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ESAME SCRITTO 2010
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Da: aiuto...16/12/2010 14:30:21
amministrativo per favoreeeeeeeeeee!!!!

Da: advocatus16/12/2010 14:30:26
boh, quando lo feci io nel 2008 le ore a disposizione erano 7 dalla dettatura!!!

Da: MAX16/12/2010 14:30:50
perchè non c'è periculum?

Da: disperato8016/12/2010 14:30:55
ale quella è la soluzione?
non sono della materia...devo mandare quello che hai scritto?
please rispondi :)

Da: Help  @Lecce16/12/2010 14:32:05
@ale ma civile è ok?

Da: titti16/12/2010 14:32:07
C'è qualcuno che è sicuro sull'atto di penale, dico redatto in modo definitivo?

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Da: sarinaav16/12/2010 14:33:08
civile per favore

Da: francy67 16/12/2010 14:33:12
ale o pakozzo mi dite per piacere se è pronta la soluzione di civile?? dobbiamo mandarla per piacere

Da: Luciddream16/12/2010 14:33:44
Aiuto ho un'altra mezz'ora e poi non potrò più mandare nulla............
Mi serve civile

Da: Lupetto16/12/2010 14:34:37
Ragazzi, attenzione nella procura del penale.
Ho notato che in alcune procure la nomina è sia di Tizio che di Caio, mentre la traccia indica solo Tizio...

Da: ele16/12/2010 14:36:02
scusate a che ora consegna Napoli?? 16,30 o 17,30??

Da: ILI16/12/2010 14:36:09
quindi bisogna scrivere al termine la procura???

Da: av16/12/2010 14:36:38
TRIBUNALE DI ZETA

MEMORIA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA


nel procedimento d'urgenza n. .... R.G.

promosso dalla società Alfa, rapp.ta e difesa dall'Avv.

RICORRENTE
contro
il sig. Tizio, codice fiscale n. ...., nato a , res.te in ...., via ...., n. .... , ai fini del presente atto elett.te dom.to in ...., via ...., n. ...., presso e nello studio dell'Avv. ...., codice fiscale n. ...., che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al presente atto


RESISTENTE
* * *

Premesso che

1. con ricorso del , depositato in dataâ . e notificato in data ., unitamente al decreto di fissazione dell'udienza del .,, la società alfa, adiva l'intestato Tribunale, al fine di ottenere una pronuncia in via d'urgenza diretta all'esclusione del socio Tizio, odierno comparente, dalla società medesima, nonché ulteriore pronuncia volta ad inibire al socio Tizio, l'accesso ai documenti societari;
2. in particolare, nel contesto del ricorso, la società alfa, precisava che la domanda di merito avrebbe avuto ad oggetto un'azione diretta ad ottenere una pronuncia dichiarativa - costitutiva di esclusione per giusta causa del socio Tizio, nonché una pronuncia di accertamento della legittimità del rifiuto opposto dall'amministratore alla consegna dei documenti sociali;
Tanto premesso, il sig. Tizio ut supra meglio generalizzato, rapp.to, difeso e dom.to, nel costituirsi in giudizio impugna estensivamente il ricorso su menzionato in quanto inammissibile per i seguenti motivi di

Diritto


1. Carenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
- Relativamente alla richiesta relativa alla documentazione:
Presupposto per l'esercizio di un'azione di accertamento è la sussistenza di un'incertezza in ordine ad un diritto o ad una situazione giuridica dedotta nel processo. Ebbene, nel caso di specie, difetta la suddetta situazione di incertezza, in quanto la società alfa, ben avrebbe potuto opporre un rifiuto alla richiesta di accesso del socio tizio ai documenti. E solo, in caso di reazione del socio, avrebbe potuto agire perché venisse accertata l'inesistenza del diritto di tizio a prenderne visione. Fino a tale momento, e non essendo seriamente messo in discussione il diritto della società ad opporre un rifiuto alla richiesta, in capo alla società non può ravvisarsi alcun interesse ad agire. In altri termini, viene richiesta una pronuncia di accertamento in ordine ad una circostanza sulla quale non esiste in concreto alcuna controversia in atto.
Come è ovvio, la mancanza di tale requisito renderebbe inammissibile anche la domanda ordinaria, e quindi a maggior ragione rende inammissibile la domanda cautelare.
D'altra parte, giova sottolineare che il provvedimento cautelare di accoglimento della domanda recherebbe degli effetti non eliminabili con una sentenza di merito, posto che la documentazione sarebbe già entrata nella sfera di conoscenza dell'interessato.
- Relativamente alla richiesta di esclusione del socio:
La carenza di interesse ad agire è ravvisabile laddove si consideri che il diritto che la società alfa pretende di tutelare in via d'urgenza, non è connotato dal carattere dell'attualità, potendo venire ad esistenza solo a seguito di una pronuncia giurisdizionale di carattere costitutivo.

