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INPS, 35 posti di DIRIGENTE
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Da: x vedrete11/09/2012 21:04:55
forse. Ma non ci conterei!!
Per assumere i due ci deve essere autorizzazione ad assumere e con la spending review appena approvata l'amministrazione assume due in autunno 2012 quando da novembre 2012 deve mandare 120 dirigenti in pensione o mobilità?
Ci saranno fiocchi di ricorsi.
Rispondi

Da: x secondo voi11/09/2012 21:12:13
hanno fatto un trip di onnipotenza e invulnerabilità, fregandosene!!!

x vedrete ipotesi IMPOSSIBILE da realizzare
Rispondi

Da: spending review11/09/2012 21:13:34
ma l'avete letta o no? Come dirigenti dovrebbe essere vostro dovere essere aggiornati.
Entro il 31 ottobre devono essere emanati i decreti attuativi per la determinazione degli esuberi, in mancanza di questi viene determinato il numero degli esuberi nel 20% delle posizioni in essere al 6 luglio, data del decreto 95 2012 sulla spending review.
Fin quando l'amministrazione non avrà sistemato gli esuberi con pensionamenti e mobilità ecc. non potrà assumere a nessun titolo con nessun contratto.
Ora qualcuno può spiegare un dirigente dovrebbe andare in mobilità a novembre sapendo che l'amministrazione ha assunto ad ottobre? Ricorso sicuro.
Rispondi

Da: per  spending review11/09/2012 21:15:53
non ci saranno ricorsi perchè non ci saranno assunzioni....
Rispondi

Da: qual''è11/09/2012 21:16:27
l'ipotesi impossibile?
Rispondi

Da: ipotesi impossibile11/09/2012 21:20:57
l'assunzione in deroga dei ricorrenti
Rispondi

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Da: spending review11/09/2012 21:22:31
ciò che penso io.
Ora senza l'assunzione dei due, torniamo alla sentenza e al ricorso. Si supponga per assurdo che al 31 ottobre non venga ancora chiesta la sospensiva, qualcuno coinvolto nella spending review perché dovrebbe accettare di andare in mobilità quando c'è una graduatoria annullata e potenziali 120 dirigenti in meno?
Ricorso sicuro.
Rispondi

Da: ..11/09/2012 21:27:38
Quante stupidate non sapete nemmeno leggere il decreto di spending. Meglio così. Pregasi 119 astenersi dallo scrivere sul forum se ancora non avete capito siete proprio torli
Rispondi

Da: ed ora...11/09/2012 21:29:14
esiste anche il filtro per l'appello
Rispondi

Da: spending review11/09/2012 21:29:21
tutto questo x dire che il fattore tempo è essenziale nella gestione di questa situazione, per evitare che dinamiche non previste e non prevedibili possano pesare sulle scelte e decisioni, a prescindere se si è vincitori idonei o altro.

Rispondi

Da: precisazione sui numeri11/09/2012 21:32:00
Il decreto fissa l'itinerario che dovrebbe portare a ridurre del 20% i dirigenti e del 10% i dipendenti occupati nelle amministrazioni pubbliche. Il personale in sovrannumero potrà andare in pensione entro il 2014, se in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi in vigore prima della riforma previdenziale dello scorso dicembre. In assenza di questi requisiti, i dipendenti in soprannumero e non ricollocabili saranno messi in ''disponibilità'' con l'80% dello stipendio per un periodo fino a 24 mesi, prorogabile a 48 mesi per il personale che durante questo periodo matura i requisiti pensionistici. Le prime stime del governo indicano in 24.000 i dipendenti pubblici in esubero, circa 11.000 nei ministeri e negli enti pubblici non economici e 13.000 negli enti territoriali (escluse le regioni). Dall'1 ottobre 2012 il valore dei buoni pasto riconosciuti ai dipendenti pubblici non potrà superare i 7 euro. Scatta con il decreto sulla spending review anche il divieto di monetizzare le ferie. I sindacati del pubblico impiego hanno indotto lo sciopero per il prossimo 28 settembre.
Rispondi

Da: spending review11/09/2012 21:40:02
grazie x la precisazione, una 70 hanno i requisiti x pensionamento. Mancano 50 all'appello. Comunque non possono esserci assunzioni a nessun titolo e con nessun contratto  fin quando non sarà completata la gestione degli esuberi.
Rispondi

