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CONCORSO MAGISTRATURA 2012
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Da: Luxor 02/12/2011 17:39:00
sul punto non concordo e cioè:....."Condizionare la compravendita alla consegna del bene o al pagamento del bene significherebbe trasformare quello che è un contratto ad effetti reali in un contratto reale atipico.
Ciò non è possibile perchè nella vendita l'obbligo di consegna è successivo al prodursi dell'effetto reale.
Interviene cioè nel momento in cui l'effetto traslativo si è già prodotto.
Ammettere una condizione di questo tipo significherebbe derogare al principio consensualistico nel senso cioè di consentire all'autonomia privata di derogare al procedimento di formazione del contratto"...ma chi l'ha detto?.....da dove si evincerebbe che il consenso traslativo è inderogabile?...esistono molteplici ipotesi in tema di vendita (vendita con riserva di gradimento, vandita a prova, a rate con riserva di proprietà, con riserva di proprietà a prezzo differito...etc..etc..).....per non parlare delle prassi più disparate del commercio...in sostanza in tale materia le parti fanno un pò quel che vogliono...e quanto alla meritevolezza degli interessi.... sfido chunque di voi a trovare una sola sentenza nella quale è stato dichiarato nullo un contratto atipico  per tal motivo...il diritto va studiato ma anche praticato!   
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Da: Questionario02/12/2011 18:17:26
Ragazzi quante ore al giorno riuscite a studiare?
Tutti concordi sulla rilevanza della qualità dello studio, ma anche il quantum ha un suo significato...
Rispondi

Da: per luxor02/12/2011 20:19:47
Lo dice lo schema della compravendita...
Ho detto esattamente il contrario di quello che hai scritto e cioè che il principio del consenso traslativo non è inderogabile posto che nel nostro sistema dal contratto derivano generalmente obbligazioni e non effetti reali.
D'altra parte la vendita obbligatoria è una deroga al suddetto principio proprio perchè prevede un differimento dell'effetto reale.
Tuttavia non si può condizionare la vendita alla consegna del bene perchè nello schema della compravendita la consegna è un obbligo che nasce successivamente al prodursi dell'effetto reale.
Condizionare la produzione dell'effetto reale alla consegna del bene significherebbe, cioè, trasformare la compravendita in un contratto reale.
Ma l'atipicità contrattuale ex art. 1322 non può modificare la struttura del "tipo".
Nel "tipo" compravendita, cioè, la consegna è successiva al prodursi dell'effetto reale.
Tu che pratichi il diritto (ma che evidentemente non lo studi) trovami una sentenza che ammetta una vendita condizionata alla consegna   
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Da: ma il ricorso03/12/2011 19:02:09
riguarda il regime transitorio...potreste illuminarmi.roberta
Rispondi

Da: maryland05/12/2011 00:18:17

- Messaggio eliminato -

Rispondi

Da: mos05/12/2011 11:52:34
i contratti finanziari ad esempi
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Da: indignado06/12/2011 12:16:55
mi pare che le discussioni siano in fase declinante.
Quesito: in materia di diritti incomprimibile o a nucleo duro può esservi spazio per la giurisdizione amministrativa?
Posto la vita e la salute costituiscono beni oggetto di diritti fondamentali ed inalienabili, è immaginabile la sussistenza di potestà autoritative che valgano ad affievolirne il contenuto ed a radicare, conseguentemente, la giurisdizione amministrativa?
Rispondi

Da: sandrone 83 per indignado06/12/2011 14:20:25
Secondo la Cassazione a fronte di diritti incomprimibili "perfetti" non può sussistere una potestà amministrativa e, dunque, la giurisdizione spetta al G.O.
Secondo il Consiglio di Stato e la Corte Costituzionale anche a fronte di diritti incomprimibili "perfetti" può sussistere la potestà pubblicistica con conseguente giurisdizione del G.A.
Rispondi

Da: Mah vero06/12/2011 14:56:56
come al solito siete dogmatici e piatti.
non ha senso leggere le massime senza la conoscenza del fatto.

una posizione giuridica ha diverse facce.
la soluzione al quesito dipende da quale aspetto rileva nella fattispecie concreta.
es. il diritto alla salute è assoluto.
tuttavia nel momento in cui si istituisce un sistema sanitario giocoforza si disciplina l'accesso alle cure, stabilendo quali prestazioni il sistema è deputato ad offrire.

se tizio allora affetto dal morbo x vuole curarsi con terapie o farmaci non previsti, ovvero recarsi all'estero nell'unico centro che può dargli delle possibilità, ebbene dovrà ricorrere al ga.

qua la salute si atteggia ad interesse.
in altri casi a diritto.

le categorie giuridiche costituiscono il susseguente rispetto alla fattispecie.
Rispondi