2. Assenza delle condizioni ex art. 700 c.p.c.
In via subordinata, giova precisare che, quand'anche si volesse ritenere sussistente un interesse ad agire in capo alla società alfa, certamente difetterebbero i requisiti ex art. 700 c.p.c.. In effetti, il provvedimento è cautelare, o assolve a funzioni cautelari, quelle volte in cui, insuscettibile esso stesso di apprestare una regolamentazione definitiva al contendere, miri più semplicemente ad assicurare gli effetti di una sentenza di merito che probabilmente riconoscerà la fondatezza delle ragioni del ricorrente (fumus boni iuris), e la cui attesa probabilmente causerebbe dei danni allo stesso ricorrente (periculum in mora). Ciò posto, la richiesta volta ad ottenere una pronuncia diretta alla esclusione del socio, difetta il requisito del periculum in mora, ovverosia del pregiudizio imminente ed irreparabile che deriverebbe dal decorrere del tempo necessario per una pronuncia di merito. In effetti, appare inverosimile la sussistenza del pericolo di pregiudizio nel ritardo, dal momento che questo avrebbe dovuto trarsi dalla sola persistenza della qualifica di socio, in capo al sig. Tizio. In effetti, poiché il comparente, è privo di qualunque potere gestionale ed avendo quale sua unica facoltà quella di chiedere di prendere visione delle informazioni sociali, cui la società ben può - come su detto - opporre rifiuto, non vi è alcuno spazio per ritenere incombente sulla società un pericolo tale da legittimare l' esclusione cautelare del socio.
Tutto quanto sopra premesso in fatto e considerato in diritto, il sig. Tizio, ut supra meglio generalizzato, rapp.to, difeso e dom.to rassegna le seguenti
Conclusioni
"Voglia l'Il.mo Tribunale Zeta, contrariis reiectis,
preliminarmente, accertata la carenza dell'interesse ad agire in capo alla società alfa, nonché l'insussitenza delle condizioni d cui all'art. 700 c.p.c., dichiarare inammissibile il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dalla società alfa.
Nel merito,
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario"
In via istruttoria,
Si producono i seguenti documenti:
1. originale della copia notificata del ricorso introduttivo;

Con espressa riserva di ulteriormente dedurre, produrre, capitolare, chiedere ammissione di prova per testi ed indicarne il nome, depositare documenti e provare per detti, instare per CTU e per ogni altra attività istruttoria, diversamente concludere.
Salvis iuribus.
...., lì ....

Avv

Da: nostalgica8416/12/2010 14:36:40
nei leo?? e che cos'è? cmq poichè so chi è ale perchè siamo stati insieme 6 anni se fosse stato così l'avrei saputo

Da: ,,,,,,,,,,,,,16/12/2010 14:36:48
notizie di Palermo per favore?

Da: BHO16/12/2010 14:37:04
napoli 17.35 sicuro

Da: naron16/12/2010 14:37:21
CORTE DI APPELLO DI __________
Atto di appello


Il sottoscritto Avv. _______, difensore di fiducia, come da nomina in atti, dei sigg.ri Tizio, nato a _______ il ____, res.te a ______, e del sig. Caio, nato a _____ il _______, imputati nel procedimento penale n.       

