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ESAME SCRITTO 2010
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Da: alessandra- lecce216/12/2010 14:57:46
x favore ditemi se sono 6 o 7 ore?

Da: el matador16/12/2010 14:58:44
Ho saputo che a napoli si consegna alle 15:30. Vi risulta?

Da: Pep16/12/2010 14:59:10
Scusate, avete una versione defintiva di penale.
Grazie

Da: sarasara 16/12/2010 14:59:52
CAPISCO L'IRONIA ED ANCHE LO SPIRITO BURLONE DI QUALCUNO. MA ADESSO GENTILMENTE QUALCUNO POTREBBE TIRARE LE SOMME E POSTARE UN UNICO ATTO DI CIVILE ALLA LUCE DI TUTTI I CONSIGLI E CORREZIONI ALLO STATO APPORTATE? BUON NATALE A TUTTI...A MARONN V BENERICE!!

Da: ansia16/12/2010 14:59:58
ale per favore potresti scrivere penale definitivo. te ne sarei grata. devo aiutare mia sorella ma io non sono laureata in giurisprudenza. grazie

Da: DICHIARAZIONE DI VALORE16/12/2010 15:00:00
LA PRESENTE CONTROVERSIA E' DI VALORE INDETERMINABILE, IL CONTRIBUTO UNIFICATO DOVUTO E' DI EURO ____________
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Da: Pol16/12/2010 15:00:06
a napoli si consegna alle 17.30

Da: titti16/12/2010 15:00:19
Chi posta gli atti definitivi per favore lo specifichi!

Da: Io16/12/2010 15:00:28
No, a Napoli si consegna alle 17.30

Da: ciccio graziani16/12/2010 15:00:33
el matador, ti sbagli..... alle 15.15

Da: rossana16/12/2010 15:01:07


ATTO DI AMMINISTRATIVO

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER ……….


MEMORIA DI COSTUTIZIONE
e per quanto occorra
RICORSO INCIDENTALE

per Caio, nato a il residente in alla Via , C.F. , rappresentato e difeso - giusta procura in calce - dall'avv. (c.f. ), fax , posta certificata su cui chiede vengano effettuate tutte le comunicazioni , elettivamente domiciliato presso il suo studio in alla Via

