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ESAME AVVOCATO - SESSIONE 2011
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Da: Luxor 13/12/2011 12:00:52
Sig.ri la traccia sulla mediazione secondo me riguarda l'art 1758...e basta! io la farei così... (in italiano vuol dire che dovete solo copiarla)....ma nessuno mi ha dato riscontri! siete una perdita di tempo

Da: branduccio13/12/2011 12:01:13
A CATANZARO hanno già dettato.

Confermo tracce

Da: Yeah13/12/2011 12:02:18
Rispetto quella dell'agenzia immobiliare le sentenze sono in un qualsiasi codice all'art. 1758 sulla pluralità di mediatori.
Per cui nella traccia sec me si deve accennare al contratto di mediazione e della ipotesi di più mediatori che assumono l'incarico (non contemporaneamente) che viene in rilievo nella traccia. La giurisprudenza che si trova sotto il 1758 riguarda proprio il diritto al compenso di ciascun mediatore che si fonda sull'apporto causale che ciascuno fornisce per la conclusione dell'affare.
In questo caso, assumendo la veste del prima agenzia di mediazione immobiliare, si dovrà sostenere il diritto al compenso visto l'apporto causale fornito, poichè il secondo mediatore ha concluso la vendita grazie alla segnalazio di Beta.
Voi cosa ne pensate?

Da: lec3413/12/2011 12:02:37
Caio che abita in un condominio, viene richiesto dalla ditta gamma che fornisce il combustibile utilizzato nell'impianto di riscaldamento condominiale centralizzato del pagamento dell'intera fornitura di gasolio. Il candidato assunta la veste di legale di Caio rediga parere illustrando gli istituti sottese alla fattispecie soffermandosi sulla solidarietà fra condomini delle obbligazioni contratte dal condominio.
 
