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ESAME SCRITTO 2010
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Da: ansia16/12/2010 15:46:06
si, ho letto ma se non scrivete definitivo io che non sono del settore non capisco un k...

Da: michele Avv.16/12/2010 15:46:45
ragazzi dell'atto di civile,
siete fuori tema:

L'inammissibilità ed improcedibilità della domanda cautelare d'esclusione deve essere eccepita e rileva in quanto, a ben vedere, la società ricorrente aveva altro strumento tipico idoneo all'esclusione del socio (delibera assembleare) e, pertanto, non poteva e non può ricorrere allo strumento residuale atipico di cui all'art. 700 c.p.c.
La formulazione dell'art. 2473-bis c.c. (che richiede l'individuazione di "specifiche ipotesi d'esclusione") ha portato la dottrina a ritenere che la clausola relativa all'esclusione non possa essere formulata in modo generico, con la conseguente invalidità di una clausola che si limiti a prevedere l'esclusione in caso di "gravi inadempimenti da parte del socio".
Inoltre il legislatore ha richiesto che le cause di esclusione siano riconducibili alla categoria della "giusta causa".
Il generico addebito rappresentato con la formula "comportamento infedele" non può essere preso in considerazione, in quanto rappresenta una sorta di "pseudoimputazione" che rende impossibile di fatto l'esercizio del diritto di difesa.

