15/12/2011 13:42:12 |
Va bene secondo voi l'atto di verignola? | |
Da: valeniu | 15/12/2011 13:42:37 |
cortesemente qualcuno puo' copiare anke qui le info trovate su gossiplandia........grazieeeeeeeeeeeeeeee | |
Da: annarita79 | 15/12/2011 13:42:47 |
ma è di penale? | |
Da: .........!!!!!!! | 15/12/2011 13:42:51 |
:( k tristezza....qualcuno ci aiuti!!!!!!!!! | |
Da: sofiachiara | 15/12/2011 13:43:00 |
tra poco atto penale prnto | |
Da: Avv. Guerrieri | 15/12/2011 13:43:59 |
Quindi concordate tutti nella redazione di un unico motivo di appello? Assoluzione perchè il fatto non sussiste ex art 530 comma I c.p.p. | |
Da: just X ESTRELLA | 15/12/2011 13:45:14 |
NN SN AVV DITEMI SE è CORRETTO: Si deve evidenziare che nel caso di indebito utilizzo della rete internet da parte di un dipendente pubblico, ai fini della configurabilità dell' art. 314 cp , non si deve avere riguardo unicamente alla condotta di appropriazione dell'energia elettrica (che viene consumata in quanto l'apparecchio rimane acceso); la giurisprudenza di legittimità ( cass. sez. vi, 21 maggio 2008 n. 20326) ha infatti evidenziato come la rilevanza penale di tali comportamenti sia legata alla diversa tipologia di convenzione esistente tra l'ente pubblico ed il provider (si noti nel caso di specie il pacchetto 'tutto compreso'..) Nel caso in cui tale accordo prevede un accesso costante al web ad un costo fisso (previsto nella traccia odierna al termine 'tutto compreso') il dipendente pubblico che utilizzi indebitamente il collegamento alla rete internet , di cui dispone per ragione o a causa del proprio ufficio, non realizza alcuna appropriazione penalmente rilevante (ex art. 314 cp). Nel caso invece contrario in cui la convenzione preveda un accesso di volta in volta consentito solo previo contatto telefonico, la giurisprudenza di legittimità , richiamandosi ad alcuni suoi precedenti in tema di indebito utilizzo del telefono d'ufficio, ha affermato la realizzazione di un'appropriazione delle energie elettriche appartenenti all'ente sotto forma di telefonate di volta in volta eseguite per la navigazione in internet per finalità totalmente estranee alla pubblica funzione svolta (masterizzazione di dvd e download di immagini e video) e la conseguente configurabilità del reato di peculato (art. 314 cp). Insussistenza del fatto, non configurabilità del reato di peculato. La decisione che con il presente atto di appello si impugna ha ritenuto la penale responsabilità di Caio in ordine al reato di peculato, a causa della sua condotta consistita nell'aver utilizzato il computer e la linea internet di proprietà dell'ente comunale per fini personali, non riconducibili all'esercizio delle proprie funzioni. Preliminarmente va evidenziato come dall'istruttoria dibattimentale sia emersa l'effettiva utilizzazione da parte dell'appellante dei beni nella sua disponibilità , ancorché, a parere di questa difesa, tale condotta non possa integrare la fattispecie del reato di peculato. Giova precisare che già in primo grado, le risultanze del dibattimento avevano chiarito un particolare decisivo, negligentemente trascurato dal giudice di prime cure, relativo alla sottoscrizione, da parte dell'ente comunale, di un contratto di somministrazione della linea internet, con tariffa forfettaria "tutto compreso" . A tal proposito, ci si domanda se sia corretta la qualificazione giuridica della condotta ascritta a Caio, come ritenuta dal Tribunale. In particolare, se sia idonea ad integrare l'oggetto materiale del reato di peculato, ossia, nella specie, l'appropriazione di bene appartenente alla P.A. A tal riguardo, allora, si rammenta a codesta Corte di Appello che il consolidato orientamento seguito in dottrina e giurisprudenza richiede ai fini della configurabilità del reato di peculato che la cosa di cui il pubblico ufficiale si sia appropriato abbia un valore economico oggettivamente apprezzabile. Ne consegue che deve escludersi dal campo dell'inoffensività , l'appropriazione di una prestazione inserita