Il fondamento codicistico dell'obbligazione solidale è l'art. 1292 c.c. Dalla lettura della norma si evince chiaramente che tale particolare tipo di obbligazione è caratterizzata dalla circostanza che ciascun creditore ha diritto di richiedere l'intero, come se fosse l'unico creditore (solidarietà attiva) e ciascun debitore è tenuto a prestare l'intero come se fosse l'unico debitore (solidarietà passiva). Tuttavia, al fine di configurare l'istituto in esame, non è sufficiente la presenza di una pluralità di soggetti. Quest'ultima infatti, può sussistere anche in caso di comunione di debito o di credito in cui all'esecuzione della prestazione, devono necessariamente partecipare più debitori per volontà delle parti, per disposizione di legge o per la natura della prestazione stessa. La dottrina individua così il vincolo solidale ove, oltre alla pluralità di soggetti, siano presenti altri due elementi: l'unicità della causa dell'obbligazione e l'unicità della prestazione.
Per quanto riguarda la causa unica, un indirizzo ermeneutico sostiene che la stessa debba essere riferita alla causa dell'obbligazione negoziale. Quindi il legislatore avrebbe disciplinato la materia delle obbligazioni solidali ancorandola al contratto che sorge tra le parti. A sostegno di quanto sopra è portato l'esempio dei diversi compratori della stessa merce nei confronti del singolo venditore: tutti sono obbligati al pagamento del prezzo e hanno il medesimo interesse economico-individuale.
Altro filone interpretativo, invece, individua l'unicità della causa nell'unica fonte dell'obbligazione, essendo così necessario che la solidarietà nasca dal medesimo rapporto giuridico. La fonte originante il vincolo unitario può essere sia negoziale che di origine aquiliana. Conferma di ciò è l'art. 2055 c.c. laddove si afferma che se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.
Come accennato, l'altro requisito necessario ai fini della configurabilità della solidarietà è l'unicità della prestazione: nel caso di obbligazione passiva ciò significa che tutti i debitori sono obbligati per la medesima prestazione che deve avere contenuto identico, ma che può essere eseguita con modalità diverse.
Chiariti i requisiti dell'obbligazione solidale, bisogna interrogarsi sulla ratio e sulla funzione della stessa. Nel silenzio del codice, la dottrina sostiene che l'obbligazione solidale passiva risponde all'esigenza di tutelare e avvantaggiare il creditore il quale, a fronte della prestazione unitaria, potrà chiedere l'adempimento anche ad uno solo dei condebitori e ciò libererà gli altri, salvo il diritto di regresso. Di difficile attuazione sarebbe invece, ritenere possibile che il creditore richieda a ciascun debitore la singola prestazione in ragione della quota del debito.
Alle obbligazioni solidali così come sopra delineate, si contrappongono quelle parziarie. Queste ultime sono disciplinate dall'art. 1314 c.c. in virtù del quale, esclusa la solidarietà, a fronte di una pluralità di debitori e creditori di una prestazione divisibile, ciascuno dei creditori può domandare il soddisfacimento del credito solo per la sua parte così come ciascun debitore deve pagare per la sua parte. Il concetto di parziarietà è strettamente connesso a quello di divisibilità del contenuto della prestazione, che si configura laddove quest'ultimo possa essere frazionato in più parti sempre che tale operazione soddisfi complessivamente l'interesse del creditore.
La distinzione tra obbligazioni solidali e parziarie ha assunto particolare rilevanza nella materia condominiale. Oggetto di indagine di dottrina e giurisprudenza è la natura delle obbligazioni assunte dall'amministratore nell'interesse del condominio, ovvero ci si chiede se le stesse seguano il regime delineato nell'art. 1292 c.c oppure quello ex art. 1314 c.c. Dalla risposta al quesito dipendono importanti risvolti pratici, soprattutto in relazione alla posizione del terzo creditore del condominio, nel caso di specie Gamma che fornisce il combustibile utilizzato nell'impianto di riscaldamento condominiale centralizzato
Il problema interpretativo consiste infatti, nel comprendere se quest'ultimo, conseguita la condanna dell'amministratore, può procedere all'esecuzione individualmente nei confronti dei singoli secondo la quota di ciascuno, oppure può agire per l'esecuzione dell'intero nei confronti del condomino più facoltoso. Per fornire adeguata risposta è necessario analizzare la materia delle obbligazioni del condominio. Tradizionalmente si distingue tra obbligazioni esterne ed interne. Mediante le prime i singoli condomini, rappresentati dall'amministratore, assumono un'obbligazione a favore del condominio con soggetti terzi. Le obbligazioni interne, invece, fanno riferimento alle spese di gestione del condominio e di conseguenza alle regole di riparto interno delle stesse. In particolare queste ultime sono disciplinate dall'art. 1123 c.c. secondo cui, le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno.
Ebbene, la questione esegetica concerne la possibilità o meno di applicare l'art. 1123 c.c. anche alle obbligazioni esterne. La risposta positiva o negativa al quesito comporta importanti implicazioni. Infatti laddove si ammetta che l'art. 1123 c.c. trovi applicazione anche relativamente alle obbligazioni esterne, il creditore del condominio dovrà chiedere il pagamento a ciascun condomino.
Di contro nell'ipotesi in cui non si ammetta l'operatività della norma in esame in riferimento alle obbligazioni esterne, il rapporto debitore - creditore è connotato dal vincolo solidaristico: il terzo contraente con il condominio chiederà l'adempimento ad un condomino che libererà tutti gli altri, salvo il diritto di regresso. Sul punto si sono formati due diversi orientamenti. L'indirizzo maggioritario sostiene la solidarietà dell'obbligazione esterna. L'assunto si desume sia dall'art. 1294 c.c. che prevede tale regola a fronte di un'obbligazione plurisoggettiva ove dalla legge o dal titolo non risulti diversamente, sia dall'art. 1298 c.c. che regola i rapporti interni tra condebitori in solido. Tali norme, si sottolinea, non possono essere derogate dall'art. 1123 c.c. in quanto quest'ultimo sancisce solo la misura della partecipazione alle spese necessarie per la conservazione ed il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza.
