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ESAME SCRITTO 2010
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Da: PEPPEROSSO 14/12/2010 14:12:08
C'E' SOLO LA MASSIMA DELLA SENTENZA DI CASSAZIONE 24367/2008.
IL RECESSO PER GIUSTA CAUSA NEL LAVORO AUTONOMO


Pubblicato il 11/03/2009 | da Dott.ssa Eufemia Giammarrusti

La Corte di Cassazione con Sentenza n. 24367 del 1° Ottobre 2008 ha stabilito che il recesso per giusta causa può essere applicato anche ai contratti di lavoro autonomo se non è possibile proseguire il rapporto, anche temporaneamente, in conseguenza di un fatto di cui è responsabile una delle due parti.L'interruzione del rapporto, a causa di un'inandempimento di una delle due parti, comporta per l'altra il diritto al risarcimento del danno e, se il rapporto è a termine, questo dovrà essere proporzionale al danno derivante dalla mancata esecuzione del rapporto nel periodo di tempo residuo fino alla scadenza del contratto.

Da: nika7714/12/2010 14:12:14
evitate di fare il suo gioco...lavoriamo senza tanti commentucci!!!

Da: oooo14/12/2010 14:12:26
X AVV LOR     ma finiscila!!Che cazzo dici.l'anno scorso ho dettato telefonicamente il compito per intero a milano.e credimi che non era l'unico ad avere il telefonino

Da: luciddream14/12/2010 14:12:34
quante inutili polemiche, non calcolate i frustrati che scaricano la loro ansia  e repressione su questo forum, forza con la soluzione che ci sono persone che aspettano....

Da: valyxxx14/12/2010 14:13:22
niente soluzioni??

Da: ciccino14/12/2010 14:13:27
Corte di cassazione, sez. III civile - 26 aprile 2010, n. 9916.
Cass. civ. Sez. III, 26/04/2010, n. 9917 almeno cosi riportano alcuni forum

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Da: satty8014/12/2010 14:13:36
Scusate...potreste dirmi cosa posso inviare per aiutare una persona???? Non sono del campo e non so come comportarmi!!!

Da: ale14/12/2010 14:14:30
9916 e 9917 non vanno bene

Da: Fortuns14/12/2010 14:14:56
Idem per me, nn so proprio cosa inviare.... per me tutto quello che scrivete è arabo. Cmq grazie di cuore a chi sta lavorando.

Da: x ale14/12/2010 14:15:14
la sent 24367/2008 è CASSAZIONEEEE???

Da: ale14/12/2010 14:15:23
sisi

Da: Simo8014/12/2010 14:15:35
avvocato lor...mi fai pena...quanto sei piccolo e ottuso

Da: gibson8114/12/2010 14:16:29
questa è veramente una boiata assurda!

Da: vale22vale 14/12/2010 14:16:50
anche il mio ragazzo è li.. se sai qualcosa fammi sapere e io faccio lo stesso, grazie

Da: AVV.NAPOLI.AVV.NAPOLI14/12/2010 14:17:50
COMMENTO ALLA 2 TRACCIA.

… il fatto che l'errore dell'avvocato possa essere rimediato mediante la proposizione dell'appello contro la sentenza sfavorevole non è sufficiente di per sé ad escludere che la parte abbia risentito e continui a risentire danno dalla lamentata negligenza.
L'appello protrae la durata e le spese del processo; presenta le incertezze e l'aleatorietà insite in ogni controversia, sicché il poter disporre di un solo grado di giudizio per far valere compiutamente le proprie difese costituisce comunque un pregiudizio per la parte …

Questo è il principio giuridico, per molti versi estremamente innovativo, pronunciato dalla terza sezione della Corte di Cassazione nella sentenza n. 15718 del 2 luglio 2010, in cui i Giudici di Piazza Cavour sono stati chiamati a decidere un caso di responsabilità professionale di due avvocati i quali, pur avendo commesso un grossolano errore nel primo grado di un processo civile, avrebbero potuto rimediarvi - quanto meno parzialmente - proponendo appello avverso la sentenza, a sua volta in parte erronea.

