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CONCORSO MAGISTRATURA 2012
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Da: Co.Co.Co x indignado28/11/2011 15:56:45
L'ho studiata in un posto certamente diverso da quello in cui hai fatto finta di studiare tu... caro il mio avvocatone cittadino...
Innanzi tutto, e per quello che mi pare di capire dal post di anna67, l'attore non ha iscritto tardivamente, ma ha fatto il grossolano errore di "ricitare" il convenuto. Quindi, perchè mai avrebbe dovuto costituirsi tardivamente in un giudizio che è diverso da quello "aperto" con la prima citazione? Bene ha fatto invece a costituirsi! Poichè eccependo la litispendenza il giudice deve disporre la cancellazione della causa dal ruolo di questo secondo giudizio! Quanto al primo, laddove l'attore non l'abbia riassunto e siano trascorsi tre mesi, dovrà essere anch'esso dichiarato estinto! In altre parole, "ricitando", l'attore ha aperto un nuovo giudizio (che però dovrà essere estinto perchè già pendente medesima causa con identità di soggetti, petitum e causa petendi). Laddove l'attore fosse ora così folle da costituirsi per la prima causa intrapresa, allora sì che converrebbe non costituirsi, A MENO CHE IL CONVENUTO NON ABBIA INTERESSE IN PRIMA PERSONA A DIRIMERE LA LITE, cosa che  solo anna67 può sapere (ed anzi avendo proposto una domanda riconvenzionale è possibile che il suo assistito abbia interesse alla prosecuzione della causa. Ma sempre della prima! Non della seconda, che non ha motivo di esistere!)
La tua arroganza è solo pari alla tua ignoranza. E bada bene di non fare il professore... quando non lo sei!
Rispondi

Da: Mah vero28/11/2011 16:31:25
vendita obbligatoria: vendita di bene futuro. vendita di cosa generica. etc.etc.
la nota caratterizzante non è tanto la previsione di un obbligo in luogo del trasferimento automatico del diritto reale, ma il differimento dell'effetto reale.

in seno alle varie figure di v.o. però due presentano una peculiarità.
quali sono queste due ipotesi e in cosa consiste la particolarità?

la domanda è molto semplice.
anzi, la risposta è semplice.

pensa a tutte le v.o. che conosci e poi esaminale per verificare la loro identità o eventualmente qualche aspetto differenziale.

è un gioco. ma utile.
Rispondi

Da: mavin28/11/2011 18:52:05
Per ante 98 e chiunque sia interessato:
Sono nella condizione degli esclusi per il termine della procedura transitoria. Ho dato la mia disponibilità per il ricorso collettivo proposto da "ilcorsistaonline", per un numero minimo di 50 partecipanti al fine di mantenere il costo ad euro  200 ciascuno.
Se sei interessato consulta il sito così riusciamo a ricorrere  ad costo relativamente basso. Se quello da te proposto è ad un costo inferiore fammelo sapere.
Rispondi

Da: Azz...29/11/2011 17:52:40
ma quando finiscono di correggere questi scritti?
Rispondi

Da: Azz...29/11/2011 17:53:48
ma se c'è il ricorso conviene partecipare?
Rispondi

Da: Rigidi29/11/2011 18:03:10
Nel concorso a 360 posti di magistrato ordinario, indetto con D.M. 12-10-2010 (in «Mondo G.» n. 49/2010), le cui prove scritte si sono svolte alla Nuova Fiera di Roma nei giorni 15, 16 e 17 giugno e in cui hanno consegnato i tre compiti 1.731 candidati (sui 4.197 che si erano presentati), sono stati corretti i compiti di 1.295 candidati, 261 dei quali sono stati ammessi agli orali. La correzione terminerà probabilmente a gennaio. La Commissione esaminatrice con le ultime modifiche è stata pubblicata in «Mondo G.» n. 37/2011, i temi estratti sono stati pubblicati in «Mondo G.» n. 28/2011 e i temi non estratti in «Mondo G.» n. 43/2011.