Da: anna67 06/12/2011 17:47:02
per mah vero:

proprio per aver seguito un caso del genere, iniziata la causa nel 2003 e conclusa con sentenza 2011, nel caaso di rimborso spese sanitarie all'estero  dopo ben tre dinieghi della commissione sanitaria, il soggetto ha proposto ricorso avverso tale diniego innanzi al Giudice del Lavoto.
io, rappresentando l'AUSL resistente, avevo eccepito il difetto giurisdizionale del giudice adito,  ma  la giurisprudenza ora è unaninime nel riconoscere in casi simili la giurisdizione del GO.
(il Go ha rigettato il ricorso accogliendo le mie difese,)
Rispondi

Da: Mah vero06/12/2011 18:32:31
la giurisprudenza dice tutto e il contrario.
la massima conta poco rispetto al fatto concreto.
se sei in pericolo di vita il giudice adito se la tiene comunque la causa.

dipende da caso a caso.

in linea teorica però non si può dire, come afferma la Corte Cost., che un diritto assoluto non può per alcuni aspetti essere soggetto al regime amminsitrativo.

le prestazioni sanitarie ad es. sono assicurate a tutti sulla base di un livello minimo.
oltre il quale ogni regione opera diversamente. in base alle disponibilità finanziarie.

quindi in sostanza è corretto dire che il diritto assoluto può trovare tutela nella forma del diritto sogg.vo ed in quella dell'int.leg.
Rispondi

Da: sandrone 83 per Mah vero06/12/2011 20:46:35
Scusami "esimio professore" ma la mia è stata solo una rapida battuta di risposta alla domanda di Indignado; apprezzo la tua ricostruzione ma ti invito a non demonizzare le altrui risposte o le altrui domande!!!Anche se, talora, semplicistiche o meramente descrittive dello "stato dell'arte" sono, senz'altro, preferibili rispetto a certa masturbazione giuridica (di cui sopra)!!:;
Ciò detto, è ben evidente che la questione dei diritti perfetti presuppone risolta la problematica della loro individuazione; la fonte da cui attingerli sarebbe la Costituzione (art. 2), la quale impegna il legislatore a riconoscerli e garantirli in quanto inviolabili e preesistenti; d'altra parte proclamare un diritto come preesistente all'ordinamento costituzionale significa che tale posizione giuridica persiste indipendentemente dalle norme di legge e regolamentari che, solamente, sono chiamate a darvi attuazione; consegue da ciò che il diritto perfetto nasce e permane tale indipendentemente dal riconoscimento del legislatore prima e della pubblica amministrazione poi, la quale non potrà opporre alcun potere pubblico di degradazione o interesse pubblico di non protezione (salvo che giustificati, si intende, da confliggenti posizioni di analogo valore).
Il fatto, poi, che la tutela di qualsivoglia diritto richieda interventi positivi di attuazione non significa che, in tale circostanza, il diritto cessi di essere tale trasformandosi in interesse legittimo. E' ben evidente, infatti, che ammessa una tale paradossale conclusione non sarebbero più configurabili diritti costituzionali ma interessi costituzionali, ammesso che ogni posizione giuridica necessita di attuazione e tutela a livello di diritto positivo e di azione della pubblica amministrazione. Anche il diritto alla vita necessita, per essere garantito, di misure positive di attuazione il che, ovviamente, non lo trasforma in interesse alla vita.
Nel caso, infine, da te esaminato, esimio professore, l'art. 32 cost. si limita a garantire il diritto alla salute, declinandolo come fondamentale: il legislatore ha, liberamente, istituito un servizio sanitario nazionale, ritenendo un tale sistema funzionale ad una più penetrante tutela; lo strumento di tutela, come ovvio, è prescelto dal legislatore,non incidendo, giuridicamente, tale opzione sul fine da garantire.
Condizionare, come tu fai, la ricostruzione di una posizione giuridica alla modalità di tutela positiva significa confondere, gravemente, due piani distinti: l'an e il quomodo. Significa, infine, che un diritto costituzionale inviolabile che, come tale, necessita di protezione e tutela positiva (art. 2 cost), non sarebbe più rinvenibile, trasformandosi in interesse legittimo per il solo fatto che il legislatore abbia adempiuto al proprio "obbligo" di tutela!!!!!!!!Insomma, una vera pornografia giuridica!!!!!
Rifletti più accuratamente, caro prof. Mah Vero, prima di emettere sentenze o, meglio, "vaticini"!!!!!!! 
Rispondi

Da: Orsetta06/12/2011 20:48:32
io ho poco tempo e quando torno a casa sono molto stanca
dovrò impiegare anche qualche ora notturna......
Rispondi

Da: Mah vero07/12/2011 10:03:56
non hai capito nulla.
comunque prenditela con la Corte Costituzionale che ha affermato la possibilità di "amministrare" diritti assoluti.

