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ESAME SCRITTO 2010
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Da: Bubi16/12/2010 17:57:10
qualcuno sa chi corregge i compiti di Bari?

Da: zia16/12/2010 17:57:49
per papy

saputo niente di fisciano?

hanno consegnato?

Da: tarantella16/12/2010 17:58:14
devo copiare e consegnare

Da: nona16/12/2010 17:59:45
Ma quale è la qualità degli insegnamenti e del tutoraggio che i giovani praticanti ricevono nei dei due anni di pratica dai loro Avvocati?

Da: caterina16/12/2010 18:00:01
PER TARANTELLA.... TROVATO QUI IN UN POST DEL POMERIGGIO. TE L'HO COPIATO E TE LO MANDO.
SCUSA MA E' TARDINO......


TRIBUNALE DI ZETA

MEMORIA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA


nel procedimento d'urgenza n. .... R.G.

promosso dalla società Alfa, rapp.ta e difesa dall'Avv.

RICORRENTE
contro
il sig. Tizio, codice fiscale n. ...., nato a , res.te in ...., via ...., n. .... , ai fini del presente atto elett.te dom.to in ...., via ...., n. ...., presso e nello studio dell'Avv. ...., codice fiscale n. ...., che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al presente atto


RESISTENTE
* * *

Premesso che

1. con ricorso del , depositato in dataâ . e notificato in data ., unitamente al decreto di fissazione dell'udienza del .,, la società alfa, adiva l'intestato Tribunale, al fine di ottenere una pronuncia in via d'urgenza diretta all'esclusione del socio Tizio, odierno comparente, dalla società medesima, nonché ulteriore pronuncia volta ad inibire al socio Tizio, l'accesso ai documenti societari;
2. in particolare, nel contesto del ricorso, la società alfa, precisava che la domanda di merito avrebbe avuto ad oggetto un'azione diretta ad ottenere una pronuncia dichiarativa - costitutiva di esclusione per giusta causa del socio Tizio, nonché una pronuncia di accertamento della legittimità del rifiuto opposto dall'amministratore alla consegna dei documenti sociali;
Tanto premesso, il sig. Tizio ut supra meglio generalizzato, rapp.to, difeso e dom.to, nel costituirsi in giudizio impugna estensivamente il ricorso su menzionato in quanto inammissibile per i seguenti motivi di

Diritto


1. Carenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
- Relativamente alla richiesta relativa alla documentazione:
Presupposto per l'esercizio di un'azione di accertamento è la sussistenza di un'incertezza in ordine ad un diritto o ad una situazione giuridica dedotta nel processo. Ebbene, nel caso di specie, difetta la suddetta situazione di incertezza, in quanto la società alfa, ben avrebbe potuto opporre un rifiuto alla richiesta di accesso del socio tizio ai documenti. E solo, in caso di reazione del socio, avrebbe potuto agire perché venisse accertata l'inesistenza del diritto di tizio a prenderne visione. Fino a tale momento, e non essendo seriamente messo in discussione il diritto della società ad opporre un rifiuto alla richiesta, in capo alla società non può ravvisarsi alcun interesse ad agire. In altri termini, viene richiesta una pronuncia di accertamento in ordine ad una circostanza sulla quale non esiste in concreto alcuna controversia in atto.
Come è ovvio, la mancanza di tale requisito renderebbe inammissibile anche la domanda ordinaria, e quindi a maggior ragione rende inammissibile la domanda cautelare.
D'altra parte, giova sottolineare che il provvedimento cautelare di accoglimento della domanda recherebbe degli effetti non eliminabili con una sentenza di merito, posto che la documentazione sarebbe già entrata nella sfera di conoscenza dell'interessato.
- Relativamente alla richiesta di esclusione del socio:
La carenza di interesse ad agire è ravvisabile laddove si consideri che il diritto che la società alfa pretende di tutelare in via d'urgenza, non è connotato dal carattere dell'attualità, potendo venire ad esistenza solo a seguito di una pronuncia giurisdizionale di carattere costitutivo.

