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ESAME AVVOCATO - SESSIONE 2011
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Da: x x il membro di napoli | 13/12/2011 13:25:14 |
però dimentichi che Napoli corregge Roma, pirlone! | |
Da: monco | 13/12/2011 13:26:27 |
TRACCIA 1 (AGGIORNAMENTO): : L'agenzia immobiliare Beta, aveva ricevuto da Mevia un mandato per la vendita di un immobile di sua proprietà . L'incarico era stato conferito in forma scritta con validità di un anno. Alla scadenza, non avendo l'agenzia immobiliare reperito un acquirente per detto immobile, Mevia aveva revocato per iscritto il mandato. Mevia concludeva successivamente la vendita del suo bene, a mezzo dell'intervento di altra agenzia immobiliare, la Delta, alla quale la vendita era stata segnalata dalla agenzia Beta. Il candidato assunta la veste di difensore della agenzia Beta, rediga motivato parere esponendo le problematiche sottese alla fattispecie in parola, in particolare l'eventuale riconoscimento parziale della provvigione. TRACCIA N.2 Caio che abita in un condominio, gli viene richiesto, dalla ditta gamma che fornisce il combustibile utilizzato nell'impianto di riscaldamento condominiale (centralizzato), del pagamento dell'intera fornitura di gasolio.Il candidato, assunta la veste di legale di Caio, rediga motivato parere, illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie, soffermandosi in particolare sulla solidarietà tra condomini delle obbligazioni contratte dal condominio. | |
Da: amzterdam | 13/12/2011 13:26:58 |
@ tony el salsero: no, non è possibile avere le soluzioni, fatti il culo (o fallo fare a chi stai aiutando). e le tracce non sono di Napoli, sono a livello nazionale. se stai facendo tu l'esame sei messo proprio male... | |
Da: mario1978 | 13/12/2011 13:27:23 |
Ragazzi, premetto che sono un avvocato: non perdete tempo, l'unica sentenza da prendere in considerazione per la traccia n.2 è la n. 9148/2008. Partite da qui!!! | |
Da: pino78 | 13/12/2011 13:27:31 |
AIUTO qualcosa sulla 1 traccia???????????? | |
Da: MEMBRO COMMISSIONE NAPOLI | 13/12/2011 13:27:42 |
NESSUNO DI QUELLI CHE STA CONSULTANDO QUESTO SITO PASSERA' L'ESAME!!! Tra circa due ore abbiamo deciso di perquisire tutti i candidati di Napoli... Mi dispiace ma il tam tam che sta nascendo su questo forum è già stato segnalato Membro Commissione Napoli | |
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Da: Mxxxxxxxxx | 13/12/2011 13:28:12 |
Cassazione n.21907 del 21 ottobre 2011 II Sezione Civile. "Deve pertanto enunciarsi il seguente principio di diritto: «I comproprietari di una unità immobiliare sita in condominio sono tenuti in solido, nei confronti del condominio, al pagamento degli oneri condominiali, sia perché detto obbligo di contribuzione grava sui contitolari del piano o della porzione di piano inteso come cosa unica e i comunisti stessi rappresentano, nei confronti dal condominio, un insieme, sia in virtù del principio generale dettato dall'art. 1294 cod. civ. (secondo il quale, nel caso di pluralità di debitori, la solidarietà si presume), alla cui applicabilità non è di ostacolo la circostanza che le quote dell'unità immobiliare siano pervenute ai comproprietari in forza di titoli diversi. Trattandosi di un principio informatore della materia, al rispetto di esso è tenuto il giudice di pace, anche quando decide secondo equità ai sensi dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. Civ.»." Questo è il principio di diritto espresso nella sentenza del 21 ottobre 2011 n.21907, conforme a precedenti pronunce, ribadito dalla seconda sezione della Corte di Cassazione (presidente Roberto Michele Triolarelatore Alberto Giusti). La parte più interessate della motivazione é però laddove si esamina la compatibilità del giudicato con la sentenza delle sezioni unite n.9148/2008 sulla parziarietà delle obbligazioni pecuniarie del condominio e si rilascia un commento che può portare a breve a nuove, ulteriori interpretazioni, anche con riflessi importanti sul piano pratico. Segue il testo estratto: "Quel che più conta è che lo stesso principio di diritto enunciato dalle sezioni unite (l'assenza di solidarietà nella responsabilità dei singoli condomini per le obbligazioni assunte dall'amministratore nei confronti del terzo) potrebbe addirittura riposare su una premessa