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ESAME AVVOCATO - SESSIONE 2011
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Da: amzterdam13/12/2011 14:06:40
esatto, ma vai a cagare "bresciano avvocato"!

Da: Ro13/12/2011 14:07:21
mi hanno inviato qst sms..help...agenzia immobiliare cosa scrivooo

Da: Nugua13/12/2011 14:07:50
Io lascerei perdere l'ultima sentnza del 2011 sul condominio la trovo piuttosto pericolosa, non so, infatti, se è presente sui codici. D'altronde mi sembra sufficiente quella del 2008, posto che, per altro, è anche a sezioni unite

Da: suggeritore13/12/2011 14:09:08
RAGAZZI FATE ATTENZIONE VI SONO DUE ASPETTI CHE NON MI SEMBRA ABBIATE COLTO-

1) CAIO "ABITA" NEL CONDOMINIO - PERTANTO NON è DETTO CHE SIA UN COMPROPRIETARIO (POTREBBE ESSERE UN INQUILINO) -

2) LA NATURA DELLA SPESA - SI TRATTA DI FORNITURA DI GASOLIO PER IMPIANTO CENTRALIZZATO - LA RIPARTIZIONE DELLA SPESA PE L'IMPIANTO CENTRALIZZATO NON VIENE ESEGUITA CON LA TABELLA GENERALE (DETTA TABELLA A) DEI MILLESIMI DI PROPRIETA' MA CON UNA TABELLA SPECIFICA CHE POTREBBE NON CONTENERE ALCUNI CONDOMINI (NEGOZI, CANTINOLE, GARAGE,) OVVERO ESCLUDERE ALCUNI CONDOMINI (ALMENO PARZIALMENTE) SE SI SIANO STACCATI DALL'IMPIANTO CENYTRALIZZATO IN MANIERA AUTORIZZATA -

RITENGO CHE NON SIA FACILE STABILE A PRIORI DA PARTE DI UN FORNITORE ESTERNO AL  CONDOMINIO QUALE SIA LA QUOTA DI CIASCUNO E QUALE SIANO I CONDOMINI ESCLUSI -
CIò POTREBBE COSTITUIRE UNA IMPOSSIBILITà A DIVIDERE PER QUOTE E RICHIEDERE LA PROPRIA QUOTA AL SINGOLO CONDOMINO -


FORZA RAGAZZI PENSATE ANCHE A QUESTI DUE PUNTI SE RITENETE CHE SIANO DA CONSIDERARE -

SONO UN TECNICO ESPERTO DI CONDOMINIO E FORNISCO SOLO UNO SPUNTO DI RIFLESSIONE -
ATTENDO VS RISPOSTE

----------------------
MI dispiace contraddirti ma non sono considerazioni pertinenti

Da: okkio!!!13/12/2011 14:12:11
Mi dicono che a torino la polizia giudiziaria sta per arrivare con i metal detector, ma è vero???

Avvertite tutti non si sa mai!

Da: estrella81 x aiuto da catanzaro  e tutti!!!13/12/2011 14:12:18
Ragazzi vi ripubblico il parere che ho svolto. e' completo se volete copiarlo così com'è potete farlo ma cercate di parafrasare un pò perchè e' meglio.  seguite le indicazioni che vi ho scritto sotto

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Da: kay13/12/2011 14:12:28
estrella per me la sentenza del 2011 non andrebbe citata... al massimo si potrebbe dire che nonostante la sentenza delle SU del 2008 si registrano ancora pronunce di merito in senso opposto (se non sbaglio corte appello di roma 2010 e tribunale mantova 2010).
per me la sentenza 2011 della cassazione riguarda un altro caso (quello della ripartizione delle spese tra comproprietari), tant'è che la stessa sentenza fa salvo il principio enunciato dalle SU 2008 chiarendo che si tratta di questioni differenti

Da: Ro13/12/2011 14:13:02
x favore mi risp. agenzia immobiliare...

Da: estrella81 x aiuto da catanzaro  e tutti!!!13/12/2011 14:13:29
TRACCIA N. 2 SVOLTA.
Caio, che abita in un condominio, viene richiesto, dalla ditta Gamma che fornisce il combustibile utilizzato nell'impianto di riscaldamento condominiale centralizzato,  del pagamento dell'intera fornitura di gasolio.
Il candidato, assunta la veste di legale di Caio, rediga parere, illustrando gli istituti sottesi e le problematiche sottese alla fattispecie, soffermandosi sulla solidarietà  fra condomini delle obbligazioni contratte dal condominio.

