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CONCORSO MAGISTRATURA 2012
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Da: viva25/11/2011 12:40:45
ciao ragazzi!
con molta uniltà mi sto avvicinando a questo concorso, dai vostri post mi sembra di capire che ci sino persone che da anni ormai si dedicano alla preparazione del concorso.
io inizio ora a studiare vorrei gentilmente saper se potete consigliare ad una neofita dei manuali su cui studiare.
Visto l'avvicinarsi delle prove ritengo che sia errato partire dallo studio di manuali troppo complessi e troppo lunghi, riterrei invece più opportuno studiare su testi che siano magari un pò meno completi ma che siano comunque in grado di farmi avere una visione globale delle tre materie.
Qualcuno di voi può essere così gentile da darmi una mano nella scelta?
Rispondi

Da: timido fiore25/11/2011 13:19:58
x aspirante magistrato
non c'è intenzione di compiacimento verso nessuno da parte mia. Esprimo solo ciò che penso, non c'è una gara, mi sfugge la materia del contendere. Infatti, con il mio precedente commento non intendevo rispondere a te, ma all'anonimo che con poca educazione ha messo in dubbio l'unica cosa su cui non si può discutere.
Criticare il contenuto di quanto affermato da "mah vero" è ammissibile e plausibile, ma quanto alla forma non c'è nulla da eccepire, ma solo da ammirare e imparare.
Il mio è un consiglio perché sono stanca di vedere una certa categoria di persone superare questo concorso, cioè i mangiatori di parole appartenenti a terzi. Basta imparare a memoria, vomitare tutto durante gli scritti e il concorso è superato. Triste messaggio. Triste futuro per la giustizia italiana.
Forse dovresti appropriarti della serenità di un confronto con chiunque, anche con una donna, anche quando supporta la tesi di un uomo per mera onestà intellettuale.
D'altra parte, sono presente così di rado che non credo di offuscare o intralciare un tuo monologo o dialogo con chi preferisci.
Buon viaggio!
Rispondi

Da: timido fiore25/11/2011 13:38:29
Ciao viva, se scorri le pagine indietro, troverai utili consigli. Secondo il mio modesto parere, sarebbe utile e proficuo usare come punto di partenza i manuali che già abbiamo, integrando alcune parti con altri e leggendo qualche sentenza o rivista specializzata.
Per esempio, io ho il Fiandaca-Musco di penale. Ripeterò da lì la materia, approfondendo qualche argomento con il Mantovani. Per la parte speciale userò un codice commentato.
Non esiste una ricetta, quindi ognuno deve scegliere ciò che gli consente di ottimizzare tempi e preparazione. C'è chi compra "lezioni e sentenze" di noti magistrati e si sente più sicuro. Valuta tu cosa è meglio per te. Ciao!
Rispondi

Da: Mah vero25/11/2011 16:37:19
non si può socializzare il linguaggio.
donna non vuol dir nulla. è parola priva di senso.
di chi era quella boiata "siamo donne oltre le gambe .... c'è la fics"
femmina evoca qualcosa di terrestre che dà vita. che nutre con l'apparato mammario.
lo so che ti può sembrare strano che sei un mammifero. ma pensa che ciò nulla è rispetto a quando subirai tutti i cambiamenti della maternità.

non puoi sottrarti alla tua natura.
all'impero del tuo corpo.

comunque puoi leggere alla fine come saba parla della moglie.

per il purista della lingua.
si scrive a seconda di come si sta.

Tu sei come una giovane
una bianca pollastra.
Le si arruffano al vento
le piume, il collo china
per bere, e in terra raspa;
ma, nell'andare, ha il lento
tuo passo di regina,
ed incede sull'erba
pettoruta e superba.
È migliore del maschio.
È come sono tutte
le femmine di tutti
i sereni animali
che avvicinano a Dio,
Così, se l'occhio, se il giudizio mio
non m'inganna, fra queste hai le tue uguali,
e in nessun'altra donna.
Quando la sera assonna
le gallinelle,
mettono voci che ricordan quelle,
dolcissime, onde a volte dei tuoi mali
ti quereli, e non sai
che la tua voce ha la soave e triste
musica dei pollai.
 