2. Assenza delle condizioni ex art. 700 c.p.c.
In via subordinata, giova precisare che, quand'anche si volesse ritenere sussistente un interesse ad agire in capo alla società alfa, certamente difetterebbero i requisiti ex art. 700 c.p.c.. In effetti, il provvedimento è cautelare, o assolve a funzioni cautelari, quelle volte in cui, insuscettibile esso stesso di apprestare una regolamentazione definitiva al contendere, miri più semplicemente ad assicurare gli effetti di una sentenza di merito che probabilmente riconoscerà la fondatezza delle ragioni del ricorrente (fumus boni iuris), e la cui attesa probabilmente causerebbe dei danni allo stesso ricorrente (periculum in mora). Ciò posto, la richiesta volta ad ottenere una pronuncia diretta alla esclusione del socio, difetta il requisito del periculum in mora, ovverosia del pregiudizio imminente ed irreparabile che deriverebbe dal decorrere del tempo necessario per una pronuncia di merito. In effetti, appare inverosimile la sussistenza del pericolo di pregiudizio nel ritardo, dal momento che questo avrebbe dovuto trarsi dalla sola persistenza della qualifica di socio, in capo al sig. Tizio. In effetti, poiché il comparente, è privo di qualunque potere gestionale ed avendo quale sua unica facoltà quella di chiedere di prendere visione delle informazioni sociali, cui la società ben può - come su detto - opporre rifiuto, non vi è alcuno spazio per ritenere incombente sulla società un pericolo tale da legittimare l' esclusione cautelare del socio.
Tutto quanto sopra premesso in fatto e considerato in diritto, il sig. Tizio, ut supra meglio generalizzato, rapp.to, difeso e dom.to rassegna le seguenti
Conclusioni
"Voglia l'Il.mo Tribunale Zeta, contrariis reiectis,
preliminarmente, accertata la carenza dell'interesse ad agire in capo alla società alfa, nonché l'insussitenza delle condizioni d cui all'art. 700 c.p.c., dichiarare inammissibile il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dalla società alfa.
Nel merito,
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario"
In via istruttoria,
Si producono i seguenti documenti:
1. originale della copia notificata del ricorso introduttivo;

Con espressa riserva di ulteriormente dedurre, produrre, capitolare, chiedere ammissione di prova per testi ed indicarne il nome, depositare documenti e provare per detti, instare per CTU e per ogni altra attività istruttoria, diversamente concludere.
Salvis iuribus.
...., lì ....

Avv

Da: papy16/12/2010 18:00:50
PER ZIA:
DA FISCIANO TUTTO TACE LI AVRANNO ADDORMENATI !!!????

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Da: franx 7916/12/2010 18:01:14
QUESTO SECONDO ME è MOLTO MEGLIO



ECC.MO TRIBUNALE DI ZETA
MEMORIA DI COSTITUZIONE AVVERSO RICORSO EX ART. 700 COD. PROC. CIV.
R.G. N. - UDIENZA DEL __/__/____ - GIUD. DOTT. ______.