Ok sull'assenza di periculum in mora

Da: FUORI TEMPO MASSIMO16/12/2010 15:48:23
postate CIVILE CORRETTO CON RELATA?
GRAZIEEEEEEEEEEEEE

Da: paolaaaaaa16/12/2010 15:48:57
CIVILE DA ALTRO FORUM



TRIBUNALE DI ZETA



G.U. dott.-------------------- udienza del ………………………..r.g.n.
MEMORIA DIFENSIVA
Per il sig. Tizio, nato a …………………..il……………………………e residente in ……………………………..alla via……………………………c.f……………………, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del presente atto, dall'avv. ………………… (c.f……………………….), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in _________________-alla via ________________________- indirizzo di p.e.c. al quale ricevere comunicazioni __________________________-- utenza telefonica fax ______________________----
Nel procedimento ex art. 700 c.p.c. instaurato da
La società Alfa, in persona del suo amministratore p.t., rappresentata e difesa dall'avv._____________________________-
PREMESSO CHE
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data _____________________-la società Alfa - sul presupposto che il socio sig. Tizio ha tenuto comportamenti contrari all'obbligo di fedeltà e che lo statuto sociale prevede espressamente l'esclusione del socio per giusta causa, nonché che tale situazione consiglia di non consentire l'accesso del socio ai documenti sociali - ha chiesto all'adito Tribunale in via di urgenza di a) pronunciare il provvedimento di esclusione del socio Tizio per giusta causa; b) pronunicare l'inibitoria a Tizio di dell'accesso ai documtnei sociali.
In tale sede si costituisceil sig. Tizio. rappresentato e difeso come in atti, la quale rileva inammissibili ed infondate le avverse richieste, sulla scorta delle seguenti
OSSERVAZIONI
1) SULLA INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA CAUTELARE DI ESCLUSIONE DEL SOCIO.
La ricorrente avanza due domande: i) la principale, volta ad ottenere la esclusione del socio per giusta causa, nonché ii) l'inibizione del diritto a prendere visione dei documenti sociali..
Entrambe le richieste sono inammissibili e, gradatamente, infondate.
Con riferimento alla domanda cautelare di esclusione del socio deve preliminarmente chiarirsi la natura della situazione soggettiva azionata. La statuto della società a responsabilità limitata può prevedere, ai sensi dell'art. 2473 bis c.c. l'esclusione del socio per giusta causa con indicazione di specifiche ipotesi. La norma medesima, tuttavia, non prevede una corrispondente azione della società, di modo che una giurisprudenza ha ritenuto di negare la tutela cautelare per difetto di una corrispondente azione di merito (nel senso della inammissibilità della azione diretta alla esclusione del socio si veda T. Biella 7.7.2006), atteso che il legislatore non ha inteso conferire all'Autorità Gidiziaria in così penetrante potere di ingerenza nella compagine sociale.
Sotto altro ed ulteriore profilo si consideri che il diritto della società a pronunciare la esclusione del socio ha la struttura di un diritto potestativo, il cui esercizio conduce allo scioglimento del vincolo.
La corrispondente azione giudiziale conduce, pertanto, ad una pronuncia di natura costitutiva. Ed infatti l'azione di merito preannunciata dalla ricorrente, ossia una pronuncia diretta ad escludere il socio, è una pronuncia di natura costitutiva (così espressamente qualificata dalla stessa società), la cui efficacia è subordinata al passaggio in giudicato della sentenza, e la giurisprudenza ritiene che le sentenze costitutive non siano suscettibili di tutela urgente per difetto di attualità del diritto cautelato (ex pluribus T. Verona, 18 marzo 2009; T. Torino, ordinanza 12 luglio 2003).
Ancora deve sottolinearsi come la ricorrente nemmeno abbia prospettato quale sia il pericolo che minaccia il cautelando diritto. Il socio Tizio non ha poteri di amministrare, essendo semplice socio di una società di capitali, e dunque non si comprende quale pregiudizio potrebbe arrecare alla società la permanenza del vincolo sociale per tutto il tempo necessario ad ottenere una pronuncia stabile.
2) SULLA INAMMISSIBILITÀ DELLA INIBITORIA CAUTELARE DELL'ACCESSO AI DOCUMENTI SOCIALI.
Del pari inammissibile è la domanda diretta ad ottenere una preventiva pronuncia sulla legittimità di un futuro rifiuto ad esibire i documenti sociali richiesti dall'odierno comparente.
Per vero non si comprende quale sia l'interesse posto a base della domanda cautelare, atteso che l'amministratore ben può negare l'esibizione della documentazione richiesta, salvo il diritto del socio di agire in sede giudiziaria per far sindacare la legittimità del rifiuto. Peraltro, proprio rispetto all'azione di accertamento negativo, qual è quella prospettata come azione di merito, 'interesse ad agire in sede giurisdizionale deve essere apprezzato con particolare rigore e nel caso di specie la società non ha in alcun modo specificato le ragioni della necessità di un intervento giudiziario.
Sotto ulteriore e diverso profilo la seconda domanda cautelare deve ritenersi inammissibile per difetto del periculum, atteso che la ricorrente è sufficientemente tutelata dalla possibilità di opporre un autonomo rifiuto alla esibizione.
Per tali ragioni, in conformità ad un orientamento giurisprudenziale già emerso, deve ritenersi inammissibile l'azione diretta ad ottenere una pronuncia giudiziale che accerti la legittimità di una condotta sociale -il rifiuto di consegnare la documentazione - non ancora tenuta, così privando il socio Tizio del potere di farne sindacare la legittimità (T. Verona, ord. 18.3.2009).
*******
Tanto premesso,il sig. Tizio come in atti rappresentato e difeso,
CHIEDE
a) dichiararsi inammissibile il ricorso proposto per le ragioni di cui in atto;
b) rigettare comunque le avverse richieste
c) con vittoria di spese, diritti ed onoraria

Da: SORELLA16/12/2010 15:49:05
grazie a tutti  e speriamo bene x tutti i ragazzi

Da: amministrativo16/12/2010 15:49:23
Consiglio di Stato, Sezione IV, 26 gennaio 2009

Argomenti trattati:
Condono edilizio

([A] Sull'ammissibilità o meno dell'istanza di condono edilizio, in mancanza dell'assenso dei condomini, laddove l'abuso sia realizzato dal singolo condomino su aree comuni. [B] Sulla corretta interpretazione delle circolari ministeriali n. 2241 del 1005 e 2699 del 7 dicembre 2005, che abilitano alla proposizione dell'istanza in ipotesi di "inerzia" del comproprietario)



