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ESAME AVVOCATO - SESSIONE 2011
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Da: Ri13/12/2011 14:53:50
ehi devo aiutare qst amico ma nn capisco nulla... agenzia immobiliare sentenza....di cosa parla??? cosa risp.???

Da: natalin79 13/12/2011 14:54:05
ALLORA SI POSSONO AVERE I DUE PARERI!!!! GRAZIE TRA UN PO BISOGNA CONSEGNARE!!!!!

Da: ale-lecce13/12/2011 14:54:06
certo unicorn... africa forever... mare sole... che vuoi di più dalla vita... alla larga da nebbia pioggia frane e smog

Da: RO13/12/2011 14:55:13
quindi quella del 2011 non va indicata chi dà conferma?io dietro ho pubblicato un post  su entrambe le sentenze

Da: IM13/12/2011 14:55:47
E LITIGATE ALTROVE CHE QUI SI LAVORA

Da: mamma in ansia13/12/2011 14:56:02
grazie provvedo

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Da: marandov13/12/2011 14:56:11
ahahaha
minchia unicorn sei troppo spassoso, ti ho sottovalutato!!!

Fate attenzione alla traccia che ha seguito  Principessa81 per svolgere il parere, secondo me è fuori tema.

Da: Ri13/12/2011 14:57:15
ma perke' nessuno risponde.....mi dite qualcosaaaaaa!!!!!!

Da: unicorn13/12/2011 14:57:48
ale-lecce: frane? Ma ti rendi conto di quello che scrivi? Praticamente tutto il sud italia è a rischio smottamento e dici frane a noi che subiamo un'alluvione seria ogni tanto? ragazzi ma se volete l'indipendenza prendetevela...come dici tu sole, mare, belle giornate spensierate, niente lavoro, monnezza, mafia, fame, rischio colera, niente smog (infatti taranto ne è un chiaro esempio giusto?)...quanto v'invidio...

Da: vero siculo13/12/2011 14:58:52
Unicorn sei una vergogna...è per gente come te che l'Italia va a rotoli. parli ancora come un razzista. Che tristezza. Fortunatamente fai parte di una minoranza

Da: harobed88 13/12/2011 14:59:03
forza ragazzi bando alle ciance....lavoriamo invece di discutere...ne abbiamo di tempo per questo!!

Da: ... x unicorn13/12/2011 14:59:09
ma vaffanculo leghista di merda!!!

Da: AiutoDaCasa13/12/2011 14:59:14
Ri ascolta eccoti la sentenza:
Mediazione - Provvigione - Condizione - Conclusione dell'affare - Nozione - Identità delle parti alle quali il contratto è stato proposto e quelle tra le quali è stato concluso - Necessità - Esclusione - Fattispecie
INTESTAZIONE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. CHIARINI Maria Margherita - rel. Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere -
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere -
Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
P.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato
in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 46, presso lo studio dell'avvocato GREZ
GIANMARCO, rappresentato e difeso dall'avvocato BASSANO PAOLO giusta
delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
M. TRENTADUE S.R.L. (OMISSIS) in persona del suo legale
rappresentante Sig. S.R., elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo studio dell'avvocato SASSANI
BRUNO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CATTANI
GIOVANNI giusta delega in calce al contro ricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1042/2004 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE,
SEZIONE SECONDA CIVILE, emessa il 9/3/2004, depositata il 28/06/2004,
R.G.N. 124/A/2002;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
04/02/2010 dal Consigliere Dott. CHIARINI Maria Margherita;
udite l'Avvocato MICHELE SPROVIERI per delega dell'Avvocato BRUNO
SASSANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FUZIO Riccardo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

FATTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
P.F., titolare della ditta Immobiliare Piemme, avendo espletato attivita' di mediazione nell'interesse della s.p.a.
Elia Berti, la conveniva, nel settembre del 1996, dinanzi al Tribunale di Lucca chiedendone la condanna al pagamento della provvigione per le trattative da questa intrattenute, per effetto di detta attivita', con la Vignale Immobiliare per venderle un'area di 28.000 mq. di proprieta' della s.p.a. Elia Berti. Specificava che per il compenso, il 23 febbraio 1994 detta societa' si era, in via transattiva, obbligata a corrispondergli l'1% del prezzo del terreno qualora venisse acquistato dalla Vignale o da qualunque altro soggetto che lo destinasse alla realizzazione di un centro Coop. Poiche' la Vignale aveva concluso un preliminare per l'acquisto e dal quale poi era receduta perdendo la caparra di L. 500 milioni, chiedeva o l'annullamento, per raggiro, della transazione ove a tale momento il contratto con la Vignale fosse stato gia' concluso; o la risoluzione per grave inadempimento di detta transazione ai sensi dell'art. 1453 c.c. per malafede ove il preliminare fosse stato concluso successivamente, e la condanna della societa' Elia Berti a pagargli la provvigione nella misura del 2% "del valore della transazione secondo gli accordi intervenuti", o nella misura dell'1%, ovvero in percentuale alla caparra di L. 500 milioni.
Il Tribunale rigettava la domanda.
Con sentenza del 28 giugno 2004 la Corte di appello di Firenze rigettava l'appello del P. sulle seguenti considerazioni:
1) era pacifico che non si era conclusa la vendita del complesso immobiliare della societa' Berti e che era stato concluso un altro accordo, non andato a buon fine, per la cessione alla Vignale dell'intero capitale della Berti, ceduto poi ad altra societa', non collegata alla Vignale; 2) pertanto il primo giudice aveva escluso la fattispecie di cui all'art. 1755 c.c. perche' la societa' Berti, con la cessione delle quote, non aveva trasferito alcunche', ma era rimasta titolare dei beni, avendo soltanto consentito al mutamento della compagine sociale, affare diverso da quello previsto a seguito dell'attivita' svolta dal P.; 3) anche a voler ritenere fondata la tesi di costui ; secondo la quale i soci della Berti avevano promesso in vendita alla Vignale Immobiliare il 100% delle proprie quote, scorporate tutte le attivita' e passivita' diverse dagli immobili per la cui compravendita egli si era attivato, si' che oggetto reale della promessa cessione erano gli immobili, simulata dalla cessione di quote per fini fiscali, comunque il contratto non era intercorso con la societa' Berti, ne' era provato che i soci di essa avevano incaricato il P. per la cessione delle azioni;
4) la scrittura del (OMISSIS) non era agli atti perche' mancava il fascicolo del P. che il suo difensore si era riservato di depositare senza poi provvedere; comunque oggetto di essa era il terreno, non la cessione delle azioni, in relazione alla quale nessun valore confessorio poteva attribuirsi a la comparsa conclusionale avversaria la' dove ammette che se avesse avuto esecuzione l'accordo preliminare del (OMISSIS) della vendita delle azioni della Berti alla Vignale, il P. avrebbe avuto diritto alla provvigione.
Ricorre per Cassazione P.F. cui resiste la M. Trentadue s.r.l. incorporante la Elia Berti & F. s.p.a.. Le parti hanno depositato memoria.
DIRITTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo il ricorrente deduce:
"Violazione e falsa applicazione dell'art. 1754 c.c., dell'art. 1755 c.c., comma 1, e dell'art. 1757 c.c., comma 2. Insufficiente e contraddittoria motivazione sulla applicabilita' dei principi di diritto esposti nell'atto di appello che rappresentano punto decisivo della controversia".
