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15 dicembre 2011 - Atto giudiziario - Penale
1179 messaggi, letto 51921 volte
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Da: fraak 15/12/2011 14:10:56
grazie sofiachiara

Da: rox15/12/2011 14:11:26
secondo me cmq nell'atto di sofichiara ci sta qualcosa ke non va...

Da: ...x sofiachiara15/12/2011 14:11:53
...pensi che possa essere preso già per definitivo il tuo atto? ho mia madre dentro e vorrei aiutarla...è nel panico totale. posso inviare il tuo atto?

Da: lex15/12/2011 14:13:34
a che ora consegnano a CZ??????

Da: pago zoo x ESTRELLA15/12/2011 14:13:44
ESTRELLA DACCI LA TUA BENEDIZIONE....ALTRIMENTI QUI NN SI MUOVE FOGLIA

Da: Domanda da ignorante15/12/2011 14:14:15
Davvero... la procura, l'avete postata?

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Da: azzurra1705 15/12/2011 14:14:16
secondo voi, per l'atto di penale, si può chiedere in subordine l'abuso di ufficio cioè derubricare il reato?

Da: Avv. Guerrieri15/12/2011 14:14:41
Io ho inserito due motivi:
Assoluzione perchè il fatto non sussiste;
Riduzione della pena e attenuanti generiche.

Da: è COMPLETO?  OPPURE MANCA QUALCOSA?15/12/2011 14:15:15
Al sig. Cancelliere del Tribunale di ....


ECC.MA CORTE D'APPELLO DI ......