SENTENZA N. 437

1. Il Collegio non ignora l'orientamento giurisprudenziale che, sulla scorta del disposto dell'art. 31, comma III, della legge 28 febbraio 1985, nr. 47, considera legittimato a richiedere la concessione in sanatoria anche il soggetto diverso dal proprietario, comunque interessato alla rimozione degli abusi, in ipotesi di inerzia del proprietario medesimo, e salva la facoltà di rivalersi su di lui (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 27 giugno 2008, nr. 3282). Tuttavia, laddove l'abuso sia realizzato dal singolo condomino su aree comuni, è evidente l'inapplicabilità del principio suindicato in assenza di ogni elemento di prova circa la volontà degli altri comproprietari; diversamente opinando, l'Amministrazione finirebbe per legittimare o comunque legittimare una sostanziale appropriazione di spazi condominiali da parte del singolo condomino, in presenza di una possibile volontà contraria degli altri (i quali potrebbero essere, al contrario, interessati all'eliminazione dell'abuso non solo con azioni privatistiche). Ecco perché, in situazione esattamente identica a quella che occupa, si è ritenuto che l'Amministrazione debba chiedere all'istante, in applicazione delle norme generali in tema di rilascio della concessione edilizia, di provare di avere la disponibilità piena dell'area interessata all'abuso e, quindi, di provare, quanto meno per fatti concludenti ma comunque in modo positivo, l'assenso degli altri comproprietari (cfr. Cons. Stato, sez. V, 21 ottobre 2003, nr. 6529). Naturalmente, non occorreranno atti formali che documentino un assenso del condominio all'occupazione di spazi comuni da parte del soggetto che ha realizzato gli abusi, essendo sufficiente che sussista anche solo un pactum fiduciae in tal senso (cfr. Cons. Stato, sez. V, 24 settembre 2003, nr. 5445).

2. Le circolari ministeriali n. 2241/1995 e 2699 del 7 dicembre 2005, che abilitano alla proposizione dell'istanza in ipotesi di "inerzia" del comproprietario, per essere considerate compatibili con la normazione primaria in materia, vanno interpretate nel senso della necessaria sussistenza della prova positiva quanto meno di un disinteresse del medesimo comproprietario alla sanatoria (tanto vero che, poi, si prevede la possibilità di una "rivalsa" nei suoi confronti).

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Da: leone8816/12/2010 15:50:00
ok

Da: sconsolata16/12/2010 15:51:04
finalmente stanno per finire tre giorni di fuoco..
mi sento di ringraziare essenzialmente ale..di poche parole ma essenziali e veritiere..
per gli altri che si sono divertiti a postare sentenze degli anni scorsi e informazioni sbagliate...che dire?
la ruota gira...spero solo sia presto
in bocca al lupo a tutti...
e finalmente....BUONE FESTE!!!!!!!!!!!

Da: Enzo Cone16/12/2010 15:51:57
Atto penale di Maffi è passabile

Da: MACINA8816/12/2010 15:52:15
Ragazzi grazie di tutto per questi 3 gg...ma c'è qualcuno che sa napoli a che ora consegna????

Da: Atto civile?16/12/2010 15:52:47
In pratica non si è capito quale atto civile sia corretto... possibile una delucidazione? Grazie!

Da: michele Avv.16/12/2010 15:53:37
ciao Paola,
non ritieni che l'inammissibilità ed improcedibilità possa essere eccepita e rileva in quanto, a ben vedere, la società ricorrente aveva altro strumento tipico idoneo all'esclusione del socio (delibera assembleare) e, pertanto, non poteva e non può ricorrere allo strumento residuale atipico di cui all'art. 700 c.p.c.

Da: x civile16/12/2010 15:53:44
scusate ma la procura deve essere quella ante riforma 2010?

Da: sconsolata16/12/2010 15:54:07
BEH SE NON RIESCI A CAPIRE QUALE è CORRETTO...VUOI DELUCIDAZIONI ANCHE SUL TUO NOME?

Da: pellerossa 16/12/2010 15:55:31
ragazzi la soluzione definitiva di civile grazie

Da: ariel16/12/2010 15:55:33
per macina 88 a napoli consegnano alle 15 30...........

Da: ariel16/12/2010 15:55:59
volevo dire 17 30

Da: catanzaro16/12/2010 15:56:42
sapete l'orario di consegna a catanzaro?

Da: sconsolata16/12/2010 15:56:42
napoli 17.30...

