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CONCORSO MAGISTRATURA 2012
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Da: x nikita | 20/11/2011 23:46:30 |
"...fa sempre piacere sentire ke qualcuno ha ancora un pò di morale...anke sul web...e nn si vergogna di averla..." era riferito a mah vero o a me? non ho nessun problema a firmarmi è ciò che penso per quanto possa ammirare un uomo tanto intelligente e preparato, uno che va con le escort fa schifo aspirante magistrato | |
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Da: ... | 21/11/2011 07:31:17 |
Si sa che la gente da' buoni consigli sentendosi come Gesù nel tempio si sa che la gente da' buoni consigli se non può dare cattivo esempio. ................. Alla stazione c'erano tutti dal commissario al sagrestano alla stazione c'erano tutti con gli occhi rossi e il cappello in mano. A salutare chi per un poco senza pretese, senza pretese a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. ..................... E alla stazione successiva molta più gente di quando partiva chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore. Persino il parroco che non disprezza fra un miserere e un'estrema unzione il bene effimero della bellezza la vuole accanto in processione. E con la Vergine in prima fila e bocca di rosa poco lontano si porta a spasso per il paese l'amore sacro e l'amor profano. BOCCA | |
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Da: nikita.johns | 21/11/2011 10:18:37 |
x aspirante magistrato: di fatto penso possa andare bene sia per te che per Mah Vero...in fondo il suo è un disagio esistenziale serio...Mah Vero per me nn ha torto quando dice certe cose...... secondo me il livello morale femminile del nostro tempo è scarsissimo...quindi ...nn trova più differenza tra quelle "normali" ke evidentemente frequenta e quelle ufficialmente al bando sociale della borghesia formalista e marcia ....che predica bene e razzola male... ma c'è dentro di lui - e si sente benissimo tra le righe dei post - una grossa esigenza di verità di originalità .....guarda solo il fatto che nonostante il suo lavoro si spende a kikkierare con noi ke siamo lontanissimi dal suo mondo reale....e entra in contatto umano diretto e sincero. Molto sincero. Spero di essere condivisa.....un saluto | |
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Da: nikita.johns | 21/11/2011 10:22:51 |
...x Da: ...se leggi quello che ho scritto a Asp Mag nel post precedente...vedi che penso che tutto sommato anche tu hai le tue ragioni.... nn è la forma che ci salva dentro....la morale vera - quella a cui mi riferisco io ( nel mio piccolo mondo interiore ..piuttosto sereno per fortuna) è la ricerca dell'autenticità ...e questa che dici tu e de Andrè è chiamata morale dai più ma è solo "formalismo cieco e omicida".... | |
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Da: timido fiore | 21/11/2011 11:22:57 |
E' meglio tornare ad argomenti attinenti al diritto, nei quali i laureati in giurisprudenza sono spesso penosi, ma certamente meno di quando elargiscono giudizi e pareri su altri temi. La profusione di aggettivi con connotazione negativa, riferiti a una persona per i suoi costumi sessuali o il proprio stile di vita in privato, è abitudine turpe, tutta italiana. I veri barbari, che si sentono tanto perbene e benpensanti, risiedono in questo Paese. | |
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Da: Mah vero | 21/11/2011 11:53:02 |