CONTRO
Il Comune di Gamma e
i Sigg.ri Tizio e Sempronio, rappresentati e difesi dall'avv.
nel ricorso
da costoro proposto, pendente dinanzi al TAR al n. di R.G.
FATTO
Prima ancora di passare a confutare i motivi di doglianza sviluppati dai ricorrenti è opportuno ripercorrere - seppur brevemente - i fatti salienti della vicenda.
Il Sig. Caio, proprietario di un appartamento sito nello stabile del Comune di Gamma, alla via....., ha presentato in data 30 ottobre 1986 apposita domanda volta ad ottenere il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, L. 47/85, per l'avvenuto cambio di destinazione d'uso dei locali posti al soprastante IV piano del fabbricato, trasformati da lavatoio in civile abitazione.
Vi è da dire, sin da ora, che il Sig. Caio era comproprietario del suddetto lavatoio e tale qualità ha fatto valere innanzi alla P.A. che ha ricevuto l'istanza di condono.
Ad ogni modo, con determinazione dirigenziale n. 10/2004, il Comune di Gamma, sul presupposto del silenzio-assenso formatosi sulla domanda del privato ex art. 35, L. 47/85, ha rilasciato l'invocato provvedimento di concessione in sanatoria altresì irrogando all'attuale resistente, con successiva determinazione dirigenziale n. 11/2004, una sanzione pecuniaria di euro  516,00 per i lavori abusivamente eseguiti.
Avverso i citati provvedimenti sono insorti i Sigg.ri Tizio e Sempronio, i quali nella loro veste di condomini hanno esclusivamente lamentato la violazione del loro preteso diritto di comproprietari del locale a suo tempo destinato a lavanderia ed hanno tratto in giudizio sia il Comune Gamma che il Sig.Caio, quest'ultimo in qualità di controinteressato.
A ben vedere, tuttavia, la ragione posta a sostegno del ricorso si rivela del tutto infondata ed assolutamente non meritevole di ottenere l'annullamento dei provvedimenti gravati.
E tanto alla luce delle seguenti considerazioni in diritto:
I - In via preliminare, occorre eccepire la tardività del gravame.
Infatti, i Sigg.ri Tizio e Sempronio ricorrono avverso la determinazione dirigenziale n. 10/04 con la quale sarebbe stato rilasciato il provvedimento di concessione in sanatoria.
In via espressa, però, l'atto chiarisce che il titolo si era già formato - ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, L. 47/1985 - per silenzio-assenso.
Giova ricordare, a tale proposito, che la norma invocata dispone che - decorso il termine perentorio di 24 mesi dalla presentazione della domanda - quest'ultima si intende accolta ove l'interessato abbia provveduto al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio ed alla presentazione all'Ufficio Tecnico Erariale della documentazione necessaria all'accatastamento (l'avveramento di tali condizioni non può essere messa in discussione atteso che lo stesso Ufficio ha ritenuto sussistenti tutti gli elementi per la formazione del silenzio-assenso).
Orbene, la formazione del silenzio-assenso costituisce il titolo ovvero concretizza in capo al richiedente la sussistenza della legittimazione in via amministrativa delle condizioni legali per la regolarizzazione del bene condonato.
Tale legittimazione non necessita di alcun successivo ed ulteriore atto amministrativo, tanto è vero che la P.A. - ove ritenga agire in presenza di eventuali vizi - non può farlo con il diniego di condono ma è tenuta all'autotutela, circostanza che presuppone appunto l'esistenza del titolo.
Ne consegue che la determinazione dirigenziale n. 10/04 ha mero valore di presa d'atto ora per allora dell'intervenuto rilascio della concessione per silenzio (diversamente, si dispiega ricorso incidentale), sicchè l'epoca della sussistenza del titolo - utile per la proposizione del gravame - non va riguardata in relazione alla predetta determina n. 10/04 ma va posta in connessione con la maturazione del termine previsto dall'art. 35 della L. 47/85.
In tal fatta, appare evidente la macroscopica tardività del ricorso che avrebbe dovuto essere esperito entro 60 giorni dalla formazione del silenzio-assenso (di gran lunga antecedente al 2004), senza aspettare la formalizzazione cartacea di un titolo già acquisito.
La tardività del ricorso avverso la concessione in sanatoria, così come formatasi per silenzio, travolge per intero il gravame interposto dai Sigg.ri Tizio e Sempronio.
II - Non vi è dubbio che Caio sia comproprietario del locale lavanderia (lo assumono in ricorso anche gli stessi Tizio e Sempronio laddove si qualificano solo quali soggetti comproprietari del bene).
La veste dichiarata - e neppure contestata - chiaramente lo legittimava a presentare la domanda di condono (sanatoria) prevista dal Capo IV della L. 47/85.
Giova a tale proposito riguardare la sostanziale differenza esistente tra i soggetti legittimati a richiedere il permesso di costruire, come previsto dall'art. 11 del D.P.R. n. 380/01 (e, prima ancora, dall'art. 4 della L. 10/77) e coloro che possono invece presentare la domanda di sanatoria edilizia.
Per l'art. 11 è necessario che il soggetto sia proprietario dell'immobile o abbia titolo a richiedere il permesso; per la legge 47/85 - invece - oltre a tali soggetti, è abilitato anche (art. 31, comma 3, L. 47/85) ogni altro interessato al conseguimento della sanatoria medesima, salvo rivalsa nei confronti del proprietario.
E' evidente, così, che il novero dei soggetti abilitati a presentare domanda di sanatoria è di gran lunga più ampio rispetto a coloro che normalmente hanno titolo a richiedere il permesso di costruire.
Tanto anche in ragione dell'estinzione dei reati urbanistici prevista dall'art. 38 della legge 47/85 con la presentazione e definizione della domanda di condono (per vero, beneficio che può essere usufruito anche dal committente, dal costruttore e dal direttore dei lavori).
Le circostanze dedotte hanno portato la giurisprudenza a ritenere che legittimato a richiedere la concessione in sanatoria ex capo IV L. 47/85 sia anche il soggetto diverso dal proprietario, comunque interessato alla rimozione degli abusi in ipotesi di inerzia del proprietario medesimo, e salvo la facoltà di rivalsa su di lui (Cons. St., Sez. VI, 27.6.08, n. 3282).
E se tale facoltà è concessa ad un soggetto completamente estraneo all'assetto proprietario, a maggior ragione deve ritenersi legittimato il comproprietario.
Di tutta evidenza la infondatezza del ricorso che poggia la sua unica ragione sulla pretesa violazione del diritto di comproprietà dei Sigg.ri Tizio e Sempronio.