Da: Garibaldi16/12/2010 15:56:43
Non è necessaria procura speciale per proporre impugnazione in sede penale, sufficiente nomina a difensore di fiducia

Da: amministrativo16/12/2010 15:56:57
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.3282/2008
Reg.Dec.
N. 4714  Reg.Ric.
ANNO   2006
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 4714/06, proposto da:
BOVENZI TERESA E BALLETTA ANDREA, rappresentati e difesi dall'avv. Eliseo Laurenza, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Antonio Lamberti in Roma, viale Parioli n. 67;
contro
CORONA CONCETTA, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Fiorillo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Stefano Neri in Roma, via delle Carrozze n. 3;
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DELLE PROVINCE DI NAPOLI E CASERTA, in persona del soprintendente in carica, non costituita in giudizio;
COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE, in persona del sindaco in carica, non costituito in giudizio;

per l'annullamento
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Campania, sede di Napoli, sezione quarta, 10 maggio 2005, n. 5768;
visto il ricorso in appello;
visti gli atti di costituzione in giudizio degli appellati;
viste le memorie delle parti;
visti tutti gli atti della causa;
relatore all'udienza pubblica del 15 aprile 2008 il consigliere Carmine Volpe, e uditi l'avv. E. Laurenza per gli appellanti, l'avv. F. Musto, in delega dell'avv. P. Fiorillo, per l'appellata e l'avv. dello Stato Giannuzzi per l'amministrazione statale appellata;
ritenuto e considerato quanto segue.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo giudice, con la sentenza suindicata, ha respinto il ricorso, e i motivi aggiunti, proposti dai signori Teresa Bovenzi e Andrea Balletta avverso la concessione edilizia in sanatoria rilasciata alla signora Concetta Corona dal dirigente del quinto settore tecnico del Comune di Santa Maria Capua Vetere, il 23 maggio 2000 e con il n. 323, per cambio di destinazione d'uso da sottotetto in abitazione. Venivano impugnati anche gli atti preordinati, connessi e consequenziali, tra i quali il parere espresso dalla commissione condono n. 3 (verbale n. 59 in data 14 dicembre 1999).
Il tutto riguarda un edificio per civile abitazione sito in via Fosse Ardeatine del detto Comune, la cui realizzazione - e quella di alcune villette a schiera - era stata autorizzata, dal Comune stesso, con concessione edilizia n. 123 in data 29 luglio 1991 rilasciata alla Paleo s.r.l.. L'edificio si trova su di un suolo confinante con quello di cui la signora Bovenzi e il signor Balletta, figlio della suddetta, sono, rispettivamente, proprietaria e usufruttuario.
A fondamento del gravame venivano dedotti i seguenti motivi:
1) violazione degli artt. 31 e seguenti della l. 28 febbraio 1985, n. 47, dell'art. 39 della l. 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241; eccesso di potere per difetto di istruttoria; errore nei presupposti; difetto di motivazione;
2) violazione degli artt. 31 e seguenti della l. n. 47/1985, dell'art. 39 della l. n. 724/1994 e dell'art. 3 della l. n. 241/1990; violazione delle l. 1° giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497; eccesso di potere per difetto di istruttoria; difetto dei presupposti; difetto di motivazione;
3) violazione degli artt. 31 e seguenti della l. n. 47/1985, dell'art. 39 della l. n. 724/1994 e dell'art. 3 della l. n. 241/1990; violazione del giusto procedimento; eccesso di potere per difetto di istruttoria;
4) violazione degli artt. 31 e seguenti della l. n. 47/1985, dell'art. 39 della l. n. 724/1994 e dell'art. 3 della l. n. 241/1990; violazione del giusto procedimento; eccesso di potere per difetto di istruttoria;
5) violazione degli artt. 31 e seguenti della l. n. 47/1985, dell'art. 39 della l. n. 724/1994 e dell'art. 3 della l. n. 241/1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria; difetto di motivazione (motivi aggiunti al ricorso).
2. La sentenza viene appellata dai medesimi ricorrenti in primo grado per i seguenti motivi:
1) violazione degli artt. 31 e seguenti della l. n. 47/1985, dell'art. 39 della l. n. 724/1994 e dell'art. 3 della l. n. 241/1990; violazione delle l. nn. 1089/1939 e 1497/1939; error in iudicando.
Si sono costituiti in giudizio la signora Corona e il Ministero appellato, resistendo al ricorso.
Gli appellanti e l'appellata hanno prodotto memorie con le quali hanno ulteriormente illustrato le proprie difese.
