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INPS, 35 posti di DIRIGENTE
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Da: senti caos | 08/09/2012 07:21:52 |
Perché sei ossessionato dalla notifica e non rifletti sul fatto che sebbene fosse perfetta rispettosa del decreto comunque ci sia stata una sentenza che ha inciso su soggetti che non sono stati messi in grado di partecipare al giudizio e non per loro negligenza | |
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Da: caos | 08/09/2012 07:47:51 |
per negligenza di chi? Tu l'hai letto il pubblico proclama? Sto solo cercando di dire che forse puntare sulla mancata modifica potrebbe non essere vincente. Punto. Poi ciascuno agisce e decide come crede. | |
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Da: In effetti oggi... | 08/09/2012 08:33:33 |
non andrò a lavorare | |
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Da: x in effetti... | 08/09/2012 08:39:01 |
ti manca? | |
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Da: Per una discussione costruttiva: | 08/09/2012 09:18:57 |
La notifica per pubblici proclami autorizzata dal TAR (e necessaria per garantire la conoscibilità dell'atto) fa riferimento al ricorso per l'impugnazione della determina n. 2/2010; dunque i soggetti controinteressati (che devono essere messi in condizione di conoscere l'atto impugnato) non possono che essere tutti quelli interessati dalla determina impugnata (che altro non sono se non tutti i 121 soggetti, vincitori o idonei che siano); tali soggetti sono individualmente indicati nella graduatoria e dunque i loro nominativi sono ben conoscibili e dunque non solo identificabili ma ben identificati. Orbene, alla luce delle sentenze che mi permetto di postare sotto, mi sembra chiaro che la notifica sia inesistente e di conseguenza la sentenza del TAR vada annullata. Sorge la questione del rinvio o meno; ciò dipende dal fatto che il Consiglio di Stato rinvenga, quale causa dell'omissione dei nominativi, un errore scusabile in capo ai ricorrenti; ma, sempre alla luce delle sentenze postate sotto, non mi sembra possibile che si possa riconoscere la scusabilità di tale errore (i nomi erano identificati). In conclusione, secondo logica il consiglio di stato dovrebbe annullare senza rinvio la controversia (non vorrei svelare strategie, ma mi pare che i difensori puntino sempre di più su tale argomento). --- Cass. civ. Sez. I, 04-01-2005, n. 121: La notificazione per pubblici proclami può essere effettuata sia nel caso in cui essa si renda necessaria a causa delle difficoltà dovute all'elevato numero dei destinatari, sia nel caso in cui dipenda dalle difficoltà insite nell'identificazione stessa di tutti i possibili destinatari. Soltanto nel primo caso (con riferimento al quale è onere del notificante procedere alla specifica individuazione di ciascuno dei destinatari) la mancata specificazione delle generalità di essi comporta l'inesistenza - e non la semplice nullità - dell'atto. Di conseguenza, la mancata indicazione di alcuni soggetti nell'atto da notificare per pubblici proclami per difficoltà nell'identificazione dei destinatari (nella specie, vi era l'indicazione del titolare originario del rapporto e non dei suoi successori), non comporta l'inesistenza dell'atto, con conseguente validità della rinnovazione. Cass. civ. Sez. I, 03-07-1998, n. 6507: La mancata specificazione delle generalità dei destinatari non comporta inesistenza della notifica e della "vocatio in ius" solo quando il ricorso alla notifica per pubblici proclami sia stato determinato dalla difficoltà di identificare i destinatari stessi. | |
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Da: IDONEI EX INPDAP | 08/09/2012 09:21:50 |
