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CONCORSO MAGISTRATURA 2012
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Da: anna67 20/12/2011 12:36:13
mah vero... ma dove eri finito?
Rispondi

Da: obiter dictum20/12/2011 12:40:09
Ragazzi, premessa la solita pantomima sul fatto che non ci sono manuali perfetti, che è comunque necessaria l'integrazione tramite riviste e quant'altro, voi il Civile dove lo state studiando?
Leggo che chi studia il Chinè non è molto soddisfatto...
Che ne pensate del nuovo Caringella-Buffoni?
Rispondi

Da: Mah vero20/12/2011 15:18:07
ero finito in una montagna di carte
e un incontro extraterritoriale...

come si può pensare che un manuale di civile possa essere scritto da caringella e buffoni??

insomma certa robaccia la eviti soltanto con un pò di spirito aristocratico.
non c'è bisogno che spendi tempo e soldi per leggere il nulla.

sul chinè direi .... chi è???

ma per carità.
non dovresti neanche farla questa domanda.
ma si capisce che sei vittima di operazioni di marketing. le sole in grado di vendere la merda come se fosse oro. parlo in generale.

Rispondi

Da: Spighetta20/12/2011 15:41:00
Scusate, non ho riportato un dato fondamentale: appello CIVILE.
Vedo che c'è stata una riforma dei termini per proporre appello nel 2009 (leggo "termine lungo"). Nel frattempo ho avuto modo di appurare che oggi il termine per impugnare in appello è di 30 giorni (termine breve). Leggo che la riforma del 2009 è entrata in vigore il 4 luglio'09 per tutti i giudizi instaurati a partire da quella data. Ma l'appello si considera "nuovo giudizio"?
Non so se è un caso verificatosi nella realtà. So solo che il prof. ci ha messo alla prova su questa questione... e non ne sono ancora uscita! Forse troppo complesso per una SPIGHETTA? Comunque grazie a chi mi ha risposto. Vi auguro di realizzare il vostro sogno. Magari tra qualche anno comincio a pensarci anche io... forse!
Rispondi

Da: obiter dictum20/12/2011 16:56:00
Ciao mah vero, ho letto alcuni tuoi post e vedo che propendi per i manuali istituzionali.
Premetto che ho 25 anni e mi sono laureato da qualche mese, sono un pò disorientato dinnanzi a tutta questa manualistica propinatami a destra e a manca.
Da una parte, c'è chi mi dice di andare sui manuali supermoderni, che trattano le ultime sentenze ed i fervidi dibattiti giurisprudenziali.
Ergo: Penale=Garofoli
        Civile= Chinè
        Amministrativo=Caringella

Dall'altra, c'è chi, come te, mi invita ad analizzare i classici
Penale=Fiandaca e/o Mantovani
Civile=Gazzoni e/o Bianca
Amministrativo= Casetta e/o Giannini.

Da una parte, credo che tu abbia ragione nella misura in cui certi manuali- in particolar modo il Chinè- rappresentano un coacervo di commenti alle sentenze preceduto da un sintetico e disorganico mix delle opinioni dottrinarie prevalenti.

Dall'altra, però, leggendo le tracce degli ultimi anni, nutro fortissimi dubbi sul fatto che, ad esempio, con il solo Fiandaca sarei riuscito a fare un tema sul rapporto tra principio di retroattività favorevole, prescrizione e recidiva.
Rispondi

Da: Mah vero20/12/2011 17:27:37
è un abbaglio.
lascia perdere il tenore della tracci e considera i dati:
su 300 posti in media passano circa 230 candidati.
nonostante 5 o 6 mila di essi frequentino un corso.
anche da diversi anni.

non sono testi moderni. sono solo brutte copie infarcite di sentenze. cioè lo smembramento della materia.

dietro i conorsi c'è il business. non dimenticarlo mai.

i testi istituzionali sono quelli che offrono una visione (quella dell'autore) della materia che vive fuori dai libri.
ti danno uno strumento per farti orientare.
ti formano.

la traccia anche quando è redatta sulla falsariga di una massima non ti chiede mai di parlare della sentenza.
devi sempre partire dall'istituto, segnatamente dopo breve e generica trattazione selezionare l'aspetto di esso implicato dal tema.

