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ESAME AVVOCATO - SESSIONE 2011
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Da: su tante cose... | 13/12/2011 15:09:32 |
unicorn però ha ragione!! | |
Da: Dabor | 13/12/2011 15:09:45 |
Unicorn sai che fai la prossima estate fatti il bagno sul Po!! | |
Da: mirea75 | 13/12/2011 15:11:15 |
estrella 81....per penale domani come sei messa.... io malissimo... | |
Da: ale | 13/12/2011 15:11:31 |
eccomi, allora la soluzione è SOLO sulla cass 9148 quindi obbl parziaria, caio paga solo la sua quota basata sulle tabelle millesimali, la sent 13418 non è attinente. spiegate perchè è parziaria e non solidale cosa deve fare il creditore | |
Da: Fer | 13/12/2011 15:11:55 |
Ciao rag lo scorso anno anch'io ero tra quei maledetti banchi a fare l'esame e capisco tutti cmq se vi può essere d'aiuto andate sul sito Diritto e processo troverete materiale interessante per fare un ottimo compito A presto E in bocca al lupo | |
Da: mafaldaC | 13/12/2011 15:12:30 |
UNICORN se sei così bravo, dimostralo. | |
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Da: Ro Le | 13/12/2011 15:12:39 |
unicorn vai a farti fottere!!! sicuramente apprezzerai... unicorn vai a farti fottere!!! sicuramente apprezzerai... unicorn vai a farti fottere!!! sicuramente apprezzerai... unicorn vai a farti fottere!!! sicuramente apprezzerai... unicorn vai a farti fottere!!! sicuramente apprezzerai... unicorn vai a farti fottere!!! sicuramente apprezzerai... unicorn vai a farti fottere!!! sicuramente apprezzerai... | |
Da: mirea75 | 13/12/2011 15:12:45 |
ale.....per penale come sei messo doamni.... la traccia di civ. 2 l'ho sviluppata solo con sent. 2008.... l'ho pubblicata.... | |
Da: unicorn | 13/12/2011 15:13:29 |
x ro le ...naturalmente se è gnocca apprezzo l'invito... x vero siculo: io non avevo iniziato in modo razzista ma sinceramente non resto ad ascoltare certe scemenze in silenzio...un pugliese con l'ILVA che dice che siamo pieni di smog non esiste proprio...cioè per favore!!! | |
Da: l77 | 13/12/2011 15:13:58 |
scusate ma la responsabilità solidale non ricade sull'amministratore del condominio visto che agisce per conto dei condomini? | |
Da: ale | 13/12/2011 15:14:07 |
mirea infatti si sviluppa solo su quella sentenza, hai fatto bene | |
Da: AL81 | 13/12/2011 15:14:25 |
...forse stiamo perdendo di vista il senso di questo forum...io non darei troppo peso ai post di unicorn...parlate per luoghi comuni ed è qui il vostro limite, purtroppo per voi. parlo da leccese doc. detto ciò: per la traccia 2 ci si ferma alla sentenza del 2008? | |
Da: qualcuno sa quando hanno iniziato a dettare | 13/12/2011 15:14:28 |
a milano | |
Da: fdsgdhvb | 13/12/2011 15:14:37 |
unicorn ma quanto ti stai divertendo a provocare e leggere tutti questi commenti contro di te??? quanto ti piace eh....!!! peccato proprio che la gente come te diventa spavalda dietro una tastiera ma faccia a faccia poi è solamente uno zerbino leccaculo. mi fai solo compassione! sei alla pari con renzuccio bossi che, nonostante le raccomandazioni, è riuscito a farsi pluri-bocciare alla maturità... però grazie alla meritocrazia di cui parli è diventato un "pezzo grosso" ricoprendo cariche per migliaia di euro al mese. ah povera italia.... | |
Da: sud | 13/12/2011 15:15:34 |
ahahahah bella questa...!Poveretti quelli che la pensano come unicorn. ma la cosa più vergognosa è che nel 2011 c'è gente che ancora fa questi ragionamenti...purtroppo l'ignoranza impera! | |
Da: cucciolo77 | 13/12/2011 15:15:36 |
qualcuno ha notizie da palermo | |
Da: Jennyv | 13/12/2011 15:15:42 |
Attenzione, sono tutte soluzioni errate quelle postate qui | |
Da: Pietrooo80 | 13/12/2011 15:15:43 |