Da: ...11/09/2012 21:44:20
Nemmeno leggere un decreto sappiamo...
Rispondi

Da: spending review11/09/2012 22:02:19
art. 2
5. Alle riduzioni di cui al comma 1 si provvede, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 ottobre 2012, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze considerando che le medesime riduzioni possono essere effettuate selettivamente, anche tenendo conto delle specificita' delle singole amministrazioni, in misura inferiore alle percentuali ivi previste a condizione che la differenza sia recuperata operando una maggiore riduzione delle rispettive dotazioni organiche di altra amministrazione. ((Per il personale della carriera diplomatica e per le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non del Ministero degli affari esteri, limitatamente ad una quota corrispondente alle unita' in servizio all'estero alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alle riduzioni di cui al comma 1, nelle percentuali ivi previste, all'esito del processo di riorganizzazione delle sedi estere e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2012. Fino a tale data trova applicazione il comma 6 del presente articolo)).
6. Le amministrazioni per le quali non siano stati emanati i provvedimenti di cui al comma 5 entro il 31 ottobre 2012 non possono, a decorrere dalla predetta data, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 5 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilita' nonche' di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ((avviate alla predetta data)) e le procedure per il rinnovo degli incarichi.
Rispondi

Da: spending review11/09/2012 22:05:25
sempre art. 2

9. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni.
10. Entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di cui al comma 5 le amministrazioni interessate adottano i regolamenti di organizzazione, secondo i rispettivi ordinamenti, applicando misure volte:
a) alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici eliminando eventuali duplicazioni;
b) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;
c) alla rideterminazione della rete periferica su base regionale o interregionale;
d) all'unificazione, anche in sede periferica, delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale e dei servizi comuni;
e) alla conclusione di appositi accordi tra amministrazioni per l'esercizio unitario delle funzioni di cui alla lettera d), ricorrendo anche a strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica e all'utilizzo congiunto delle risorse umane;
f) alla tendenziale eliminazione degli incarichi di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
((10-bis. Per le amministrazioni e gli enti di cui al comma 1 e all'articolo 23-quinquies, il numero degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale non puo' essere incrementato se non con disposizione legislativa di rango primario.))
((10-ter. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino previsto dal comma 10 e dall'articolo 23-quinquies, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2012, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. I decreti previsti dal presente comma sono soggetti al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei Ministri ha facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente.))
((10-quater. Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 16 del presente articolo si applicano anche alle amministrazioni interessate dagli articoli 23-quater e 23))-quinquies.
11. Per le unita' di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dal comma 1, le amministrazioni, fermo restando per la durata del soprannumero il divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, compresi i trattenimenti in servizio, avviano le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti procedure e misure in ordine di priorita':
a) applicazione, ai lavoratori che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2014, dei requisiti anagrafici e di anzianita' contributiva nonche' del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica, con conseguente richiesta all'ente di appartenenza della certificazione di tale diritto. Si applica, senza necessita' di motivazione, l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato, per il personale di cui alla presente lettera:
1) che ha maturato i requisiti alla data del 31 dicembre 2011 il trattamento di fine rapporto medesimo sara' corrisposto al momento della maturazione del diritto alla corresponsione dello stesso sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, commi 22 e 23, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
2) che matura i requisiti indicati successivamente al 31 dicembre 2011 in ogni caso il trattamento di fine rapporto sara' corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
b) predisposizione, entro il 31 dicembre 2012, di una previsione delle cessazioni di personale in servizio, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a) del presente comma, per verificare i tempi di riassorbimento delle posizioni soprannumerarie;
c) individuazione dei soprannumeri non riassorbibili entro due anni a decorrere dal 1° gennaio 2013, al netto dei collocamenti a riposo di cui alla lettera a);
d) in base alla verifica della compatibilita' e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e del regime delle assunzioni, in coerenza con la programmazione del fabbisogno, avvio di processi di mobilita' guidata, anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione, presso uffici delle amministrazioni di cui al comma 1 che presentino vacanze di organico, del personale non riassorbibile secondo i criteri del collocamento a riposo da disporre secondo la lettera a). I processi di cui alla presente lettera sono disposti, previo esame con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni, mediante uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministeri competenti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento nonche' l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti piu' elevato rispetto a quello previsto e' attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso decreto e' stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato;
e) definizione, previo esame con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni, di criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non dirigenziale di cui alla lettera c) che, in relazione alla maggiore anzianita' contribuiva, e' dichiarato in eccedenza, al netto degli interventi di cui alle lettere precedenti. I contratti a tempo parziale sono definiti in proporzione alle eccedenze, con graduale riassorbimento all'atto delle cessazioni a qualunque titolo ed in ogni caso portando a compensazione i contratti di tempo parziale del restante personale.
Rispondi