Per Nikita, prima di tutto/i eri partita low profile e d'improvviso riveli doti nascoste. c'è sempre un difetto di metodo. si è detto già che l'etica non precede il problema ma ne consegue. prima mi calo nella fattispecie, la studio, soppeso le conseguenze, poi cerco di stabilire la condotta migliore per l uomo, non per omaggiare la divinità . a meno che la seconda non coincida col primo. ciò evita di bruciare libri, persone, popoli. qando catone si tolse la vita giudicò etico procedere in quel senso. e catone non era certo un immorale come tante schiere di prelati. "fa schifo" denota solo una presa di poszione pregiudizievole. e connota già la forma mentis dell'autore. una coppia di mia conoscenza, dottori di morale ex ante, non dormivano insieme la notte perché contrari alla convivenza. (fino alle 4 facevano di tutto però). ora mi domando, come si può essere contrari alla convivenza? dove sta la pericolosita sociale di una tal scelta. dove il bene giuridico tutelato. era evidente che ripetevano la lezioncina appresa al catechismo, per la quale come al solito la convivenza viene repressa non in sè ma come forma di libertà che il sovrano non può tollerare. si sono sposati e separati 6 mesi dopo. caduta l'ideologia dei fessi la vita vera li ha schiacciati. non erano preparati perché inautentici loro e i loro pedissequi sentimenti. io ho studio da 35 anni. tra i fini dello studio c'è la vendita del mio corpo in cambio di denaro. il muratore vende le braccia e il tempo per denaro. il medico. il chimico vendono una prestazione intellettuale. ma c'è sempre qualcuno che paga per un servizio. chissà perché quando si vende il piacere sessuale la cosa diventa riprovevole. allora ci fanno schifo pure i pizzaioli. o il piacere del palato ha più dignità di quello del ventre? forse perché noi che siamo materia dobbiamo ripudiare la materia per salvarci l'anima? io trovo che la lotta al materialismo sia un'altra perversione della cultura devastante cattolica. hanno pure storpiato il messaggio umanistico di epicuro. siccome cristo ha sofferto la gente deve soffrire. niente terapie del dolore allora per coloro che alla fine della vita soffrono pene immani. nessuna pietà . sempre in nome di dio. naturalmente. sempre per bocca di gente che vive in un benessere davvero schifoso ed immorale. la materia è bella ed è poetica. è in noi. ben venga il messaggio e l'icona di budda. quindi si dovrebbe fare uno sforzo ulteriore e dire meglio cosa non va nella professione di escort? una donna non può vendere il corpo, o meglio una parte del corpo, il resto sì. non ne capisco eticamente la ragione. siete in continua vendita. dai prodotti di bellezza, ai vestiti, al vezzo di essere sexy. siete solo la brutta copia di una escort. prendiamo la preterintenzione: come la definireste? avete mai notato che l'art. 42 cp declina 4 forme di responsabilità penale: dolo,colpa, preterintenzione, resp. oggettiva. prima di definire qualcosa occorre analizzarla in maniera neutra. senza preorientamenti. altrimenti dall'albero non si esce. cosa viene imputato all'agente fuori dalla copertura della sua volontà ? si ragiona. si prendono i casi, si cerca una verità che elida le antinomie del sistema. si cerca une regola cui affidarsi nelle scelte della vita. regola la cui tenuta ve sempre verificata di fronte al caso concreto. ciò la rende sempre flessibile e perfettibile. ciò giustifica le tesi minoritarie. la regola etica è quella che più soddisfa l'eigenza di libertà e di felicità della persona. non si creda che sia facile. nel caso di catone la ricerca etica si chiuse con la considerazione che era meglio morire piuttosto che vivere da servi. gli indios inseguiti dai cannoni spagnoli, preceduti dai preti con la croce, uccidevano il terzo figlio. erano crudeli? no. nella figa dalla morte ogni genitore portava un figlio. il terzo soccombeva per non diventare servo e schiavo. insomma ponetevi sempre dopo la norma o il fatto. prima bisogna capire. davanti alla traccia non devo subito richiamare alla memoria nozioni pregresse. devo leggerla. leggerla. vedere cosa è in essa celato. cosa mi si chiede. poi ricostruire il tutto con una visione più ampia. insomma. cara asp.mag. (spero che sei femmina, come maschio ti dovrei ricusare) prima di denigrare la professione più antica e degna del mondo occorre fare una oculata analisi. fa parte della storia dell'uomo. io trovo più dannosi socialmente costoro: architetti. avvocati. giudici. dirigenti. imprenditori. veline. de filippi. d'urso. sacconi. gelmini. tremonti. ecc.ecc. qui con competenza dico che ho schifo. | |
