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ESAME SCRITTO 2010
6607 messaggi, letto 286443 volte
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Da: lino16/12/2010 16:14:07
1730

Da: nannina16/12/2010 16:14:15
sapete a salerno a che ora si consegna??

Da: evvai16/12/2010 16:14:27

- Messaggio eliminato -

Da: Xardas16/12/2010 16:15:02

- Messaggio eliminato -

Da: sconsolata16/12/2010 16:15:03

- Messaggio eliminato -

Da: anluca16/12/2010 16:15:09
ma chi ti ha mandato evva ma perche' non ti dai fuoco

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Da: pellerossa 16/12/2010 16:15:28
X favore: qualcuno mi posta l'atto definitivo di CIVILE?

Da: titti16/12/2010 16:15:34
Oh, ci siete? occorrono 2 secondi!!

Da: pepia 16/12/2010 16:16:55
la procuraaaaaaaaaaa di civile pleaseeeeeeeeeeeeee

Da: titti16/12/2010 16:17:18
Pronto!!! ATTO DI CIVILE!!!?

Da: rompipalle26 16/12/2010 16:17:38
help qualcuno ha notizie di lecce?

Da: giantix16/12/2010 16:17:51
ma serio quest'esame è un emerita cazzata ...ma per favoreeeeee

Da: per evvai16/12/2010 16:18:01
tanto bravo...ed hai dovuto fare ricorso alla copia dei pareri già sviluppati nei corsi di preparazione...
e poi, se avevi già superato l'esame, come mai hai eseguito nuovamente il cosrso di preparazione?
infine, hai impiegato tutto questo tempo per riscrivere un parere già svolto???!!!

Da: ,,,,,,,,,,,,,16/12/2010 16:18:43
qualcuno ha notizie sugli abbinamenti ufficiali?

Da: disperato8016/12/2010 16:19:08
@ titti:
su 1 altro sito lo danno per buono e definitivo:

TRIBUNALE DI ZETA



G.U. dott.-------------------- udienza del ………………………..r.g.n.
MEMORIA DIFENSIVA
Per il sig. Tizio, nato a …………………..il……………………………e residente in ……………………………..alla via……………………………c.f……………………, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del presente atto, dall'avv. ………………… (c.f……………………….), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in _________________-alla via ________________________- indirizzo di p.e.c. al quale ricevere comunicazioni __________________________-- utenza telefonica fax ______________________----
Nel procedimento ex art. 700 c.p.c. instaurato da
La società Alfa, in persona del suo amministratore p.t., rappresentata e difesa dall'avv._____________________________-
PREMESSO CHE
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data _____________________-la società Alfa - sul presupposto che il socio sig. Tizio ha tenuto comportamenti contrari all'obbligo di fedeltà e che lo statuto sociale prevede espressamente l'esclusione del socio per giusta causa, nonché che tale situazione consiglia di non consentire l'accesso del socio ai documenti sociali - ha chiesto all'adito Tribunale in via di urgenza di a) pronunciare il provvedimento di esclusione del socio Tizio per giusta causa; b) pronunicare l'inibitoria a Tizio di dell'accesso ai documtnei sociali.
In tale sede si costituisceil sig. Tizio. rappresentato e difeso come in atti, la quale rileva inammissibili ed infondate le avverse richieste, sulla scorta delle seguenti
OSSERVAZIONI
1) SULLA INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA CAUTELARE DI ESCLUSIONE DEL SOCIO.
La ricorrente avanza due domande: i) la principale, volta ad ottenere la esclusione del socio per giusta causa, nonché ii) l'inibizione del diritto a prendere visione dei documenti sociali..
Entrambe le richieste sono inammissibili e, gradatamente, infondate.
Con riferimento alla domanda cautelare di esclusione del socio deve preliminarmente chiarirsi la natura della situazione soggettiva azionata. La statuto della società a responsabilità limitata può prevedere, ai sensi dell'art. 2473 bis c.c. l'esclusione del socio per giusta causa con indicazione di specifiche ipotesi. La norma medesima, tuttavia, non prevede una corrispondente azione della società, di modo che una giurisprudenza ha ritenuto di negare la tutela cautelare per difetto di una corrispondente azione di merito (nel senso della inammissibilità della azione diretta alla esclusione del socio si veda T. Biella 7.7.2006), atteso che il legislatore non ha inteso conferire all'Autorità Gidiziaria in così penetrante potere di ingerenza nella compagine sociale.
Sotto altro ed ulteriore profilo si consideri che il diritto della società a pronunciare la esclusione del socio ha la struttura di un diritto potestativo, il cui esercizio conduce allo scioglimento del vincolo.
La corrispondente azione giudiziale conduce, pertanto, ad una pronuncia di natura costitutiva. Ed infatti l'azione di merito preannunciata dalla ricorrente, ossia una pronuncia diretta ad escludere il socio, è una pronuncia di natura costitutiva (così espressamente qualificata dalla stessa società), la cui efficacia è subordinata al passaggio in giudicato della sentenza, e la giurisprudenza ritiene che le sentenze costitutive non siano suscettibili di tutela urgente per difetto di attualità del diritto cautelato (ex pluribus T. Verona, 18 marzo 2009; T. Torino, ordinanza 12 luglio 2003).
Ancora deve sottolinearsi come la ricorrente nemmeno abbia prospettato quale sia il pericolo che minaccia il cautelando diritto. Il socio Tizio non ha poteri di amministrare, essendo semplice socio di una società di capitali, e dunque non si comprende quale pregiudizio potrebbe arrecare alla società la permanenza del vincolo sociale per tutto il tempo necessario ad ottenere una pronuncia stabile.
2) SULLA INAMMISSIBILITÀ DELLA INIBITORIA CAUTELARE DELL'ACCESSO AI DOCUMENTI SOCIALI.
Del pari inammissibile è la domanda diretta ad ottenere una preventiva pronuncia sulla legittimità di un futuro rifiuto ad esibire i documenti sociali richiesti dall'odierno comparente.
Per vero non si comprende quale sia l'interesse posto a base della domanda cautelare, atteso che l'amministratore ben può negare l'esibizione della documentazione richiesta, salvo il diritto del socio di agire in sede giudiziaria per far sindacare la legittimità del rifiuto. Peraltro, proprio rispetto all'azione di accertamento negativo, qual è quella prospettata come azione di merito, 'interesse ad agire in sede giurisdizionale deve essere apprezzato con particolare rigore e nel caso di specie la società non ha in alcun modo specificato le ragioni della necessità di un intervento giudiziario.
Sotto ulteriore e diverso profilo la seconda domanda cautelare deve ritenersi inammissibile per difetto del periculum, atteso che la ricorrente è sufficientemente tutelata dalla possibilità di opporre un autonomo rifiuto alla esibizione.
Per tali ragioni, in conformità ad un orientamento giurisprudenziale già emerso, deve ritenersi inammissibile l'azione diretta ad ottenere una pronuncia giudiziale che accerti la legittimità di una condotta sociale -il rifiuto di consegnare la documentazione - non ancora tenuta, così privando il socio Tizio del potere di farne sindacare la legittimità (T. Verona, ord. 18.3.2009).
*******
Tanto premesso,il sig. Tizio come in atti rappresentato e difeso,
CHIEDE
a) dichiararsi inammissibile il ricorso proposto per le ragioni di cui in atto;
b) rigettare comunque le avverse richieste
c) con vittoria di spese, diritti ed onoraria



@evvai:
sfidato, finiscila!

Da: camil16/12/2010 16:19:36
ragazzi visto che la pensiamo tutti allo stesso modo (in quanto evvai e'chiaramente un cazzone sfigato)eleggiamolo il piu' coglione dell'anno

Da: giuppone16/12/2010 16:19:41
lecce dovrebbe consegnare alle 17.30, anche oggi qualche espulso

Da: SOTOMAYOR16/12/2010 16:19:49
Grazie Garibaldi! e di nuovo grazie agli "autori"!

Da: Xardas16/12/2010 16:20:42
@camil for President!!!