ragazzi ma al posto di imbrattare il muro per rispondere a unicorn perchè non definiamo bene le soluzioni??? | |
Da: ROBYPIX | 13/12/2011 15:16:02 |
unicorn e che vai a fare in brasile...? Forse cerchi di fotterti qualche brasiliana.... Evidentemente non sei nemmeno in grado di trovarti una ragazza italiana.... Cmq vuoi un consiglio, ne vale della tua incolumità...resta in quella nebbia del cazzo e non venire giù... Perché da mafiosi..potremmo darti in pasto ai maiali....stronzo | |
Da: ANGY78 | 13/12/2011 15:16:15 |
Nota teorica I obbligazioni parziarie:obbligazioni con più soggetti ciascuno dei quali è portatore di un diritto o un obbligo parziale,proporzionale alla sua partecipazione al vincolo obbligatorio. PARZIALITA' ATTIVA quando vi sono più creditori ciascuno può esigere solo la sua parte. PARZIALITA' PASSIVA:quando vi sono più debitori ciascuno è obbligato solo per la sua parte. II obbligazioni solidali: obbligazioni con più soggetti dal lato attivo o passivo, ciascuno dei quali è tenuto o ha diritto alla prestazione per l'intero ammontare. SOLIDARIETA' ATTIVA: più creditori; in questo caso il debitore adempiendo ad uno dei creditori si libera dal vincolo obbligatorio. SOLIDARIETA' PASSIVA: più debitori;se uno di questi esegue la pretazione tutti sono liberati dall'obbligo. | |
Da: harobed88 | 13/12/2011 15:16:18 |
per ale: mi daresti la soluzione della prima traccia? | |
Da: Cicciotto | 13/12/2011 15:16:27 |
Ragazzi, non lasciatevi fuorviare, la seconda traccia è chiara, vi chiede semplicemente di dare un parere al cliente Caio (condomino) se pagare a Gamma tutta la fornitura, per poi esercitare il regresso o se pagare solo la propria quota in base alle tabelle millesimali. Tutto il resto non conta, sto leggendo in giro cose assurde, lasciate perdere le fesserie. La sentenza di riferimento è quella a sezioni unite del 2008, quelle più recenti si discostano ed è opportuno indicarle nel parere ma, allo stato la situazione è questa. Faccio l'avvocato ed in un caso simile, per conto del terzo, ho dovuto notificare tante copie della sentenza quanti erano i condomini dopo ho potuto procedere nei confronti dei singoli condomini ciascuno per la quota. Un altra cosa importante è che non vi si chiede di dare una risposta giusta come è un calcolo matematico, ma di indicare quella più pertinente, anche prospettando soluzioni alternative. Di conseguenza il parere lo farei come segue. Per la soluzione del quesito posto è necessario preliminarmente analizzare la natura delle obbligazioni condominali: solo se si tratta di obbligazioni solidali il creditore potrà richiedere il pagamento dell'intero. Diversamente, qualificando l'obbligazione condominiale come parziaria e divisibile, il creditore dovrà agire nei confronti di ogni singolo condomino pro quota, utilizzando a tale scopo le tabelle millesimali. Per giungere ad una risposta univoca bisogna valutare attentamente il caso di specie alla luce dei differenti indirizzi dottrinali in materia di condominio. Parte della dottrina indica il condominio come "ente di gestione" privo di personalità giuridica distinta rispetto a quella dei singoli condomini. L'interesse comune dei comproprietari giustifica la gestione tramite deliberazioni assembleari dalle quali scaturiscono diritti ed obblighi solo in capo a ciascun membro del gruppo. Caratteristica del condominio è quindi la coesistenza di due proprietà, quella esclusiva di ciascun condomino, e quella comune relativa ai beni utilizzabili da tutti i condomini e serventi all'utilizzo dei beni in proprietà esclusiva. D'altro canto il condominio è una figura unica nell'ambito del codice civile, ed è difficilmente inquadrabile nel concetto di