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15 dicembre 2011 - Atto giudiziario - Penale
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Da: ant82 | 15/12/2011 13:15:19 |
Ma perchè non laq finite di scrivere cavolate... | |
Da: pago zoo | 15/12/2011 13:15:52 |
avv nik tu come la faresti???? | |
Da: Esamenapoli79 | 15/12/2011 13:16:01 |
Ragazzi il mio pene in erezione è di 13 cm va bene? | |
Da: AVVOCAT78 | 15/12/2011 13:16:02 |
L'ATTO DI PENALE è SEMPLICISSIMO. ATTO DI APPELLO. NON TRATTATE PER NULLA LA QUESTIONE DELL'ABUSO DI UFFICIO...MA SOLO QUELLA DI PECULATO CHE NEL CASO DI SPECIE NON SUSSISTE NON ESSENDOCI ALCUN DANNO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. SE SI PARLASSE DI ABUSO DI UFFICIO SAREBBE UN GRAVE ERRORE. L'ATTO DI APPELLO DEV'ESSERE LIMITATO ALLA SENTENZA DI PRIMO GRADO CHE RIGUARDA SOLO IL PECULATO. IL TUTTO INCLUSO DELLA COMPAGNIA TELEFONICA ESCLUDE LA SUSISTENZA DEL REATO. | |
Da: ericarta | 15/12/2011 13:16:03 |
ma un atto | |
Da: hevilina | 15/12/2011 13:17:50 |
Avvocat78 puoi postarlo completo in modo ke posso dettarlo ad una mia amica???? ti pregoooooooooooooooo | |
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Da: Christi | 15/12/2011 13:18:31 |
Chi mi può aiutare sull'atto penale ??? Lo devo suggerire please | |
Da: steee | 15/12/2011 13:19:10 |
per esamenapoli : ACCIRT WE pep! vatt a dorm... | |
Da: MAR | 15/12/2011 13:19:39 |
MA E' OBBLIGATORIO ANCHE NEL PENALE INDICARE IL PROPRIO INDIRIZZO PEC, NUMERO DI FAX E CF DEL CLIENTE? | |
Da: just X ESTRELLA | 15/12/2011 13:19:45 |
oggia siamo proprio nella merda!!!!1 | |
Da: rorrrrryyy | 15/12/2011 13:19:58 |
avvocato78 ti pregoooooooooooooooo...pubblica l'atto!!! ti pregooooooo | |
Da: MAFALDA6666666 | 15/12/2011 13:20:33 |
AVVOCAT78 E IL PECULATO RIGUARDO BUON ANDAMENTO DELLA P.A.????? | |
Da: varie | 15/12/2011 13:20:52 |
per favore qlk1 sa dirmi se è uscito qlk di svolto? | |
Da: vitus avv. | 15/12/2011 13:21:02 |
x missy1992 Allora la sentenza di riferimento che scrimina tizio è lcass. 19/10/2010, n. 41709. introdurre il reato di peculato, il bene giuridico tutelato, riassumere brevemente il caso e motivare alla luce della giurisprudenza perchè non è contestabile il reato. l'atto deve essere semplice e lineare.... se sei avv. CB se chiedi un una pena minore nell'eventuale condanna x il reato di ab. d'ufficio, fai capire che nn hai capito una sega. devi seguire una linea. se il fatto non sussiste, non vuol dire che la condotta di caio deve essere assorbita in un'altra fattispecie.....ma scherziamo..! x mafalda non confondere le idee a tutti. ho già spiegato perchè non c'è il danno alla p.a. dovete ragionare nella logica del difensore di tizio. non è un parere pro veritate. | |
Da: steee | 15/12/2011 13:21:14 |
per MAR: in questo caso proproni un atto di appello avverso sentena di primo grado! indirizo pec, fax ecc, dovrebbero essere l'intestaione dello studio legale! | |
Da: the last day | 15/12/2011 13:21:14 |
ma va derubricato??? | |
Da: amico | 15/12/2011 13:21:59 |
il peculato è un reato plurioffensico che oltre al buon andamento il fatto deve causare un danno patrimoniale ed in questo caso non c'è! | |
Da: Missy1992 | 15/12/2011 13:22:16 |
X TRINY77 Grazie per la risposta, vedi io non mi occupo di questo, sto solo cercando di aiutare mia sorella che è in difficoltà e questa prova potrebbe essere decisiva per lei... se puoi, tu che ne sei competente, ho trovato questo su un altro forum.. puoi dargli un' occhiata e mi dici se va bene? http://www.gossiplandia.it/2011/12/atto-giudiziario-di-diritto-penale-esame-avvocati-2011/comment-page-1/#comment-9507 Ti ringrazio anticipatamente! | |
Da: steee | 15/12/2011 13:23:15 |
ragazi è un esame per abilitazione non un esame di terza media.. abbiate bontà , risparmiate qst domande stupide anche xk vorrei dire dopo 2 anni di pratica un minimo di cognizione bisognerebbe averla, è pur vero he oggi siamo tutti nel pallone, ma abiate un pò di garbo su... ragioniamo insieme ed evitiamo cagate! | |
Da: MAR | 15/12/2011 13:25:33 |
per stee: il codice fiscale del cliente no..io non mi occupo di dirtto penale. PEC e FAX dovrebbero essre nella carta intestata, è vero, ma nel corpo dell'atto è sempre meglio riportarli, no?? | |
