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ESAME SCRITTO 2010
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Da: Jankoo7514/12/2010 14:24:11
Ragà NON VI CONFONDETEE

NON C'ENTRA UN TUBO L'ERRORE DELL'AVVOCATO, O IL RECESSO DEL CLIENTE. QUI è IL PROFESSIONISTA CHE RECEDE, non il cliente, E NON SI DICE ABBIA COMMESSO ERRORI!

non postate sentenze a naso

Da: adf14/12/2010 14:24:13
X  CRY
Traccia
Soc. Beta conferisce a tizio dottore commercialista incarico professionale di difendere innanzi alla competente commissione tributaria provinciale in un contenzioso tributario particolarmente complesso relativo a taluni contestati avvisi di rettifica in forza di suddetto incarico, tizio svolge per un lungo periodo di tempo l'attività professionale difensiva.

Nel corso di tale attività il professionista tizio riceve una missiva proveniente dalla soc. Beta con la quale con la quale gli si comunica l'intenzione di affiancargli nel compimento dell'attività difensiva l'avv. caio specializzato nella materia fiscale a seguito del procedimento ricevimento della missiva tizio comunica alla soc Beta la propria volontà di recedere dal contratto.
Nel contesto della medesima missiva lo stesso formula richiesta di rimborso delle spese effettuate e di corresponsione del compenso oltreche il risarcimento del danno subito.

Il candidato, assunte le vesti di legale della soc beta rediga parer motivato in ordine alla fondatezza della pretesa del professionista tizio.

Da: PEPPEROSSO 14/12/2010 14:24:36
ECCOLA: SENTENZA del 1 ottobre 2008, n. 24367 In tema di contratto d'opera, risponde ad interessi meritevoli di tutela per entrambe le parti, "ex" art. 1322 cod. civ., la pattuizione di predeterminazione della durata in deroga alla regolamentazione legale del recesso dal contratto, con la conseguenza che l'interruzione del rapporto contrattuale, per l'inadempimento di una delle due parti alla detta pattuizione, comporta per l'altra il diritto al risarcimento integrale del danno per la mancata esecuzione del rapporto nel periodo di tempo residuo rispetto alla scadenza del termine medesimo. (Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 1 ottobre 2008, n. 24367)


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATTONE Sergio - Presidente

Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere

Dott. DI CERBO Vincenzo - Consigliere

Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere

Dott. BALLETTI Bruno - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CO. FI. S.P.A., (nel prosieguo e per brevita' " CO. FI. " o la "SOCIETA'"), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLE QUATTRO FONTANE 20, presso lo studio dell'avvocato FUSILLO Matteo, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato BORGHESI DOMENICO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

CO. MA., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARCHIMEDE 112, presso lo studio dell'avvocato MAGRINI Sergio, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DELL'OMARINO ANDREA, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 55/05 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 19/03/05 R.G.N. 171/04;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 08/05/08 dal Consigliere Dott. Bruno BALLETTI;

udito l'Avvocato BORGHESI DOMENICO;

udito l'Avvocato FILEGGI per delega MAGRINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RIELLO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso dinanzi al Tribunale di Mantova CO. MA. conveniva in giudizio la s.p.a. CO. FI. esponendo che: a) con "contratto di prestazione d'opera intellettuale a termine" (stipulato con detta societa' in data 9 giugno 2000) avente durata quinquennale gli erano stati attribuiti i compiti descritti all'articolo 1 del cennato contratto e con atto in data 27 dicembre 2000 la societa' lo aveva nominato proprio procuratore speciale; b) in forza del contratto d'opera intellettuale continuativa e della procura speciale, esso ricorrente sovrintendeva, coordinava ed organizzava l'intero complesso aziendale, avendo, in posizione a lui sovraordinata, il presidente del consiglio di amministrazione Ca.Gi. e l'amministratore delegato C. G.; c) la situazione era venuta cambiando quando, come stabilito con Delib. consiglio di amministrazione della societa' in data 10 maggio 2001 la Ho. Pa. Sa. s.p.a. aveva inserito, nell'ambito dell'organizzazione della s.p.a. CO. FI. altri amministratori - dirigenti provenienti dalla controllata Sa. La. s.p.a., ponendoli ai vertici della predetta CO. FI.; d) in relazione alla modifica della situazione, preso atto che i compiti e le funzioni assegnatigli con il contratto d'opera e la procura erano di fatto venuti quasi integralmente meno, si era dimesso per giusta causa dal contratto con lettera in data 27 agosto 2001. Tanto premesso, il ricorrente richiedeva all'adito Tribunale di accertare che il contratto d'opera si era risolto esclusivamente per colpa della societa' convenuta e di condannare la stessa al pagamento dei compensi per il piatto di non concorrenza per i cinque anni di durata del contratto e per ulteriori tre anni, nonche' dei compensi per l'attivita' prestata nei mesi di luglio e di agosto 2001 e, tuttavia, per tutto il periodo fino alla data di cessazione naturale del contratto.

Si costituiva su giudizio la s.p.a. CO. FI. che impugnava integralmente la domanda attorea e ne chiedeva il rigetto, proponendo altresi' domanda riconvenzionale per ottenere "la condanna di CO. MA. alla rifusione dei danni tutti subiti e subendi a causa delle dimissioni ad nutum dal contratto, danni da accertarsi in via equitativa" e per accertare "nel comportamento del ricorrente la sussistenza di un'ipotesi di responsabilita' aggravata ex articolo 96 c.p.c., e conseguentemente condannare il CO. a risarcire alla societa' il danno subito a seguito della proposizione della presente lite, danno da accertarsi facendo ricorso a criteri euitativi". Il Tribunale di Mantova, con sentenza del 6 febbraio 2004, accertava che il recesso da parte di CO. Ma. in data 27 aprile 2001 era avvenuto per giusta causa e condannava la societa' convenuta "a risarcire al ricorrente il danno subito pari al compenso pattuito per la collaborazione fino alla scadenza del contratto (9 giugno 2005), detratto l'aliunde perceptum, da calcolarsi in separata sede ed a pagargli il compenso pattuito per l'osservanza dell'obbligo di non concorrenza fino alla scadenza del patto (27 agosto 2004), pari ad euro 61.974,82, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria su entrambe le somme dal dovuto al saldo"; rigettava, inoltre, la domanda riconvenzionale.

Avverso tale sentenza proponeva appello la CO. FI. s.p.a. e, ricostituitosi il contraddittorio, la Corte d'appello di Brescia - con sentenza del 19 marzo 2005 - respingeva l'appello e condannava l'appellante alla rifusione delle spese del grado.

Per la cassazione della cennata sentenza la s.p.a. CO. FI. propone ricorso affidato a tre motivi.

L'intimato CO.MA. resiste con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex articolo 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 - Con il primo motivo di ricorso la s.p.a. CO. FI. (in acronimo S.C.F.) denunciando "violazione di legge in relazione all'articolo 12 preleggi per erronea applicazione dell'articolo 2237 cod. civ., comma 2, nonche' contraddittorieta' della relativa motivazione" rileva che "il giudice di secondo grado (e prima ancora quello di primo grado) ha erroneamente e senza idonea e logica motivazione quantificato il compenso spettante al CO. a seguito del proprio recesso dal contratto - adducendo tra l'altro una non precisata giusta causa - facendo applicazione della disciplina prevista dall'articolo 1223 cod. civ. e segg., in materia di quantificazione del danno conseguente ad un inadempimento, in luogo della specifica disciplina speciale appositamente dettata in materia di compenso dovuto al prestatore d'opera intellettuale che recede dal contratto per giusta causa, di cui all'articolo 2237 c.c., comma 2, (rimarcando che) l'errore fondamentale che inficia la decisione del giudice di merito consiste nell'affermata inapplicabilita' della norma di cui all'articolo 2237 c.c., all'ipotesi in cui il prestatore receda, a causa dell'inadempimento della controparte, da un contratto a tempo determinato ad esecuzione continuata" e conclude che "alla luce dell'illogicita' del complessivo ragionamento effettuato dalla Corte d'Appello di Brescia nonche' dei presupposti da cui lo stesso muove, appare evidente la violazione e la falsa applicazione di almeno una norma di diritto in cui e' incorso il giudice di secondo grado: l'articolo 2237 c.c., comma 2, deve ritenersi del tutto valido, efficace ed applicabile al caso di specie non ostando con tale conclusione il fatto che al contratto d'opera intellettuale intercorso tra le parti fosse stato apposto un termine finale".