«Il Mondo Giudiziario» n. 48 del 28-11-2011
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Da: Orsetta29/11/2011 21:41:04
mi sono iscritta ma ho così poco tempo per studiare, credo che dovrò studiare di notte, sarà dura
perchè non postiamo i numeri delle sentenze che potrebbero interessarci ai fini dell'esame?
Io penso che per quanto riguarda gli istituti le discussioni siano interessanti, ma prima di tutto per averne la padronanza bisogna studiare, studiare, studiare dai manuali.
Ciao
Rispondi

Da: profeta29/11/2011 21:48:36
uscirà il pegno rotativo, i reati finanziari con specifico rifwerimento al principio di offensività, e gli affidamenti diretti tra regole codice appalti ed esigenze  di celerità
Rispondi

Da: Ciao 8029/11/2011 21:53:51
Mi chiedevo...ma se vengono accolti i ricorsi dei laureati ante 98 il concorso subira' dei ritardi?ovvero...secondo voi...in caso di accoglimento c'e' il rischio di riapertura dei termini per iscriversi al bando e conseguente ulteriore slittamento?
Rispondi

Da: in verità vi dico29/11/2011 21:55:06
studiate
Rispondi

Da: Ciao 8029/11/2011 21:59:35
Io studio e lavoro...e un allungamento dei tempi non mi dispiacerebbe
Rispondi

Da: nikita.johns 29/11/2011 23:10:24
ciao a tutti. Io comincio il 1 dicembre.. studierò poco e male per un mese...ma intanto inizio...i libri che ho recuperato sono di vecchia data ..
proprio vecchia ma li ho avuti gratis
che ne pensate ehi MAH VERO dimmi
Mantovani è dl 92 (!!!) poi un Fiandaca del 94 e un dolcini e marinucci del 99.
Cosa mi dici?
Rispondi

Da: x nikita.johns29/11/2011 23:21:04
ho un commentario dello statuto albertino, se vuoi te lo presto
Rispondi

Da: bocciato agenzia entrate emilia romagna x ma vero29/11/2011 23:23:20
fra le vendite obbligatorie l'unica che presenta una differenza è l vendita con patto di riscatto: qui infatti i rischi si trasferiscono subito in capo al compratore
Rispondi

Da: Mah vero29/11/2011 23:24:02
cosa stai dicendo...

mantovani e' uscito da poco. fiandaca da diversi mesi, sempre 2011.
marinucci dolcini non il manuale ma l altro testo mi pare del 2001.

non fare la tirchia.
oppure fatteli regalare dal fidanzato.


il ricorso difficilmente avra' esito positivo.
non dovrebbe avere effetti sulla tempistica del concorso.
piuttosto i ricorrenti sappiano che nella migliore ipotesi faranno le prove sotto sospensiva. e che il merito potrebbe poi vanificare tutto. anche la vincita.
non so quanto sia produttivo psicologicamente affrontare le proce in tela situazione precaria.
Rispondi

Da: Mah vero29/11/2011 23:26:48
le due particolari vendite obb. ma piu' corretto e' definirle come ad effetti traslativi differiti sono:
v. sottoposta a condizione sospensiva e v. a termine i iniziale.
qual 'e' la peculiarita'?
Ora e' davvero facile.....vero nikita?
Rispondi

Da: Ron30/11/2011 00:47:19
questo mah vero mi sta stancando.
Ma chi è???
E tutti che gli vanno dietro...
questo forum è diventato noiosissimo! Solo e sempre MAH VERO!
CHe noia! Ormai oltre al Corso Caringella & Co. c'è anche quello di Mah vero.
Bastaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
O almeno, Mah vero, se vuoi fare il professore, almeno fatti pagareeeeeeee!
Rispondi

Da: Mah vero30/11/2011 01:19:27
lungi da me.
sono un predatore. mi piace apprendere prendendo.
non andando a lezioni dai professorini.

non potrei insegnare nulla. se non involontariamente.

potrei fare il gigolo' magari per arrotondare...

sentiamo nikita che dice...

ma sulla vendita nulla da dire...
neanche ora?
Rispondi

Da: indignado aiuto30/11/2011 10:49:33
ragazzi un aiuto, per chi magari ha più esperienze nell'attuazione di vasti programmi di studio.

non sono neppure a metà dello studio di diritto amministrativo ed i carichi di lavoro mi paiono già schiaccianti. Una volta assorbito l'amministrativo come si procede? Lo si lascia da parte per tre mesi ed intanto si approfondisce altro. Non so se ci sono forze a sufficienza per approfondire il civile e mantenere amministrativo, per non parlare poi della terza.