III - In disparte quanto finora accennato, stante il certo presupposto che l'odierno controinteressato è comproprietario dei locali posti al di sopra del quarto piano del fabbricato sito nel Comune di Gamma, in tale qualità ha legittimamente richiesto ed ottenuto il rilascio del titolo abilitatitivo in sanatoria ai sensi della l. n. 47/85 (ossia, il cd. primo condono edilizio).
Al riguardo, giova immediatamente rilevare che i suddetti locali non sono affatto di proprietà condominiale bensì in proprietà esclusiva.
Sul punto, infatti, il punto n. 2 dell'art. 1117 c.c. stabilisce espressamente che "sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo: 2) i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune".
Nel caso di specie, invece, i locali adibiti a lavatoio, successivamente trasformati in civile abitazione, non sono affatto locali condominiali, ma in comproprietà esclusiva del sig. Caio in uno ad altri soggetti fra cui non sono ricompresi tutti gli altri condomini, qualità dichiarata dai sigg.ri Tizio e Sempronio per dimostrare la loro pretesa comproprietà del bene.
In tal fatta, tali ricorrenti sono - come detto - semplici condomini, non aventi alcun titolo di proprietà e/o comproprietà sui detti locali esclusivi non condominiali.
Sul punto, costante e consolidata giurisprudenza ha avuto modo di statuire che - in conseguenza dell'istanza di rilascio di titolo abilitativo edilizio, anche in sanatoria, avanzata da un solo comproprietario - ben può la Pubblica Amministrazione rilasciare la concessione anche se tale richiesta è pervenuta da uno solo dei comproprietari, essendo - invece - richiesta una più approfondita istruttoria soltanto nell'ipotesi in cui gli altri comproprietari si siano tempestivamente attivati per manifestare all'Amministrazione procedente il loro dissenso (cfr., tra le tante, TAR Campania, Napoli, VII, sent. n. 2663/10).
Nella fattispecie, Caio ha - dunque - richiesto ed ottenuto il rilascio di condono edilizio per un abuso consistito nel cambio di destinzione d'uso da lavatoio a civile abitazione di locali, per i quali alcun altro comproprietario - non solo prima della formazione del silenzio assenso ma anche prima dell'adozione della determina dirigenziale n. 10/04 (che - come chiarito - ha valore di mera presa d'atto della già intervenuta acquisizione della concessione in sanatoria) - ha giammai fatto constare il proprio dissenso.
IV - L'impugnativa della successiva determinazione dirigenziale n. 11/04 è inammissibile per difetto di interesse in quanto essa - non solo è illegittima per quanto si dirà nel ricorso incidentale - ma non ha alcun rapporto con l'intervenuto rilascio della concessione in sanatoria, atto che i ricorrenti presumono essere lesivo dei propri interessi.
In disparte quanto poc'anzi accennato, i profili sanzionatori sono disciplinati partitamente dal D.P.R. 380/01 ed attengono sia alla qualità dell'abuso (assenza o totale difformità, ristrutturazione edilizia senza titolo od in sua difformità, parziale difformità) sia al regime giuridico cui sono soggetti gli interventi di trasformazione.
Orbene, le opere realizzate - ferme tutte le altre questioni civilistiche tra comproprietari in ordine all'assetto privato dei loro diritti ed interessi - sono soggette al regime della d.i.a., oggi previsto dall'art. 22 del D.P.R. 380/01.
La mancata loro realizzazione senza la preventiva denuncia non comporta sanzioni demolitorie ma solo quella pecuniaria (art. 37, primo comma, D.P.R. 380/01), che l'Amministrazione ha inteso applicare nella misura minima di euro  516,00.
Solo per completezza, l'irrogata sanzione non poteva che intervenire nei confronti del soggetto che ha realizzato l'intervento (l'attuale controinteressato Caio), unico responsabile della realizzata modifica della destinazione d'uso.
°°° °°° °°°
Da quanto fin qui accennato, si dimostra la palese inammissibilità, irricevibilità ed infondatezza del ricorso.
Per mero tuziorismo, nel caso si volesse ritenere che gli atti impugnati con il ricorso introduttivo costituiscano i soli provvedimenti formatisi sulla richiesta di condono e sull'effettuata modifica della destinazione d'uso dei locali, il Sig. Caio ha interesse a dispiegare ricorso incidentale per i seguenti
MOTIVI:
I - VIOLAZIONE DI LEGGE (art. 35, L. 47/85) - ECCESSO DI POTERE (difetto assoluto dei presupposti).
Come già accennato, la determina dirigenziale n. 10/04 può solo avere la funzione di presa d'atto ora per allora dell'intervenuto rilascio della concessione edilizia in sanatoria.
Qualora, invece, ad essa si volesse conferire il valore costitutivo del titolo sarebbe irrimediabilmente illegittima per la palmare violazione dell'art. 35 della L. 47/85.
Infatti, il silenzio-assenso formatosi sulla domanda di condono (sul quale nessuno - né l'amministrazione né i ricorrenti principali - pongono obiezioni) rappresenta titolo, quantunque formatosi per silenzio, che regola i rapporti tra l'amministrazione e le parti circa quel determinato bene.
Ne consegue che qualunque altro atto che eventualmente venisse a costituire un nuovo titolo è illegittimo.
L'interesse a proporre siffatta censura è oltremodo chiaro: se alla determinazione n. 10/04 si conferisce il valore costitutivo del titolo è da tale data che decorrono i termini per ricorrere.
L'annullamento di esso - stante, in tal fatta, la sua illegittimità - fa permanere nel mondo giuridico solo ed esclusivamente il titolo acquisito per silenzio, dovendosi riguardare ad esso per verificare la tempestività dell'impugnativa, che - all'evidenza - si appalesa oltremodo tardiva.
II - VIOLAZIONE DI LEGGE (art. 38, L. 47/85) - ECCESSO DI POTERE (difetto assoluto dei presupposti - carenza di istruttoria - difetto di motivazione - abnormità - illogicità - perplessità - sviamento).
Ai sensi della norma rubricata, concessa la sanatoria, non possono applicarsi le sanzioni previste per l'abuso commesso.
Viceversa, l'Amministrazione ha sincronicamente rilasciato la concessione e, comunque, irrogato la sanzione, che non solo si appalesa violativa della legge ma anche abnorme ed illogica.
Non vi è chi non veda l'illegittimità commessa.
CONCLUSIONI:
Dichiararsi inammissibile, irricevibile, improcedibile e, comunque, rigettarsi il ricorso.
In ogni caso, accogliersi il ricorso incidentale, con ogni ulteriore conseguenza.
Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della controversia non è modificato.
Luogo e data