Da: ale16/12/2010 16:21:53
nell'atto di penale basta la nomina del difensore, niente procura speciale

(potete pure non mettere nulla, è stato nominato in primo grado cmq)

Da: Ratmax16/12/2010 16:22:35
ECC.MO TRIBUNALE DI ZETA
MEMORIA DI COSTITUZIONE AVVERSO RICORSO EX ART. 700 COD. PROC. CIV.
R.G. N. - UDIENZA DEL __/__/____ - GIUD. DOTT. ______.

Nell'interesse del Sig. Tizio , nato il __/__/____ a _______ residente a ____, C.F. ________, rappresentato e difeso dall'Avv. _____________, giusta procura posta in calce alla presente memoria di costituzione, e domiciliato presso il di lui studio sito in _______ alla Via _____ n.__, dichiarando di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria al numero di fax_____;
- Resistente -
contro
La società Alfa s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. ____,con sede legale in___, alla via _____ n. __, C.F./P.Iva. ______, rappresentata e difesa dall'Avv. _____, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi sito in ________, alla via _____ n. __;
- Ricorrente -
* * *
Premessa
Con ricorso depositato in data __/__/___ , la società ricorrente ha esperito azione cautelare ex art. 700 cod. proc. civ. tesa a conseguire il duplice fine rappresentato, da un canto, da una pronuncia in via d'urgenza sull'esclusione del socio tizio dalla società sulla base di un asserito comportamento infedele tenuto (secondo l'amministratore della società) dall'odierno resistente; e, dall'altro canto, da una pronuncia diretta ad inibire al socio tizio l'accesso ai documenti sociali.
Con la presente memoria si costituisce nel procedimento emarginato il Sig. Tizio che contesta integralmente tutto quanto esposto ex adverso nel ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. osservando quanto segue.
Giova preliminarmente evidenziare che lo strumento impiegato dalla società ricorrente si rivela del tutto inadeguato rispetto alle finalità segnalate nelle conclusioni del ricorso introduttivo, ciò che ne comporta sin da subito e all'evidenza l'inammissibilità.
In proposito, difatti, con riferimento alla istanza volta a conseguire una pronuncia di esclusione del socio Tizio, non è chi non veda l'inammissibilità di una pronuncia cautelare che sia al contempo costitutiva (rappresentata nel caso che ci occupa dalla revoca anticipatoria dello «status» di socio), atteso che l'efficacia di una siffatta statuizione postula, semmai, la formazione di un giudicato. Posto che, infatti, i provvedimenti d'urgenza ex art. 700 presuppongono il pericolo di una situazione attuale di danno, derivante dall'attesa del giudizio, e mirano a scongiurarla con l'anticipazione degli effetti di esso, deve evidenziarsi che nel caso di specie (domanda finalizzata ad ottenere una decisione giudiziale con efficacia costitutiva), non vi è spazio per forme di tutela anticipata prima della statuizione giudiziaria costitutiva con valenza di giudicato. Infatti, il diritto azionato dalla società alfa potrebbe al più sorgere con effetto costitutivo solo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento.
Di qui l'inammissibilità della tutela cautelare atipica richiesta dalla società Alfa, che, giova precisare, per sua natura sarebbe comunque destinata a concludersi con una pronuncia di carattere interinale e provvisoria, rispetto all'adozione di una statuizione che abbia effetto costitutivo, di contro ammissibile - come da giurisprudenza di merito consolidata - solo in presenza di diritti perfetti preesistenti.
Tale profilo di inammissibilità, peraltro, nella giurisprudenza di merito è viepiù corroborato dalla circostanza per cui, benché l'art. 2473 bis cod. civ. attribuisca la facoltà di stabilire nell'atto costitutivo di s.r.l. specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio (ulteriori rispetto a quella delineata dall'art. 2466 cod. civ. relativa alla mancata esecuzione dei conferimenti), la medesima disposizione non consente di adire l'autorità giudiziaria onde ottenere una pronuncia che escluda il socio dalla società, posto che, in assenza di una espressa previsione legislativa, deve escludersi che sussista un potere così incisivo dell'autorità giurisdizionale all'interno della compagine sociale in sede di tutela atipica (in termini, fra le altre, Tribunale di Biella, 7 luglio 2006).
Sotto tale aspetto e con precipuo riferimento alla richiesta esclusione del Sig. Tizio, d'altronde, la domanda spiegata dalla società Alfa appare quanto meno sprovvista del necessario presupposto dell'apparenza del diritto, ossia il fumus boni iuris, utile a sorreggere l'invocata tutela atipica. Assenza, quella del c.d. fumus, peraltro avvalorata dalla circostanza per cui, diversamente da quanto sembra emergere nel ricorso introduttivo (nell'ambito del quale la determinazione sull'esclusione pare essere stata assunta dal personale convincimento dell'amministratore della società alfa), ogni decisione circa l'esclusione del socio di s.r.l. in assenza di diversa indicazione dello statuto è assunta dai soci, anche in applicazione dell'art. 2479, comma 2 n. 5, cod. civ. (a termini del quale "in ogni caso sono riservate alla competenza dei soci la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci").
