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INPS, 35 posti di DIRIGENTE
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Da: spending | 09/09/2012 18:48:28 |
Secondo me invece avete le idee molto confuse e siete approssimativi in maniera sconfortante, al limite del comico. | |
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Da: x spending | 09/09/2012 19:00:46 |
bisogna fare correttamente i calcoli 120 posti in organico in meno quindi 120 dirigenti in meno 80 già pensionabili ne rimangono 40 in più la graduatoria annullata non c'è più sovraorganico la amministrazione riapprova la graduatoria a posteriori e assorbe dalla stessa mano mano che gli 80 vanno in pensione ma solo 40 perchè ovviamente i 40 ora in esubero non li mette più in mobilità | |
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Da: x spending | 09/09/2012 19:07:29 |
considera graduatorie accorpate, IPOST, INPDAP, INPS...e considera i numeri | |
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Da: Criticone | 09/09/2012 19:36:50 |
Bè!?! Hai fatto il tuo bel intervento quotidiano pieno di contenuti, serio completo ed esaustivo. Ora puoi andare a cena e a letto tranquillo e soddisfatto. Ps non capisco però perché continui a venire sul forum!? | |
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Da: x tutti | 09/09/2012 19:40:45 |
stavo scorrendo il forum dal momento della conoscenza della sentenza e mi sono fatto queste idee. 1) Fa bene essere un pò pessimisti, se non altro perchè la questione è stata vagliata da un giudice, che ha rilevato l'illegittimità del comportamento dell'istituto; 2) Sono state fatte molte considerazioni sul fatto che, nella sostanza, si tratta di un'assurdità : dopo oltre due anni, si manderebbero a casa 120 persone per il solo fatto che l'ente li ha assunti 24 ore (ripeto: 24 ore) dopo l'adozione di un decreto legge, dunque un atto normativo urgente, pubblicato quel giorno stesso sulla G.U. ed operativo da quella data... 3) Qualcuno sperava che, in sede di appello, il cds avrebbe potuto trovare "qualcosa", in diritto, per ribaltare questa situazione "ingiusta" che danneggia tutti e non avvantaggia nessuno; 4) Dopo qualche giorno è emerso un dato nuovo:questo qualcosa potrebbe essere trovato (ed è grande quanto una montagna, checchè se ne dica) ed è il vizio del contraddittorio per difetto di notifica (difetto che, non essendo causato da errore scusabile in quanto i nomi e cognomi sono allegati alle determine); 5) Riprendendo il punto 1: è prudente essere pessimisti ma, alla luce di quanto detto, ad ottobre i 119 dirigenti inps brinderanno a champagne... E' una mia opinione, ma così la penso io. | |
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Da: x x tutti | 09/09/2012 19:49:57 |
è stato pure detto 1 che nessuna norma prevede di esplicitare tutti i nominativi dei contro interessati 2 infatti ci sono i controinteressati pretermessi 3 il publico proclama è rivolto agli assunti e agli idonei 4 non tutti i vincitori e gli idonei presenti nei primi 119 posti sono stati assunti, alcuni hanno rinunciato o sono andati altrove 5 i ricorrenti avevano difficoltà ad individuare gli effettivi assunti 6 mi piacerebbe brindare ad ottobre | |
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Da: x x x tutti | 09/09/2012 20:14:58 |
1 se guardi le sentenze postate in qualche pagina prima vedrai che la cassazione ammette l'errore scusabile solo nel caso di difficoltà oggettiva ad individuarli, qua erano individuato; 2 non importa sapere se uno è stato effettivamente assunto o ha rinunciato o è andato altrove, perche il concetto di idoneità prescinde da tali aspetti; 3 se l'amministrazione fa valere il difetto di contraddittorio ad ottobre brinderai, se sei dirigente inps! | |
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Da: x x tutti | 09/09/2012 20:25:55 |
lo spero. Ma non sono totalmente convinto. 1 perché il pubblico proclama è rivolto agli assunti e agli idonei, quest'ultimi sono stati nominati tutti, mentre sugli assunti vedo una difficoltà oggettiva 2 nel pubblico proclama è riportato espressamente l'atto da annullare, per cui se anche un nominativo non c'è, non si può dire che non identificava in maniera precisa i controinteressati. Se io l'avessi letto non avrei avuto nessun dubbio. Il fatto è che nessuno l'ha letto o diffuso. | |
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Da: x x tutti | 09/09/2012 20:38:41 |