Secondo l'indirizzo minoritario, invece, la responsabilità dei condomini segue il criterio della parziarietà. Quindi l'art. 1123 c.c. si applica anche nei rapporti esterni poiché è norma a carattere generale che regola la ripartizione delle spese necessarie per la conservazione ed il godimento delle parti comuni dell'edificio. A ciò si aggiunga che l'art. 1123 c.c. sarebbe norma speciale rispetto all'art. 1294 c.c. e per tale ragione è operante non solo nei rapporti interni tra condomini, ma anche nei confronti dei terzi. Alla luce di ciò si sostiene che le obbligazioni dei condomini sono regolate in base ai criteri dettati dagli artt. 752 e 1295 c.c. per le obbligazioni ereditarie, secondo cui i coeredi concorrono al pagamento dei debiti ereditari in proporzione alle loro quote e l'obbligazione in solido di un condebitore si ripartisce tra gli eredi in proporzione alle quote ereditarie.
Sulla questione sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che hanno abbracciato la tesi minoritaria esposta. I giudici di legittimità sostengono che l'obbligazione contratta dall'amministratore nell'interesse del condominio ha carattere parziario poiché viene meno  l'unicità della prestazione, elemento essenziale perché si possa configurare la solidarietà. In particolare non sussiste l'unicità della prestazione poiché l'obbligazione condominiale, avendo ad oggetto una somma di denaro, è divisibile e ciò comporta l'applicazione dell'art 1314 c.c. A sostegno di quanto sopra sono richiamate le norme che disciplinano la divisione dei debiti ereditari tra i coeredi, i quali in base al combinato disposto degli artt. 752, 754 e 1295 c.c., ne rispondono secondo il criterio parziario. Tale assunto subisce un'eccezione solo nel caso in cui sia la legge stessa a prevedere  che un'obbligazione divisibile e assoggettabile al regime della parziarietà, in realtà debba essere considerata come solidale. Le Sezioni Unite sostengono che nella particolare ipotesi della materia condominiale non è ravvisabile alcuna norma che stabilisca la solidarietà delle obbligazioni. In particolare la sussistenza della stessa non è desumibile dal dettato dell'art. 1115 c.c. che, sotto la rubrica "obbligazioni solidali dei partecipanti", non stabilisce che le obbligazioni devono essere contratte in solido, ma regola quelle che concretamente sono contratte secondo tale criterio. A ciò si aggiunga che la norma in esame non riguarda neppure il condominio di edifici, ma regola la vendita di cosa comune. Secondo i giudici di legittimità inoltre, la solidarietà non potrebbe ricondursi neppure ad un concetto di unitarietà del gruppo di condomini, posto che il condominio oltre a non costituire un soggetto autonomo diverso dai singoli condomini, non potrebbe neppure configurare un ente di gestione per la mancanza di un  proprio patrimonio. Si sottolinea così come le obbligazioni non si contraggono a favore di un ente, ma nell'interesse dei singoli partecipanti. La pronuncia affronta, quindi, un'altra questione ampiamente dibattuta, ovvero quella relativa alla natura giuridica del condominio. Due gli indirizzi che si sono formati sul punto. Secondo una prima impostazione il condominio deve essere accostato alla comunione, seppure nel primo la con titolarità è forzosa in quanto prescinde dalla volontà dei singoli. Dottrina e giurisprudenza maggioritarie sono propense a ritenere il condominio un ente di gestione, sfornito di soggettività giuridica distinte da quella dei singoli condomini. In particolare secondo tale impostazione detta "teoria collettivistica", il condominio deve essere inteso come rapporto unitario motivato dall'interesse collettivo dei partecipanti alle cose che ne costituiscono oggetto. Quindi vi sarebbe una sola proprietà comune del gruppo, da questo gestita nella forma e nei modi di ente collettivo. In tale prospettiva l'amministratore è colui che ha la rappresentanza esterna del condominio ed agisce secondo le regole del mandato con rappresentanza. La teoria esposta è contestata dai sostenitori della così detta concezione individualistica. Secondo tale indirizzo l'interesse comune dei comproprietari giustifica la gestione tramite deliberazioni prese in comune, ma dalle quali scaturiscono diritti ed obblighi solo in capo a ciascun membro del gruppo. Come sopra anticipato, questa è l'impostazione accolta dalle Sezioni Unite della Cassazione.
La pronuncia citata è stata criticata in dottrina e la giurisprudenza successiva si è divisa nuovamente tra natura solidale e parziaria di queste obbligazioni. In primo luogo si sottolinea che la tesi della parziarietà sostenuta dalle Sezioni Unite non convince poiché è del tutto priva di un'adeguata copertura normativa e si pone in controtendenza con la scelta del legislatore di tutelare il creditore e la celerità dei traffici commerciali. Da tale punto di vista deve infatti, essere rilevato che, aderendo all'applicazione dell'art. 1314 c.c., il creditore dovrebbe convenire in giudizio ogni singolo condomino per la quota relativa a ciascuna proprietà in base alle tabelle millesimali. È chiaro che tale operazione comporta un ritardo nella soddisfazione del credito stesso. A ciò si aggiunga che il richiamo alle norme relative ai debiti ereditari non vale ad escludere la solidarietà nella materia condominiale. Tali norme infatti, regolamentano uno specifico settore della materia civile e non hanno valore di norme generali tali da porsi in contrasto con la presunzione di solidarietà. Altro motivo di critica riguarda il non tenere conto che il legislatore prevede espressamente le ipotesi in cui l'obbligazione condominiale è parziaria. Ciò è previsto nell'art. 1121 co 1 c.c., in virtù del quale se l'innovazione comporta una spesa gravosa o ha carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all'importanza dell'edificio, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spese.
Alla luce delle critiche mosse alla pronuncia delle Sezioni Unite, la giurisprudenza è nuovamente oscillante nell'accedere all'uno o all'altro indirizzo, ciò essendo testimonianza del fatto che la questione è ancora ben lungi dal trovare soluzione univoca e costante.
Tuttavia, alla luce della decisione della giurisprudenza di legittimità, la ditta Gamma non può richiedere a Caio il pagamento dell'intera fornitura di gasolio.

