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ESAME SCRITTO 2010
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Da: 8414/12/2010 12:16:41
per big: facendo uno schema: 2237 e diritto recesso
concetto di giusta causa.
la società non ha violato vincolo di fiducia, quindi non c'è la giusta causa
ma il diritto al compenso per la prestazione svolta?non ho capito se si o no e sulla base di cosa

Da: gianni14/12/2010 12:17:35
in merito alla seconda traccia, dovrebbe essere 16023 2002 cass ?? chiedo conferma

Da: nau82 14/12/2010 12:18:45
ale sei gentilissimo potresti postarmi la versione completa della prima traccia,quella sul recesso????

Da: toro14/12/2010 12:19:55
per la prima ci sarebbe una di merito e una di legittimità:
In materia di responsabilità professionale del commercialista.
Corte di cassazione, sez. III civile - 26 aprile 2010, n. 9916.
Cass. civ. Sez. III, 26/04/2010, n. 9917

PROFESSIONI INTELLETTUALI
Professioni intellettuali, in genere

LAVORO - Lavoro autonomo - Contratto d'opera - Professioni intellettuali - Responsabilità - In genere - Responsabilità del commercialista - Configurabilità - Condizioni - Onere probatorio a carico del cliente - Contenuto
La responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente e, in particolare, trattandosi dell'attività del commercialista incaricato dell'impugnazione di un avviso di accertamento tributario, l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole del ricorso alla commissione tributaria, che avrebbe dovuto essere proposto e diligentemente seguito. (Rigetta, App. Roma, 17/03/2005)

Cass. civ. Sez. III, 26/04/2010, n. 9917

È privo di giusta causa il recesso del dottore commercialista dal mandato professionale determinato esclusivamente dalla nomina di un ulteriore difensore di fiducia: ne deriva che, ai sensi dell'art. 2237 c.c., a seguito del recesso il professionista non ha diritto al rimborso delle spese fatte ed al compenso per l'opera svolta ma, al più, solo il rimborso delle spese borsuali sostenute per conto e nell'interesse del cliente salvo il risarcimento dell'eventuale pregiudizio causato al cliente.
Corte appello Milano
Data: 24 settembre 2008
confermate?

Da: Teodora14/12/2010 12:20:15
Sapete a che ora hanno iniziato a Bari?

Da: X cataniasal14/12/2010 12:20:55
ciao ale potresti mandarmi la sent su paolastar81@yahoo.it??? Prima traccia please....... grazie

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Da: pakozzo 14/12/2010 12:24:42
Ragazzi scusate mi sapete dire se c'è anche una terza traccia?

Da: DOLLIDO14/12/2010 12:25:58
LE TRACCE SONO SOLTANTO DUE

Da: Big14/12/2010 12:26:06
Autorità:  Corte appello  Milano
Data:  24 settembre 2008
Numero: 
Parti:  -
Fonti:  Giur. merito 2009, 6, 1536 (s.m.)
il numero nella banca dat nn c'è

Per me la Cass. civ. Sez. III, 26/04/2010, n. 9917
nn c'entra, nalla traccia nn si fa riferimento a negligenza.

Da: Teodora14/12/2010 12:26:50
no, le tracce sono solo due

Da: nau82 14/12/2010 12:27:29
hai la prima traccia completa,saresti gentile a postarmela??'

Da: Big14/12/2010 12:28:33
Mi fate sapere che succede a Catania?

Da: il grillo parlante14/12/2010 12:30:32
@depressa... se scrivi qual è come l'hai scritto... ti bocciano! si scrive senza apostrofo, solo con l'accento sulla è!