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Da: bah . . . | 21/11/2011 11:55:44 |
. . . | |
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Da: timido fiore | 21/11/2011 12:00:37 |
neque mittatis margaritas vestras... qui ci sta, nulla da eccepire, il tuo migliore scritto. | |
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Da: nikita.johns | 21/11/2011 12:07:04 |
credo che il ricorso al 126 ricostruito come sopra detto potrebbe andare male...infatti l'ordinanza della Corte 306-2009 parla diversamente .. ehi Mah Vero guardala un pò.... | |
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Da: ... | 21/11/2011 12:43:51 |
...cari ragazzi, a parere vostro, in cosa si differenziano la condizione risolutiva e la possibilità di rifiuto del terzo ex art. 1411? | |
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Da: Mah vero | 21/11/2011 12:58:04 |
per Nikita. non ho tempo di leggerla per bene. dammi riscontro a ciò che scrivo appresso: la corte costituz. insomma stacca l obbligo di comunicazione imposto al proprietario del veicolo dal verbale di accertamento della violazione del CDS. se fossimo dal g.a. non vi sarebbe dubbio sulla connessione dei procedimenti amm.vi e quindi sulla invalidità derivata. poi qualcuno qui nega (vedi dietro) che spesso davanti al g.a. si ha più tutela contro la pa. la corte mi pare dica: quello è un obbligo di collaborazione imposto al cittadino che nulla ha a che fare con l'infrazione. se è così siamo di fronte ad una inaccetabile presa di posizione che farebbe impallidire i principi liberali. per una serie di ragioni. la prima: un ordinamento democratico non può imporre obblighi collaborativi astratti ai cittadini. può vietare una condotta. ma imporne una è tutt altra cosa. si veda il reato omissivo dove l'imposizione è legata ad una posizione di garanzia dell'onerato. imporre al cittadino di dire chi guidava la sua auto quel certo giorno in maniera avulsa dalla infrazione significa invadere le libertà costituzionali. secondo: il procedimento sanzionatorio non è uniforme (come ad es. quello espropriativo). cioè non esiste un modello generale. ci si rifà però a quello previsto dalla legge del 1981 n. 689. la cui prima parte ricalca i principi del diritto penale. certo, si dirà che non di delitto trattasi ma di illecito depenalizzato e perciò si può punire la mera disobbedienza. sarebbe lo stesso allora fare la multa perché non vado dal barbiere tre volte al mese. in tanto ha senso un obbligo di fare imposto in quanto ci sia un sostrato sostanziale da salvaguardare. è infatti la denuncia è finalizzata ad individuare il soggetto cui togliere i punti. ma se non ci sono punti da togliere la denuncia a che serve? che motivo ho di collaborare al nulla? se posso la rileggo meglio. voglio capire se si tratta solo di consentire alla pa di inviare il secondo verbale o anche di sanzionare l'omissione nonostante l'annullamento della infrazione. una tal posizione meriterebbe il ricorso alla cedu. si svuota il 23 cost. ps. l ho letta in pochi minuti perciò il commento è a caldo | |
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Da: Mah vero | 21/11/2011 13:02:07 |
riporto il seguente articolo: Da oggi, chi presenta il ricorso per una multa per eccesso di velocità non sarà tenuto a pagare anche la multa per non aver comunicato chi era alla guida al momento dell'infrazione. E' il Ministero dell'Interno a stabilirlo in risposta a un quesito della Prefettura di Bologna su una situazione piuttosto diffusa nella pratica. Il termine di 60 giorni per la indicazione del nominativo del conducente cui applicare la decurtazione dei punti della patente, posto a carico del proprietario del veicolo con il quale è stata commessa l'infrazione, decorre, quindi, solo dopo la definizione del giudizio di opposizione e sempre che il ricorso sia stato respinto. Solo