Tu sei come una gravida
giovenca;
libera ancora e senza
gravezza, anzi festosa;
che, se la lisci, il collo
volge, ove tinge un rosa
tenero la tua carne.
se l'incontri e muggire
l'odi, tanto è quel suono
lamentoso, che l'erba
strappi, per farle un dono.
È così che il mio dono
t'offro quando sei triste.
 
Tu sei come una lunga
cagna, che sempre tanta
dolcezza ha negli occhi,
e ferocia nel cuore.
Ai tuoi piedi una santa
sembra, che d'un fervore
indomabile arda,
e così ti riguarda
come il suo Dio e Signore.
Quando in casa o per via
segue, a chi solo tenti
avvicinarsi, i denti
candidissimi scopre.
Ed il suo amore soffre
di gelosia.
 
Tu sei come la pavida
coniglia. Entro l'angusta
gabbia ritta al vederti
s'alza,
e verso te gli orecchi
alti protende e fermi;
che la crusca e i radicchi
tu le porti, di cui
priva in sé si rannicchia,
cerca gli angoli bui.
Chi potrebbe quel cibo
ritoglierle? chi il pelo
che si strappa di dosso,
per aggiungerlo al nido
dove poi partorire?
Chi mai farti soffrire?
 
Tu sei come la rondine
che torna in primavera.
Ma in autunno riparte;
e tu non hai quest'arte.
 
Tu questo hai della rondine:
le movenze leggere:
questo che a me, che mi sentiva ed era
vecchio, annunciavi un'altra primavera.
 
Tu sei come la provvida
formica. Di lei, quando
escono alla campagna,
parla al bimbo la nonna
che l'accompagna.
 
E così nella pecchia
ti ritrovo, ed in tutte
le femmine di tutti
i sereni animali
che avvicinano a Dio;
e in nessun'altra donna.
Rispondi

Da: 25/11/2011 17:34:36
ma che ci fanno questi discorsi sul forum di magistratura
Rispondi

Da: Erichina25/11/2011 19:38:37
Ciao, sei di Verona anche tu? Sai di corsi di preparazione al concorso in città?
Rispondi

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Da: timido fiore25/11/2011 19:54:21
"Quando ci penso, che il tempo ritorna,
che arriva il giorno che il giorno raggiorna,
penso che è culla una pancia di donna,
e casa è pancia che tiene una gonna,
e pancia è cassa, che viene al finire,
che arriva il giorno che si va a dormire.

Perché la donna non è cielo, è terra
carne di terra che non vuole guerra:
è questa terra, che io fui seminato,
vita ho vissuto che dentro ho piantato,
qui cerco il caldo che il cuore ci sente,
la lunga notte che divento niente.

Femmina penso, se penso l'umano
la mia compagna, ti prendo per mano"
                                                            E. Sanguineti

L'unica cosa che mi sfugge è quale sia il ruolo del maschio, visto che tutto incombe sulla femmina, tutto le è richiesto dalla natura e dalla società. Poi le si dedica una poesia e finisce lì. Il maschio può tranquillamente abdicare sottraendosi alle leggi di natura perché ha letto Peter Pan, perché la mamma così vuole o semplicemente perché ha la febbre a 37,5°.
Rispondi

Da: x mah vero25/11/2011 19:57:05
quindi tu stai male davvero!
Rispondi

Da: 25/11/2011 21:25:09
x mah vero
secondo me sei un uomo molto noioso
Rispondi

Da: aspirante magistrato25/11/2011 22:58:37
x timido fiore
Segui questo sillogismo.
La maturità è una qualità rara
Il dialogo è un'opportunità di confronto e di apertura raro
Il dialogo è possibile solo tra persone mature

Fatti due conti ;)

niente solidarietà tra donne con te, non la meriti ;)
ovviamente ritiro il post di stamattina
con te chiudo qui ;)


x mah vero
Cos'è, l'altra faccia dell'intelligenza?
Non mi regredire dopo i 40 ;)

anche se vedi il punto esclamativo, i toni non sono accesi e polemici

smettila di dubitare

ps: non avrò la possibilità di collegarmi in futuro
al rientro non voglio trovare post DEMENZIALI!
controlla i tuoi istinti primordiali e.. discuti di questioni giuridiche. è meglio!!