Premesso

- Che i sig.ri Tizio e Caio, innanzi meglio generalizzati, con sentenza n. _______, del Tribunale di ________, depositata in data ________ sono stati condannati alla pena di ___________ di reclusione, nonché euro ________ di multa, perché ritenuti colpevoli del reato p.e.p dagli artt. 56, 110, 628 comma 3 n. 1 c.p., in quanto (descrizione capo di imputazione);
- che tale sentenza è ingiusta ed illegittima per i seguenti
motivi:
1. Erronea applicazione della legge penale. Non configurabilità del tentativo ex art. 56 c.p.
a) Descrivere il fatto oggetto dell'imputazione, e quindi, richiamare il contenuto della decisione della condanna, citando gli articoli, e le relative pene, facendo presente che è contestata l'aggravante.
b) Richiamare la formulazione letterale dell'art. 56 c.p. Due requisiti: idoneità degli atti e direzione non equivoca degli atti.
c) fare breve passaggio sulla natura del tentativo, che non è una circostanza attenuante rispetto al reato consumato, ma costituisce una figura autonoma di reato, risultante dalla combinazione di una norma principale incrimatrice, e di una norma secondaria, quella appunto contenuta nell'art. 56 c.p.
d) accenno alla distinzione tra atti meramente preparatori ed atti esecutivi veri e propri. Il diritto vigente, nella costruzione degli elementi oggettivi del tentativo, è ispirato al criterio per cui un fatto non può essere penalmente sanzionato quando non abbia raggiunto la soglia del pericolo attuale e concreto, e quando l'ideazione non sia seguita da una condotta che, in sede di prognosi postuma, risulti dotata di una sufficienza causale in rapporto alla lesione del bene protetto (Cass. pen., 1988). Il codice penale non distingue tra atti preparatori ed atti esecutivi, ma gli atti meramente preparatori possono costituire materia di tentativo solo quando siano diretti in modo non equivoco alla consumazione di un delitto (Cass. pen 1988).
d) esaminare nel dettaglio i due requisiti, ossia quello dell'idoneità, e quello dell'inequivocità, citando le sentenze.
- Gli atti diretti in modo non equivoco a commettere un reato possono essere esclusivamente gli atti esecutivi, ossia gli atti tipici, corrispondenti, anche solo in minima parte, come inizio di esecuzione, alla descrizione legale di una fattispecie delittuosa a forma libera o vincolata, in quanto la univocità degli atti indica non un parametro probatorio, ma un criterio di essenza e una caratteristica oggettiva della condotta (Cassazione penale, sez. I, 07/01/2010, n. 9411)
- Gli atti preparatori sono punibili a titolo di tentativo quando risultino, con giudizio "ex ante" e con riferimento al contesto, idonei e diretti in modo non equivoco a commettere il delitto. (Fattispecie nella quale è stato ritenuto il tentativo nella predisposizione di un agguato a fine di omicidio concepito con l'appostamento all'uscita di un casello autostradale, dal quale sarebbero dovute transitare le vittime designate). Cassazione penale, sez. I, 15/01/2010, n. 19511);
- L'univocità degli atti nel delitto tentato (nella specie, tentato omicidio) deve essere considerata come una caratteristica oggettiva della condotta, sicché è necessario che gli atti, in sé stessi, per il contesto nel quale si inseriscono, per la loro natura ed essenza, rivelino, secondo le norme di esperienza e l'"id quod plerumque accidit", il fine perseguito dall'agente. (Cassazione penale, sez. V, 24/09/2009, n. 43255)
e) fare qualche breve considerazione sulla non riconducibilità alla tentativo della condotta ascritta a Tizio e Caio: le armi non erano pronte per lo sparo, un solo cappello, e non due, ma, soprattutto, l'impossibilità oggettiva identificare il potenziale obbiettivo. I due, infatti, stavano a 100 metri di distanza.
f) a questo punto citare Cassazione penale, sez. II, 04/03/2010, n. 18196, secondo cui non è configurabile il tentativo di rapina, per difetto di univocità degli atti, qualora non sia possibile determinare, nemmeno in via ipotetica, il luogo in cui questa avrebbe dovuto essere consumata. (Fattispecie in cui due soggetti, armati di una pistola scacciacani, sono stati sorpresi mentre stazionavano a bordo di un veicolo rubato in una via in cui erano presenti due esercizi commerciali in orario antecedente a quello dell'apertura dei medesimi).

Tanto sopra considerato, il sottoscritto Avv. __________, dichiara di proporre, come in effetti, propone,
appello
avverso la sentenza n. ________ del Tribunale di __________, e
chiede
che l'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma dell'impugnata sentenza, voglia:
- in via principale, pronunciare sentenza di assoluzione nei confronti degli imputati Tizio e Caio, perché il fatto non costituisce reato;
- in via subordinata, previa concessione delle attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p.., rideterminare la pena nel minimo edittale con concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Napoli, __________

Avv._______________

Da: francy67 16/12/2010 14:38:24
QUALCUNO SA DIRMI SE è PRONTA LA SOLUZIONE DEFINITIVA DI CIVILE???????????? RISPONDETE PER FAVOREEEEEE

Da: sarinaav16/12/2010 14:38:32
TRIBUNALE CIVILE DI ZETA
MEMORIA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA NEL
PROCEDIMENTO ANTE CAUSAM EX ART. 700 C.P.C.
R.G.___________
udienza del_________