Lo so che la mia opinione è di parte, ma provate a rifletterci e comprenderete che non è tanto campata per aria: Approfittando della spending review, pensionare tutti i dirigenti col requisito (e non sono pochi) e poi programmare l'assunzione di tutti gli idonei che restano, vale a dire: 1) grad n. 35 dirigente INPS: 3 persone (inclusa una rinunciataria) 2) grad n. 3 dirigenti ex IPOST: circa 6 persone (gli altri sono già dirigenti) 3) grad n. 3 dirigenti ex INPDAP: circa 35/40 idonei (gli altri sono già dirigenti, anche presso altre PP.AA.) Ogni altra soluzione si presta a ricorsi e contestazioni, che rischiano di essere infinite A mio avviso, ed il consiglio di Stato lo confermerà , i dirigenti vincitori non corrono alcun rischio, mentre per gli idonei è tutto da vedere, e visto che qua dentro ci sono molti dirigenti che occupano posti di rilievo, perchè non premere per questa soluzione che metterebbe tutto a posto, senza ledere nessuno e con vantaggi per tutti? Le risorse umane dell'inps pare abbiano espresso avviso contrario per certe persone e graduatorie, ma davanti ad una pronuncia del giudice amministrativo (non certa, ma plausibile) e ad un probabile cambio della guardia in quella direzione centrale, certe opinioni personali potrebbero non valere molto Pensateci, la mia proposta non è così irragionevole e tutti uniti possiamo vincere.... | |
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Da: ....3 | 08/09/2012 09:32:34 |
idoneo ex inp, dovresti considerare ,se posso , il fatto che il pensionamento anticipato vada, in costanza di s rew, proprio a regolarizzare la situazione della riduzione del 20 percentuale dei dirigenti---ovvero il pensionamento anticipato serve a realizzala diminuzione richiesta..dal decreto salva italia......... e ' vero per i vincitori non dovrebbero esserci problemi anche nel caso di conferma al consiglio di stato.... ma per gli idonei salvo ,un ribaltamento in Consiglio di Stato, l'ostacolo e' proprio questo : una nuova determina , ripeto a favore degli idonei, incontra il limite spending rew... | |
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Da: IDONEI EX INPDAP | 08/09/2012 10:00:52 |
si ci ho pensato, ma sono certo che gli spazi si potrebbero trovare, anche con qualche autorizzazione in deroga non dimentichiamo che, a seconda dell'evoluzione del contenzioso e dei probabili ricorsi, anche l'entità degli eventuali risarcimenti avrà il suo paese sono consapevole che il consiglio di Stato potrebbe annullare la sentenza di primo grado o riformarla, vuoi per il discorso delle mancate notifiche, vuoi per un discorso di merito, ma occorre anche tener conto di un diverso esito.... il giudizio della plenaria sulla questione è chiaro e non so se un collegio si sentirebbe di mutarlo, quindi se non vinceste sul discorso della mancata notifica oppure (altra ipotesi) se il consiglio annullasse con rinvio, tra uno o due anni saremmo da capo... io propongo una soluzione extragiudiziale non irragionevole e che accontenta tutti, ed auspico un cambio della guardia ai vertici anche per tale ragione ovviamente si tratta di una opinione personale... | |
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Da: x tutti | 08/09/2012 10:08:15 |
con la governance, fatta di piccoli duci che si scannano solo per i loro interessi personali e non hanno interesse a risolvere, pensate che ci saranno interventi ad adiuvandum?, sono personaggi che nell'industria privata sarebbero stati cacciati a calci del didietro, il top per loro è sedurre vittime compiacenti e compiaciute di stare nell'harem, non certo gestire l'INPS. Se la sentenza non dovesse venir ribaltata, ogni nuova delibera sarebbe fatta con la spending review ed il blocco delle assunzioni, per cui...e colpirebbe anche i dirigenti, almeno una aveva piena conoscenza ed è collocata al diciannovesimo posto, come la mettiamo?. Si tratta di una sodomizzazione collettiva, e tutto per il solito modo di pensare "tanto non succede nulla, non mi costituisco e taccio" | |
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Da: x tutti | 08/09/2012 10:13:40 |
aggiungo, chiedendo scusa per il doppio intervento, che leggendo le ipotesi sugli accordi, e su fantasiosi risarcimenti, sembra di leggere L'Utopia, qui, purtroppo, mi sa che il paragone debba esser fatto con altre letture. Chi era interno, che risarcimento potrebbe mai richiedere?, ha percepito per due anni uno stipendio ben superiore a quel che percepiva. | |
