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ESAME AVVOCATO - SESSIONE 2011
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Da: Elenoir13/12/2011 15:44:19
Ai sensi dell'art. 1754 cod.civ. viene considerato mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, in difetto di qualsiasi vincolo di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza rispetto alle medesime.
Il codice civile non fornisce dunque una definizione della mediazione, bensì del mediatore. Il mediatore viene appunto qualificato come tale proprio perché sta nel mezzo, in posizione di equidistanza rispetto alle parti, limitandosi a farle entrare in contatto e ad agevolare la conclusione dell'accordo negoziale.
La scelta del legislatore non appare casuale: essa sembra motivata dall'intento di non prendere una precisa posizione sulla natura giuridica della mediazione, ciò che rappresenta il nodo problematico di maggiore rilevanza in materia.
Per comprenderne la portata è possibile fare due esempi pratici di mediazione:
1. Tizio si reca presso una agenzia immobiliare allo scopo di porre in vendita il proprio appartamento;
2. Caio, mediatore, chiama telefonicamente Tizio (che nulla gli ha richiesto) perché sa che intende vendere un appartamento e lo mette in contatto con Sempronio, di cui conosce le esigenze di acquisto.
Nel primo caso è chiaro che Tizio conferisce un espresso incarico al mediatore; nel secondo invece la situazione è assai meno chiaramente qualificabile.
Corrisponde o meno la mediazione ad un contratto ovvero deve essere confinata in un diverso ambito? Esiste in proposito una vasta gamma di opinioni: a fronte di chi parla di contrattonota1 , v'è chi reputa che le obbligazioni scaturenti dalla mediazione siano riconducibili ad essa concepita come mero atto giuridico nota2. In altri termini sarebbe la legge a connettere allo svolgimento di una determinata attività specifiche conseguenze giuridiche (quali l'obbligo di corrispondere il compenso a fronte della conclusione dell'affare con il soggetto presentato dal mediatore). Prevale tuttavia in dottrina il parere che riporta la mediazione all'ambito contrattuale nota3. La questione più rilevante si pone con riferimento all'individuazione del momento perfezionativo dell'accordo negoziale.
V'è infatti chi riporta il momento di formazione del consenso al primo contatto con una sola delle parti nota4, chi piuttosto lo riferisce al tempo in cui il contatto è intervenuto con entrambe le parti che abbiano conferito l'incarico al mediatore nota5. Accogliendo la prima tesi è chiaro che si finisce per spezzare l'unità della figura, di fatto venendosi a creare due diversi rapporti. Tutto ciò ancora non basta. Anche cioè descrivendo la mediazione nei termini riferiti, non è ben chiaro quando possa dirsi raggiunto il perfezionamento del vincolo: con il primo contatto tra mediatore e il soggetto che intende valersi della sua opera ovvero con il conferimento dell'incarico ?
Si pensi a Tizio che, desiderando vendere un appartamento, conviene un incontro con Caio, mediatore, allo scopo di verificare le condizioni alle quali è possibile concludere l'affare. E' sufficiente questo contatto per ritenere che scaturiscano le obbligazioni previste in capo alle parti nell'ambito della mediazione? E' logico sostenere che occorra qualche cosa di più: che cioè sia indispensabile il conferimento di un incarico, ciò che ben può avvenire verbalmente o per facta concludentia (e questo spiega come spesso si parli di rapporti di fatto), ogniqualvolta in concreto le parti si comportino in modo tale da palesare il raggiungimento di un accordo nota6. Ad esempio, nel caso ipotizzato Tizio, dopo aver discusso con Caio delle condizioni alle quali è possibile vendere, riceve Caio insieme ad un potenziale acquirente allo scopo di mostrare l'appartamento da vendere.
La giurisprudenza sul punto appare soprattutto preoccupata di precisare che il diritto al compenso per il mediatore scaturisce dall'aver posto in contatto le parti che, pur successivamente, hanno tra di loro concluso l'affare (Cass.Civ. Sez. II 5212/83 ; Cass.Civ. Sez. II 3057/80 ). Si giunge a concludere addirittura nel senso della natura non contrattuale della mediazione : le obbligazioni conseguenti scaturirebbero, come detto, direttamente dalla legge, in relazione al semplice perfezionamento del contratto tra le parti quale effetto dell'opera del mediatore (Cass.Civ. Sez. III 11384/91). Ciò non esclude che il mediatore possa anche essere investito di poteri rappresentativi da una delle parti, senza tuttavia che egli sia obbligato a porre in essere la propria attività, ciò che condurrebbe ad una qualificazione del rapporto in chiave di mandato ( Cass. Civ. Sez. III, 24333/2008).
