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ESAME SCRITTO 2010
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Da: Freddy16/12/2010 13:44:44
Ragazzi per le 15,00 mi hanno promesso di darmi tuttto il materiale per civile

Da: zia16/12/2010 13:44:50
ragà nessuno sta lavorando sull'atto di civile???
indicazioni please!!!

Da: vezia16/12/2010 13:45:35
PER PASSACATANIA:
Ciao sto tentando di aiutare dei ragazzi di Napoli, vorrei farti una domanda. nella soluzione da te proposta parli anche di sacchetti e di un motorino rubato, ma questi elementi li evinci dalla traccia?
in quella che ho letto io si parlava solo delle armi, delle munizioni e di uno pseudo passamontagna.
grazie

Da: ...16/12/2010 13:45:47
noi stiamo lavorando...per piacere voi inetti non postate sempre le stesse cose e nn fate sempre le stesse domande perchè intasate il forum e non possiamo confrontarci con gli altri utenti "utili" che stanno postando sentenze "utili". attualmente ce ne freghiamo di napoli milano bolgna o di cugine mogli e mariti. grazie

Da: armilo16/12/2010 13:46:31
mandate civile vi prego
ale dove seiiiiiiiiiii???????????????''''

A Napoli è caos totale

Da: Antò16/12/2010 13:46:50
Alle17 e 35 napoli

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Da: scricciolo16/12/2010 13:48:17
dott.ssa Eleonora Reggiani)
N. 1101/05 R.G. TRIBUNALE DI BIELLA Il Giudice designato nel procedimento iscritto al numero di R.G. indicato in epigrafe, promosso da XX, YY, ZZ e VV, elettivamente domiciliati in Biella, via Repubblica 25, presso lo studio dell'avv. L, che li rappresenta e difende unitamente agli avv. M e O in virtù di procura speciale in calce al ricorso ex art. 700 c.p.c.; parte ricorrente nei confronti di GG, nella qualità di amministratore unico della HH s.r.l. elettivamente domiciliata in Biella, via Lamarmora 21, presso lo studio dell'avv. I, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso ex art. 700 c.p.c.; parte resistente avente ad oggetto: ricorso ex art. 700 c.p.c.; - letto il ricorso depositato presso la cancelleria del tribunale in data 27.04.05, con cui XX, YY, ZZ e VV - tutti nella qualità di soci della HH s.r.l. - hanno chiesto al tribunale di Biella ordinarsi ex artt. 700 c.p.c. e 2476 c.c. a GG, in qualità di amministratore unico della HH s.r.l.: 1) di consentire in qualsiasi momento durante i normali orari di lavoro agli esponenti o a soggetti dal medesimo incaricati la consultazione dei libri sociali nel luogo in cui essi sono custoditi, mettendo a disposizione dell'esponente e/o dei soggetti incaricati tutta la documentazione contabile richiesta; 2) di consentire altresì agli esponenti o ai soggetti dai medesimi incaricati nell'espletamento della citata consultazione di effettuare estratti a proprie spese; - sentiti i procuratori delle parti comparsi all'udienza del 17.05.05; ha pronunciato la presente ORDINANZA Deve preliminarmente rilevarsi che, all'udienza di comparizione delle parti, il procuratore di parte resistente ha dichiarato di non fare opposizione alla richiesta avversaria, aggiungendo, senza tuttavia offrire la relativa prova, di essere stato fin'ora nell'impossibilità di adempiere alle richieste dei ricorrenti per mancanza di personale addetto alla contabilità. Sussiste il fumus boni iuris della pretesa avanzata. Ai sensi dell'art. 2476 comma 2 c.c. infatti "i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione". Come rilevato da attenta dottrina e giurisprudenza di merito, il legislatore nel sancire il diritto di accesso del socio ha previsto un vero e proprio diritto potestativo - dato che il relativo esercizio non ha nessun limite e non è subordinato alla ricorrenza di interessi ed esigenze particolari - a fronte del quale si determina pertanto uno stato di soggezione del destinatario, che non ha alcun potere né può sollevare alcuna contestazione, che non sia quella relativa alla titolarità del diritto. Nella specie è provata