Il Si.g Tizio, nella sua qualità di socio della società S.r.l Alfa, nato a_______, il__________, residente a________, Via__________, n.___, c.f.________ rappresentato e difeso giusta procura speciale in calce al presente atto dalll'Avv.to_________,del Foro di______,_ed elettivamente domiciliato presso il suo studio di__________, via__________, n______________il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni tutte relative al presente procedimento al numero di fax____________
- resistente -


contro
Società Alfa, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in_________, via_____, n.___, rappresentata e difesa dall Avv.___- del Foro di Zeta
Presso il cui studio è eletttivamente domiciliata

*************************************


L'atto va impostato così.
Comparsa di costituzione e risposta
etc.....
1. Si racconta il fatto;
2. si costituisce nel presente giudizio il sig..........contestando inf atto e diritto tutto quanto ex adverso esposto e dedotto e rilevando quanto segue
.3. INammissibilità della domanda di esclusione
Spiegare il perchè in base alla sentenza del trib di verona 18/03/2009
In sostanza il potere di escludere il socio non spetta agli organi sociali
Argomentare ex art. 2473 bis
4. Insussistenza dei presuposti ex art. 700 c.p.c.
- non c'è periculum perchè nessun danno deriva alla società dalla permanenza del socio che non svolge funzioni di amminstratore;
- non c'è fumus perchè la domanda è in ogni caso inammissibile;
- in ogni caso vi è difeto di interesse ad agire per le medesime ragioni che escludono il periculum
5. Inammissiblità della domanda di inibizione dell'accesso ai documento sociali
Non si può limitare il diritto del socio non amministratore di prendere visione dei documenti e dei libri della società e ciò anche al fine di esercitare il dovuto controllo sull'attività amminsitrativa della società
Sul punto vedi trib di verona 18/03/2009
"Il socio non amministratore di società a responsabilità limitata al quale sia precluso dagli amministratori l'esercizio del diritto di controllo mediante l' accesso ai documenti relativi all'amministrazione può ottenere dal giudice provvedimento cautelare che autorizzi l' accesso diretto o tramite professionista di propria fiducia a tutti i libri sociali incluse le scritture contabili. Il diritto di controllo del socio non amministratore, equiparabile in base al disposto dell'art. 2476 c.c. a quello del socio di società di persone, soddisfa l'esigenza di acquisizione di informazioni utili in merito alle modalità di effettivo svolgimento della funzione gestoria da parte degli amministratori ed è funzionale altresì all'esperimento dell'azione sociale di responsabilità promuovibile in via surrogatoria da ciascun socio . Il tribunale che sia adito in via cautelare può integrare la misura cautelare originariamente disposta precisando le modalità di consultazione delle scritture contabili senza che possa opporsi da parte degli amministratori il diritto alla riservatezza dei dati commerciali della società."
6. Ulteriore Inammissibilità della domanda
- il 700 è inammissibile perchè diretto ad ottenere una pronuncia costituiva mentre la tutela d'urgenza presuppone la esistenza del diritto di cui si chiede la tutela
PQM
il sig. .....chiede che il Tribunale voglia
- in via preliminare, dichiarare inammissibli la domadna non sussistendo i presupposti del periculum e del fumus;
- nel merito respingeresi le domande;
- in ogni caso vittoria di spese ed onorari

Da: ale16/12/2010 14:38:48
TRIBUNALE DI ZETA

MEMORIA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA


nel procedimento d'urgenza n. .... R.G.

promosso dalla società Alfa, rapp.ta e difesa dall'Avv.

RICORRENTE
contro
il sig. Tizio, codice fiscale n. ...., nato a , res.te in ...., via ...., n. .... , ai fini del presente atto elett.te dom.to in ...., via ...., n. ...., presso e nello studio dell'Avv. ...., codice fiscale n. ...., che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al presente atto


RESISTENTE
* * *

Premesso che

1. con ricorso del , depositato in dataâ . e notificato in data ., unitamente al decreto di fissazione dell'udienza del .,, la società alfa, adiva l'intestato Tribunale, al fine di ottenere una pronuncia in via d'urgenza diretta all'esclusione del socio Tizio, odierno comparente, dalla società medesima, nonché ulteriore pronuncia volta ad inibire al socio Tizio, l'accesso ai documenti societari;
2. in particolare, nel contesto del ricorso, la società alfa, precisava che la domanda di merito avrebbe avuto ad oggetto un'azione diretta ad ottenere una pronuncia dichiarativa - costitutiva di esclusione per giusta causa del socio Tizio, nonché una pronuncia di accertamento della legittimità del rifiuto opposto dall'amministratore alla consegna dei documenti sociali;
Tanto premesso, il sig. Tizio ut supra meglio generalizzato, rapp.to, difeso e dom.to, nel costituirsi in giudizio impugna estensivamente il ricorso su menzionato in quanto inammissibile per i seguenti motivi di