Firma avvocato

procura
Il sottoscritto Caio nomina e costituisce suo procuratore e difensore l'avv……., conferendogli mandato perché lo rappresenti e difenda nel presente giudizio dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per…………..., pendente al n…R.G.
Abilita il suddetto avvocato a sottoscrivere la presente memoria nonché lo spiegato ricorso incidentale e quanto altro necessario per l'utile espletamento della difesa.
Dichiara, altresì, ai sensi del D. Lgs. n. 196/03, di essere stato reso edotto della normativa sulla privacy e di prestare, pertanto, il consenso al trattamento dei relativi dati personali.
Elegge domicilio con questi presso il suo studio in…….., alla via……….
Luogo e data
Firma Caio
È tale
Firma avvocato

relata di notifica

io sottoscritto ufficiale giudiziario addetto all'ufficio notifiche presso il tribunale di…., ho notificato e dato copia conforme del suesteso atto per la legale scienza e ad ogni effetto e conseguenza di legge a:
I - Comune di Gamma, in persona del legale rapp.te p.t., domiciliato per la carica presso la sede dell'anzidetto Comune alla via….

II - Sig. Tizio, nel domicilio eletto presso il suo difensore e procuratore costituito, avv….., alla via…..

III - Sig. Sempronio, nel domicilio eletto presso il suo difensore e procuratore costituito, avv….., alla via…..

Tizio avv. …..

Da: .....!!16/12/2010 15:01:43
a quelli che rompone le palle:

ma andate a scopare sfigati!!!!

Da: robb16/12/2010 15:01:50
ma di civile si ha qualcosa di defnitivo?

Da: garinei16/12/2010 15:02:01
el matador, si propr' na lot....t'aggia schiattà a cap!

Da: maurix16/12/2010 15:02:04
qualcuno sa per caso napoli a che ora consegna??Grazie

Da: ale16/12/2010 15:02:40
mi sa che l'atto che ho fatto non sia del tutto corretto...aspettate che lo rivedo

Da: sil16/12/2010 15:02:44
napoli 17.30 ne son certa, l'atto di ale è completo?ho inviato quello..datemi conferma

Da: max16/12/2010 15:02:52
definizione di pronuncia costitutiva.. per favoreee

Da: mARCOLIN8016/12/2010 15:03:19
allora l'atto definitivo di penale quale potrebbe essere???