la qualità di socio della HH s.r.l. in capo a ciascuno dei ricorrenti (v. doc. 2, 3 e 4 fasc. ric.). È anche provato che i ricorrenti, a partire dall'agosto 2004, hanno più volte, e senza esito, richiesto di visionare la documentazione contabile e i libri della società (doc. 5 e 6 fasc. ric.), anche a mezzo di una società di revisione da loro incaricata (doc. 8 e 9 fasc. ric.). Sussiste l'allegato periculum in mora, posto che l'impedimento all'esercizio del diritto in questione determina di per sé una situazione di pregiudizio irreparabile, per il fatto che il diritto medesimo viene totalmente escluso (v. già Pret. Roma 10.05.78, in Foro it., 1979, I, 1331 con riferimento al previgente art. 2489 c.c.). In altre parole, le modalità temporali di esercizio del diritto di controllo individuale del socio sono essenziali all'effettività del diritto e ogni intralcio che a tale esercizio si frappone pregiudica irrimediabilmente il diritto stesso. Nella specie deve ritenersi sussistente il pericolo che l'esercizio del diritto invocato dai ricorrenti possa essere ancora impedito in mancanza dell'adozione del provvedimento richiesto, considerato che il resistente, nonostante le reiterate istanze, non ha spontaneamente consentito l'accesso alla documentazione sociale e contabile richiesta, neppure dopo la notificazione del ricorso cautelare, e si è limitato a dichiarare in udienza, tramite il suo difensore, di non opporsi all'adozione del provvedimento ex art. 700 c.p.c. Deve pertanto essere accolta la richiesta, formulata dai ricorrenti, nella qualità di soci della HH s.r.l., di ordinare a GG, in qualità di amministratore unico della HH s.r.l.: 1) di consentire in qualsiasi momento durante i normali orari di lavoro agli esponenti o a soggetti dai medesimi incaricati la consultazione dei libri sociali nel luogo in cui essi sono custoditi, mettendo a loro disposizione tutta la documentazione contabile richiesta; 2) di consentire altresì agli esponenti o ai soggetti dai medesimi incaricati nell'espletamento della citata consultazione di effettuare estratti a proprie spese. Non è opportuna alcuna limitazione temporale all'efficacia del presente provvedimento, essendo relativo a un diritto potestativo sempre esercitabile e ben potendo essere revocato o modificato in applicazione dell'art. 23 comma 3 d.l.vo 5/03. Ai sensi dell'art. 23 comma 1 d.l.vo 5/03 non si applica l'art. 669 octies c.p.c. e il provvedimento adottato non perde efficacia se la causa di merito non viene iniziata. Infine in applicazione dell'art. 23 comma 2 d.l.vo 5/03 le spese del procedimento, liquidate equitativamente (in mancanza di notula) in dispositivo, gravano su parte resistente, che ha reso necessario il ricorso alla tutela giudiziale perché venisse consentito l'esercizio del diritto legittimamente e reiteratamente invocato dai ricorrenti. P.Q.M. visto l'art. 23 d.l.vo 5/03 e gli artt. 669 bis e ss. e 700 c.p.c., - ordina a GG, in qualità di amministratore unico della HH s.r.l.: 1) di consentire in qualsiasi momento durante i normali orari di lavoro ai ricorrenti o a soggetti dai medesimi incaricati la consultazione dei libri sociali nel luogo in cui essi sono custoditi, mettendo a loro disposizione tutta la documentazione contabile richiesta; 2) di consentire altresì ai ricorrenti o ai soggetti dai medesimi incaricati nell'espletamento della citata consultazione di effettuare estratti a proprie spese; - dichiara tenuta e condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali sostenute dai ricorrenti che liquida equitativamente in complessivi euro 1170,00 (di cui euro 600,00 per diritti, euro 400,00 per onorari e il resto per spese) oltre 12,5% su diritti ed onorari ex art. 14 t.f., IVA e CPA come per legge. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge. Così deciso in Biella in data 18.05.05 Il Giudice dott.ssa Eleonora Reggiani

Da: tina16/12/2010 13:49:12
a ke ora finisce a roma?