Non è tuttavia escluso che si possa parlare di mediazione anche quando una soltanto delle parti interessate abbia conferito incarico di rinvenire un soggetto interessato a concludere uno specifico affare (c.d. mediazione unilaterale atipica, che non sfugge all'applicabilità della normativa specificamente dettata in materia: cfr. Cass. Civ. Sez. III, 19066/06 ).
La Legge 39/89 (Modifiche ed integrazioni alla L. 253/58 , concernente la disciplina della professione di mediatore) ha dettato una speciale disciplina in materia. La mediazione è divenuta un'attività esclusivamente riservata a soggetti dotati di una specifica qualifica ed iscritti in un albo appositamente istituito. Ai sensi dell'art. 2 della legge citata tutti coloro
che esercitano l'attività di mediazione, professionalmente o anche
occasionalmente, debbono sostenere un apposito esame ed iscriversi nel
predetto ruolo a pena delle sanzioni di cui all'art. 8 della l. cit.. Con D.P.R. 28 luglio 2000, n.287 , emanato in attuazione dell'art. 16 della L. 108/96 (c.d. legge "antiusura") è stata inoltre dettata una specifica disciplina per l'attività di mediazione creditizia, riservata a soggetti iscritti in albo speciale tenuto presso l'UIC (Ufficio italiano cambi).
L'intervento normativo ha sostanzialmente cambiato il modus operandi del mediatore. Non è più il caso di Tizio che, sapendo del bisogno di Caio di trovare un appartamento e che Sempronio ne dispone uno dalle caratteristiche idonee, segnala informalmente la cosa ad entrambi.
Oggi il mediatore deve possedere specifici requisiti professionali ed è difficile che la sua attività si esaurisca nel minimum consistente nel far conoscere le parti agevolando la conclusione dell'affare. L'opera di mediazione si specifica in una prestazione complessa che ha a che fare con la consulenza giuridica, con l'approfondimento di tematiche di natura urbanistica e fiscale, di assistenza nelle fasi preparatorie e successive alla stipulazione del contratto.
Qual è attualmente la portata della disciplina prevista dal codice civile?
Sembra ragionevole sostenere che, pur dovendosi ribadire la centralità della mediazione in genere (conformemente al modo di disporre dell'art. 1754 cod. civ. ), come attività finalizzata nel porre in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, in alcuni settori, quali l'intermediazione immobiliare, essa si configura necessariamente come complessa.
La possibilità che, ai sensi del III comma dell' art. 3 L. 39/89, agli agenti immobiliari iscritti nella apposita sezione del ruolo vengano affidati incarichi di perizia e consulenza tecnica in materia immobiliare da parte di enti pubblici ovvero l'ulteriore previsione di cui al IV comma dello stesso articolo (ai sensi della quale gli agenti immobiliari iscritti nella apposita sezione del ruolo possono essere inclusi nel ruolo dei
periti e degli esperti, tenuto dalle CCIAA e negli elenchi dei consulenti
tecnici presso i tribunali) viene a configurare invece un ulteriore novero
di mansioni, tradizionalmente estranee alla competenza del mediatore, che
si giustificano in funzione dell'accresciuta complessità della sua opera e
dello specifico livello di preparazione che gli è richiesto nel settore
immobiliare. Sembra tuttavia che questi incarichi debbano essere concepiti
come del tutto autonomi rispetto alla mediazione, essendo piuttosto
riconducibili a contratti d'opera professionale (perizie contrattuali, consulenze tecniche d'ufficio).
Ancora oggi pure i mediatori professionali dovrebbero essere qualificati, nell'ambito dell'attività tipica, come imprenditori e non come professionisti intellettuali nota7.
La mediazione in affari su merci o su titoli è soggetta ad una speciale disciplina (art. 1760 cod.civ.). In particolare il mediatore è soggetto agli speciali obblighi di cui alla norma riferita. L'inadempimento viene colpito dalle sanzioni di natura amministrativa di cui all'art. 1764 cod.civ., come modificato dall'art. 32 della L. 689/81.