Atto d'Appello
Il sottoscritto avvocato, difensore di fiducia, giusta nomina in atti, del sig.
caio
nato a .... il ..... ivi residente e domiciliato alla via ...... n�°...., perché imputato del reato p. e p. dall'art. 314 c.p., nel procedimento penale n�° ...../... R.G.N.R.. per il quale è stato condannato con sentenza n�°.../.. R.G.SENT., pronunciata in data ..... e depositata in cancelleria in data ... dal Tribunale ....,  alla pena di anni tre di reclusione, impugna in toto la predetta sentenza nei capi e nei punti che si espongono, facendo valere i seguenti motivi:
ASSOLUZIONE EX ART. 530 C.P.P.;
Il Giudice a quo ha frettolosamente e superficialmente valutato i fatti oggetto del presente giudizio. Va subito detto che la motivazione del Giudice di prime cure, brillante quanto alla forma, pecca in sostanza di eccessivo semplicismo per aver seguito pedissequamente assunti di accusa, che come si dirà più avanti, appaiono inverosimili, se non addirittura inconsistenti o contraddittori.
Il Giudice è giunto alla condanna dell'imputato perché si è lasciato fortemente fuorviare dal complesso di conoscenze accreditate dal contesto sociale e da massime di esperienze che influiscono negativamente e rendono la decisione discutibile e censurabile. Le valutazioni del Giudice non possono essere espressione di opzioni personali o di singole visioni del mondo, ma devono essere giustificate sulla base di valori universalmente condivisi. Nel provvedimento impugnato il Giudice ha pretestuosamente ricercato, a discapito del criterio dell'obiettività e del senso di giustizia al quale un Giudice deve ispirarsi, ostinatamente elementi di accusa per sostenere la erronea e speciosa motivazione della sentenza di condanna dell'imputato.  
Invero, non si comprende in base a quali elementi il Giudicante abbia ritenuto responsabile del reato di cui alla rubrica il prevenuto.
Nel caso di specie, vengono in rilievo le indagini difensive le quali hanno dimostrato che l'ente gestore del servizio telefonico aveva stipulato con il Comune di Beta un contratto con tariffa forfettaria denominato "tutto incluso". Difatti da tale rilievo, non è rilevante la circostanza che l'uso di internet sia stato  fatto in maniera non occasionale ma appare decisiva la circostanza che il Comune di Beta abbia stipulato un contratto con tariffa forfettaria denominato "tutto incluso", ovvero una tariffa a costo fisso a prescindere dal numero di file scaricati, senza causare quindi al Comune di Beta un maggior costo e dunque senza che si potesse configurare una condotta appropriativa. Inoltre, il Comune di Beta se ha stipulato un contratto denominato "tutto incluso" trova la sua ratio nella necessità di garantire un ambiente lavorativo sereno in cui operare con tranquillità.
Difatti, la Suprema Corte con sentenza n�°41709 del 19/10/10 ha riferito che: "Non integra né il delitto di peculato, né quello di abuso d'atti d'ufficio la condotta del pubblico funzionario che utilizzi per ragioni personali l'accesso ad internet del computer d'ufficio qualora per il suo esercizio la P.A. abbia contratto un abbonamento a costo fisso".
Pertanto alla luce di tale granitico indirizzo giurisprudenziale l'imputato Caio deve essere mandato assolto.
RIDUZIONE DELLA PENA - CONCESSIONE DELLE ATTENUANTI;
Il Giudice a quo nell'irrogare la pena di cui in sentenza non ha effettivamente e concretamente tenuto conto della modesta entità del reato, difatti, non si comprende il motivo per il quale il Giudice non ha comminato il minimo della pena laddove si tratti di un reato che per le modalità di commissione e lo svolgimento dei fatti non richiede l'applicazione di una considerevole pena.
La pena inferta appare eccessivamente severa secondo i canoni sanciti dall'art. 133 C.P., considerati stilisticamente dal Giudicante, e, pertanto, se ne chiede la riduzione nel minimo.
Si ritiene che la condanna di anni tre di reclusione vada sensibilmente ridotta anche allo scopo di  adeguare la pena alla reale entità e modalità di commissione del reato ascritto.
Inoltre, lo stesso non ha considerato l'entità delle conseguenze del reato e, quindi, della stessa gravità del danno.
La concessione dell'attenuante ex art. 62 bis c.p. realmente andrebbe a proporzionare ed adeguare, per  l'effetto della richiesta riduzione di pena, la sanzione al fatto.
Le attenuanti generiche, al di là del dato letterale, più che istituire una circostanza in senso tecnico può dirsi integrino, ed in ogni caso hanno integrato, nella ormai risalente e consolidata applicazione giurisprudenziale che ne è stata data, un mezzo tecnico di dosimetria della pena, a disposizione del Giudice per adeguare il trattamento sanzionatorio astrattamente previsto al rilievo criminale effettivo del reato ed ai danni ed all'allarme sociale in concreto verificatisi, nei casi in cui l'uno e gli altri rendano del tutto sproporzionate le pene edittali applicabili in assenza di un suo utilizzo, anche in considerazione delle sanzioni previste nell'ordinamento per condotte indice di ben maggiore capacità a delinquere ed integranti ben maggiore aggressione a beni costituzionalmente e penalmente protetti.
Le attenuanti generiche vanno riconosciute attesa la loro funzione equilibratrice che allo stato non è stata riconosciuta dal Giudice di prime cure. Il preteso riconoscimento delle attenuanti generiche devono essere concesse sulla base della condotta contemporanea e susseguente al reato, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato stesso: si noti che il prevenuto è del tutto incensurato e non ha carichi pendenti, elementi dai quali è legittimo desumerne una positiva  prognosi.  
Secondo la prevalente e più corretta giurisprudenza, le attenuanti generiche vanno concesse non tanto in assenza di elementi negativi quanto in presenza di elementi positivi che non trovano puntuale collocazione all'interno di quelle categorie espressamente previste dall'art. 62 C.P. o in altre disposizioni di legge, quali ad esempio la condotta processuale improntata a particolare lealtà o qualunque altra condizione personale o sociale meritevole di attenzione ai fini di un'attenuazione del trattamento sanzionatorio.
Allo stato vi è uno squilibrio che solo la sensibilità del Giudicante ad quem può modificare con la concessione di quanto richiesto. Una pena sì elevata non avrebbe quella funzione di riabilitazione e rieducazione del reo.
In un ordinamento ispirato ai canoni dell'art. 27 Cost., nella determinazione della pena da infliggere in concreto ai sensi dell'art. 133 c.p. devono essere espunti criteri ispirati ad istanze generalpreventive, giacché non possono trovare spazio fattori che esulino dal fatto commesso dall'imputato e tuttavia ciò non significa che l'unico criterio sia quello specialpreventivo, stante l'indubbia funzione anche retributiva della pena.
Proprio gli elementi indicati dall'art. 133 C.P., comma II, consentono la concessione delle invocate attenuanti ex art. 62 bis C.P., difatti, il riconoscimento dei connotati circostanziali della condotta, rispettivamente di segno negativo e positivo, è proteso finalisticamente a permettere una adeguata personalizzazione della pena, attraverso elementi di flessibilità idonei, per loro natura, a consentire una più penetrante valutazione della dinamica criminosa versata in atti.
L'imputato, come è facilmente desumibile dagli atti, non ha a suo carico alcun elemento che possa far presumere che lo stesso debba essere soggetto ad una prognosi negativa.
Per tutto quanto esposto e dedotto, il sottoscritto difensore, riservandosi ex art. 585 comma iv c.p.p. di meglio precisare ed esporre nuovi motivi della presente  impugnazione,
c h i e d e
�    Assoluzione ex art 530 cpp;
�    Riconoscimento delle attenuanti generiche e Riduzione pena.
        Con osservanza
    Avv. .....