Ciao
Rispondi

Da: Mah vero26/11/2011 00:23:49
vedo questioni giuridiche 12 ore al giorno.
da diversi anni.
e vi assicuro che il diritto è una scienza molto limitata. dopo un pò francamente non appassiona più.

quasi quasi tornerei alle leggi romano barbariche.

o alle regole delle comunità chiuse che vivono senza codici.

le regole più alte non stanno negli articolati ma nella poesia.

alla fine  è facile leggere una norma.

ma per capire un verso può anche passare una vita inetra.


e comunque non ci sono questioni giuridiche da portare avanti.
o meglio io ne avrei diverse al momento.
vediamo se arriva un aiuto dalle esequie:
quali sono le fattispecie ricunducibili al tema del concorso del terzo nell'inadempimento dell'obbligato?

Rispondi

Da: Per mah vero26/11/2011 08:49:47
che palle mah vero, sempre co ste questioni di diritto trite e ritrite, sempre le stesse cazzate...e l'adempimento del terzo, e i concorsi e bla bla e sempre le stesse menate dai...ma non ti sei stancato? tanto pensaci, non c'è mai niente di nuovo sotto il sole!! dico bene? in millenni di scienza giuridica che cosa hanno detto di nuovo?! più o meno le stesse cose che dicevano i romani nell'aqntichità, solo che le girano e le rigirano per adattarle ai tempi. che non possono mica dire ancora le formule della mancipatio sennò sembrerebbero degli zulù del XXI secolo, allora parlano di compravendita e ne esaminano diritti ed obbligazioni prodotte per effetto del mero consenso...e vabbé cosa cambia?? c'è sempre il passaggio di proprietà di una cosa da uno ad un altro e l'obbligo del primo di consegnare la cosa e fargliene avere la proprietà...ti conviene pensare alla poesia.
Rispondi

Da: Mah vero26/11/2011 10:09:18
invece di delirare pensa a rispondere se sei capace.
io ne ho trovate almeno 5 di fattispecie diverse accomunate dal fatto che il terzo contribuisce all'inadempimento del debitore.

ho un caso pratico di cui mi sto occupando che potrebbe essere ivi collocato..
non è trattato nei vari testi che ho consultato sull argomento. ma le analogie con le altre ipotesi sono molto forti.

quanto alla compravendita non hai capito nulla.
perché sei un minchione.

il rischio del conseno traslativo sta nel fatto che se il bene perisce prima della consegna lo paghi lo stesso, perché con la scambio dei consensi sei divenuto proprietario.
bene perisce per causa di forza maggione non imputabile.

e come diceva bene anna res perit domino.
sicchè paghi senza avere nulla. l'evento fortuito lo sopporti tu.
è così sempre?

da ciò la necessità di specificare in tema di risoluzione per imposs. sopravvenuta
la differenza tra contratto reale e consensuale.

detto rischio può essere scongiurato con una vendita atipica, in cui in sintesi si condiziona la prestazione del prezzo a quella della consegna.
ammesso che si possa fare.


Rispondi

Da: Cosimo x "Per mah vero"26/11/2011 10:51:28
ahahah! bello questo discorso sulle menate del diritto, in effetti io l'ho sempre pensato che dicono le stesse cose da sempre e che le cosiddette questioni giuridiche sono noiose...comunque cosa vuoi farci, dobbiamo fare gli avvocati o i magistrati se no si rimane disoccupati con una laurea in legge, quindi bisogna adeguarsi!
Rispondi

Da: anna67 26/11/2011 11:39:42
infatti il contratto preliminari con effetti anticipati esiste per ovviare al fatto che se il bene perisce, almeno la consegna è già avvenuta a fronte del pagamento parziale.
Rispondi

Da: Mah vero26/11/2011 12:29:32
Brava!!!
E allora vediamo chi sa dire la differenza tra
Preliminare di vendita e vendita (definitiva) obbligatoria?
Rispondi

Da: macellaro26/11/2011 14:03:05
avete ripassato la ricetta della vrasciola? bene... poi vi interrogo
Rispondi