Da: ...11/09/2012 22:16:06
Andiamo a nanna notte
Rispondi

Da: ma12/09/2012 08:51:35
ma.............................
Rispondi

Da: x spending12/09/2012 09:45:36
ma se assumono i 2 IPOST entro il 31 ottobre 2012, la cosa si può fare! Che ne pensi?
Rispondi

Da: x tutti12/09/2012 09:48:44
1) ci sarà assunzione in deroga e in barba alla spending review, se no sentenza che manda a casa circa 84 dirigenti (ossia tutti gli idonei, perchè i 35 sono salvi).
2) non sarà toccata nessuna graduatoria, e dunque questa parte della determina non dovrà essere riapprovata.
3) entro il 15 novembre ci sarà appello.
Rispondi

Da: i 3512/09/2012 09:58:04
purtroppo sono nelle stesse condizioni degli altri, non ci sarà alcuna assunzione in deroga, la determina DEVE essere riapprovata, ed il 15 novembre saranno scaduti i termini.
Scatena il neurone agitando la scatola cranica, se assumessero quei due, gli ultimi due che farebbero?
Rispondi

Da: ..12/09/2012 10:12:07
Ci rinuncio. Già abbiamo poche speranze..così si azzerano meditate gente
Rispondi

Da: x i 3512/09/2012 10:15:18
Sto scatenando i miliardi di neuroni che ho io come tu, ma forse non li scateno abbastanza. Perchè, perchè i 35 dovrebbero essere toccati? Il ricorso riguarda la determina NELLA PARTE in cui SI SCORRE, dunque siccome la determina comprende l'approvazione della graduatoria e lo scorrimento è quest'ultimo che viene toccato e non l'approvazione della graduatoria. I 35 non li tocca nessuno e neanche la graduatoria!!!
Rispondi

Da: i 3512/09/2012 10:40:22
per l'annullamento

- della determinazione presidenziale n. 2/10 recante l'approvazione della graduatoria del concorso a n. 35 posti di dirigente amministrativo di seconda fascia nei ruoli dell'INPS e, in via subordinata, di ogni altro atto dell'Istituto resistente nella parte in cui, a decorrere dalla data del 31.5.2010, ha disposto di utilizzare per la copertura delle vacanze dell'organico dirigenziale lo scorrimento della graduatoria degli idonei del concorso pubblico per esami a 5 posti di dirigente amministrativo di seconda fascia bandito dalla Corte dei conti, ovvero lo scorrimento degli idonei appartenenti a graduatorie concorsuali diverse rispetto alle proprie graduatorie ed, in particolare, alla graduatoria del concorso pubblico a tre posti di dirigente amministrativo di seconda fascia dei ruoli dell'ex IPOST, nonché di ogni altro atto presupposto o connesso;

- della determinazione presidenziale n. 141 del 16.11.2010, con cui l'INPS ha disposto l'ampliamento di ulteriori 2 posti della graduatoria di concorso pubblico a 5 posti - area informatica, nella parte in cui non sono state preventivamente determinate le dotazioni organiche, il numero e le correlative vacanze delle rispettive aree amministrative ed informatiche, nonché di ogni altro atto presupposto e connesso;

e con i motivi aggiunti:

- della determinazione n. 335 del 2011;

- della determinazione presidenziale e/o degli atti richiamati nella nota di replica dell'INPS depositata in data 2.11.2011, nonché di ogni altro atto preparatorio e/o presupposto;

e per l'intimazione all'INPS

di compiere ogni atto necessario allo scorrimento della graduatoria dei ricorrenti;

Ma una volta che la decisione di assumere è stata presa, l'Amministrazione è vincolata ad attingere alla graduatoria concorsuale ancora valida ed efficace.

