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ESAME AVVOCATO - SESSIONE 2011
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Da: marietto1976 | 13/12/2011 11:41:37 |
in merito alla traccia 1, trovo pertinente questo (anche se la traccia parla di caio che "abita" e non di condomino): Con una recente sentenza la Corte di Cassazione ha affermato che, in caso di morosità di un condomino, l'amministratore non può rivolgersi agli altri condomini per ottenere il pagamento della quota spettante al condomino moroso (Corte di Cassazione a Sezioni Unite sentenza n. 9148/08). Allo stesso modo, il fornitore di servizi o l'impresa che abbia effettuato i lavori e che non abbia ricevuto il pagamento integrale di quanto dovuto non potrà rivalersi sull'intero condominio. I terzi creditori, quindi, come anche l'amministratore, dovranno rivolgersi ad ogni singolo condomino pro quota. Ciò in quanto, secondo l'interpretazione della Cassazione, in materia di condominio non trova applicazione il principio di solidarietà passiva sancito dall'articolo 1294 del Codice Civile, secondo il quale i condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente . L'espressione sono tenuti in solido vuol dire che il creditore può chiedere l'intero pagamento anche ad uno solo dei debitori, senza essere costretto a frazionare il proprio credito per quote e ad agire separatamente contro ogni debitore pro quota. Nel caso esaminato dalla Corte, in cui era in questione la ripartizione delle spese per i lavori di ristrutturazione all'interno del condominio, è stato affermato il principio della parzialità , in base al quale la domanda di pagamento deve essere rivolta a tutti i condomini in proporzione alla singola quota debitoria di spettanza. Secondo la Corte, infatti, il contratto, stipulato dall'amministratore rappresentante, in nome e nell'interesse dei condomini rappresentati e nei limiti delle facoltà conferitigli, produce direttamente effetti nei confronti dei rappresentati. Conseguita nel processo la condanna dell'amministratore, quale rappresentante del condominio, il creditore può procedere all'esecuzione individualmente nei confronti dei singoli, secondo la quota di ciascuno. Ad ogni modo la questione non è del tutto pacifica. Questa decisione della Cassazione, infatti, è stata contestata da pronunce di altri Giudici, secondo i quali non vi è motivo di disapplicare il principio di solidarietà passiva in materia di condominio. Questa disapplicazione, per altro, aggraverebbe la posizione del terzo creditore, che, pur essendo estraneo alle vicende condominiali, dovrebbe tuttavia accollarsi l'onere di individuare le diverse quote di comproprietà delle parti comuni di spettanza dei vari condomini o, persino, di farsi carico di far predisporre, ove non esistenti, le tabelle millesimali in funzione del soddisfacimento parziario del suo credito. | |
Da: papin89 | 13/12/2011 11:41:41 |
salerno? | |
Da: mariolino | 13/12/2011 11:42:03 |
perchè girano due diverse tracce sul condominio. A me sembrano molto diverse tra loro. Quale delle due è veramente affidabile? | |
Da: Avv Lapo | 13/12/2011 11:42:35 |
Via ragazzi le tracce sono quelle ora sotto con la correzione(cmq direi che a sto giro è andata di lusso) | |
Da: Per puppah | 13/12/2011 11:42:49 |
Da: puppah 13/12/2011 11.34.38 appurato che le tracce sono quelle,i pareri da voi elaborati possono ritenersi validi?io non sono avvocato,ma una semplice studentessa........mi affido a chi ne sa più di me..... MA SE E' COSI', PERCHE' NON TE NE STAI A CASA LASCIANDO FARE L'ESAME A CHI INVECE HA STUDIATO COME UN MATTO PER POTERLO SUPERARE? | |
Da: daniela80 | 13/12/2011 11:43:11 |
lussissimo direi. | |
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Da: FRA | 13/12/2011 11:43:24 |
ale? | |
Da: estrella81 | 13/12/2011 11:43:31 |