ente: manca il patrimonio comune oltre che dello scopo. Anche la tesi che sostiene l'inquadramento nell'ambito della comunione si scontra con le regole del codice che disciplinano in via autonoma il condominio. Altro orientamento considera il condominio quale rapporto unitario motivato dall'interesse collettivo dei partecipanti alle cose ne sono oggetto. Vi sarebbe pertanto una sola proprietà comune del gruppo, da questo gestita nella forma e nei modi dell'ente collettivo. Tale tesi individua nell'amministratore la figura di rappresentanza esterna del condominio: raffigura un ufficio di diritto privato assimilabile al mandato con rappresentanza, con la conseguente applicazione, nei rapporti tra l'amministratore e ciascuno dei condomini, delle disposizioni sul mandato. Negli ultimi anni l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, chiamata più volte a pronunciarsi sul punto, è indirizzato a ritenere che il condominio non è titolare di un patrimonio autonomo, né di diritti e di obbligazioni: la titolarità dei diritti sulle cose, gli impianti e i servizi di uso comune, in effetti, fa capo ai singoli condomini; agli stessi condomini sono ascritte quindi le obbligazioni per le cose, gli impianti ed i servizi comuni e la relativa responsabilità; le obbligazioni contratte nell'interesse del condominio non si contraggono in favore di un ente, ma nell'interesse dei singoli partecipanti. Fino al codice del 1865 la regola generale era la parziarietà, salvo diversa pattuizione dei comunisti. È con il codice del 1942 che il legislatore introduce la regole generale della presunzione di solidarietà ex art 1294 cc. L'impostazione tradizionale distingue le c.d. obbligazioni a carattere esterno dalle obbligazioni a carattere interno: con le obbligazioni a carattere esterno i singoli condomini, rappresentati dall'amministratore, assumono un'obbligazione a favore del condominio con soggetti terzi (come nel caso di specie la ditta Gamma che ha fornito il combustibile per l'impianto di riscaldamento centralizzato). Si parla invece di obbligazioni interne facendo riferimento alle obbligazioni riguardanti le spese di gestione del condominio, e conseguentemente le regole di riparto interno delle stesse ex art. 1123 c.c. (ad esempio spese per la conservazione ed il godimento delle parti comuni dell'edificio, sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno - art. 1123 c.c.). E quindi, la ditta Gamma, contraente con il condominio, applicando il regime di solidarietà passiva, potrà chiedere l'adempimento della intera prestazione al condomino Caio il quale libererà tutti gli altri condomini, salvo il diritto di regresso oppure dovrà chiedere il pagamento a ciascun condomino in ragione delle rispettive quote millesimale ? Dottrina e giurisprudenza maggioritarie hanno ritenuto che, sia per ragioni di celerità dei traffici giuridici sia per la natura dell'obbligazione assunta per l'interesse del condominio sussistono tutti i requisiti (più debitori, unica prestazione, unica fonte) perché possa parlarsi di obbligazione solidale passiva. In base a questo orientamento la ditta Gamma, contraente con il condominio potrà ottenere il soddisfacimento dell'intero anche da uno soltanto dei condomini; questi avrà diritto di regresso nei confronti degli altri condomini limitatamente alla quota millesimale dovuta da ciascuno di essi. La responsabilità dei singoli partecipanti per le obbligazioni assunte dal condominio verso i terzi ha quindi natura solidale, avuto riguardo al principio generale stabilito dall'art. 1294 c.c. per l'ipotesi in cui più soggetti siano obbligati per la medesima prestazione: principio non derogato dall'art. 1123 c.c., che si limita