LA RISOLUZIONE DELLA FATTISPECIE OGGETTO DI PARERE RICHIEDE UNA PREVENTIVA, BREVE, DISAMINA, DELL'ISTITUTO DEL CONDOMINIO.
IL REGIME DEL CONDOMINIO NEGLI EDIFICI E' REGOLATO DAGLI ARTT. 1117 - 1139 DEL COD.CIV. NONCHE' DAGLI ARTT 61- 70 DISP. ATT. AL COD.CIV. SI TRATTA DI  UNA SERIE DI NORME CHE UNA GROSSA PARTE DELLA DOTTRINA DEFINISCE DI PORTATA SPECIALE PERCHE' DEROGATORIA RISPETTO ALLA DISCIPLINA GENERALE DETTATA IN TEMA DI COMUNIONE. IL CONDOMINIO E',INFATTI, UNA PARTICOLARE FORMA DI COMUNIONE,FORZOSA E PERPETUA, NASCENTE DAL FATTO CHE, NECESSARIAMENTE, NEL  CASO DI PIU' PROPRIETA'DIVISE PER PIANI, VI SONO DELLE DELL'INTERO EDIFICIO CHE NON POSSONO NON ESSERE IN COMUNE, COME AD ESEMPIO LE SCALE, I TETTI, LE FONDAMENTA. LA SINGOLARITA'DI QUESTA FIGURA STA, APPUNTO, NELLA CIRCOSTANZA CHE IL SINGOLO CONDOMINO, OLTRE AD ESSERE ESCLUSIVO PROPRIETARIO DEL SUO APPARTAMENTO E', NEL CONTEMPO, ANCHE COMPROPRIETARIO DELLE PARTI IN COMUNE. TALE CONTITOLARITA' DI PROPRIETA' RILEVA, IN MANIERA PARTICOLARMENTE IMPORTANTE, IN TEMA DI OBBLIGAZIONI CONDOMINIALI E CONSEGUENTE RIPARTIZIONE DELLE SPESE DERIVANTI DAGLI ONERI DI CONSERVAZIONE E GODIMENTO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO NONCHE' DI GESTIONE DELLA VITA CONDOMINIALE STESSA.
LA QUESTIONE E' OGGETTO DI UN DIBBATTITO GIURISPRUDENZIALE SEMPRE NUOVO E CRESCENTE.
FINO A TEMPI PIU' O MENO RECENTI, L'ORIENTAMENTO MAGGIORITARIO DELLA GIURISPRUDENZA E' SEMPRE STATO NEL SENSO DI RICONOSCERE NATURA EMINENTEMENTE SOLIDARISTICA ALLA RESPONSABILITA' DEI CONDOMINI PER LE OBBLIGAZIONI CONTRATTE NELL'INTERESSE DEL CONDOMINIO SECONDO LA REGOLA GENERALE CONTENUTA NELL'ART. 1294 COD.CIV. NON DEROGATA DALL'ART. 1123 COD. CIV.
DA CIO' CONSEGUE CHE LA RIPORTIZIONE DELLE SPESE TRA I SINGOLI CONDOMINI ACQUISISCE UNA MERA RILEVANZA INTERNA, NON ESSENDO OPPONIBILE NEI RAPPORTI COI CREDITORI, I QUALI, PERTATO, SAREBBERO SEMPRE LEGITTIMATI AD AGIRE PER L'INTERO NEI CONFRONTI DEI SINGOLI CONDOMINI E MAI PRO QUOTA ( IN TAL SENSO, TRA LE ULTIME, CASS. N. 17563/2005).
PER L'INDIRIZZO MINORITARIO INVECE, LA RESPONSABILITA' DEI CONDOMINI SAREBBE RETTA DAL CRITERIO DELLA PARZIARIETA'.AI SINGOLI CONDOMINI SI IMPUTEREBBERO PERTANTO LE  OBBLIGAZIONI ASSUNTE NELL'INTERESSE DEL CONDOMINIO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE IN PROPORZIONE ALLE RISPETTIVE QUOTE.
LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE HA TENTATO DI RISOLVERE IL CONTRASTO PIU' VOLTE.
LA PRIMA, STORICA, SENTENZA CHE CERCA DI FARE IL PUNTO IN ORDINE AL CONTRASTO SOLIDARIETA'- PARZIARIETA' DELLA RESPONSABILITA' E' LA NUM. 9148 DEL 2008. IN ESSA, LE SEZIONI UNITE ADERISCONO ALLA TESI MINORITARIA DEL PRINCIPIO DELLA PARZIARIETA'. IN PARTICOLARE LA CORTE HA SOTTOLINEATO CHE L'OBBLIGAZIONE ASSUNTA NELL'INTERESSE DEL CONDOMINIO, ANCORCHE' OBBLIGAZIONE COMUNE, E'UN'OBBLIGAZIONE DIVISIBILE, TRATTANDOSI DI SOMME DI DENARO, E PERCI0'ESIGIBILE PRO QUOTA CON FACILITA'. HA ALTRESI' ARGOMENTATO CHE LA SOLIDARIETA' X LE OBBLIGAZIONI CONDOMINIALI NON E' PREVISTA DA ALCUNA NORMA E CHE CMQ I SINGOLI CONDOMINI DEVONO, AD OGNI MODO, INTENDERSI VINCOLATI CIASCUNO PER LA QUOTA DI SPETTANZA E NON PER L'INTERO.
TUTTAVIA, UNA NUOVA E RECENTISSIMA PRONUNCIA DELLA CORTE  DI CASSAZIONE RIMETTE IN DISCUSSIONE L'ORIENTAMENTO A CUI SI ERA PERVENUTI NEL 2008, ORIENTAMENTO CHE, PERALTRO AVEVA SUSCITATO NON POCHE POLEMICHE TRA GLI OPERATORI DEL DIRITTO. LA SENTENZA IN QUESTIONE E' LA NUMERO 21907 DELLA DELLO SCORSO 21 OTTOBRE. QUI, LA SECONDA SEZIONE CIVILE DELLA SUPREMA CORTE, TORNA SULL'ORIENTAMENTO MAGGIORMENTE CONDIVISO CIRCA LA NATURA SOLIDARISTICA DEL LE OBBLIGAZIONI CONDOMINIALI ASSUNTE. ESSA ARGOMENTA LA POSIZIONE ASSUNTA SPECIFICANDO CHE E'LA PIU' CORRETTA INQUANTO  LE PARTI IN COMUNE ALL'INTERNO DEL CONDOMINIO DEVONO CONSIDERARSI COME UNA COSA UNICA ED I COMUNISTI STESSI RAPPRESENTANO, NEI CONFRONTI DEL CONDOMINIO, UN'INSIEME. CIO'  IN VIRTU' DEL PRINCIPIO GENERALE DETTATO DALL'ART. 1294 COD.CIV.,secondo il quale, nel caso di pluralità di debitori, la solidarietà si presume. ALL'APPLICABILITA' DI TALE PRINCIPIO NON SAREBBE DI OSTACOLO  la circostanza che le quote dell'unità immobiliare siano pervenute ai comproprietari in forza di titoli diversi.
NEL CASO DI SPECIE AMBEDUE I PRINCIPI ENUNCIATI DALLA SUPREMA CORTE SEMBREREBBERO TROVARE APPLICAZIONE. TUTTAVIA PIU' LOGICA PARREBBE LA SOLUZIONE A CUI SI PERVIENE ATTRAVERSO LA SENTENZA SEZ. UNITE DEL 2008 NEL SENSO DELLA RESPONSABILITA' PARZIALE.
IL CREDITO VANTATO NEI CONFONTI DI CAIO ATTIENE INFATTI ALLA FORNITURA DI UN BENE,IL GASOLIO, PRESUMIBILMENTE IMPIEGATO PER IL RISCALDAMENTO DELLO STABILE, CHE VIENE, SI', EROGATO NELL'INTERESSE DELL'INTERO CONDOMINIO, MA CHE, TUTTAVIA, NON VIENE DA TUTTI CONSUMATO NELLA MEDESIMA QUANTITA'. PERTANTO, UNA VOLTA CALCOLATO IL CONSUMO EFFETTIVO DI CAIO,  EGLI NON POTRA' CHE RISPONDERE DELL'OBBLIGAZIONE ASSUNTA ENTRO IL LIMITE DELLA QUOTA DA LUI EFFETTIVAMENTE GODUTA.