Aldilà di tutte le altre considerazioni a proposito della responsabilità professionale per le quali la sentenza in commento costituisce interessantissimo spunto, il principio che ha portata veramente innovativa è tutto concentrato nell'espressione: il poter disporre di un solo grado di giudizio per far valere compiutamente le proprie difese costituisce comunque un pregiudizio per la parte. La Corte non approfondisce oltre il concetto.
Tuttavia, appare evidente che, con questa sentenza, si apre la strada alla tutela risarcitoria del diritto di difesa quale diritto della persona, riconosciuto e dichiarato inviolabile dall'art. 24 della Costituzione.

Prima ancora di valutare se la negligenza dell'avvocato abbia inciso negativamente sull'esito della lite e, dunque, sulla utilitas che il cliente si auspicava di realizzare attraverso il processo, l'errore professionale - nella misura in cui abbia paralizzato o limitato le difese del cliente - è destinato a ledere un autonomo diritto, il diritto di difesa appunto, che deve trovare concreta attuazione tutte le volte in cui l'individuo si trovi coinvolto in un processo, la cui protezione - inoltre - è affidata dal cliente all'avvocato per effetto del mandato ad litem conferito al professionista.

Si profila all'orizzonte una nuova prospettiva di tutela del cliente danneggiato, destinata ad accrescere il rischio professionale insito nell'esercizio dell'attività forense.


Da: jen14/12/2010 14:18:31
sapete che lettera è uscita a firenze e chi corregge firenze

Da: AVV.NAPOLI.AVV.NAPOLI14/12/2010 14:19:09
LA SENTENZA INTEGRALE



Cassazione civile, Sezione 3, Sentenza n. 15718 del 2/7/2010
Testo della sentenza

Svolgimento del processo

A seguito di uno scontro automobilistico verificatosi in (…) Z.W. - trasportata su di uno degli automezzi coinvolti - ha affidato agli avvocati D.P.A. e P.G. la causa di risarcimento dei danni da promuovere contro proprietari, conducenti ed assicuratori dei due veicoli coinvolti.

ì La causa - promossa davanti al Tribunale di Milano - si e' conclusa con sentenza di rigetto della domanda per difetto di legittimazione passiva di tutti i convenuti, dovendosi ritenere legittimato il Bureau Gestionnaire dello Stato in cui si e' verificato il sinistro, come prescritto per gli incidenti verificatisi all'estero dalla legislazione in tema di Carta verde.

Passata in giudicato la sentenza, la danneggiata ha proposto domanda di risarcimento dei danni contro 1 suddetti difensori, imputando loro di non avere evocato in giudizio il soggetto legittimato e di avere provocato la prescrizione del suo diritto nei confronti del Bureau Gestionnaire, non avendo ad esso rivolto alcuna domanda per l'intero corso del giudizio, neppure dopo che era stata sollevata la relativa eccezione.

I convenuti si sono costituiti, contestando solo l'entità dei danni lamentati dall'attrice e chiamando in causa la compagnia assicuratrice s.a. Z., per esserne garantiti.

Con sentenza n. 6792/2002 il Tribunale di Milano ha accolto la domanda attrice.

Proposto appello dai soccombenti, con sentenza n. 2995/2005, depositata il 30 dicembre 2005, la Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado, ha assolto i convenuti con la motivazione che la sentenza emessa nella causa relativa al sinistro stradale aveva erroneamente dichiarato il difetto di legittimazione passiva di R.R., proprietario dell'auto sulla quale l'attrice era trasportata, e della sua assicuratrice, s.p.a. La Fondiaria, cittadini italiani, soggetti al diritto italiano e quindi legittimati a rispondere dell'incidente, a prescindere dalla necessità di convenire in giudizio il Bureau Gestionnaire; che pertanto la danneggiata avrebbe dovuto impugnare la sentenza di rigetto delle sue domande, anziché agire in risarcimento dei danni contro i suoi difensori.

La Z. propone due motivi di ricorso per cassazione.