se il proprietario non provvederà , in questa fase, sarà punibile anche con la multa supplementare di 263 euro normalmente prevista per chi non consente di individuare il conducente cui decurtare i punti relativi all'infrazione commessa. Secondo la nota ministeriale, la presentazione del ricorso rientra tra i giustificati e documentati motivi per i quali può essere ammessa la mancata comunicazione. Quest'interpretazione si basa su un passaggio della sentenza 27/05 della Consulta (quella che dichiarò incostituzionale la decurtazione a carico del proprietario che non indicava il guidatore), in cui si afferma che «in nessun caso il proprietario è tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi». La nota ministeriale cità però anche una sentenza contraria della Cassazione (la 17348/07), ritenendola evidentemente in subordine rispetto a quella della Consulta. Secondo il ministero, nessun problema si pone quando è lo stesso ricorso a contenere il nome del trasgressore: in questo caso, l'invito a indicare il conducente è da considerarsi rispettato, anche se il modulo allegato al verbale non è stato riempito. In effetti capita che il proprietario si opponga qualificandosi come tale. E, anche quando non lo fa, talvolta riporta elementi di fatto che fanno pensare quantomeno a una sua presenza a bordo al momento dell'infrazione, per cui non risulta credibile che poi dichiari di non sapere chi guidasse. La nota ministeriale si conclude sottolineando che è l'organo di polizia a inviare al proprietario un nuovo modulo con invito, appena viene a conoscenza dell'esito del ricorso sfavorevole al ricorrente. Dalla notifica di quest'ultimo invito dovrebbero poi ri-decorrere i 60 giorni a disposizione per indicare il conducente. Da ciò si deduce che, secondo il ministero, il ricorso non comporta una semplice sospensione del decorrere dei 60 giorni originari, ma la fissazione di un nuovo termine, per quanto esso non sia previsto da alcuna norma. | |
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Da: Mah vero | 21/11/2011 13:26:43 |
per Nikita. dopo la senteza della Corte Cost. del 2005 il legislatore ha provveduto a modificare il 126 bis staccando appunto i due procedimenti ontologicamente connessi. l'obbligo di comunicazione è astratto perciò. e si punisce la mera disobbedienza. così è perché lo dice il legisltatore. permane il collegamento però a certe condizioni. mi pare ci sia un richiamo anche al rapporto di presupposizione tra reati: la sorte del reato presupponente allorché cada quello presupposto. a me pare che la questione di costituzionalità si sposti dalle censure del giudice a quo ai profili improvvisati nel post precedente. ma non c'è tempo per andare oltre. vedi se puoi dirci tu qualcosa in merito. | |
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Da: pablo è vivo | 21/11/2011 14:04:41 |
la condizione risolutiva e il rifiuto del terzo ex art. 1411 non si differenziano. Entrambe risolvono con efficacia ex tunc una fattispecie che ha già prodotto effetti. Solo che nel contratto a favore di terzo il rifiuto di quest'ultimo fa sì che gli effetti si producano tra stipulante e promittente essendo il terzo estraneo al contratto. | |
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Da: per mah vero | 21/11/2011 14:17:01 |
Negli esempi che tu hai fatto, quelli relativi alla morale, ci vedo un vizio di fondo. Non possono essere messe sullo stesso piano le escort con i pizzaioli, i medici gli avvocati ecc. Ciò avrebbe senso se tutti fossero liberi di autodeterminarsi ma molto spesso non è così. La escort spesso decide di fare quello che fa non per una libera scelta. Eppoi, se permetti, tu metti sullo stesso piano il piacere dello stomaco con il piacere del ventre. Mentre stanno su piano diversi. Manca la sinallagmaticità : non c'è causa. Chi ti dice che la escort provi piacere ad andare con un cliente che magari ripugna? E' il tuo piacere che soddisfi non il suo. C'è una prevaricazione in questo: tu sei il soggetto forte lei quello debole. E' questa debolezza che stai comprando. Il discorso sarebbe diverso se le persone (tutte) fossero sullo stesso piano, ma questo accade solo nel mondo delle favole. | |