Con il secondo motivo la Societa' - denunciando "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di una giusta causa legittimante il recesso del CO. " - censura la sentenza impugnata "in ordine all'erronea determinazione del concetto di giusta causa da parte del giudice di merito e della sua irragionevole ed arbitraria equiparazione con il diverso istituto dell'inadempimento nonche' l'assenza di un qualsivoglia inadempimento configurabile in capo alla CO. FI. (comunque mai accertato e, ancora prima, mai richiesto) ".

Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente - denunciando "vizi di motivazione relativamente all'interpretazione del contratto e relativamente alla sussistenza di una giusta causa di recesso, nonche' violazione degli articoli 1175, 1375 c.c. e articolo 2383 c.c., comma 1" - rileva che "la pronuncia impugnata e' caratterizzata da ulteriori errori di diritto oltre che da gravi profili di contraddittorieta', (in quanto), da una parte, i giudici di appello hanno affermato che il rapporto negoziale intercorrente tra le parti fosse riconducibile allo schema del contratto d'opera intellettuale, dall'altra hanno ricostruito la natura e l'oggetto delle obbligazioni gravanti sul prestatore in modo totalmente incompatibile con tale configurazione" e sottolinea che "nei vizi di motivazione denunciati si innesta un evidente errore di diritto: il giudice, una volta accertato in punto di fatto l'attribuzione al CO. di funzioni amministrativo-gestionali, avrebbe dovuto dichiarare la nullita' del contratto d'opera intellettuale perche' in contrasto con l'articolo 2383 c.c., comma 1, o, comunque, con il principio dell'esclusiva ed inderogabile competenza degli amministratori all'esercizio della funzione amministrativa".

2 - Il primo motivo di ricorso non appare meritevole di accoglimento.

2/a - Al riguardo - in merito alla questione sollevata con il cennato motivo (mediante articolate complesse argomentazioni) se, nell'ipotesi di termine di durata apposto al contratto di prestazione di opera intellettuale risolto dal prestatore in forza di recesso per giusta causa (individuata in un grave inadempimento contrattuale del preponente), le conseguenze di siffatto inadempimento debbano ritenersi regolate esclusivamente dal secondo alinea dell'articolo 2237 cod. civ., comma 2 (e, quindi, come sostenuto dalla societa' ricorrente, con limitazione del diritto del prestatore d'opera esclusivamente "al rimborso delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta") oppure la pattuizione del termine abbia implicato una deroga alla cennata limitazione (e, quindi, come statuito nella sentenza impugnata in aderenza alla posizione difensiva dell'intimato, "l'interruzione del rapporto contrattuale per l'inadempimento di una delle due parti comporta per l'altra il diritto al risarcimento integrale del danno per la mancata esecuzione per il periodo di tempo residuo rispetto alla scadenza del termine medesimo") - la Corte di appello di Brescia e' pervenuta alla decisione come dianzi censurata alla stregua del seguente percorso motivazionale: a) "fra le parti e' stato stipulato un contratto di opera intellettuale-contratto di lavoro autonomo, che, come tutti i contratti di lavoro autonomo, puo' per volonta' delle parti avere per oggetto una prestazione continuativa e coordinata rispetto all'attivita' imprenditoriale di uno dei due contraenti";

b) "rimanendo nell'ambito della disciplina ex articolo 2230 c.c. e segg., si deve ammettere la possibilita' per le parti di concordare in via negoziale una disciplina pattizia del singolo rapporto in deroga a tutte le norme che non siano vigenti, (sicche'), qualora la disciplina contrattuale introduca clausole lecite ma non previste da quello legale, le conseguenze di queste clausole e della loro violazione vanno stabilite, in difetto di norme particolari, in base alle norme generali";

c/1) "se e' consentito alle parti di dare vita a un rapporto di prestazione d'opera intellettuale a termine, e' necessario individuare, in difetto di una previsione legislativa specifica, quali siano gli effetti negoziali di questo tipo di contratto e quali siano le conseguenze quanto alla cessazione prima della scadenza pattuita per volonta' di uno dei contraenti":

c/2) "in questa ipotesi non puo' trovare automatica applicazione l'articolo 2237 c.c., che riguarda il recesso nel corso della esecuzione di uno o piu' incarichi senza previsione di termini, (in quanto), se cosi' fosse, la pattuizione di un termine finale sarebbe del tutto inutile e si dovrebbe arrivare alla conclusione che l'ordinamento non ritiene meritevole di tutela l'interesse a che una prestazione d'opera debba avere svolgimento per un periodo temporalmente individuato e predeterminato dalle parti contraenti".

c/3) "per quanto concerne il diritto di recesso (quale espressione della tutela del vincolo fiduciario reciproco che deve perdurare nel rapporto fra cliente e professionista a cui si riferisce l'articolo 2237 cod. civ.), va rilevato che nessuna norma, e nemmeno l'articolo 2237, impedisce alle parti di atteggiare la disciplina del loro rapporto prevedendo vincoli di carattere obbligatorio sui termini e modalita' del recesso, che assicurino, in un adeguato contemperamento, una tutela sia all'interesse del prestatore di opera intellettuale a non vedersi privare prima della scadenza della attivita' di lavoro convenuta, sia all'interesse del committente ad assicurarsi quell'opera o quel collaboratore per un certo periodo";

c/4) "la pattuizione di un termine per il recesso non impedisce il recesso stesso, ma ha la finalita' di qualificarlo contrattualmente e precisamente di qualificarlo come inadempimento ai fini del risarcimento del danno, sempre che non sia a sua volta determinato da un inadempimento della controparte che renda impossibile proseguire nel contratto";

d) "che, nella specie, la volonta' comune delle parti sia stata quella di vietarsi reciprocamente il recesso prima della scadenza del termine pattuito (cinque anni) risulta sia dall'oggetto del contratto e dalla pattizia disciplina del recesso, sia dalle stesse allegazioni delle parti, e in particolare della societa', in ordine allo scopo della clausola";

e/1) "l'attivita' in questione era talmente rilevante che era stato previsto che fosse svolta in via esclusiva e con obbligo di non concorrenza per tutta la durata del contratto e per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto";

e/2) "in questo senso del tutto significativa ed univoca e' la disciplina del recesso (clausola 3), ove non viene contemplata alcuna possibilita' di cessazione per atto unilaterale prima del compimento del primo termine di cinque anni e il recesso viene fatto salvo solo alla prima scadenza o a quelle successive per proroga annuale e sempre con obbligo di preavviso di almeno tre mesi".