ulteriore ed opposta rispetto a quella espressa nel complesso motivazionale della citata sentenza, ossia - come è stato messo in luce in dottrina â€"valorizzando il processo di unificazione dell'amministrazione delle cose comuni e l'organizzazione del gruppo, in cui si identifica la stessa identità del condominio (ben al di là del modello della comunione ordinaria), e ricostruendo l'obbligazione contratta per la gestione delle cose comuni come obbligazione soggettivamente semplice: il che porterebbe a ritenere che a detta unificazione, ottenuta all'esterno nei rapporti con i terzi, faccia poi seguito una rifrazione del debito nelle posizioni dei singoli condomini, i qualiconfidano ragionevolmente nel fatto che ad essere assunte sono obbligazioni collettive, il cui peso si intende condividere, ma appunto collettivamente e non uti singuli." | |
Da: Disgustoso | 13/12/2011 13:28:22 |
GRANDIOSO!!!! Bloccateli tutti!!! | |
Da: wa | 13/12/2011 13:28:26 |
ma trovati qualcosa da fare invece di parlare a vuoto!p.s. e cmq mi risulta che qui a Napoli ci sono i migliori avvocati d'Italia, taci e non scrivere stronzate, se non dai nessun contributo esci da questa pagina che non servi! | |
Da: Marco_79 | 13/12/2011 13:28:42 |
2° traccia la sentenza del 2011 non è pertinente in quanto tratta di abitazione condivisa e non di nucleo condominale, la sentenza da recitare e trattare è quella del 2008, mi spiace ho udienza, ma qualcosina la sto scrivendo | |
Da: x membro commissione napoli | 13/12/2011 13:29:05 |
scusatemi...veramente scusatemi...temevo che questo forum potesse agevolare ingiustamente i soliti furbetti di certe zone geografiche ma mi sbagliavo...dopo aver letto alcuni pareri postati è già tanto se prendono 20 quelli che li copieranno (almeno la grammatica essenziale...tipo l'h prima della a o la consecutio potreste rispettarle se volete aiutarli) | |
Da: Luxor | 13/12/2011 13:30:38 |
traccia 2:io la farei così La Suprema Corte parte dal principio più che consolidato (sia in dottrina che in giurisprudenza) che il condominio è un ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei condomini Pertanto ad esso va applicata la normativa che tutela i consumatori, ritenendo che: "al contratto concluso con il professionista dall'amministratore del condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, si applicano gli artt. 1469 bis c.c. e seguenti (atteso che l'amministratore agisce quale mandatario con rappresentanza dei vari condomini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale) Partendo da tali principi la Suprema Corte nel 2008 è approdata all'applicazione del principio di parziarietà dell'obbligazione condominiale. L'amministratore, pertanto, vincola i singoli condomini nei limiti delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione delle quote: le obbligazioni e la susseguente responsabilità dei condomini sono governate dal criterio della parziarietà . Ai singoli, quindi, si imputano, in proporzione alle rispettive quote, le obbligazioni assunte nell'interesse del condominio, in relazione alle spese per la conservazione e per il godimento delle cose comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza. Il contratto, stipulato dall'amministratore rappresentante, in nome e nell'interesse dei condomini rappresentati e nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetti nei confronti dei rappresentati. La disciplina da applicare, dunque, è la stessa che si utilizza in tema di ripartizione dei debiti ereditari tra gli eredi ex artt. 745 e 1295 c.c., ossia la natura parziaria e non solidale dell'obbligazione: ciascun condomino risponde nei limiti della propria quota millesimale dei debiti contratti per conto e nell'interesse del condominio. onestà intellettuale ci mpone comunque di considerare il non trascurabile fatto che finora l'orientamento maggioritario della giurisprudenza era invece proiettato sulla natura solidale della responsabilità dei singoli partecipanti per le obbligazioni assunte dal condominio verso i terzi, avuto riguardo al principio generale stabilito dall'art. 1294 c.c. per l'ipotesi in cui più soggetti siano obbligati per la medesima prestazione (quindi il creditore poteva escutere indifferentemente un condomino qualsiasi, fatto salvo il diritto di rivalsa da parte del condomino escusso nei confronti degli