E' incontestato che il P. aveva avuto l'incarico di promuovere la vendita di un complesso immobiliare della Berti e che dopo aver messo in contatto gli amministratori di essa con la societa' Vignale: fu estromesso dalle trattative e per questo egli non aveva saputo che l'affare si era perfezionato attraverso la promessa di vendita, in data (OMISSIS), delle azioni della Berti alla Vignale Immobiliare, di cui ebbe contezza soltanto in corso di causa. Quindi egli non ha mai chiesto di provare di aver procurato questo diverso contratto, ma la Corte di merito doveva valutare se, per le modalita' con cui questo era avvenuto, aveva realizzato, sotto il profilo economico, lo stesso risultato perseguito con l'incarico affidato al P.. Percio' la Corte di merito, che al riguardo ha escluso che l'affare sia riconducibile all'attivita' del P. perche' tra le parti che stipularono questo diverso contratto non vi era la societa' Berti, ha violato il principio di diritto secondo il quale per la provvigione e' sufficiente l'identita' dell'affare proposto con quello concluso, non esclusa dalla circostanza che nella stipulazione conclusiva altro soggetto sostituisca quello originario, che rimane debitore della provvigione, purche' vi sia continuita' con questo e sempre che vi sia un collegamento con l'attivita' del mediatore tra le parti originarie, e questo perche' il concetto di affare va inteso in senso estensivo di modo da essere riferibile a tutte le situazioni in cui l'affare intermediato si risolva in un' utilita' patrimoniale prodotta da strumenti giuridici. Infatti la Cassazione ha ravvisato il contratto intermediato in un caso in cui l'incarico di promuovere una vendita immobiliare sia poi stato sostituito da una cessione di azioni della societa' immobiliare. E poiche', come risulta dal contratto del luglio 1993, la cessione delle quote sociali della Berti alla Vignale fu uno strumento per cederle, con economia fiscale, i fabbricati ed i terreni considerati nella premessa di tale scrittura e specificati nei patti contrattuali, da utilizzare a fini commerciali, previo scorporo delle passivita' ed attivita', tranne il valore del bene immobile e del terreno - art. 1C del contratto - che percio' era il vero oggetto della cessione alla Vignale Immobiliare, sussiste il diritto alla provvigione, essendovi anche la continuita' tra il soggetto che partecipa alle trattative e quello che ne prende il posto in sede di stipula negoziale. L'affare con la Vignale fu poi concluso nel novembre 1993 allorche' questa ritenne perfezionata la promessa di compravendita, dei cui poi recedette nel marzo 1995, fatto che non impedisce il diritto al compenso ai sensi dell'art. 1757 c.c., tanto piu' che i soci cedenti incamerarono L. 500 milioni.
E' dunque irrilevante che dopo la risoluzione del rapporto i soci della societa' Berti abbiano ceduto le quote alla Mercatone Uno Services e alla Partecipazioni Generali s.r.l..
Il motivo e' fondato.
Per principio consolidato di questa Corte l'affare - da intendersi nel senso di qualsiasi operazione economica generatrice di un rapporto obbligatorio - deve ritenersi concluso, per effetto della "messa in relazione" da parte del mediatore, quando si costituisca un vincolo giuridico che abiliti ciascuna delle parti di esso ad agire per la esecuzione specifica del negozio o per il risarcimento del danno, si' che al fine di riconoscere al mediatore i diritto alla provvigione, e' sufficiente che la sua attivita' costituisca l'antecedente necessario per pervenire, anche attraverso fasi e atti strumentali, alla conclusione dell'affare, e pur se le parti originarie sostituiscano se' ad altri nell'operazione conclusiva, ovvero una parte sia receduta dal preliminare (Cass. 15161 e 20549/2004, 8126/2009).
Pertanto, incontestato che il P. abbia messo in relazione la societa' Berti e la societa' Vignale e accertato - punto 1 della motivazione della sentenza impugnata, riassunta in narrativa - dai giudici di appello che e' stato concluso un accordo tra dette parti, ancorche' avente ad oggetto la cessione dell'intero capitale sociale della Berti -- ma con esclusione delle passivita' attivita', ad eccezione in relazione a queste, del valore del bene immobile e del terreno - e' sorto il diritto del P. alla mediazione non costituendo fatti impeditivi al suo riconoscimento ne' il successivo recesso della Vignale, ne' la circostanza che l'affare sia poi stato definitivamente concluso con altro soggetto.