"Ne consegue che, per effetto della simultanea applicazione dell'a. 12 della legge 205/2000, l'avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale non dovrà più contenere né il sunto del ricorso, né le sue conclusioni, ma dovrà indicare solamente: - l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede; - il numero di registro generale del procedimento; - il nome del ricorrente (ovvero del primo ricorrente qualora il ricorso sia col-lettivo); - gli estremi (ove conosciuti) del principale provvedimento impugnato; - l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultan-do il sito giustizia-amministrariva.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale competente; - l'indicazione che il testo integrale del ricorso può essere consultato sul sito internet dell'amministrazione competente (nel caso di specie il Comune di Napoli)." http://www.iusna.net/index.php?option=com_content&task=view&id=517&Itemid=2 | |
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Da: x x x tutti | 09/09/2012 20:41:26 |
non importa che non sia stato diffuso. E' importante che tu sia stato messo nelle condizioni di sapere che un processo ti riguarda; se manca il tuo nome (pur essendo possibile individuarlo, perchè sei in graduatoria, come idoneo o assunto non importa) non è possibile associarlo al processo. Rileggi attentamente questa sentenza: [[[Cass. civ. Sez. I, 04-01-2005, n. 121: la notificazione per pubblici proclami può essere effettuata sia nel caso in cui essa si renda necessaria a causa delle difficoltà dovute all'elevato numero dei destinatari, sia nel caso in cui dipenda dalle difficoltà insite nell'identificazione stessa di tutti i possibili destinatari. Soltanto nel primo caso (con riferimento al quale è onere del notificante procedere alla specifica individuazione di ciascuno dei destinatari) la mancata specificazione delle generalità di essi comporta l'inesistenza - e non la semplice nullità - dell'atto. Di conseguenza, la mancata indicazione di alcuni soggetti nell'atto da notificare per pubblici proclami per difficoltà nell'identificazione dei destinatari (nella specie, vi era l'indicazione del titolare originario del rapporto e non dei suoi successori), non comporta l'inesistenza dell'atto, con conseguente validità della rinnovazione.]]] Dunque, nel primo caso (elevato numero dei controinteressati, con riferimento al quale è onere del notificante procedere alla specifica individuazione di ciascuno dei destinatari) la mancata specificazione delle generalità di essi comporta l'inesistenza - e non la semplice nullità - dell'atto. In sintesi: prepara una buona difesa e fai sogni d'oro... ... e ringrazia la buona stella, perchè se non fosse stato per questo errore marchiano dei ricorrenti, tu dovresti cercarti un altro lavoro, stanne certo! | |
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Da: x x tutti | 09/09/2012 20:44:33 |
sia chiaro non voglio avere a tutti i costi ragione. Sono abituato as analizzare tutte le situazioni e a valutare le condizioni peggiori per capire cosa c'è da fare.. | |
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Da: e intanto domani... | 09/09/2012 20:46:10 |
si torna a lavorare | |
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Da: x x tutti | 09/09/2012 20:52:01 |
scusatemi, ma leggendo un pubblico proclama in cui c'è un ricorso che chiede di annullare la graduatoria del concorso in cui sono vincitore/idoneo (è espressamente detto), come faccio a non dedurre che sono coinvolto, o meglio come faccio a dedurre che NON sono coinvolto ?? Devo almeno procurarmi gli atti per capire meglio di cosa si tratta e per procurarmi gli atti mi devo costituire in giudizio.... Non penso che possa cullarmi semplicemente sul fatto che il mio nome non è presente tra quelli del pubblico proclama...quando tutto il contesto dice chiaramente che quel ricorso riguarda me. | |
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Da: x x x tutti | 09/09/2012 21:01:18 |
semplice: deduci che non sei coinvolto quando non c'è il tuo nome. Ti devi porre il problema quando vedi il tuo nome su un pubblico proclama. | |
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Da: x tutti | 09/09/2012 21:05:02 |
se ci fosse questo errore i ricorrenti potrebbero chiedere i danni ai loro legali quindi non penso ci sia | |
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Da: x x x tutti | 09/09/2012 21:06:22 |
appunto: alla fine ritengo che chiederanno i danni ai propri legali! | |
