>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

ESAME AVVOCATO - SESSIONE 2011
7684 messaggi, letto 345775 volte
 Discussione chiusa, non è possibile inserire altri messaggi

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum    


Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, ..., 252, 253, 254, 255, 256, 257 - Successiva >>

Da: mirea7513/12/2011 14:23:16
danielllllllll
va bene...io la sent. 2011 non la metto..parla di comproprietari...nel nostro parere no....
l'ho inviata già....

Da: nzaga13/12/2011 14:23:25
notizie da lecce???

Da: professionista 13/12/2011 14:24:03
sulla seconda traccia, vale la sentenza del 2008 o quella del 2011?

Da: fdhdfdjhdhsd13/12/2011 14:24:11
sono d'accordo con SOLUZIONE CONDOMINIO. questa è la soluzione le altre sentenze possono essere usate per argomentare

Da: unicorn13/12/2011 14:24:34
sei un professionista...diccelo tu!

Da: x professionista13/12/2011 14:25:13
ma che professionista sei?? Del bluff!

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: amzterdam13/12/2011 14:25:28
in effetti concordo con unicorn (sulle sentenze citate), però ognuno può impostare la soluzione come crede. è un parere, non un atto in cui c'è un'unica soluzione, ovvero quella che torna comoda al cliente.E questo Unicorn dovresti saperlo...o a Brescia funziona in altra maniera?

Da: danielllllll13/12/2011 14:25:31
SCUSAMI TANT MIREA.... IO NN CAPISCO NULLA DI QUELLO CHE SCRIVETE .... NN SONO DEL CAMPO... VORREI ESSERE SICURO VISTO CHE CI STA MIA SORELLA DENTRO... GRAZIE MILLE ANCORA

Da: im13/12/2011 14:26:41
potete dare la traccia esatta n. 2 grazie
anche la fornitura  di gasolio si paga pro quota comunque .

Da: fedem13/12/2011 14:28:47
la soluzione della 1 traccia ragazzi per favore...mandatela...

Da: unicorn13/12/2011 14:28:52
Caro/a amzterdam...per quanto questa gente mi stia formalmente sulle scatole non posso esimermi dal mostrare una vera professionalità perciò ho detto delle sentenze corrette da aggiungere se poi volete solo fregarli spacciandovi per loro amici basta avvisarmi che io ne sono ben contento! Il parere sarà anche aperto ma quelle 2 sentenze cambiano tutta la materia e nessuno le ha citate....poi ben lungi da me andare oltre nell'aiuto (tanto prima o poi le avrebbero trovate comunque)

Da: mirea7513/12/2011 14:28:55
danielllll
io ho sviluppato il parere secondo la sent.2008...quella del 2011 parla di altro di comproprietari di unità immobiliare...per cui non la metterei....l'ho già inviato....anche altri lo hanno sviluppato solo con la sent. 2008, vedi principessa.....
invia...stai trq

Da: aaa13/12/2011 14:28:58
RAGAZZI MA LA SOLUZIONE ALLA PRIMA TRACCIA??????

Da: ciccio198113/12/2011 14:29:46
forse la 2011 serve cè un articolo tratto facebook:

Obbligazioni condominiali: la solidarietà è un principio applicabile anche alle obbligazioni pecuniarie

Che lentamente si stia tornando verso la solidarietà delle obbligazioni condominiali? Per ora è solo un quesito in attesa di risposta, quello che poniamo ma, a leggere quanto dice la Corte di Cassazione nella sentenza n. 21907 dello scorso 21 ottobre, non è da escludersi completamente.

Vediamo perché.

Era il 2008 quando le Sezioni Unite della Suprema Corte, con l'arcinota sentenza n. 9148, sancirono la parziarietà delle obbligazioni condominiali. In sostanza, si diceva, ognuno paga per se e nessuno può essere chiamato a rispondere dei debiti altrui che in condominio sono rappresentati dalle singole quote dei vari comproprietari. Alla base di questa presa di posizione, tra le altre cose, un ragionamento sui requisiti delle obbligazioni solidali che non coincidevano con quelli delle obbligazioni condominiali. In sostanza, diceva la Corte: è vero nelle obbligazioni condominiali ci sono una pluralità di debitori (i condomini) e la stessa causa d'obbligazione (la conservazione del condominio) ma l'obbligazione stessa (a differenza di quelle solidali) non risulta indivisibile sia perché ha ad oggetto una somma di denaro, che è sempre divisibile, sia perché, chiosavano sul punto gli ermellini, le quote millesimali consentono di conoscere sempre la somma precisa che ogni condomino deve al creditore della compagine.