Da: marandov13/12/2011 15:44:28
ma com'è che se ne va un rompicoglioni e ne arrivano altri 2?
cos'è voi la pausa pranzo la fate alle 3 e 1/2   ?!?!?

Da: daniela8013/12/2011 15:44:32
volevo solo sapere se c'era la stessa bagarre dello scorso anno o se il clima era più tranquillo (considerando le premesse)!Le mie amiche lo stanno facendo da sole!mi preoccupo solo per il loro stato mentale!

Da: GOrgeous13/12/2011 15:44:41
@già avvocato mi puoi gentilmente ripostare la soluzione della seconda traccia??? grazie

Da: attenzione!!!!!!!!!!!!!!!!!13/12/2011 15:45:21
Ragazzi che usate i sistemi informatici più avanzati per scopiazzare....fatevi il compito da soli perchè vi stanno imbrogliando qui non c'è un solo parere sensato basta leggerli!!!!!

Da: leggina13/12/2011 15:46:25
traccia n. 2:
la inserite la sentenza del 2011 o lasciate solo quella del 2008?
intendo nelle conclusioni.

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Da: ale-lecce13/12/2011 15:46:32
x ser.. dovrebbero consegnare verso le 17.15- 17.30

Da: toroseduto13/12/2011 15:46:50
La mediazione tipica è quella disciplinata dall'art 1754 c.c. ed è equiparabile ad un'attività giudiziaria in senso stretto. Non è ritenuta dai giudici negoziale ed il mediatore acquista il diritto al provvigione non in virtù dell'art.1322 c.c. bensì sulla base di un comportamento che il legislatore qualifica come fonte di un rapporto giuridico con tutti i relativi effetti. l'altro tipo di mediazione è invece da qualificare come contrattuale e più che atipica è riconducibile al contratto di mandato. Infatti in tal caso il diritto alla provvigione è riconosciuto in virtù del contratto di  mandato.

Da: ser13/12/2011 15:47:57
x ale lecce ....ma tu sei li?

Da: ale-lecce13/12/2011 15:49:27
no ser... io sono a casa e aspetto il mio ragazzo ke è dentro!

Da: toroseduto13/12/2011 15:49:38
per leggina: solo sentenza del 2008 non confondetevi mi raccomando!

Da: gago13/12/2011 15:49:57
chiedo venia sto aiutando un mio amico dentro.
mi postate la soluzione alla traccia N° 2 che devo inviare

grazie mille

Da: Luxor 13/12/2011 15:51:14
Ale tutto giusto....ma qui la "segnalazione" è successiva allla scadenza del mandato e secondo me si applica l'art 1758 c.c..
anche perchè e richiesto parere sul riconoscimento parziale della PROVVIGIONE (del mediatore)non del compenso (del mandatario).

Da: cucciolo77 13/12/2011 15:51:32
chi ha notizie da palermo?

Da: just13/12/2011 15:51:38
com è la situazione a bari????????rispondete pleaseeee!!!!!!

Da: ser13/12/2011 15:52:16
x ale-lecce...ma tu sei riuscita a sentirlo ???com'è la situazione li???mia sorella sta li ma non sono riuscita a sentirla...

Da: just13/12/2011 15:53:14
bari???????????

Da: ale-lecce13/12/2011 15:53:36
se fossi riuscita a sentirlo nn starei qui.. cmq credo ke se nn si fanno sentire stia andando tt bene.. almeno spero.

Da: ale-lecce13/12/2011 15:54:14
ser.. in ke padiglione sta tua sorella? A-L o M-Z???

Da: ser13/12/2011 15:54:45
ale .lecce intendevo dire se lo hai sentito anche con un mess x sapere la situzione...comunque le tracce sono fattibili...anzi....speriamo bene

Da: frank rich13/12/2011 15:54:54
solo quella del 2008. la sentenza del 2011 non è inerente al caso concreto.

Da: ser13/12/2011 15:55:05
a-l

Da: professionista 13/12/2011 15:56:16
Allora, facciamo chiarezza ché il tempo stringe!
Per la SECONDA traccia, vale la sentenza del 2008 o quella di ottobre 2011?

Da: Estrella81 x Legal7513/12/2011 15:56:44
ok!c'impegnano insieme. Unendo le forze qualcosa sempre esce! Vado a studiare. A domani allora.

Da: Luxor 13/12/2011 15:57:55
non è questione di prova dell'apporto, ma di quali istituti si applicano e in base a quali principi...la traccia parla di provvigione, quindi secondo me il mandato non c'entra niente....(cioè è attinentissimo nella pratica ed è anche una bella questione quella delle mediazione atipica) ma la società Beta qui chiede solo se ha diritto alla provvigione per l'attività di contatto (perchè dovrebbe spettargfli un compenso per il mandato scaduto?).

Da: mirea7513/12/2011 15:58:23
solo SENTENZA 2008
SOLO QUESTA

Da: ale-lecce13/12/2011 15:59:40
X SER il mio è M-Z... guarda l'ho sentito un pò stamattina.. ma nessuna notizia rilevante.. io nn ne capisco nulla di giurisprudenza ma mia sorella che è al terzo anno di università appena ha letto la prima traccia mi ha suggerito una soluzione ed è qlla che in realtà è stata poi postata su qst forum.. quindi come dici anche tu credo sia stato fattibile

Da: sil13/12/2011 16:00:29
Ma a che ora consegnano a Napoli?helppp

Da: Citrix13/12/2011 16:01:14
sapete a che ora usciranno i ragazzi di Catanzaro?

Da: morena8313/12/2011 16:02:20
ragazzi sapete se a bari hanno diviso in 2 padiglioni?

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