Da: verignola 15/12/2011 14:15:34
di sbagliato c'è solo "perchè il fatto non sussiste", ho visto che x la fretta nn l'ho corretto, è "perchè il fatto nn costituisce reato", x il resto è copiato da un ragazzo di qs forum, le sent sn giuste e lo schema appello è completo. naturalmente sempre meglio rivedere x bene.

Da: Missy1992 15/12/2011 14:15:38
Concordo con pago zoo, si può avere la conferma???

Da: english234re15/12/2011 14:17:09
capisco che i possibili futuri avvocati non sappiano fare qualunque cosa, va benissimo. Ma mettere questi dementi a supporto e/o da tramite per gli aiuti è inconcepibile.

lo schema di diciamola tutta 15/12/2011 14.06.31 va bene. reato non c'è, poi domanda subordinata.

Da: Missy1992 15/12/2011 14:21:12
Vi prego mi dite se quello di sofiachiara è ok??????????? posso copiarlo tutto????

Da: napoli111111111111115/12/2011 14:22:13
siiiii copiaaaaaaaaaa

Da: Domanda da ignorante15/12/2011 14:22:35
Scusate, la procura?

Da: amico15/12/2011 14:22:52
per favore chiarite questo punto?assolo perchè il fao non sussiste o perchè non costituisce reato?

Da: IL FATTO NON SUSSSISTE15/12/2011 14:23:33
IL FATTO NON SUSSISTE

Da: Ulisse express x io15/12/2011 14:24:20
HAI LETTO COSA HO SCRITTO? se tu fossi tanto bravo e preparato, dovresti fartelo da solo l'esame. o il 110 l'hai trovato nelle buste delle patatine, come laurea-omaggio? tristezza

Da: sofiachiara15/12/2011 14:24:37
Ragazzi nn sono allo studio andate a pag 16

Da: azzurra1705 15/12/2011 14:25:18
il fatto non sussiste oppure non è considerato dalla legge come reato?

Da: NOMINA15/12/2011 14:25:25
NOMINA DI DIFENSORE IN CALCE

Da: ATTO DI PENALE COMPLETO15/12/2011 14:25:38
POTETE PUBBLICARLO?

Da: Christi15/12/2011 14:26:31
COSA NE DITE ?????

Al sig. Cancelliere del Tribunale di ….