2/b) - Esaminati cosi', i punti essenziali della motivazione della sentenza impugnata, si rileva che la conclusione - secondo la quale (vale ribadire espressamente) nella specie, "il termine era stato pattuito in deroga alla facolta' di recesso ex articolo 2237 cod. civ., con la conseguenza che l'interruzione del rapporto contrattuale per l'inadempimento di una, delle due parti ha comportato per l'altra il diritto al risarcimento integrale del danno per la mancata esecuzione del rapporto per il periodo di tempo residuo rispetto alla scadenza del termine medesimo" - e' stata attinta dalla Corte di appello di Brescia mediante un procedimento logico-giuridico (sicuramente non viziato da asserita contraddittorieta') che non contrasta in alcun punto con la normativa applicabile alla specifica fattispecie specie in ordine alla corretta interpretazione di detta normativa.

Infatti per quanto concerne la possibilita' di una disciplina pattizia in deroga (rectius, in corretta applicazione della normativa generale con riferimento ad una fattispecie non rientrante alla particolare previsione codicistica) alla norma, appunto, dell'articolo 2237 c.c. - che riguarda il recesso nel corso della esecuzione in una o piu' incarichi senza previsione pattizia di termine e che non puo' costituire un "sistema chiuso" nella dedotta materia -, il Giudice di appello si e' correttamente riportato alla giurisprudenza di questa Corte - che vale qui confermare anche per la relativa parte motiva - a mente della quale la regolamentazione legale del recesso dal contratto di opera puo' essere volutamente derogato da una pattuizione di predeterminazione della durata, che risponde a interessi meritevoli di tutela oc articolo 1322 cod. civ. per entrambe le parti e comporta, di per se', l'assoggettamento del rapporto alle regole del diritto comune proprio del recesso per giusta causa derivante da inadempimento con la conseguenza della risarcibilita' integrale del danno di cui all'articolo 1223 cod. civ. e segg. (ex plurimis, Cass. n. 27293/2006, Cass. n. 25238/2006, Cass. n. 9701/1996, Cass. n. 5738/2008). In particolare, questa Corte ha precisato che, nell'ambito della disciplina dell'articolo 2237 cod. civ., non e' da escludersi che, ove si inseriscano nel contratto clausole estranee al suo contenuto tipico, alle stesse possono applicarsi, in difetto di specifiche determinazioni, le normali regole relative all'inadempimento dei contratti con la possibilita', nel caso di contratto a prestazioni corrispettive, di avvalersi di quella forma di autotutela rappresentata dall'eccezione di inadempimento disciplinata dall'articolo 1460 cod. civ. (cosi', testualmente, Cass. n. 14702/2007 e, anche Cass. n. 25238/2006 - se pure nel caso (specularmene alternativo) di recesso del committente - secondo cui "in tema di contratto di prestazione d'opera intellettuale, la previsione della possibilita' di recesso ad nutum del cliente contemplata dall'articolo 2237 cod. civ., non ha carattere inderogabile e quindi e' possibile che, per particolari esigenze delle parti, sia esclusa tale facolta' fino al termine del rapporto; l'apposizione di un termine ad un rapporto di collaborazione professionale continuativa puo' essere sufficiente ad integrare la deroga pattizia alla facolta' di recesso cosi' come disciplinata dalla legge, non essendo a tal fine necessario un patto specifico ed espresso: pertanto, poiche' in assenza di pattuizioni diverse o di giusta causa, l'apposizione di un termine finale determina in modo vincolante la durata del rapporto, nell'ipotesi di recesso unilaterale dal contratto da parte del committente il prestatore ha il diritto di conseguire il compenso contrattualmente previsto per l'intera durata del rapporto").

Il cennato effetto derogatorio si estende, ovviamente, all'ipotesi di cui all'articolo 2237 c.c., comma 2 - come, d'altronde, si evince espressamente in Cass. n. 25238/2006 cit. - in quanto la normativa legale in materia, fondata tutta sulla valorizzazione della natura fiduciaria del rapporto di opera (cfr. gia', in nuce, in Corte cost. n. 25/1974), non puo' essere diversificato nel senso della disponibilita' di cui al primo comma e della sostanziale inderogabilita' di cui al secondo comma e, ancora, a seconda che il recesso venga esercitato dal committente ovvero dal prestatore.

Nella specie, la Corte di appello ha accertato "la volonta' comune delle parti di vietarsi reciprocamente il recesso prima della scadenza del termine pattuito" - e, al riguardo; il motivo di ricorso si appalesa comunque inammissibile perche' in esso non si specifica in che modo la sentenza impugnata avrebbe violato le norme ermeneutiche ex articolo 1362 c.c. e segg., e quale di queste norme in particolare sarebbe stata violata - con la conferma, pertanto, che l'inosservanza del vincolo contrattuale non puo' che comportare la risarcibilita' del danno subito dalla parte (per effetto dell'ingiustificato recesso ante tempus della controparte) secondo i criteri di diritto comune e senza la limitazione posta dalla disciplina ex articolo 2237 cit. - non riguardante il recesso dal contratto di prestazione d'opera intellettuale a termine -convenzionalmente derogata.

Non sussiste, in definitiva, nella sentenza impugnata una asserita violazione dell'articolo 12 delle "preleggi" - norma che "contiene tutti i criteri ermeneutici della legge e, specificamente, sia il criterio dell'interpretazione estensiva (che consente l'utilizzazione di norme regolanti casi simili, e non gia' identici), sia quello dell'interpretazione analogica (che permette l'utilizzazione di norme che disciplinano materie analoghe ossia risultati diversi aventi solo qualche punto in comune con il caso da decidere) " (Cass. n. 7494/1990) - in quanto la Corte di appello ha applicato alla fattispecie sottoposta al suo giudizio la norma generale regolante, appunto la concreta fattispecie riguardante il recesso da un contratto d'opera intellettuale con termine di durata non - come erroneamente preteso dalla societa' ricorrente - la diversa disposizione regolante l'esecuzione di una prestazione d'opera senza previsione di termine.

2/c - In relazione, inoltre, alla censura concernente la "commistione tra l'istituto del recesso e quello della risoluzione per inadempimento", si rimarca - sotto il profilo processuale con riferimento all'asserito vizio di ultrapetizione che, secondo la ricorrente, vizierebbe la sentenza impugnata - che dalla disamina diretta degli atti del giudizio di merito (possibile anche nella presente sede di legittimita' essendo stato dedotto un asserito error in procedendo) si evince che l'originario ricorrente ha ritualmente proposto con il ricorso introduttivo (e confermato nel giudizio di secondo grado) la domanda di risarcimento del danno per effetto del recesso ingiustificato dal contratto di opera a termine a seguito di inadempimento della societa' preponente.

In ogni caso - con riferimento alla c.d. coesistenza tra recesso e risoluzione per inadempimento e, piu' esattamente, al rapporto tra il recesso (come mezzo di impugnazione del contratto) e la risoluzione per inadempimento (quale mezzo di impugnazione ordinario e generale) - al fine di verificare la compatibilita' tra rimedi ordinari e casi tipici di estinzione del vincolo, si ritiene che la previsione del recesso per inadempimento della controparte non si sovrappone, ma si aggiunge, al rimedio generale della risoluzione per giusta causa.

In questo senso i termini della questione sono stati intesi esattamente dal giudice di appello con valutazione correttamente motivata della pattuizione intercorsa tra le parti e della domanda giudiziale come proposta dall'originario ricorrente donde la conferma dell'inammissibilita' della censura nella presente sede di legittimita' come verra' piu' ampiamente precisato specie in relazione alla nozione di "giusta causa", nel successivo capo 3/b - nel conclusivo decisum che "l'interruzione del rapporto contrattuale per l'inadempimento di una delle parti comporta per l'altra il diritto al risarcimento integrale del danno per la mancata esecuzione del rapporto per il periodo di tempo residuo rispetto al termine convenzionalmente prefissato".

