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ESAME AVVOCATO - SESSIONE 2011
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Da: ska01 13/12/2011 13:12:22
il tuo lavoro è molto interessante
il mio dubbio è solo se possa rientrare nel 1758 l'attività svolta (segnalazione di una vendita). beta ha determinato la conclusione tra venditore e nuova agenzia dell'affidamento di un incarico, non ha partecipato alla concl dell'affare tra venditore e acqu....ha fatto il mediatore del mediatore...non sono sicura di poter richiamare il 1758

Da: gne gne gne!!!13/12/2011 13:12:33
Secondo la Cassazione, quando diversi operatori concorrono alla conclusione di un affare, ognuno di essi ha diritto a una quota della provvigione in ragione dell'apporto dato. Si tratta quindi, in mancanza di un accordo precedente, di ponderare l'attività e il contributo effettivo dato da ciascun agente e ripartire poi il compenso sulla base di detta valutazione



L'articolo 1758 c.c. disciplina l'ipotesi in cui più mediatori cooperino in uno stesso affare, prevedendo che ciascuno di essi abbia diritto a una quota della provvigione.

Le questioni da affrontare in merito all'interpretazione di questo articolo sono sostanzialmente due: a) quando si verifica la cooperazione dei mediatori e quindi può ricorrere la fattispecie prevista dal 1758 c.c.; b) l'entità della provvigione che spetta a ciascun singolo mediatore.

In merito alla prima questione la Cassazione ritiene che tra le attività dei diversi mediatori vi debba essere un rapporto di concausalità, per cui ognuno possa giovarsi dell'attività utile degli altri. Tale attività quindi potrà consistere anche in azioni che integrino semplicemente il lavoro già svolto da altri mediatori (Cass. civ. sent. 17/03/2005 n. 5766, Cass. civ. sent. 13/2/1998 n. 1564).

La stessa Corte ammette che l'incarico a più mediatori possa essere conferito sia ab origine sia in momenti diversi e successivi, precisando la Suprema Corte che: "l'affidamento successivo del medesimo incarico ad altro mediatore non concreta un comportamento concludente denotante la revoca dell'incarico originario nei confronti del primo, ma solo determina, nell'ipotesi in cui l'affare sia concluso in dipendenza dell'attività svolta da entrambi i mediatori, la parzialità dal lato attivo dell'obbligazione relativa alla provvigione" (Cass. civ. sent. 8/3/2001 n. 3437).

Si osserva che altro elemento essenziale affinché possa ricorrere la fattispecie dell'art. 1758 c.c. è che l'attività dei diversi mediatori sia volta verso un medesimo incarico, da intendersi sia sotto il profilo soggettivo (le parti interessate all'affare), che oggettivo (il contratto da concludere) (Cass. civ. sent. 21/6/2000 n. 8443).

Inoltre, affinché sia ravvisabile questo rapporto di concausalità, l'attività dei mediatori potrà esplicarsi sia contemporaneamente fra loro sia successivamente l'una all'altra, purché però in quest'ultimo caso, l'attività dell'uno abbia tratto beneficio dall'attività svolta dall'altro.

Indifferente, quindi, a giudizio della Corte di Cassazione, è che i mediatori abbiano cooperato simultaneamente e di comune intesa, ovvero autonomamente, essendo indispensabile unicamente che i mediatori si siano potuti giovare dell'attività espletata dagli altri, in modo da non potersi negare un nesso di con causalità obiettiva tra i loro interventi e la conclusione dell'affare (Cass. civ. sent. 21/6/2000 n. 8443).

La fattispecie prevista dall'art. 1758 cod. civ. va tenuta distinta da due diverse ipotesi: I�°) i diversi mediatori abbiano operato in modo indipendente gli uni dagli altri e in questo caso solo colui che concluderà l'affare avrà diritto alla provvigione; II�°) i mediatori abbiano ricevuto incarico chi da una parte (es. venditore) chi dall'altra parte (es. acquirente), in tal caso ognuno avrà diritto alla provvigione solo dalla parte che gli abbia conferito l'incarico (Cass. civ. sent. 17/11/1978 n. 5375).