altri condomini. Principio questo, non derogato dall'art. 1123c.c., che si limita a ripartire gli oneri all'interno del condominio (Cass. Civ.Sez. II, 30 luglio 2004, n. 14593; Cass. Civ. Sez. II, 31 agosto 2005, n. 17563). Tuttavia, già per un indirizzo più risalente e decisamente minoritario, la responsabilità dei condomini era sorretta dal criterio dalla parziarietà : (Cass.Civ. Sez. II, 27 settembre 1996, n.8530). Le Sezione Unite, invece, con la sentenza del 2008, al fine di determinare i principi di diritto, che regolano le obbligazioni contrattuali unitarie, le quali vincolano la pluralità di soggetti passivi (alias i condomini) prendono lo spunto dal fondamento della solidarietà , ha così' definbitivamente statuito:1) la solidarietà passiva deve scatirire dalla contestuale presenza di diversi requisiti, in difetto dei quali - e di una precisa disposizione di legge - il criterio non si applica, (non essendo sufficiente la comunanza del debito tra la pluralità dei debitori e l'identica causa dell'obbligazione); 2) Qui nessuna specifica disposizione contempla la solidarietà tra i condomini; 3) inoltre essendo il condominio un "ente di gestione" sfornito di personalità giuridica l'amministratore rappresenta immediatamente i singoli partecipanti, nei limiti del mandato conferito secondo le quote di ciascuno. L'art. 1294 c.c. stabilisce, poi, che: "i condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente". Stando, quindi, all'interpretazione più accreditata, le obbligazioni solidali, indivisibili e parziarie raffigurano le risposte dell'ordinamento ai problemi derivanti dalla presenza di più debitori (o creditori), dalla unicità della causa dell'obbligazione (eadem causa obbligandi) e dalla unicità della prestazione (eadem res debita). È pur vero che la solidarietà raffigura un principio riguardante i condebitori in genere, ma il principio generale è valido laddove, in concreto, sussistono tutti i presupposti previsti dalla legge(come visto) per la attuazione congiunta del con debito (Sicuramente, quando la prestazione comune a ciascuno dei debitori è indivisibile). Se invece l'obbligazione è divisibile salvo che dalla legge (espressamente)sia considerata solidale, il principio della solidarietà (passiva) va contemperato con quello della divisibilità stabilito dall'art. 1314 c.c., secondo cui se più sono i debitori ed è la stessa la causa dell'obbligazione, ciascuno dei debitori non è tenuto a pagare il debito che per la sua parte. Più in generale, laddove si riscontra lo stesso vincolo tra l'obbligazione e la quota e nella struttura dell'obbligazione, originata dalla medesima causa per una pluralità di obbligati, non sussiste il carattere della indivisibilità della prestazione, è ragionevole affermare che prevalga la struttura parziaria del vincolo a meno che la solidarietà non venga espressamente affermata. | |
Da: Luxor | 13/12/2011 13:31:34 |
ragazzi...per me (e dico per me) sono corrette, specie la prima che è breve , concisa e lineare, l' ho letta più volte e mi sembra perfetta! (studio magistratura da un pò e ne ho letti di temi). Chi l'ha scritta qualche tempo fa sembra l'abbia fatta proprio per il caso in esame (fortuna per voi)....in bocca al lupo | |
Da: raf | 13/12/2011 13:31:50 |
duce 75 grazie! ma stai facendo la seconda? | |
Da: mirea75 | 13/12/2011 13:32:41 |
in tutta sincerità luxor....la parte relativa all'amministratore non la metterei.....perchè nella traccia non si dice che caio eè amministratore... | |
Da: unicorn | 13/12/2011 13:32:46 |
X membro commissione Napoli: sarebbe veramente bello se a Napoli si facesse quello che hai appena affermato ma non credo proprio che succederà mai nella realtà (se ne parlerebbe di sicuro nei giornali)... per gli altri continuate pure a postare tanto sono uno peggio dell'altro questi pareri! | |
Da: Disgustoso | 13/12/2011 13:33:04 |
Ho appena letto la traccia e.... beh copiate ragazzi copiate...buahahah | |
Da: Aemxle | 13/12/2011 13:33:11 |
LUXOR ma a quale soluzione della prima traccia ti riferisci? Perfavore copiala qui sotto! | |
Da: geppino79 | 13/12/2011 13:33:19 |
allora li avviso grazie MENBRO!!! | |
Da: avv | 13/12/2011 13:34:00 |
la differenza è che al sud li corregge il nord e siete fortunati al sud li corregge il nord e ci fanno il mazzo! se non ti sta bene esci dal forum | |