Da: sandrone8326/11/2011 15:37:38
Per mah vero: aderendo alla consolidata impostazione del "preliminare" quale promessa di consensi e prestazioni, la differenza con la vendita obbligatoria sta nel "controllo delle sopravvenienze" possibile per un preliminare di vendita ma non prospettabile per un contratto defintivo, ancorchè obbligatorio, di vendita.
In sostanza, stipulando un preliminare di vendita, i contraenti possono modificare il successivo contratto defintivo per sopravvenienze che ne rendano opportuna la revisione (per es. revisione del prezzo). Viceversa, stipulato un contratto definitivo di vendita, un controllo delle sopravvenienze è praticabile unicamente avvalendosi dei rimedi risolutori all'alterazione del sinallagma.
Il tutto detto in termini piuttosto generici, salvo specificazione!!
Rispondi

Da: g a26/11/2011 16:33:37
ottima valutazione
Rispondi

Da: per mah vero26/11/2011 17:53:01
La differenza tra preliminare di vendita e vendita obbligatoria è data dal fatto che in quest'ultima l'effetto traslativo viene differito in un momento successivo alla vendita.
Dalla vendita, cioè, non nascerà un effetto reale ma obbligatorio:  una volta adempiuta l'obbligazione, però, l'effetto reale si produrrà in automatico.
Nel preliminare di vendita, invece, nasce solo un obbligo di fare il successivo contratto definitivo: sicchè l'effetto traslativo si produrrà solo nel momento in cui verrà posto in essere il definitivo che avrà, così, natura negoziale.   
Ora, però, se consideriamo il preliminare di vendita potremmo sostenere che da esso nasca non già un obbligo di fare (il definitivo) ma un obbligo di dare riproponendo così la scissione tra titulus e modus adquirendi.
Ciò attraverso un'interpretazione estensiva del 1476 n.2.
In questo caso, cioè, il definitivo sarebbe posto in essere solvendi causa, sarebbe, cioè, adempitivo di una precedente obbligazione (preliminare) rinvenendo in essa la propria causa.
Ora se è vero che, come detto, nella vendita obbligatoria l'effetto traslativo si realizza in automatico nel momento in cui viene adempiuto l'obbligo mentre nel preliminare si realizza solo nel momento in cui viene stipulato il definitivo, tale differenza sfuma se si considera che il definitivo può risolversi in un atto traslativo unilaterale ex art. 2645 bis n.2.
Sotto questo aspetto, cioè, vi sarebbe una certa coincidenza tra preliminare di vendita e vendita obbligatoria.
Peraltro la ricostruzione preliminare- definitivo come scissione titulus e modus adquirendi emerge anche e soprattutto con riguardo al preliminare ad effetti anticipati, nonchè ex art. 2932 c.c.
Nel primo, infatti, è già con il preliminare che si paga parte o interamente il prezzo o si consegna il bene, nel secondo, invece, si può ottenere una sentenza (costitutiva) che produca gli stessi effetti del definitivo non concluso.
Ebbene in quest'ultima ipotesi se è vero che gli effetti negoziali si producono in virtù di un titolo giudiziale e non negoziale è altrettanto vero che la costitutività della sentenza vale a rendere definitivo il preliminare: gli effetti negoziali discenderanno, cioè, dal preliminare connotato di "definitività" dalla sentenza ex art. 2932 c.c.
Anche con riferimento al preliminare con effetti anticipati è indubbio che il definitivo è privo di negozialità giacchè vale ad adempire ad un obbligo che è già stato predisposto nel preliminare.
Anche sotto questo aspetto, cioè, sarebbe ravvisabile la scissione tra titulus e modus adquirendi con conseguente obbligo di dare nascente dal preliminare       
Rispondi

Da: Mah vero26/11/2011 23:43:17
giusto.
(mi fido senza leggere bene. too tired).

in sostanza la risposta dipende da come si inquadra il rapporto preliminare-definitivo.
poiché qualcuno attribuisce al preliminare la definitività della operazione.
in tal caso le figure sarebbero pressochè simili.

diversamente, nel preliminare tizio non vende il bene. rimane ancora aperta la spendita dell'autonomina privata.
se infatti dopo il preliminare egli scopre un'ipoteca sul bene è chiaro che rivaluterà la propria offerta.
(controllo delle sopravvenienze sì, ma pure controllo delle sorprese).