2.- Con il secondo motivo il ricorrente deduce: "Violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c. Omessa e/o insufficiente e contraddittoria motivazione circa le evidenze processuali e circa la rilevanza dell'"atto di transazione del (OMISSIS) che rappresentano punto decisivo della controversia".
La transazione con cui la Berti si obbligava a pagare la provvigione al P. qualora si fosse venduto il complesso immobiliare destinato a realizzare un centro commerciale, significa che detta societa' sapeva che l'affare si poteva realizzare mediante la cessione delle quote sociali avendo gia' stipulato il preliminare, concluso in tal senso, sette mesi prima e poiche' i contratti, ai sensi dell'art. 1366 c.c. devono interpretarsi secondo buona fede, significa che almeno l'1%" di provvigione doveva esser corrisposto al P..
Con il terzo motivo il medesimo deduce: "Ulteriore violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c. Insufficiente e contraddittoria motivazione circa la rilevanza delle ammissioni contenute nella comparsa conclusionale in appello dell'appellante incidentale in merito al contenuto obbligatorio dell'atto di transazione del (OMISSIS), costituente punto decisivo della controversia".
La Berti, riconoscendo il contenuto della transazione, aveva ammesso che essa avrebbe avuto esecuzione purche' avesse trovato esecuzione l'accordo con la Vignale del luglio 1993, ancorche' su basi diverse da quelle iniziali, e cioe' mediante la cessione di quote e non piu' mediante la vendita immobiliare. Ma ai sensi dell'art. 1757 c.c. il recesso della Vignale non fa venir meno il diritto alla provvigione.
Tali ammissioni del difensore costituiscono elementi indiziari, da valutare unitamente al comportamento extraprocessuale di accordo transattivo dopo la stipula del preliminare per la cessione delle quote.
3.- Con il quarto motivo il P. deduce: "Ulteriore violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c. Omessa motivazione e pronuncia sulla domanda incidentale di annullamento ex art. 1439 c.c. o di risoluzione ex art. 1453 c.c. della scrittura del (OMISSIS) con la quale la misura della provvigione veniva riconosciuta in ragione dell'1% e sulle domande subordinate di riconoscerla in ipotesi nella misura dell'1% del valore della transazione secondo gli accordi transattivi intervenuti ovvero ancora, in ultima ipotesi, di riconoscerla in misura percentuale all'entita' della caparra versata in L. 500 milioni".
La societa' Berti in tale scrittura non comunico' che la Vignale fin dal novembre 1993 aveva rinunciato alla condizione sospensiva scritta nel luglio 1993 ed aveva percio' perfezionato il preliminare di cessione delle quote cosi' concludendosi l'affare avviato mediante la mediazione, e quindi sussistono i presupposti per l'annullamento della transazione con cui il P. rinunciava a meta' provvigione contro il riconoscimento di essa se in futuro l'affare fosse concluso in quanto la reticenza configura il dolo; in ogni caso dovra' esser dichiarata la risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c. perche' la Berti, pur avendo incamerato la caparra, ha disconosciuto l'obbligo di pagare la provvigione, che pertanto gli spetta nella misura del 2% del prezzo L. 12 miliardi della compravendita oltre L. 60 milioni per ogni mese dal primo aprile 1993 al 13 luglio 1993, e cosi' per un totale di L. 12.240.000.000 e cioe' L. 293.440.000 piu' Iva, o L. 146.720.000, o, in via subordinata, sull'importo della caparra.
I motivi sono assorbiti dall'accoglimento del primo motivo.
Pertanto il ricorso va accolto e la causa rinviata per nuovo esame alla luce dei principi innanzi esposti. Il giudice di rinvio provvedera' altresi' a liquidare le spese, anche del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
P.Q.M.
LA CORTE Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Firenze, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Cosi' deciso in Roma, il 4 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2010
CONFORMI E DIFFORMI
(1) In senso sostanzialmente conforme alla prima parte della massima cfr.: Cass. 9 aprile 2009 n. 8676; Cass. 20 ottobre 2004 n. 20549.
CORRELAZIONI
Legislazione correlata:
Codice Civile (1942) art. 1321
Codice Civile (1942) art. 1326
Codice Civile (1942) art. 1754
Codice Civile (1942) art. 1755