2/d - A conferma della pronuncia di integrale rigetto del motivo di ricorso in esame vale, infine, riportarsi al principio di cui alla sentenza di questa Corte n. 5149/2001 (e, di recente, di Cass. Sezioni Unite n. 14297/2007) in virtu' del quale, essendo stata rigettata la principale assorbente ragione di censura, il ricorso deve essere respinto nella sua interezza poiche' diventano inammissibili, per difetto di interesse, le ulteriori ragioni di censura.

3 - Anche il secondo ed il terzo motivo di ricorso - esaminabili congiuntamente in quanto intrinsecamente connessi - non possono essere accolti.

3/a - Infatti, per quanto concerne la valutazione della posizione fattuale in merito all'inadempimento configurato in capo alla s.p.a. CO. FI. (secondo motivo di ricorso), detta valutazione rientra nell'ambito dell'attivita' istituzionalmente riservata al giudice di merito non sindacabile in cassazione se non sotto il profilo della congruita' della motivazione del relativo apprezzamento (Cass. n. 322/2003) atteso che il giudice di merito e' libero di attingere il proprio convincimento da quelle risultanze che ritenga piu' attendibili e idonee alla formazione dello stesso e di disattendere taluni elementi ritenuti incompatibili con la decisione adottata, essendo sufficiente, ai fini della congruita' della motivazione, che da questa risulti che il convincimento si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi processualmente acquisiti, considerati nel loro complesso, pur senza un'esplicita confutazione degli altri elementi non menzionati e non accolti, anche se allegati, purche' risulti logico e coerente il valore preminente attribuito a quelli utilizzati.

In ordine, poi, alle censure che investono l'interpretazione del contratto intercorso tra le parti (terzo motivo del ricorso), si ribadisce che siffatte censure attengono alla specifica indicazione dei canoni ermeneutici in concreto violati e il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia da essi discostato: sicche' la critica della ricostruzione della volonta' negoziale operata dal giudice e la proposta di una diversa interpretazione investono il merito delle valutazioni del giudice e sono, percio', anch'esse inammissibili in sede di legittimita'.

Pervero, l'interpretazione dei contratti e' riservata all'esclusiva competenza del giudice del merito, le cui valutazioni soggiacciono, nel giudizio di cassazione, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente: sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica, sia la denuncia del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione (ossia la precisazione del modo attraverso il quale si e' realizzata la anzidetta violazione e delle ragioni della obiettiva deficienza e contraddittorieta' del ragionamento del giudice di merito) non potendo le censure risolversi, in contrasto con l'interpretazione loro attribuita, nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata (Cass. n. 7740/2003, Cass. n. 11053/2000).

Con riferimento, inoltre ai pretesi vizi di motivazione - che, secondo la societa' ricorrente, inficerebbero la sentenza impugnata - si rileva che: a) il difetto di motivazione, nel senso d'insufficienza di essa, puo' riscontrarsi soltanto quando dall'esame del ragionamento svolto dal giudice e quale risulta dalla sentenza stessa emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero l'obiettiva deficienza, nel complesso di essa, del procedimento logico che ha indotto il giudice, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non gia', invece, - come per le doglianze mosse nella specie dalla societa' ricorrente - quando vi sia difformita' rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati; b) il vizio di motivazione sussiste unicamente quando le motivazioni del giudice non consentano di ripercorrere l'iter logico da questi seguito o esibiscano al loro interno non insanabile contrasto ovvero quando nel ragionamento sviluppato nella sentenza sia mancato l'esame di punti decisivi della controversia - irregolarita' queste che la sentenza impugnata di certo non presenta -; c) per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non e' necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma e' sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse.

Benvero, le censure con cui una sentenza venga impugnata per vizio della motivazione non possono essere intese a far valere la non rispondenza della ricostruzione della fattispecie operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte - pure in relazione al valore da conferirsi alle "presunzioni" la cui valutazione e' anch'essa incensurabile in sede di legittimita' alla stregua di quanto gia' riferito in merito alla valutazione delle risultanze probatorie (Cass. n. 11906/2003) - e, in particolare, non vi si puo' opporre un preteso migliore e piu' appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito della discrezionalita' di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell'iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione di cui all'articolo 360, n. 5, cod. proc. civ.: in caso contrario, il motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, id est di una nuova pronuncia sul fatto sicuramente estranea alla natura e alle finalita' del giudizio di cassazione.

3/b - Per quanto attiene alla "questione di diritto" sollevata dalla ricorrente per sostenere "la sindacabilita' del concetto di giusta causa in sede di giudizio di legittimita' in quanto rientrante tra le c.d. clausole generali", si ritiene che pure tale profilo di censura debba essere - nonostante le acute e diffuse argomentazioni prospettate dalla difesa della societa' ricorrente - disatteso.

Al riguardo, anche se la nozione di "giusta causa" puo' farsi rientrare nell'ambito delle "norme elastiche" (e di quelle ad esse connesse, ma con le stesse non confondibili, entro il concetto di "clausola generale", cioe' delle norme il cui contenuto, appunto, elastico richiede giudizi di valore in sede applicativa, in quanto la gran parte delle espressioni giuridiche contenute in norme di legge sono dotate di una certa genericita' la quale necessita, inevitabilmente, di un'opera di specificazione da parte del giudice che e' chiamato a darvi applicazione), purtuttavia siffatto inquadramento non comporta l'accoglimento della conclusione indicata dalla societa' ricorrente, atteso che l'applicazione delle disposizioni formulate in virtu' dell'utilizzo di concetti giuridici indeterminati non coinvolge un mero processo di identificazione dei caratteri del caso singolo con gli elementi della fattispecie legale astratta e richiede, invece, da parte del giudice l'esercizio di un notevole grado di discrezionalita' al fine di individuare nella specifica fattispecie concreta le ragioni che ne consentano la riconduzione alle nozioni usate dalla norma. Pertanto, nell'ambito di detta valutazione il giudice, oltre a risolvere la specifica controversia, partecipa in tal modo alla formazione del concetto (e, cioe', alla sua progressiva definizione in relazione al valore semantico del termine), con la precisazione che il significato adottato non puo' prescindere dalle convenzioni semantiche sussistenti all'interno di una data comunita' in una certa epoca storica e, sotto concorrente profilo, dai principi generali (specie di rango costituzionale) propri dell'ordinamento positivo.

In particolare, pure se l'operazione valutativa compiuta dal giudice di merito - il quale, nell'applicare clausole generali come quella della definizione dalla "giusta causa", detta una tipica "norma elastica" - non sfugge ad una verifica in sede di giudizio di legittimita' sotto il profilo della correttezza del metodo seguito nell'applicazione della clausola generale, e' subito da precisare (onde evitare approssimativi fraintendimenti) che la verifica generale sulla correttezza del profilo considerato dal giudice del merito siccome applicativo di "norma elastica" resta sempre soggetto ad un controllo di legittimita' al pari di (= simile a) ogni altro giudizio riguardante la valutazione di "qualsiasi" norma di legge (non, quindi, ad una aprioristica valutazione di fondatezza della relativa censura sollevata sul punto inteso a far riformare la decisione impugnata), intendendosi cosi' esattamente l'adesione all'orientamento giurisprudenziale di cui alle sentenze di questa Corte nn. 10514/1998, 434/1999, 7838/2005, 8305/2005 e 21313/2005 (in difformita' al non condivisibile indirizzo espresso nelle sentenze nn. 2616/1990 e 154/1997), in quanto, nell'esprimere il giudizio di valore necessario per integrare una "norma elastica" (che, per la sua stessa struttura, si limita ad indicare un parametro generale), il giudice di merito compie un'attivita' di interpretazione giuridica della norma stessa, per cui da concretezza a quella parte mobile ("elastica") della stessa che il legislatore ha voluto tale per adeguarla ad un determinato contesto storico sociale, non diversamente da quando un determinato comportamento venga giudicato conforme o meno ad una "qualsiasi" (cioe' "non elastica") norma di legge.