Da: triny77 | 15/12/2011 13:27:09 |
x Missy1992 Sì, è uno svolgimento corretto. Lo può inserire nel motivo unico, come svolgimento. Dille solo di parafrasare tutto, perchè è scritto in modo molto "dottrinale" e se copia pari pari se ne accorgono! x tutti Ragazzi, capisco lo sbattimento e la paura per i vostri amici, compagni, familiari.. ma questo atto è molto semplice, inviate loro gli schemi che abbiamo già postato e il testo della sentenza risolutiva. Per il resto, basta guardare la giurisprudenza sotto l'art. 314 per esaminare bene il reato. Dite a tutti di stare tranquilli, l'appello va semplificato il più possibile. | |
Da: AVV | 15/12/2011 13:27:35 |
un caloroso vaff... caro esamenapoli79 VERGOGNATI | |
Da: Missy1992 | 15/12/2011 13:27:59 |
X TRINY77 & VITUSS AVV. Grazie per la risposta, comunque purtroppo io non mi occupo di questo, sto solo cercando di aiutare mia sorella che è in difficoltà e questa prova potrebbe essere decisiva per lei... se potete, voi che ne siete competenti, ho trovato questo su un altro forum.. potete dargli un' occhiata e mi dite se va bene? http://www.gossiplandia.it/2011/12/atto-giudiziario-di-diritto-penale-esame-avvocati-2011/comment-page-1/#comment-9507 VI ringrazio anticipatamente! | |
Da: verignola | 15/12/2011 13:28:25 |
ragazzi, io ho copiato la motivazione fatta nelle pagg.precedenti da uno di voi e ho immesso lo schema dell'atto. nn ho messo la questione dell'abuso d'uff. in subordine, mi sembra inutile e complicato. ora posto. | |
Da: toroseduto | 15/12/2011 13:30:25 |
per favore lo schema dell'atto con procura!! | |
Da: Esamenapoli79 | 15/12/2011 13:32:38 |
mi rispondete ?? il mio pene dritto èdi 13 cm sono nella media????? giuro che vi posto l'atto | |
Da: toroseduto | 15/12/2011 13:32:51 |
dove lo trovo? | |
Da: .........!!!!!!! | 15/12/2011 13:34:24 |
.........Atto d'appello, con motivo unico: insussistenza del reato contestato. Esame del reato ex art. 314 nei suoi elementi costitutivi: reato proprio, di danno, di mera condotta, a forma libera; elemento soggettivo: dolo generico; elemento oggettivo: appropriazione della cosa mobile altrui. In particolare, analisi del bene giuridico tutelato (patrimonio mobiliare della PA e buon andamento della stessa). Ragionare sul valore economico della "cosa" di cui l'imputato si sarebbe appropriato, per concludere che tale valore non è apprezzabile a fronte della tariffa flat. Citare la massima a conferma. PQM in riforma dell'intestata sentenza, voglia l'ill.ma Corte d'appello adita assolvere Caio perchè il fatto non sussiste..........si può seguire questo skema? dovrei dare qualk altra indicazione? | |
Da: verignola | 15/12/2011 13:35:36 |
ECC.MA CORTE DI APPELLO DI .......... Il sottoscritto Avv. ……………………………., del Foro di …………………………… dichiara di proporre appello nell'interesse di Caio, imputato nel procedimento ........../.......... R.G.N.R. e ........../.......... R.G.Dib. avverso la sentenza n. ………/…….. emessa dal Tribunale di .........., in data .......... che lo condannava alla pena di anni 3, per il reato di cui all'art. 314 c.p., per i seguenti Motivi 1) L'imputato doveva essere assolto perché il fatto non sussiste , in quanto non é configurabile il reato di peculato. La decisione che con il presente atto di appello si impugna ha ritenuto la penale responsabilità di Caio in ordine al reato di peculato, a causa della sua condotta consistita nell'aver utilizzato il computer e la linea internet di proprietà dell'ente comunale per fini personali, non riconducibili all'esercizio delle proprie funzioni. Preliminarmente va evidenziato come dall'istruttoria dibattimentale sia emersa l'effettiva utilizzazione da parte dell'appellante dei beni nella sua disponibilità , ancorchè, a parere di questa difesa, tale condotta non possa integrare la fattispecie del reato di peculato. Giova precisare che già in primo grado, le risultanze del dibattimento avevano chiarito un particolare decisivo, negligentemente trascurato dal giudice di prime cure, relativo alla sottoscrizione, da parte dell'ente comunale, di un contratto di somministrazione della linea