a ripartire gli oneri all'interno del condominio. Al contrario, dottrina e giurisprudenza minoritarie, hanno affermato la responsabilità dei condomini retta dal criterio dalla parziarietà: in proporzione alle rispettive quote, ai singoli partecipanti si imputano le obbligazioni assunte nell'interesse del condominio, relativamente alle spese per la prestazione dei servizi nell'interesse comune. La tesi in parola afferma che l'art. 1123, co. 1, c.c., si applica anche nei rapporti esterni trattandosi di norma a carattere generale che regola la ripartizione delle spese necessarie per la conservazione ed il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza, sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, in quanto il tenore letterale della norma non ammette differenze applicative. Per i sostenitori di questa tesi l'art. 1123 c.c. è norma speciale rispetto all'art. 1294 c.c. e, quindi, operante non solo nei rapporti interni fra i condomini, ma anche nei confronti dei terzi. Pertanto, le obbligazioni dei condomini sono regolate da criteri consimili a quelli dettati dagli artt. 752 e 1295 c.c. per le obbligazioni ereditarie, secondo cui al pagamento dei debiti ereditali i coeredi concorrono in proporzione alle loro quote e l'obbligazione in solido di uno dei condebitori si ripartisce tra gli eredi in proporzione alle quote ereditarie. La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza 8 aprile 2008, n. 9148, ha dato peso alla tesi minoritaria, affermando come l'obbligazione del condominio non abbia natura solidale. Si è affermato che nelle obbligazioni assunte nell'interesse del condominio manca il requisito dell'unicità della prestazioni: infatti trattandosi di obbligazione pecuniaria il debito del condominio in realtà si traduce nell'obbligazione di pagare una somma determinata. È un'obbligazione frazionata pro quota, in capo ai singoli condomini: un'obbligazione formalmente unitaria, ma sostanzialmente e naturalisticamente frazionabile pro quota. La Corte ritiene che né dall'art. 1123 c.c., né dall'art. 1115 c.c. in tema di comunione, né dalla tesi che professa la natura di ente di gestione, possono trarsi argomenti validi a sostegno della tesi solidaristica. A contrario la corte ritiene che proprio l'art. 1123 c.c. stabilisce che le obbligazioni del condominio sono divisibili ex parte debitoris. Secondo i giudici supremi in difetto di configurazione normativa dell'obbligazione come solidale e, contemporaneamente, in presenza di una obbligazione comune, ma naturalisticamente divisibile, viene meno uno dei requisiti della solidarietà, ovvero l'unicità della prestazione: di conseguenza prevale la struttura e il regime parziario dell'obbligazione. In tal caso infatti vale la regola per cui la solidarietà viene meno ogni qual volta la fonte dell'obbligazione comune è intimamente collegata con la titolarità delle res. Confermano tale soluzione le disposizioni di cui agli artt. 752, 754 e 1295 c.c. A parere delle Sezioni Unite, dalla lettura congiunta delle disposizioni codicistiche emerge un criterio di ordine e portata generale secondo cui primario e fondamentale nelle obbligazioni nate unitarie deve essere il collegamento tra le obbligazioni e le res. In tali casi l'obbligazione di ogni coerede per i debiti del de cuius nasce già pro quota, in ragione della chiamata all'eredità. Ciascun coerede, infatti, è titolare di una quota d'eredità ed in forza di ciò, le proprie obbligazioni, nascenti dall'apertura della successione, saranno parziarie, ma intimamente connesse alla res ereditaria. Anche nei rapporti condominiali le obbligazioni assunte nell'interesse del condominio sono ripartite tra i condomini in ragione della