Ora, nella individuazione della nozione di "giusta causa", occorre riferirsi alla definizione datane da "antica" dottrina - secondo cui "la giusta causa e' quell'avvenimento esteriore che influendo sullo svolgimento del rapporto determina la prevalenza dell'interesse di una parte all'estinzione sull'interesse dell'altra alla conservazione del rapporto" - per considerare la precisazione (sicuramente piu' tecnica) indicata dalla "recente" dottrina a mente della quale "la giusta causa consiste in una situazione sopravvenuta che attiene allo svolgimento del rapporto, impedendone la realizzazione della funzione economico-giuridica e, quindi, alla causa del negozio, fonte del rapporto, nel suo aspetto funzionale".

L'implicazione tratta dalla cennata definizione e' che, concretando l'inadempimento una mancanza o un vizio funzionale della causa, il problema del coordinamento fra questa situazione e la "giusta causa", non e' suscettibile di una soluzione unitaria, in quanto si deve fare capo per ogni singolo rapporto alla disciplina dettata dalla legge e alle sue esigenze peculiari, per vedere se le norme generali sulla risoluzione del contratto vadano pur sempre applicate ovvero lo strumento piu' rapido del recesso per giusta causa debba impiegarsi in talune ipotesi di deficienza funzionale della causa. In particolare, per la piu' specifica attinenza al giudizio in esame, e' opportuno riferirsi alle conclusioni tratte in materia secondo le quali: a) la spiccata e specifica importanza sociale e l'estensione stessa del fenomeno del lavoro prestato in posizione subordinata rendono opportuna la trattazione particolare del rilievo dato dall'ordinamento alla giusta causa per l'estinzione di quel rapporto; b) l'inadempimento deve essere ricompresso nella giusta causa poiche' e' proprio l'inadempimento a far venire meno, prima di ogni altro fatto, il presupposto fiduciario del rapporto. Tali precisazioni conclusive provenienti dalla dottrina (specifica in argomento) hanno trovato conferma nella giurisprudenza di questa Corte con riferimento all'utilizzabilita' dell'istituto del recesso per giusta causa, disciplinato dall'articolo 2119 cod. civ., nell'ambito del rapporto di agenzia (sottotipo qualificato di prestazione d'opera) che ha pacificamente natura autonoma e non gia' subordinata. Sul punto, infatti, la soluzione adottata dalla giurisprudenza di legittimita' e' nel senso di consentire, in via analogica, l'applicazione della giusta causa anche al rapporto di agenzia, stante l'assenza di una espressa previsione normativa relativa alla possibilita' di recedere senza preavviso da tale rapporto (Cass. n. 12873/2004); dalla cennata giurisprudenza e' stato, altresi', precisato che la relativa normativa e' caratterizzata da una certa genericita' (in stretto riferimento al concetto di "norma elastica") e richiede di essere adeguatamente interpretata in sede applicativa in correlazione allo specifico tipo di situazione oggetto di esame, senza peraltro che, in genere il livello di specificazione interpretativa possa consentire univocamente, per cosi' dire meccanicamente, la qualificazione giuridica della vicenda oggetto di giudizio che sia stata accertata in termini puramente fattuali. Con la conseguenza che il giudizio di fatto, ai fini della sussunzione della fattispecie concreta nell'ipotesi normativa, si deve (in genere) colorare di piu' o meno consistenti aspetti valutativi, funzionali alla sua qualificazione in termini legali: valutazioni che spettano al giudice di merito, ma che, ai fini del loro controllo in sede di legittimita', devono essere sorrette da un'adeguata motivazione, cosi' che ne sia desumibile la congruita' logica e la correttezza giuridica, sulla base di un accertamento sufficientemente specifico degli elementi strettamente fattuali della fattispecie, e della individuabilita' dei criteri di carattere generale ispiratori del giudizio di tipo valutativo.

Nella specie, la Corte di appello di Brescia ha motivato il decisum in modo sicuramente corretto, non solo sulla base di un accertamento adeguatamente specifico degli elementi strettamente fattuali, ma vale evidenziare in relazione al profilo concernente l'interpretazione e l'applicazione della "norma elastica" - con riferimento, appunto, "alla individuabilita' dei criteri di carattere generale ispiratori del giudizio di tipo valutativo".

A conferma della congruita' logica e della correttezza giuridica della motivazione a sostegno della sentenza impugnata si rimarca che la Corte di appello, nell'ambito delle valutazioni assunte con il contratto (nel quale era stata dedotta una determinata prestazione d'opera intellettuale, che il prestatore si era obbligato a rendere e che l'altra parte si era obbligata a ricevere e a consentirne dunque l'esecuzione) ha esattamente statuito che "la parte committente non puo' mutare il contesto nel quale l'obbligazione deve essere eseguita in modo tale da snaturarne oggetto e contenuto, pretendendo, quindi l'adempimento di una obbligazione diversa da quella assunta, per un verso piu' ridotta e per l'altro piu' onerosa (con obblighi di collaborazione, se non di sott'ordinazione, originariamente non contemplati) : pretesa e modificazione delle condizioni originariamente pattuite (da ritenersi essenziali in ragione della natura dell'incarico che era stato accettato) che costituiscono un inadempimento grave alle obbligazioni assunte con il contratto e legittimano il recesso per giusta causa".

Statuizione questa che, quindi, ha correttamente applicato la normativa sulla "giusta causa" secondo l'appropriato significato semantico-giuridico adottato in relazione ai principi generali dell'ordinamento.

3/c - Da ultimo deve ritenersi inammissibile la censura formulata al termine del terzo motivo di ricorso - concernente l'asserita "nullita' del contratto d'opera intellettuale perche' in contrasto con l'articolo 2383 cod. civ., comma 1" - in quanto la relativa eccezione (sicuramente non sollevata nell'ambito del giudizio di merito) presupponeva l'accertamento fattuale (non dedotto ritualmente) concernente "un potere di CO.Ma. di sostituirsi all'organo societario in contrasto con il principio dell'esclusiva ed inderogabile competenza degli amministratori all'esercizio della funzione amministrativa", per cui - secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (che qui si conferma anche per la parte motiva) - "e' inammissibile la questione di nullita' di un contratto sollevata per la prima volta in cassazione su di un profilo diverso da quello posto a fondamento dalla domanda proposta nei precedenti gradi di merito ed implicante,, ulteriori accertamenti, perche' la rilevabilita' d'ufficio, anche in sede di legittimita', della nullita' di un contratto, postula che la relativa questione non richieda nuove indagini di fatto" (ex plurimis, Cass. n. 8478/2000).

3/d - A conferma dell'integrale rigetto del secondo e del terzo motivo di ricorso vale, anche qui, riportarsi a quanto dianzi statuito sub "capo 2/d" in adesione a Cass. Sez. Unite n. 14297/2007.

4 - In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto dalla s.p.a. CO. FI. deve essere respinto.

5 - Ricorrono giusti motivi - in relazione all'elevato impegno difensivo di entrambe le parti con riferimento alla complessita' della questione caratterizzante il giudizio in sede di legittimita' - per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.

Da: AVV.NAPOLI.AVV.NAPOLI14/12/2010 14:26:27
IL MIO POST ERA PER LA TRACCIA 2


Da: Antoniospaghetto14/12/2010 14:27:16
Quasi quasi mo faccio copia e incolla ad un articolo a caso......
tanto qua non si capisce piu niente

Da: ciccino14/12/2010 14:27:23
non ti garantisco nulla leggitela è copiata da un altro forum so quello che stai provando a
rt. 2237.
Recesso.