Coordinate del diritto Contratti:
Art. 1321 cod. civ. - Nozione
Art. 1326 cod. civ. - Conclusione del contratto
Art. 1754 cod. civ. - Mediatore
Art. 1755 cod. civ. - Provvigione

Coordinate del diritto Lavoro:
Codice Civile, Art. 1321, Art. 1322, Art. 1325, Art. 2096

Da: cazzi miei13/12/2011 14:59:15
siete na manica de sfigati decelebrati

Da: duce7513/12/2011 14:59:55
RI  è la traccia numero 1 cerca nella pagine dietro vai da pag 48 in su

Da: unicorn13/12/2011 15:01:06
no l'italia va a rotoli perchè non siete capaci di fare nemmeno un cazzutissimo parere di civile senza cercare dei sotterfugi! E la traccia è pure facile eppure metà dei pareri scritti qui è pure sbagliata!!! Ma vi rendete conto?!?!? E nessuno che fa i controlli e butta fuori a calci in culo quelli che ingannano!

Da: duce7513/12/2011 15:01:54
sempre x RI
Traccia n. 1

L'agenzia  immobiliare Beta, aveva ricevuto da Mevia un mandato per la vendita di un immobile di sua proprietà. L'incarico era stato conferito  in forma scritta con validità di un anno.
Alla scadenza, non avendo l'agenzia immobiliare reperito un acquirente per detto immobile, Mevia aveva revocato per iscritto il mandato.
Mevia concludeva successivamente la vendita del suo bene, a mezzo dell'intervento di altra agenzia immobiliare, la Delta, alla quale la vendita era stata segnalata dalla agenzia Beta.
Il candidato assunta la veste di difensore della agenzia Beta, rediga motivato parere esponendo le problematiche sottese alla fattispecie in parola, in particolare l'eventuale riconoscimento parziale della provvigione.

Traccia n. 2

Caio, che abita in un condominio, viene richiesto, dalla ditta Gamma che fornisce il combustibile utilizzato nell'impianto di riscaldamento condominiale centralizzato,  del pagamento dell'intera fornitura di gasolio.
Il candidato, assunta la veste di legale di Caio, rediga parere, illustrando gli istituti sottesi e le problematiche sottese alla fattispecie, soffermandosi sulla solidarietà fra condomini delle obbligazioni contratte dal condominio.

Da: duce7513/12/2011 15:01:54
sempre x RI
Traccia n. 1

L'agenzia  immobiliare Beta, aveva ricevuto da Mevia un mandato per la vendita di un immobile di sua proprietà. L'incarico era stato conferito  in forma scritta con validità di un anno.
Alla scadenza, non avendo l'agenzia immobiliare reperito un acquirente per detto immobile, Mevia aveva revocato per iscritto il mandato.
Mevia concludeva successivamente la vendita del suo bene, a mezzo dell'intervento di altra agenzia immobiliare, la Delta, alla quale la vendita era stata segnalata dalla agenzia Beta.
Il candidato assunta la veste di difensore della agenzia Beta, rediga motivato parere esponendo le problematiche sottese alla fattispecie in parola, in particolare l'eventuale riconoscimento parziale della provvigione.

Traccia n. 2

Caio, che abita in un condominio, viene richiesto, dalla ditta Gamma che fornisce il combustibile utilizzato nell'impianto di riscaldamento condominiale centralizzato,  del pagamento dell'intera fornitura di gasolio.
Il candidato, assunta la veste di legale di Caio, rediga parere, illustrando gli istituti sottesi e le problematiche sottese alla fattispecie, soffermandosi sulla solidarietà fra condomini delle obbligazioni contratte dal condominio.

Da: ale-lecce13/12/2011 15:02:13
unicorn sembrti uscito dal medioevo... sta di fatto ke le vostre belle vacanze ve le venite a fare tra le nostre splendide scogliere e le magnifiche coste ricche di sabbia dorata...e con i nostri soldi..!!!! quindi nn m dilungo oltre!! bye bye polentone!!