quota millesimale di ciascuno, calcolata in base alla proprietà esclusiva. Di conseguenza, il principio di diritto espresso dalle Sezioni unite deve essere valutato alla luce della particolarità delle obbligazioni condominiali nella loro duplice veste: unitaria verso l'esterno e plurisoggettiva nel riflesso interno, ammettendo così che anche nelle obbligazioni a carattere esterno il debito possa essere frazionato pro quota. La Suprema Corte, applicando rigorosamente i principi di diritto in ordine al generale principio di solidarietà sociale, ha tutelato con la soluzione prescelta il condomino corretto non esponendo quelli più facoltosi al rischio di accollarsi spese ingenti a causa dell'inadempimento degli altri condomini. Vi è da dire però che nel contempo, tale approccio ha gravato di oneri processuali il terzo contraente con il condominio, il quale per ottenere soddisfacimento del proprio credito dovrà agire giudizialmente per ottenere la condanna del condominio, che sarà rappresentato dall'amministratore, ovvero un singolo interlocutore processuale; tuttavia il creditore dovrà procedere all'esecuzione individualmente nei confronti dei singoli condomini, secondo la quota di ciascuno. Ciò posto, Caio alla luce dell'orientamento giurisprudenziale prevalente, sarà tenuto al pagamento del combustibile fornito dalla ditta Gamma, relativamente alla propria quota determinata in base alle tabelle millesimali. | |
Da: già avvocato | 13/12/2011 15:17:46 |
ragazzi, concentratevi sui pareri e non rispondete ad UNICORN. è evidente che è un povero diavolo, sta da stamattina sul forum e non se ne va. quindi è solo interessato a rompervi i coglioni. rispondete con l'indifferenza! è l'arma migliore per zittirlo! quando vedrà che non reagite alle sue provocazioni se ne andrà! in bocca al lupo! | |
Da: vero siculo | 13/12/2011 15:17:50 |
cerchiamo di evitare di beccarci tra noi, siamo una categoria professionale in netta crisi sotto tutti i punti di vista, partiamo da qui per cercare di ricostruire il decoro professionale. | |
Da: 1928 | 13/12/2011 15:18:32 |
Siete SERIAMENTE FUORI STRADA. non si è letta neppure una risposta giusta.. | |
Da: toroseduto | 13/12/2011 15:18:49 |
PER RO io posso confermare che quella del 2011 non va indicata, leggendo bene il testo della sentenza sono due cose diverse in qunato richiama in parte quella del 2008 e a noi non serve dire questo. Se si prende il testo della sentenza del 2008 vedi che c'è già la soluzione basta solo saperla elaborare! | |
Da: unicorn | 13/12/2011 15:19:17 |
....emmm....a me fa schifo renzo bossi come a chiunque altro esattamente come mi fate schifo voi che non siete nemmeno capaci di fare questo cavolo d'esame onestamente dopo aver fatto l'uni in facoltà di terz'ordine...tutto qui...poi sì mi stò divertendo parecchio anche perchè sono proprio curioso di vedere quando e se vi renderete conto che la stragrande maggioranza delle tracce è completamente sbagliata...non sapete quanto godo al pensiero che qualcuno le stà usando in questo momento! Io sono abbastanza onesto da dire che non vi aiuterei mai ma non sono così stronzo da passare qualcosa di sbagliato...come molti altri invece che si nascondono proprio dietro ad un forum | |
Da: Nugua | 13/12/2011 15:19:33 |
La prima parte sulla natura del condominio non la metterei, a leggerla mi è sembrato che volessi divagare, meglio andare subito al sodo. | |
Da: harobed88 | 13/12/2011 15:21:24 |
mi date il parere della prima traccia perfavore??? | |
Da: x unicorn | 13/12/2011 15:21:40 |
alcuni pareri letti qua sopra sono talmente spogli di contenuti da meravigliare che siano elaborati da laureati | |
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