Il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta.

Il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente.

Il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente.



È privo di giusta causa il recesso del dottore commercialista dal mandato professionale determinato esclusivamente dalla nomina di un ulteriore difensore di fiducia: ne deriva che, ai sensi dell'art. 2237 c.c., a seguito del recesso il professionista non ha diritto al rimborso delle spese fatte ed al compenso per l'opera svolta ma, al più, solo il rimborso delle spese borsuali sostenute per conto e nell'interesse del cliente salvo il risarcimento dell'eventuale pregiudizio causato al cliente.
Corte appello Milano
Data: 24 settembre 2008


La società A. s.a.s. propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano su istanza del dott. S.P.L. chiedendone la revoca, previo accertamento dell'inesistenza della pretesa di credito avanzata dall'opposto. Quest'ultimo, esercente l'attività professionale di dottore commercialista, deducendo di aver difeso la società opponente in un contenzioso instaurato presso la competente commissione tributaria provinciale nei confronti dell'ufficio Iva di Milano, a seguito della notifica di alcuni avvisi di rettifica, sostiene di non aver ricevuto le somme ad egli spettanti per l'opera prestata fino alla rimessione del mandato, a seguito della rottura del vincolo fiduciario derivante dalla nomina aggiuntiva di un altro professionista per l'espleta mento dell'attività difensiva nella stessa controversia. A sostegno della propria pretesa, il professionista dopo aver dedotto la legittimità del proprio operato espletato fino all'intervenuto recesso - a seguito della volontà espressagli dalla cliente di affiancargli nella difesa dinanzi alla Commissione tributaria un avvocato specializzato in materia fiscale - deposita la parcella degli onorari maturati, corredata del parere di congruità emesso dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano.
Interposto appello avverso la sentenza con la quale il Tribunale aveva rigettato l'opposizione, i giudici del gravame la riformano, revocando il decreto ingiuntivo opposto, accertando e dichiarando che l'appellato non aveva e non ha diritto al pagamento del compenso in conseguenza del suo recesso - privo di giusta causa - dal rapporto d'opera professionale.
2. LA DECISIONE DEI GIUDICI MILANESI
La Corte di merito milanese, censura la tesi espressa nella sentenza del Tribunale, laddove riconosce l'esistenza del diritto del professionista a percepire il compenso ad esso spettante per l'attività espletata in favore della cliente sino alla comunicazione della sua volontà di recedere dal mandato.
La riforma della decisione di primo grado si basa sull'erronea valutazione espressa in ordine alla causa che avrebbe giustificato il recesso del commercialista dal rapporto, individuata nella presunta rottura del vincolo fiduciario intercorrente con la cliente, che a dire del medesimo professionista sarebbe stata determinata dalla nomina «aggiuntiva» di un avvocato specializzato nella trattazione di controversie in materia fiscale, per sostenere la difesa dinanzi alla locale Commissione tributaria.
In buona sostanza, l'appunto rivolto dalla Corte di merito al giudice di prime cure attiene alla mancata spiegazione delle motivazioni sulla cui scorta avrebbe statuito che la nomina di un professionista in aggiunta a quello già nominato sarebbe da considerare un atto giustificativo del recesso da parte di quest'ultimo.
Ed infatti i giudici del gravame - diversamente dal Tribunale - fondano la loro decisione sul rilievo che nessuna norma giuridica od etica impedisce al cliente di procedere al conferimento di incarichi di consulenza o difesa a più di un professionista, per tale ragione non potendo assumersi che la nomina di due o più professionisti sia sempre e comunque un modo per esprimere sfiducia in ciascuno di essi preso singolarmente. La Corte ha cura di precisare che a tale conclusione non potrebbe pervenirsi neppure in una fattispecie come quella in esame, in cui, la nomina di un professionista aggiunto avvenga non contestualmente, ma successivamente alla nomina del primo, motivando il proprio assunto con l'aumento delle probabilità di vittoria che il cliente spera di trarre dall'apporto congiunto e sinergico di più professionisti, ognuno dei quali esperto in materie o campi diversi, oltre che dotato di qualità infungibili.
3. L'ART. 2237 C.C. E LA GIUSTA CAUSA DI RECESSO DEL PROFESSIONISTA
Il ragionamento seguito dalla Corte nella sentenza in commento muove da alcune considerazioni di fondo sul concetto di «giusta causa» di recesso dal contratto d'opera professionale.
In particolare, la «giusta causa» è quell'avvenimento esteriore che influendo sullo svolgimento del rapporto determina la prevalenza dell'interesse di una parte all'estinzione sull'interesse dell'altra alla conservazione del rapporto. Dunque, il concetto di giusta causa che qui rileva, dovrebbe consistere in una situazione sopravvenuta che attiene allo stesso svolgimento del rapporto, impedendo la realizzazione della funzione economico-giuridica e, quindi, il conseguimento della causa del negozio, fonte del rapporto, considerata nel suo aspetto funzionale.
Ciò premesso, secondo l'orientamento emerso nella giurisprudenza di legittimità, l'inadempimento deve essere ricompreso nella nozione di giusta causa (1)

(1) Del resto, va precisato che la responsabilità del prestatore d'opera intellettuale è regolata dall'art. 1176 c.c. che fa obbligo al professionista di usare nell'adempimento delle obbligazioni inerenti la sua attività professionale, la diligenza del buon padre di famiglia, con la conseguenza che egli risponde anche per colpa lieve. Nella sola ipotesi che la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, la norma dell'art. 2236 c.c. prevede invece una attenuazione della normale responsabilità, nel senso che il professionista è tenuto al risarcimento del danno unicamente per dolo o colpa grave. La prova dell'esistenza di tale presupposto, che comporta una deroga alle norme generali sulla responsabilità per colpa, grava sul professionista. Così Cass., sez.II, 11 agosto 1990, n. 8218, in Mass. Giust. civ. , 1990, 8. , poichè è proprio il primo a far venire meno, prima di ogni altro fatto, il presupposto fiduciario del rapporto (2)

(2) Del resto il fondamento della previsione contenuta nell'art. 2237 c.c. risiede nell'impossibilità che il rapporto di lavoro autonomo possa proseguire, ragion per cui la dichiarazione unilaterale rivolta da una parte all'altra di voler recedere dal rapporto, opera quale valida causa di estinzione. . Inoltre, poiché la normativa che qui interessa è caratterizzata da una certa genericità, a maggior ragione la sua interpretazione in sede applicativa richiede una stretta correlazione con lo specifico tipo di situazione oggetto d'esame (3)

(3) Cfr. Cass., sez. lav., 1 ottobre 2008, n. 24367, in http://dejure.giuffre.it. .
Ed è per tale motivo che il giudizio di fatto che ne deriva, ai fini della sussunzione della fattispecie nell'ipotesi normativa qui considerata, inevitabilmente si colora di consistenti aspetti valutativi, che risultano essere funzionali alla sua stessa qualificazione in termini legali, il cui compimento, in ultima analisi, spetta al giudice di merito, che deve fornirne un'adeguata motivazione, in tal modo permettendo la verifica della congruità logica e della correttezza giuridica, sulla base di un adeguato accertamento specifico condotto sugli elementi strettamente fattuali della singola fattispecie considerata (4)

