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ESAME AVVOCATO - SESSIONE 2011
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Da: amzterdam13/12/2011 12:47:47
ma fare le cose con le vostre forze e senza truffare no, eh? pare una brutta idea...che vergogna...

Da: AUGURI A TUTTI13/12/2011 12:49:04
1 TRACCIA - SENTENZE:

CASS CIV 11 APRILE 2003,5762
CASS CIV 8 MARZO 2002, 3438
CASS CIV SEZ III, 15 APRILE 2008 , 9884.

Cass. civ., 5-3-009, n. 5348

Cass. civ., 21-5-2010, n. 12527


SONO CORRETTE ??

Da: ...13/12/2011 12:49:16
cazz certo che quest'anno i pareri sono proprio facili e, specie quello sul condominio, scontati!

Da: toroseduto13/12/2011 12:49:20
sono un avvocato e pertanto sulla trccia del condominio vi posso assicurare che è questa del 2008 la sentenza.

Da: demenix13/12/2011 12:49:46
notizie da catanzaro ????????????

Da: tony el salsero13/12/2011 12:50:00
Per favore ragazzi tracce 1 e 2 e le corrispettive soluzioni grazie

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: pia13/12/2011 12:50:08
Ragazzi io purtroppo nn ne capisco nulla..........voglio solo aiutare il mio ragazzo e altri amici che sono dentro altrimenti vi aiuterei

Da: XXXX13/12/2011 12:50:29
AVETE NOTIZIE DI PALERMO??

Da: papin13/12/2011 12:50:52
QUINDI :

1 TRACCIA - SENTENZE:

CASS CIV 11 APRILE 2003,5762
CASS CIV 8 MARZO 2002, 3438
CASS CIV SEZ III, 15 APRILE 2008 , 9884.

Cass. civ., 5-3-009, n. 5348

Cass. civ., 21-5-2010, n. 12527
2 TRACCIA - SENTENZE
Cassazione civile sez. un. 08 aprile 2008 n. 9148 (pro parz.)
Cassazione civile sez. II 04 giugno 2008 n. 14813 (pro solid.)

Da: mafy84 13/12/2011 12:51:28
Napoli, le tracce sono state lette da 5 minuti.......

Da: ATTENTI13/12/2011 12:51:47
ragazzi, che confusione!! cmq, vi ricordo che in tanti leggeranno i pareri svolti e postati sul sito e cercheranno di aiutare amici o parenti con gli stessi (magari facendo copia e incolla)...ricordatevi, però, che le copie conformi vengono annullate. perciò, se malauguratamente più persone di una stessa sezione faranno lo stesso compito, capite bene che verranno annullate le prove per plagio. perciò, massima attenzione!!! In bocca al lupo a tutti!!

Da: x toroseduto13/12/2011 12:52:03
certo che è buffo! Nemmeno su internet c'è gente che non è in grado di dedurre quale sia (peraltro arcinota, sic!) la sentenza sul condominio!!!!

Ci vorrebbe un forum che aiuti il forum che deve aiutare i copioni!

SOMARI!

Da: pollicina3613/12/2011 12:53:10
è inutile postare 3000 commenti lasciamo lavorare le persone che stanno sviluppando il primo o il secondo parere quaslunque sia e quando lo avranno postato vedremo...

Da: AUGURI A TUTTI13/12/2011 12:53:50
1 TRACCIA - SENTENZE:

CASS CIV 11 APRILE 2003,5762
CASS CIV 8 MARZO 2002, 3438
CASS CIV SEZ III, 15 APRILE 2008 , 9884.

Cass. civ., 5-3-009, n. 5348

Cass. civ., 21-5-2010, n. 12527

Da: attenzione13/12/2011 12:54:45
Ho segnalato questo sito alla polizia postale.
Vi avviso che state perpetrando un reato e anche grave.

Da: RO13/12/2011 12:54:59
sentenza 21 ottobre 2011 n. 21907 o 9148/08 sono parecchi diverse qual'è a qst punto la setntenza corretta la 21907 che ribalta la 9148 del 2008,
la differenza tra la COMUNIONE e il CONDOMINIO. La traccia parla di OBBLIGAZIONI contratte DAL CONDOMINIO, non ADEMPIUTE, e per il cui soddisfacimento in via coattiva viene azionato un titolo contro un unico CONDOMINO per la riscossione del credito in toto.
Cosa che, a mente della SS.UU. 9148/08 non è possibile perchè non è ravvisabile la solidarietà passiva nelle obbligazioni contratte dal Condominio ed aventi ad oggetto una dazione di denaro. La sentenza del 2011 prende in esame la fattispecie di COMPROPRIETARI di una UNITà IMMOBILIARE, che niente c'azzecca con il condominio

Da: Giuscurioso13/12/2011 12:56:50
Semplificando  (eccessivamente) e giusto per centrare la problematica afferente alla seconda traccia si potrebbe dire , con notevole approssimazione sia chiaro ,quanto segue:

Il problema riguarda la natura delle obbligazioni condominiali e la responsabilità dei singoli condomini nei confronti delle pretese del creditore.