Da: olaola 13/12/2011 12:02:42
E' SICURO QUESTA LA SECONDA????? E NON L'ALTRA CHE CIRCOLA????

Da: Avv213/12/2011 12:03:15
Scusate ma è evidente che la sent. del 2011 non è pertinente. Parla di 'comproprietari' di una medesima unità abitativa, mentre la questione è un'altra, cioè se sia giusto o meno che Caio paghi l'intera quota del riscaldamento condominiale, non quindi della medesima unità abitativa! Caio deve quindi essere rapportato a tutti gli altri condomini e non ad eventuali  comproprietari. Il testo non ne fa menzione! Questi sono errori davvero grossolani che si fanno per la fretta di giungere alla soluzione. A me sembra più adatta la sentenza del 2008, atteso che non ve ne sia un'altra più recente. Adesso comincio la ricerca

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Da: estrella8113/12/2011 12:03:21
MI METTO AL'OPERA PER IL SECONDO PARERE.

Da: ***Betta***13/12/2011 12:03:38
Ale, aiutini per la prima traccia??
Grazie mille!!

Da: ale13/12/2011 12:03:49
attenzione, non termina con provvigione.

Da: Aemxle13/12/2011 12:04:04
a lecce termina con "provvigione" sicuro al 100%, appena ricevuto sms dalla mia ragazza, quindi la soluzione di Luxor è corretta per la traccia 1?

Da: coccodrillo13/12/2011 12:04:40
sono un avv. vorrei aiutarvi ma dovete confermare quale delle tracce è corretta.
Ale tu che mi sembri uno affidabile la traccia due è quella con Caio richiesto del pagamento dell'intera obbligazione condominiale?
confermatemi e poi datemi tempo che posto anch'io la risposta

Da: aiutatimi13/12/2011 12:04:49
Branduccio ma per i cellulari a Catanzaro come è finita?

Da: ale13/12/2011 12:05:18
NON SCRIVERO' PIU' NULLA FINTANTO CHE QUALCUNO CONTINUA AD USARE IL MIO NOME.


LA TRACCIA TERMINA CON PROVVIGIONE, STOP

Da: carmen513/12/2011 12:05:25
a salerno hanno iniziato?

Da: ale13/12/2011 12:05:27
ho verificato io, non termina con provvigione.

Da: TRa13/12/2011 12:05:35
tracce?

Da: Luxor 13/12/2011 12:05:37
ca...oo qualcuno che mi da retta! è un miracolo!

Da: costa1982 13/12/2011 12:05:38
sulla traccia 2 c'è discordanza....chiedo

no 2 cose diverse...attenzione...

Da: lekane13/12/2011 12:05:39
sicuro

Da: qui per aiutare13/12/2011 12:05:40
allora??? possiamo essere certi delle tracce???

Da: notara13/12/2011 12:06:07
le tracce sono quelle indicate nel mio post precedente, quanto agli argomenti...appena sarò in grado di fornirvi le tracce così come letteralmente dettate le posterò.

Da: ale13/12/2011 12:06:13
non termina con provvigione e smettetela di usare il mio nick

Da: devia 13/12/2011 12:06:14
si sa nulla di firenze?

Da: ale13/12/2011 12:06:17
GRANDE PEZZO DI IDIOTA CHE USI IL MIO NOME...
SEI UN POVERO MENTECATTO



LA TRACCIA TERMINA CON PROVVIGIONE ANCHE PERCHè SE TERMINASSE CON COMPRAVENDITA NON AVREBBE SENSO, CAPRA

Da: we13/12/2011 12:06:17
è ovvio che termini con provvigione...
puoi mai avere senso una compravendita parziale

Da: io7513/12/2011 12:06:52
x coccodrillo. Sono un collega.
A napoli ancora non si detta.
E' ufficiale

Da: ERRORI13/12/2011 12:07:21
Secondo me si deve capire esattamente come è formulata la SECONDA TRACCIA! Ne cicolano due diverse e quella presente su DIRITTO E PROCESSO sembra il frutto di un sms scritto male e incompleto. Così come errato nella prima traccia è il termine "compravendita" al posto di "provvigione". Cmq non credo sia di aiuto postare papiri con sentenze che "assomigliano" al caso, ma ragionare sulla traccia e compilare una scaletta! i codici commentati li hanno in aula, che leggano quelli!

Da: Aemxle13/12/2011 12:07:47
ragazzi cazzo vi ho appena detto che la mia ragazza mi ha mandato un sms, la traccia 1 termina con la parola "provvigione", ale cambia nick se qualcuno posta con il tuo, comunque ripeto

TRACCIA 1 TERMINA CON LA PAROLA "PROVVIGIONE" SICURO AL 100%

Da: marilla7813/12/2011 12:07:50
...certo che di stupidi in giro ce ne sono e parecchi.
X ale:per favore facci capire che l'originale sei tu.Su diritto e processo la traccia finisce con compravendita e non provvigione...qual è quella giusta???abbiamo bisogno di te...quello vero però!!

Da: ale13/12/2011 12:07:58
qualcuno si diverte, stupido noi lavoriamo.
Termina con compravandita.

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