Da: amzterdam | 13/12/2011 13:34:15 |
ingoiate i cellulari...se siete fortunati per domani mattina li riavrete a disposizione ;.) | |
Da: esame | 13/12/2011 13:34:39 |
ma vaiii va strunz | |
Da: pino78 | 13/12/2011 13:34:45 |
raga allora sulla 1 traccia non si sa niente? | |
Da: mirea75 | 13/12/2011 13:35:04 |
avete letto la mia soluzione..... rispondeteeee...la rimetto....TRACCIA 2 La questione oggetto del presente parere riguarda la natura delle obbligazioni dei condomini. Secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza, la responsabilità dei singoli partecipanti per le obbligazioni assunte dal "condominio" verso i terzi ha natura solidale, avuto riguardo al principio generale stabilito dall'art. 1294 cod. civ. per l'ipotesi in cui più soggetti siano obbligati per la medesima prestazione: principio non derogato dall'art. 1123 cod. civ., che si limita a ripartire gli oneri all'interno del condominio (; Cass., Sez. II, 31 agosto 2005, n. 17563). Per l'indirizzo decisamente minoritario, la responsabilità dei condomini è retta dal criterio dalla parziarietà : in proporzione alle rispettive quote, ai singoli partecipanti si imputano le obbligazioni assunte nell'interesse del "condominio", relativamente alle spese per la conservazione e per il godimento delle cose comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza. Pertanto, le obbligazioni dei condomini sono regolate da criteri consimili a quelli dettati dagli artt. 752 e 1295 cod. civ. per le obbligazioni ereditarie, secondo cui al pagamento dei debiti ereditali i coeredi concorrono in proporzione alle loro quote e l'obbligazione in solido di uno dei condebitori si ripartisce tra gli eredi in proporzione alle quote ereditarie (Cass., Sez. II, 27 settembre 1996, n. 8530). Per determinare i principi di diritto, che regolano le obbligazioni (contrattuali) unitarie le quali vincolano la pluralità di soggetti passivi - i condomini - occorre muovere dunque dal fondamento della solidarietà . Orbene, Il fondamento codicistico dell'obbligazione solidale è l'art. 1292 c.c. Dalla lettura della norma si evince chiaramente che tale particolare tipo di obbligazione è caratterizzata dalla circostanza che ciascun creditore ha diritto di richiedere l'intero, come se fosse l'unico creditore (solidarietà attiva) e ciascun debitore è tenuto a prestare l'intero come se fosse l'unico debitore (solidarietà passiva). Tuttavia, al fine di configurare l'istituto in esame, non è sufficiente la presenza di una pluralità di soggetti. La dottrina individua così il vincolo solidale ove, oltre alla pluralità di soggetti, siano presenti altri due elementi: l'unicità della causa dell'obbligazione e l'unicità della prestazione. Per quanto riguarda la causa unica, un indirizzo ermeneutico sostiene che la stessa debba essere riferita alla causa dell'obbligazione negoziale. Altro filone interpretativo, invece, individua l'unicità della causa nell'unica fonte dell'obbligazione, essendo così necessario che la solidarietà nasca dal medesimo rapporto giuridico. La fonte originante il vincolo unitario può essere sia negoziale che di origine aquiliana. Conferma di ciò è l'art. 2055 c.c. laddove si afferma che se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Come accennato, l'altro requisito necessario ai fini della configurabilità della solidarietà è l'unicità della prestazione: nel caso di obbligazione passiva ciò significa che tutti i debitori sono obbligati per la medesima prestazione che deve avere contenuto identico, ma che può essere eseguita con modalità diverse. L' indivisibilità , in definitiva, consiste nel modo di essere della prestazione: nel suo elemento oggettivo. Ma il principio generale è valido laddove, in concreto, sussistono tutti i presupposti previsti dalla legge per la attuazione congiunta del condebito. Sicuramente, quando la prestazione comune a ciascuno dei debitori è, allo stesso tempo, indivisibile. Se invece l'obbligazione è divisibile, salvo che dalla legge (espressamente) sia considerata solidale, il principio della solidarietà (passiva) va contemperato con quello della divisibilità stabilito dall'art. 1314 cod. civ., secondo cui se più sono i debitori ed è la stessa la causa dell'obbligazione, ciascuno dei debitori non è tenuto a pagare il debito che per la sua parte. Per ciò che concerne