ECC.MA CORTE D'APPELLO DI ……

Atto d'Appello
Il sottoscritto avvocato, difensore di fiducia, giusta nomina in atti, del sig.
caio
nato a …. il ….. ivi residente e domiciliato alla via …… n?°…., perché imputato del reato p. e p. dall'art. 314 c.p., nel procedimento penale n?° …../… R.G.N.R.. per il quale è stato condannato con sentenza n?°…/.. R.G.SENT., pronunciata in data ….. e depositata in cancelleria in data … dal Tribunale …., alla pena di anni tre di reclusione, impugna in toto la predetta sentenza nei capi e nei punti che si espongono, facendo valere i seguenti motivi:
ASSOLUZIONE EX ART. 530 C.P.P.;
Il Giudice a quo ha frettolosamente e superficialmente valutato i fatti oggetto del presente giudizio. Va subito detto che la motivazione del Giudice di prime cure, brillante quanto alla forma, pecca in sostanza di eccessivo semplicismo per aver seguito pedissequamente assunti di accusa, che come si dirà più avanti, appaiono inverosimili, se non addirittura inconsistenti o contraddittori.
Il Giudice è giunto alla condanna dell'imputato perché si è lasciato fortemente fuorviare dal complesso di conoscenze accreditate dal contesto sociale e da massime di esperienze che influiscono negativamente e rendono la decisione discutibile e censurabile. Le valutazioni del Giudice non possono essere espressione di opzioni personali o di singole visioni del mondo, ma devono essere giustificate sulla base di valori universalmente condivisi. Nel provvedimento impugnato il Giudice ha pretestuosamente ricercato, a discapito del criterio dell'obiettività e del senso di giustizia al quale un Giudice deve ispirarsi, ostinatamente elementi di accusa per sostenere la erronea e speciosa motivazione della sentenza di condanna dell'imputato.
Invero, non si comprende in base a quali elementi il Giudicante abbia ritenuto responsabile del reato di cui alla rubrica il prevenuto.
Nel caso di specie, vengono in rilievo le indagini difensive le quali hanno dimostrato che l'ente gestore del servizio telefonico aveva stipulato con il Comune di Beta un contratto con tariffa forfettaria denominato "tutto incluso". Difatti da tale rilievo, non è rilevante la circostanza che l'uso di internet sia stato fatto in maniera non occasionale ma appare decisiva la circostanza che il Comune di Beta abbia stipulato un contratto con tariffa forfettaria denominato "tutto incluso", ovvero una tariffa a costo fisso a prescindere dal numero di file scaricati, senza causare quindi al Comune di Beta un maggior costo e dunque senza che si potesse configurare una condotta appropriativa. Inoltre, il Comune di Beta se ha stipulato un contratto denominato "tutto incluso" trova la sua ratio nella necessità di garantire un ambiente lavorativo sereno in cui operare con tranquillità.
Difatti, la Suprema Corte con sentenza n?°41709 del 19/10/10 ha riferito che: "Non integra né il delitto di peculato, né quello di abuso d'atti d'ufficio la condotta del pubblico funzionario che utilizzi per ragioni personali l'accesso ad internet del computer d'ufficio qualora per il suo esercizio la P.A. abbia contratto un abbonamento a costo fisso".
Pertanto alla luce di tale granitico indirizzo giurisprudenziale l'imputato Caio deve essere mandato assolto.
RIDUZIONE DELLA PENA - CONCESSIONE DELLE ATTENUANTI;
Il Giudice a quo nell'irrogare la pena di cui in sentenza non ha effettivamente e concretamente tenuto conto della modesta entità del reato, difatti, non si comprende il motivo per il quale il Giudice non ha comminato il minimo della pena laddove si tratti di un reato che per le modalità di commissione e lo svolgimento dei fatti non richiede l'applicazione di una considerevole pena.
La pena inferta appare eccessivamente severa secondo i canoni sanciti dall'art. 133 C.P., considerati stilisticamente dal Giudicante, e, pertanto, se ne chiede la riduzione nel minimo.
Si ritiene che la condanna di anni tre di reclusione vada sensibilmente ridotta anche allo scopo di adeguare la pena alla reale entità e modalità di commissione del reato ascritto.
Inoltre, lo stesso non ha considerato l'entità delle conseguenze del reato e, quindi, della stessa gravità del danno.
La concessione dell'attenuante ex art. 62 bis c.p. realmente andrebbe a proporzionare ed adeguare, per l'effetto della richiesta riduzione di pena, la sanzione al fatto.
Le attenuanti generiche, al di là del dato letterale, più che istituire una circostanza in senso tecnico può dirsi integrino, ed in ogni caso hanno integrato, nella ormai risalente e consolidata applicazione giurisprudenziale che ne è stata data, un mezzo tecnico di dosimetria della pena, a disposizione del Giudice per adeguare il trattamento sanzionatorio astrattamente previsto al rilievo criminale effettivo del reato ed ai danni ed all'allarme sociale in concreto verificatisi, nei casi in cui l'uno e gli altri rendano del tutto sproporzionate le pene edittali applicabili in assenza di un suo utilizzo, anche in considerazione delle sanzioni previste nell'ordinamento per condotte indice di ben maggiore capacità a delinquere ed integranti ben maggiore aggressione a beni costituzionalmente e penalmente protetti.
Le attenuanti generiche vanno riconosciute attesa la loro funzione equilibratrice che allo stato non è stata riconosciuta dal Giudice di prime cure. Il preteso riconoscimento delle attenuanti generiche devono essere concesse sulla base della condotta contemporanea e susseguente al reato, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato stesso: si noti che il prevenuto è del tutto incensurato e non ha carichi pendenti, elementi dai quali è legittimo desumerne una positiva prognosi.
Secondo la prevalente e più corretta giurisprudenza, le attenuanti generiche vanno concesse non tanto in assenza di elementi negativi quanto in presenza di elementi positivi che non trovano puntuale collocazione all'interno di quelle categorie espressamente previste dall'art. 62 C.P. o in altre disposizioni di legge, quali ad esempio la condotta processuale improntata a particolare lealtà o qualunque altra condizione personale o sociale meritevole di attenzione ai fini di un'attenuazione del trattamento sanzionatorio.
Allo stato vi è uno squilibrio che solo la sensibilità del Giudicante ad quem può modificare con la concessione di quanto richiesto. Una pena sì elevata non avrebbe quella funzione di riabilitazione e rieducazione del reo.
In un ordinamento ispirato ai canoni dell'art. 27 Cost., nella determinazione della pena da infliggere in concreto ai sensi dell'art. 133 c.p. devono essere espunti criteri ispirati ad istanze generalpreventive, giacché non possono trovare spazio fattori che esulino dal fatto commesso dall'imputato e tuttavia ciò non significa che l'unico criterio sia quello specialpreventivo, stante l'indubbia funzione anche retributiva della pena.
Proprio gli elementi indicati dall'art. 133 C.P., comma II, consentono la concessione delle invocate attenuanti ex art. 62 bis C.P., difatti, il riconoscimento dei connotati circostanziali della condotta, rispettivamente di segno negativo e positivo, è proteso finalisticamente a permettere una adeguata personalizzazione della pena, attraverso elementi di flessibilità idonei, per loro natura, a consentire una più penetrante valutazione della dinamica criminosa versata in atti.
L'imputato, come è facilmente desumibile dagli atti, non ha a suo carico alcun elemento che possa far presumere che lo stesso debba essere soggetto ad una prognosi negativa.
Per tutto quanto esposto e dedotto, il sottoscritto difensore, riservandosi ex art. 585 comma iv c.p.p. di meglio precisare ed esporre nuovi motivi della presente impugnazione,
c h i e d e
â?? Assoluzione ex art 530 cpp;
â?? Riconoscimento delle attenuanti generiche e Riduzione pena.
Con osservanza
Avv. …..