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Da: x x tutti | 09/09/2012 21:14:19 |
il comma 3 dell'articolo 49 del dlgs 104/2010 recita: "Il giudice, nell'ordinare l'integrazione del contraddittorio, fissa il relativo termine, indicando le parti cui il ricorso deve essere notificato. Puo' autorizzare, se ne ricorrono i presupposti, la notificazione per pubblici proclami prescrivendone le modalita'. Se l'atto di integrazione del contraddittorio non e' tempestivamente notificato e depositato, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 35." nello specifico "indicando le parti cui il ricorso deve essere notificato". Nella sentenza 69/2012 il giudice ha ordinato "alla parte ricorrente di procedere alla notifica del presente mezzo di gravame a tutti i soggetti assunti o qualificatisi come idonei nella citata graduatoria di dirigente INPS" Si legga bene: "tutti i soggetti assunti o qualificatisi come idonei", non si parla di vincitori e idonei. Ora mi potete spiegare come i ricorrenti fanno ad individuare "tutti i soggetti assunti" ? I vincitori sono, come è stato detto, controinteressati pretermessi, concetto giuridicamente previsto, a cui la notifica non è stata inviata ma hanno un interesse legittimo apposto a quello dei ricorrenti , ossia "In primo luogo potranno dunque servirsi dell‟opposizione di terzo i controinteressati c.d. formali pretermessi, ossia coloro che, avvantaggiati dal provvedimento impugnato e da esso individuabili, non abbiano ricevuto notificazione del ricorso, restando esclusi da un processo di cui pure erano parti necessarie". Quindi ciò che è stato fatto dai ricorrenti è corretto e legittimo... | |
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Da: SIETE SALVI!!! | 09/09/2012 21:15:54 |
Ecco alcuni estratti della sentenza del Consiglio di Stato n. 3269 del 2005: "...Deve pertanto ritenersi che, omettendo di specificare le generalità dei soggetti destinatari della notifica per pubblici proclami, la ricorrente abbia posto in essere un procedimento notificatorio assolutamente inidoneo a costituire la presunzione legale di conoscenza dell'atto, tale da integrare un'ipotesi di inesistenza della notifica e della stessa vocatio in ius, ed abbia quindi mancato di ottemperare alla sentenza di integrazione del contraddittorio disposta dal giudice di primo grado (cfr. Cass. civ., sez. I, 03/07/1998, n. 6507 e Cass. civ., sez. I, 26/05/1994, n. 5173). Invero, in linea con autorevole dottrina processualistica, la notificazione per pubblici proclami è pur sempre una forma di notificazione, e non può essere snaturata a mero mezzo di pubblicità (strumento che tende a diffondere la conoscenza di un atto erga omnes). 4. La gravata sentenza, invece, va riformata nella parte in cui il Giudice di primo grado, dopo aver dichiarato l'improcedibilità del ricorso, ha giudicato in ordine alla fondatezza del gravame. Invero, una volta accertata l'esistenza di una condizione che preclude l'esame, nel merito, della controversia, il Giudicante non può, "nonostante tutto", passare all'esame dei motivi del gravame. Tale disamina, infatti, è ammissibile esclusivamente a seguito del positivo riscontro - da parte del Giudicante - dei requisiti di ricevibilità , ammissibilità e procedibilità del ricorso, riscontro che si pone come incombente preambolare sul rilievo che la deduzione considerata assorbente assume, nel contesto decisionale, una valenza del tutto prioritaria e tale da impedire una disamina delle altre censure. 5. Il Collegio, infine, non ritiene sussistenti i presupposti per la concessione della rimessione in termini, istituto che non può, per la sua stessa natura derogatoria al generale principio della perentorietà dei termini e della speditezza del processo amministrativo, essere applicato in presenza di incertezze meramente "soggettive" della parte (né, ai fini dell'applicazione dell'istituto, è sufficiente la buona fede). Alla luce delle superiori considerazioni, in riforma della sentenza impugnata deve essere dichiarato improcedibile il ricorso di primo grado..." Avete capito? State tranquilli! Nessuno vi toglierà la poltrona! ... e il superstipendio che prendete! | |
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Da: x x tutti | 09/09/2012 21:20:16 |