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Da: nikita.johns | 21/11/2011 14:20:42 |
x Mah Vero: Da: Mah vero 21/11/2011 12.58.04 per Nikita. non ho tempo di leggerla per bene. dammi riscontro a ciò che scrivo appresso: la corte costituz. insomma stacca l obbligo di comunicazione imposto al proprietario del veicolo dal verbale di accertamento della violazione del CDS. Sì LO STACCA ..MA NON COSì EVIDENTEMENTE NELLA SUA ORDINANZA DOVE IN FONDO DICE AL REMITTENTE CHE IL PROBLEMA STA NEL FATTO CHE LUI NON GLI DICE SU CHE PRESUPPOSTO RITIENE COLLEGABILE IL PRIMO VERBALE AL SECONDO..cioè gira la questione sul punto attribuendo al remittente un difetto di motivazione che poi si riverbera sul secondo giudizio ( quello principale relativo al 126 bis) comunque c' una sentenza di Cass alla quale si fa riferimento che appunto sostiene che l'obbligo di comunicare i dati è cosa a sè stante rispetto al verbale 142 ... ORA DEVO LAVORARE PER GUADAGNARMI IL PANE ( quello che non ho poi i soldi di comprare ....se nn lavoro ahahh) leggo meglio il tuo scritto stase a presto | |
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Da: nikita.johns | 21/11/2011 14:25:27 |
per " Da: per mah vero 21/11/2011 14.17.01 Negli esempi che tu hai fatto, quelli relativi alla morale, ci vedo un vizio di fondo. Non possono essere messe sullo stesso piano le escort con i pizzaioli, i medici gli avvocati ecc. Ciò avrebbe senso se tutti fossero liberi di autodeterminarsi ma molto spesso non è così. La escort spesso decide di fare quello che fa non per una libera scelta. Eppoi, se permetti, tu metti sullo stesso piano il piacere dello stomaco con il piacere del ventre. Mentre stanno su piano diversi. Manca la sinallagmaticità : non c'è causa. Chi ti dice che la escort provi piacere ad andare con un cliente che magari ripugna? E' il tuo piacere che soddisfi non il suo. C'è una prevaricazione in questo: tu sei il soggetto forte lei quello debole. E' questa debolezza che stai comprando. Il discorso sarebbe diverso se le persone (tutte) fossero sullo stesso piano, ma questo accade solo nel mondo delle favole. E CAVOLO METTI UNA FIRMA QUALSIASI KE DIVENTA IMPOSSIBILE RISPONDERTI... | |
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Da: nikita.johns | 21/11/2011 14:32:24 |
..X mAH VERO ANCORA PENSO ( ma a volo così..) è che bisogna pensare che questo obbligo anke se imposto ora dalla legge...deve rimanere connesso con il sistema...deve essere letto nel sistema appunto ..e così interpretato..quindi: quell'obbligo deve rimanere collegato al 142 ( se non altro perchè la norma richiama in tabella il 142 ..) quindi se cade il 142 l'obbligo di dovrebbe conseguentemente cadere..... riporto il tuo pezzo "se posso la rileggo meglio. voglio capire se si tratta solo di consentire alla pa di inviare il secondo verbale o anche di sanzionare l'omissione nonostante l'annullamento della infrazione. una tal posizione meriterebbe il ricorso alla cedu." SI SECONDO IL MIO INTENDIMENTO E' COSI' CHE I GDP SONO SPINTI DALLE SUPREME CORTI AL RIGETTO DEL SECONDO VERBALE...MA come imposteresti il ricorso alla CEDU ( non per farlo veramente ma per capirti meglio....) a presto veramente | |
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Da: Mah vero | 21/11/2011 14:35:02 |