nelle vendita obbligatoria invece tizio ha speso per intero il suo potere di negoziare. solo che l'effetto traslativo viene differito.

a tal proposito le vendite obbligatorie sono tutte uguali o alcune di esse hanno una particolarità?

vediamo chi risponde ora che il quesito si complica di un secondo grado
Rispondi

Da: anna67 27/11/2011 10:19:10
a tutti quelli che... magari ancora dormono

buon giorno, io sono in studio a lavorare ad una comparsa  di risposta e riconvenzionale, per difendere un tizio che ha patteggiato una pena per lesioni ex art. 582 I co, ma è anche in attesa che si celebri il processo a carico del leso a sua volta colpevole dello stesso reato. lo difendo e chiedo il risarcimento del dano.
A proposito, il tizio che cita ha notificato l'atto consegnando l'atto con la procura in originale, non ha iscritto a ruolo nei dieci giorni e ha notificato un altro atto di citazione. Io intando farò valere questo vizio, ma non è revista la nullità dell'atto. Poi chiede i danni non oatrimoniali ( danno biologico, morale,ecc) ai sensi dell'art. 2043 c.c. e non 2059 c.c., contesterò pure il vizio ex art. 164 co. 4.
Se qualcuno ha idee più demolitive si accettano pareri o consigli.

Rispondi

Da: sandrone8327/11/2011 17:38:02
Per mah vero: ti riferisci alla vendita di cose future?
Per Anna 67: direi che è già sufficientemente demolitiva la tua comparsa; tra l'altro, il richiamo al 2043 c.c., anche se non sufficiente, non è erroneo per fondare una richiesta di danno non patrimoniale laddove il fatto causativo sia un illecito extracontrattuale!
Ciao ciao
Rispondi

Da: x anna6727/11/2011 17:54:26
che vizio è quello di non aver iscritto nei 10 gg? non si tratta del giudizo di appello dove l' iscrizione è tassativa! nel caso da te menzionato può benissimo notificare altro atto sanando tutto
Rispondi

Da: Mah vero27/11/2011 18:44:03
la vendita di cose future rientra nelle ipotesi di v. obbligatoria.
vi sono però due tipi ulteriori che rispetto a quelle "normali" hanno una particolarità.
quale e quali sono?
Rispondi

Da: indignado per anna27/11/2011 20:10:09
l'iscrizione tardiva non determina la nullità, ma solo la cancellazione dal ruolo immediata, con conseguente estinzione, solo se il convenuto si costituisce a sua volta in ritardo, eccependo prima di ogni altra difesa la tardiva costituzione dell'attore
Rispondi

Da: Co.Co.Co x anna6727/11/2011 22:34:40
Attenzione! Il tuo problema riguarda la litispendenza ed è questo che devi eccepire.
Se l'atto ti è stato notificato, la lite è già pendente, anche se la causa non è stata iscritta a ruolo.
Il momento che determina la pendenza della lite è, infatti, la notifica dell'atto di citazione.
Se in seguito alla notifica nessuna delle parti si rende diligente, l'attore non dovrà RInotificare l'atto (perchè incorrerebbe nell'eccezione di litispendenza) ma CITARE IN RIASSUNZIONE fissando nuovo termine (ovviamente...) per la comparizione.
Ciao
Rispondi

Da: anna67 28/11/2011 08:49:21
grazie a tutti per le risposte molto utili.
vado a depositare la comparsa  di risposta con domanda riconvenzionale.
Rispondi

Da: indignado * cococo28/11/2011 14:23:30
dove hai studiato procedura?
Di fronte all'attore che si costituisce in ritardo iscrivendo a ruolo tardivamente la causa, l'idea migliore è non sanare, con domande riconvenzionali o altro il vizio, ma costituirsi tardivamente ed far cancellare dal ruolo la causa: l'attore dovrà così sborsare doppio contributo unificato, tanto per cominciare.

Mi pare sia l'ABC dell'avvocaticchio di provincia, nulla di speciale
Rispondi

Da: per mah vero28/11/2011 14:41:58
Non ho capito cosa vuoi dire?
Ti riferisci ad altre ipotesi che potrebbero configurare una vendita obbligatoria o ad alcuni tipi di vendita obbligatotia che presentano delle particolarità?
Rispondi

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