Nell'interesse del Sig. Tizio , nato il __/__/____ a _______ residente a ____, C.F. ________, rappresentato e difeso dall'Avv. _____________, giusta procura posta in calce alla presente memoria di costituzione, e domiciliato presso il di lui studio sito in _______ alla Via _____ n.__, dichiarando di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria al numero di fax_____;
- Resistente -
contro
La società Alfa s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. ____,con sede legale in___, alla via _____ n. __, C.F./P.Iva. ______, rappresentata e difesa dall'Avv. _____, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi sito in ________, alla via _____ n. __;
- Ricorrente -
* * *
Premessa
Con ricorso depositato in data __/__/___ , la società ricorrente ha esperito azione cautelare ex art. 700 cod. proc. civ. tesa a conseguire il duplice fine rappresentato, da un canto, da una pronuncia in via d'urgenza sull'esclusione del socio tizio dalla società sulla base di un asserito comportamento infedele tenuto (secondo l'amministratore della società) dall'odierno resistente; e, dall'altro canto, da una pronuncia diretta ad inibire al socio tizio l'accesso ai documenti sociali.
Con la presente memoria si costituisce nel procedimento emarginato il Sig. Tizio che contesta integralmente tutto quanto esposto ex adverso nel ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. osservando quanto segue.
Giova preliminarmente evidenziare che lo strumento impiegato dalla società ricorrente si rivela del tutto inadeguato rispetto alle finalità segnalate nelle conclusioni del ricorso introduttivo, ciò che ne comporta sin da subito e all'evidenza l'inammissibilità.
In proposito, difatti, con riferimento alla istanza volta a conseguire una pronuncia di esclusione del socio Tizio, non è chi non veda l'inammissibilità di una pronuncia cautelare che sia al contempo costitutiva (rappresentata nel caso che ci occupa dalla revoca anticipatoria dello �«status�» di socio), atteso che l'efficacia di una siffatta statuizione postula, semmai, la formazione di un giudicato. Posto che, infatti, i provvedimenti d'urgenza ex art. 700 presuppongono il pericolo di una situazione attuale di danno, derivante dall'attesa del giudizio, e mirano a scongiurarla con l'anticipazione degli effetti di esso, deve evidenziarsi che nel caso di specie (domanda finalizzata ad ottenere una decisione giudiziale con efficacia costitutiva), non vi è spazio per forme di tutela anticipata prima della statuizione giudiziaria costitutiva con valenza di giudicato. Infatti, il diritto azionato dalla società alfa potrebbe al più sorgere con effetto costitutivo solo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento.
Di qui l'inammissibilità della tutela cautelare atipica richiesta dalla società Alfa, che, giova precisare, per sua natura sarebbe comunque destinata a concludersi con una pronuncia di carattere interinale e provvisoria, rispetto all'adozione di una statuizione che abbia effetto costitutivo, di contro ammissibile - come da giurisprudenza di merito consolidata - solo in presenza di diritti perfetti preesistenti.
Tale profilo di inammissibilità, peraltro, nella giurisprudenza di merito è viepiù corroborato dalla circostanza per cui, benché l'art. 2473 bis cod. civ. attribuisca la facoltà di stabilire nell'atto costitutivo di s.r.l. specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio (ulteriori rispetto a quella delineata dall'art. 2466 cod. civ. relativa alla mancata esecuzione dei conferimenti), la medesima disposizione non consente di adire l'autorità giudiziaria onde ottenere una pronuncia che escluda il socio dalla società, posto che, in assenza di una espressa previsione legislativa, deve escludersi che sussista un potere così incisivo dell'autorità giurisdizionale all'interno della compagine sociale in sede di tutela atipica (in termini, fra le altre, Tribunale di Biella, 7 luglio 2006).
Sotto tale aspetto e con precipuo riferimento alla richiesta esclusione del Sig. Tizio, d'altronde, la domanda spiegata dalla società Alfa appare quanto meno sprovvista del necessario presupposto dell'apparenza del diritto, ossia il fumus boni iuris, utile a sorreggere l'invocata tutela atipica. Assenza, quella del c.d. fumus, peraltro avvalorata dalla circostanza per cui, diversamente da quanto sembra emergere nel ricorso introduttivo (nell'ambito del quale la determinazione sull'esclusione pare essere stata assunta dal personale convincimento dell'amministratore della società alfa), ogni decisione circa l'esclusione del socio di s.r.l. in assenza di diversa indicazione dello statuto è assunta dai soci, anche in applicazione dell'art. 2479, comma 2 n. 5, cod. civ. (a termini del quale "in ogni caso sono riservate alla competenza dei soci la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci").