Resistono il D.P. e il P. con controricorso, proponendo un motivo di ricorso incidentale.

La Z. non ha depositato difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Deve essere preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi (articolo 335 c.p.c.).

2.- Con il primo motivo, deducendo violazione di legge ed omessa insufficiente o contraddittoria motivazione, la ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia omesso di considerare che la mancata citazione del Bureau Gestionnaire nel giudizio di primo grado le ha comunque arrecato un danno poiché, se i suoi difensori avessero ritualmente notificato la citazione introduttiva, la vertenza sarebbe stata agevolmente risolta in suo favore, senza dilazione e senza eccezioni di sorta, fin dal giudizio di primo grado.

L'eventuale appello contro la sentenza non avrebbe comunque potuto sanare del tutto l'errore, essendo rimasta preclusa alla danneggiata la possibilità di agire in risarcimento contro i responsabili (…) dell'incidente.

3.- Con il secondo motivo lamentano omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, per aver la Corte di appello escluso la responsabilità degli avvocati senza avere previamente accertato chi fosse incaricato della sua difesa, nelle more per la proposizione dell'appello, quindi chi avrebbe dovuto consigliarle la linea difensiva da seguire.

La Corte ha omesso di rilevare, in particolare, che gli stessi avvocati da essa citati in responsabilità hanno conservato la sua difesa fino al passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, senza mai segnalarle la possibilità e l'opportunità di impugnare la sentenza; che essi stessi hanno più volte ammesso anche per iscritto la loro responsabilità, consigliandole di agire nei loro confronti, essendo essi coperti da assicurazione contro la responsabilità professionale, e che le hanno restituito l'intero incartamento processuale solo dopo la scadenza del termine ultimo per proporre appello.

4.- I due motivi - che possono essere congiuntamente esaminati, perché connessi - sono fondati.

Correttamente rileva la ricorrente che il fatto che l'errore dell'avvocato possa essere rimediato mediante la proposizione dell'appello contro la sentenza sfavorevole non e' sufficiente di per sé ad escludere che la parte abbia risentito e continui a risentire danno dalla lamentata negligenza.
L'appello protrae la durata e le spese del processo; presenta le incertezze e l'aleatorietà insite in ogni controversia, sicché il poter disporre di un solo grado di giudizio per far valere compiutamente le proprie difese costituisce comunque un pregiudizio per la parte.

Né si può sapere a posteriori se l'impugnazione avrebbe consentito alla parte di rimediare per intero ai danni derivanti dalle inadempienze del legale nel giudizio di primo grado.

Nella specie, per di più, la danneggiata ha perduto ogni possibilità di far valere i suoi diritti nei confronti di proprietario e conducente dell'automobile austriaca e del loro assicuratore.

La Corte di appello avrebbe dovuto specificamente motivare su questi aspetti, per poter affermare che la proposizione dell'appello ha del tutto escluso l'esistenza del danno, anziché incidere se del caso solo sulla sua entità.

Ma soprattutto, correttamente rileva la ricorrente che la sentenza impugnata ha del tutto trascurato di valutare se la mancata proposizione dell'appello fosse imputabile a sua colpa, o non piuttosto alla responsabilita' degli stessi legali convenuti in risarcimento dei danni.

E' dubbio, e largamente improbabile, che la parte di un giudizio sia in grado di valutare la correttezza delle ragioni giuridiche addotte da una sentenza di rigetto della sua domanda, la proponibilità o meno di determinati motivi di impugnazione, le probabilità di successo dell'appello, e così via.

Soprattutto in materia processuale ed in tema di legittimazione passiva la valutazione della correttezza o meno di una sentenza richiede competenze squisitamente tecniche, che solo il difensore possiede e che solo al difensore spetta di illustrare al cliente, consigliando le opportune iniziative.