Vale per tutti non potersi scegliere sempre il cliente migliore o il collega più affine. il punto era di metodo. non pensare nulla prima di avere le dovute competenze come puoi dire dall'alto cosa è buono e cosa no? quando non puoi dirlo neanche di te stesso? bisogna fare questa operazione di passaggio al porno. stare nel porno equivale ad essere oggettivi: un corpo che cerca piacere senza giustificazione. un criterio che si afferma tenendo presente la persona. vedo che soffre e l'aiuto. non gli impongo di soffrire perché c'è un principio fuori dal mondo che deve prevalere sull'umanità . avere visioni particolari e non globali della realtà costringe ad una vita piccola. lo stesso metodo vale per lo studio. come studi leggi i fatti. le relazioni. non vale la pena parlare oltre. cercate solo di considerare il primato morale che le escort vantano su di voi. vi sarà utile (altrimenti vi tocca minzolini a vita). smettere di sogettivizzare: non si può parlare di teologia con dio. invece la parentesi aperta dalla lieve Nikita sul rapporto tra reati, di presupposizione reale o apparente, mi faceva venire in mente questo caso: usura. tizio presta denaro a caio e pretende un interesse usurario. caio inizia a pagare le esose rate. una volta sempronio si presenta da caio dietro mandato di tizio per riscuotere un rateo. di cosa risponde sempronio? se volete rispondere fatelo senza ausilii vari. ps. quanti di voi sul web vedono i siti dei 16enni? io mai. | |
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Da: nikita.johns | 21/11/2011 14:45:11 |
mi viene in mente quando la società x di recupero crediti si presenta per riscuotere un credito (cedutogli ?) da una compagnia telefonica...che peraltro non ti ha inviato la fattura nei termini ( o comunque non ne ha prova perchè magari il postino l'ha persa a casa di chissà chi ...e tu non l'hai mai vista) e ti richiede soldi senza provarti che ha avuto incarico dalla compagnia e te ne chiede quasi un terzo di più senza che neanche nessuno ti abbia inviato una raccomandata....SENZA SAPERE COSA E PER CHI VOGLIONO COSA TI TARTASSANO DI TELEFONATE URLANDOTI COSE SPIACEVOLI ... eh ce ne vuole di pazienza a mantenersi lievi...........ahaahhaha | |
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Da: Mah vero | 21/11/2011 14:55:40 |
Intanto diciamo che la Corte valuta la questione in relazione alle censure prodotte dal giudice a quo. salvare una norma per un profilo non vuol dire che essa sia costituzionalmente legittima. il problema in una parola è questo: se l'obbligo di denuncia non è più legato all'infrazione commessa si finisce col punire la mera disobbedienza. il valore giuridico, il bene interese tutelato, è così l'interesse dello stato a che si obbedisca ai propri precetti. es. se vedi un'auto in divieto devi fare denuncia altrimenti ti sanziono. e via dicendo. è chiara la differenza tra vietare e obbligare? tra la condotta attiva e quella omissiva? lo stato entra nella libertà della persona senza ragione. un oridnamento democratico non deve tollerarlo. se si trattasse di un delitto sarebbe facile vederne la incostituzionalità . l'illecito depenalizzato invece potrebbe passare indenne. un ricorso alla cedu a mio avviso sarebbe possibile poiché in tal modo si limita la libertà delle persone senza ragione. il dovere di obbedienza astratto è tipico degli ordinamenti che antepongono alla persona lo stato personificato. lo stato come padre cui si deve obbedienza. lo stato che parla al popolo tutto e lo indirizza verso una certa meta. insomma si tratta dei noti sistemi totalitari. | |
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Da: nikita.johns | 21/11/2011 14:57:07 |
X MAH VERO e il 126 bis: quello che voglio capire alla fine di tutto è perchè il g.o ( nella specie il g.o. della situazione) quando và a decidere sulla 689/81 si deve o non si deve riferire al diritto amministrativo? ai principi di questo? o meglio mi sai far capire in termini semplici se il g.o. può trattare una materia di tipo amministrativistico ( tipo annullamento di un verbale ) a quale tipo di diritto sostanziale deve riferirsi per risolvere? altra cosa è l'impronta penalistica che giustamente dici ...ma quella secondo me và guardata per altre cose tipo per la valutazione delle esimenti ....nn ho molto molto chiaro ...intanto però valutiamo bene il tipo di sentenza che posso ottenere dal gdp....che è il g.o. a questo livello | |