Da: LILLA16/12/2010 13:49:54
LA MASSIMA SENT 25 OTTOBRE 2010 DOVREBBE ESSERE LA SEGUENTE: "ai fini del tentativo punibile, assumono rilevanza penale non solo gli atti esecutivi veri propri del delitto pianificato, ma anche quegli atti che, pur essendo classificabili come atti preparatori, tuttavia, per le circostanze concrete (di luogo - di tempo - di mezzi ecc.) fanno fondatamente ritenere che l'azione - considerata come l'insieme dei suddetti atti - abbia la rilevante probabilita' di conseguire l'obiettivo programmato e che l'agente si trovi ormai ad un punto di non ritorno dall'imminente progettato delitto e che il medesimo sara' commesso a meno che non risultino percepibili incognite che pongano in dubbio tale eventualita', dovendosi, a tal fine, escludere solo quegli eventi imprevedibili non dipendenti dalla volonta' del soggetto agente atteso che costui ha solo un modo per dimostrare di avere receduto dal proposito criminoso: ossia la desistenza volontaria (articolo 56 c.p., comma 3) o il recesso attivo (articolo 56 c.p., comma 4)".

Da: clara16/12/2010 13:51:09
CIVILE PER FAVORE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Da: Freddy16/12/2010 13:51:52
specificate se per civile o altro per favore

Da: mau16/12/2010 13:52:34
civileeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Da: armilo16/12/2010 13:53:57
QUANTO CI VUOLE X CIVILEEEEEEEE

Da: Xardas16/12/2010 13:54:01
Per l'atto di civile l'impostazione dovrebbe essere:
- Esporre l'illegittimità dell'esclusione del socio che non può essere disposta dall'amministratore;
- Spiegare perchè la procedura cautelare non è utilizzabile in tal caso;
- Secondo la giurisprudenza non si puà adoperare la tutela cautelare x ottenere una pronuncia costitutiva.

Da: Vins16/12/2010 13:55:02
potete impostare l'atto civile con la sentenza di Verona Grazie

Da: io16/12/2010 13:55:48
ragazzi ci vuole?
tempi certi.
grazie

Da: giac16/12/2010 13:56:02
civile civileeeeeeeeeeeeeee

Da: jenny 16/12/2010 13:56:29
scricciolo posso copiare cosi come sta,quello che hai scritto tu?sto nel pallone totale

Da: micinana16/12/2010 13:57:30
mi dite per favore, qual'è lo svolgimento del parere amministrativo realtivo al 16 dicembre 2010.
grazie mille

Da: zia16/12/2010 13:57:40
indicazione dei commissari in aula esame SA:
non occorre spiegare domanda riconvenzionale
puntare l'attenzione sui presupposti del fumus boni iuris e periculum in mora per fondare la domanda di rigetto del ricorso per inammissibilità dello stesso

Da: FRA16/12/2010 13:57:54
che atto è?
civile?

Da: Santo16/12/2010 13:58:33
Ma dove sono finiti Ale e pakozzo???...mi fido di voi...aiuto

Da: Dubbi16/12/2010 13:58:52
Puoò interessare?????????

Tribunale di Mantova - G. Des. Dr. Mauro Bernardi - 10 marzo 2006.
Società di persone - Esclusione del socio per gravi inadempienze - Periculum in mora - Provvedimento d'urgenza ex art. 700 e 23 d. lgs. n. 5/2003 - Ammissibilità.
Ha natura anticipatoria la domanda cautelare volta a richiedere, ex artt. 700 c.p.c. e 23 d. lgs. n. 5/03, l'esclusione di un socio ai sensi dell'art. 2286 c.c.. (mb)

Da: spagna 16/12/2010 13:59:16
Ale ci hai abbandonato per caso.

Da: Xardas16/12/2010 14:00:35
Il 2286 c.c. riguarda le società di persone!!!

in questo caso si tratta di socio di srl... Attenzione

Da: giac16/12/2010 14:01:03
teng la mujiera chiattona

Da: tana delle tigri lecce16/12/2010 14:01:29
da dentro: seccede di tutto oggi, terzo giorno letale

Da: ale16/12/2010 14:01:53
ale se n'è andato e non ritorna + ihihih ke pensavate? eheheh

Da: ciccino16/12/2010 14:02:30
TTO DI CIVILE CON PROCURA

*************************

TRIBUNALE CIVILE DI ZETA
MEMORIA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA NEL
PROCEDIMENTO ANTE CAUSAM EX ART. 700 C.P.C.
R.G.___________
udienza del_________