Da: hai rotto le palle unicorn13/12/2011 15:02:32
ucciditi unicorn

Da: Ri13/12/2011 15:03:18
questa di aiuto da casa va bene???

Da: vero siculo13/12/2011 15:03:54
Unicorn sono daccordo con te su questo, io ho superato l'esame a secondo tentativo studiando come un matto, ma il razzismo è un altra cosa. Cmq per I traccia ho trovato Cass. sez. III 24 gennaio 2007 n. 1507 su pluralità di mediatori

Da: avv13/12/2011 15:04:58
UNICORN sole,mare, mafia, mare,verde e relax se non ti va bene le vacanze falle a milano e non rompere

Da: unicorn13/12/2011 15:05:10
....veramente io le vacanze me le vado a fare alle Maldive o in Brasile col cazzo che vengo dalle vostre parti! Ci sono stato una volta le spiagge non erano niente di che i servizi praticamente nulli e la gente cordiale come un pugno nelle parti intime...evito proprio di andare più a sud della toscana di solito...poi mi spieghi perchè farei le vacanze con i vostri soldi naturalmente...

Da: sexluna13/12/2011 15:05:14
raga la 1 traccia niente?
vi prego

Da: Ri13/12/2011 15:05:19
Duce queste sn le tracce ma io cosa gli scrivo??? grazieeeeeeee

Da: CASTATISPACCO13/12/2011 15:05:59
VI BOCCIANO 30 VOLTE,VI IMPEDISCONO DI LAVORARE DOPO UNA LAUREA SUDATA E ANCORA OGNI ANNO VI RIPRESENTATE. DOVRESTE LASCIARE LA AULE DESERTE INVECE SIETE DEI PECORONI.

Da: estrella8113/12/2011 15:06:38
Ragazzi ripubblico il parere che ho fatto. Dovesse ancora servire a qualcuno...
TRACCIA N. 2 SVOLTA.
Caio, che abita in un condominio, viene richiesto, dalla ditta Gamma che fornisce il combustibile utilizzato nell'impianto di riscaldamento condominiale centralizzato,  del pagamento dell'intera fornitura di gasolio.
Il candidato, assunta la veste di legale di Caio, rediga parere, illustrando gli istituti sottesi e le problematiche sottese alla fattispecie, soffermandosi sulla solidarietà  fra condomini delle obbligazioni contratte dal condominio.