Da: lidiabanzai 16/12/2010 15:03:26
Dovrebbero essere 7

Da: pakozzo 16/12/2010 15:04:16
di penale ho questo sembra che stia bene ma non altre conferme

Corte di appello
ATTO DI APPELLO

avverso la sentenza n. ___, del ___, resa nel procedimento penale n. ___/__ R.G. Trib., dal Tribunale di ___,che ha condannato TIZIO, nato a ___, il ___, alla pena di anni ___, di reclusione e al pagamento di euro  ___ di multa, ritenendolo responsabile dei reato di cui agli artt. 56 628 c.p.
* * *
Il sottoscritto Avv. ___, del Foro di ___, difensore di fiducia di TIZIO, giusta nomina in calce al presente atto (3), dichiara di proporre appello avverso:
I. il capo della sentenza relativo al giudizio di responsabilità degli imputati;
II. il capo relativo alla quantificazione della pena.
M O T I V I
Le seguenti argomentazioni saranno volte a dimostrare la totale insussistenza della responsabilità, erroneamente supposta -a parere di questo difensore- dal Giudice di Prime Cure, a carico degli odierni appellanti. Infatti, L'articolo 56 c.p., disciplina il tentativo nei delitti e, essendo una fattispecie autonoma rispetto al reato consumato (ex plurimis Cass. 13/6/2001 riv 220330), richiede, come tutti i reati, la sussistenza sia dell'elemento soggettivo che oggettivo.
Occorre rilevare che ciò non può avvenire senza una corretta individuazione degli elementi caratterizzanti il reato di tentata rapina p. e p. dagli artt. 56 e 648 cp ascritto a Tizio e Caio.
Risponde di tale delitto chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco, ad impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica; il reato è aggravato qualora la violenza o la minaccia è commessa con armi o da persona travisata, o da più persone riunite.
Una premessa di natura sistematica: sebbene l'articolo 56 c.p. sia l'unica norma che disciplini espressamente il tentativo, tuttavia, utili argomenti si possono trarre, ai fini sistematici, anche dall'articolo 115 c.p. a norma del quale "qualora due o piu' persone si accordino allo scopo di commettere un reato e questo non sia commesso, nessuna di essa e' punibile per il solo fatto dell'accordo". Ammesso e non concesso che tra Tizio e Caio vi era un accordo criminoso non risulta provato al di là di ogni ragionevole dubbio che sia stata superata la soglia della mera cogitatio. E comunque non può ritenersi che la condotta posta in essere da Tizio e Caio corrisponda all'elemento materiale previsto dalla presunta norma violata, non potendosi considerare gli atti dagli stessi compiuti come idonei e tesi in modo univoco a realizzare il reato di rapina.
Inoltre quel che emerge è solo che nella strada ove i due indagati furono sorpresi esistevano in via totalmente astratta altri "obiettivi", ma non vi sono elementi di sorta per stabilire ove i due avessero intenzione di recarsi. Gli elementi indicati dal Giudice di prime cure (un cappello astrattamente idoneo a coprire il volto e una pistola "non armata") non possono, nel loro complesso, costituire gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di tentata rapina perchè sussiste una totale indeterminatezza circa l'obiettivo della supposta rapina ed è assolutamente indimostrato che essa fosse la banca Alfa situata a decine di metri dalla vettura in cui si trovavano Tizio e Caio.
Pertanto, la condotta di Tizio e Caio non è sussumibile al delitto di tentata rapina, atteso che risulta carente la univocità degli atti compiuti, in tal senso appare determinante e rivelatrice la circostanza che le armi non fossero pronte all'uso e che gli imputati si fossero fermati nella vettura, non essendo da escludere che gli stessi avessero desistito da un eventuale proposito criminale, rilevante ex art. 56 co. 3 cp, dubbio sussistente proprio in virtù della mancata univocità degli atti.
La sopra esposta tesi trova pronto riscontro nella pronuncia della Suprema Corte (Cass. Pen. n. 18196/2010), chiamata a pronunciarsi in un caso analogo, "...non è configurabile il tentativo di rapina, per difetto di univocità degli atti, qualora non sia possibile determinare, nemmeno in via ipotetica, il luogo in cui questa avrebbe dovuto essere consumata..."; inoltre, la S.C. in altre pronunce a posto l'attenzione, per la configurabilità del reato, sulla circostanza che le armi fossero pronte all'uso, cosa che non si è verificata nel fatto contestato
Inoltre, il giudicante non ha fornito alcuna motivazione sull'elemento soggettivo del reato, non essendosi premurato di accertare chi fosse il proprietario della vettura e chi dei due imputati avesse la consapevolezza della presenza delle armi e del cappuccio nella vettura, con evidenti conseguenze in ordine al giudizio di responsabilità degli appellanti. E, per stabilire se ci si trova di fronte ad un tentativo punibile, a parte l'ipotesi del compimento degli atti esecutivi veri e propri (ipotesi considerata espressamente, come si e' detto, dall'articolo 56 c.p., comma 1 ultima parte), occorre aver riguardo piu' che all'idoneita' dei singoli atti, all'idoneita' dell'azione valutata nel suo complesso e anche alla luce di questo principio gli appellanti vanno assolti dai reati ascrittigli, perché il fatto non costituisce reato.
II
Riguardo alla quantificazione della pena, in via subordinata, qualora la Corte adita non ritenesse opportuno accedere alla tesi difensiva sopra illustrata, ritenendo Tizio e Caio comunque responsabili di una condotta contraria all'ordinamento giuridico, dovrebbe attenuare l'entità della pena irrogata, in quanto la stessa appare oltremodo eccessiva, soprattutto stante l'ingiustificato diniego di concessione del beneficio delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cp, che avrebbero potuto trovare applicazione tenuto conto della modesta gravità del fatto, unitamente alla personalità degli imputati, la loro condizione di incensurata.
RICHIESTE
Per i suindicati motivi, si chiede:
IN VIA PRINCIPALE, che L'Ecc.ma Corte assolva gli appellanti dal reato. ex art. 56 e 628, co. 3 lett. 1), cp. perché il fatto non costituisce reato.
IN SUBORDINE, si chiede che l'Ecc.ma Corte ridetermini la pena, previa concessione delle attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p., con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante.
Altri motivi deducendi.
Con Osservanza.
-Avv. -