Seconda traccia riferimenti. ragazzi prendete in esame ambedue le sentenze, sia quella del 2008 che quella recente del 2011. mettetele a confronto ma in linea di massima, essendo più recente, dovete seguire l'orientamento espresso nella Cass. più recente. NN IGNORATE LA SENT. DEL 2011 USANDO SOLO QUELLA DEL 2008. QUELLA DEL 2008 RISOLSE GIA' IL PARERE DI CIVILE DI 3 ANNI FA!!!! PERCIò è LOGICO CHE ADESSO VI SI CHIEDE DI APPLICARE L'ORIENTAMENTO NUOVO ALTRIMENTI UNA TRACCIA CON LA SOLUZIONE IDENTICA AD UN PARERE USCITO APPENA 3 SESSWIONI FA NN AVREBBE SENZO!!!!!!!! | |
Da: @ mariolino | 13/12/2011 11:43:35 |
unnà caputu nenti da vita!!! | |
Da: ANGY78 | 13/12/2011 11:43:57 |
quindi dopo tre anni di attesa, questa sentenza sulle obbligazioni condominiali è uscita davvero, ora che ne è uscita un'altra simile... | |
Da: estrella81 | 13/12/2011 11:44:33 |
PARDON OVVIAMENTE VOLEVO SCRIVERE SENSO | |
Da: attenzione | 13/12/2011 11:44:35 |
tutto questo fa riferimento alla 2 traccia e non la 1 | |
Da: Già avvocato | 13/12/2011 11:45:26 |
Vi sembrano facili, ma le percentuali sono sempre quelle, tutti là la prendete!!!hahahhaha......... | |
Da: ANGY78 | 13/12/2011 11:45:30 |
che ne rimette in dicussione in parte il contenuto,almeno..se no c'era il rischio fosse troppo facile..va be..vediamo un po' | |
Da: rafanto | 13/12/2011 11:46:34 |
X gibson81 secondo me invece avete semplicemente paura che vi rubino il lavoro ... Meglio selezionare le persone in base al merito direttamente all'università perchè è li invece che si mandano avanti "caproni" e "iper-raccomandati" Con questo chiudo non voglio rompere le scatole a chi sta qui per altri motivi .. il post nn mi sembra adatto a questa discussione. Ciao e buon lavoro a tutti | |
Da: Luxor | 13/12/2011 11:46:52 |
se la traccia 1 e quella giusta io la farei così': L'articolo 1758 c.c. disciplina l'ipotesi in cui più mediatori cooperino in uno stesso affare, prevedendo che ciascuno di essi abbia diritto a una quota della provvigione. Le questioni da affrontare in merito all'interpretazione di questo articolo sono sostanzialmente due: a) quando si verifica la cooperazione dei mediatori e quindi può ricorrere la fattispecie prevista dal 1758 c.c.; b) l'entità della provvigione che spetta a ciascun singolo mediatore. In merito alla prima questione la Cassazione ritiene che tra le attività dei diversi mediatori vi debba essere un rapporto di concausalità , per cui ognuno possa giovarsi dell'attività utile degli altri. Tale attività quindi potrà consistere anche in azioni che integrino semplicemente il lavoro già svolto da altri mediatori (Cass. civ. sent. 17/03/2005 n. 5766, Cass. civ. sent. 13/2/1998 n. 1564). La stessa Corte ammette che l'incarico a più mediatori possa essere conferito sia ab origine sia in momenti diversi e successivi, precisando la Suprema Corte che: "l'affidamento successivo del medesimo incarico ad altro mediatore non concreta un comportamento concludente denotante la revoca dell'incarico originario nei confronti del primo, ma solo determina, nell'ipotesi in cui l'affare sia concluso in dipendenza dell'attività svolta da entrambi i mediatori, la parzialità dal lato attivo dell'obbligazione relativa alla provvigione" (Cass. civ. sent. 8/3/2001 n. 3437). Si osserva che altro elemento essenziale affinché possa ricorrere la fattispecie dell'art. 1758 c.c. è che l'attività dei diversi mediatori sia volta verso un medesimo incarico, da intendersi sia sotto il profilo soggettivo (le parti interessate all'affare), che oggettivo (il contratto da concludere) (Cass. civ. sent. 21/6/2000 n. 8443). Inoltre, affinché sia ravvisabile questo rapporto di concausalità , l'attività dei mediatori potrà esplicarsi sia contemporaneamente fra loro sia successivamente l'una all'altra, purché però in quest'ultimo caso, l'attività dell'uno abbia tratto beneficio dall'attività svolta dall'altro. Indifferente, quindi, a