(4) Cfr. Cass., sez.lav., 1 ottobre 2008, n. 24367, cit. .
Nel caso esaminato, la semplice nomina di un secondo prestatore d'opera, peraltro diversamente qualificato dal primo, non sembra costituire un elemento dirimente sul piano dell'adempimento delle obbligazioni scaturenti dal contratto, sulla cui base poter ritenere configurabile un serio ed apprezzabile vulnus al vincolo fiduciario.
Se davvero ciò fosse accaduto, la società cliente del dottore commercialista avrebbe certamente provveduto a revocare il mandato precedentemente conferito al suddetto professionista invece di decidere di affiancargli «in aiuto» un secondo, che peraltro, oltre ad essere dotato di uno specifico bagaglio tecnico nella stessa materia considerata, è operante in un diverso ambito professionale (5)

(5) Tuttavia all'ampia previsione legislativa relativa alla facolta del cliente di poter recedere ad nutum dal contratto di prestazione d'opera intellettuale attraverso la revoca al professionista del mandato precedentemente conferito, contemplata dall'art. 2237 comma 1 c.c., non può riconoscersi carattere inderogabile, essendo consentita l'apposizione di un termine per il valido esercizio della suddetta facoltà. Cfr. Cass., sez. II, 29 novembre 2006, n. 25238, in Mass. Giust. civ. , 2006, 11; App. Milano 21 aprile 2004, in questa Rivista , 2005, 3, 585 ( s. m. ); Cass., sez. lav., 6 maggio 2000, n. 5738, in Mass. Giust. civ. , 2000, 949. .
In buona sostanza, una cosa è l'insoddisfazione manifestata dal cliente per l'operato svolto dal professionista, ed un'altra, il fine coltivato dal cliente nel voler accrescere le proprie chance di vittoria - nella fattispecie, riferito al contenzioso in essere presso la commissione tributaria - con la nomina di un ulteriore prestatore d'opera (6)

(6) Che nel caso in esame neppure potrebbe rilevare quale comportamento concludente, sulla cui scorta poter desumere implicitamente una qualche volontà del cliente di voler porre fine al rapporto. Sull'argomento, cfr. Cass., sez. II, 12 novembre 1976, n. 4181, in Mass. Giur. it. , 1976, 984. . È allora evidente come soltanto ove si versi nella prima ipotesi sarà consentito al professionista avvalersi della facoltà di rinunciare al mandato, senza che ciò comporti a suo carico la perdita del diritto ad esigere il compenso dal cliente (7)

(7) In tal senso cfr. Cass., sez. II, 21 ottobre 1998, n. 10444, in http://dejure.giuffre.it , laddove afferma che «il recesso operato ai sensi dell'art. 2237 c.c. non fa perdere al prestatore d'opera recedente il diritto al compenso per le prestazioni eseguite. Tale compenso non può che essere determinato alla stregua dei criteri previsti dall'art. 2225 c.c., che pone in primo piano la determinazione negoziale». , sussistendo la giusta causa nella rottura del rapporto per il venir meno della reciproca fiducia che di norma accompagna fattispecie come quella in esame, in cui l'elemento dell' intuitus personae assume un ruolo fondamentale (8)

(8) Ed infatti la revoca del mandato è espressione del principio secondo il quale il rapporto di prestazione d'opera professionale può sempre essere oggetto di recesso da parte del cliente, fermo restando il diritto del professionista a percepire i compensi ex art. 2237 comma 1 c.c.: così Trib. Bari 20 maggio 2008, in http://dejure.giuffre.it. .
Né può ritenersi che il rapporto d'opera professionale debba essere informato al rispetto della fedeltà del cliente verso il professionista, atteso che poiché solitamente è quest'ultimo ad essere «scelto» dal primo e non viceversa, ove si intendesse accedere ad una diversa impostazione, si finirebbe con il dover accettare l'esistenza di un obbligo incondizionato del cliente al rispetto del diritto di esclusiva verso un determinato professionista (9)

(9) Come acutamente sostenuto dai giudici di appello, laddove si mette in guardia dai possibili rischi di un'ipersensibilità del professionista verso qualunque comportamento del cliente che in qualche modo possa sembrargli offensivo o comunque lesivo della sua dignità professionale, ovvero influire significativamente sul rapporto fiduciario. .
4. LA DETERMINAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE AL PROFESSIONISTA
In tema di valido esercizio del recesso da parte del prestatore d'opera intellettuale, sulla scorta di quanto stabilito dall'art. 2237 comma 2 c.c., al professionista spetta il rimborso delle spese fatte ed il compenso per l'opera svolta in ragione del risultato utile conseguito dal cliente (10)

(10) Cfr. Cass., sez. I, 27 giugno 2005, n. 13753, in Mass. Giust. civ. , 2005, 6. . Ed infatti, a norma dell'art. 2237 c.c. che si riferisce alle prestazioni intellettuali, a carico del cliente possono essere posti solo le spese fatte dal professionista ed il compenso già maturato per l'opera svolta (11)

(11) A tal riguardo, cfr. però quanto statuito da Cass., sez. II, 21 ottobre 1992, n. 11497, in Mass. Giust. civ. , 1992, 10, relativa all'ipotesi in cui vi sia stata tra le parti una valida convenzione nel senso di ancorare non la misura del compenso, ma il diritto stesso al compenso del professionista alla realizzazione di un determinato risultato - essendo nota la piena ammissibilità per i contratti d'opera della previsione di particolari condizioni per l'erogazione dei compensi, sà dà poterli configurare come veri e propri contratti aleatori - da cui consegue che il mancato verificarsi del risultato utile previsto, comporta che nessun diritto al compenso può dirsi mai sorto a favore del professionista, neppure in caso di revoca dell'incarico, nella misura più limitata dell'opera effettivamente prestata, a meno che il recesso del cliente sia stato la causa del venir meno del risultato. , una volta cessati ex nunc gli effetti del contratto, dovendo escludersi ogni diritto al risarcimento del danno, che presupponendo un atto illecito, esula da tale genere di fattispecie, in quanto il recesso del cliente altro non è se non la conseguenza del venir meno della fiducia riposta nel professionista. In tale ottica la corretta interpretazione dell'art. 2237 c.c. induce quindi ad escludere in radice che il recesso unilaterale del cliente possa di per sé solo giustificare una pretesa risarcitoria da parte del professionista (12)

(12) Cfr. Cass., sez. II, 12 agosto 1989, n. 3707, in Mass. Giust. civ. , 1989, 8-9. .
In definitiva, il compenso spettante al professionista che ha reciso il rapporto con il cliente in presenza della «giusta causa» di cui all'art. 2237 comma 2 c.c., va determinato secondo il criterio di «gradualità» delle fonti stabilito dall'art. 2233 c.c. e quindi, in primo luogo, tenendo conto delle condizioni precedentemente concordate, e con esclusione di ogni diritto a conseguire maggiori importi a titolo di risarcimento del danno per il mancato guadagno (13)

(13) Cfr. Cass., sez. II, 13 gennaio 1979, n. 271, in Mass. Giust. civ. , 1979, 126. .
5. CONSIDERAZIONI FINALI
La breve disamina sin qui condotta sulla sentenza della Corte milanese, consente di ritenere acquisiti quattro importanti elementi: 1) il recesso del professionista è valido ed efficace anche in mancanza di una giusta causa, ma gli fa perdere il diritto ad esigere il compenso per l'attività prestata potendo chiedere esclusivamente il rimborso delle spese borsuali sostenute nell'interesse del cliente (14)

