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ESAME AVVOCATO - SESSIONE 2011
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Da: Rox | 13/12/2011 11:32:19 |
avete notizie di Napoli??? | |
Da: gio | 13/12/2011 11:32:20 |
altri forum? | |
Da: Dabor | 13/12/2011 11:32:21 |
per la traccia 2 la sentenza è la seguente cassazione-civile-21907-2011 | |
Da: rafanto | 13/12/2011 11:32:26 |
X gibson81 perchè è l'esame di stato che misura la preparazione di un avvocato !?!? Ma fatemi il piacere come in tutte le professioni vi posso dire che è solo un ostacolo per limitare l'accesso. Non sono un avvocato ma Ing e ti dico che ahimè è così .. bisogna solamente eliminarli | |
Da: leee | 13/12/2011 11:33:01 |
riferimenti per la seconda traccia sentenza delle sezioni unite n. 9148/2008 e corte di appello di Roma n. 2729/2010 | |
Da: lu | 13/12/2011 11:33:23 |
a Napoli stanno ancora entrando | |
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Da: dalila bn | 13/12/2011 11:34:12 |
ragazzi napoli???? | |
Da: riplaz | 13/12/2011 11:34:12 |
ale dv sei???? | |
Da: puppah | 13/12/2011 11:34:38 |
appurato che le tracce sono quelle,i pareri da voi elaborati possono ritenersi validi?io non sono avvocato,ma una semplice studentessa........mi affido a chi ne sa più di me..... | |
Da: m_ | 13/12/2011 11:34:43 |
A Napoli ancora non hanno dettato, almeno al padiglione che comprende i cognomi con la lettera C. | |
Da: bobocat | 13/12/2011 11:35:13 |
ma le tracce non sono 3 | |
Da: clè | 13/12/2011 11:35:54 |
io mi fido di un certo Ale... x piacere se puoi dare poissibili soluzioni sulla traccia 2 e nn metterti a tel solo con la tua amica ma di scrivere anke qui sopra | |
Da: gibson81 | 13/12/2011 11:35:54 |
x rafanto. parla per la tua categoria! eliminando l'esame torveremmo in giro molti più incompetenti di quanti già ce ne sono! | |
Da: gappo | 13/12/2011 11:36:25 |
Ale confermi le tracce? | |
Da: zante | 13/12/2011 11:36:29 |
L'indicazione di Dabor "per la traccia 2 la sentenza è la seguente cassazione-civile-21907-2011" è ERRATA|!!!!! | |
Da: carsone | 13/12/2011 11:37:00 |
ale dove sei | |
Da: clè | 13/12/2011 11:37:19 |
ale dv sei???? | |
Da: Ro | 13/12/2011 11:37:25 |
a napoli ancora nn dettano le tracc .... ki sa qualcosaaaaa... | |
Da: frikkettina | 13/12/2011 11:38:09 |
ti prego ale...aiutami tu! | |
Da: daniela80 | 13/12/2011 11:38:16 |
è errata quella del 2011 sulla seconda traccia?? | |
Da: mariolino | 13/12/2011 11:38:27 |
Ale, Ale alè Ale, Ale, alé siamo tutti con te | |
Da: ale | 13/12/2011 11:39:07 |
prima ok mevia ag imm | |
Da: CATRIN | 13/12/2011 11:39:10 |
RISP EMILIANO 79 LA SENTENZA CASS CIV S.U 8.4.2008 HA SUBITO UNA MODIFICA DALLA SENTENZA 21907/11 PUOI LEGGERLA E VEDI | |
Da: Solotu | 13/12/2011 11:39:13 |
Caio che abita in un condominio,viene richiesto dalla ditta gamma che fornisce il combustibile utilizzato nell'impianto di riscaldamento condominiale centralizzato, del pagamento dell'intera fornitura di gasolio. Il candidato assunte le vesti di legale di Caio rediga motivato parere, illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie, soffermandosi in particolare sulla solidarietà tra condomini delle obbligazioni contratte dal condominiio LE SENTENZE DI RIFERIMENTO SONO SU 9148/08 e cass ottobre 2011 presid triola | |
Da: Luxor | 13/12/2011 11:39:30 |
se la traccia 1 e quella giusta io la farei così': L'articolo 1758 c.c. disciplina l'ipotesi in cui più mediatori cooperino in uno stesso affare, prevedendo che ciascuno di essi abbia diritto a una quota della provvigione. Le questioni da affrontare in merito all'interpretazione di questo articolo sono sostanzialmente due: a) quando si verifica la cooperazione dei mediatori e quindi può ricorrere la fattispecie prevista dal 1758 c.c.; b) l'entità della provvigione che spetta a ciascun singolo mediatore. In merito alla prima questione la Cassazione ritiene che tra le attività dei diversi mediatori vi debba essere un rapporto di concausalità , per cui ognuno possa giovarsi dell'attività utile degli altri. Tale attività quindi potrà consistere anche in azioni che integrino semplicemente il lavoro già svolto da altri mediatori (Cass. civ. sent. 17/03/2005 n. 5766, Cass. civ. sent. 13/2/1998 n. 1564). La stessa Corte ammette che l'incarico a più mediatori possa essere conferito sia ab origine sia in momenti diversi e successivi, precisando la Suprema Corte che: "l'affidamento successivo del medesimo incarico ad altro mediatore non concreta un comportamento concludente denotante la revoca dell'incarico originario nei confronti del primo, ma solo determina, nell'ipotesi in cui l'affare sia concluso in dipendenza dell'attività svolta da entrambi i mediatori, la parzialità dal lato attivo dell'obbligazione relativa alla