nell'ambito di un contratto telefonico forfettario che, per la sua particolare natura non implica un maggior esborso da parte dell'Ente comunale e la conseguente produzione di un danno erariale. Il bene giuridico tutelato dall'art. 314 c.p., infatti, è l'integrità patrimoniale della P.A. e dei privati, con l'effetto che, se la cosa oggetto di apprensione da parte del pubblico ufficiale ha un valore economico molto modesto, o, come nel caso di specie, non quantificabile, il reato non può profilarsi, mancando una effettiva lesione patrimoniale (da ultimo, Cass. Pen. Sez. VI, (ud. 9.6.10 29.9.10, n. 35150). Ancora, la Suprema corte, con due interventi perfettamente attinenti al caso in esame ha chiarito in maniera incontrovertibile che "Integra il reato di peculato l'indebito utilizzo da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio dell'utenza telefonica di cui abbia la disponibilità per ragioni d'ufficio o di servizio, purché il valore economico degli impulsi telefonici oggetto dell'appropriazione sia apprezzabile e tale dunque da recare un effettivo danno patrimoniale alla pubblica amministrazione". (Cassazione penale, sez. VI, 20/12/2010, n. 256) ed ancora "Non è configurabile il reato di peculato per l'indebito uso per scopi personali del pubblico ufficiale del telefono cellulare assegnato per ragioni d'ufficio e per l'impiego del computer d'ufficio collegato con la rete Internet, per ragioni personali, qualora la scarsa entità del danno al patrimonio della pubblica amministrazione evidenti l'inoffensività della condotta". (Cassazione penale, sez. VI, 19/10/2010, n. 41709) Orbene, con riferimento al caso in esame è di meridiana evidenza che il comportamento perpetrato da Caio non possa essere inquadrato nella fattispecie di cui all'art. 314 c.p., sia avuto riguardo alla impossibilità di quantificare il valore economico degli impulsi telefonici oggetto di appropriazione, stante la sottoscrizione da parte del Comune di Beta, di una tariffa internet forfettaria, consistente in un esborso fisso, prescindente dall'utilizzo della linea, sia con riferimento all' ingiusto vantaggio patrimoniale all'imputato ed al concetto di apprezzabilità del danno subito dalla P.A. che sarebbe stata costretta a pagare, a titolo di canone di connessione, la medesima somma, anche in assenza del comportamento irregolare contestato a Caio. | |
Da: Aiai | 15/12/2011 13:45:41 |
Io rrizzato ce l'ho di 15 cm..... è rilevante???? | |
Da: .........!!!!!!! | 15/12/2011 13:45:45 |
sofiachiara aspettiamo te! | |
Da: the last day | 15/12/2011 13:46:20 |
x avv guerrieri....da dentro dicono che c'è una seconda motivazione...che ne pensi??? | |
Da: valeniu | 15/12/2011 13:46:21 |
trinny77 e missy....x piacere salvate anke qui le info ke si trovano su gossiplandia....nn riesco a copiarle.....grazieeeeee | |
Da: just X ESTRELLA | 15/12/2011 13:47:01 |
MA VOLETE RISPONDERE??????? | |
Da: ciao 2 | 15/12/2011 13:47:27 |
aiutooooooooooooo soluzioneeeeeeeeeeeeee civile | |
Da: sofiachiara | 15/12/2011 13:48:54 |
Al sig. Cancelliere del Tribunale di .... ECC.MA CORTE D'APPELLO DI ...... Atto d'Appello Il sottoscritto avvocato, difensore di fiducia, giusta nomina in atti, del sig. caio nato a .... il ..... ivi residente e domiciliato alla via ...... n°...., perché imputato del reato p. e p. dall'art. 314 c.p., nel procedimento penale n° ...../... R.G.N.R.. per il quale è stato condannato con sentenza n°.../.. R.G.SENT., pronunciata in data ..... e depositata in cancelleria in data ... dal Tribunale ...., alla pena di anni tre di reclusione, impugna in toto la predetta sentenza nei capi e nei punti che si espongono, facendo valere i seguenti motivi: ASSOLUZIONE EX ART. 530 C.P.P.; Il Giudice a quo ha frettolosamente e superficialmente valutato i fatti oggetto del presente giudizio. Va subito detto che la motivazione del Giudice di prime cure, brillante quanto alla forma, pecca in sostanza di eccessivo semplicismo per aver seguito pedissequamente assunti di accusa, che