Il rigetto della domanda proposta dalla ricorrente avrebbe dovuto essere quindi motivati con specifico riferimento ai comportamenti imputabili a colpa della stessa (per esempio quello di avere rifiutato di proporre impugnazione con piena cognizione di causa e nonostante pressanti insistenze dei difensori in tal senso); o a quelli idonei a dimostrare la mancanza di colpa dei legali (quali il fatto di avere tempestivamente rilevato e segnalato al cliente l'errore del Tribunale, suggerendo di proporre appello; di essere stati sostituiti da altri prima della scadenza del termine per l'impugnazione; ecc.).

Nulla di tutto ciò la sentenza impugnata ha accertato, venendo così ad imputare oggettivamente alla danneggiata la responsabilità di non avere adottato una determinata linea di difesa, senza alcuna motivazione in ordine ad una qualunque colpa o negligenza della stessa, laddove la fattispecie era tale per cui - anche in base alle nozioni di comune esperienza - la mancata proposizione dell'appello veniva a configurare se mai un aggravamento della responsabilità dei difensori convenuti, anziché ragione idonea a giustificarne l'assoluzione.

In sintesi, la motivazione della sentenza impugnata appare inidonea a giustificare il rigetto delle domande della ricorrente.

5.- L'unico motivo del ricorso incidentale, con cui i ricorrenti lamentano di essere stati condannati a rimborsare le spese processuali alla Z.A., risulta assorbito, in quanto la cassazione della sentenza impugnata nel capo relativo alla responsabilità travolge le conseguenti pronunce sulle spese processuali.

Le relative domande dovranno essere nuovamente valutate con la definitiva soluzione della vertenza.

6.- In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia e la decida con congrua e logica motivazione. 7.- Il giudice di rinvio deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE

riunisce i ricorsi. Accoglie il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione

Da: attenzione!!!!14/12/2010 14:19:18
giunta voce che a torino, milano, venezia e bari stanno facendo controlli a tappeto...pare ne abbiano già espulsi diversi...occhio!!!

Da: cry14/12/2010 14:19:35
qualcuno può post le tracce?pronti a collaborare!

Da: dado14/12/2010 14:20:20
VAI CON LE ESPULSIONIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Da: Aiuto Norb14/12/2010 14:21:34
ma a Napoli che siu dice

Da: vale22vale 14/12/2010 14:21:55
avv napoli quello che hai scritto è della prima o della seconda traccia.. non sto facendo l'esame ma vorrei aiutare il mio ragazzo.. grazie

Da: alfredo14/12/2010 14:22:36
dado sei un depresso

Da: anonimo14/12/2010 14:22:50
http://helpdesk2010.forumcommunity.net/

Da: Antoniospaghetto14/12/2010 14:23:05
TERESA AIUTACI TUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

Da: dado14/12/2010 14:23:06
ECCO LE SOLUZIONI..........................................PRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

Da: jen14/12/2010 14:23:19
ma non c' è più nessunoooooo!!!!

Da: furiaceka1114/12/2010 14:23:27

CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA 26 APRILE 2010, N. 9916

Svolgimento del processo
Con sentenza 28 gennaio - 4 febbraio 2005, la Corte di appello di ....... confermava la decisione del Tribunale di ....... - sezione distaccata di ....... - che aveva accolto, in parte, la domanda di risarcimento danni da responsabilità professionale, avanzata da (...) contro il commercialista (...), rigettando la domanda di manleva proposta da questi contro la compagnia di assicurazioni X.
Rilevava la Corte territoriale che, sotto un profilo generale, il professionista ha l'obbligo di espletare l'incarico affidatogli, con diligenza e secondo le regole della professione.
Nel caso di specie, l'Ufficio finanziario di ......... aveva proceduto alla rettifica della dichiarazione dei redditi presentata dallo (...) per:
- avere il contribuente esposto costi non documentati;
- avere esposto costi non inerenti all'anno al quale si riferiva la dichiarazione dei redditi (1981);
- avere detratto l'ILOR nell'ammontare massimo dell'anno benché lo (...) avesse operato in qualità di imprenditore individuale solo per alcuni mesi dell'anno.
I giudici di appello sottolineavano che il (...) aveva adombrato la esistenza di un accordo con il cliente per appostazione di costi non dimostrati (poi contestati dall'Ufficio).
Mancava, in, effetti, la prova di un tale accordo, che comunque sarebbe stato contrario alla legge ed alle regole professionali. Il commercialista, infatti, era comunque tenuto dal codice di deontologia professionale ad un comportamento corretto ed era pertanto responsabile per il suo operato.
La colpa del professionista risultava di tutta evidenza. Correttamente, pertanto, il primo giudice aveva ritenuto che egli dovesse essere condannato al pagamento della metà delle sanzioni applicate dall'erario (in considerazione della colpa concorrente del contribuente).
Avverso tale decisione il (...) ha proposto ricorso per cassazione sorretto da due motivi, illustrati da memoria.
Resistono con distinti controricorsi lo (...) ed la compagnia di assicurazione X. Questa ha depositato anche essa memoria ex art. 378 c.p.c.