Analoghe considerazioni, sia nel senso del rigetto per assenza del necessario requisito del fumus sia nel senso dell'inammissibilità del ricorso alla tutela ex art. 700 cod. proc. civ., devono essere svolte con riferimento alla domanda introdotta dalla società ricorrente tesa ad inibire a Tizio l'accesso ai documenti sociali.
In proposito, difatti, la cennata istanza costituisce una richiesta di delibazione giudiziale e preventiva sulla legittimità di una futura condotta, trattandosi di circostanza sulla quale non esiste in concreto alcuna controversia in atto. Talché, il difetto di attualità dell'interesse dedotto nel presente procedimento (l'inibizione dell'accesso su cui non vi è allo stato controversia) che come noto renderebbe inammissibile anche la domanda ordinaria, e quindi a maggior ragione anche la domanda cautelare, si apprezza nel senso di ritenere che detta domanda sia anzitutto priva di adeguato interesse ex art. 100 cod. proc. civ.
Fermo quanto precede, è necessario osservare che tale domanda, finalizzata nella specie ad impedire al Sig. Tizio l'esercizio del diritto di accesso ai documenti sociali, si pone in netto contrasto con il diritto all'uopo riconosciuto ai soci di s.r.l. dall'art. 2476 cod. civ. Ai sensi del secondo comma di tale ultimo articolo, infatti, "i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione". Tale norma, dunque, radica in ciascun socio che non sia amministratore un diritto di controllo che si esplica mediante l'esercizio della facoltà di assumere informazioni dagli amministratori sullo svolgimento degli affari sociali, nonché mediante la consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi all'amministrazione. Attraverso l'esercizio di tale diritto, dunque, il socio può accertare una mala gestio della società e, costituendo presupposto per la valutazione del socio sulla correttezza comportamentale dell'amministratore, è funzionale anche all'esercizio di eventuali azione di responsabilità. Tale diritto, inoltre, è generalmente considerato non comprimibile né eliminabile dallo statuto sì che è da considerarsi nulla ogni clausola che lo escluda o ne subordini l'esercizio a particolari condizioni, al punto che la violazione da parte degli amministratori dei diritti di controllo del socio è finanche pesantemente sanzionata dall'art. 2625 cod. civ. Di qui la ineludibile conseguenza, anche in questo caso, del rigetto dell'istanza cautelare in parte qua.
Le domande spiegate dalla società ricorrente non possono trovare accoglimento comunque per via del difetto dell'ulteriore presupposto richiesto dall'art. 700 cod. proc. civ. per la concessione dei provvedimenti di urgenza, ossia il possibile pregiudizio che possa derivare al diritto dell'istante nelle more della definizione del giudizio ordinario, il c.d. periculum in mora.
Anche alla luce delle deduzioni svolte, non è chi non veda che la domanda cautelare interposta da controparte non è retta in nessun aspetto dal pur necessario requisito del periculum.
Invero, non sussiste nella specie alcun possibile pregiudizio che la Società possa subire conseguenze negative nelle more di un accertamento secondo il rito ordinario.
In particolare, non sono ravvisabili i presupposti per l'attivazione dello strumento cautelare giacché non è possibile evincere dall'avversa pretesa i presupposti per la concessione dell'invocata tutela, né con riferimento alla domanda di esclusione del Sig. Tizio dalla compagine sociale; né con riguardo al diniego di accesso ai documenti sociali.
In proposito, quanto alla domanda di esclusione, giova osservare che il socio Tizio non ricopre funzioni amministrativo-gestionali e che, dunque, la permanenza nella compagine sociale, nelle more della definizione del giudizio, non è idonea a sortire nessun effetto pregiudizievole nella sfera giuridica della ricorrente.
Quanto al diniego di accesso ai documenti sociali, ferma restando l'inammissibilità e l'assenza di fumus, è opportuno segnalare che Tizio - proprio perché sprovvisto di qualunque potere gestionale - ha quale unica facoltà quella di chiedere di prendere visione delle informazioni sociali.
A fronte di quest'ultimo diritto, non è dato ravvisare alcun pericolo di pregiudizio incombente sulla Società che in proposito può assumere determinazioni nel senso opporre il diniego alla visione della documentazione sociale (come nella specie), senza alcuna esigenza di ottenere misure cautelari, azione che semmai competerebbe al socio destinatario del diniego.
* * *
Alla stregua di quanto precede, non ricorrendo presupposto alcuno per la concessione di un provvedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c., il Sig. Tizio, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato si costituisce nel presente procedimento affinché vengano accolte le seguenti
conclusioni
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, dichiarare la inammissibilità e, in ogni caso, rigettare le domande svolte dalla società Alfa perché totalmente infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Allegati come da indice all'atto del deposito.
(luogo) (data)
Avv.
(FIRMA)