La sentenza C. Cass., S. U.,  8 Aprile 2008 n. 9148 definisce di fatto  le obbligazioni dei singoli condomini di natura "parziaria" sicchè la pretesa del creditore di ricevere dal singolo condomino l intero pagamento della somma lui spettante per l esecuzione della prestazione in oggetto della traccia e rivolta all intero condominio non ha fondamento, in quanto il singolo condomino è responsabile solo pro quota.

La sentenza del Cassazione n.21907 del 21 ottobre 2011 II Sezione Civile. di contro sembra invece stabilire il contrario rinvenendo nell obbligazione contratta dall amministratore del condominio , un obbligazione soggettivamente semplice, "raggruppando" nella volontà espressa dall' amministratore di contrarre , una volontà comune a tutti i condomini che pertanto "vogliono contrarre" come un unicum e non uti singuli rendendo di fatto la pretesa del creditore di una solvenza in solido del credito, fondata.

Correggetemi pure se non ho centrato la problematica^^

Da: Ro13/12/2011 12:56:57
ok appena sapete le tracce di napoli fatemi sapere...grazie

Da: ant8213/12/2011 12:57:22
LA SECONDA TRACCIA e' ATTENDIBILISSIMA

Da: FRA13/12/2011 12:58:00
ma allora quali sono le sentenze giuste per la seconda traccia??

Da: ......13/12/2011 12:58:02
ma fatti i cavoli toui

Da: toroseduto13/12/2011 12:58:10
non deviate la sentenza del 2011/19893 non c'entra perchè tratta della questione della comproprietà come non c'entra quella del 2011 n 573 perchè in tale caso vi è stata un'ingiunzione di pagamento. quella giusta è del 2008 non so come ripeterlo sono un avvocato e so quello che dico.

Da: ericarta 13/12/2011 12:58:11
LE TRACCE SONO UGUALI IN TUTTA ITALIA

Da: carsone 13/12/2011 12:59:36
a Ro le traccia di napoli sono le stesse
sono state appena dettate