per inciso: se non ci sono soldi certe prestazioni il sistema sanitario non le passa.
se ritieni che ti siano dovute dovrai azionare l'int. leg. al g.a..

inoltre pure certi principi di finanza pubblica sono costituzionalizzati.

la sfera giuridica di un soggetto ha diverse tutele. a seconda del tipo di agressione si reagià in un modo o nell'altro.
diritto o interesse coesistono nella medesima posizione. l'emersione dell'uno o dell altro dipende dall'esistenza del potere.
il potere è attribuito dalla legge.
perciò se la legge sottopone al diritto amministrativo non un intero diritto ma certi suoi aspetti allora questo fascio di fattispecie potrà essere tutelato sotto forma di int. leg.

possiamo dire in sintesi che al più è ipotizzabile un nucleo intangibile del diritto assoluto. ma certo molti altri aspetti ben possono subire un regime amm.vo allorchè si tratti di contemperarli con altri valori giuridici.

Rispondi

Da: coevo ex tunc07/12/2011 11:10:34
Per mah vero: sei fuori strada
"una posizione giuridica ha diverse facce.
la soluzione al quesito dipende da quale aspetto rileva nella fattispecie concreta.
es. il diritto alla salute è assoluto.
tuttavia nel momento in cui si istituisce un sistema sanitario giocoforza si disciplina l'accesso alle cure, stabilendo quali prestazioni il sistema è deputato ad offrire.

se tizio allora affetto dal morbo x vuole curarsi con terapie o farmaci non previsti, ovvero recarsi all'estero nell'unico centro che può dargli delle possibilità, ebbene dovrà ricorrere al ga".
il nostro sistema sanitario nazionale copre la quasi totalità dei farmaci esistenti per le cure di malattie gravi però, mettiamo per ipotesi che LA LEGGE o un DECRETO MINISTERIALE  modifichi l'elenco dei farmaci lasciando inspiegabilmente  fuori la tal supposta guaritrice etc.: di sicuro non si impugna nessun provvedimento (dov'è? Forse solo nell'immaginazione di qualcuno...)
Rispondi

Da: indignado per anna 6707/12/2011 13:03:08
Cara Anna 67 ho la fortuna di conoscere molti avvocati dell'ausl.
prima o poi ti sgamerò!!!
Rispondi

Da: indignado diritti incomprimibili07/12/2011 13:11:37
Di fronte ad una persona necessitante di una certa cura, per evitare esiti infausti certi, mi pare che a nulla valga opporre l'indisponibilità finanziaria: che altrimenti si riconoscerebbe allo stato il potere di stabilire, amministrando le risorse finanziarie e adottando provvedimenti, che debba vivere e chi no! Soluzione di certo aberrante.

La casistica giurisrpudenziale riporta in prevalenza casi del genere: pensiamo alla cura di Bella etc.

Poi, certo, è vero la corte costituzionale e certa giurisprudenza amministrativistica a volte si mette a fare accademia, dicendo che il potere altro non è se non bilanciamento tra contrapposti interesse di rilievo costituzionale.

Ma ripeto, a mio giudizio la vita non è assimilabile alla proprietà. Puoi ammettere un potere di esproprio ma non un potere di non offrire la cura salva vita.

Rispondi

Da: indignado e responsabilità magistrati07/12/2011 13:14:30
A mio giudizio occorre aprire una riflessione in ordine alle conseguenze discendenti nel nostro ordinamento dalla pronuncia della corte di giustizia ue relativa alla responsabilità dei magistrati.

Rammento soltanto che la Corte di Giustizia ha affermato che il diritto dell'Unione osta ad una esclusione generale della responsabilità dello Stato per i danni arrecati ai singoli a seguito di una violazione del diritto dell'Unione imputabile a un organo giurisdizionale di ultimo grado qualora tale violazione risulti dall'interpretazione di norme di diritto o dalla valutazione di fatti e di prove operata dall'organo medesimo.


Mi chiedo, per esempio, se una pronuncia che disattende un consolidato orientamento formatosi su di una certa questione di rito, dunque sulle regole del gioco che sono neutre sotto il profilo dell'assetto di interessi delle parti, possa costituire fonte di danno risarcibile a carico dello stato, con tutto ciò che ne consegue in termini di rivalsa dello stato nei riguardi del magistrato o, per meglio dire, di promozione dell'azione contabile ad opera della procura della corte dei conti nei riguardi degli autori materiali dell'illecito.

Allo stesso modo, margini di per un'azione diretta verso il magistrato, e con regime di solidarietà anche verso lo Stato ex art. 28 Cost., parrebbero forse sussistere in riferimento alle sentenze che la communis opinio potrebbe qualificare come aberranti od eccentriche.