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Da: nikita.johns | 21/11/2011 15:00:31 |
..bravo! sono d'accordo Mah Vero...tipico dei sistemi totalitari....ma nn sono ferratissima sulla tecnica.... solo il mio cervello mi dice che se oggi si fa passare che uno indipendentemente dalla validità della infrazione al CdS ....deve per forza di cose osservare l'ordine di dare i dati del conducente della propria auto....indipendentemente da tutto ( perchè così sarebbe al termine del giudizio di annullamneto del primo).....allora inogni momento e con ogni scusa mi possono chiedere questi dati.... AIUTAMI A SMONTARE LA CORTE.... | |
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Da: nikita.johns | 21/11/2011 15:06:24 |
uffa sono stanca...forse e' meglio pagare | |
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Da: nikita.johns | 21/11/2011 15:20:25 |
eccepisco sul punto che segue "Chi ti dice che la escort provi piacere ad andare con un cliente che magari ripugna? E' il tuo piacere che soddisfi non il suo." SECONDO ME LEI HA PAREKKIO PIACERE AD INTASCARSI I SUOI 2300 euro ...KIARO? VOGLIO DIRE CHE LA ESCORT DI CUI PARLIAMO E' LA PRIMA CHE IN PIENA COSCIENZA E VOLONTà FA DI SE' STESSA UN OGGETTO ....e lo fa con piacere ( quello dei soldini che si prende superando più o meno allegramente se il cliente gli fa schifo o no...magari non si accorge di nulla perchè è completamente fatta...ma si fà perchè vuole ottenere uno scopo...anzi una s.....ta.... | |
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Da: Mah vero | 21/11/2011 15:22:29 |
il punto è proprio quello. quando passo l'impiegato pubblico dal g.a. al g.o. quegli non può più sollevare l'eccesso di potere. dovrebbe eccepire il succedaneo, ossia la buona fede. essa però funziona bene nei rapporti tra privati meno contro la pa. così al gdp. in deroga alla lac rimetto al gdp la consocenza di certi provvedimenti amm.vi. egli avrà come riferimento la normativa di settore ed il codice di procedura civile. la soluzione sarebbe l'annullamento del secondo verbale per carenza del presupposto. senonché il legislatore ha stabilito diversamente. il nesso tra i due verbali è stato reciso dalla legge. il problema è allora quello di stabilire la legittimità della norma che sanziona la mera disobbedienza. il principio di legalità , richiamato anche dalla legge sugli illeciti depenalizzati, mi pare venga rispettato nella forma violato nella sostanza. certo trattandosi di una mera multa è difficele venirne a capo. ma mi domando perché io debba collaborare con la pa quando non ho fatto nulla. se impugno il vebale ritengo che la pa abbia commesso un errore. ciònonostante devo perdere il mio tempo per denunciare un nulla. mi pare venga inciso anche il 23 cost. ps. ma quanto devi pagare? | |
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Da: Mah vero | 21/11/2011 15:54:24 |
la condizione è un evento esterno al contratto, al verificarsi del quale le parti programmano lo scioglimento del vincolo. il rifiuto del terzo è un atto negoziale unilaterale. che differnza c'è tra condizione e presupposizione? è possibile dedurre in condizione non il fatto esterno ma una delle prestazioni del contratto? | |
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Da: nikita.johns | 21/11/2011 15:55:09 |
il 23 no perchè sembra che comunque la legge di riferimento ci sia il 126 bis comma 2 ...a meno che interpretata alla grande voglia dire altro anche la costituzione....fammi ancora luce grazie sanzione minima 269 E.... quasi come una delle tue escort....ma guarda !!! | |
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Da: nikita.johns | 21/11/2011 15:58:01 |
xkè dici che si "svuota " il 23 ? fammi il ragionamento completo...sei troppo avanti per il mio livello aiutami a capire | |
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Da: Docrates | 21/11/2011 16:09:23 |
MA PERCHE' NON VI TELEFONATE? BASTA! | |
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