La sentenza n. 21907 pare mettere in discussione quest'ultimo passaggio. Perché? Il tutto ruota attorno al concetto di solidarietà passiva. Dicono da piazza Cavour nella sentenza appena citata che " la regola della solidarietà passiva è stata infatti introdotta dal codice civile del 1942 in conseguenza della commercializzazione delle obbligazioni civili al fine di rafforzare, nella fase di attuazione del rapporto obbligatorio, tanto le probabilità per il creditore di vedere soddisfatto il suo interesse creditorio al bene oggetto della prestazione quanto la "comunione di interessi" dalla quale, nella realtà della vita, "più debitori... obbligati per un solo debito... sono legati intimamente" (Relazione al codice civile, n. 597). Al contrario, la funzione della indivisibilità va colta nell'esigenza di assicurare l'unità della prestazione, data l'inidoneità del suo oggetto ad essere suscettibile di essere frazionato in porzioni idonee a conservare proporzionalmente la stessa funzione economica dell'intera prestazione. E poiché, appunto, il fondamento della solidarietà passiva non risiede nell'esigenza di tutelare l'adempimento unitario di una obbligazione avente per oggetto una cosa o un fatto non suscettibile di divisione, bensì in quella di rafforzare le probabilità per il creditore di conseguire la prestazione, sia questa divisibile o indivisibile, è da escludere che l'indivisibilità della prestazione costituisca un necessario predicato dell'idem debltum. Ne deriva che la naturale divisibilità dell'obbligazione pecuniaria dei comproprietari di un appartamento sito in un condominio di contribuire agli oneri condominiali, non impedisce di configurare la solidarietà del vincolo tra quei contitolari" (Cass. 21 ottobre 2011 n. 21907).

Non tutte le ragioni poste a fondamento della sentenza n. 9148/08 sono state messe in discussione (altrimenti anche sul caso di specie si sarebbe dovuto richiedere l'intervento delle Sezioni Unite) ma un dato appare chiaro: le obbligazioni pecuniarie (leggasi i debiti di denaro) rientrano a pieno titolo tra quelle obbligazioni che, in assenza di specifiche disposizioni, debbono considerarsi solidali. Cosa accadrà per quelle tra condominio e creditori della compagine?

Da: duce7513/12/2011 14:30:13
principessa 81 sei single?

Da: XDUCE7513/12/2011 14:31:12
ma ti metti a corteggiare in questi momenti?
Ma aiutiamo chi deve fare l'esame

Da: Dabor 13/12/2011 14:31:40
Unicorn sei uno stupido ignorante, sono un ingegnere elettronico, ma dubito tu sappia cosa faccia un ingegnerie, quindi figuriamoci un ingegnere alettronico. L'ingegnere non costruisce, ma progetta!! IGNORANTE

Da: duce7513/12/2011 14:32:29
scusa! :-(

Da: Suggeritore. Ecco la SOLUZIONE CONDOMINIO13/12/2011 14:32:50
CASS. 7525 DEL 12 APRILE 2005   


CONTRATTO - FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO A CONDOMINIO - PAGAMENTO - SPETTANZA 
Massima:
"Ove non abbia stipulato il contratto di somministrazione di gasolio da riscaldamento ( non soggetto a vincoli di forma e che puo' essere provato con qualsiasi mezzo, non escluse le presunzioni, ma non anche a mezzo di fattura, mero atto di parte idoneo a fornire soltanto elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice, che risulti contestata ), nei confronti del condominio ( o della comunione ) che abbia beneficiato della fornitura puo' essere dal somministrante promossa azione di indebito arricchimento, fermo il diritto di tale ente -salvo patto contrario- alla ripetizione nei confronti di eventuali conduttori. ( Nella specie, caso la societa' fornitrice aveva richiesto il pagamento della fattura del gasolio utilizzato per il funzionamento dell'impianto di riscaldamento ad una delle comproprietarie del fabbricato, che aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva per essere stata l'obbligazione assunta da altra persona, su incarico dell'assemblea degli utenti. Nel rigettare il ricorso dalla fornitrice proposto avverso la sentenza della corte di merito che ne aveva rigettatato la domanda, la S.C. ha enunciato il principio di cui in massima, precisando ulteriormente che, in presenza di conduttori, rimane nella detta ipotesi fermo nei confronti dei medesimi il diritto dell'ente -condominio o comunione- alla ripetizione di quanto a tale titolo pagato, salvo patto contrario )."

La sentenza chiave è questa, dovete argomentare sull'indebito arricchimento che il condomino otterrebbe in caso di mancato pagamento e il rischio di subire la relativa azione da parte del creditore/fornitore, tutto qui!

Lasciate perdere le SU del 2008, soluzione troppo scontata!

Da: doddy13/12/2011 14:33:10
traccia 1 la soluzioneeeeeeeeeeee scrivetelaaaaaaaaa

Da: raf13/12/2011 14:33:15
cazz i duce......ahahahaha

Da: nigno13/12/2011 14:33:28
amzterdam e unicorn.....mentre voi fate i super eroi e dite puttanate...........preoccupatevi voi nordisti di ki si fotte le vostre mogli ogni giorno...e voi sclerate a lavoro e loro godono......