3. Il ricorso in appello è infondato. Può conseguentemente prescindersi dall'esame delle eccezioni, di inammissibilità, improcedibilità e irricevibilità del ricorso, sollevate dalla difesa della signora appellata.
Né occorre integrare il contraddittorio nei confronti degli attuali proprietari dei beni oggetto della concessione edilizia in sanatoria impugnata in primo grado, in quanto la stessa è stata rilasciata ad altro soggetto (parte privata appellata) e non volturata.
4. Gli appellanti denunziano la mancanza di titolo legittimante alla domanda di sanatoria; domanda presentata il 1° marzo 1995 dalla signora Corona, ai sensi dell'art. 39 della l. n. 724/1994, nella dichiarata qualità di acquirente-possessore dell'immobile. E si sostiene che la stessa non sarebbe stata mai proprietaria dell'immobile sanato né avrebbe documentato la titolarità di un diritto reale (o obbligatorio) che la legittimasse alla presentazione dell'istanza di sanatoria.
La sezione osserva che, ai sensi dell'art. 31, comma 3, della l. n. 47/1985 - applicabile per il richiamo effettuato dall'art. 39, comma 1, della l. n. 724/1994 alle disposizioni dei capi IV e V della l. n. 47/1985 - alla richiesta di sanatoria e agli adempimenti relativi possono provvedere, non solo "coloro che hanno titolo, ai sensi della L. 28 gennaio 1977, n. 10, a richiedere la concessione edilizia o l'autorizzazione", ma anche, "salvo rivalsa nei confronti del proprietario, ogni altro soggetto interessato al conseguimento della sanatoria medesima".
Nella specie, ai fini dell'esistenza di siffatto interesse in capo alla signora Corona, è sufficiente l'avvenuta sottoscrizione, da parte della stessa, di un atto di impegno ad acquistare un locale sottotetto al sesto piano del detto edificio.
5. Gli appellanti sostengono che alla data del 31 dicembre 1993 i lavori non sarebbero stati conclusi e che, comunque, non si sarebbe potuto applicare l'art. 43, comma 5, della l. n. 47/1985. Non avrebbe rilievo, infatti, l'ordinanza del Comune di Santa Maria Capua Vetere 30 maggio 1993, n. 74, di sospensione dei lavori di completamento, poiché quanto realizzato al momento di siffatto provvedimento (solo scheletro di cemento armato, privo di tramezzature interne e tompagnature) non consentiva di riconoscere né la funzione né la configurazione generale del costruendo edificio; con la conseguenza che l'opera, alla data del 31 dicembre 1993, non avrebbe già avuto una fisionomia tale da rendere riconoscibili disegno progettuale e destinazione.
La sezione rileva che è pacifico che i lavori, per effetto della citata ordinanza di sospensione n. 74/1993, non erano stati ultimati alla data del 31 dicembre 1993. Tuttavia, ai sensi dell'art. 43, comma 5, primo periodo, della l. n. 47/1985, "Possono ottenere la sanatoria le opere non ultimate per effetto di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali limitatamente alle strutture realizzate e ai lavori che siano strettamente necessari alla loro funzionalità".
Se per edificio ultimato si intende quello completo almeno al rustico, ossia quello mancante solo delle finiture (infissi, pavimentazione, tramezzature interne), ma necessariamente comprensivo delle tompagnature esterne, che realizzino in concreto i volumi rendendoli individuabili ed esattamente calcolabili (Cons. Stato, sez. IV, 16 ottobre 1998, n. 1306), l'opera mancante di tramezzature interne e tompagnature non può dirsi ultimata.
Sussiste, quindi, il primo presupposto richiesto dall'art. 43, comma 5, primo periodo, della l. n. 47/1985, che parla di "opere non ultimate per effetto di provvedimenti amministrativi".
Si deve poi trattare di lavori attinenti alle "strutture realizzate" e che "siano strettamente necessari alla loro funzionalità". Il che vuol dire che la norma può essere applicata ai soli lavori necessari per assicurare la funzionalità di quanto già costruito e non consente, invece, di integrare le opere con interventi edilizi che diano luogo di per sé a nuove strutture (Cons. Stato: sez. IV, 30 giugno 2005, n. 3542; sez. V, 20 dicembre 2001, n. 6327 e 11 agosto 1998, n. 1240). Il completamento consiste nell'ultimazione delle opere previste nel progetto e non potute realizzare a seguito della sospensione, con esclusione di ogni intervento finalizzato all'edificazione di nuove strutture e non a lavori strettamente necessari alla funzionalità di quanto già fabbricato (Cons. Stato, sez. V, 19 luglio 1989, n. 444). La norma è applicabile anche agli edifici che, pur se non ultimati, abbiano acquistato una fisionomia tale da renderne riconoscibile il disegno progettuale e la destinazione (Cons. Stato, sez. V, 24 febbraio 1999, n. 192).