Da: MAFALDA666666615/12/2011 14:27:29
AVV.GUERRIERI............NN VEDO IL TUO ATTO....NE HAI POSTATO UNO?????

Da: anonimo15/12/2011 14:28:16
sono daccordo con Ulisse,
apprezzate l'impegno di chi ha lavorato per voi!!

Da: CERCO ATTO COMPLETO15/12/2011 14:28:46
ATTO PENALE
POTETE PUBBLICARLO?
GRAZIE

ATTO PRIVATO
POTETE PUBBLICARLO?
GRAZIE

ATTO AMMINISTRATIVO
POTETE PUBBLICARLO?
GRAZIE

Da: principessa8115/12/2011 14:28:53
ragazzi controllate se va bene



ECC.MA CORTE DI APPELLO DI
ATTO DI APPELLO
Il sottoscritto Avv. , con Studio Legale in Via n. , difensore di fiducia, giusta nomina in calce al presente atto, del Sig. Caio, nato a il / / , res.te a in Via n. , imputato nel proc. pen. iscritto ai nn. R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di e n…… / R.G. del Tribunale di ,
PROPONE FORMALE APPELLO
avverso la sentenza emessa all'udienza del / / dal Tribunale di , con la quale l' appellante è stato dichiarato responsabili del reato ascrittogli - combinato disposto ex art. 314 c.p - e condannato alla pena di 3 anni di reclusione. pena condizionalmente sospesa.
Con il seguente appello, che investe e riguarda tutti i capi e punti della decisione di Primo grado chiede l'integrale riforma della Sentenza per i seguenti motivi:
I.    il fatto non sussiste;
II.    non configurabilità del reato di peculato;
III.    ASSOLUZIONE DAL REATO ASCRITTO con formula piena;;
IV.    in via gradata assoluzione ai sensi dell'art. 530 comma 2 cpp;
V.    concessione di ogni possibile attenuante e beneficio di legge;

