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CONCORSO MAGISTRATURA 2012
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Da: boia18/12/2011 21:01:14
per essere omicidio del consenziente dovrebbero prima chiedere al condannato che ne pensa...dubito aderisca alla proposta di soppressione coatta.
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Da: info please18/12/2011 21:02:55
ragazzi, sapete dove posso trovare i temi degli idonei al concorso 2010? c'è un sito su cui sono stati pubblicati? o, se no, qualcuno di voi ha a disposizione qualche compito?
sono molto curiosa, non avendolo passato, di capire cosa gli idonei abbiano scritto di diverso da me...feci richiesta al csm ma me l'ha rigettata....senza motivare, peraltro.....e mi scocciai di persistere...
grazie a chi vorrà aiutarmi
Rispondi

Da: aspirante magistrato18/12/2011 21:27:22
ma che ho scritto una cazzata?? -.-'
anonimo caro, lo so anch'io che devo "studiare" penale!! prrr..
mi sono abilitata il mese scorso, e sto cominciando ORA!! essendo una civilista, parto dall'amministrativo (penale dopo vacanze natale). cercavo solo di interagire, provocando il dibattito sull'argomento. sono entrata nel forum, letto velocemente il post, e scritto senza riflettere. Mea culpa! 

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Da: indignado18/12/2011 21:27:59
Art. 3 Obbligatorietà della legge penale
La legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato, salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale.
La legge penale italiana obbliga altresì tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano all'estero, ma limitatamente ai casi stabiliti dalla legge medesima o dal diritto internazionale.
Rispondi

Da: indignado18/12/2011 21:29:22
Art. 7 Reati commessi all'estero
È punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati:
1) delitti contro la personalità dello Stato;
2) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto;
3) delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano;
4) delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni;
5) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana.
Rispondi

Da: indignado18/12/2011 21:31:56
Art. 9 Delitto comune del cittadino all'estero
Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato.
Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, ovvero a istanza o a querela della persona offesa.
Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che la estradizione di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto.
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Da: indignado18/12/2011 21:36:06
è meglio che non torni in Italia
Rispondi

Da: x aspirante magistrato18/12/2011 22:48:58
sei troppo simpatica :-)
Rispondi

Da: x aspirante magistrato18/12/2011 23:03:34
E anche molto ignorante....
Continua a intervenire con i tuoi sorrisini adolescescianziali che è l'unica cosa che sai fare.
Le discussioni giuridiche lasciale a chi conosce il diritto.
Rispondi

Da: aspirante magistrato18/12/2011 23:31:07

"adolescenziali"
Monello ;)




x asp. mag.     ore 22.48
grazie

Rispondi

Da: per aspirante magistrato18/12/2011 23:52:31
da quando sei tornata il forum è ripartito grazie ai tuoi interventi. sei in gamba ;)
Rispondi

Da: 464646 18/12/2011 23:56:07
Il Medico-Boia.
Ancdiamo con ordine: Che reato ha commesso?
Direi omicidio 575.
Si può applicare qualche scriminante?
Trovo giusto quanto detto da Sandrone su quella ex art. 51, ma non parlerei di adempimento del proprio dovere legale e contrattuale, (il dovere nasce da una potestà dell'autorità e qui non l vedo), ma di esercitare un diritto che in questo caso l'ordinamento americano gli accorda.
Il problema è se questo vale a scrimnare anche nell'ordinameto italiano. Che ne dite?
Giusto imho anche il riferimento ai primi articoli del c.p. ,. Ma pur non essendoci stato processo in Usa non si potrebbe invocare il ne bis in idem?
Rispondi

Da: infoplease19/12/2011 00:04:48
ragazzi, sapete dove posso trovare i temi degli idonei al concorso 2010? c'è un sito su cui sono stati pubblicati? o, se no, qualcuno di voi ha a disposizione qualche compito?
sono molto curiosa, non avendolo passato, di capire cosa gli idonei abbiano scritto di diverso da me...feci richiesta al csm ma me l'ha rigettata....senza motivare, peraltro.....e mi scocciai di persistere...
grazie a chi vorrà aiutarmi
Rispondi

Da: ...19/12/2011 09:06:56
Se qualcuno può chiarirmi questo dubbio.
Una rappresentanza sindacale molto rappresentativa a livello nazionale di una determinata categoria indice assemblea solo per i loro iscritti ex art. 20 statuto dei lavoratori.
Ad un lavoratore non iscritto in tale sigla, ma facente parte di una categoria sindacale di base, non sufficientemente rappresentativa a livello nazionale, viene ripetutamente impedito di partecipare a tale assemblea sindacale, con l'avallo del datore di lavoro (ente pubblico)?
Vi è lesione (atto discriminatorio) dei diritti di tale lavoratore?
Quale mezzo di tutela può apprestarsi? dato che per la condotta antisindacale lo statuto dei lavoratori parla letteralmente di legittimazione attiva delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale?
Rispondi

Da: aspirante magistrato19/12/2011 09:28:45
Ma allora ero vicina?? Quando ho letto (ribadisco velocemente!) il post, il ragionamento (superficiale ed impulsivo) che ho fatto è stato:

EUTANASIA! Ergo..