Dalla Corte di Giustizia è forse giunto un monito alla giurisprudenza più creativa o spettacolarizzata o a quei giudici (anche civili) che non resistono alla tentazione di fare scalpore con sentenze sensazionali, pur di finire in TV o sui giornali

Rispondi

Da: Già09/12/2011 16:33:22
fatto il corso Caringella, soldi buttati, ben 2.500euro  a occhio..
Rispondi

Da: lor8509/12/2011 18:05:12
Buttati ? perchè?
Rispondi

Da: Profumo di posto11/12/2011 00:19:56
andamento correzioni dei compiti scritti del 2011?
Rispondi

Da: Mah vero11/12/2011 16:24:06
no, non sono buttati.
hai pagato le spese di servizio del venditore.
insieme agli altri garantite benessere a molti.
Rispondi

Da: Orsetta11/12/2011 16:35:56
io non ho mai creduto nei corsi, ma è solo un'opinione personale
Rispondi

Da: per tutti!11/12/2011 22:37:57
per chi è interessato a corso on line di Caringella....vorrei dirvi questo :
io l' ho comprato 'anno scorso spendendo abbastanza....poi una mia amica un giorno mi presto per caso "lezioni e sentenze" di diritto amministrativo...
e sapete cosa ho scoperto ? le lezioni de corso on line e del volume "lezioni e sentenze" erano identiche!
perciò...GUARDATEVI BENE ed andate in libreria, confrontate gli argomenti.... prima di fare spese megagalattiche!
Rispondi

Da: Profumo di fregatura12/12/2011 00:58:25
ci sono avvocati in commissione.

Secondo voi, i collaboratori dello studio non ne sapevano nulla... mah.

Io eliminerei gli avvocati dalle commissioni.
Rispondi

Da: indignado: glosse a margine12/12/2011 19:05:34
Va, ancora, rilevato che, in tempi recentissimi, la valorizzazione del danno morale ha trovato un ennesimo supporto normativo, stavolta nelle spoglie di una Legge dello Stato.  La Legge 15 marzo 2010, n. 38, infatti, recante  "Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore", all'art. 7 ha introdotto l'obbligo di riportare la rilevazione del dolore all'interno della cartella clinica dei pazienti precisando che "all'interno della cartella clinica, nelle sezioni medica ed infermieristica, in uso presso tutte le strutture sanitarie, devono essere riportati le caratteristiche del dolore rilevato e della sua evoluzione nel corso del ricovero, nonché la tecnica antalgica e i farmaci utilizzati, i relativi dosaggi e il risultato antalgico conseguito". Ciò si ricollega all'esigenza di riconoscere e preservare una idonea terapia del dolore a favore del paziente, cui si associa il progetto «Ospedale senza dolore».
La "terapia del dolore" persegue lo  scopo di elaborare idonei percorsi diagnostico-terapeutici per la soppressione e il controllo del dolore (art. 2, comma I, lett. b) guardando ai princìpi fondamentali ove è scolpita, nell'art. 1, comma III, lett. a), la tutela della dignità del malato.
Come si può ben vedere, come hanno fatto i d.P.R. 37/2009 e 181/2009, il Legislatore ricollega la tutela della dignità umana alla sofferenza, pervenendo a ritenere che il dolore debba essere tenacemente contrasto con una idonea terapia, all'uopo oggetto di promozione.
Il dolore, insomma, crea una lesione dell'integrità morale della persona che si traduce in uno strappo della sua dignità, poiché chi soffre, spesso, degrada in condizioni umane prossime al disastro esistenziale.
E', allora, innegabile che la lesione alla integrità umana, in conseguenza dell'arrecata sofferenza, del provocato dolore, costituisca una autonoma voce di pregiudizio, da riconoscere sia logicamente che concettualmente, anche dovendo approdare ad una interpretazione costituzionalmente orientata che salvaguardi un bene fondamentale preso di miro dalla Suprema Charta che racchiude la tavola dei valori del nostro Stato.
Rispondi

Da: indignado12/12/2011 20:01:23
è corretto citare la fonte per non violare il copyright

http://www.altalex.com/index.php?idnot=49984#_ftn7
Rispondi

Da: anna67 13/12/2011 09:01:58
buon giorno a tutti, da un po' di tempo non vi leggo per mancanza di tempo, oggi accedendo ho avuto la sensazione che gli interventi sono stati più radi. Che succede, lo smalto dei tempi pieni di quesiti e question time è svanito?

Aspirante magistrato, timido fiore, Nikita, mah vero.. dove siete finiti?
Rispondi

Da: Lauretta 8213/12/2011 15:18:14
Che corso vorresti seguire? Io ho ivi che in gruppo fanno il corso direkta a distanza...
Rispondi

Da: Profumo di posto13/12/2011 17:12:29
qualcuno di Roma?
Rispondi

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