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Da: intervengo | 08/09/2012 10:22:08 |
nella discussione solo per chiedere una cosa: perchè per i 35 non ci sarebbe rischio? L'annullamento della n.2 determina la necessità di dover ri-adottare di nuovo tale atto, che comprende tanto l'assunzione dei vincitori quanto l'ampliamento di 30 posti e la relativa assunzione. | |
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Da: x intervengo | 08/09/2012 10:24:35 |
a parte alcuni lettori di favole, il resto del gruppo la pensa esattamente come te | |
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Da: IDONEI EX INPDAP | 08/09/2012 10:39:47 |
I vincitori di un concorso pubblico (che è e resta valido, il giudice amministrativo ha annullato solo gli atti consequenziali è bene ribadirlo) vantano un diritto soggettivo all'assunzione che nessuno può mettere in discussione, diverso il discorso per gli idonei che vantano un'aspettativa e niente di più, se o fin quando l'amministrazione non delibera l'assunzione di altro personale questo è l'orientamento consolidato della giurisprudenza di cassazione e consiglio di stato, che i partecipanti a questo forum senz'altro conoscono meglio di me, ecco perchè sostengo convintamente (da esterno) che i vincitori siano in una botte di ferro, anche a fronte della eventuale rinnovazione degli atti da parte dell'amministrazione la maggiore responsabilità etica e morale (per i restanti profili, NON sono un giudice e non sta a me pronunciare sentenze), grava sui vertici della DCRU inps, che dovrebbero avere il buon senso di prenderne atto... | |
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Da: tesi a contrario | 08/09/2012 10:54:13 |
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Sezione II bis Sentenza 14 settembre 2005, n. 7029 Con il primo ricorso l'istante esponeva di aver partecipato al concorso bandito dal Comune di Marino ed in epigrafe indicato, collocandosi primo in graduatoria. Tuttavia, all'espletamento delle prove ed alla graduatoria non faceva seguito l'assunzione da parte dell'amministrazione. Pertanto, il ricorrente deduceva il vizio di eccesso di potere nelle figure sintomatiche della contraddittorietà manifesta, dell'irragionevolezza dell'azione amministrativa e della carenza di interesse pubblico, nonché dell'ingiustizia manifesta. Si costituiva l'amministrazione, chiedendo il rigetto della domanda. Nel corso del giudizio il Comune di Marino, in ottemperanza all'ordinanza del Tribunale emessa nella camera di consiglio del 4.12.1997, che aveva ritenuto insufficientemente motivata la nota sindacale impugnata, concludeva il procedimento concorsuale, revocando il concorso medesimo, con la delibera n. 138 del 18.5.1998, in virtù del fatto che il posto VIII q.f., nell'area di vigilanza non era più prevista nella nuova pianta organica adottata con delibera di G.M. n. 75 del 7.4.98. Pertanto, il ricorrente censurava anche tali determinazioni, deducendo la violazione e la falsa applicazione della l. reg. Lazio n. 20 del 24.2.1990, nonché del Regolamento dei vigili urbani vigente nel Comune di Marino ed ulteriormente, il vizio di eccesso di potere nelle figure sintomatiche della contraddittorietà manifesta, dell'ingiustizia manifesta, dell'irragionevolezza, della carenza di pubblico interesse, dell'insufficienza istruttoria e dell'insufficiente ed incongrua motivazione. Osservava che la delibera posta a fondamento dell'annullamento della procedura concorsuale si palesava illegittima nel non prevedere il posto di funzionario direttivo P.M. VIII q.f., sia in relazione alla l. reg. n. 20 del 1990 (art. 9 comma 2°) che del Regolamento dei vigili urbani attuativo (art. 30). Ulteriormente deduceva,che il vincitore di un concorso pubblico non può essere considerato alla stregua di un cittadino qualsiasi a fronte della modifica della pianta organica, che vada ad incidere sulle posizioni messe a concorso, essendo titolare di una posizione di legittima aspettativa alla instaurazione de rapporto. L'illegittimità della delibera di modifica della pianta organica si ripercuoterebbero sulla delibera di annullamento della procedura concorsuale. Anche in tale giudizio si costituiva l'amministrazione, chiedendo il rigetto della domanda ed insistendo per la legittimità del suo operato. All'udienza di discussione la causa era trattenuta in decisione. DIRITTO 1. I ricorsi debbono essere riuniti per ragioni di economia processuale, sulla base della connessione oggettiva e soggettiva e dei motivi di censura. 