Questa difesa deve preliminarmente rilevare la palese insussistenza del reato contestato alla odierno appellante .Occorre rilevare che ciò non può avvenire senza una corretta individuazione degli elementi caratterizzanti il reato di peculato p. e p. dall'  art. 314 cp ascritto a Caio.
Risponde di tale delitto  "Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria".
Dall'istruttoria dibattimentale è emerso che  Caio ha per mezzo del computer dell'ufficio navigato in internet visitando siti non istituzionali dai quali ha scaricato, su archivi personali,immagini e filmati non attinenti alla pubblica funzione e  che la citata attività si è protratta per circa un anno, e che il numero dei file scaricati è di circa 10 mila  e che il comune aveva stipulato con l'ente gestore di telefonia un contratto con tariffa forfettaria denominato "tutto incluso (sia di telefonate che connessione ad internet). Peraltro, si tratta di dati probatori pacifici, mai contestati da Caio.
Questa difesa sostiene che il reato nel capo di imputazione non possa configurarsi nei confronti di Caio; non tutti gli elementi previsti dall'art. 314  si sono realizzati, in particolar modo, difetta dell' oggetto giuridico, Infatti l'oggetto giuridico del delitto di peculato è il duplice interesse dell'amministrazione all'onestà dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio ed alla tutela dei mezzi necessari al conseguimento dei propri fini. La norma penale in oggetto presuppone, pertanto, che le cose oggetto di peculato possiedano un valore economico, per cui il reato non sussiste se le stesse ne siano prive o ne abbiano uno talmente esiguo che l'azione compiuta non configuri lesione alcuna dell'integrità patrimoniale della pubblica amministrazione. Infatti la stessa  Corte di Cassazione ha ritenuto che l'oggetto giuridico del delitto di peculato si identifichi con la tutela del patrimonio della P.A. da quanti sottraggano o pongano a profitto proprio o altrui denaro o cose mobili, rientranti nella sfera pubblica, di cui siano in possesso per ragioni del loro ufficio o servizio. La norma penale presuppone, quindi, che l'azione compiuta configuri una lesione dell'integrità patrimoniale della pubblica amministrazione (Corte di Cassazione, Sezione VI, 19 settembre 2000, n. 10797).Nella fattispecie risulta indispensabile stabilire se il pubblico dipendente abbia arrecato o meno un pregiudizio al patrimonio della pubblica amministrazione per poter ritenere sussistente il reato di peculato. Verifica che va effettuata tenendo conto del concreto assetto dell'organizzazione pubblica, e più precisamente accertando la presenza o meno di una convenzione tra la P.A. e l'ente gestore di internet che preveda un uso illimitato del servizio con tariffa fissa.  Nel caso di specie   le indagini difensive definitivamente svolte hanno dimostrato che l'ente gestore del servizio telefonico aveva stipulato con il comune di Beta un contratto con tariffa forfettaria denominato "tutto incluso".. In tale caso, infatti, il delitto di peculato non sussisterebbe per carenza di lesione dell'integrità patrimoniale della p.a., in quanto quest'ultima sarà tenuta a corrispondere all'ente gestore di internet una determinata somma a prescindere dall'intensità dell'uso del servizio.
Cosa ben diversa se  mancava  la suddetta convenzione,  il danno al patrimonio pubblico sarebbe stato rappresentato dalle spese sostenute dalla P.A. per ogni contatto telefonico effettuato dal dipendente al fine della navigazione su siti non istituzionali. Con l'ulteriore precisazione che il peculato configurabile è quello ordinario e non quello d'uso, atteso che oggetto dell'appropriazione sono le energie (intese come "cosa mobile"), entrate a far parte della sfera di disponibilità della pubblica amministrazione, occorrenti per le conversazioni telefoniche.



La sopra esposta tesi trova pronto riscontro nella pronuncia della Suprema Corte (Cass. Pen. n. 41709 del 25 novembre 2010), chiamata a pronunciarsi in un caso analogo "non integra il reato di peculato:
l'utilizzo da parte del pubblico ufficiale dei telefoni di cui ha la disponibilità per ragioni di ufficio per comunicazioni di carattere privato o l'uso del pc collegato alla rete internet per ragioni personali qualora i danni al patrimonio della pubblica amministrazione siano di scarsa entità o nulli,ossia i costi siano contenuti, finendo per essere irrilevanti, rilevandosi le condotte inoffensive del bene giuridico tutelato.
la condotta del pubblico ufficiale il quale utilizzi beni appartenenti alla pubblica amministrazione che siano privi, in sé, di rilevanza economica e, quindi, inidonei a costituire l'oggetto materiale dell'appropriazione. Il danno all'amministrazione era e nullo per quel che riguardava la navigazione su internet, dal momento che il comune pagava un canone fisso mensile di abbonamento per la connessione.
Da quanto esposto, è facile desumere che la condotta del sig. Caio, non possa integrare il reato addebitato di peculato.
Alla luce dei motivi esposti voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello in riforma dell'impugnata decisione,
assolvere Caio dal reato, ex art 314 c.p., perché il fatto non costituisce reato.
Con riserva di altri e nuovi motivi nei modi e termini di legge.
Con Osservanza
-Avv. -