A. OMICIDIO DEL CONSENZIENTE se l'eutanasia è accettata e voluta dallo stesso malato. (579 cp "Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui è punito con la reclusione da sei a quindici anni.
Non si applicano le aggravanti indicate nell'articolo 61.
Si applicano le disposizioni relative all'omicidio se il fatto è commesso:
1) contro una persona minore degli anni diciotto;
2) contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizione di deficienza psichica, per un'altra infermità o per l'abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti;
3) contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno")

B. OMICIDIO, nel caso di eutanasia attiva o passiva non consensuale




Cmq stasera leggo i vostri ragionamenti e mi autopunisco!
Buona giornata 
Rispondi

Da: sandrone 8319/12/2011 09:34:10
Per 464646: il dovere nasce non solo da un ordine dell'autorità ma anche da un'attribuzione ope legis (sei d'accordo?); la legge americana che contempla la pena capitale per determinati reati, obbligando il medico che stipuli il contratto di prestazione d'opera a praticarla con inziezione letale, integra l'art. 51 c.p.; quest'ultima disposizione è meramente dichiarativa, quindi è ben possibile l'integrazione ad opera di una norma giuridica, anche straniera, suscettibile di applicazione al caso specifico.
Il problema si pone nei termini in cui a scriminare il delitto 575 c.p. sarebbe una norma incostituzionale, ovvero la legge americana che disciplina la pena capitale in contrasto con l'art. 27 cost.!!!
Rispondi

Da: tracce19/12/2011 11:10:16
1) Premessi cenni sulla "quota di legittima" tratti il candidato dell'art. 550 e 551 c.c.
2) Premessi cenni sulla delazione ereditaria si soffermi il candidato sul divieto del patto commissorio e sulle sue deroghe
3) Il principio del numero chiuso dei diritti reali con particolare riferimento agli oneri reali e alle obbligazioni propter rem
Rispondi

Da: Per 46464619/12/2011 11:18:06
Tu sei mah vero
Rispondi

Da: 464646 19/12/2011 12:17:54
Per Sandrone:
mi piace la tua ricostruzione, anche quella sul dovere, e soprattutto il richiamo all'art. 27, norma che sarebbe indirizzata non solo allo Stato ma_anche_ ai cittadini.

Però ti voglio proporre un altro percorso argomentativo, che eliminerebbe le insidie di cui sopra.

Sebbene la lettera dell'art. 9 cp non lo preveda la giurisprudenza richiede come condizione obiettiva di punibilità la doppia incriminazione del fatto (sia in ita sia in Usa), come espressione del più generale principio di territorialità.
Principio talmente consolidato che, quando si sono voluti punire reati a sfondo di turismo sessuali con minori all'estero, si è dovuto introdurre un art. specifico, il 604 c.p.
Non potendosi applicare al caso di specie l'art. 9 cp, ovviamente il fatto non sarebbe punibile secondo la legge italiana.




Rispondi

Da: sandrone 8319/12/2011 14:01:14
Per 464646: hai prefettamente ragione; il tuo percorso è più semplice e meno tortuoso!!!Grazie del contributo!!!:)
Per tracce: immagino che la traccia n.2 faccia riferimento al patto successorio, non commissorio!!Giusto?
Rispondi

Da: tracce19/12/2011 14:12:03
Errata corrige
Si ha ragione Sandrone.
Ho sbagliato a scrivere.
La traccia 2 è: Premessi cenni sulla delazione ereditaria si soffermi il candidato sul divieto del patto successorio e sulle sue deroghe
Rispondi

Da: ...19/12/2011 15:15:02
Nessun esperto in diritto del lavoro?
Per partecipare ad un'assemblea sindacale convocata da una delle sigle maggiormente rappresentative a livello nazionale, necessariamente si deve essere affiliati a quella sigla?
non ha diritto il singolo lavoratore, a prescindere dalla sua affiliazione o convocazione, di partecipare a qualsiasi assemblea sindacale che riguarda temi aziendali di cui potrebbe avere interesse?
Rispondi