Diritto


1. Carenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
- Relativamente alla richiesta relativa alla documentazione:
Presupposto per l'esercizio di un'azione di accertamento è la sussistenza di un'incertezza in ordine ad un diritto o ad una situazione giuridica dedotta nel processo. Ebbene, nel caso di specie, difetta la suddetta situazione di incertezza, in quanto la società alfa, ben avrebbe potuto opporre un rifiuto alla richiesta di accesso del socio tizio ai documenti. E solo, in caso di reazione del socio, avrebbe potuto agire perché venisse accertata l'inesistenza del diritto di tizio a prenderne visione. Fino a tale momento, e non essendo seriamente messo in discussione il diritto della società ad opporre un rifiuto alla richiesta, in capo alla società non può ravvisarsi alcun interesse ad agire. In altri termini, viene richiesta una pronuncia di accertamento in ordine ad una circostanza sulla quale non esiste in concreto alcuna controversia in atto.
Come è ovvio, la mancanza di tale requisito renderebbe inammissibile anche la domanda ordinaria, e quindi a maggior ragione rende inammissibile la domanda cautelare.
D'altra parte, giova sottolineare che il provvedimento cautelare di accoglimento della domanda recherebbe degli effetti non eliminabili con una sentenza di merito, posto che la documentazione sarebbe già entrata nella sfera di conoscenza dell'interessato.
- Relativamente alla richiesta di esclusione del socio:
La carenza di interesse ad agire è ravvisabile laddove si consideri che il diritto che la società alfa pretende di tutelare in via d'urgenza, non è connotato dal carattere dell'attualità, potendo venire ad esistenza solo a seguito di una pronuncia giurisdizionale di carattere costitutivo.

2. Assenza delle condizioni ex art. 700 c.p.c.
In via subordinata, giova precisare che, quand'anche si volesse ritenere sussistente un interesse ad agire in capo alla società alfa, certamente difetterebbero i requisiti ex art. 700 c.p.c.. In effetti, il provvedimento è cautelare, o assolve a funzioni cautelari, quelle volte in cui, insuscettibile esso stesso di apprestare una regolamentazione definitiva al contendere, miri più semplicemente ad assicurare gli effetti di una sentenza di merito che probabilmente riconoscerà la fondatezza delle ragioni del ricorrente (fumus boni iuris), e la cui attesa probabilmente causerebbe dei danni allo stesso ricorrente (periculum in mora). Ciò posto, la richiesta volta ad ottenere una pronuncia diretta alla esclusione del socio, difetta il requisito del periculum in mora, ovverosia del pregiudizio imminente ed irreparabile che deriverebbe dal decorrere del tempo necessario per una pronuncia di merito. In effetti, appare inverosimile la sussistenza del pericolo di pregiudizio nel ritardo, dal momento che questo avrebbe dovuto trarsi dalla sola persistenza della qualifica di socio, in capo al sig. Tizio. In effetti, poiché il comparente, è privo di qualunque potere gestionale ed avendo quale sua unica facoltà quella di chiedere di prendere visione delle informazioni sociali, cui la società ben può - come su detto - opporre rifiuto, non vi è alcuno spazio per ritenere incombente sulla società un pericolo tale da legittimare l' esclusione cautelare del socio.
Tutto quanto sopra premesso in fatto e considerato in diritto, il sig. Tizio, ut supra meglio generalizzato, rapp.to, difeso e dom.to rassegna le seguenti
Conclusioni
"Voglia l'Il.mo Tribunale Zeta, contrariis reiectis,
preliminarmente, accertata la carenza dell'interesse ad agire in capo alla società alfa, nonché l'insussitenza delle condizioni d cui all'art. 700 c.p.c., dichiarare inammissibile il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dalla società alfa.
Nel merito,
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario"
In via istruttoria,
Si producono i seguenti documenti:
1. originale della copia notificata del ricorso introduttivo;

Con espressa riserva di ulteriormente dedurre, produrre, capitolare, chiedere ammissione di prova per testi ed indicarne il nome, depositare documenti e provare per detti, instare per CTU e per ogni altra attività istruttoria, diversamente concludere.
Salvis iuribus.
...., lì ....

Avv

Da: alessandra- lecce216/12/2010 14:38:57
ciao ragazzi come procede? oggi il mio ragazzo ha consegnato il cell x nn rischiare visto ke ieri ne hanno espulsi 4(e siamo a 7)... quindi oggi nn ho alcuna notizia!!! sapete a che ora è la consegna a lecce e se è vero ke penale sta nell'ed.simone 2010?