PROCURA
Il sottoscritto TIZIO, nato a ___, il ___, residente in ___, Via ___, imputato nel procedimento penale n. ___/__ R.G. N.R., nomina quale proprio difensore in ordine allo stesso procedimento l'Avv. ___, del Foro di ___, con studio in ___, Via ___, conferendo allo stesso ogni più ampia procura e facoltà concessa dalla legge, ivi compresa quella di nominare sostituti processuali, proporre impugnazioni e rinunciare alle stesse. Dichiara inoltre di aver ricevute tutte le informazioni previste dagli artt. 7 e 13 del D.Lgv. 30 giugno 2003, n. 196 e presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito.
(luogo e data)
TIZIO (firma)

La firma è autentica ed è stata apposta in mia presenza
Avv


poi ragazzi chi sta dentro se c'è qualche errore se ne accorgerà no?l'importante che abbiano la linea guida!

Da: occhio!!!16/12/2010 15:04:29
L'ATTO DI ALE IN effetti non è corretto!!

Da: sarinaav16/12/2010 15:04:48
PER FARE QUALE ATTO DI CIVILE VA BENE?

Da: ATTO DEFINITIVO CIVILE16/12/2010 15:04:48
TRIBUNALE
MEMORIA DI COSTITUZIONE ANTE CAUSAM
CONTRO
____________
AVVERSO
____________
PER LA PRONUNCIA INTERINALE DI
____________
- RIGETTO DECLARATORIA DI ESCLUSIONE PREVIO ORDINE D' ESIBIZIONE DI CERTIFICAZIONE
- SEQUESTRO DELLA DOCUMENTAZIONE ONDE RINVENIRE INDIZI VALUTABILI IN SEDE DI MERITO CIRCA LA VIOLAZIONE DI DOVERI - CONTRATTUALI -  DI LEALTA' E PROBITA, CORRETTEZZA E BUONA FEDE

Da: avv16/12/2010 15:05:03
le conclusioni di merito sono incomplete non ti puoi limitare alle spese devi chiedere che il ricorso sia rigettato per infondatezza-devi distinguere tra inammissibilità ed infondatezza

Da: ale.16/12/2010 15:06:09
ragazzi non scherziamo perchè rischiamo di fare danni. le ore sono 6 e a napoli si consegna alle 15.30

Da: FIRENZE16/12/2010 15:06:30
FIRENZE A CHE ORA CONSEGNA?

Da: avv16/12/2010 15:06:31
scusate mi riferivo alla soluzione di av delle ore 14.36.38

Da: ansia16/12/2010 15:07:38
a salerno a che ora si consegna?

Da: sarinaav16/12/2010 15:07:46
postate perfavore l'atto di civile che si pu' usare?

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