e dimostrare di possedere la materia anche attraverso l'uso della corretta nomenclatura.

i testi di caringella e company sono la negazione della scienza.
sono il fast food.
un sottoprodotto culturale adatto a chi non capisce, o non vuole sforzarsi, non vuole buttare il sangue sui libri.
spera così di trovare la traccia sul libro imparando a memoria.

io prenderei 20 persone gli darei la sentenza in mano e scommetterei sulla insufficienza.

non farti ingannare dal tema, guarda i risultati: migliaia di pagine. dispense. scritti di ogni genere. corsi e corsini a bizzeffe:
al concorso ultimo 3000 persone tutte dei corsi sono andati via non sapendo fare un tema che si trovava a pag. 20 del gazzoni.
ma più in generale bastava ragionare (se si era capaci).

inoltre la maggior parte degli idonei prende il minimo.
abbiamo i peggiori giudici d'europa.

giannini rappresenta il linguaggio del dir. amm.vo. come nigro. sandulli.
prova a leggere una sua pagina, o di scoca, galli, casetta, e poi passa ai noti commercianti. vedrai da te la differenza.

dietro questo mito di beccare il tema si cela il grande equivoco.
ma ciò vale solo per i più fessi.
quelli che sanno studiare non perdono tempo al gratta e vinci.

ciò detto, usa il testo che ritieni più idoneo a costruire la tua preparazione.
ma valutalo criticamente. non cadere nell'illazione del testo buono perchè scritto da uno che ha vinto tre concorsi.
(quando non è scritto invece da schiere di anonimi facchini).

saluti
Rispondi

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Da: obiter dictum20/12/2011 17:36:05
Grazie mille per i consigli.

Ci penserò bene e deciderò.
Rispondi

Da: indignado sulla presunta carenza del fiandaca20/12/2011 18:02:45
Corte cost. 2011
L'ambito di operatività del principio di retroattività in mitius non deve essere limitato alle sole disposizioni concernenti la misura della pena, ma va esteso a tutte le norme sostanziali che, pur riguardando profili diversi dalla sanzione in senso stretto, incidono sul complessivo trattamento riservato al reo. Come chiarito dalla sentenza n. 393 del 2006, infatti, «la norma del codice penale [che sancisce la regola generale della retroattività della lex mitior] deve essere interpretata, ed è stata costantemente interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte (e da quella di legittimità), nel senso che la locuzione "disposizioni più favorevoli al reo" si riferisce a tutte quelle norme che apportino modifiche in melius alla disciplina di una fattispecie criminosa, ivi comprese quelle che incidono sulla prescrizione del reato».


Fiandaca p. 93
per stabilire quando ci si trovi di fronte ad una disposizione più favorevole, occorre operare un raffronto tra la disciplina prevista dalla vecchia norma e quella introdotta dalla nuova. e' da precisare che il raffronto va effettuato in concreto
Rispondi

Da: 464646 20/12/2011 18:50:43
Per Mah vero.

Ho postato a pagina 65 come Salazar1324 e poi come 464646 una fattispecie su un medico-boia, da cui è scaturita una discussione con varie soluzioni giurisprudenziali.

Se non hai di meglio da fare ci daresti un'occhiata e un tuo parere?

Grazie.


Rispondi

Da: mah falso20/12/2011 19:08:32
ok
Rispondi

Da: sandrone 8320/12/2011 19:56:35
Diritto penale
Un mafioso piazza una bomba sotto l'autovettura di un magistrato, con il proposito di ucciderlo; l'autovettura, in realtà, è stata, dapprima, permutata dal magistrato ed avviata alla rottamazione; la bomba, prima di esplodere, viene scoperta dal carrozziere e disinnescata dagli artificieri. A che titolo risponderà il mafioso, nel frattempo fermato?
Rispondi

Da: motivata20/12/2011 20:29:40
qualcuno sa indicarmi il sito dove è possibile recuperare i temi idonei dei passati concorsi...ho provato con l'indirizzo che qualche pagina fa mi era stato indicato ma non sono riuscita a trovare nulla....grazie!!!!
Rispondi

Da: x sandrone8320/12/2011 22:05:05
attentato a carrozziere in azione. reato punito mooolto pesantemente
Rispondi