Da: ric16/12/2010 14:39:03
@naro
è la soluzione probabile per penale???

Da: mamma quanto siete disorganizzati!!!16/12/2010 14:39:06
TRIBUNALE DI ZETA

MEMORIA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA


nel procedimento d'urgenza n. .... R.G.

promosso dalla società Alfa, rapp.ta e difesa dall'Avv.

RICORRENTE
contro
il sig. Tizio, codice fiscale n. ...., nato a , res.te in ...., via ...., n. .... , ai fini del presente atto elett.te dom.to in ...., via ...., n. ...., presso e nello studio dell'Avv. ...., codice fiscale n. ...., che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al presente atto


RESISTENTE
* * *

Premesso che

1. con ricorso del , depositato in dataâ . e notificato in data ., unitamente al decreto di fissazione dell'udienza del .,, la società alfa, adiva l'intestato Tribunale, al fine di ottenere una pronuncia in via d'urgenza diretta all'esclusione del socio Tizio, odierno comparente, dalla società medesima, nonché ulteriore pronuncia volta ad inibire al socio Tizio, l'accesso ai documenti societari;
2. in particolare, nel contesto del ricorso, la società alfa, precisava che la domanda di merito avrebbe avuto ad oggetto un'azione diretta ad ottenere una pronuncia dichiarativa - costitutiva di esclusione per giusta causa del socio Tizio, nonché una pronuncia di accertamento della legittimità del rifiuto opposto dall'amministratore alla consegna dei documenti sociali;
Tanto premesso, il sig. Tizio ut supra meglio generalizzato, rapp.to, difeso e dom.to, nel costituirsi in giudizio impugna estensivamente il ricorso su menzionato in quanto inammissibile per i seguenti motivi di

Diritto


1. Carenza dell'interesse ad agire ex art. 700 c.p.c.
- Relativamente alla richiesta relativa alla documentazione:
Presupposto per l'esercizio di un'azione di accertamento è la sussistenza di un'incertezza in ordine ad un diritto o ad una situazione giuridica dedotta nel processo. Ebbene, nel caso di specie, difetta la suddetta situazione di incertezza, in quanto la società alfa, ben avrebbe potuto opporre un rifiuto alla richiesta di accesso del socio tizio ai documenti. E solo, in caso di reazione del socio, avrebbe potuto agire perché venisse accertata l'inesistenza del diritto di tizio a prenderne visione. Fino a tale momento, e non essendo seriamente messo in discussione il diritto della società ad opporre un rifiuto alla richiesta, in capo alla società non può ravvisarsi alcun interesse ad agire. In altri termini, viene richiesta una pronuncia di accertamento in ordine ad una circostanza sulla quale non esiste in concreto alcuna controversia in atto.
Come è ovvio, la mancanza di tale requisito renderebbe inammissibile anche la domanda ordinaria, e quindi a maggior ragione rende inammissibile la domanda cautelare.
D'altra parte, giova sottolineare che il provvedimento cautelare di accoglimento della domanda recherebbe degli effetti non eliminabili con una sentenza di merito, posto che la documentazione sarebbe già entrata nella sfera di conoscenza dell'interessato.
- Relativamente alla richiesta di esclusione del socio:
La carenza di interesse ad agire è ravvisabile laddove si consideri che il diritto che la società alfa pretende di tutelare in via d'urgenza, non è connotato dal carattere dell'attualità, potendo venire ad esistenza solo a seguito di una pronuncia giurisdizionale di carattere costitutivo.