la struttura delle obbligazioni assunte nel cosiddetto interesse del "condominio" - in realtà , ascritte ai singoli condomini - si riscontrano certamente la pluralità dei debitori (i condomini) e la eadem causa obbligandi, la unicità della causa: il contratto da cui l'obbligazione ha origine. È discutibile, invece, la unicità della prestazione (idem debitum) che certamente è unica ed indivisibile per il creditore, il quale effettua una prestazione nell'interesse e in favore di tutti condomini (il rifacimento della facciata, l'impermeabilizzazione del tetto, la fornitura del carburante per il riscaldamento etc.). L'obbligazione dei condomini (condebitori), invece, consistendo in una somma di danaro, raffigura una prestazione comune, ma naturalisticamente divisibile. Orbene, nessuna norma di legge espressamente dispone che il criterio della solidarietà si applichi alle obbligazioni dei condomini. D'altra parte, nelle obbligazioni dei condomini la parziarietà si riconduce all'art. 1123 cod. civ., interpretato valorizzando la relazione tra la titolarità della obbligazione e la quella della cosa. Si tratta di obbligazioni propter rem, che nascono come conseguenza dell'appartenenza in comune, in ragione della quota, delle cose, degli impianti e dei servizi e, solo in ragione della quota, a norma dell'art. 1123 cit., i condomini sono tenuti a contribuire alle spese per le parti comuni. Tutto ciò premesso, le obbligazioni e la susseguente responsabilità dei condomini sono governate dal criterio dalla parziarietà . Ciò trova conferma nella pronuncia della cassazione - Sezioni unite civili (Sentenza 4 marzo - 8 aprile 2008, n. 9148 ) secondo la quale "Ai singoli si imputano, in proporzione alle rispettive quote, le obbligazioni assunte nel cosiddetto "interesse del condominio", in relazione alle spese per la conservazione e per il godimento delle cose comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza. Pertanto, le obbligazioni dei condomini sono regolate da criteri consimili a quelli dettati dagli artt. 752 e 1295 cod. civ., per le obbligazioni ereditarie, secondo cui i coeredi concorrono al pagamento dei debiti ereditali in proporzione alle loro quote e l'obbligazione in solido di uno dei condebitori tra gli eredi si ripartisce in proporzione alle quote ereditarie". I Giudici di legittimità , aderendo all'indirizzo minoritario sopra esposto, sostengono che l'obbligazione contratta nell'interesse del condominio ha carattere parziario poiché viene meno l'unicità della prestazione, elemento essenziale perché si possa configurare la solidarietà . In particolare non sussiste l'unicità della prestazione poiché l'obbligazione condominiale, avendo ad oggetto una somma di denaro, è divisibile e ciò comporta l'applicazione dell'art 1314 c.c. Pertanto la richiesta dell'intero pagamento a Caio dell'intera fornitura di gasolio da parte della ditta Gamma non può trovare fondamento, in quanto egli è responsabile solo pro quota. | |
Da: Aemxle | 13/12/2011 13:35:34 |
Luxor perfavore la soluzione della prima traccia secondo te quale è la corretta? | |
Da: Disgustoso | 13/12/2011 13:35:44 |
Queste soluzioni sono proprio bellissime.... eh si.... | |
Da: duce75 | 13/12/2011 13:36:20 |
raf aiuto a voi da casa!! ;-) | |
Da: unicorn | 13/12/2011 13:38:07 |
x avv. egregio collega non è proprio così visto che le corti vengono estratte e l'anno scorso (o due anni fa) reggio veniva corretta da messina...poi però l'orale noi lo facciamo a casa nostra e a quel punto capita spesso che i commissari inorridiscano e boccino perchè il candidato non avrebbe dovuto passare nemmeno lo scritto! Perciò noi veniamo bocciati dopo gli scritti voi? Comunque continuate pure a copiare metà dei pareri che ho letto a brescia rasentano il 20 perciò...prego...(naturalmente sono ironico e ribadisco che questo forum andrebbe oscurato) | |
Da: pino78 | 13/12/2011 13:38:50 |
sono in panne qualcosa sulla 1 traccia. GRAZIE | |
Da: marandov | 13/12/2011 13:38:53 |
X gli avvocatucoli del cazzo che non fanno altro che lanciare anatemi: MA PERCHE' NON ANDATE SU QUALCHE SITO PORNO A FARVI UNA SEGA DATO CHE COME AVVOCATI FATE SCHIFO (PROVA NE E' IL FATTO CHE INVECE DI LAVORARE STATE QUI A PERDERE IL VOSTRO PREZIOSO E FRUTTUOSO TEMPO DA PRIMI DELLA CLASSE)?? | |
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