Analoghe considerazioni, sia nel senso del rigetto per assenza del necessario requisito del fumus sia nel senso dell'inammissibilità del ricorso alla tutela ex art. 700 cod. proc. civ., devono essere svolte con riferimento alla domanda introdotta dalla società ricorrente tesa ad inibire a Tizio l'accesso ai documenti sociali.
In proposito, difatti, la cennata istanza costituisce una richiesta di delibazione giudiziale e preventiva sulla legittimità di una futura condotta, trattandosi di circostanza sulla quale non esiste in concreto alcuna controversia in atto. Talché, il difetto di attualità dell'interesse dedotto nel presente procedimento (l'inibizione dell'accesso su cui non vi è allo stato controversia) che come noto renderebbe inammissibile anche la domanda ordinaria, e quindi a maggior ragione anche la domanda cautelare, si apprezza nel senso di ritenere che detta domanda sia anzitutto priva di adeguato interesse ex art. 100 cod. proc. civ.
Fermo quanto precede, è necessario osservare che tale domanda, finalizzata nella specie ad impedire al Sig. Tizio l'esercizio del diritto di accesso ai documenti sociali, si pone in netto contrasto con il diritto all'uopo riconosciuto ai soci di s.r.l. dall'art. 2476 cod. civ. Ai sensi del secondo comma di tale ultimo articolo, infatti, "i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione". Tale norma, dunque, radica in ciascun socio che non sia amministratore un diritto di controllo che si esplica mediante l'esercizio della facoltà di assumere informazioni dagli amministratori sullo svolgimento degli affari sociali, nonché mediante la consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi all'amministrazione. Attraverso l'esercizio di tale diritto, dunque, il socio può accertare una mala gestio della società e, costituendo presupposto per la valutazione del socio sulla correttezza comportamentale dell'amministratore, è funzionale anche all'esercizio di eventuali azione di responsabilità. Tale diritto, inoltre, è generalmente considerato non comprimibile né eliminabile dallo statuto sì che è da considerarsi nulla ogni clausola che lo escluda o ne subordini l'esercizio a particolari condizioni, al punto che la violazione da parte degli amministratori dei diritti di controllo del socio è finanche pesantemente sanzionata dall'art. 2625 cod. civ. Di qui la ineludibile conseguenza, anche in questo caso, del rigetto dell'istanza cautelare in parte qua.
Le domande spiegate dalla società ricorrente non possono trovare accoglimento comunque per via del difetto dell'ulteriore presupposto richiesto dall'art. 700 cod. proc. civ. per la concessione dei provvedimenti di urgenza, ossia il possibile pregiudizio che possa derivare al diritto dell'istante nelle more della definizione del giudizio ordinario, il c.d. periculum in mora.
Anche alla luce delle deduzioni svolte, non è chi non veda che la domanda cautelare interposta da controparte non è retta in nessun aspetto dal pur necessario requisito del periculum.
Invero, non sussiste nella specie alcun possibile pregiudizio che la Società possa subire conseguenze negative nelle more di un accertamento secondo il rito ordinario.
In particolare, non sono ravvisabili i presupposti per l'attivazione dello strumento cautelare giacché non è possibile evincere dall'avversa pretesa i presupposti per la concessione dell'invocata tutela, né con riferimento alla domanda di esclusione del Sig. Tizio dalla compagine sociale; né con riguardo al diniego di accesso ai documenti sociali.
In proposito, quanto alla domanda di esclusione, giova osservare che il socio Tizio non ricopre funzioni amministrativo-gestionali e che, dunque, la permanenza nella compagine sociale, nelle more della definizione del giudizio, non è idonea a sortire nessun effetto pregiudizievole nella sfera giuridica della ricorrente.
Quanto al diniego di accesso ai documenti sociali, ferma restando l'inammissibilità e l'assenza di fumus, è opportuno segnalare che Tizio - proprio perché sprovvisto di qualunque potere gestionale - ha quale unica facoltà quella di chiedere di prendere visione delle informazioni sociali.
A fronte di quest'ultimo diritto, non è dato ravvisare alcun pericolo di pregiudizio incombente sulla Società che in proposito può assumere determinazioni nel senso opporre il diniego alla visione della documentazione sociale (come nella specie), senza alcuna esigenza di ottenere misure cautelari, azione che semmai competerebbe al socio destinatario del diniego.
* * *
Alla stregua di quanto precede, non ricorrendo presupposto alcuno per la concessione di un provvedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c., il Sig. Tizio, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato si costituisce nel presente procedimento affinché vengano accolte le seguenti
conclusioni
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, dichiarare la inammissibilità e, in ogni caso, rigettare le domande svolte dalla società Alfa perché totalmente infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Allegati come da indice all'atto del deposito.
(luogo) (data)
Avv.
(FIRMA)