NOMINA DEL DIFENSORE E CONTESTUALE PROCURA SPECIALE AD IMPUGNARE
Il sottoscritto Caio nato a ……., il ……., residente in ……., via …….., domiciliato ai fini del presente procedimento in ….., via ……, imputato nel procedimento penale n. ……. RGNR e condannato con sentenza n. …….. del Tribunale di ……..,
nomina
difensore di fiducia l 'avv..……., del foro di………, con studio in ..., via……., conferendogli ogni più ampia facoltà di legge ed espressamente quella di impugnare la predetta sentenza, nominare sostituti processuali e farsi sostituire.
Esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della L.n.675/1996 e successive integrazioni e modificazioni.
……..,li…….
Caio
per accettazione dell'incarico e autentica della firma
(Avv………)

Da: fraccazzi DA VELLETRI15/12/2011 14:30:35
principessa questo e' l'atto di penale?

Da: principessa8115/12/2011 14:30:52
ECC.MA CORTE DI APPELLO DI
ATTO DI APPELLO
Il sottoscritto Avv. , con Studio Legale in Via n. , difensore di fiducia, giusta nomina in calce al presente atto, del Sig. Caio, nato a il / / , res.te a in Via n. , imputato nel proc. pen. iscritto ai nn. R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di e n…… / R.G. del Tribunale di ,
PROPONE FORMALE APPELLO
avverso la sentenza emessa all'udienza del / / dal Tribunale di , con la quale l' appellante è stato dichiarato responsabili del reato ascrittogli - combinato disposto ex art. 314 c.p - e condannato alla pena di 3 anni di reclusione. pena condizionalmente sospesa.
Con il seguente appello, che investe e riguarda tutti i capi e punti della decisione di Primo grado chiede l'integrale riforma della Sentenza per i seguenti motivi:
I.    il fatto non sussiste;
II.    non configurabilità del reato di peculato;
III.    ASSOLUZIONE DAL REATO ASCRITTO con formula piena;;
IV.    in via gradata assoluzione ai sensi dell'art. 530 comma 1 cpp;
V.    concessione di ogni possibile attenuante e beneficio di legge;