Mi interessano le altrui esperienze, grazie
Rispondi

Da: coevo ex tunc30/11/2011 10:54:27
cerco donne esperte che sappiano insegnarmi la procedura.
Rispondi

Da: indignado *cococo30/11/2011 10:58:31
io semplicemente rispondevo all'osservazione di anna

"che vizio è quello di non aver iscritto nei 10 gg? non si tratta del giudizo di appello dove l' iscrizione è tassativa! nel caso da te menzionato può benissimo notificare altro atto sanando tutto".

Non ho seguito tutto il contenzioso evidentemente esplicato jn altre pagine.

Ma da quelle osservazioni si ricava, che l'attore si è costituito tardivamente. Si ipotizzava una seconda notifica.

Ad arroganza tu non sei da meno
Rispondi

Da: arrogante * cococo30/11/2011 11:07:57
Ho letto invece la tua tesi e ti pongo il seguente quesito, dopo di che rinuncio a porti sulla corretta via.

Se l'attore cita una seconda volta ed il convenuto eccepisce la litispendenza, perché mai il giudice dovrebbe chiudere entrambe le cause in rito?
E' una soluzione non propriamente ragionevole: si riunisce la seconda causa alla prima, che però deve essere cancellata dal ruolo così da trascinarsi dietro pure la seconda che invece non era affetta dal vizio della tardiva costituzione dell'attore.

Urgono ripassi di procedura ed anche urgenti.

L'arrogante
Rispondi

Da: esperta30/11/2011 12:20:35
quando l'attore icrive la causa a ruolo dopo i dieci giorni dall'ultima notifica, la domanda è IMPROCEDIBILE. tale eccezione è solevvabile anche di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e annulla tutto il procedimento come se non ci fosse mai stato l'atto introduttivo.
unica sanatoria è dovuta, a parte la circostanza che nessuno se ne accorga, anche dalla costituzione tempestiva del convenuto.
ciò significa che in un giudizio ordinario se io fossi convenuta non mi costituire se non alla prima udienza per sollevare l'eccezione (e non nei venti giorni prima) mentre se è un giudizio di opposizione a DI questo sarà diventato inoppobile e definitivo.
Rispondi

Da: arrogante * esperta30/11/2011 13:38:15
cancellazione dal ruolo riassumibile pagando il contributo, non improcedibilità
Rispondi

Da: per mah vero30/11/2011 15:26:42
Nella vendita sospensivamente condizionata o a termine iniziale la particolarità è data dal fatto che in questi casi l'effetto traslativo viene differito per volontà delle parti.
Ciò induce, allora, a domandarsi se l'autonomia privata possa intervenire anche nei meccanismi normativi cioè sulle modalità di formazione del contratto.
E' indubbio, infatti, che ex art. 1322 l'atipicità consente ai privati di dar vita a fattispecie atipiche ma possono i privati variare i procedimenti di formazione dei contratti?
Potrebbero ad esempio dar vita ad un contratto reale atipico che prescinda, cioè, dal principio consensualistico?
Potrebbero, ad esempio, condizionare l'effetto traslativo della vendita alla consegna della cosa?
La risposta sembra essere negativa posto che la consegna non è un fatto esterno rispetto al "tipo" compavendita.
Cioè mentre sarebbe possibile dar vita a contratti consensuali atipici che si perfezionano, cioè, con la consegna proprio perchè in tal caso l'accordo delle parti è in questa direzione, non sarebbe possibile, invece, dar vita a contratti reali atipici cioè contratti che si perfezionano solo con l'accordo posto che il meccanismo formativo di tali contratti è dato proprio dalla consegna.
Viceversa il principio del consenso traslativo non è inderogabile (tant'è che il contratto è generalmente fonte di obbligazioni sicchè il consenso traslativo ha carattere eccezionale) per cui ben potrebbero i privati stabilire che l'effetto traslativo venga differito in un momento successivo.
In questo caso, cioè, l'autonomia privata interviene sullo stesso meccanismo formativo del "tipo" compravendita e in ciò è la differenza con le altre ipotesi di vendita obbligatoria in cui il differimento dell'effetto reale avviene già a livello di "tipo" cioè non dipende dalla volontà privata ma dal legislatore o, meglio, dalla particolarità della fattispecie (è ovvio che la vendita di cosa futura si produrrà solo quando la cosa verrà ad esistenza).
In conclusione occorre stabilire il carattere imperativo o meno di una norma al fine di stabilire se l'autonomia privata possa incidere anche sul procedimento formativo del contratto.
Sì che mentre il principio consensualistico è inderogabile e preclude così ai privati la possibilità di dar vita a contratti reali atipici, non lo è il consenso traslativo (che è infatti eccezionale)  che può determinare un differimento dell'effetto reale ad opera dei privati come nella vendita  sospensivamente condizionata o a termine iniziale
Rispondi