2. Preliminarmente deve trovare esame, dal punto di vista logico il secondo dei ricorsi instaurati, poiché dalla legittimità o meno del provvedimento impugnato, inerente il nuovo assetto organizzativo dell'ente e della conseguente deliberazione della G.M., con cui era revocato il concorso pubblico in oggetto, deriva il permanere dell'interesse al primo dei giudizi. Il ricorso è infondato. Osserva il Collegio che dagli atti di causa emerge che l'amministrazione, con le delibere nn. 543 del 29.12.1997 e 138 del 18.6.1998, motivava idoneamente le ragioni che avevano portato alla revoca del concorso. Infatti, nella prima delibera esponeva che, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 30, d.lgs. N. 29 del 1993, dell'art. 22 commi 15 e 17 della l n. 724 del 1994 e del d.l. n. 28 del 1996, aveva iniziato a ridefinire gli uffici e le postazioni organiche del personale, ai fini dei una razionalizzazione delle risorse, come voluto dalla riforma del settore pubblico. Cosicché, con la delibera G.M. n. 269 dell'11.11.1996 aveva affidato alla CIRDAL (Centro iniziative ricerche documentazioni autonomie locali Lazio) lo studio e l'acquisizione dei dati relativi all'organizzazione degli uffici ed alla rilevazione ed analisi dei carichi di lavoro. Conseguentemente la CIRDAL aveva predisposto un nuovo assetto organizzativo ed aveva rideterminato la dotazione organica ai sensi di quanto disposto dalla l. n. 127 del 1997. Orbene, con riferimento all'area vigilanza del territorio, non erano più previsti i posti di VIII qualifica funzionale: con la delibera n. 75 in esame, era approvato, dunque il nuovo assetto organizzativo, in cui on compariva più il posto di VIII q.f. Va rilevato che l'art. 9 della l. reg. Lazio n. 20 del 1990, richiamato dal ricorrente, si limita ad indicare l'articolazione delle qualifiche attribuibili al personale del corpo di polizia locale, addetto al coordinamento ed al controllo (funzionario direttivo, istruttore direttivo e istruttore di vigilanza). Per il resto, specifica che le qualifiche funzionali del personale addetto ai servizi di polizia sono stabilite dagli enti locali nel rispetto degli accordi con le parti sociali. Altresì, dispone la legge regionale che "Le funzioni di polizia locale... sono esercitate dagli enti locali mediante strutture organizzative costituite secondo le esigenze di efficienza e di economicità " (art. 2 comma 1°) e la struttura e l'organico saranno definiti in ragione del numero e della distribuzione degli abitanti nel territorio ed all'articolazione del territorio stesso (art. 4). Ancora l'art. 2 comma 4 dispone che "Le norme di funzionamento dei Corpi di polizia locale saranno stabilite con regolamenti approvati dagli enti interessati". Rientra, dunque, specificamente nella potestà regolamentare dell'ente, in ragione di un esame delle esigenze territoriali e organizzative ed in armonia con gli accordi con le parti sociali, intervenire sulla dotazione organica della polizia municipale, individuando le qualifiche funzionali in concreto corrispondenti alle proprie esigenze. Peraltro, l'art. 30 del d.lgs. n. 29 del 1993 (solo successivamente abrogato dal d.lgs. n. 80 del 31.3.1998) che "1. Le amministrazioni pubbliche individuano i propri uffici e, previa informazione alle rappresentanza sindacali... definiscono le relative piante organiche... 