La sezione ritiene che, nella specie, quanto realizzato dopo il 31 dicembre 1993:
a) sia stato necessario per assicurare la funzionalità delle opere non ancora ultimate; le quali, consistenti "nelle sole strutture portanti sia verticali che orizzontali" (nota dell'ufficio tecnico del Comune di Santa Maria Capua Vetere n. 2381 in data 17 maggio 1993), di per sé avevano già una loro fisionomia e una destinazione riconoscibile, anche se non era possibile "al momento un riscontro volumetrico" (si veda la detta nota) a causa della mancanza delle tompagnature esterne;
b) non abbia dato luogo a nuove strutture.
Ne consegue la piena applicabilità di quanto previsto dall'art. 43, comma 5, primo periodo, della l. n. 47/1985. Tra l'altro, la giurisprudenza ha riconosciuto la legittimità di una concessione in sanatoria con la quale si era consentito di ultimare il secondo piano, non ancora costruito, di un immobile, di cui risultavano già realizzati il piano interrato, il pianterreno, il primo piano e solo i pilastri in cemento armato del secondo (Cons. Stato, sez. V, 19 luglio 1989, n. 444).
6. Gli appellanti deducono di non avere proposto alcun motivo inerente la violazione del limite della volumetria ammissibile a sanatoria; motivo respinto dal primo giudice.
La sezione ritiene che siffatta circostanza, di per sé veritiera, sia ininfluente ai fini della decisione della controversia per cui è causa, data l'infondatezza dell'appello.
7. Gli appellanti sostengono che il parere favorevole reso dalla competente Soprintendenza archeologica, per il vincolo preesistente, sarebbe del tutto immotivato con riguardo alle ragioni per le quali l'immobile abusivo è stato considerato compatibile con l'interesse tutelato.
Al riguardo, la sezione ritiene sufficiente rilevare che gli appellanti non deducono alcunché in merito a un eventuale contrasto delle opere con il vincolo archeologico. Così che può bastare quanto detto, anche se in modo stringato, nel parere reso.
Inoltre, la norma dagli stessi invocata a giustificazione della necessità di una motivazione sulle ragioni della compatibilità con il vincolo, consistente nell'art. 33, comma 1, lett. a), della l. n. 47/1985 - secondo cui le opere abusive "non sono suscettibili di sanatoria quando siano in contrasto con…vincoli imposti…a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici" - riguardando i vincoli che "comportino inedificabilità", non è applicabile alla fattispecie per cui è causa; laddove non è prevista alcuna inedificabilità.
8. Gli appellanti avevano denunciato in primo grado che le opere oggetto di sanatoria, incidendo notevolmente sugli standards urbanistici della zona, si sarebbero dovute ricondurre nella tipologia 1.
La sezione ritiene che il primo giudice abbia correttamente ritenuto il motivo generico, in quanto non si comprende in alcun modo quale sia l'illegittimità denunciata. Tra l'altro, nella dichiarazione di autocertificazione presentata ai fini del rilascio del provvedimento impugnato in primo grado, era indicata la tipologia 1^ di abuso di cui alla tabella allegata alla l. n. 47/1985.
9. Gli appellanti sostengono, infine, che sarebbe stato obbligatorio acquisire il parere della commissione edilizia comunale.
La sezione ritiene che, considerate la specialità del procedimento di condono edilizio rispetto all'ordinario procedimento di rilascio della concessione edilizia e l'assenza di una specifica previsione in ordine alla sua necessità, per il rilascio della concessione in sanatoria il parere della commissione edilizia non sia obbligatorio ma al più facoltativo (Cons. Stato: sez. V, 4 ottobre 2007, n. 5153 e 21 giugno 2007, n. 3315; sez. IV, 16 ottobre 1998, n. 1306).
Tra l'altro, nella specie, è stato acquisito il parere della commissione condono la quale, anche con riguardo alla sua composizione tecnica e alle valutazioni effettuate, appare del tutto equivalente alla commissione edilizia comunale.
10. Il ricorso in appello, pertanto, deve essere respinto. Le spese del giudizio, sussistendo giusti motivi, possono essere compensate.
Per questi motivi
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, respinge il ricorso in appello.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Da: xxx16/12/2010 15:58:00
ma sicuri che passò il 28 % di palermo l'anno scorso?

