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ESAME SCRITTO 2010
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Da: LECCE14/12/2010 13:58:50
volevo confrontarmi strada facendo

Da: dado14/12/2010 13:58:51
AVVOCATO LOR...BASTA TE ED IL SUD....VOI DEL NORD SIETE TUTTI PROFESSORI...AVETE ROTTO

Da: serpico14/12/2010 13:59:22
L'art. 2237 c.c. - nel consentire al cliente di recedere dal contratto di prestazione di opera intellettuale - ammette, in senso solo parzialmente analogo a quanto stabilito dall'art. 2227 c.c. per il contratto d'opera, la facoltà di recesso indipendentemente da quello che è stato il comportamento del prestatore d'opera intellettuale, ossia prescindendo dalla presenza o meno di giusti motivi a carico di quest'ultimo. Tale amplissima facoltà - che trova la sua ragion d'essere nel preponderante rilievo attribuito al carattere fiduciario del rapporto nei confronti del cliente - ha come contropartita l'imposizione a carico di quest'ultimo dell'obbligo di rimborsare il prestatore delle spese sostenute e di corrispondergli il compenso per l'opera da lui svolta, mentre nessuna indennità è prevista (a differenza di quanto dal cit. art. 2227 c.c.) per il mancato guadagno. Ciò non esclude, tuttavia, che ove si inseriscano nel contratto clausole estranee al suo contenuto tipico, alle stesse possano applicarsi, in difetto di più specifiche determinazioni, le normali regole relative all'inadempimento dei contratti, con la possibilità, nel caso di contratto a prestazioni corrispettive, di avvalersi di quella forma di autotutela rappresentata dall'eccezione di inadempimento disciplinata dall'art. 1460 c.c. (Cass. 25/6/2007 n. 14702, in Dir. e prat. lav. 2008, 2103)

Da: ls_aquila 14/12/2010 13:59:35
novita' su chi corregge l'Aquila??

Da: vale22vale 14/12/2010 13:59:57
a palermo i cellulari sono spenti poi dipende dalla discrezione e serietà del singolo..

Da: avvnapoli14/12/2010 14:00:33
Perdona ale puoi pubblicare la sentenza della cassazione n. 24367/2008? su google non riesco a trovarla

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Da: zia14/12/2010 14:01:16
mi dispiace ma non è così..al nord siete controllati dai commissari..al sud i ragazzi sono schermati...chi vuol capire capisca

Da: SALVO14/12/2010 14:01:19
BERTOLASO

Da: GUEDIX14/12/2010 14:01:19
parere sulla seconda traccia?

Da: napoletano14/12/2010 14:01:24
forse perchè sono, anche con la pratica fittizia, più bravi di voi !!!!

Da: retizian14/12/2010 14:02:13
Caro amico del NORD, ricorda bene che oggi il NORD è ciò che è solo grazie al lavoro ed alle risorse del SUD. Vai a rileggere ma, questa volta con molta attenzione, i libri di storia!!
P.S. Buon senso vuole di non far di tutta l'erba un fascio...!

Da: PEPPEROSSO 14/12/2010 14:02:15
PASSO UN PO' DI MATERIALE, CHE POSSA AIUTARE. MA DOVETE ELABORARE VOI2. LA DECISIONE DEI GIUDICI MILANESI
La Corte di merito milanese, censura la tesi espressa nella sentenza del Tribunale, laddove riconosce l'esistenza del diritto del professionista a percepire il compenso ad esso spettante per l'attività espletata in favore della cliente sino alla comunicazione della sua volontà di recedere dal mandato.
La riforma della decisione di primo grado si basa sull'erronea valutazione espressa in ordine alla causa che avrebbe giustificato il recesso del commercialista dal rapporto, individuata nella presunta rottura del vincolo fiduciario intercorrente con la cliente, che a dire del medesimo professionista sarebbe stata determinata dalla nomina �«aggiuntiva�» di un avvocato specializzato nella trattazione di controversie in materia fiscale, per sostenere la difesa dinanzi alla locale Commissione tributaria.
In buona sostanza, l'appunto rivolto dalla Corte di merito al giudice di prime cure attiene alla mancata spiegazione delle motivazioni sulla cui scorta avrebbe statuito che la nomina di un professionista in aggiunta a quello già nominato sarebbe da considerare un atto giustificativo del recesso da parte di quest'ultimo.

3. L'ART. 2237 C.C. E LA GIUSTA CAUSA DI RECESSO DEL PROFESSIONISTA
Il ragionamento seguito dalla Corte nella sentenza in commento muove da alcune considerazioni di fondo sul concetto di �«giusta causa�» di recesso dal contratto d'opera professionale.
In particolare, la �«giusta causa�» è quell'avvenimento esteriore che influendo sullo svolgimento del rapporto determina la prevalenza dell'interesse di una parte all'estinzione sull'interesse dell'altra alla conservazione del rapporto.

(1) Del resto, va precisato che la responsabilità del prestatore d'opera intellettuale è regolata dall'art. 1176 c.c. che fa obbligo al professionista di usare nell'adempimento delle obbligazioni inerenti la sua attività professionale, la diligenza del buon padre di famiglia, con la conseguenza che egli risponde anche per colpa lieve. Nella sola ipotesi che la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, la norma dell'art. 2236 c.c. prevede invece una attenuazione della normale responsabilità, nel senso che il professionista è tenuto al risarcimento del danno unicamente per dolo o colpa grave. La prova dell'esistenza di tale presupposto, che comporta una deroga alle norme generali sulla responsabilità per colpa, grava sul professionista. Così Cass., sez.II, 11 agosto 1990, n. 8218, in Mass. Giust. civ. , 1990, 8. , poichè è proprio il primo a far venire meno, prima di ogni altro fatto, il presupposto fiduciario del rapporto (2)

(2) Del resto il fondamento della previsione contenuta nell'art. 2237 c.c. risiede nell'impossibilità che il rapporto di lavoro autonomo possa proseguire, ragion per cui la dichiarazione unilaterale rivolta da una parte all'altra di voler recedere dal rapporto, opera quale valida causa di estinzione. Inoltre, poiché la normativa che qui interessa è caratterizzata da una certa genericità, a maggior ragione la sua interpretazione in sede applicativa richiede una stretta correlazione con lo specifico tipo di situazione oggetto d'esame.