La Suprema Corte ha anche precisato che "non sussiste il diritto al compenso quando, dopo una prima fase di trattative avviate con l'intervento del mediatore senza risultato positivo, le parti siano successivamente pervenute alla conclusione dell'affare per effetto di iniziative nuove, in nessun modo ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate" (Cass. civ. sent. 18/3/2005 n. 5952)

Con riguardo invece al diritto e alla misura della provvigione l'art.1758 del codice civile risulta essere molto chiaro e la stessa giurisprudenza sul punto si muove con sicurezza e unanimità: è infatti assodato che l'entità della provvigione sia strettamente connessa con l'affare e non con il numero di soggetti intervenuti. Sarà quindi dovuto il pagamento di una sola provvigione per parte soggetto dell'affare (per esempio in caso di compravendita sarà dovuto il pagamento di una sola provvigione da parte del venditore e una sola da parte dell'acquirente) (Cass. civ. sent. 11/6/2008 n. 15484).

La norma del codice dispone infatti che i mediatori che siano intervenuti abbiano diritto a una quota della provvigione.

Al riguardo la Cassazione ha avuto il modo di precisare che "poiché l'art.1758 c.c. pone la regola della ripartizione pro quota della provvigione, con implicita esclusione della solidarietà, ciascun mediatore ha diritto ad una quota della medesima e l'obbligato può considerarsi liberato solo quando abbia corrisposto a ciascuno la quota spettategli, a meno che non sia stata pattuita la solidarietà dell'obbligazione dal lato attivo, nel caso è liberatorio il pagamento dell'intera provvigione ad uno solo dei mediatori, avendo gli altri azione esclusivamente contro quest'ultimo per ottenere la propria parte" (Cass. civ. sent. 17/3/2005 n. 5766, Cass. civ. sent. 11/6/2008 n. 15484).

Chiarito quindi che ogni mediatore abbia diritto, unitamente ai colleghi che siano intervenuti, a una quota della provvigione, incerta potrebbe risultare l'entità della quota spettante a ognuno e in particolar modo i possibili parametri su cui calcolare tale quota, limitandosi la giurisprudenza ad affermare che "ciascuno dei mediatori ha diritto alla provvigione in ragione del proprio apporto causale alla conclusione dell'affare" (Cass. civ. sent. 18/3/2005 n. 5952, Cass. civ. sent. 8/3/2002 n. 3437). Si tratterrà quindi, in mancanza di espresso accordo tra i vari mediatori, di ponderare l'attività e il contributo effettivo alla conclusione dell'affare dato da ognuno di loro e ripartire, sulla base di detta valutazione, la provvigione tra gli stessi.

Da: L''esame farsa13/12/2011 13:13:23
Il titolo ve lo dovete guadagnare con la fatica e lo studio, non con il lo smartphone..vergogna!

Da: Ch TN13/12/2011 13:13:27
Concordo con quanti trovano vergognoso questa discussione...è vergognoso che ci sia gente che VIOLA le regole, COPIA l'esame e lo passa e gente onesta e preparata che viene segata perchè la commissione ha la luna storta o per cavolate simili...

Da: raf13/12/2011 13:13:44
qualcuno ha il parere della seconda traccia per favore?