2. Per la ridefinizione degli uffici e delle piante organiche si procede periodicamente, e comunque a scadenza triennale...". Legittimamente, pertanto, l'amministrazione comunale operava, a seguito della riforma di cui al d.lgs. n. 29 del 1993 e dei principi di razionale distribuzione delle risorse e di economicità in essa contenuti, un riesame della dotazione organica sulla base dello studio acquisito da parte del centro specializzato ed adottava la nuova determinazione regolamentare impugnata. Né può ritenersi vincolante la precedente configurazione contenuta in una fonte di pari grado. Peraltro, il ricorrente non ha svolto censure specifiche in ordine alla razionalità delle scelte operate dall'amministrazione in ordine alla configurazione della dotazione organica del personale. Va precisato, peraltro che la giurisprudenza è costante nel negare la sussistenza di una posizione differenziata e tutelabile di chi abbia partecipato ad un concorso pubblico in relazione al posto messo a concorso. Infatti "Il concorrente classificato al primo posto della graduatoria concorsuale non vanta una posizione di diritto soggettivo alla nomina, bensì solo un'aspettativa ad essa, avendo la p.a. il potere di non procedere alla nomina (o all'assunzione in servizio) tutte le volte che sia venuta meno la necessità o la convenienza della copertura del posto messo a concorso, o l'assunzione stessa sia inibita da una norma sopravvenuta o in generale da un "factum principis", con il solo limite della presenza di valide e motivate ragioni di pubblico interesse." (ex multis T.A.R. Abruzzo Pescara, 28 agosto 2003, n. 779). Nella specie risulta idoneamente motivata la scelta effettuata dall'amministrazione comunale. Il ricorso pertanto deve essere respinto. 3. Conseguentemente, deve dichiararsi improcedibile il primo dei ricorsi instaurati, sulla base della considerazione, che una volta annullata la procedura concorsuale, viene meno il presupposto fattuale su cui si fondano le pretese di parte ricorrente. In considerazione della complessità della vicenda esaminata sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda bis, dichiara improcedibile il ricorso n. 13237/97 e respinge il ricorso 15632/98. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa. in piena spending review... | |
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Da: ... | 08/09/2012 11:47:52 |
Considerate che esiste esubero di dirigenti nel nuovo Inps | |
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Da: per cui | 08/09/2012 12:45:53 |
se la delibera è nulla, una nuova delibera deve tenerne conto | |
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Da: x per cui | 08/09/2012 13:05:47 |
lo dici tu | |
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Da: invece tu | 08/09/2012 13:13:01 |
sei persona certa del contrario?, non possono riesumare quel che è "morto", e la nuova data, avrà le caratteristiche della Legge in vigore | |
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Da: x discussione pacata | 08/09/2012 13:23:10 |
Le mie impressioni: 1) in primo luogo, penso che la sentenza sia nulla per difetto di contraddittorio e mi pare difficile ipotizzare un errore scusabile in capo ai ricorrenti; 2) a questo aspetto dirimente, di puro diritto, si aggiunge una situazione in cui il mantenimento della posizione del tar farebbe travolgere la graduatoria e causerebbe la risoluzione del rapporto con tutti gli assunti (su questo punto, personalmente parlando, non ho dubbi), con l'ulteriore conseguenza di svuotare l'ente pubblico che gestisce la previdenza italiana; 3)segue: e con l'ulteriore aggravante che all'orizzonte non ci sarebbe alcuna soluzione certa: di sicuro ci dovrebbe essere un atto di riapprovazione della graduatoria, ma ad esso non potrebbe far seguito, almeno immediatamente, la chiamata dei vincitori. Che fa la DCRU? Esaurisce la graduatoria IPOST e poi chiama i vincitori INPS? Oppure dopo l'IPOST deve chiamare i residui INPDAP e poi gli INPS (paradossalmente, in questo modo i vincitori iNPS, dopo aver lavorato alcuni per anni, potrebbero non rientrare)? Ci sarà un tutti contro tutti, per non parlare del contenzioso sui risarcimenti. Per questo dico: il difetto di notifica potrebbe essere quell'addentellato che il consiglio di stato, ove volesse guardare alla sostanza delle cose, potrebbe legittimamente utilizzare salverebbe l'istituto dal baratro. E state certi che lo utilizzerà !!!!! | |