2. Assenza delle condizioni ex art. 700 c.p.c.
In via subordinata, giova precisare che, quand'anche si volesse ritenere sussistente un interesse ad agire in capo alla società alfa, certamente difetterebbero i requisiti ex art. 700 c.p.c.. In effetti, il provvedimento è cautelare, o assolve a funzioni cautelari, quelle volte in cui, insuscettibile esso stesso di apprestare una regolamentazione definitiva al contendere, miri più semplicemente ad assicurare gli effetti di una sentenza di merito che probabilmente riconoscerà la fondatezza delle ragioni del ricorrente (fumus boni iuris), e la cui attesa probabilmente causerebbe dei danni allo stesso ricorrente (periculum in mora). Ciò posto, la richiesta volta ad ottenere una pronuncia diretta alla esclusione del socio, difetta il requisito del periculum in mora, ovverosia del pregiudizio imminente ed irreparabile che deriverebbe dal decorrere del tempo necessario per una pronuncia di merito. In effetti, appare inverosimile la sussistenza del pericolo di pregiudizio nel ritardo, dal momento che questo avrebbe dovuto trarsi dalla sola persistenza della qualifica di socio, in capo al sig. Tizio. In effetti, poiché il comparente, è privo di qualunque potere gestionale ed avendo quale sua unica facoltà quella di chiedere di prendere visione delle informazioni sociali, cui la società ben può - come su detto - opporre rifiuto, non vi è alcuno spazio per ritenere incombente sulla società un pericolo tale da legittimare l' esclusione cautelare del socio.
Tutto quanto sopra premesso in fatto e considerato in diritto, il sig. Tizio, ut supra meglio generalizzato, rapp.to, difeso e dom.to rassegna le seguenti
Conclusioni
"Voglia l'Il.mo Tribunale Zeta, contrariis reiectis,
preliminarmente, accertata la carenza dell'interesse ad agire in capo alla società alfa, nonché l'insussitenza delle condizioni d cui all'art. 700 c.p.c., dichiarare inammissibile il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dalla società alfa.
Nel merito,
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario"
In via istruttoria,
Si producono i seguenti documenti:
1. originale della copia notificata del ricorso introduttivo;

Con espressa riserva di ulteriormente dedurre, produrre, capitolare, chiedere ammissione di prova per testi ed indicarne il nome, depositare documenti e provare per detti, instare per CTU e per ogni altra attività istruttoria, diversamente concludere.
Salvis iuribus.
...., lì ....

Avv

Da: sarinaav16/12/2010 14:39:13
DITEMI SE VA BENE UTILIZZARE QUEST'ULTIMO ATTO

Da: Santo16/12/2010 14:39:57
sapete a che ora consegna Reggio Calabria...

Da: leccese16/12/2010 14:40:04
per favore l'atto penale!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!perfavoreeeee

Da: francy67 16/12/2010 14:40:42
ale per pacere rispondimi tu l'atto che hai pubblicato è la soluzione definitiva??? per piacere rispondi!!!!

Da: ale16/12/2010 14:40:56
TRIBUNALE DI ZETA

MEMORIA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA


nel procedimento d'urgenza n. .... R.G.

promosso dalla società Alfa, rapp.ta e difesa dall'Avv.

RICORRENTE
contro
il sig. Tizio, codice fiscale n. ...., nato a , res.te in ...., via ...., n. .... , ai fini del presente atto elett.te dom.to in ...., via ...., n. ...., presso e nello studio dell'Avv. ...., codice fiscale n. ...., che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al presente atto


RESISTENTE
* * *

Premesso che

1. con ricorso del , depositato in dataâ . e notificato in data ., unitamente al decreto di fissazione dell'udienza del .,, la società alfa, adiva l'intestato Tribunale, al fine di ottenere una pronuncia in via d'urgenza diretta all'esclusione del socio Tizio, odierno comparente, dalla società medesima, nonché ulteriore pronuncia volta ad inibire al socio Tizio, l'accesso ai documenti societari;
2. in particolare, nel contesto del ricorso, la società alfa, precisava che la domanda di merito avrebbe avuto ad oggetto un'azione diretta ad ottenere una pronuncia dichiarativa - costitutiva di esclusione per giusta causa del socio Tizio, nonché una pronuncia di accertamento della legittimità del rifiuto opposto dall'amministratore alla consegna dei documenti sociali;
Tanto premesso, il sig. Tizio ut supra meglio generalizzato, rapp.to, difeso e dom.to, nel costituirsi in giudizio impugna estensivamente il ricorso su menzionato in quanto inammissibile per i seguenti motivi di

Diritto


1. Carenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
- Relativamente alla richiesta relativa alla documentazione:
Presupposto per l'esercizio di un'azione di accertamento è la sussistenza di un'incertezza in ordine ad un diritto o ad una situazione giuridica dedotta nel processo. Ebbene, nel caso di specie, difetta la suddetta situazione di incertezza, in quanto la società alfa, ben avrebbe potuto opporre un rifiuto alla richiesta di accesso del socio tizio ai documenti. E solo, in caso di reazione del socio, avrebbe potuto agire perché venisse accertata l'inesistenza del diritto di tizio a prenderne visione. Fino a tale momento, e non essendo seriamente messo in discussione il diritto della società ad opporre un rifiuto alla richiesta, in capo alla società non può ravvisarsi alcun interesse ad agire. In altri termini, viene richiesta una pronuncia di accertamento in ordine ad una circostanza sulla quale non esiste in concreto alcuna controversia in atto.
Come è ovvio, la mancanza di tale requisito renderebbe inammissibile anche la domanda ordinaria, e quindi a maggior ragione rende inammissibile la domanda cautelare.
D'altra parte, giova sottolineare che il provvedimento cautelare di accoglimento della domanda recherebbe degli effetti non eliminabili con una sentenza di merito, posto che la documentazione sarebbe già entrata nella sfera di conoscenza dell'interessato.
- Relativamente alla richiesta di esclusione del socio:
La carenza di interesse ad agire è ravvisabile laddove si consideri che il diritto che la società alfa pretende di tutelare in via d'urgenza, non è connotato dal carattere dell'attualità, potendo venire ad esistenza solo a seguito di una pronuncia giurisdizionale di carattere costitutivo.