Da: duce7513/12/2011 13:14:24
smettete di litigare e tirate fuori le soluzioni

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: clè13/12/2011 13:16:04
ragazzi le soluzioniiiiiiiiiiiiiiiiiiiii questo è il nostro obiettivo suuuuuuuuuu... vorrei la soluzione della prima traccia... confido molto in Ale ( il voro però)

Da: da roma in giù:13/12/2011 13:16:08

- Messaggio eliminato -

Da: eipigreco13/12/2011 13:16:45
Sentenza del 2008 o 2011?? date il vostro parere

Da: unicorn13/12/2011 13:17:00
ma quali soluzioni!!!! Sono i commissari che devono tirare fuori gli strumenti per beccare quelli con il cellulare!!! Ma solo a Brescia avevano le apparecchiature di localizzazione e buttavano fuori quelli che trovavano in possesso di cellulari? Passi il bigliettino ma qua siamo al ridicolo!!!

Da: Dabor 13/12/2011 13:17:20
xkè non vi scambiate i numeri e litigate da un'altra parte?! questo forum deve essere di aiuto per chi sta svolgendo la prova.... andatevene da un'altra parte!!!

Da: duce7513/12/2011 13:17:22
raf vai alla pagina 48

Da: amzterdam13/12/2011 13:17:41
poi tutti a lamentarsi che non c'è meritocrazia, certo, il pirla che va armato solo delle proprie conoscenze rischia di farsi superare da TRUFFATORI che toh casualmente parlano tra di loro di tracce d'esame postando le soluzioni.

perché non lo fate domani se avete la coscienza pulita? siete i soliti PARACULI che quando torna loro in tasca qualcosa chi se ne frega delle regole, dei principi. e voi vorreste fare li avvocati?
Ma fate i politici, piuttosto, che siete già sulla buona strada.

Da: x unicorn13/12/2011 13:18:26
sì perchè brescia è una città seria, mica come in terronia!!

Da: Vale13/12/2011 13:18:32
n 25485/2008 è fondamentale

Da: clè13/12/2011 13:18:37
il vero Aleeeeee...suuuuuuuuuuuu la soluzione del primo

Da: xxxxxxx13/12/2011 13:18:38
quella giusta è quella del 2008, nn cadete in errore

Da: duce7513/12/2011 13:19:21
bravo amzterdam concordo con  te xò adesso vai a giocare in strada

Da: Disgustoso13/12/2011 13:19:22
Anch'io a Brescia... e non c'erano telefoni, figuriamoci

Da: Giuscurioso13/12/2011 13:19:25
Car capisco quello che dici ma se non mi inganno quelli riportati sono entrambi pareri della cassazione e la ratio emergente puo essere incidentale, pertanto anche volendo propugnare (a mio avviso con una maggiore ragionevolezza) la tesi del 2008, non credo sia scorretto citare l orientamento più recente come una nuova (ennesima) variazione interpretativa dell argomento in esame....no?^^

Da: senzaunalira13/12/2011 13:19:40
almeno stamattina evitate di offendere gli altri!!!!

Da: amzterdam13/12/2011 13:19:42
ecco, se poi passate PER CORTESIA rimanete a praticare dove avete fatto l'esame, non migrate qua e là lamentandovi che non c'è lavoro o vantandovi di essere più bravi...

Da: MEMBRO COMMISSIONE NAPOLI13/12/2011 13:21:20
Vi siete chieste perchè le tracce hanno soluzioni aperte?

Solo per poter giustificare il massacro che ci sarà a sett. 2012!!!

Ragazzi passerrano solo poche centinaia di candidati!!!

Saranno in tutto 3-4cento persone!!!

Da: unicorn13/12/2011 13:21:30
siete uno schifo...è a causa di gente come voi se la nostra categoria fa così schifo e se poi al nord vien voglia di votare lega...rispettate le regole e se qualcuno stà controllando questo "inoffensivo" forum che lo oscuri

Da: !!!13/12/2011 13:21:37
QUESTO FORUM E' LA PROVA VIVENTE DI COME SI PENALIZZA IL MERITO (QUELLO VERO)!!!!

Da: mirea7513/12/2011 13:22:37
vedete se va bene.....ale e toroseduto dateci un'occhiATA....l'ho svolto in maniera essenziale...traccia 2....