Da: indignado19/12/2011 15:20:08
ai sensi dell'art. 9 c.p. il reato commesso dal cittadino all'estero è punibile alla sola condizione che l'autore si trovi in Italia.
Diversamente, difetterebbe una condizione di procedibilità.
Dunque, posto che sussiste certamente il delitto di omicidio (esiste l'evento, il nesso di causa ed anche il dolo) e che non esiste alcuna esimente, né sotto il profilo dell'esercizio del diritto (il contratto di lavoro avente ad oggetto la soppressione della vita altrui sembrerebbe essere illecito, perché contrario a norme imperative) né sotto il profilo dell'osservanza di un dovere (il dovere volontariamente assunto non pare potersi elevare a vincolo cogente), se il nostro concittadino torna in Italia diventa punibile ai sensi dell'art. 9 c.p.
Per questo dicevo che è meglio per lui restare in USA: sin tanto che rimane all'estero non è punibile.
Rispondi

Da: indignado:19/12/2011 15:27:23
Art. 20 - Assemblea

I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Migliori condizioni possono essere stabilite dalla contrattazione collettiva.
Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi - sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali nell'unità produttiva, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al datore di lavoro. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale.
Ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di assemblea possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro, anche aziendali.

Rispondi

Da: 464646 19/12/2011 16:31:19
Per Sandrone:
grazie a te, è stato un piacere...
Rispondi

Da: ...19/12/2011 21:01:26

- Messaggio eliminato -

Rispondi

Da: sandrone 8319/12/2011 22:03:36
Per Indignado: correggimi se sbaglio; il dovere, ex art. 51 c.p., è previsto da una norma giuridica ovvero da un ordine dell'autorità. Rispettate queste due condizioni, il dovere scrimina proprio perchè cogente: il fondamento tecnico è il principio di non contraddizione, il fondamento politico l'interesse prevalente dell'ordinamento!!!
Ciò detto, il problema che si poneva nella ricostruzione che avevo fatto è il seguente: è sufficiente la condizione "formale" di giuridicità del dovere al fine di renderlo scriminante e, anche avallata questa dubbia conclusione, non si impone un criterio di gerarchia delle fonti, giusto il quale mai una scriminante contemplata da una legge ordinaria, potrebbe rendere lecito un reato posto a presidio di un diritto costituzionale???
La risposta parrebbe negativa dal momento che anche la disposizione (norma giuridica) contemplativa del dovere scriminante non può non sottostare al generale criterio di gerarchia; ancor più, essendo il fondamento della scriminante quello dell'interesse "prevalente", quale criterio potrebbe essere più risolutivo, in merito alla valutazione di prevalenza, del sicuro criterio della gerarchia delle fonti (dotato, peraltro, di riscontro positivo)?
Quindi la ricostruzione del dovere scriminante, in effetti, faceva acqua da tutte le parti, per questo motivo!!!
La ricostruzione di 464646, invece, mi pare la più ragionevole, nonchè, evidentemente, l'unica ammissibile per limitare la pretesa di "universalità" del nostro codice penale!Non sei d'accordo?
Rispondi

Da: Spighetta20/12/2011 11:02:53
Buongiorno,
premetto che non sono un'aspirante, ma, anzi, avrei bisogno di chiedere a voi, che siete degli esperti, un'informazione (io mi sono appena iscritta all'università!):
Qual è il termine per proporre appello contro una sentenza di primo grado? Ci sono state delle riforme dal 2000 ad oggi? E i termini attualmente previsti si applicano anche se, per ipotesi, la causa di primo grado ha avuto inizio prima che intervenisse una riforma? In altre parole, per il computo dei termini per proporre appello faccio riferimento al termine attualmente in vigore oppure a quello in vigore al momento in cui è iniziata la causa di primo grado?
Grazie a chi vorrà rispondermi!
Rispondi

Da: Mah vero20/12/2011 11:34:59
appello civile penale tributario ...

la regola è che la norma sostanziale non si applica ai giudizi pendenti, mentre quella processuale sì.

di solito però il legislatore prevede un regime transitorio in cui le vecchie norme continuano ad avere vigenza.

cmq se hai un caso pratico esponilo, sarà più facile risponderti.

Rispondi

Da: anna67 20/12/2011 12:34:57
tempus regit actum...

mi ha riportato a luglio 2010

vi ricordate il tema di penale sulla prescrizione e la recidiva, con la ex cirielli ed il problema della successione di leggi nel tempo...
Rispondi

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