N.B. RAGAZZI RILEGGETE, IO SONO ANDATA MOLTO DI FRETTA, MA GROSSE LINEE QUELLO CHE DOVETE SCRIVERE QUESTO E'!!! PER ME VA APPLICATA LA SENT. VECCHIA, QUELLA DEL 2008, MA SE QUALCUNO FOSSE DI DIVERSO AVVISO CAMBIATE LE ULTIME RIGHE, CIOE' LA CONCLUSIONE. IL RESTO POTETE UTILIZZARLO CMQ. NON FATE COPIA CONFORME CHE SE NO VI ANNULLANO! PARAFRASATE!!! TORNO A STUDIARE X GLI ORALI!!! IN BOCCA AL LUPO A TUTTI VOI!!! VI SONO VICINA COL CUORE!!!!

Da: xestrella13/12/2011 14:13:31
guarda che il tuo parere è solo un collage di sentenze, non è sufficiente!

Da: ***Betta***13/12/2011 14:13:58
per ESTRELLA81:
Potresti postare qualcosa sulla prima traccia per favore???

Grazie mille

Da: ar.8013/12/2011 14:15:43
Vai a studia vai

Da: unicorn13/12/2011 14:15:49
FORZA POLIZIA GIUDIZIARIA!!!! Faccio il tifo per voi!!!!

Ci mancava solo l'ingegnere...che scrive meglio di me...ottimo torna a costruire i ponti va...

Da: estrella81 x aiuto da catanzaro  e tutti!!!13/12/2011 14:16:45
Ragazzi che vi devo dì, più di questo non posso fare! sulla prima nn so dove mettere mano mi spiace. cmq la trattazione dell'istituto c'è. sulle sentenze se credete potete tagliare! fate un pò voi.

Da: avvocatoraffaeledecicco 13/12/2011 14:16:52
bello breve e conciso!!!!

Da: Cicciotto 13/12/2011 14:17:08
Se fossi io a fare l'esame il secondo parere lo farei come segue. Che ne pensate ?

Per la soluzione del quesito posto è necessario preliminarmente analizzare la natura delle obbligazioni condominali: solo se si tratta di obbligazioni solidali il creditore potrà richiedere il pagamento dell'intero. Diversamente, qualificando l'obbligazione condominiale come parziaria e divisibile, il creditore dovrà agire nei confronti di ogni singolo condomino pro quota, utilizzando a tale scopo le tabelle millesimali.

Per giungere ad una risposta univoca bisogna valutare attentamente il caso di specie alla luce dei differenti indirizzi dottrinali in materia di condominio.
Parte della dottrina indica il condominio come "ente di gestione" privo di personalità giuridica distinta rispetto a quella dei singoli condomini. L'interesse comune dei comproprietari giustifica la gestione tramite deliberazioni assembleari dalle quali scaturiscono diritti ed obblighi solo in capo a ciascun membro del gruppo.
Caratteristica del condominio è quindi la coesistenza di due proprietà, quella esclusiva di ciascun condomino, e quella comune relativa ai beni utilizzabili da tutti i condomini e serventi all'utilizzo dei beni in proprietà esclusiva.
D'altro canto il condominio è una figura unica nell'ambito del codice civile, ed è difficilmente inquadrabile nel concetto di ente: manca il patrimonio comune oltre che dello scopo. Anche la tesi che sostiene l'inquadramento nell'ambito della comunione si scontra con le regole del codice che disciplinano in via autonoma il condominio.
Altro orientamento considera il condominio quale rapporto unitario motivato dall'interesse collettivo dei partecipanti alle cose ne sono oggetto. Vi sarebbe pertanto una sola proprietà comune del gruppo, da questo gestita nella forma e nei modi dell'ente collettivo.
Tale tesi individua nell'amministratore la figura di rappresentanza esterna del condominio: raffigura un ufficio di diritto privato assimilabile al mandato con rappresentanza, con la conseguente applicazione, nei rapporti tra l'amministratore e ciascuno dei condomini, delle disposizioni sul mandato.
Negli ultimi anni l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, chiamata più volte a pronunciarsi sul punto, è indirizzato a ritenere che il condominio non è titolare di un patrimonio autonomo, né di diritti e di obbligazioni: la titolarità dei diritti sulle cose, gli impianti e i servizi di uso comune, in effetti, fa capo ai singoli condomini; agli stessi condomini sono ascritte quindi le obbligazioni per le cose, gli impianti ed i servizi comuni e la relativa responsabilità; le obbligazioni contratte nell'interesse del condominio non si contraggono in favore di un ente, ma nell'interesse dei singoli partecipanti.
Fino al codice del 1865 la regola generale era la parziarietà, salvo diversa pattuizione dei comunisti. È con il codice del 1942 che il legislatore introduce la regole generale della presunzione di solidarietà ex art 1294 cc.
L'impostazione tradizionale distingue le c.d. obbligazioni a carattere esterno dalle obbligazioni a carattere interno: con le obbligazioni a carattere esterno i singoli condomini, rappresentati dall'amministratore, assumono un'obbligazione a favore del condominio con soggetti terzi (come nel caso di specie la ditta Gamma che ha fornito il combustibile per l'impianto di riscaldamento centralizzato).

Si parla invece di obbligazioni interne facendo riferimento alle obbligazioni riguardanti le spese di gestione del condominio, e conseguentemente le regole di riparto interno delle stesse ex art. 1123 c.c. (ad esempio spese per la conservazione ed il godimento delle parti comuni dell'edificio, sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno - art. 1123 c.c.).
E quindi, la ditta Gamma, contraente con il condominio, applicando il regime di solidarietà passiva,  potrà chiedere l'adempimento della intera prestazione al condomino Caio il quale libererà tutti gli altri condomini, salvo il diritto di regresso oppure dovrà chiedere il pagamento a ciascun condomino in ragione delle rispettive quote millesimale ?

Dottrina e giurisprudenza maggioritarie hanno ritenuto che, sia per ragioni di celerità dei traffici giuridici sia per la natura dell'obbligazione assunta per l'interesse del condominio sussistono tutti i requisiti (più debitori, unica prestazione, unica fonte) perché possa parlarsi di obbligazione solidale passiva. In base a questo orientamento la ditta Gamma, contraente con il condominio potrà ottenere il soddisfacimento dell'intero anche da uno soltanto dei condomini; questi avrà diritto di regresso nei confronti degli altri condomini limitatamente alla quota millesimale dovuta da ciascuno di essi. La responsabilità dei singoli partecipanti per le obbligazioni assunte dal condominio verso i terzi ha quindi natura solidale, avuto riguardo al principio generale stabilito dall'art. 1294 c.c. per l'ipotesi in cui più soggetti siano obbligati per la medesima prestazione: principio non derogato dall'art. 1123 c.c., che si limita a ripartire gli oneri all'interno del condominio.