Da: unicorn13/12/2011 14:34:32
effettivamente cosa faccia un ingegnere alettronico non lo so al max conosco l'ingegnere elettronico...perciò ora vai a progettare qualche bel quadro elettrico che possibilmente non esploda o non faccia esplodere le cose....

poi lasciate perdere le sentenze delle SU sono sempre troppo scontate come soluzioni

Da: RO13/12/2011 14:34:40
Obbligazioni condominiali: la solidarietà è un principio applicabile anche alle obbligazioni pecuniarie

Che lentamente si stia tornando verso la solidarietà delle obbligazioni condominiali? Per ora è solo un quesito in attesa di risposta, quello che poniamo ma, a leggere quanto dice la Corte di Cassazione nella sentenza n. 21907 dello scorso 21 ottobre, non è da escludersi completamente.

Vediamo perché.

Era il 2008 quando le Sezioni Unite della Suprema Corte, con l'arcinota sentenza n. 9148, sancirono la parziarietà delle obbligazioni condominiali. In sostanza, si diceva, ognuno paga per se e nessuno può essere chiamato a rispondere dei debiti altrui che in condominio sono rappresentati dalle singole quote dei vari comproprietari. Alla base di questa presa di posizione, tra le altre cose, un ragionamento sui requisiti delle obbligazioni solidali che non coincidevano con quelli delle obbligazioni condominiali. In sostanza, diceva la Corte: è vero nelle obbligazioni condominiali ci sono una pluralità di debitori (i condomini) e la stessa causa d'obbligazione (la conservazione del condominio) ma l'obbligazione stessa (a differenza di quelle solidali) non risulta indivisibile sia perché ha ad oggetto una somma di denaro, che è sempre divisibile, sia perché, chiosavano sul punto gli ermellini, le quote millesimali consentono di conoscere sempre la somma precisa che ogni condomino deve al creditore della compagine.

La sentenza n. 21907 pare mettere in discussione quest'ultimo passaggio. Perché? Il tutto ruota attorno al concetto di solidarietà passiva. Dicono da piazza Cavour nella sentenza appena citata che " la regola della solidarietà passiva è stata infatti introdotta dal codice civile del 1942 in conseguenza della commercializzazione delle obbligazioni civili al fine di rafforzare, nella fase di attuazione del rapporto obbligatorio, tanto le probabilità per il creditore di vedere soddisfatto il suo interesse creditorio al bene oggetto della prestazione quanto la "comunione di interessi" dalla quale, nella realtà della vita, "più debitori... obbligati per un solo debito... sono legati intimamente" (Relazione al codice civile, n. 597). Al contrario, la funzione della indivisibilità va colta nell'esigenza di assicurare l'unità della prestazione, data l'inidoneità del suo oggetto ad essere suscettibile di essere frazionato in porzioni idonee a conservare proporzionalmente la stessa funzione economica dell'intera prestazione. E poiché, appunto, il fondamento della solidarietà passiva non risiede nell'esigenza di tutelare l'adempimento unitario di una obbligazione avente per oggetto una cosa o un fatto non suscettibile di divisione, bensì in quella di rafforzare le probabilità per il creditore di conseguire la prestazione, sia questa divisibile o indivisibile, è da escludere che l'indivisibilità della prestazione costituisca un necessario predicato dell'idem debltum. Ne deriva che la naturale divisibilità dell'obbligazione pecuniaria dei comproprietari di un appartamento sito in un condominio di contribuire agli oneri condominiali, non impedisce di configurare la solidarietà del vincolo tra quei contitolari" (Cass. 21 ottobre 2011 n. 21907).

Non tutte le ragioni poste a fondamento della sentenza n. 9148/08 sono state messe in discussione (altrimenti anche sul caso di specie si sarebbe dovuto richiedere l'intervento delle Sezioni Unite) ma un dato appare chiaro: le obbligazioni pecuniarie (leggasi i debiti di denaro) rientrano a pieno titolo tra quelle obbligazioni che, in assenza di specifiche disposizioni, debbono considerarsi solidali. Cosa accadrà per quelle tra condominio e creditori della compagine?

Da: feffa13/12/2011 14:35:24
ma quante ore danno?

Da: danielllllll13/12/2011 14:36:32
MIREA.....
GRAZIE MILLE ANCORA SPERIAMO BENE :)

Da: amzterdam13/12/2011 14:36:42
da quando son lesbica? e pure sposata? forse avrò fatto l'esame in Spagna, i conti tornerebbero.

Da: Suggeritore.13/12/2011 14:36:51
Ro ha ragione, la SU del 2008 è stata una sentenza fuori da ogni logica. Il dott. Carbone deve aver bevuto troppo tavernello per partorire una sentenza così!!
E difatti poche corti l'hanno confermata! Ha solo creato caos!

Da: unicorn13/12/2011 14:37:10
x nigno urca come sei sottile...dai che tra un pò per fo...bip....ti le nostre mogli avrai bisogno del passaporto (però non preoccuparti che la tua se è carina la lasciamo venire a trovarci anche senza)

Da: a5413/12/2011 14:38:11
il condominio è Beta o Alfa nella traccia?

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, ..., 252, 253, 254, 255, 256, 257 - Successiva >>


Torna al forum