La questione oggetto del presente parere riguarda la natura delle obbligazioni dei condomini.
Secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza, la responsabilità dei singoli partecipanti
per le obbligazioni assunte dal "condominio" verso i terzi ha natura solidale, avuto riguardo al
principio generale stabilito dall'art. 1294 cod. civ. per l'ipotesi in cui più soggetti siano obbligati per
la medesima prestazione: principio non derogato dall'art. 1123 cod. civ., che si limita a ripartire gli
oneri all'interno del condominio (; Cass., Sez. II, 31 agosto 2005, n. 17563).

Per l'indirizzo decisamente minoritario, la responsabilità dei condomini è retta dal criterio dalla
parziarietà: in proporzione alle rispettive quote, ai singoli partecipanti si imputano le obbligazioni
assunte nell'interesse del "condominio", relativamente alle spese per la conservazione e per il
godimento delle cose comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per
le innovazioni deliberate dalla maggioranza. Pertanto, le obbligazioni dei condomini sono regolate
da criteri consimili a quelli dettati dagli artt. 752 e 1295 cod. civ. per le obbligazioni ereditarie,
secondo cui al pagamento dei debiti ereditali i coeredi concorrono in proporzione alle loro quote e
l'obbligazione in solido di uno dei condebitori si ripartisce tra gli eredi in proporzione alle quote
ereditarie (Cass., Sez. II, 27 settembre 1996, n. 8530).
Per determinare i principi di diritto, che regolano le obbligazioni (contrattuali) unitarie le quali
vincolano la pluralità di soggetti passivi - i condomini - occorre muovere dunque dal fondamento della
solidarietà.
Orbene, Il fondamento codicistico dell'obbligazione solidale è l'art. 1292 c.c. Dalla lettura della norma si evince chiaramente che tale particolare tipo di obbligazione è caratterizzata dalla circostanza che ciascun creditore ha diritto di richiedere l'intero, come se fosse l'unico creditore (solidarietà attiva) e ciascun debitore è tenuto a prestare l'intero come se fosse l'unico debitore (solidarietà passiva). Tuttavia, al fine di configurare l'istituto in esame, non è sufficiente la presenza di una pluralità di soggetti.
La dottrina individua così il vincolo solidale ove, oltre alla pluralità di soggetti, siano presenti altri due elementi: l'unicità della causa dell'obbligazione e l'unicità della prestazione.
Per quanto riguarda la causa unica, un indirizzo ermeneutico sostiene che la stessa debba essere riferita alla causa dell'obbligazione negoziale. Altro filone interpretativo, invece, individua l'unicità della causa nell'unica fonte dell'obbligazione, essendo così necessario che la solidarietà nasca dal medesimo rapporto giuridico. La fonte originante il vincolo unitario può essere sia negoziale che di origine aquiliana. Conferma di ciò è l'art. 2055 c.c. laddove si afferma che se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.
Come accennato, l'altro requisito necessario ai fini della configurabilità della solidarietà è l'unicità della prestazione: nel caso di obbligazione passiva ciò significa che tutti i debitori sono obbligati per la medesima prestazione che deve avere contenuto identico, ma che può essere eseguita con modalità diverse.
L' indivisibilità, in definitiva,  consiste nel modo di essere della prestazione: nel suo elemento oggettivo.