Al contrario, dottrina e giurisprudenza minoritarie, hanno affermato la responsabilità dei condomini retta dal criterio dalla parziarietà: in proporzione alle rispettive quote, ai singoli partecipanti si imputano le obbligazioni assunte nell'interesse del condominio, relativamente alle spese per la prestazione dei servizi nell'interesse comune.
La tesi in parola afferma che l'art. 1123, co. 1, c.c., si applica anche nei rapporti esterni trattandosi di norma a carattere generale che regola la ripartizione delle spese necessarie per la conservazione ed il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza, sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, in quanto il tenore letterale della norma non ammette differenze applicative. Per i sostenitori di questa tesi l'art. 1123 c.c. è norma speciale rispetto all'art. 1294 c.c. e, quindi, operante non solo nei rapporti interni fra i condomini, ma anche nei confronti dei terzi. Pertanto, le obbligazioni dei condomini sono regolate da criteri consimili a quelli dettati dagli artt. 752 e 1295 c.c. per le obbligazioni ereditarie, secondo cui al pagamento dei debiti ereditali i coeredi concorrono in proporzione alle loro quote e l'obbligazione in solido di uno dei condebitori si ripartisce tra gli eredi in proporzione alle quote ereditarie.

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza 8 aprile 2008, n. 9148, ha dato peso alla tesi minoritaria, affermando come l'obbligazione del condominio non abbia natura solidale.
Si è affermato che nelle obbligazioni assunte nell'interesse del condominio manca il requisito dell'unicità della prestazioni: infatti trattandosi di obbligazione pecuniaria il debito del condominio in realtà si traduce nell'obbligazione di pagare una somma determinata. È un'obbligazione frazionata pro quota, in capo ai singoli condomini: un'obbligazione formalmente unitaria, ma sostanzialmente e naturalisticamente frazionabile pro quota.
La Corte ritiene che né dall'art. 1123 c.c., né dall'art. 1115 c.c. in tema di comunione, né dalla tesi che professa la natura di ente di gestione,  possono trarsi argomenti validi a sostegno della tesi solidaristica. A contrario la corte ritiene che proprio l'art. 1123 c.c. stabilisce che le obbligazioni del condominio sono divisibili ex parte debitoris.
Secondo i giudici supremi in difetto di configurazione normativa dell'obbligazione come solidale e, contemporaneamente, in presenza di una obbligazione comune, ma naturalisticamente divisibile, viene meno uno dei requisiti della solidarietà, ovvero l'unicità della prestazione: di conseguenza prevale la struttura e il regime parziario dell'obbligazione. In tal caso infatti vale la regola per cui la solidarietà viene meno ogni qual volta la fonte dell'obbligazione comune è intimamente collegata con la titolarità delle res. Confermano tale soluzione le disposizioni di cui agli artt. 752, 754 e 1295 c.c.
A parere delle Sezioni Unite, dalla lettura congiunta delle disposizioni codicistiche emerge un criterio di ordine e portata generale secondo cui primario e fondamentale nelle obbligazioni nate unitarie deve essere il collegamento tra le obbligazioni e le res. In tali casi l'obbligazione di ogni coerede per i debiti del de cuius nasce già pro quota, in ragione della chiamata all'eredità. Ciascun coerede, infatti, è titolare di una quota d'eredità ed in forza di ciò, le proprie obbligazioni, nascenti dall'apertura della successione, saranno parziarie, ma intimamente connesse alla res ereditaria.
Anche nei rapporti condominiali le obbligazioni assunte nell'interesse del condominio sono ripartite tra i condomini in ragione della quota millesimale di ciascuno, calcolata in base alla proprietà esclusiva.
Di conseguenza, il principio di diritto espresso dalle Sezioni unite deve essere valutato alla luce della particolarità delle obbligazioni condominiali nella loro duplice veste: unitaria verso l'esterno e  plurisoggettiva nel riflesso interno, ammettendo così che anche nelle obbligazioni a carattere esterno il debito possa essere frazionato pro quota.
La Suprema Corte, applicando rigorosamente i principi di diritto in ordine al generale principio di solidarietà sociale, ha tutelato con la soluzione prescelta il condomino corretto non esponendo quelli  più facoltosi al rischio di accollarsi spese ingenti a causa dell'inadempimento degli altri  condomini. Vi è da dire però che nel contempo, tale approccio ha gravato di oneri processuali il terzo contraente con il condominio, il quale per ottenere soddisfacimento del proprio credito dovrà agire giudizialmente per ottenere la condanna del condominio, che sarà rappresentato dall'amministratore, ovvero un singolo interlocutore processuale; tuttavia il creditore dovrà procedere all'esecuzione individualmente nei confronti dei singoli condomini, secondo la quota di ciascuno.
Ciò posto, Caio alla luce dell'orientamento giurisprudenziale prevalente, sarà tenuto al pagamento del combustibile fornito dalla ditta Gamma, relativamente alla propria quota determinata in base alle tabelle millesimali.

Da: danielllllll13/12/2011 14:17:12
MIREA... NOVITA'?? IO STO MANDANDO LA TUA


Da: fdhdfdjhdhsd13/12/2011 14:17:28
Secondo me nessuno ha capito granchè sul  Condominio date un'okkiata alla sentenza n. 7525  del 2005