PROCURA ALLE LITI

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento cautelare, in ogni fase e stato, anche nelle eventuali fasi di reclamo, l'Avv.________ conferendo allo stesso tutti i poteri e le facoltà di legge, ivi comprese la facoltà di conciliare, transigere, rinunciare ed accettare rinunce a domande ed atti e giudizi, riscuotere, quietanzare, ritirare atti documenti e titoli in ogni sede giudiziaria nel mio interesse e in mio nome e conto.
Inoltre, preso atto della informativa di cui al D.Lgs. 196/03 conferisco autorizzazione e consenso al trattamento dei miei dati personali ai soli fini del presente incarico. Prendo, altresì, atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità dell'incarico. Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196/2003 ed aver avuto l'informativa ai sensi dell'art.13 T.U. ed essere stato informato delle finalità e modalità del trattamento dei dati di cui lo studio entri in possesso e dell'eventuale comunicazione necessaria dei dati stessi ai collaboratori nonché dei dipendenti ex art. 7 del T.U. 196/2003.
Eleggo domicilio presso il suo studio sito in ___________.
(luogo) (data)

Sig. Tizio (FIRMA)

È autentica

Avv. _________. (FIRMA)

Da: ponchio16/12/2010 16:23:04
evvai bravo bravo bravo........... il minchione. Solo un minchione può farsi bocciare all'orale presentandosi impreparato

Da: Tifoso Rossazzurro16/12/2010 16:23:26
Camil sei tutti noi!!

Da: libra7616/12/2010 16:25:26
vedo che è un esame che strssa parecchio. io finisco la praticaa  settembre del 2011 eppoi anche io vivrò questa avventura (.... a me sembra tanto un calvario) avete notizie su torino. ho letto nel forum che è cambiata la sede esami  e vero ? magari.... sembra un tugurio....

Da: prometeo16/12/2010 16:26:23
sinceramente non capisco il gusto che si prova a dire volgarità irripetibili ad una sconosciuta/o. alcune persone che scrivono in questo forum fanno davvero tristezza.

Da: sconsolata16/12/2010 16:26:25
SCONSOLATA LO ERA SOLO PER L'ESAME...
ORA COME SEMPRE
CONSOLATISSIMA

Da: titti16/12/2010 16:26:30
Grazie Ratmax per l'atto di civile! :-)))

Da: pakozzo 16/12/2010 16:27:50
ma ragazzi penso che i giochi sono fatti ormai!un ciao a tutti e speriamo bene per tutti!
ciao Ale se stata grande!

Da: pakozzo 16/12/2010 16:28:59
scusa Ale sei stato grande!;-) secondo me ottima squadra!

Da: titti16/12/2010 16:29:30
Ciao pakozzo, ale e chi ha collaborato....Grazie mille!

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