Ma il principio generale è valido laddove, in concreto, sussistono tutti i presupposti previsti dalla legge
per la attuazione congiunta del condebito. Sicuramente, quando la prestazione comune a ciascuno
dei debitori è, allo stesso tempo, indivisibile. Se invece l'obbligazione è divisibile, salvo che dalla
legge (espressamente) sia considerata solidale, il principio della solidarietà (passiva) va
contemperato con quello della divisibilità stabilito dall'art. 1314 cod. civ., secondo cui se più sono i
debitori ed è la stessa la causa dell'obbligazione, ciascuno dei debitori non è tenuto a pagare il
debito che per la sua parte.
Per ciò che concerne la struttura delle obbligazioni assunte nel cosiddetto interesse del
"condominio" - in realtà, ascritte ai singoli condomini - si riscontrano certamente la pluralità dei
debitori (i condomini) e la eadem causa obbligandi, la unicità della causa: il contratto da cui
l'obbligazione ha origine. È discutibile, invece, la unicità della prestazione (idem debitum) che
certamente è unica ed indivisibile per il creditore, il quale effettua una prestazione nell'interesse e in
favore di tutti condomini (il rifacimento della facciata, l'impermeabilizzazione del tetto, la fornitura
del carburante per il riscaldamento etc.). L'obbligazione dei condomini (condebitori), invece,
consistendo in una somma di danaro, raffigura una prestazione comune, ma naturalisticamente
divisibile.
Orbene, nessuna norma di legge espressamente dispone che il criterio della solidarietà si applichi
alle obbligazioni dei condomini.
D'altra parte, nelle obbligazioni dei condomini la parziarietà si riconduce all'art. 1123 cod. civ.,
interpretato valorizzando la relazione tra la titolarità della obbligazione e la quella della cosa. Si
tratta di obbligazioni propter rem, che nascono come conseguenza dell'appartenenza in comune, in
ragione della quota, delle cose, degli impianti e dei servizi e, solo in ragione della quota, a norma
dell'art. 1123 cit., i condomini sono tenuti a contribuire alle spese per le parti comuni.
Tutto ciò premesso, le obbligazioni e la susseguente responsabilità dei condomini sono governate dal criterio dalla parziarietà. Ciò trova conferma nella pronuncia  della cassazione - Sezioni unite civili  (Sentenza 4 marzo - 8 aprile 2008, n. 9148 ) secondo la quale "Ai singoli si imputano, in proporzione alle rispettive quote, le obbligazioni assunte nel cosiddetto "interesse del condominio", in relazione alle spese per la conservazione e per il godimento delle cose comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza. Pertanto, le obbligazioni dei condomini sono regolate da criteri consimili a quelli dettati dagli artt. 752 e 1295 cod. civ., per le obbligazioni ereditarie, secondo cui i coeredi concorrono al pagamento dei debiti ereditali in proporzione alle loro quote e
l'obbligazione in solido di uno dei condebitori tra gli eredi si ripartisce in proporzione alle quote
ereditarie".
I Giudici di legittimità sostengono che l'obbligazione contratta nell'interesse del condominio ha carattere parziario poiché viene meno  l'unicità della prestazione, elemento essenziale perché si possa configurare la solidarietà. In particolare non sussiste l'unicità della prestazione poiché l'obbligazione condominiale, avendo ad oggetto una somma di denaro, è divisibile e ciò comporta l'applicazione dell'art 1314 c.c.
Pertanto la richiesta dell'intero pagamento a Caio dell'intera fornitura di gasolio da parte della ditta Gamma non può trovare fondamento, in quanto egli è responsabile solo pro quota.

Da: tony el salsero13/12/2011 13:22:40
ragazzi per favore ve lo sto chiedendo è possibile avere le 2 tracce di napoli con le corrispettive soluzioni?grazie

Da: Ch TN13/12/2011 13:24:01
A Trento non lasciano portare dentro nemmeno i segnapagine! O i codici con gli schemi! ...figurarsi il cellulare o simili!
CHE VERGOGNA!!!

Da: Patatino13/12/2011 13:24:38
Facciamo un bel resoconto delle soluzioni ? Grazie

Da: x membro commissione napoli13/12/2011 13:24:58
ma al posto di scrivere commenti senza senso passare tra i banchi e buttare fuori qualche furbetto pare brutto?

Condivido amzterdam...dopo aver passato meritatamente questo esame restate poi ad esercitare a casa vostra...se trovate lavoro

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