Da: Mah vero20/12/2011 23:18:11
proviamoci. improvvisando.

direi che il principio di legalità in funzione di garanzia debba necessarimente richiedere ai fini della punibilità una doppia incriminazione: quella del paese della cittadinanza e quella del luogo del delitto.

ciò perché il soggetto conta sulla liceità della condotta prevista dalla lex loci.

volendo dirlo in altro modo: non c'è delitto per carenza dell'elemento soggettivo.
il fatto non costituisce reato.

ovverosia, si tratta di fattispecie atipica.

mah..
Rispondi

Da: Mah vero20/12/2011 23:21:24
come voi certo sapete il tema del reato putativo interferisce con quello dell'errore, mentre quello del reato impossibile con il tentativo.

perciò a seconda della tesi seguita: il mafioso sfortunato commette un reato impossibile o un delitto tentato.

direi...
Rispondi

Da: umts21/12/2011 13:24:56
ragazzi...scusate l intrusione volevo chiedervi un vostro parere così come una mia collega ha già fatto....
di recente abbiamo sostenuto prove scritte del concorso al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
la 1 prova riguardava i trattati dell UE e la loro influenza nell ordinamento e nell organizzazione amministrativa con riferimento a titolo esemplificativo all organismo di d. comunitario, all in house e alle autorithy.
sterminata come traccia anche xchè ci sono state concesse solt 5 misere ore ma la 2 prova a mio avviso è stata aberrante.
vorrei chiedere a voi un parere.
la 2 prova era tratti il neo funz assegnato all uff acquisti, dei criteri x l adempimento di un'obbligazione pecuniaria, delle verifiche, dei controlli e delle conseguenze relative all inadempimento del creditore.

graziesin da ora a chi vorrà rispondere.
Rispondi

Da: sandrone 8321/12/2011 13:56:19
Per Mah vero: esatto!Valutazione a base parziale ovvero totale dell'idoneità degli atti, con conseguenze specularmente opposte.
Tra poco ci ritorno.
Per Umts: non mi è chiaro, nella traccia, l'inadempimento del "creditore"; se hai scritto correttamente non può che riferirsi alla mora credendi; non avrebbe senso discutere di "creditore" se si trattasse di un "debitore" di prestazione corrispettiva in contratto sinallagmatico. Circa i criteri di adempimento, immagino che il riferimento corra alle disposizioni di contabilità pubblica che disciplinano il procedimento amministrativo per il pagamento dell'obbligazione pecuniaria: impegno, liquidazione, ordinanza e pagamento.I controlli sono quelli disciplinati dal D.Lgs. 286/1999: controllo di regolarità amministrativa e contabile, controllo di gestione e strategico.
Rispondi

Da: ciao21/12/2011 15:16:59
x sandrone 83
secondo me intendevano riferirsi al creditore dell'obbligazione pecuniaria, dovuta quest'ultima dalla pa.. ma al tempo stesso si lasciava intendere che il creditore era al tempo stesso debitore della sua prestazione.. e inadempiente rispetto a questa, rispetto alla sua obbligazione.. almeno io la vedo così.. come può essere che il creditore rifiuta la prestazione pecuniaria dell'amministrazione? per quale motivo dovrebbe farlo? e poi il creditore non può rifiutare l'adempimento parziale dell'obbligazione della pa.. ( cmq questa cosa dell'adempimento parziale non l'ho messa nella risposta) quindi secondo me non può configurarsi una mora credendi.. ma semmai la mora debendi.. boh non so comunque questione di punti di vista.. tu che ne pensi? 
Rispondi

Da: sandrone 8321/12/2011 15:36:26
Beh se intendi l'obbligazione come scaturente da un contratto sinallagmatico, è chiaro che il creditore della prestazione pecuniaria è, al contempo, debitore della prestazione corrispettiva. L'inadempimento, pertanto, è il tipico inadempimento del creditore a fronte del quale la pa dispone sia degli strumenti ordinari (artt. 1218 c.c. e 1453), sia della potestà amministrativa di autotutela.
In ordine al rifiuto di adempimento parziale, ti chiedo scusa, ma quale sarebbe la fonte normativa che contempla la deroga all'art. 1181 c.c.?
Rispondi