provvigione" (Cass. civ. sent. 8/3/2001 n. 3437). Si osserva che altro elemento essenziale affinché possa ricorrere la fattispecie dell'art. 1758 c.c. è che l'attività dei diversi mediatori sia volta verso un medesimo incarico, da intendersi sia sotto il profilo soggettivo (le parti interessate all'affare), che oggettivo (il contratto da concludere) (Cass. civ. sent. 21/6/2000 n. 8443). Inoltre, affinché sia ravvisabile questo rapporto di concausalità , l'attività dei mediatori potrà esplicarsi sia contemporaneamente fra loro sia successivamente l'una all'altra, purché però in quest'ultimo caso, l'attività dell'uno abbia tratto beneficio dall'attività svolta dall'altro. Indifferente, quindi, a giudizio della Corte di Cassazione, è che i mediatori abbiano cooperato simultaneamente e di comune intesa, ovvero autonomamente, essendo indispensabile unicamente che i mediatori si siano potuti giovare dell'attività espletata dagli altri, in modo da non potersi negare un nesso di con causalità obiettiva tra i loro interventi e la conclusione dell'affare (Cass. civ. sent. 21/6/2000 n. 8443). La fattispecie prevista dall'art. 1758 cod. civ. va tenuta distinta da due diverse ipotesi: I�°) i diversi mediatori abbiano operato in modo indipendente gli uni dagli altri e in questo caso solo colui che concluderà l'affare avrà diritto alla provvigione; II�°) i mediatori abbiano ricevuto incarico chi da una parte (es. venditore) chi dall'altra parte (es. acquirente), in tal caso ognuno avrà diritto alla provvigione solo dalla parte che gli abbia conferito l'incarico (Cass. civ. sent. 17/11/1978 n. 5375). La Suprema Corte ha anche precisato che "non sussiste il diritto al compenso quando, dopo una prima fase di trattative avviate con l'intervento del mediatore senza risultato positivo, le parti siano successivamente pervenute alla conclusione dell'affare per effetto di iniziative nuove, in nessun modo ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate" (Cass. civ. sent. 18/3/2005 n. 5952) Con riguardo invece al diritto e alla misura della provvigione l'art.1758 del codice civile risulta essere molto chiaro e la stessa giurisprudenza sul punto si muove con sicurezza e unanimità : è infatti assodato che l'entità della provvigione sia strettamente connessa con l'affare e non con il numero di soggetti intervenuti. Sarà quindi dovuto il pagamento di una sola provvigione per parte soggetto dell'affare (per esempio in caso di compravendita sarà dovuto il pagamento di una sola provvigione da parte del venditore e una sola da parte dell'acquirente) (Cass. civ. sent. 11/6/2008 n. 15484). La norma del codice dispone infatti che i mediatori che siano intervenuti abbiano diritto a una quota della provvigione. Al riguardo la Cassazione ha avuto il modo di precisare che "poiché l'art.1758 c.c. pone la regola della ripartizione pro quota della provvigione, con implicita esclusione della solidarietà , ciascun mediatore ha diritto ad una quota della medesima e l'obbligato può considerarsi liberato solo quando abbia corrisposto a ciascuno la quota spettategli, a meno che non sia stata pattuita la solidarietà dell'obbligazione dal lato attivo, nel caso è liberatorio il pagamento dell'intera provvigione ad uno solo dei mediatori, avendo gli altri azione esclusivamente contro quest'ultimo per ottenere la propria parte" (Cass. civ. sent. 17/3/2005 n. 5766, Cass. civ. sent. 11/6/2008 n. 15484). Chiarito quindi che ogni mediatore abbia diritto, unitamente ai colleghi che siano intervenuti, a una quota della provvigione, incerta potrebbe risultare l'entità della quota spettante a ognuno e in particolar modo i possibili parametri su cui calcolare tale quota, limitandosi la giurisprudenza ad affermare che "ciascuno dei mediatori ha diritto alla provvigione in ragione del proprio apporto causale alla conclusione dell'affare" (Cass. civ. sent. 18/3/2005 n. 5952, Cass. civ. sent. 8/3/2002 n. 3437). Si tratterrà quindi, in mancanza di espresso accordo tra i vari mediatori, di ponderare l'attività e il contributo effettivo alla conclusione dell'affare dato da ognuno di loro e ripartire, sulla base di detta valutazione, la provvigione tra gli stessi. | |
Da: suc.!!!! | 13/12/2011 11:40:12 |
a roma è uscito l'usucapione!!! | |
Da: paski20 | 13/12/2011 11:40:58 |
sotto con le stesure dei pareri c'e' sangue del mio sangue in trincea!!!! | |
Da: riplaz | 13/12/2011 11:41:18 |
ragazzi vorrei sapere se le tracce sono confermate | |
Da: jolly | 13/12/2011 11:41:26 |
usucapione? | |
Da: hevilina | 13/12/2011 11:41:32 |
se sn semplici scrivete i pareri... io sn laureata in economia e devo aiutare una mia amica... devo dettarle al cell appena mi kiama... qualcuno di affidabile ke scriva i pareri... | |
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