Questa difesa deve preliminarmente rilevare la palese insussistenza del reato contestato alla odierno appellante .Occorre rilevare che ciò non può avvenire senza una corretta individuazione degli elementi caratterizzanti il reato di peculato p. e p. dall'  art. 314 cp ascritto a Caio.
Risponde di tale delitto  "Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria".
Dall'istruttoria dibattimentale è emerso che  Caio ha per mezzo del computer dell'ufficio navigato in internet visitando siti non istituzionali dai quali ha scaricato, su archivi personali,immagini e filmati non attinenti alla pubblica funzione e  che la citata attività si è protratta per circa un anno, e che il numero dei file scaricati è di circa 10 mila  e che il comune aveva stipulato con l'ente gestore di telefonia un contratto con tariffa forfettaria denominato "tutto incluso (sia di telefonate che connessione ad internet). Peraltro, si tratta di dati probatori pacifici, mai contestati da Caio.
Questa difesa sostiene che il reato nel capo di imputazione non possa configurarsi nei confronti di Caio; non tutti gli elementi previsti dall'art. 314  si sono realizzati, in particolar modo, difetta dell' oggetto giuridico, Infatti l'oggetto giuridico del delitto di peculato è il duplice interesse dell'amministrazione all'onestà dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio ed alla tutela dei mezzi necessari al conseguimento dei propri fini. La norma penale in oggetto presuppone, pertanto, che le cose oggetto di peculato possiedano un valore economico, per cui il reato non sussiste se le stesse ne siano prive o ne abbiano uno talmente esiguo che l'azione compiuta non configuri lesione alcuna dell'integrità patrimoniale della pubblica amministrazione. Infatti la stessa  Corte di Cassazione ha ritenuto che l'oggetto giuridico del delitto di peculato si identifichi con la tutela del patrimonio della P.A. da quanti sottraggano o pongano a profitto proprio o altrui denaro o cose mobili, rientranti nella sfera pubblica, di cui siano in possesso per ragioni del loro ufficio o servizio. La norma penale presuppone, quindi, che l'azione compiuta configuri una lesione dell'integrità patrimoniale della pubblica amministrazione (Corte di Cassazione, Sezione VI, 19 settembre 2000, n. 10797).Nella fattispecie risulta indispensabile stabilire se il pubblico dipendente abbia arrecato o meno un pregiudizio al patrimonio della pubblica amministrazione per poter ritenere sussistente il reato di peculato. Verifica che va effettuata tenendo conto del concreto assetto dell'organizzazione pubblica, e più precisamente accertando la presenza o meno di una convenzione tra la P.A. e l'ente gestore di internet che preveda un uso illimitato del servizio con tariffa fissa.  Nel caso di specie   le indagini difensive definitivamente svolte hanno dimostrato che l'ente gestore del servizio telefonico aveva stipulato con il comune di Beta un contratto con tariffa forfettaria denominato "tutto incluso".. In tale caso, infatti, il delitto di peculato non sussisterebbe per carenza di lesione dell'integrità patrimoniale della p.a., in quanto quest'ultima sarà tenuta a corrispondere all'ente gestore di internet una determinata somma a prescindere dall'intensità dell'uso del servizio.
Cosa ben diversa se  mancava  la suddetta convenzione,  il danno al patrimonio pubblico sarebbe stato rappresentato dalle spese sostenute dalla P.A. per ogni contatto telefonico effettuato dal dipendente al fine della navigazione su siti non istituzionali. Con l'ulteriore precisazione che il peculato configurabile è quello ordinario e non quello d'uso, atteso che oggetto dell'appropriazione sono le energie (intese come "cosa mobile"), entrate a far parte della sfera di disponibilità della pubblica amministrazione, occorrenti per le conversazioni telefoniche.



La sopra esposta tesi trova pronto riscontro nella pronuncia della Suprema Corte (Cass. Pen. n. 41709 del 25 novembre 2010), chiamata a pronunciarsi in un caso analogo "non integra il reato di peculato:
l'utilizzo da parte del pubblico ufficiale dei telefoni di cui ha la disponibilità per ragioni di ufficio per comunicazioni di carattere privato o l'uso del pc collegato alla rete internet per ragioni personali qualora i danni al patrimonio della pubblica amministrazione siano di scarsa entità o nulli,ossia i costi siano contenuti, finendo per essere irrilevanti, rilevandosi le condotte inoffensive del bene giuridico tutelato.
la condotta del pubblico ufficiale il quale utilizzi beni appartenenti alla pubblica amministrazione che siano privi, in sé, di rilevanza economica e, quindi, inidonei a costituire l'oggetto materiale dell'appropriazione. Il danno all'amministrazione era e nullo per quel che riguardava la navigazione su internet, dal momento che il comune pagava un canone fisso mensile di abbonamento per la connessione.
Da quanto esposto, è facile desumere che la condotta del sig. Caio, non possa integrare il reato addebitato di peculato.
Alla luce dei motivi esposti voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello in riforma dell'impugnata decisione,
assolvere Caio dal reato, ex art 314 c.p., perché il fatto non costituisce reato.
Con riserva di altri e nuovi motivi nei modi e termini di legge.
Con Osservanza
-Avv. -


NOMINA DEL DIFENSORE E CONTESTUALE PROCURA SPECIALE AD IMPUGNARE
Il sottoscritto Caio nato a ……., il ……., residente in ……., via …….., domiciliato ai fini del presente procedimento in ….., via ……, imputato nel procedimento penale n. ……. RGNR e condannato con sentenza n. …….. del Tribunale di ……..,
nomina
difensore di fiducia l 'avv..……., del foro di………, con studio in ..., via……., conferendogli ogni più ampia facoltà di legge ed espressamente quella di impugnare la predetta sentenza, nominare sostituti processuali e farsi sostituire.
Esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della L.n.675/1996 e successive integrazioni e modificazioni.
……..,li…….
Caio
per accettazione dell'incarico e autentica della firma
(Avv………)

Da: esaminatrice15/12/2011 14:31:46
a che ora si consegna a napoli?

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