Motivi della decisione
Con il primo motivo il ricorrente denuncia erronea e insufficiente motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c, rispetto al combinato disposto di cui agli articoli 2909 e 2729 cc su un punto decisivo della controversia, avuto riguardo alla affermazione della responsabilità professionale del dott. (...) sulla scorta del solo contenuto dell'accertamento compiuto dall'ufficio delle Imposte dirette di ......... e dalle Commissioni Tributarie di I e II grado.
L'affermazione di responsabilità del (...) poggiava esclusivamente sull'acritico recepimento delle risultanze di un accertamento del reddito compiuto dall'Ufficio delle Imposte Dirette di ......... a carico dello (...) per l'anno 1996 e di due sentenze delle Commissioni di I e II grado, tra loro non concordanti.
In pratica, i giudici di appello aveva dato per scontato che la pretesa avanzata dal Fisco nei confronti dello (...) fosse legittima e che spettasse al (...) confutare le risultanze delle sentenze pronunciate dalle Commissioni Tributarie.
L'errore compiuto dalla Corte territoriale era evidente. Infatti, la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che spetta all'Amministrazione finanziaria provare in giudizio il fondamento delle proprie pretese, non sussistendo in materia tributaria alcuna presunzione di legittimità dell'avviso di accertamento.
Il (...) non aveva preso parte al giudizio dinanzi alle Commissioni Tributarie. Egli doveva considerarsi dunque, terzo e nessuna efficacia (neppure riflessa) poteva svolgere, nei suoi confronti, le due decisioni rese dai giudici tributari.
Sarebbe stato preciso onere dell'attore fornire la prova della responsabilità professionale del (...). Egli, invece non era stato in grado di fornire alcuna documentazione al consulente nominato dall'ufficio (al quale aveva dichiarato di averla perduta).
Le censure formulate con il primo motivo sono infondate.
Con motivazione adeguata, i giudici di appello hanno osservato che era preciso obbligo di diligenza del professionista non appostare costi privi di documentazione o non inerenti all'anno della dichiarazione.
Ha osservato la Corte territoriale che il (...) ebbe ad appostare costi senza avere riscontrato la presenza della relativa documentazione ed ha aggiunto che il (...) avrebbe dovuto escludere i costi dalla dichiarazione dei redditi, qualora il cliente non avesse provveduto a fornire la relativa documentazione.
Pertanto, a nulla rilevava - al fine di escludere una responsabilità del commercialista - la circostanza che lo (...) tenesse in modo disordinato la sua contabilità.
Le argomentazioni svolte dalla Corte territoriale sfuggono a qualsiasi censura, in quanto ampiamente motivate.
I giudici di appello hanno rilevato, inoltre, che il (...) aveva ritenuto non corrette le rettifiche operate dall'Ufficio finanziario sul reddito dichiarato nel 1991 dallo (...), perché questi non aveva ritenuto - contro il rilevato che questo argomento era stato già esaminato dal primo giudice che aveva tenuto conto della circostanza per ridurre alla metà l'ammontare della somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno.
La decisione non era stata censurata sul punto dal (...), il quale si era limitato a riproporre la questione in sede di appello solo in sede di comparsa conclusionale.
Con il secondo motivo si deduce la erronea motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.) su un punto decisivo della controversia, avuto riguardo alla ritenuta, intervenuta, prescrizione della garanzia assicurativa per mancata denuncia scritta del sinistro nei termini.
Ad avviso del ricorrente la Corte ......... avrebbe errato nel ritenere prescritta la garanzia assicurativa per mancata denuncia del sinistro per iscritto nel termine indicato.