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Da: 13.23.10 | 08/09/2012 13:31:47 |
Sei l'unico che ha detto una cosa seria. Quindi ritira tutto e spara una cazzata tanto x allinearti a questo forum di cervelloni. | |
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Da: x 13.23.10 | 08/09/2012 13:36:23 |
il CDS agirà secondo diritto, fattene una ragione, e non seguirà quella linea che tanto adori | |
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Da: ok | 08/09/2012 13:38:10 |
bene, non vedo l'ora | |
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Da: e tutti | 08/09/2012 13:42:31 |
insieme, si combatta, prima di tutto chiamando chi non ha detto nulla, e responsabilizzandolo sulla mega caxxata fatta e sui danni, e cercando chi possa patrocinare il ricorso, senza quelle ....e che l'amministrazione vorrà (bontà sua) spedire a pietire quelle ragioni, in modo genuflesso o prono | |
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Da: siete tutti | 08/09/2012 14:02:39 |
Molto buffi | |
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Da: Condivido | 08/09/2012 14:39:37 |
x discussione pacata. Annullando senza rinvio la sentnza del tar, il cds agirà secondo diritto e nel contempo eviterà una catasfrofe. Al contrario,mantenendo la posizione del tar non terrebbe conto delle regole processuali e ci sarebbero solo danno per tutti e benefici per nessuno (badate, neanche per i ricorrenti; io non vorrei fare il dirigente in un istituto dove un minuto prima ho fatto cacciare cento e passa persone, molte delle quali dovrebbero cercarsi un altro lavoro... e credo che neanche loro lo vogliano...; vi immaginate il clima di lavoro? per non parlare delle progressioni di carriera? Suvvìa...) | |
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Da: insomma | 08/09/2012 15:01:36 |
cortesemente posso capire perchè si continua a parlare anche della necessaria assunzione degli idonei al concorso per dirgenti ex INPDAP, se l'INPDAP è stato assorbito dall'INPS solo dopo l'assunzione dell'ultimo gruppo di idonei della graduatoria INPS? | |
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Da: x insomma | 08/09/2012 15:07:46 |
E' proprio questo un ulteriore motivo di incertezza e di "tutti contro tutti". Se il cds conferma il tar (ma, per quanto conta la mia opinione, non lo potrà fare, per quanto detto finora), non essendo intaccato il concorso ma solo la determina n.2/2010, dovrà essere ri-approvata la determina. Ma a questo punto si pone il problema: la nuova determina potrebbe essere approvata "ora per allora" oppure si metterebbe "in coda" alle altre graduatorie valide ed efficaci? Quest'ultima soluzione, pur se sostanzialmente "aberrante", in via puramente logica non può essere etichettata come assurda o inammissibile; quanto meno, per sostenere il contrario occorrerebbe trovare solidi argomenti di diritto, e non è per niente facile. | |
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Da: insomma | 08/09/2012 15:18:58 |
Ma quanti sono complessivamente gli idonei ex IPOST da assumere in caso di conferma del CdS e quanti gli idonei ex INPDAP? | |
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Da: più | 08/09/2012 15:28:05 |
dei posti complessivamente a disposizione dell'inps dopo i vari accorpamenti e decurtati dallo spending review tenuto conto dei pensionamenti... Purtroppo, nonostante i pensionamenti non c'è spazio per tutti... | |
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Da: insomma | 08/09/2012 15:35:32 |
A questo punto la soluzione migliore per l'INPS - anche in termini economici - sarebbe quella di assumere immediatamente gli idonei ex IPOSTsenza attendere il giudizio del CdS, per non rischiare l'annullamento della graduatoria, la sua necessaria riapprovazione e, pertanto, la conseguente necessità di assumere tutti gli idonei ex INPDAP, dovendo contemporaneamente risarcire il danno agli idonei INPS per i quali non ci sarebbe più posto.... | |
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