giudizio della Corte di Cassazione, è che i mediatori abbiano cooperato simultaneamente e di comune intesa, ovvero autonomamente, essendo indispensabile unicamente che i mediatori si siano potuti giovare dell'attività espletata dagli altri, in modo da non potersi negare un nesso di con causalità obiettiva tra i loro interventi e la conclusione dell'affare (Cass. civ. sent. 21/6/2000 n. 8443). La fattispecie prevista dall'art. 1758 cod. civ. va tenuta distinta da due diverse ipotesi: I�°) i diversi mediatori abbiano operato in modo indipendente gli uni dagli altri e in questo caso solo colui che concluderà l'affare avrà diritto alla provvigione; II�°) i mediatori abbiano ricevuto incarico chi da una parte (es. venditore) chi dall'altra parte (es. acquirente), in tal caso ognuno avrà diritto alla provvigione solo dalla parte che gli abbia conferito l'incarico (Cass. civ. sent. 17/11/1978 n. 5375). La Suprema Corte ha anche precisato che "non sussiste il diritto al compenso quando, dopo una prima fase di trattative avviate con l'intervento del mediatore senza risultato positivo, le parti siano successivamente pervenute alla conclusione dell'affare per effetto di iniziative nuove, in nessun modo ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate" (Cass. civ. sent. 18/3/2005 n. 5952) Con riguardo invece al diritto e alla misura della provvigione l'art.1758 del codice civile risulta essere molto chiaro e la stessa giurisprudenza sul punto si muove con sicurezza e unanimità : è infatti assodato che l'entità della provvigione sia strettamente connessa con l'affare e non con il numero di soggetti intervenuti. Sarà quindi dovuto il pagamento di una sola provvigione per parte soggetto dell'affare (per esempio in caso di compravendita sarà dovuto il pagamento di una sola provvigione da parte del venditore e una sola da parte dell'acquirente) (Cass. civ. sent. 11/6/2008 n. 15484). La norma del codice dispone infatti che i mediatori che siano intervenuti abbiano diritto a una quota della provvigione. Al riguardo la Cassazione ha avuto il modo di precisare che "poiché l'art.1758 c.c. pone la regola della ripartizione pro quota della provvigione, con implicita esclusione della solidarietà , ciascun mediatore ha diritto ad una quota della medesima e l'obbligato può considerarsi liberato solo quando abbia corrisposto a ciascuno la quota spettategli, a meno che non sia stata pattuita la solidarietà dell'obbligazione dal lato attivo, nel caso è liberatorio il pagamento dell'intera provvigione ad uno solo dei mediatori, avendo gli altri azione esclusivamente contro quest'ultimo per ottenere la propria parte" (Cass. civ. sent. 17/3/2005 n. 5766, Cass. civ. sent. 11/6/2008 n. 15484). Chiarito quindi che ogni mediatore abbia diritto, unitamente ai colleghi che siano intervenuti, a una quota della provvigione, incerta potrebbe risultare l'entità della quota spettante a ognuno e in particolar modo i possibili parametri su cui calcolare tale quota, limitandosi la giurisprudenza ad affermare che "ciascuno dei mediatori ha diritto alla provvigione in ragione del proprio apporto causale alla conclusione dell'affare" (Cass. civ. sent. 18/3/2005 n. 5952, Cass. civ. sent. 8/3/2002 n. 3437). Si tratterrà quindi, in mancanza di espresso accordo tra i vari mediatori, di ponderare l'attività e il contributo effettivo alla conclusione dell'affare dato da ognuno di loro e ripartire, sulla base di detta valutazione, la provvigione tra gli stessi. | |
Da: CATRIN | 13/12/2011 11:47:06 |
SE LE TRACCE SONO GIUSTE VORREI CONFERMA PER POTER AIUTARE QUEI POVERI CRISTI IN CARCERE | |
Da: pia | 13/12/2011 11:47:11 |
qualcuno sa darmi info su lecce???? | |
Da: marilla78 | 13/12/2011 11:47:22 |
Ale ti prego non abbandonare il forum...aspetto notizie certe sulle tracce solo da te! | |
Da: Yoshimitsu | 13/12/2011 11:48:10 |