Da: principessa8113/12/2011 14:18:05
Il condominio Beta, in virtù di una delibera condominiale, decide all'unanimità di capitalizzare determinati lavori di ristrutturazione, che prevedono anche la fornitura di gasolio. Succede, però, che il condomino Tizio, fermamente convinto del grossolano errore in cui si è versati con tale delibera (adottata senza la sua presenza), decide autonomamente di non finanziare suddetta fornitura. Succede quindi, che al cospetto di una mancanza di liquidi, la società fornitrice  si astiene dal continuare a fornire gasolio, generando un danno a tutto il condominio Alfa, che cita Tizio in Tribunale.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga motivato parere.
FATTO:
Può accadere che un Condominio faccia eseguire rilevanti lavori di ristrutturazione e che, a causa di condomini morosi, non riesca a pagare la ditta appaltatrice/fornitrice del gasolio.
ISTITUTO : OBBLIGAZIONI ASSUNTE DAI CONDOMINI NEI CONFRONTI DEI TERZI
Il condominio è una figura particolare di comunione.
La ratio dell'istituto è quella di dettare regole dirette a disciplinare la comproprietà delle parti comuni di un edificio diviso in più unità abitative, ognuna di proprietà esclusiva dei singoli condomini.
Tra tali norme, assume particolare rilievo l'art. 1123 c.c., il quale dispone che le spese per la conservazione e il godimento della parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.
In assenza di un riferimento normativo univoco, molto si è discusso circa la natura delle obbligazioni nell'interesse del condominio verso terzi (OVVERO  obbligazioni di tipo solidale e obbligazioni "pro quota" o parziarie).
CI SONO 2 ORIENTAMENTI.
(Secondo altro orientamento, decisamente minoritario, avrebbe invece vigore il principio della parziarietà, ovvero dalla ripartizione tra i condomini delle obbligazioni assunte nell'interesse del condominio in proporzione alle rispettive quote.
1.    Secondo un primo orientamento, maggioritario,  in tal caso si presume la solidarietà a carico di tutti i condomini, per cui ciascuno di essi potrebbe essere chiamato a rispondere in solido dell'intera prestazione.
Ciò, in ossequio al principio generale della solidarietà passiva sancito dall'art. 1294 c.c., in forza del quale, il presenza di più debitori, ciascuno è tenuto in solido all'adempimento dell'intera prestazione, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente.
Tale principio, infatti, non risulta derogato dal citato art. 1223 c.c., il quale si limita a ripartire gli oneri necessari per la conservazione e il godimento delle parti comuni del condominio tra i singoli condomini, e non anche nei rapporti obbligatori verso terzi:
In riferimento ai debiti contratti dal condominio per il godimento di beni e servizi comuni, concernenti prestazioni normalmente non divisibili, rispetto alle quali ciascun condomino ha interesse per l'intero, si applica il principio di cui all'art. 1294 c.c., dal quale discende una presunzione di solidarietà a carico di tutti i condomini
(Cass. civ. 30.7.2004 n. 14593 e n. 17563/2005).

2.    Secondo altro orientamento, decisamente minoritario, al contrario, la responsabilità dei condomini è retta dal criterio della parziarietà, per cui l'obbligazioni assunta dal condominio verso terzi non va imputata a ciascun condomino per intero, ma in proporzione alle rispettive quote. 
A sostegno di questa tesi, si osserva che il principio della solidarietà passiva ex art. 1294 c.c., pur avendo carattere generale, necessità per la sua applicazione della contemporanea esistenza di tre requisiti: la presenza di più debitori, la unicità della causa dell'obbligazione e la unicità della prestazione. In difetto di uno dei predetti requisiti, la solidarietà non si applica.
Con particolare riferimento all'unicità della prestazione, l'art. 1294 c.c. trova applicazione quando la prestazione comune è, allo stesso tempo, indivisibile: se, invece, l'obbligazione è divisibile, si applica, salva diversa disposizione, il diverso criterio della parziarietà, dettato dall'art. 1314 c.c. in tema di obbligazioni divisibili.
Ciò premesso, nelle obbligazioni assunte verso terzi nell'interesse del condominio manca proprio il requisito della unicità della prestazione: questa, infatti, è certamente unica ed indivisibile per il terzo creditore, il quale la effettua nell'interesse di tutti i condomini; non altrettanto può dirsi, invece, per la prestazione assunta dai condomini, la quale, consistendo normalmente in una somma di denaro, rappresenta in una prestazione comune, ma naturalisticamente divisibile.
In ogni caso, si afferma, la prestazione assunta dal condominio nell'interesse di tutti i condomini, in particolare per l'uso e la manutenzione delle parti comuni ex art. 1123 c.c., risulta comunque divisibile ex partes debitoris: infatti, essa ben potrà assumere contenuto diverso da condomino a condomino, in ragione della ripartizione pro quota della parti comuni, per cui il principio della solidarietà risulta inapplicabile.

Stante il contrasto giurisprudenziale, le Sezioni unite,( Cass. civ. SS.UU. 8.4.2008 n. 9148) investite della questione, hanno deciso di accreditare il secondo, seppur minoritario, dei due orientamenti, optando per il criterio della parziarietà. Considerate le norme del codice civile in materia di responsabilità solidale e di condominio, la Suprema Corte osserva che l'obbligazione solidale c'è ove è espressamente previsto dalla legge oppure laddove si riscontrano dei requisiti sostanziali: pluralità di debitori, idem debitum, eadem causa obligandi e eadem res debita. 
In mancanza di tali condizioni l'obbligazione è parziaria e ciascun debitore risponde pro quota secondo modalità similari a quelle previste per le obbligazioni degli eredi attraverso il combinato disposto degli artt. 752, 754 e 1295 c. c. . In particolare è stata rilevata la carenza nelle obbligazioni assunte nell'interesse del condominio di uno dei tre requisiti necessari"( l'idem debitum") a configurare la solidarietà passiva, in base alla considerazione che se l'obbligazione risulta divisibile per il creditore, per i condòmini essa è naturalisticamente divisibile.
Se infatti si riscontrano certamente la pluralità dei debitori (i condomini) e l'unicità della causa (eadem causa obbligandi), è discutibile, invece, la unicità della prestazione (idem debitum).
La prestazione è certamente unica e indivisibile per il creditore, il quale ha operato in favore di tutti i condomini, mentre che per i condebitori si risolve nel versamento di una somma di denaro, cioè in una prestazione sì comune, ma "naturalisticamente" divisibile.
La S.C. ha osservato altresì come la solidarietà nel condominio non sia contemplata in nessuna disposizione di legge e che l'art. 1123 c.c., interpretato secondo il significato letterale e secondo il sistema in cui si inserisce, non distingue tra il profilo esterno e quello interno dell'obbligazione (al contrario di quanto sostenuto, con elegante espediente giuridico, dalla giurisprudenza maggioritaria).
La Corte Suprema sottolinea, invece, che la parziarietà dell'obbligazione deriva dalla previsione dell'art. 1123 c.c. cosicché i singoli condòmini sono obbligati non per l'intera somma, ma solamente entro i limiti della propria quota e il debitore può procedere all'esecuzione secondo la quota di ciascuno.
La Cassazione non ritiene, infine, sussistano ragioni di opportunità nel posticipare la ripartizione del debito tra i condomini al momento della rivalsa piuttosto che attuarla al momento dell'adempimento.
La pronuncia delle Sezioni Unite segna quindi un punto di svolta per quanto riguarda la ripartizione fra condomini della responsabilità verso i terzi per le obbligazioni,
CONCLUSIONE:
Ne deriva pertanto che per le obbligazioni assunte nell'interesse del condominio, vincola i singoli nei limiti delle sue attribuzioni, del mandato conferitogli ed in ragione delle specifiche quote. Le obbligazioni e le susseguenti responsabilità dei singoli condomini sono dunque governate dal criterio dalla parziarietà e non da quello della solidarietà.
Ai singoli proprietari si imputano, in proporzione alle rispettive quote, le obbligazioni assunte nel cosiddetto "interesse del condominio", in relazione alle spese per la conservazione e per il godimento delle cose comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza.
Tale principio salvaguarda il singolo condomino da eventuali richieste di rilevanti somme di denaro nei suoi confronti, a seguito della scelta effettuata dal creditore.
La parziarietà del vincolo obbligatorio ha infatti il pregio di anticipare la ripartizione del debito al momento dell'adempimento, senza rimandare al momento della rivalsa. La solidarietà viceversa avvantaggerebbe il creditore che, conoscendo anticipatamente la situazione della parte debitrice, potrebbe cautelarsi in vari modi, primo fra tutti la scelta dei soggetti, in ragione della relativa solvibilità, nei confronti dei quali esigere il pagamento dell'intero.