internet, con tariffa forfettaria "tutto compreso" . A tal proposito, ci si domanda se sia corretta la qualificazione giuridica della condotta ascritta a Caio, come ritenuta dal Tribunale. In particolare, se sia idonea ad integrare l'oggetto materiale del reato di peculato, ossia, nella specie, l'appropriazione di bene appartenente alla P.A. A tal riguardo, allora, si rammenta a codesta Corte di Appello che il consolidato orientamento seguito in dottrina e giurisprudenza richiede ai fini della configurabilità del reato di peculato che la cosa di cui il pubblico ufficiale si sia appropriato abbia un valore economico oggettivamente apprezzabile. Ne consegue che deve escludersi dal campo dell'offensività , l'appropriazione di una prestazione inserita nell'ambito di un contratto telefonico forfettario che, per la sua particolare natura non implica un maggior esborso da parte dell'Ente comunale e la conseguente produzione di un danno erariale. Il bene giuridico tutelato dall'art. 314 c.p., infatti, è l'integrità patrimoniale della P.A. e dei privati, con l'effetto che, se la cosa oggetto di apprensione da parte del pubblico ufficiale ha un valore economico molto modesto, o, come nel caso di specie, non quantificabile, il reato non può profilarsi, mancando una effettiva lesione patrimoniale (da ultimo, Cass. Pen. Sez. VI, (ud. 9.6.10 29.9.10, n. 35150). Ancora, la Suprema corte, con due interventi perfettamente attinenti al caso in esame ha chiarito in maniera incontrovertibile che "Integra il reato di peculato l'indebito utilizzo da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio dell'utenza telefonica di cui abbia la disponibilità per ragioni d'ufficio o di servizio, purchè il valore economico degli impulsi telefonici oggetto dell'appropriazione sia apprezzabile e tale dunque da recare un effettivo danno patrimoniale alla pubblica amministrazione". (Cassazione penale, sez. VI, 20/12/2010, n. 256) ed ancora "Non è configurabile il reato di peculato per l'indebito uso per scopi personali del pubblico ufficiale del telefono cellulare assegnato per ragioni d'ufficio e per l'impiego del computer d'ufficio collegato con la rete Internet, per ragioni personali, qualora la scarsa entità del danno al patrimonio della pubblica amministrazione evidenti l'inoffensività della condotta". (Cassazione penale, sez. VI, 19/10/2010, n. 41709) Orbene, con riferimento al caso in esame è evidente che il comportamento perpetrato da Caio non possa essere inquadrato nella fattispecie di cui all'art. 314 c.p., sia avuto riguardo alla impossibilità di quantificare il valore economico degli impulsi telefonici oggetto di appropriazione, stante la sottoscrizione da parte del Comune di Beta, di una tariffa internet forfettaria, consistente in un esborso fisso, prescindente dall'utilizzo della linea, sia con riferimento all' ingiusto vantaggio patrimoniale all'imputato ed al concetto di apprezzabilità del danno subito dalla P.A. che sarebbe stata costretta a pagare, a titolo di canone di connessione, la medesima somma, anche in assenza del comportamento irregolare contestato a Caio. Per i motivi e le argomentazioni su esposte SI CHIEDE a)che codesta Corte di Appello, in riforma della sentenza di primo grado, voglia assolvere Caio dal reato di peculato, perché il fatto non sussiste; b) che l'Ecc.ma Corte d'Appello voglia comunque concedere, in caso di decisione sfavorevole all'imputato, le attenuanti generiche ex art. 62 c.p. per l'esiguità del danno prodotto. Con osservanza. Data, Luogo Firma…….. NOMINA EX ART. 96 C.P.P. Io sottoscritto Caio nato a .......... il .......... e residente a .......... alla via .........., n. ..........imputato nel procedimento di cui a margine, pendente presso il Tribunale di .........., eleggo domicilio presso la mia abitazione e NOMINO mio difensore di fiducia l'Avv. .........., con studio in .......... al numero .......... della Via .......... all'uopo conferendogli mandato a proporre impugnazioni. Conferisco, altresì, procura speciale al fine di esercitare la facoltà prevista dall'art. 589 c.p.p. | |
Da: AIUTOOOOOOOOOO | 15/12/2011 13:38:11 |
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