Da Lecce si sa niente? | |
Da: @ luxor | 13/12/2011 11:48:18 |
studiasti a cepu o a la lumsa? | |
Da: giostella | 13/12/2011 11:48:34 |
le tracce sono giuste...iniziate a lavorarci...molto più semplice la 2 | |
Da: kay | 13/12/2011 11:49:03 |
ma la sentenza di ottobre 2011 riguarda la solidarietà tra comproprietari di un medesimo appartamento, non i rapporti tra condomini... secondo me non c'entra nulla, lo dice la sentenza stessa: "Ora, mentre la questione decisa dalle sezioni unite investe la natura della responsabilita' dei singoli condomini in ordine alle obbligazioni contratte dal rappresentante del condominio verso i terzi e il dictum da esse enunciato si risolve nell'affermazione secondo cui il terzo creditore, conseguita in giudizio la condanna dell'amministratore quale rappresentante dei condomini in relazione ad un'obbligazione contrattuale dallo stesso stipulata, puo' procedere esecutivamente nei confronti di questi ultimi non per l'intera somma dovuta, bensi' solo nei limiti della quota di ciascuno; la questione esaminata in questa sede riguarda un caso tutt'affatto diverso, ossia se in tema di comunione ordinaria, le obbligazioni dei comproprietari, in particolare relativamente alle spese condominiali inerenti alla contitolarita' pro' indiviso di un appartamento facente parte di un condominio, ricadano o meno nella disciplina del condebito ad attuazione solidale." | |
Da: @ luxor | 13/12/2011 11:49:50 |
vi consiglio la quarta traccia...irivinni a casa!!!hahahahaa... | |
Da: tecnics | 13/12/2011 11:50:28 |
ma quale di queste 2 tracce è corretta? Caio che abita in un condominio, viene richiesto dalla ditta gamma ke fornisce il combustibile utilizzato nell'impianto di riscaldamento condominiale centralizzato del pagamento dell'intera fornitura di gasolio. Il candidato assunta la veste di legale di caio rediga parere illustrando gli istituti sottese alla fattispecie soffermandosi sulla solidarietà fra condomini delle obbligazioni contratte dal condominio. Caio, che abita in un condominio, viene richiesto, dalla ditta Gamma che fornisce il combustibile utilizzato nell'impianto di riscaldamento condominiale centralizzato, del pagamento dell'intera fornitura di gasolio. Il candidato, assunta la veste di legale di Caio, rediga parere, illustrando gli istituti sottesi e le problematiche sottese alla fattispecie, soffermandosi sulla solidarietà fra condomini delle obbligazioni contratte dal condominio. | |
Da: mariolino | 13/12/2011 11:50:34 |
Ale, dicci almeno se sei ancora in linea, a che punto sono a Salerno. Rincuoraci un pò | |
Da: gibson81 | 13/12/2011 11:50:50 |
X rafanto. pensala come vuoi! io so solo che chi non fa il nostro mestiere non può capire. buon lavoro | |
Da: carsone | 13/12/2011 11:50:55 |
ale ma ti aspettiamo o sei impegnato | |
Da: ale-lecce | 13/12/2011 11:51:26 |
questa soluzione è esatta????? 1 TRACCIA: SOLUZIONE Analisi della questione La questione in esame riguarda la problematica inerente l'insorgenza del diritto alla provvigione del mediatore. A tale proposito, innanzitutto, l'art. 1754 c.c. stabilisce che �«è mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza�». Il successivo art. 1755 c.c., poi, indica quali due presupposti del sorgere del diritto alla mediazione: la conclusione dell'affare ed il fatto che essa sia avvenuta per effetto dell'intervento del mediatore. Dal primo punto di vista si deve ritenere che l'affare debba tradursi in un rapporto giuridicamente vincolante per le parti, le quali dovranno essere abilitate ad agire per l'adempimento dei patti stipulati o in difetto per il risarcimento dei danni (da questo punto di vista anche la conclusione di un contratto preliminare fa sorgere il diritto alla provvigione) Dal secondo punto di vista è sufficiente che la conclusione dell'affare possa ricollegarsi all'opera svolta dal mediatore