2. Assenza delle condizioni ex art. 700 c.p.c.
In via subordinata, giova precisare che, quand'anche si volesse ritenere sussistente un interesse ad agire in capo alla società alfa, certamente difetterebbero i requisiti ex art. 700 c.p.c.. In effetti, il provvedimento è cautelare, o assolve a funzioni cautelari, quelle volte in cui, insuscettibile esso stesso di apprestare una regolamentazione definitiva al contendere, miri più semplicemente ad assicurare gli effetti di una sentenza di merito che probabilmente riconoscerà la fondatezza delle ragioni del ricorrente (fumus boni iuris), e la cui attesa probabilmente causerebbe dei danni allo stesso ricorrente (periculum in mora). Ciò posto, la richiesta volta ad ottenere una pronuncia diretta alla esclusione del socio, difetta il requisito del periculum in mora, ovverosia del pregiudizio imminente ed irreparabile che deriverebbe dal decorrere del tempo necessario per una pronuncia di merito. In effetti, appare inverosimile la sussistenza del pericolo di pregiudizio nel ritardo, dal momento che questo avrebbe dovuto trarsi dalla sola persistenza della qualifica di socio, in capo al sig. Tizio. In effetti, poiché il comparente, è privo di qualunque potere gestionale ed avendo quale sua unica facoltà quella di chiedere di prendere visione delle informazioni sociali, cui la società ben può - come su detto - opporre rifiuto, non vi è alcuno spazio per ritenere incombente sulla società un pericolo tale da legittimare l' esclusione cautelare del socio.
Tutto quanto sopra premesso in fatto e considerato in diritto, il sig. Tizio, ut supra meglio generalizzato, rapp.to, difeso e dom.to rassegna le seguenti
Conclusioni
"Voglia l'Il.mo Tribunale Zeta, contrariis reiectis,
preliminarmente, accertata la carenza dell'interesse ad agire in capo alla società alfa, nonché l'insussitenza delle condizioni d cui all'art. 700 c.p.c., dichiarare inammissibile il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dalla società alfa.
Nel merito,
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario"
In via istruttoria,
Si producono i seguenti documenti:
1. originale della copia notificata del ricorso introduttivo;

Con espressa riserva di ulteriormente dedurre, produrre, capitolare, chiedere ammissione di prova per testi ed indicarne il nome, depositare documenti e provare per detti, instare per CTU e per ogni altra attività istruttoria, diversamente concludere.
Salvis iuribus.
...., lì ....

Avv

Da: prometeo16/12/2010 14:41:51
caro naron, tu stai mettendo a rischio diversi candidati! non ti rendi conto che molti sono così ignoranti e cretini che copieranno testualmente ciò che hai scritto, senza rendersi conto che si tratta di una seri di suggerimenti per lo svolgimento? non voglio offendere i lettori del forum, è solo che di praticanti bestie fino a quel punto ne conosco fin troppi...

Da: asssunta16/12/2010 14:42:13
massima tribunale di verona:
Domanda giudiziale - Pronuncia di affermazione della liceità di una condotta - Ammissibilità - Non sussiste.

È inammissibile la domanda giudiziale volta ad ottenere la positiva delibazione della liceità di una futura condotta, avendo essa il fine surrettizio di confiscare alla controparte il diritto di (re)azione giudiziaria, attraverso la sottrazione preventiva dell'autore all'eventuale giudizio di responsabilità.
Tutela cautelare - Azione di merito costitutiva - Ammissibilità - Non sussiste.

È dubbia la possibilità di accogliere la richiesta di tutela cautelare costitutiva, in relazione a statuizioni la cui efficacia sia subordinata alla formazione del giudicato
Tutela cautelare - Assenza di periculum in mora - Ammissibilità - Non sussiste.

La persistenza della qualifica di socio, in capo a chi non abbia poteri gestionali, non espone la società a pericoli tali da legittimare l'esclusione dello stesso in via cautelare.

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