Da: ciao21/12/2011 15:55:03
il fatto è che la traccia non diceva esplicitamente se si trattava di contratto sinallagmatico o meno.. però probabilmente lo lasciava intendere nel momento in cui parlava di funzionario preposto all'ufficio acquisti.. quindi si tratterebbe di un contratto per l'acquisto, ad esempio, di beni e/o servizi, e quindi questo lascerebbe intendere che si tratta di contratto a prestazioni corrispettive.. tu che ne pensi? per quanto riguarda l'inapplicabilità dell'art. 1181 del cc, lo dice il casetta parlando delle obbligazioni della pa, in buona sostanza si ritiene che sia inapplicabile alla pa l'art 1181 cc, per cui il creditore privato non può rifiutare l'adempimento parziale della pa, cosa che ad esempio può avvenire nel caso in cui in bilancio non vi sia una somma di denaro sufficiente ad adempiere l'obbligazione pecuniaria. ( però questa cosa non l' ho messa).
Rispondi

Da: ciao21/12/2011 16:01:03
cmq io delle fasi della spesa pubblica non ho parlato.. ho parlato delle obbligazioni in generale e delle obbligazioni della pa.. dei contratti pubblici.. la traccia era molto complessa e sfaccettata.. tra l'altro avevamo soltanto 5 ore.. e poi parlando delle fasi della spesa si finiva per trattare anche di un'altra materia, contabilità di stato, che non c'era tra le materie dello scritto, 8, ma che ci sarà nell'eventuale orale, e c'era anche alle preselettive..
Rispondi

Da: ciao21/12/2011 16:04:11
la traccia era molto vasta, non si poteva trattare tutti gli argomenti.. anche quella del primo giorno era molto vasta.. quella sui trattati comunitari e loro influenza sull'ordinamento interno.. forse quella un pò meno vasta era quella sul regime dell'incompatibilità nel pubblico impiego, che tra l'altro era formulata con taglio pratico ( redigere un appunto)
Rispondi

Da: ciao21/12/2011 16:09:33
non so perchè, ma delle fasi della spesa non mi è venuto di parlarne.. più del contratto della pa.. etc etc.. boh
Rispondi

Da: 464646 21/12/2011 17:19:15
Sucusate il ritardo ma ho dovuto sostituire lo scaldabagno rotto...
Sul quesito posto da Sandrone: avrei fatto riferimento al reato impossibile, ovvero quando la punibilità è esclusa, per l'inesistenza dell'oggetto dell'azione.

Secondo giurisprudenza avrei operato un controllo ex ante ed in concreto della fattispecie, distinguendo tra inesistenza assoluta e relativa, concludendo, vista l'occasionalità e la temporaneità della stessa, per la seconda.

Considerata quindi la verosimiglianza che l'auto fosse proprio quella del magistrato avrei senz'altro applicato il delitto tentato.

Rispondi

Da: giuridica21/12/2011 18:11:54
@obiter dictum
Anch'io quoto chi consiglia manuali classici.
Riflettono attività di ricerca e di studio universitari di periodi in cui appartenere ad una scuola di pensiero piuttosto che ad un'altra favoriva un dibattito vero.
Il resto è puro commercio, con tutto il rispetto delle professionalità coinvolte.
L'Università è qualcosa di diverso dalle scuole create ad hoc su terreno concimato da fiumi di denaro.
Vedo i trentenni idolatrare i vari organizzatori di corsi, o attribuire a loro merito e demerito della consegna o mancata consegna.
Il merito o il demerito appartengono a quanto tempo si sta con la testa sui libri.
Rispondi