Da: mirea7513/12/2011 14:18:09
La questione oggetto del presente parere riguarda la natura delle obbligazioni dei condomini.
Secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza, la responsabilità dei singoli partecipanti
per le obbligazioni assunte dal "condominio" verso i terzi ha natura solidale, avuto riguardo al
principio generale stabilito dall'art. 1294 cod. civ. per l'ipotesi in cui più soggetti siano obbligati per
la medesima prestazione: principio non derogato dall'art. 1123 cod. civ., che si limita a ripartire gli
oneri all'interno del condominio (; Cass., Sez. II, 31 agosto 2005, n. 17563).

Per l'indirizzo decisamente minoritario, la responsabilità dei condomini è retta dal criterio dalla
parziarietà: in proporzione alle rispettive quote, ai singoli partecipanti si imputano le obbligazioni
assunte nell'interesse del "condominio", relativamente alle spese per la conservazione e per il
godimento delle cose comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per
le innovazioni deliberate dalla maggioranza. Pertanto, le obbligazioni dei condomini sono regolate
da criteri consimili a quelli dettati dagli artt. 752 e 1295 cod. civ. per le obbligazioni ereditarie,
secondo cui al pagamento dei debiti ereditali i coeredi concorrono in proporzione alle loro quote e
l'obbligazione in solido di uno dei condebitori si ripartisce tra gli eredi in proporzione alle quote
ereditarie (Cass., Sez. II, 27 settembre 1996, n. 8530).
Per determinare i principi di diritto, che regolano le obbligazioni (contrattuali) unitarie le quali
vincolano la pluralità di soggetti passivi - i condomini - occorre muovere dunque dal fondamento della
solidarietà.
Orbene, Il fondamento codicistico dell'obbligazione solidale è l'art. 1292 c.c. Dalla lettura della norma si evince chiaramente che tale particolare tipo di obbligazione è caratterizzata dalla circostanza che ciascun creditore ha diritto di richiedere l'intero, come se fosse l'unico creditore (solidarietà attiva) e ciascun debitore è tenuto a prestare l'intero come se fosse l'unico debitore (solidarietà passiva). Tuttavia, al fine di configurare l'istituto in esame, non è sufficiente la presenza di una pluralità di soggetti.
La dottrina individua così il vincolo solidale ove, oltre alla pluralità di soggetti, siano presenti altri due elementi: l'unicità della causa dell'obbligazione e l'unicità della prestazione.
Per quanto riguarda la causa unica, un indirizzo ermeneutico sostiene che la stessa debba essere riferita alla causa dell'obbligazione negoziale. Altro filone interpretativo, invece, individua l'unicità della causa nell'unica fonte dell'obbligazione, essendo così necessario che la solidarietà nasca dal medesimo rapporto giuridico. La fonte originante il vincolo unitario può essere sia negoziale che di origine aquiliana. Conferma di ciò è l'art. 2055 c.c. laddove si afferma che se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.
Come accennato, l'altro requisito necessario ai fini della configurabilità della solidarietà è l'unicità della prestazione: nel caso di obbligazione passiva ciò significa che tutti i debitori sono obbligati per la medesima prestazione che deve avere contenuto identico, ma che può essere eseguita con modalità diverse.
L' indivisibilità, in definitiva,  consiste nel modo di essere della prestazione: nel suo elemento oggettivo.

Ma il principio generale è valido laddove, in concreto, sussistono tutti i presupposti previsti dalla legge
per la attuazione congiunta del condebito. Sicuramente, quando la prestazione comune a ciascuno
dei debitori è, allo stesso tempo, indivisibile. Se invece l'obbligazione è divisibile, salvo che dalla
legge (espressamente) sia considerata solidale, il principio della solidarietà (passiva) va
contemperato con quello della divisibilità stabilito dall'art. 1314 cod. civ., secondo cui se più sono i
debitori ed è la stessa la causa dell'obbligazione, ciascuno dei debitori non è tenuto a pagare il
debito che per la sua parte.
Per ciò che concerne la struttura delle obbligazioni assunte nel cosiddetto interesse del
"condominio" - in realtà, ascritte ai singoli condomini - si riscontrano certamente la pluralità dei
debitori (i condomini) e la eadem causa obbligandi, la unicità della causa: il contratto da cui
l'obbligazione ha origine. È discutibile, invece, la unicità della prestazione (idem debitum) che
certamente è unica ed indivisibile per il creditore, il quale effettua una prestazione nell'interesse e in
favore di tutti condomini (il rifacimento della facciata, l'impermeabilizzazione del tetto, la fornitura
del carburante per il riscaldamento etc.). L'obbligazione dei condomini (condebitori), invece,
consistendo in una somma di danaro, raffigura una prestazione comune, ma naturalisticamente
divisibile.
Orbene, nessuna norma di legge espressamente dispone che il criterio della solidarietà si applichi
alle obbligazioni dei condomini.
D'altra parte, nelle obbligazioni dei condomini la parziarietà si riconduce all'art. 1123 cod. civ.,
interpretato valorizzando la relazione tra la titolarità della obbligazione e la quella della cosa. Si
tratta di obbligazioni propter rem, che nascono come conseguenza dell'appartenenza in comune, in
ragione della quota, delle cose, degli impianti e dei servizi e, solo in ragione della quota, a norma
dell'art. 1123 cit., i condomini sono tenuti a contribuire alle spese per le parti comuni.
Tutto ciò premesso, le obbligazioni e la susseguente responsabilità dei condomini sono governate dal criterio dalla parziarietà. Ciò trova conferma nella pronuncia  della cassazione - Sezioni unite civili  (Sentenza 4 marzo - 8 aprile 2008, n. 9148 ) secondo la quale "Ai singoli si imputano, in proporzione alle rispettive quote, le obbligazioni assunte nel cosiddetto "interesse del condominio", in relazione alle spese per la conservazione e per il godimento delle cose comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza. Pertanto, le obbligazioni dei condomini sono regolate da criteri consimili a quelli dettati dagli artt. 752 e 1295 cod. civ., per le obbligazioni ereditarie, secondo cui i coeredi concorrono al pagamento dei debiti ereditali in proporzione alle loro quote e
l'obbligazione in solido di uno dei condebitori tra gli eredi si ripartisce in proporzione alle quote
ereditarie".
I Giudici di legittimità, aderendo all'indirizzo minoritario sopra esposto,  sostengono che l'obbligazione contratta nell'interesse del condominio ha carattere parziario poiché viene meno  l'unicità della prestazione, elemento essenziale perché si possa configurare la solidarietà. In particolare non sussiste l'unicità della prestazione poiché l'obbligazione condominiale, avendo ad oggetto una somma di denaro, è divisibile e ciò comporta l'applicazione dell'art 1314 c.c.
Pertanto la richiesta dell'intero pagamento a Caio dell'intera fornitura di gasolio da parte della ditta Gamma non può trovare fondamento, in quanto egli è responsabile solo pro quota.