Da: dado14/12/2010 14:02:55
@SGFM...PERCHè MI SCONVOLGE VEDERE CERTE COSE QUI SOPRA...QUANDO HO FATTO IL MIO ESAME NON DI AVVOCATO, MA SEMPRE NEL DIRITTO MI TROVO.... ....CIò ERA IMPENSABILE....E CHI TI PARLA è UN COETANEO...CHE HA SGOBBATO...ED è DEL SUD... CHE HA SOSTENUTO LE PROVE A ROMA... ED ORA SI PARLA DI MILANO COME UNICA SEDE PER TGLIARE INTELLETTUALI DEL SUD.TANTO PER RISPONDERE AD AVVOCATO LOR....IO SONO CONVINTO CHE CHI REALMENTE HA STUDIATO E LAVORATO è ACAPACE DI SVILUPPARE LE TRACCE...PS SE POSSONO A STO PUNTO DARE UN AIUTINO....CORTE D'APPELLO DI MILANO..LA SOLUZIONE è CMQ APERTA

Da: avvocato lor14/12/2010 14:03:48
no caro napoletano, semplicemente perchè la vera pratica la fate nelle grandi città, salvo poi avere lo zio,cugino,papà o amico che certifica una finta pratica nel comuine di residenza, così da poter sostenere l'esame nella piccola corte d'appello poco controllata. E' l'Italia, che ci vogliamo fare. Io per conto mio, da quanto ho letto qui, ho già chiamato i carabinieri per lecce e catanzaro. Fra mezz'ora ci riaggiorniamo...

Da: questo forum e na cacca14/12/2010 14:05:56
invece di pensare ai pareri e come aiutare chi vi ha chiesto aiuto pensate a scrivere cazzate e dire falsità.... cambiate forum e non date fastidio a chi anche per voi sta lavorando per aiutare le migliaia di persone.... VERGOGNATEVI

Da: mikka14/12/2010 14:06:31
per favore notizie sulla prima traccia----

Da: dado14/12/2010 14:07:04
@AVVOCATO LOR...TRA POCO CHIAMERAI PER TUTTA L'ITALIA.....

Da: per avvocato lor14/12/2010 14:07:31
.....per conto mio ho già chiamato un tizio che ti viene a rompere il culo! fra mezz'ora ci aggiorniamo

Da: napoletano14/12/2010 14:08:56
se hai tanta paura degli altri avvocati, significa che sei una mezza sega, caro avvocato
del resto perdi tempo su internet........
se vuoi, ti organizzo una colletta, miserabile !!!

Da: dado14/12/2010 14:09:10
@AVVOCATO LOR....COSA FAI MINACCI?????.....MOLTO FINE VEDO....MI COMPIACCIO PER LA LOQUELA STRABILIANTE....

Da: frankrick14/12/2010 14:09:39
non si tova la sentenza per la prima traccia!!!!!!!

Da: avvocato lor14/12/2010 14:10:20
Può darsi che lo chiamerò per tutta italia, non c'è problema. Oggi alziamo un bel polverone, domani e dopodomani vediamo se si ripete questa poca serietà.
Ci lamentiamo del nepotismo e invochiamo la meritocrazia, salvo poi approfittarne quando possiamo in prima persona.... siamo fra gente di legge, la legge la conosciamo,esiste, bene esigo che si faccia applicare.

Da: per avvocato lor14/12/2010 14:10:27
ma chi ti credi di essere? ai cc cosa hai detto?? che hai letto i forum?? ma lo sai che qui c'è anche gente che non sta sostenendo l'esame.. e poi se ti da cosi  fastidio puoi cambiare pagina

Da: aiuto14/12/2010 14:10:29
per favore potete scrivere la sentenza che fa riferimento alla prima traccia?

Da: ciccino14/12/2010 14:10:31
si

Da: 00014/12/2010 14:10:41
corte appello milano anno 2008

Da: Titta x @Avv lor14/12/2010 14:10:45
Caro ti assicuro che i ragazzi del sud (che studiano anche al nord) son più preparati e superano l'esame ovunque lo sostengano..indipendentemente dai cellulari.. chi copia nn lo supera!!

Da: avv14/12/2010 14:10:50
Cass., sez.lav., 1 ottobre 2008, n. 24367

Da: checco14/12/2010 14:11:22
Ragazzi per favore la smettete di scrivere cazzate? Cerchiamo di aiutare chi è in seduta di esame e basta commenti INUTILI. Grazie a tutti per la collaborazione...

Da: alfredo14/12/2010 14:11:52
Caro avvocato lor,vorrei solo dirti ke le piu grandi truffe vengono fatte sempre al nord,ma cio nn esclude ke anche al sud si facciano.Quindi è inutile giudicare perche siamo tutti corrotti,ovviamente quando ci fa comodo, voi Avvocati siete i primi a fare compromessi per soldi ,ma cio nn esclude ke ci siano avvocati di buona fede e onesti sia al nord ke al centro ke al sud. Ricordati ke l'Italia è una non solo quando ci sono i mondiali

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