come si dirà più avanti, appaiono inverosimili, se non addirittura inconsistenti o contraddittori. Il Giudice è giunto alla condanna dell'imputato perché si è lasciato fortemente fuorviare dal complesso di conoscenze accreditate dal contesto sociale e da massime di esperienze che influiscono negativamente e rendono la decisione discutibile e censurabile. Le valutazioni del Giudice non possono essere espressione di opzioni personali o di singole visioni del mondo, ma devono essere giustificate sulla base di valori universalmente condivisi. Nel provvedimento impugnato il Giudice ha pretestuosamente ricercato, a discapito del criterio dell'obiettività e del senso di giustizia al quale un Giudice deve ispirarsi, ostinatamente elementi di accusa per sostenere la erronea e speciosa motivazione della sentenza di condanna dell'imputato. Invero, non si comprende in base a quali elementi il Giudicante abbia ritenuto responsabile del reato di cui alla rubrica il prevenuto. Nel caso di specie, vengono in rilievo le indagini difensive le quali hanno dimostrato che l'ente gestore del servizio telefonico aveva stipulato con il Comune di Beta un contratto con tariffa forfettaria denominato "tutto incluso". Difatti da tale rilievo, non è rilevante la circostanza che l'uso di internet sia stato fatto in maniera non occasionale ma appare decisiva la circostanza che il Comune di Beta abbia stipulato un contratto con tariffa forfettaria denominato "tutto incluso", ovvero una tariffa a costo fisso a prescindere dal numero di file scaricati, senza causare quindi al Comune di Beta un maggior costo e dunque senza che si potesse configurare una condotta appropriativa. Inoltre, il Comune di Beta se ha stipulato un contratto denominato "tutto incluso" trova la sua ratio nella necessità di garantire un ambiente lavorativo sereno in cui operare con tranquillità . Difatti, la Suprema Corte con sentenza n°41709 del 19/10/10 ha riferito che: "Non integra né il delitto di peculato, né quello di abuso d'atti d'ufficio la condotta del pubblico funzionario che utilizzi per ragioni personali l'accesso ad internet del computer d'ufficio qualora per il suo esercizio la P.A. abbia contratto un abbonamento a costo fisso". Pertanto alla luce di tale granitico indirizzo giurisprudenziale l'imputato Caio deve essere mandato assolto. RIDUZIONE DELLA PENA - CONCESSIONE DELLE ATTENUANTI; Il Giudice a quo nell'irrogare la pena di cui in sentenza non ha effettivamente e concretamente tenuto conto della modesta entità del reato, difatti, non si comprende il motivo per il quale il Giudice non ha comminato il minimo della pena laddove si tratti di un reato che per le modalità di commissione e lo svolgimento dei fatti non richiede l'applicazione di una considerevole pena. La pena inferta appare eccessivamente severa secondo i canoni sanciti dall'art. 133 C.P., considerati stilisticamente dal Giudicante, e, pertanto, se ne chiede la riduzione nel minimo. Si ritiene che la condanna di anni tre di reclusione vada sensibilmente ridotta anche allo scopo di adeguare la pena alla reale entità e modalità di commissione del reato ascritto. Inoltre, lo stesso non ha considerato l'entità delle conseguenze del reato e, quindi, della stessa gravità del danno. La concessione dell'attenuante ex art. 62 bis c.p. realmente andrebbe a proporzionare ed adeguare, per l'effetto della richiesta riduzione di pena, la sanzione al fatto. Le attenuanti generiche, al di là del dato letterale, più che istituire una circostanza in senso tecnico può dirsi integrino, ed in ogni caso hanno integrato, nella ormai risalente e consolidata applicazione giurisprudenziale che ne è stata data, un mezzo tecnico di dosimetria della pena, a disposizione del Giudice per adeguare il trattamento sanzionatorio astrattamente previsto al rilievo criminale effettivo del reato ed ai danni ed all'allarme sociale in concreto verificatisi, nei casi in cui l'uno e gli altri rendano del tutto sproporzionate le pene edittali applicabili in assenza