per l'avvicinamento dei contraenti purché tale attività costituisca il risultato utile della condotta posta in essere dal mediatore stesso. In ogni caso il contratto deve essere eseguito ed interpretato seconda buona fede secondo il disposto degli artt. 1366 e 1375 c.c. L'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza costituisce un autonomo dovere giuridico espressione di un generale principio di solidarietà sociale. Norme da considerare nella redazione del parere Art. 1366 c.c. Interpretazione di buona fede Art. 1375 c.c. Esempio di buona fede Art. 1754 c.c. Mediatore Art. 1755 c.c Provvigione Giurisprudenza Cass. civ., 21-5-2010, n. 12527 In tema di contratto di mediazione, l'affare - da intendersi nel senso di qualsiasi operazione economica generatrice di un rapporto obbligatorio - deve ritenersi concluso, per effetto della �« messa in relazione �» da parte del mediatore, quando si costituisca un vincolo giuridico che abiliti ciascuna delle parti ad agire per l'esecuzione specifica del negozio o per il risarcimento del danno; ne consegue che, ai fini del riconoscimento al mediatore del diritto alla provvigione, è sufficiente che la sua attività costituisca l'antecedente necessario per pervenire, anche attraverso fasi e atti strumentali, alla conclusione dell'affare, rimanendo irrilevante che le parti originarie sostituiscano altri a sé nell'operazione conclusiva, ovvero una parte sia receduta dal preliminare. (Nella specie, la S.C. ha, perciò, accolto il ricorso del mediatore e cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva negato il diritto del ricorrente alla percezione della provvigione malgrado avesse messo in relazione le parti per la stipula del preliminare, non potendosi ritenere ostativi in proposito né il successivo recesso di una delle parti originarie né la circostanza che l'affare fosse stato poi definitivamente concluso con altro soggetto). Cass. civ., 5-3-009, n. 5348 L'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza costituisce un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale, che, nell'ambito contrattuale, implica un obbligo di reciproca lealtà di condotta che deve presiedere sia all'esecuzione del contratto che alla sua formazione ed interpretazione, accompagnandolo, in definitiva, in ogni sua fase. Affinché sorga il diritto del mediatore alla provvigione è sufficiente che la conclusione dell'affare possa ricollegarsi all'opera dello stesso svolta per l'avvicinamento dei contraenti, purché, però, tale attività costituisca il risultato utile della condotta posta in essere dal mediatore stesso e, poi, valorizzata dalle parti, senza che abbia rilievo in proposito, quando il conferimento dell'incarico sia avvenuto con patto di esclusiva per un determi nato periodo di tempo, la circostanza che l'opera prestata dal mediatore sia stata ultimata in modo idoneo ed efficiente alla conclusione dell'affare successivamente alla scadenza del termine previsto, poiché la stipula di detto patto non è indicativa anche della volontà del preponente di rifiutare l'attività del mediatore profusa oltre il termine medesimo. Conclusioni Alla luce delle norme esaminate e della loro applicazione giurisprudenziale si deve ritenere che la stipula del preliminare integri la conclusione di un affare ai sensi dell'art. 1755, comma 1, c.c e che la previsione della durata dell'incarico di mediazione non sia indicativa della volontà del preponente di rifiutare l'attività del mediatore dopo la scadenza del termine. Pertanto se, come nel caso di specie, l'affare si è concluso grazie all'intervento del mediatore, sorge il diritto di questi alla provvigione anche se il contratto viene stipulato oltre la scadenza. | |
Da: BASTAAA !!!! | 13/12/2011 11:52:24 |
@Luxor- BASTA pubblicare la stessa cosa 40 volte !!! | |
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