Analogo argomento è fatto proprio dalla decisione n. 655 del 20 maggio 1996 (vedila in Giornale di diritto amm., 1997, 21), nella quale la IV Sezione del Consiglio di Stato sostiene che "il controinteressato pretermesso può limitarsi a dedurre la sua qualità , senza formulare richieste di merito, per chiedere l‟eliminazione della sentenza che lo pregiudica". Quindi se non si è ancora capito, coloro che non sono elencati nel pubblico proclama potranno brindare, mentre per gli altri la vedo dura. Questo insieme a quanto detto oggi (esuberi, spending review, ecc..) potrebbe chiudere il cerchio, tra chi sta dentro e chi sta fuori. | |
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Da: SIETE SALVI!!! | 09/09/2012 21:20:19 |
Ulteriori due considerazioni: 1) ""tutti i soggetti assunti o qualificatisi come idonei" indica, evidentemente, la generalità dei soggetti sia assunti sia non assunti ma idonei (senza distinzione tra le due categorie, perchè questa distinzione non importa); 2) Essendo palese la fondatezza del ricorso, secondo me è possibile che il 2 ottobre il giudice, anzichè dare la sospensiva e rinviare al merito, potrà direttamente chiudere il processo dichiarando improcedibile il ricorso di primo grado. | |
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Da: SIETE SALVI!!! | 09/09/2012 21:22:27 |
x x x tutti: no, non avete proprio capito! Se c'è una graduatoria approvata in una determina, questa non può valere per alcuni e non valere per altri. O viene annullata per tutti o rimane valida per tutti. E siccome c'è un difetto del contraddittorio, rimane valida per tutti. | |
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Da: x x tutti | 09/09/2012 21:23:18 |
per approfondire... http://www.webalice.it/corletto/PubblicPDF/CorlettoOppterzo.pdf a me è venuto il mal di testa. Buona serata e grazie x compagnia e 'x intanto domani..." prendiamo caffè domani? | |
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Da: x x tutti | 09/09/2012 21:28:13 |
ultimissimo post... e se i ricorrenti dicono di essere stati nell'impossibilità di individuare "tutti i soggetti assunti", previso dal comma 4 dell'art. 151 c.p.c. ???. | |
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Da: in ogni caso | 09/09/2012 21:31:52 |
chi sapeva, ha taciuto | |
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Da: x x x tutti | 09/09/2012 21:40:34 |
il tar ha detto "tutti i soggetti assunti e tutti i soggetti idonei non ancora assunti"; cioè non importa la distinzione tra assunti e idonei non assunti, perchè ciò che il tar ha voluto dire è che tutti coloro che avrebbero pregiudizio dall'annullamento della graduatoria devono essere notiziati; questi sono sia gli assunti che gli idonei non assunti. Tutti dovevano essere menzionati, senza distinguere tra assunti e idonei. Non l'hanno fatto? Peggio per loro... e ora pagheranno anche le spese dei due gradi di giudizio... ma non credo proprio che pagheranno anche i loro avvocati... | |
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Da: x x tutti | 09/09/2012 21:47:16 |
il tar ha detto, leggere attentamente: "tutti i soggetti assunti o qualificatisi come idonei " c'è la locuzione o (oppure) non ha detto tutti i soggetti assunti e tutti gli idonei. ha detto A (tutti i soggetti assunti) o B (qualificatisi come idonei), i ricorrenti hanno fatto B, per cui hanno ottemperato a quanto autorizzato dal giudice. Chiara la mia preoccupazione !?!??! | |
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Da: x x tutti | 09/09/2012 21:52:05 |
non sono un giurista puro, per cui probabilmente non sono preciso... | |
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Da: x tuttissimi | 09/09/2012 21:52:41 |
alla parte ricorrente di procedere alla notifica del presente mezzo di gravame a tutti i soggetti assunti o qualificatisi come idonei nella citata graduatoria di dirigente INPS" guardate che sta scritto o e non e | |
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Da: x x tutti | 09/09/2012 21:54:47 |
x tuttissimi l'ho già evidenziato che la locuzione è 'o' e non 'e'. Giuridicamente cosa vuol dire? Nella logica 'o' vuol dire uno dei due (A o B) mentre la 'e' vuol dire entrambi (A e B). In giurisprudenza cosa vuol dire? | |
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Da: ..........fine | 09/09/2012 22:00:50 |
Essendo palese la fondatezza del ricorso, come sancito dal TAR del Lazio, secondo me è possibile che il 2 ottobre il giudice, anzichè dare la sospensiva potrà direttamente chiudere il processo dichiarando inammissibili le ragioni proposte dall'INPS e dagli intervenuti, dando seguito perciò alla sentenza di cui tutti conosciamo | |
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