di un suo utilizzo, anche in considerazione delle sanzioni previste nell'ordinamento per condotte indice di ben maggiore capacità a delinquere ed integranti ben maggiore aggressione a beni costituzionalmente e penalmente protetti. Le attenuanti generiche vanno riconosciute attesa la loro funzione equilibratrice che allo stato non è stata riconosciuta dal Giudice di prime cure. Il preteso riconoscimento delle attenuanti generiche devono essere concesse sulla base della condotta contemporanea e susseguente al reato, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato stesso: si noti che il prevenuto è del tutto incensurato e non ha carichi pendenti, elementi dai quali è legittimo desumerne una positiva prognosi. Secondo la prevalente e più corretta giurisprudenza, le attenuanti generiche vanno concesse non tanto in assenza di elementi negativi quanto in presenza di elementi positivi che non trovano puntuale collocazione all'interno di quelle categorie espressamente previste dall'art. 62 C.P. o in altre disposizioni di legge, quali ad esempio la condotta processuale improntata a particolare lealtà o qualunque altra condizione personale o sociale meritevole di attenzione ai fini di un'attenuazione del trattamento sanzionatorio. Allo stato vi è uno squilibrio che solo la sensibilità del Giudicante ad quem può modificare con la concessione di quanto richiesto. Una pena sì elevata non avrebbe quella funzione di riabilitazione e rieducazione del reo. In un ordinamento ispirato ai canoni dell'art. 27 Cost., nella determinazione della pena da infliggere in concreto ai sensi dell'art. 133 c.p. devono essere espunti criteri ispirati ad istanze generalpreventive, giacché non possono trovare spazio fattori che esulino dal fatto commesso dall'imputato e tuttavia ciò non significa che l'unico criterio sia quello specialpreventivo, stante l'indubbia funzione anche retributiva della pena. Proprio gli elementi indicati dall'art. 133 C.P., comma II, consentono la concessione delle invocate attenuanti ex art. 62 bis C.P., difatti, il riconoscimento dei connotati circostanziali della condotta, rispettivamente di segno negativo e positivo, è proteso finalisticamente a permettere una adeguata personalizzazione della pena, attraverso elementi di flessibilità idonei, per loro natura, a consentire una più penetrante valutazione della dinamica criminosa versata in atti. L'imputato, come è facilmente desumibile dagli atti, non ha a suo carico alcun elemento che possa far presumere che lo stesso debba essere soggetto ad una prognosi negativa. Per tutto quanto esposto e dedotto, il sottoscritto difensore, riservandosi ex art. 585 comma iv c.p.p. di meglio precisare ed esporre nuovi motivi della presente impugnazione, c h i e d e • Assoluzione ex art 530 cpp; • Riconoscimento delle attenuanti generiche e Riduzione pena. Con osservanza Avv. ..... | |
Da: CB | 15/12/2011 13:49:04 |
io insisto anche per la derubricazione ad abuso d'ufficio, che deve portare però sempre all'assoluzione perchè il fatto non susstiste, ma in caso di condanna ha una pena notevolmente inferiore!! | |
Da: fraak | 15/12/2011 13:49:35 |
SCUSATE MA SECONDO VOI L'ATO DI VERIGNOLA A PAG 15 VA BENE??? IO CREDO DI SEI | |
Da: hevilina | 15/12/2011 13:49:47 |
è giusto quello di sofiachiara???? | |
Da: giulio999 | 15/12/2011 13:51:13 |
a che ora devono consegnare a catanzaro??????? | |
Da: sofiachiara | 15/12/2011 13:51:59 |
ovviamente aggiongete la nomina | |
Da: Estrella81 | 15/12/2011 13:52:28 |
Ragazzi mi sono appena collegata....l'atto di sofiachiara è ok...però in subordine all'assoluzione io la derubricazione ad abuso d'ufficio ce la metterei! in bocca al lupo! | |
Da: rox | 15/12/2011 13:54:12 |
estrella fallo tu daiiiiiiiiiiiii | |
Da: sofiachiara | 15/12/2011 13:54:49 |
per me si va fuori con abuso cmq in bocca al lupo a tutti | |
Da: PLEASE ATTO COMPLETO | 15/12/2011 13:54:51 |
PUBBLICATE UN ATTO COMPLETO, MA SOPRATTUTTO SICURO | |
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