Da: Atto civile?16/12/2010 15:58:23
Scusami sconsolata ma sto cercando solo di capire in quanto ho una laurea in tutt'altra materia e vorrei aiutare delle persone a Napoli...
Sono stati postati due-tre atti di civile da li il dubbio mio nel capire quale sia corretto...

Da: ,,,,,,,,,,,,,16/12/2010 15:59:06
qualcuno sa le % di salerno l'anno scorso?

Da: michele Avv.16/12/2010 15:59:16
ragazzi sinteticamente la vedo così:
1) inammissibilità ed improcedibilità della domanda di esclusione in quanto, a ben vedere, la società ricorrente aveva altro strumento tipico idoneo all'esclusione del socio (delibera assembleare) e, pertanto, non poteva e non può ricorrere allo strumento residuale atipico di cui all'art. 700 c.p.c.
2) mancanza del periculum ad entrambe le domande cautelari di eslcusione del socio e di negazione del diritto di accesso ai documenti sociali.
Ricordate che l'accesso ai libri sociali ed il diritto di controllo sulla gestione sociale disciplinato dal vigente art. 2476 co. 2 c.c. (post riforma), mediante la possibilità di consultare tutta la documentazione sociale è un vero e proprio diritto potestativo (…) ed è esercitatile anche in via cautelare con un ricorso d'urgenza ex art. 700 cpc"
3) Il generico addebito rappresentato con la formula "comportamento infedele" non può essere preso in considerazione, in quanto rappresenta una sorta di "pseudoimputazione" che rende impossibile di fatto l'esercizio del diritto di difesa.
4) può essere proposta addirittura domanda riconvenzionale per far ottenere a Tizio l'ordine d'esibizione dei documenti richiesti e negati.

Da: xxx16/12/2010 16:00:23
salerno corresse lecce e arrivammo al 63% di promossi

Da: sconsolata16/12/2010 16:01:01
vabbè...ho parlato troppo e presto...scusa
il caso sarebbe diverso per i laureati e praticanti..

Da: pellerossa 16/12/2010 16:01:12
soluzione definitiva di civile grazieeeeeeee non ci capisco+ nulla!
napoli orario di consegna?

Da: salcost16/12/2010 16:01:38
ormai aquesto punto possiamo solo sperare che vada bene ed evitare di confonderli non hanno piu'tempo x ipotesi

Da: evvai16/12/2010 16:03:11
finalmente ho finito...tutto è proceduto non bene, ma benissimo in questi 3 giorni...i pareri li avevo già sviluppati....durante le esercitazioni con i corsi correlati...quindi è stata una vera fumata di sigaretta...l'atto di civile è stato facilissimo......ora devo in ogni caso sostenere l'esame orale...visto che avevo già superato i precedenti scritti con 40...30....40.....speriamo bene..ciao ragazzi...se si studia non c'è bisogno di scopiazzare......in bocca a lupo a tutti...

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