Ed invero, poichè tra i soggetti idonei di una determinata tornata concorsuale (da una parte) e ( dall'altra) i vincitori di una tornata successiva, non può porsi in linea di principio una distinzione qualitativa di tipo meritocratico ( dato che non può escludersi in linea di principio che gli idonei possano aver ottenuto punteggi di merito più alti di quelli che si andrebbero ad assegnare ai futuri vincitori) e che quindi tra le distinte categorie di soggetti non può essere fatta ex ante - e cioè prima della indizione di una eventuale nuova selezione concorsuale - alcuna differenziazione fondata sul merito, è giocoforza ritenere che, quanto alle modalità della assunzione, il modus operandi della Amministrazione deve necessariamente consistere nella utilizzazione della graduatoria ancora valida. Solo tale opzione infatti soddisfa gli interessi pubblici ed il legislatore ha reiteratamente scelto di prorogare la validità delle graduatorie concorsuali a mezzo di continui interventi normativi al fine evidente di consentirne la utilizzazione, evitando in tal modo inutile dispersione di tempo e denaro e favorendo la immediata provvista di personale già utilmente selezionato; è stata quindi soddisfatta la necessità che sia assicurata la imparzialità e la trasparenza dell'agire amministrativo, che verrebbe messa in dubbio qualora l'Amministrazione potesse scegliere liberamente la modalità della nuova assunzione ( in particolare, tra l'utilizzazione di una graduatoria ancora valida e una nuova indizione concorsuale), tanto più che i nominativi dei soggetti idonei sono noti alla Amministrazione, di tal che la decisione di utilizzare o meno la graduatoria, se lasciata alla sua libera e non motivata determinazione, potrebbe prestarsi a condizionamenti (in positivo o in negativo) poco in linea con il principio di trasparenza (Cons. Stato 24.8.2007, n. 4484).

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna l'INPS al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese di giudizio, che liquida in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

ti ho postato un estratto contenente i punti salienti della sentenza, la graduatoria è stata di fatto annullata, per cui anche le posizioni dei 35 sono in discussione, e la nuova determina avrà una data posteriore alla spending review
Rispondi

Da: quesito per Condor12/09/2012 11:23:54
tu cosa ne pensi?
Rispondi

Da: Beh, allora c''è soluzione.12/09/2012 11:41:01
In effetti, leggendo bene, viene impugnata:
a) la determinazione presidenziale n. 2/10 recante l'approvazione della graduatoria del concorso a n. 35 posti di dirigente amministrativo di seconda fascia nei ruoli dell'INPS;
b) e, in via subordinata, di ogni altro atto dell'Istituto resistente NELLA PARTE IN CUI, a decorrere dalla data del 31.5.2010, ha disposto di utilizzare per la copertura delle vacanze dell'organico dirigenziale lo scorrimento della graduatoria degli idonei del concorso pubblico per esami a 5 posti di dirigente amministrativo di seconda fascia bandito dalla CORTE DEI CONTI, ovvero lo scorrimento degli idonei appartenenti a graduatorie concorsuali diverse rispetto alle proprie graduatorie ed, in particolare, alla graduatoria del concorso pubblico a tre posti di dirigente amministrativo di seconda fascia dei ruoli dell'ex IPOST, c) nonché di ogni altro atto presupposto o connesso.

Dunque, il "nella parte in cui" non si riferisce alla determina n.2, che viene impugnata in toto, mentre il resto viene impugnato nella parte in cui si attinge agli idonei della Corte dei Conti.

Ma in questo caso, resta la questione del difetto di notifica del pubblico proclama, dunque la situazione è salva.
Rispondi

Da: e il prof12/09/2012 12:18:34
Sanino cosa ne pensa?
Rispondi

Da: lui, il prof Sanino12/09/2012 13:08:29
e il prof Cerulli Irelli son contrari a questa tesi tacciando gli estensori di faciloneria
Rispondi

Da: bruno ma settentrionale12/09/2012 13:12:55
una volta che non sono geloso di un dirigente.
anche su di voi sta per abbattersi un ciclone tropicale. fara' caldo e freddo anche per voi e non solo per i comuni mortali.
da una parte mi dispiace per quelli molto capaci tra voi. cogliete l'occasione per epurare gli scrsi che voi avrete inquadrato di gia'.
auguri in ogni caso.
Rispondi

Da: caos12/09/2012 13:13:18
scusate
i due ex ipost fanno ricorso espressamente contro gli idonei
nel pubblico proclama specificano i nominativi di tutti gli idonei
a loro i vincitori non interessano.
Potete spiegare perché la sentenza è da annullare? Al massimo sarà riformata escludendo il coinvolgimento dei vincitori, quali controinteressati pretermessi, dalla sentenza.
Mi sembra così lampante.
Rispondi

Da: x caos12/09/2012 13:26:41
scusa, ma vorrei ancora una volta farti notare che Mongiardo è 19esima...
Rispondi

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