LA RISOLUZIONE DELLA FATTISPECIE OGGETTO DI PARERE RICHIEDE UNA PREVENTIVA, BREVE, DISAMINA, DELL'ISTITUTO DEL CONDOMINIO.
IL REGIME DEL CONDOMINIO NEGLI EDIFICI E' REGOLATO DAGLI ARTT. 1117 - 1139 DEL COD.CIV. NONCHE' DAGLI ARTT 61- 70 DISP. ATT. AL COD.CIV. SI TRATTA DI  UNA SERIE DI NORME CHE UNA GROSSA PARTE DELLA DOTTRINA DEFINISCE DI PORTATA SPECIALE PERCHE' DEROGATORIA RISPETTO ALLA DISCIPLINA GENERALE DETTATA IN TEMA DI COMUNIONE. IL CONDOMINIO E',INFATTI, UNA PARTICOLARE FORMA DI COMUNIONE,FORZOSA E PERPETUA, NASCENTE DAL FATTO CHE, NECESSARIAMENTE, NEL  CASO DI PIU' PROPRIETA'DIVISE PER PIANI, VI SONO DELLE DELL'INTERO EDIFICIO CHE NON POSSONO NON ESSERE IN COMUNE, COME AD ESEMPIO LE SCALE, I TETTI, LE FONDAMENTA. LA SINGOLARITA'DI QUESTA FIGURA STA, APPUNTO, NELLA CIRCOSTANZA CHE IL SINGOLO CONDOMINO, OLTRE AD ESSERE ESCLUSIVO PROPRIETARIO DEL SUO APPARTAMENTO E', NEL CONTEMPO, ANCHE COMPROPRIETARIO DELLE PARTI IN COMUNE. TALE CONTITOLARITA' DI PROPRIETA' RILEVA, IN MANIERA PARTICOLARMENTE IMPORTANTE, IN TEMA DI OBBLIGAZIONI CONDOMINIALI E CONSEGUENTE RIPARTIZIONE DELLE SPESE DERIVANTI DAGLI ONERI DI CONSERVAZIONE E GODIMENTO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO NONCHE' DI GESTIONE DELLA VITA CONDOMINIALE STESSA.
LA QUESTIONE E' OGGETTO DI UN DIBBATTITO GIURISPRUDENZIALE SEMPRE NUOVO E CRESCENTE.
FINO A TEMPI PIU' O MENO RECENTI, L'ORIENTAMENTO MAGGIORITARIO DELLA GIURISPRUDENZA E' SEMPRE STATO NEL SENSO DI RICONOSCERE NATURA EMINENTEMENTE SOLIDARISTICA ALLA RESPONSABILITA' DEI CONDOMINI PER LE OBBLIGAZIONI CONTRATTE NELL'INTERESSE DEL CONDOMINIO SECONDO LA REGOLA GENERALE CONTENUTA NELL'ART. 1294 COD.CIV. NON DEROGATA DALL'ART. 1123 COD. CIV.
DA CIO' CONSEGUE CHE LA RIPORTIZIONE DELLE SPESE TRA I SINGOLI CONDOMINI ACQUISISCE UNA MERA RILEVANZA INTERNA, NON ESSENDO OPPONIBILE NEI RAPPORTI COI CREDITORI, I QUALI, PERTATO, SAREBBERO SEMPRE LEGITTIMATI AD AGIRE PER L'INTERO NEI CONFRONTI DEI SINGOLI CONDOMINI E MAI PRO QUOTA ( IN TAL SENSO, TRA LE ULTIME, CASS. N. 17563/2005).
PER L'INDIRIZZO MINORITARIO INVECE, LA RESPONSABILITA' DEI CONDOMINI SAREBBE RETTA DAL CRITERIO DELLA PARZIARIETA'.AI SINGOLI CONDOMINI SI IMPUTEREBBERO PERTANTO LE  OBBLIGAZIONI ASSUNTE NELL'INTERESSE DEL CONDOMINIO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE IN PROPORZIONE ALLE RISPETTIVE QUOTE.
LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE HA TENTATO DI RISOLVERE IL CONTRASTO PIU' VOLTE.
LA PRIMA, STORICA, SENTENZA CHE CERCA DI FARE IL PUNTO IN ORDINE AL CONTRASTO SOLIDARIETA'- PARZIARIETA' DELLA RESPONSABILITA' E' LA NUM. 9148 DEL 2008. IN ESSA, LE SEZIONI UNITE ADERISCONO ALLA TESI MINORITARIA DEL PRINCIPIO DELLA PARZIARIETA'. IN PARTICOLARE LA CORTE HA SOTTOLINEATO CHE L'OBBLIGAZIONE ASSUNTA NELL'INTERESSE DEL CONDOMINIO, ANCORCHE' OBBLIGAZIONE COMUNE, E'UN'OBBLIGAZIONE DIVISIBILE, TRATTANDOSI DI SOMME DI DENARO, E PERCI0'ESIGIBILE PRO QUOTA CON FACILITA'. HA ALTRESI' ARGOMENTATO CHE LA SOLIDARIETA' X LE OBBLIGAZIONI CONDOMINIALI NON E' PREVISTA DA ALCUNA NORMA E CHE CMQ I SINGOLI CONDOMINI DEVONO, AD OGNI MODO, INTENDERSI VINCOLATI CIASCUNO PER LA QUOTA DI SPETTANZA E NON PER L'INTERO.