Da: sandrone 8321/12/2011 19:26:42
Per 464646: io sulla configurazione del reato impossibile avrei diverse perplessità.
Il reato impossibile riposa su due presupposti: inidoneità della condotta e inesistenza dell'oggetto.
E' pacifico che la norma non sia un doppione in negativo del tentativo di reato. Ne consegue che la prima ipotesi si verifica "se e solo se" la condotta criminosa è interamente compiuta e risulta inidoea per caratteristiche intrinseche all'offesa del bene protetto (classico l'esempio del falso grossolano); viceversa, laddove, come nel caso specifico, non risulti integrata l'intera condotta criminosa (il che richiederebbe l'aver azionato il congegno esplosivo posto sotto l'autovettura), residuerebbero singoli atti e, dunque, risulterebbe, al più, consigurabile un tentativo inidoneo.
Circa la seconda ipotesi, l'inesistenza dell'oggetto del reato non dovrebbe risultare relativa( potendosi, al più, configurare un tentativo inidoneo in questo caso), ma assoluta (in rerum natura); e mi pare che tu sia d'accordo con me nel ritenere che, nel caso specifico, valutata ex ante la situazione fattuale, potrebbe al massimo riscontrarsi un'inesistenza relativa.
Ciò detto, mi pare che il reato impossibile andrebbe escluso.
Rispondi

Da: Spighetta21/12/2011 20:09:00
... e nessuno ha risposto alla mia domanda...  :(
Rispondi

Da: sandrone 8321/12/2011 20:22:09
Circa la configurazione del tentativo, le perplessità non sono minori.
La Cassazione ritiene, infatti, che la base di valutazione dell'idoneità degli atti debba essere parziale, potendosi considerare solo circostanze conosciute o conoscibili dal soggetto agente.
Proprio qui il punto dolente per i seguenti motivi:
1- già a livello di analisi del reato, infatti,è pacifico che l'idoneità degli atti appartenga all'elemento oggettivo del tentativo; ciò posto, come si può contaminare un elemento oggettivo con valutazioni scquisitamente soggettive come quelle attinenti alla "conoscenza o conoscibilità" dal lato del reo?

2- E ancora, come si può ritenere costituzionalizzato il principio di materialità/ offensività del reato per poi ritenere sufficiente, ai fini della punibilità, la semplice intenzione criminosa dell'agente, inidonea a porre in pericolo (essendo il tentativo delitto di pericolo) il bene protetto?
3- Circa, poi, il profilo soggettivo, è pacifico che il tentativo sia delitto di pericolo con dolo di danno: il dolo, pertanto, è quello della fattispecie consumata.
Come può ravvisarsi il dolo di danno in un soggetto agente che conosce, in anticipo, le circostanze di esclusione dell'idoneità dei propri atti? Mi pare che neppure un dolo di tentativo sia seriamente configurabile, piuttosto un dolo di non tentativo.
In questo caso, pertanto, il tentativo (come condiviso dalla giurisprudenza) non sarebbe seriamente configurabile non perchè difetta l'idoneità degli atti ma perchè difetta l'elemento soggettivo ( il primo oggetto di accertamento nel delitto tentato) e, quindi, manca il terreno su cui parametrare la valutazione di idoneità degli atti.
4- Nel caso di circostanze di esclusione dell'idoneità degli atti non conosciute ovvero non conoscibili dal soggetto agente, l'elemento soggettivo è configurabile, dovendosi (in questo caso) procedere alla valutazione di idoneità degli atti. Tale idoneità, tuttavia, dovrebbe restare, oggettivamente, esclusa. Mancherebbe, pertanto, solo l'elemento oggettivo del tentativo, risultando, viceversa, configurabile il dolo del delitto consumato.
In questo caso, la volontà e rappresentazione di un delitto perfetto, accompagnata dalla non configurabilità del medesimo delitto dal punto di vista oggettivo, non potrebbe che dare luogo alla fattispecie di "reato putativo" (art. 49, I comma), escludendosi, pertanto, l'applicazione di micure di sicurezza.
Insomma, secondo questa linea difensiva (piuttosto provocatoria in effetti), il povero mafioso andrebbe esente da qualunque censura penale del proprio operato!
PS: attendo vostre critiche distruttive!:)
Rispondi

Da: motivata21/12/2011 21:32:12
per favore..qualcuno di buon cuore che mi indichi il sito dove reperire i temi idonei...
Rispondi

Da: x giuridica21/12/2011 21:52:27
non sono d'accordo..il problema è su quali libri...anche secondo me vincere il concorso è questione di indovinare o meno testi, corsi, trovarsi di fronte a tracce più o meno familiari...e poi è indubbio che la fortuna giochi un ruolo anche nelle correzioni
ergo: studio si ma poi il resto lo decide il destino
Rispondi

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