Da: ***Betta***13/12/2011 14:18:26
ok, grazie comunque...
Qualcuno sa darmi anche solo la sentenza di riferimento della prima traccia??
Ribadisco che non ne capisco un tubo di legge.... Cerco solo di aiutare alcuni amici..

thx

Da: Italoabogado Asino13/12/2011 14:18:36
notizie da Roma?

Da: X AIUTO DA CATANZARO - ATTENDIAMO CONFERMA DA QUAL13/12/2011 14:19:07
Il condominio Beta, in virtù di una delibera condominiale, decide all'unanimità di capitalizzare determinati lavori di ristrutturazione, che prevedono anche la fornitura di gasolio. Succede, però, che il condomino Tizio, fermamente convinto del grossolano errore in cui si è versati con tale delibera (adottata senza la sua presenza), decide autonomamente di non finanziare suddetta fornitura. Succede quindi, che al cospetto di una mancanza di liquidi, la società fornitrice  si astiene dal continuare a fornire gasolio, generando un danno a tutto il condominio Alfa, che cita Tizio in Tribunale.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga motivato parere.
FATTO:
Può accadere che un Condominio faccia eseguire rilevanti lavori di ristrutturazione e che, a causa di condomini morosi, non riesca a pagare la ditta appaltatrice/fornitrice del gasolio.
ISTITUTO : OBBLIGAZIONI ASSUNTE DAI CONDOMINI NEI CONFRONTI DEI TERZI
Il condominio è una figura particolare di comunione.
La ratio dell'istituto è quella di dettare regole dirette a disciplinare la comproprietà delle parti comuni di un edificio diviso in più unità abitative, ognuna di proprietà esclusiva dei singoli condomini.
Tra tali norme, assume particolare rilievo l'art. 1123 c.c., il quale dispone che le spese per la conservazione e il godimento della parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.
In assenza di un riferimento normativo univoco, molto si è discusso circa la natura delle obbligazioni nell'interesse del condominio verso terzi (OVVERO  obbligazioni di tipo solidale e obbligazioni "pro quota" o parziarie).
CI SONO 2 ORIENTAMENTI.
(Secondo altro orientamento, decisamente minoritario, avrebbe invece vigore il principio della parziarietà, ovvero dalla ripartizione tra i condomini delle obbligazioni assunte nell'interesse del condominio in proporzione alle rispettive quote.
1.    Secondo un primo orientamento, maggioritario,  in tal caso si presume la solidarietà a carico di tutti i condomini, per cui ciascuno di essi potrebbe essere chiamato a rispondere in solido dell'intera prestazione.
Ciò, in ossequio al principio generale della solidarietà passiva sancito dall'art. 1294 c.c., in forza del quale, il presenza di più debitori, ciascuno è tenuto in solido all'adempimento dell'intera prestazione, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente.
Tale principio, infatti, non risulta derogato dal citato art. 1223 c.c., il quale si limita a ripartire gli oneri necessari per la conservazione e il godimento delle parti comuni del condominio tra i singoli condomini, e non anche nei rapporti obbligatori verso terzi:
In riferimento ai debiti contratti dal condominio per il godimento di beni e servizi comuni, concernenti prestazioni normalmente non divisibili, rispetto alle quali ciascun condomino ha interesse per l'intero, si applica il principio di cui all'art. 1294 c.c., dal quale discende una presunzione di solidarietà a carico di tutti i condomini
(Cass. civ. 30.7.2004 n. 14593 e n. 17563/2005).

2.    Secondo altro orientamento, decisamente minoritario, al contrario, la responsabilità dei condomini è retta dal criterio della parziarietà, per cui l'obbligazioni assunta dal condominio verso terzi non va imputata a ciascun condomino per intero, ma in proporzione alle rispettive quote. 
A sostegno di questa tesi, si osserva che il principio della solidarietà passiva ex art. 1294 c.c., pur avendo carattere generale, necessità per la sua applicazione della contemporanea esistenza di tre requisiti: la presenza di più debitori, la unicità della causa dell'obbligazione e la unicità della prestazione. In difetto di uno dei predetti requisiti, la solidarietà non si applica.
Con particolare riferimento all'unicità della prestazione, l'art. 1294 c.c. trova applicazione quando la prestazione comune è, allo stesso tempo, indivisibile: se, invece, l'obbligazione è divisibile, si applica, salva diversa disposizione, il diverso criterio della parziarietà, dettato dall'art. 1314 c.c. in tema di obbligazioni divisibili.
Ciò premesso, nelle obbligazioni assunte verso terzi nell'interesse del condominio manca proprio il requisito della unicità della prestazione: questa, infatti, è certamente unica ed indivisibile per il terzo creditore, il quale la effettua nell'interesse di tutti i condomini; non altrettanto può dirsi, invece, per la prestazione assunta dai condomini, la quale, consistendo normalmente in una somma di denaro, rappresenta in una prestazione comune, ma naturalisticamente divisibile.
In ogni caso, si afferma, la prestazione assunta dal condominio nell'interesse di tutti i condomini, in particolare per l'uso e la manutenzione delle parti comuni ex art. 1123 c.c., risulta comunque divisibile ex partes debitoris: infatti, essa ben potrà assumere contenuto diverso da condomino a condomino, in ragione della ripartizione pro quota della parti comuni, per cui il principio della solidarietà risulta inapplicabile.