La clausola che imponeva tale onere, sostiene il ricorrente, avrebbe dovuto essere approvata per iscritto, costituendo una clausola vessatoria, ex artt. 1341, comma 2 e 1342, comma 2 c.c.
In ogni caso, il decorso della prescrizione rimane sospeso per tutto il tempo che intercorre dalla denuncia del sinistro sino al momento in cui il diritto del danneggiato non viene accertato con sentenza passata in giudicato.
La censura è infondata.
Con accertamento di fatto, incensurabile in questa sede di legittimità, i giudici di appello hanno stabilito che tra la richiesta di risarcimento avanzata dallo (...) alla data di notifica della chiamata in causa dell'assicuratore erano decorsi oltre cinque anni e che il (...) non aveva provato in causa la esistenza di altra comunicazione scritta, indirizzata alla X, avente le caratteristiche della messa in mora o comunque interruttiva del termine prescrizionale.
Quanto al carattere vessatorio della clausola contrattuale che prevede una forma specifica per la denuncia di sinistro, lo stesso deve essere escluso sulla base della giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale: "La clausola di un contratto di assicurazione della responsabilità civile, la quale stabilisce che tutte le comunicazioni a cui l'assicurato è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata, non ha carattere vessatorio, perché ha per fine di regolare la prestazione dell'assicuratore, sia pure subordinandola all'osservanza di un onere da parte dell'assicurato, e quindi, è efficace anche se non approvata specificamente per iscritto" (cass. 3881 del 30 marzo 1992).
La eccezione, inoltre, è nuova pertanto inammissibile.
Il ricorrente non ha, del resto, indicato in quali atti del giudizio di primo e secondo grado la stessa sarebbe stata proposta. L'accertamento del carattere vessatorio della clausola comporterebbe in ogni caso un giudizio di fatto ed una interpretazione del contratto non compatibili con il giudizio di legittimità.
Si richiama sul punto il consolidato orientamento di questa Corte, per il quale: "Il giudizio sulla necessità che una clausola contrattuale sia specificamente approvata per iscritto o sulla sua inefficacia a norma dell'art. 1469-bis cod. civ. non può essere compiuto per la prima volta in sede di legittimità perché la valutazione circa la natura delle clausola richiede un giudizio di fatto che si può formulare soltanto attraverso l'interpretazione della clausola nel contesto complessivo del contratto per stabilirne il significato e la portata". (Cass. 19 luglio 2004 n. 13359).
Ed ancora, più di recente: "La mancata specifica approvazione per iscritto delle clausole onerose del contratto indicative nell'art. 1341 cod. civ. ne comporta la nullità, eccepibile da chiunque vi abbia interesse e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del provvedimento, ivi compresa la fase di legittimità dinanzi alla Corte di cassazione, semprechè i presupposti di fatto della detta nullità (carattere vessatorio della clausola ed inesistenza della prescritta approvazione specifica) risultino già acquisiti agli atti del processo" (Cass. 14 luglio 2009, n. 16394).
Ipotesi, questa, non realizzatasi nel caso di specie.
Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro xxx,00 (………./00) per (...) ed euro x.xxx,00 (……../00) per (...) di cui euro xxx,00 per ciascuno a titolo di spese oltre spese generali ed accessori di legge.

Da: per attenzione!!!!14/12/2010 14:24:08
ciao cosa sai di torino? chi ti ha detto dei controlli? a che ora hanno iniziato? grazie

Da: ciccino14/12/2010 14:24:11
non è cassazione ma c.a milanoc osi dicono nel forum

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