(14) Cfr. Cass., sez. lav., 25 giugno 2007, n. 14702, in Guida dir. , 2007, 32, 61 ( s. m. ): «l'art. 2237, c.c., nel consentire al cliente di recedere dal contratto di prestazione di opera intellettuale ammette, in senso solo parzialmente analogo a quanto stabilito dall'art. 2227 c.c. per il contratto d'opera, la facoltà di recesso indipendentemente da quello che è stato il comportamento del prestatore d'opera intellettuale, ossia prescindendo dalla presenza o meno di giusti motivi a carico di quest'ultimo. Tale amplissima facoltà - che trova la sua ragione d'essere nel preponderante rilievo attribuito al carattere fiduciario del rapporto nei confronti del cliente - ha come contropartita l'imposizione a carico di quest'ultimo dell'obbligo di rimborsare il prestatore delle spese sostenute e di corrispondergli il compenso per l'opera da lui svolta, mentre nessuna indennità è prevista (a differenza di quanto prescritto dall'art. 2227, cit.) per il mancato guadagno. Ciò non esclude, tuttavia, che ove si inseriscano nel contratto clausole estranee al suo contenuto tipico, alle stesse possano applicarsi, in mancanza di più specifiche determinazioni, le normali regole relative all'inadempimento dei contratti, con la possibilità, nel caso di contratto a prestazioni corrispettive, di avvalersi di quella forma di autotutela rappresentata dall' exceptio inadimplenti non est adimplendum »; In senso conforme, cfr. Cass., sez. lav., 11 giugno 1999, n. 5775, in Mass. Giust. civ. , 1999, 1332. , nei cui confronti permane la responsabilità per il risarcimento del danno eventualmente arrecatogli (15)

(15) Cfr. Cass., sez. III, 24 maggio 2004, n. 9996, in Mass. Giust. civ. , 2004, 5, secondo cui «il recesso ingiustificato dal contratto di una delle parti, integrando inadempimento della stessa, giustifica la condanna generica di questa al risarcimento del danno, indipendentemente dal concreto accertamento di uno specifico pregiudizio patrimoniale, posto che l'anticipato scioglimento del rapporto è di per se un evento potenzialmente generatore di danno, avendo turbato e compromesso le aspettative economiche della parte adempiente, anche se fatti specifici di violazione contrattuale non abbiano, in ipotesi, prodotto direttamente alcun pregiudizio patrimoniale al contraente incolpevole» cfr. anche Cass., sez. II, 23 maggio 2000, n. 6690, in Giur. it. , 2001, 23; Cass., sez. III, 19 aprile 2001, n. 5817, in Mass. Giust. civ. , 2001, 837; Cass., sez. III, 1 agosto 2001, n. 10482, in Mass. Giust. civ. , 2001, 1512. ; 2) il cliente può invece recedere ad nutum dal rapporto senza per questo dover subire conseguenze risarcitorie in suo danno (16)

(16) Cfr. Pret. Milano 5 marzo 1997, in Or. giur. lav. , 1997, 350: «in tema di professioni intellettuali, non è applicabile la disposizione di cui all'art. 1725 c.c., secondo cui in caso di revoca del mandato oneroso senza che ricorra una giusta causa, il mandante è obbligato al risarcimento del danno nei confronti del mandatario». , salvo che sia previsto - anche in assenza di uno specifico patto - un termine per il suo valido esercizio; 3) la giusta causa deve essere «seria» (17)

(17) Come si verifica ad esempio nel caso della mora del cliente nel corrispondere il compenso, che può giustificare il recesso del professionista dal rapporto di prestazione d'opera, senza arrecare pregiudizio al cliente, ai sensi dell'art. 2237 comma 3 c.c. Su tale punto, cfr. Cass., sez. un., 26 marzo 1997, n. 2661, in Mass. Giust. civ. , 1997, 461. e reale, non potendo certo ravvisarsi in una sorta di ipersensibilità avvertita dal professionista nel rapporto con il cliente; 4) la nomina aggiuntiva di un professionista costituisce un elemento di fatto liberamente valutabile dal giudice chiamato a decidere sull'esistenza di una giusta causa idonea a legittimare ex art. 2237 c.c. l'esercizio del recesso da parte del professionista.
Infine, la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il danno del quale è chiesto il risarcimento (18)

(18) Cfr. Cass., sez. II, 23 marzo 2006, n. 6537, in http://dejure.giuffre. it ; In senso conforme, cfr. Cass., sez. III, 9 giugno 2004, n. 10966, in Mass. Giust. civ. , 2004, 6. .
La motivazione offerta dalla Corte di merito meneghina prende in esame tutti i punti sopra evidenziati, riformando la decisione del Tribunale in punto di diritto ma anche di fatto, laddove afferma che la tesi dell'appellato professionista appare talmente irragionevole da potersi considerare finanche potenzialmente in grado di sovvertire le ordinarie regole giuridiche e deontologiche che informano il rapporto d'opera professionale

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Da: mikka14/12/2010 14:27:28
ma nessuno redige il parere motivato???

Da: topazio14/12/2010 14:29:37
scusate ma il contratto d'opera art 2222 del cc deve essere messo nella prima traccia e se si come ??

Da: rosacroce14/12/2010 14:31:41
ma ancora nessun parere svolto?

Da: dado14/12/2010 14:33:04
SIETE UN BRANCO DI ASINI...ASINI..ASINI..ASINI..ASINI...ASINI...ASUHAUSHAUSHUAH

Da: pareri14/12/2010 14:33:48
pare che tra le 15 e le 16 usciranno i pareri su esameavvocato2010.forumfree,it

Da: *8514/12/2010 14:34:54
notizie da ct??? schermati???

Da: jen14/12/2010 14:36:57
da firenze si sa nulla?

Da: dado14/12/2010 14:37:58
NOTIZIA BOMBA......COMPITI ANNULATI A SALERNO E NAPOLI

Da: catanzaro14/12/2010 14:38:19
notizie da catanzaro???

Da: manogena13 14/12/2010 14:38:32
ma stai zitto

Da: praticante14/12/2010 14:39:02
mi date un link da dove scaricare la sen della corte di appello milano????

Da: dado14/12/2010 14:40:11
SCUSATE LE MIE INTEMPERANZE MA HO LA FREGOLA E HO BISOGNO DI FARE SENTIRE LA MIA COSì OGNI TANTO LANCIO UN RAGLIO
... ASUHAUSHAUSHUAH

Da: dado14/12/2010 14:40:18
SALERNO è SICURO...PROVA ANNULLATA......SI PARLA ANCHE DI TORINO.....

Da: frankrick14/12/2010 14:40:21
La sentenza della cassazione per la prima traccia, quella inerente il commercialista affiancato da un altro professionista, è la numero 24367 del 01.10.2008, la si trova nelle note della sentenza della corte d'appello di milano. di questa mi potete dire il numero preciso?

Da: ponchio14/12/2010 14:40:21
ma smettila..........i carabinieri!!!!!!! ma che minchiate dici pazzo mitomane vergogna vergogna

Da: adolfo14/12/2010 14:40:47
ma qualcosa di più concreto, il tempo comincia a stringere..

Da: pareri14/12/2010 14:42:02
provate anche a vedere qui http://helpdesk2010.forumcommunity.net/

Da: eseoesse14/12/2010 14:42:46
si hanno notizie da lecce

Da: sil14/12/2010 14:42:51
Come procede a Napoli?

Da: dado è un represso nullafacente14/12/2010 14:42:59
poi cambiare tutti i nick che vuoi, ma resti sempre quel povero mentecatto che tua madre ha concepito in un'orgia con pazzi evasi dal manicomio di aversa

Da: hyt14/12/2010 14:44:52
scusate ma perchè federico a campobasso nn mi risponde al cell?
qualcuno sà che traccia sta facendo?

Da: dado14/12/2010 14:45:00
NESSUNO PUò IMPEDIRMI DI RAGLIARE!!! CAPITO
... ASUHAUSHAUSHUAH

Da: sapere14/12/2010 14:45:08
quando finisce la prova + -?

Da: orny14/12/2010 14:45:10
In quale padiglione a Napoli?

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