Il Si.g Tizio, nella sua qualità di socio della società S.r.l Alfa, nato a_______, il__________, residente a________, Via__________, n.___, c.f.________ rappresentato e difeso giusta procura speciale in calce al presente atto dalll'Avv.to_________,del Foro di______,_ed elettivamente domiciliato presso il suo studio di__________, via__________, n______________il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni tutte relative al presente procedimento al numero di fax____________
- resistente -


contro
Società Alfa, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in_________, via_____, n.___, rappresentata e difesa dall Avv.___- del Foro di Zeta
Presso il cui studio è eletttivamente domiciliata

*************************************


L'atto va impostato così.
1. Si racconta il fatto;
2. si costituisce nel presente giudizio il sig..........contestando inf atto e diritto tutto quanto ex adverso esposto e dedotto e rilevando quanto segue
3. INammissibilità della domanda di esclusione
Spiegare il perchè in base alla sentenza del Trib,. Biella
In sostanza il potere di escludere il socio non spetta agli organi sociali
Argomentare ex art. 2473 bis
4. Insussistenza dei presuposti ex art. 700 c.p.c.
- non c'è periculum perchè nessun danno deriva alla società dalla permanenza del socio che non svolge funzioni di amminstratore;
- non c'è fumus perchè la domanda è in ogni caso inammissibile;
- in ogni caso vi è difeto di interesse ad agire per le medesime ragioni che escludono il periculum
5. Inammissiblità della domanda di inibizione dell'accesso ai documento sociali
Non si può limitare il diritto del socio non amministratore di prendere visione dei documenti e dei libri della società e ciò anche al fine di esercitare il dovuto controllo sull'attività amminsitrativa della società
Sul punto vedi Rrib. Bologna 6 dicembre 2006
"Il socio non amministratore di società a responsabilità limitata al quale sia precluso dagli amministratori l'esercizio del diritto di controllo mediante l' accesso ai documenti relativi all'amministrazione può ottenere dal giudice provvedimento cautelare che autorizzi l' accesso diretto o tramite professionista di propria fiducia a tutti i libri sociali incluse le scritture contabili. Il diritto di controllo del socio non amministratore, equiparabile in base al disposto dell'art. 2476 c.c. a quello del socio di società di persone, soddisfa l'esigenza di acquisizione di informazioni utili in merito alle modalità di effettivo svolgimento della funzione gestoria da parte degli amministratori ed è funzionale altresì all'esperimento dell'azione sociale di responsabilità promuovibile in via surrogatoria da ciascun socio . Il tribunale che sia adito in via cautelare può integrare la misura cautelare originariamente disposta precisando le modalità di consultazione delle scritture contabili senza che possa opporsi da parte degli amministratori il diritto alla riservatezza dei dati commerciali della società."
6. Ulteriore Inammissibilità della domanda
- il 700 è inammissibile perchè diretto ad ottenere una pronuncia costituiva mentre la tutela d'urgenza presuppone la esistenza del diritto di cui si chiede la tutela
PQM
il sig. .....chiede che il Tribunale voglia
- in via preliminare, dichiarare inammissibli la domadna non sussistendo i presupposti del periculum e del fumus;
- nel merito respingeresi le domande;
- in ogni caso vittoria di spese ed onorari
data
Firma



PROCURA ALLE LITI

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente atto ed in ogni fase, stato e grado del presente giudizio, anche nelle eventuali fasi di esecuzione e opposizione, l'Avvâ��â��â��â��â��â��â��., conferendo allo stesso gli tutti i poteri e le facoltà di legge, ivi comprese la facoltà di conciliare, transigere, rinunciare ed accettare rinunce a domande ed atti e giudizi, riscuotere, quietanzare, ritirare atti documenti e titoli in ogni sede giudiziaria nel mio interesse e in mio nome e conto.
Inoltre, preso atto della informativa di cui al D.Lgs. 196/03 conferisco autorizzazione e consenso al trattamento dei miei dati personali ai soli fini del presente incarico.
Prendo, altresì, atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità dell'incarico.
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196/2003 ed aver avuto l'informativa ai sensi dell'art.13 T.U. ed essere stato informato delle finalità e modalità del trattamento dei dati di cui lo studio entri in possesso e dell'eventuale comunicazione necessaria dei dati stessi ai collaboratori nonché dei dipendenti ex art. 7 del T.U. 196/2003.

Eleggo domicilio presso il suo studio sito in ����, via�������..

Sig.ra Caia

Vera la firma

Avv

Da: av16/12/2010 14:02:32
vi prego notizie su civile e tardissimi sono in panico

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