TUTTAVIA, UNA NUOVA E RECENTISSIMA PRONUNCIA DELLA CORTE  DI CASSAZIONE RIMETTE IN DISCUSSIONE L'ORIENTAMENTO A CUI SI ERA PERVENUTI NEL 2008, ORIENTAMENTO CHE, PERALTRO AVEVA SUSCITATO NON POCHE POLEMICHE TRA GLI OPERATORI DEL DIRITTO. LA SENTENZA IN QUESTIONE E' LA NUMERO 21907 DELLA DELLO SCORSO 21 OTTOBRE. QUI, LA SECONDA SEZIONE CIVILE DELLA SUPREMA CORTE, TORNA SULL'ORIENTAMENTO MAGGIORMENTE CONDIVISO CIRCA LA NATURA SOLIDARISTICA DEL LE OBBLIGAZIONI CONDOMINIALI ASSUNTE. ESSA ARGOMENTA LA POSIZIONE ASSUNTA SPECIFICANDO CHE E'LA PIU' CORRETTA INQUANTO  LE PARTI IN COMUNE ALL'INTERNO DEL CONDOMINIO DEVONO CONSIDERARSI COME UNA COSA UNICA ED I COMUNISTI STESSI RAPPRESENTANO, NEI CONFRONTI DEL CONDOMINIO, UN'INSIEME. CIO'  IN VIRTU' DEL PRINCIPIO GENERALE DETTATO DALL'ART. 1294 COD.CIV.,secondo il quale, nel caso di pluralità di debitori, la solidarietà si presume. ALL'APPLICABILITA' DI TALE PRINCIPIO NON SAREBBE DI OSTACOLO  la circostanza che le quote dell'unità immobiliare siano pervenute ai comproprietari in forza di titoli diversi.
NEL CASO DI SPECIE AMBEDUE I PRINCIPI ENUNCIATI DALLA SUPREMA CORTE SEMBREREBBERO TROVARE APPLICAZIONE. TUTTAVIA PIU' LOGICA PARREBBE LA SOLUZIONE A CUI SI PERVIENE ATTRAVERSO LA SENTENZA SEZ. UNITE DEL 2008 NEL SENSO DELLA RESPONSABILITA' PARZIALE.
IL CREDITO VANTATO NEI CONFONTI DI CAIO ATTIENE INFATTI ALLA FORNITURA DI UN BENE,IL GASOLIO, PRESUMIBILMENTE IMPIEGATO PER IL RISCALDAMENTO DELLO STABILE, CHE VIENE, SI', EROGATO NELL'INTERESSE DELL'INTERO CONDOMINIO, MA CHE, TUTTAVIA, NON VIENE DA TUTTI CONSUMATO NELLA MEDESIMA QUANTITA'. PERTANTO, UNA VOLTA CALCOLATO IL CONSUMO EFFETTIVO DI CAIO,  EGLI NON POTRA' CHE RISPONDERE DELL'OBBLIGAZIONE ASSUNTA ENTRO IL LIMITE DELLA QUOTA DA LUI EFFETTIVAMENTE GODUTA.

N.B. RAGAZZI RILEGGETE, IO SONO ANDATA MOLTO DI FRETTA, MA GROSSE LINEE QUELLO CHE DOVETE SCRIVERE QUESTO E'!!! PER ME VA APPLICATA LA SENT. VECCHIA, QUELLA DEL 2008, MA SE QUALCUNO FOSSE DI DIVERSO AVVISO CAMBIATE LE ULTIME RIGHE, CIOE' LA CONCLUSIONE. IL RESTO POTETE UTILIZZARLO CMQ. NON FATE COPIA CONFORME CHE SE NO VI ANNULLANO! PARAFRASATE!!! TORNO A STUDIARE X GLI ORALI!!! IN BOCCA AL LUPO A TUTTI VOI!!! VI SONO VICINA COL CUORE!!!!

Da: avv13/12/2011 15:07:54
vai alle Maldive bene... per fortuna al nord non sono tutti come te

Da: Ro Le13/12/2011 15:08:08
unicorn vai a farti fottere!!! sicuramente apprezzerai...

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