Da: *8514/12/2010 12:31:07
a ct dovrebbero aver dettato alle 11-30

Da: tracciolino14/12/2010 12:34:13
Estremi *********I TRACCIA***********
Autorità: Cassazione civile sez. lav.
Data: 27 ottobre 2010
Numero: n. 21977
Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico - Presidente -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. DI CERBO Vincenzo - Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere -
Dott. CURZIO Pietro - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 29458-2006 proposto da:
O.C., N.O., quest'ultima in proprio e quale
difensore costituito del primo, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA PRINCIPE AMEDEO 126, presso lo studio dell'avvocato degli
avvocati SERAFINO CONFORTI e D'ELIA PAOLA, rappresentati e difesi
dall'avvocato NUCCI ORNELLA, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
A.Fo.R. AZIENDA FORESTALE DELLA REGIONE CALABRIA, in persona del
legale rappresentante prò tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA OVIDIO 10 presso lo studio dell'avvocato BEI ANNA,(studio
ROSATI), rappresentata e difesa dall'avvocato GUALTIERI ALFREDO,
giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 13 34/2 005 della CORTE D'APPELLO di
CATANZARO, depositata il H/ll/2005 R.G.N. 1499/2003; udita la
relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/09/2010
dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;
udito l'Avvocato NUCCI ORNELLA;
udito l'avvocato GUALTIERI ALFREDO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FINOCCHI GHERSI RENATO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto
FATTO E DIRITTO
II dottore commercialista O.C. e l'avvocato N. O. proposero un'azione giudiziaria nei confronti della A.FO.R. Azienda Forestale della regione Calabria di cui erano stati nominati consulenti esterni.
Il giudice di primo grado accolse integralmente il loro ricorso.
A seguito dell'appello della resistente, la Corte d'Appello di Catanzaro ha riformato, in parte, la sentenza, ritenendo fondate due censure.
La prima è relativa all'inclusione nell'importo attribuito ai professionisti della somma di 6.197,42 Euro ciascuno, a titolo di rimborso spese forfettario. Non essendo stata svolta alcuna attività nel periodo di riferimento, la Corte ha ritenuto mancante il presupposto per il riconoscimento.
La Corte ha poi ritenuto ugualmente erronea l'attribuzione in favore di ciascuno degli appellati della somma di 1.032,00 Euro a titolo di risarcimento danni per rinuncia ad altri incarichi professionali, con la motivazione che "non possono essere attribuiti agli appellati vantaggi maggiori di quelli che avrebbero conseguito (compenso previsto dalla convenzione) ove fosse stato rispettato il termine".
I ricorrenti formulano due motivi di ricorso.
II primo, concernente la parte della sentenza che ha negato il "rimborso spese forfettario", è così delineato "violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al disposto dell'art. 112 c.p.c., per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato".
A parte il rilievo che viene qualificata violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 3, quella che in ipotesi sarebbe una violazione del n. 4, deve comunque evidenziarsi che il ricorso si limita ad affermare che è generica la censura della appellante richiamata nella sentenza impugnata senza conto di come erano formulati i motivi di appello, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso. Peraltro, la censura di erronea quantificazione delle somme riconosciute comprende la censura in oggetto ed esclude che il giudice di appello sia andato al di là del "petitum".
Il secondo motivo, relativo alla negazione del risarcimento danni, denunzia "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, circa un punto decisivo della controversia". Anche questo motivo è inammissibile, perchè non specifica il tipo di vizio motivazionale, indicando indistintamente omissione, carenza e contraddittorietà della motivazione. Una motivazione non può al tempo stesso mancare ed essere carente o contraddittoria. Nel caso specifico la motivazione c'è (supra, nella sintesi del contenuto della decisione, sono stati riportati i passaggi fondamentali), è sufficiente e priva di incoerenze logiche. In realtà, la censura si risolve in una critica del merito della decisione, inammissibile in sede di legittimità.
Il ricorso è, pertanto, nel complesso, inammissibile. Le spese di conseguenza devono essere poste a carico dei soccombenti.
P.Q.M.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione alla controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 28,00 Euro, nonchè 3.000,00 Euro per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 settembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2010

Da: Firenze14/12/2010 12:34:30
Sapete Firenze con chi è stata abbinata?

Da: belli14/12/2010 12:34:37
A ct dovranno consegnare alle 18.45.
so soltanto questo.....

Da: viviana14/12/2010 12:35:06
sono il genitore adibito ad intercettare voglio ringraziarti

Da: giosal14/12/2010 12:35:16
mi sapete dire la ii traccia x favoreeeeeeeeeeee

Da: 14/12/2010 12:35:34
qualcuno sa dirmi come va a palermo?
Grazie mille e complimenti!!!!!!

Da: VVV14/12/2010 12:36:25
@Gianni, assolutamente sì. Almeno, io l'avrei svolto anche e soprattutto con quella cassazione.
@Ale: grazie mille.

Da: bambulella14/12/2010 12:38:00
per favore notizie da napoli.....sti qua dentro nn mi danno cenni di vita!

Da: giosal14/12/2010 12:38:39
2   traccia a che pagina del forum per favore.........

Da: bambulella14/12/2010 12:39:37
@giosal vedi a pag 13/14

Da: pakozzo 14/12/2010 12:39:46
Sicuro Big?perchè sul forumfree porta la terza traccia anche se non c'è scritto nulla?

Da: Firenze14/12/2010 12:39:52
mi potete dire con chi è stata abbinata Firenze?
Grazie

Da: salernitamo14/12/2010 12:40:06
speriamo che napoli sprofonda

Da: sil14/12/2010 12:40:33
Napoli, ha iniziatoooooo???dateci notizieee se le avete

Da: bambulella14/12/2010 12:40:36
guagliò ma quale terza traccia,....sono e saranno sempre due...ja però....!!!

Da: babby14/12/2010 12:40:57
2^traccia
Il fatto che una sentenza sia ricorribile in appello non vale ad escludere la responsabilità professionale dell'avvocato che abbia commesso errori se la sua condotta ha danneggiato il cliente. Gli effetti negativi della negligenza del professionista debbono dunque essere comunque risarciti. Nel caso preso in esame dalla Corte (Sentenza n. 15718/2010) il danneggiato da un incidente stradale aveva perso la possibilità di essere risarcito del danno a causa di un difetto di legittimazione passiva. La sentenza poi era passata in giudicato. I giudici di merito avevano escluso il diritto ad ottenere il risarcimento del danno dall'avvocato ma ora la Corte, accogliendo il ricorso del danneggiato, ha fatto notare che la possibilità di rimediare mediante la proposizione dell'appello non basta di per sè ad escludere che la parte abbia risentito e continui a risentire del danno che è stato conseguenza della negligenza professionale. L'appello - si legge nella parte motiva della sentenza - "protrae la durata e le spese del processo; presenta le incertezze e l'aleatorieta' insite in ogni controversia, sicche' il poter disporre di un solo grado di giudizio per far valere compiutamente le proprie difese costituisce comunque un pregiudizio per la parte". Del resto non è possibile sapere se "l'impugnazione avrebbe consentito alla parte di rimediare per intero ai danni derivanti dalle inadempienze del legale nel giudizio di primo grado".

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