Da: .....30/11/2011 15:39:19
Perlatro è proprio la non inderogabilità del consenso traslativo (derogabile per volontà privata) che consente di ricostruire il rapporto preliminare-definitivo sulla scissione titulus-modus adquirendi proprio perchè il preliminare di vendita farebbe nascere un obbligo (di dare) il cui adempimento (con il definitivo) produrrerebbe in automatico l'effetto reale, sulla falsariga della vendita obbligatoria
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Da: anna67 30/11/2011 16:18:24
signori, non credevo che la questione che vi ho proposto avrebbe sollevato tutte queste polemiche, e sopratutto anche  dato occasioni per punzecchiarvi. Ognuno può dare il proprio contributo, ed io ve ne sono  grata, senza necessariamente scaldarsi così tanto.
Non appena il Giudice deciderà vi farò sapere.

Non sono intervenuta sulle tematiche suggerite, credo da mah vero, perchè troppo impegnata al lavoro, ma per l'interesse che ho a leggervi recupererò.
Rispondi

Da: indignado30/11/2011 16:21:43
vi state facendo troppe pippe sulla vendita che da contratto obbligatorio si trasforma, a mò di comodato, in contratto reale.

Mi hanno insegnato che l'atipicità si misura in base alla meritevolezza.

Se le parti subordinano l'effetto traslativo alla consegna della res, non introducono un tipo di compravendita diversa da quella tipicamente prevista dal legislatore.

Più semplicemente appongono  un termine iniziale o più plausibilmente una condizione sospensiva al contratto di compravendita che nel suo programma mantiene inalterata la sua funzione tipica: trasferimento della proprietà di un bene, dietro il pagamento di un corrispettivo.

Rispondi

Da: Mah vero30/11/2011 16:47:39
anche a fini concorsuali io studierei bene la condizione.
specie quelle sentenze che si sono occupate del compenso del professionista condizinato all'utilizzo della sua opera da parte dell'ente locale.

diciamo in sintesi che le in tutte le vendite "obbligatorie" l'effetto reale è differito.
però in quella a termine iniziale o cond. sospe. non è solo l'effetto reale ad essere differito ma tutto il contratto.

era semplice... eppure...
Rispondi

Da: Mah vero30/11/2011 16:54:03
preliminare - definitivo, si è già detto, non è uguale alla v.obb.

dal preliminare nasce l'obbligo non di dare il bene ma di prestare il consenso alla stipula del definitivo.
ciò vuol dire che in sede di definitivo le parti possono modificare il preliminare che come direbbe qualche fine dicitore del diritto "si suicida" nel definitivo.

il preliminare serve a fare certe verifiche (titolarità, ipoteca) a controllare una temuta sopravvenienza, a predisporre la provvista assicurandosi nel frattempo il bene desiderato.

la vendita obb. è un definitivo tou court.
il potere negoziale viene speso tutto, senza residui. senza riserve.

ma il preliminare è rescindibile?
(rispondere senza uso del libro).

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