Stante il contrasto giurisprudenziale, le Sezioni unite,( Cass. civ. SS.UU. 8.4.2008 n. 9148) investite della questione, hanno deciso di accreditare il secondo, seppur minoritario, dei due orientamenti, optando per il criterio della parziarietà. Considerate le norme del codice civile in materia di responsabilità solidale e di condominio, la Suprema Corte osserva che l'obbligazione solidale c'è ove è espressamente previsto dalla legge oppure laddove si riscontrano dei requisiti sostanziali: pluralità di debitori, idem debitum, eadem causa obligandi e eadem res debita. 
In mancanza di tali condizioni l'obbligazione è parziaria e ciascun debitore risponde pro quota secondo modalità similari a quelle previste per le obbligazioni degli eredi attraverso il combinato disposto degli artt. 752, 754 e 1295 c. c. . In particolare è stata rilevata la carenza nelle obbligazioni assunte nell'interesse del condominio di uno dei tre requisiti necessari"( l'idem debitum") a configurare la solidarietà passiva, in base alla considerazione che se l'obbligazione risulta divisibile per il creditore, per i condòmini essa è naturalisticamente divisibile.
Se infatti si riscontrano certamente la pluralità dei debitori (i condomini) e l'unicità della causa (eadem causa obbligandi), è discutibile, invece, la unicità della prestazione (idem debitum).
La prestazione è certamente unica e indivisibile per il creditore, il quale ha operato in favore di tutti i condomini, mentre che per i condebitori si risolve nel versamento di una somma di denaro, cioè in una prestazione sì comune, ma "naturalisticamente" divisibile.
La S.C. ha osservato altresì come la solidarietà nel condominio non sia contemplata in nessuna disposizione di legge e che l'art. 1123 c.c., interpretato secondo il significato letterale e secondo il sistema in cui si inserisce, non distingue tra il profilo esterno e quello interno dell'obbligazione (al contrario di quanto sostenuto, con elegante espediente giuridico, dalla giurisprudenza maggioritaria).
La Corte Suprema sottolinea, invece, che la parziarietà dell'obbligazione deriva dalla previsione dell'art. 1123 c.c. cosicché i singoli condòmini sono obbligati non per l'intera somma, ma solamente entro i limiti della propria quota e il debitore può procedere all'esecuzione secondo la quota di ciascuno.
La Cassazione non ritiene, infine, sussistano ragioni di opportunità nel posticipare la ripartizione del debito tra i condomini al momento della rivalsa piuttosto che attuarla al momento dell'adempimento.
La pronuncia delle Sezioni Unite segna quindi un punto di svolta per quanto riguarda la ripartizione fra condomini della responsabilità verso i terzi per le obbligazioni,
CONCLUSIONE:
Ne deriva pertanto che per le obbligazioni assunte nell'interesse del condominio, vincola i singoli nei limiti delle sue attribuzioni, del mandato conferitogli ed in ragione delle specifiche quote. Le obbligazioni e le susseguenti responsabilità dei singoli condomini sono dunque governate dal criterio dalla parziarietà e non da quello della solidarietà.
Ai singoli proprietari si imputano, in proporzione alle rispettive quote, le obbligazioni assunte nel cosiddetto "interesse del condominio", in relazione alle spese per la conservazione e per il godimento delle cose comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza.
Tale principio salvaguarda il singolo condomino da eventuali richieste di rilevanti somme di denaro nei suoi confronti, a seguito della scelta effettuata dal creditore.
La parziarietà del vincolo obbligatorio ha infatti il pregio di anticipare la ripartizione del debito al momento dell'adempimento, senza rimandare al momento della rivalsa. La solidarietà viceversa avvantaggerebbe il creditore che, conoscendo anticipatamente la situazione della parte debitrice, potrebbe cautelarsi in vari modi, primo fra tutti la scelta dei soggetti, in ragione della relativa solvibilità, nei confronti dei quali esigere il pagamento dell'intero.

Da: avv13/12/2011 14:19:09
esterella è giusto!!!!!!!!

Da: amzterdam13/12/2011 14:20:02
a Roma piove.

Da: marandov13/12/2011 14:20:20
scusate ma perchè principessa 81 ha messo un'altra traccia?

Da: unicorn13/12/2011 14:20:45
ma nessuno ha letto la sentenza n. 23365/10 II sezione oppure la 578/09 III sez. prima di fare il parere?

Da: soluzione condominio13/12/2011 14:20:51
  SENTENZA N. 7525 DEL 12 APRILE 2005
   


CONTRATTO - FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO A CONDOMINIO - PAGAMENTO - SPETTANZA 
Ove non abbia stipulato il contratto di somministrazione di gasolio da riscaldamento ( non soggetto a vincoli di forma e che puo' essere provato con qualsiasi mezzo, non escluse le presunzioni, ma non anche a mezzo di fattura, mero atto di parte idoneo a fornire soltanto elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice, che risulti contestata ), nei confronti del condominio ( o della comunione ) che abbia beneficiato della fornitura puo' essere dal somministrante promossa azione di indebito arricchimento, fermo il diritto di tale ente -salvo patto contrario- alla ripetizione nei confronti di eventuali conduttori. ( Nella specie, caso la societa' fornitrice aveva richiesto il pagamento della fattura del gasolio utilizzato per il funzionamento dell'impianto di riscaldamento ad una delle comproprietarie del fabbricato, che aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva per essere stata l'obbligazione assunta da altra persona, su incarico dell'assemblea degli utenti. Nel rigettare il ricorso dalla fornitrice proposto avverso la sentenza della corte di merito che ne aveva rigettatato la domanda, la S.C. ha enunciato il principio di cui in massima, precisando ulteriormente che, in presenza di conduttori, rimane nella detta ipotesi fermo nei confronti dei medesimi il diritto dell'ente -condominio o comunione- alla ripetizione di quanto a tale titolo pagato, salvo patto contrario ). 

Da: cucciolo77 13/12/2011 14:22:52
2008

Da: principessa8113/12/2011 14:23:09
SCUSATE MA LA TRACCIA NO è QUELLA DEL CONDOMINIO??

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, ..., 252, 253, 254, 255, 256, 257 - Successiva >>


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