Da: Ro13/12/2011 12:59:46
ok...allora aspetto soluzioni

Da: natalin79 13/12/2011 13:01:10
LUXSOR RISPONDIMI PER FAVORE QUELLO CHE HAI SCRITTO E IL PARERE AIUTAMI GRAZIE!!!!!!
se la traccia 1 e quella giusta io la farei così':
L'articolo 1758 c.c. disciplina l'ipotesi in cui più mediatori cooperino in uno stesso affare, prevedendo che ciascuno di essi abbia diritto a una quota della provvigione.
Le questioni da affrontare in merito all'interpretazione di questo articolo sono sostanzialmente due: a) quando si verifica la cooperazione dei mediatori e quindi può ricorrere la fattispecie prevista dal 1758 c.c.; b) l'entità della provvigione che spetta a ciascun  singolo mediatore.
In merito alla prima questione la Cassazione ritiene che tra le attività dei diversi mediatori vi debba essere un rapporto di concausalità, per cui ognuno possa giovarsi dell'attività utile degli altri. Tale attività quindi potrà consistere anche in azioni che integrino semplicemente il lavoro già svolto da altri mediatori (Cass. civ. sent. 17/03/2005 n. 5766, Cass. civ. sent. 13/2/1998 n. 1564).
La stessa Corte ammette che l'incarico a più mediatori possa essere conferito sia ab origine sia in momenti diversi e successivi, precisando la Suprema Corte che: "l'affidamento successivo del medesimo incarico ad altro mediatore non concreta un comportamento concludente denotante la revoca dell'incarico originario nei confronti del primo, ma solo determina, nell'ipotesi in cui l'affare sia concluso in dipendenza dell'attività svolta  da entrambi i mediatori, la parzialità dal lato attivo dell'obbligazione relativa alla provvigione" (Cass. civ. sent. 8/3/2001 n. 3437).
Si osserva che altro elemento essenziale affinché possa ricorrere la fattispecie dell'art. 1758 c.c. è che l'attività dei diversi mediatori sia volta verso un medesimo incarico, da intendersi sia sotto il profilo soggettivo (le parti interessate all'affare), che oggettivo (il contratto da concludere) (Cass. civ. sent. 21/6/2000 n. 8443).
Inoltre, affinché sia ravvisabile questo rapporto di concausalità, l'attività dei mediatori potrà esplicarsi sia contemporaneamente fra loro sia successivamente l'una all'altra, purché però in quest'ultimo caso, l'attività dell'uno abbia tratto beneficio dall'attività svolta dall'altro.
Indifferente, quindi, a giudizio della Corte di Cassazione, è che i mediatori abbiano cooperato simultaneamente e di comune intesa, ovvero autonomamente, essendo indispensabile unicamente che i mediatori si siano potuti giovare dell'attività espletata dagli altri, in modo da non potersi negare un nesso di con causalità obiettiva tra i loro interventi e la conclusione dell'affare (Cass. civ. sent. 21/6/2000 n. 8443).
La fattispecie prevista dall'art. 1758 cod. civ. va tenuta distinta da due diverse ipotesi: Iï¿��°) i diversi mediatori abbiano operato in modo indipendente gli uni dagli altri e in questo caso solo colui che concluderà l'affare avrà diritto alla provvigione; IIï¿��°) i mediatori abbiano ricevuto incarico chi da una parte (es. venditore) chi dall'altra parte (es. acquirente), in tal caso ognuno avrà diritto alla provvigione solo dalla parte che gli abbia conferito l'incarico (Cass. civ. sent. 17/11/1978 n. 5375).
La Suprema Corte ha anche precisato che "non sussiste il diritto al compenso quando, dopo una prima fase di trattative avviate con l'intervento del mediatore senza risultato positivo, le parti siano successivamente pervenute alla conclusione dell'affare per effetto di iniziative nuove, in nessun modo ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate" (Cass. civ. sent. 18/3/2005 n. 5952)
Con riguardo invece al diritto e alla misura della provvigione  l'art.1758 del codice civile risulta essere molto chiaro e la stessa giurisprudenza sul punto si muove con sicurezza e unanimità: è infatti assodato che l'entità della provvigione sia strettamente connessa con l'affare e non con il numero di soggetti intervenuti. Sarà quindi dovuto il pagamento di una sola provvigione per parte soggetto dell'affare (per esempio in caso di compravendita sarà dovuto il pagamento di una sola provvigione da parte del venditore e una sola da parte dell'acquirente) (Cass. civ. sent. 11/6/2008 n. 15484).
La norma del codice dispone infatti  che i mediatori che siano intervenuti abbiano diritto a una quota della provvigione.
Al riguardo la Cassazione ha avuto il modo di precisare che "poiché l'art.1758 c.c. pone la regola della ripartizione pro quota della provvigione, con implicita esclusione della solidarietà, ciascun mediatore ha diritto ad una quota della medesima e l'obbligato può considerarsi liberato solo quando abbia corrisposto a ciascuno la quota spettategli, a meno che non sia stata pattuita la solidarietà dell'obbligazione dal lato attivo, nel caso è liberatorio il pagamento dell'intera provvigione ad uno solo dei mediatori, avendo gli altri azione esclusivamente contro quest'ultimo per ottenere la propria parte" (Cass. civ. sent. 17/3/2005 n. 5766, Cass. civ. sent. 11/6/2008 n. 15484).
Chiarito quindi che ogni mediatore abbia diritto, unitamente ai colleghi che siano intervenuti, a una quota della provvigione, incerta potrebbe risultare l'entità  della quota spettante a ognuno e in particolar modo i possibili parametri su cui calcolare tale quota, limitandosi la giurisprudenza ad affermare che "ciascuno dei mediatori ha diritto alla provvigione in ragione del proprio apporto causale alla conclusione dell'affare" (Cass. civ. sent. 18/3/2005 n. 5952, Cass. civ. sent. 8/3/2002 n. 3437). Si tratterrà quindi, in mancanza di espresso accordo tra i vari mediatori, di ponderare l'attività e il contributo effettivo alla conclusione dell'affare dato da ognuno di loro e ripartire, sulla base di detta valutazione, la provvigione tra gli stessi.

Da: ericarta 13/12/2011 13:01:31
LA SENTENZA CORRETTA è SEZIONI UNITE DEL 2008 N 9148 LE ALTRE NON SONO CORRETTE ANCH'IO SONO UN AVVOCATO

Da: natalin79 13/12/2011 13:02:21
ERICA STAI RISPONDENDO A ME !!!

Da: RO13/12/2011 13:02:32
vedo che c'è un omonima

Da: lele7413/12/2011 13:02:40
attenzione spiegaci quel'è il reato...parlare di traccia di esami???ma vai a fare in culo non quì si chiacchierà poi se chi svolge l'esame ha un palmare e legge qst a noi che cazzo possiamo farci????TU STAI PERPRETANDO UN GRANDE GIRAMENTO DI COLGIONI

I G N O R A N T EEEEEEEEEEEEEEEEEEE

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