PROCURA ALLE LITI

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento cautelare, in ogni fase e stato, anche nelle eventuali fasi di reclamo, l'Avv.________ conferendo allo stesso tutti i poteri e le facoltà di legge, ivi comprese la facoltà di conciliare, transigere, rinunciare ed accettare rinunce a domande ed atti e giudizi, riscuotere, quietanzare, ritirare atti documenti e titoli in ogni sede giudiziaria nel mio interesse e in mio nome e conto.
Inoltre, preso atto della informativa di cui al D.Lgs. 196/03 conferisco autorizzazione e consenso al trattamento dei miei dati personali ai soli fini del presente incarico. Prendo, altresì, atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità dell'incarico. Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196/2003 ed aver avuto l'informativa ai sensi dell'art.13 T.U. ed essere stato informato delle finalità e modalità del trattamento dei dati di cui lo studio entri in possesso e dell'eventuale comunicazione necessaria dei dati stessi ai collaboratori nonché dei dipendenti ex art. 7 del T.U. 196/2003.
Eleggo domicilio presso il suo studio sito in ___________.
(luogo) (data)

Sig. Tizio (FIRMA)

È autentica

Avv. _________. (FIRMA)

Da: dico questo e basta16/12/2010 18:01:29
un grande giurista disse una volta che se ci sono leggi per te inique, bisogna rispettarle fino in fondo e combattere con i mezzi che il diritto ci da per modificarle...

Da: tarantella16/12/2010 18:02:00
cate che ne dici se lo consegno così bello e stampato?

Da: magna grecia16/12/2010 18:02:57
a che ora si consegna a napoli?

Da: caterina16/12/2010 18:04:42
TARANTELLA,
SAREBBE UN'IDEA.
FORSE L'UNICA A QUEST'ORA...
AD OGNI MODO PRENDILO COL BENEFICIO DI INVENTARIO.
SONO SOLO ANDATA A CERCARLO MA NON NE CAPISCO UN'ACCA
E, VOLEVO RISPONDERE A NONA, IL PRATICANTATO NON VIENE SVOLTO NELLO STESSO MODO PER TUTTI
DIPENDE DALLA FORTUNA, O SFORTUNA, DEL CASO
SE SEI FORTUNATO IL DOMINUS INSEGNA
ALTRIMENTI....
CIO' NON TOGLIE CHE L'ESAME DI STATO SIA UN'EMERITA C.....
SCUSATE MA QUESTO E' QUEL CHE PENSO.
MESI DI STRESS E CHI PASSA?? IL MEGLIO? NON CREDO PROPRIO!!

Da: papy16/12/2010 18:06:08
A FISCIANO TUTTI CONGELATI: SI RIMANDA A DOMANI

Da: caterina16/12/2010 18:07:39
PAPY SCUSA
MA ORA AVVISANO?

Da: Nica16/12/2010 18:08:40
Da Catania notizie?? a che ora hanno cominciato??

Da: valden 16/12/2010 18:09:13
Buby, a Bari corregge Venezia!!!

Da: caterina16/12/2010 18:10:04
E QUELLI DI BRESCIA CHI LI CORREGGE???
POSSIBILE CHE NESSUNO MI RISPONDA??

Da: papy16/12/2010 18:11:24
CATERINA IN CHE SENSO ORA AVVISANO

Da: papy16/12/2010 18:12:18
NON VEDENDO USCIRE NESSUNO I POMPIERI HANNO FATTO IRRUZIONE E HANNO TROVATO TUTTI ASSIDERATI....

Da: Tifoso Rossazzurro16/12/2010 18:12:58
Caterina, scusami  ma come vuoi che T rispondano dato che  il Ministero di Grazia e Giustizia non ha emesso ancora alcun decreto?

Da: papy16/12/2010 18:13:07
UN COMPITO INTASAVA IL BOCCHETTONE DELL'ARIA CALDA E PUF... TUTTI CONGELATI.....

Da: tarantella16/12/2010 18:13:07
x cate ma sei di brescia

Da: MACINA8816/12/2010 18:13:17
RAGAZZI SI SA NULLA DI NAPOLI??? IO NN HO NOTIZIE :-(

Da: bubi16/12/2010 18:14:08
caspita...mica male la traccia...io ho fatto l esame l'anno scorso, il dubbio era obbl.solidali o indivisibili?!ma scelta una strada era fattibile quest'anno è in pò bruttino come atto

Da: caterina16/12/2010 18:17:58
DI BERGAMO TARANTELLA

Da: AB16/12/2010 18:18:36
ma a Napoli a che ora finiscono?

Da: susina16/12/2010 18:19:20
romaaaaa????

Da: zia16/12/2010 18:19:43
papy hai novità?
non rispondono al cell eppure dovrebbero essere fuori...

Da: valden 16/12/2010 18:22:00
Ragazze ma perchè non scrivete mai niente di Bari?? Nessuno ha notizie??

Da: caterina16/12/2010 18:22:25
PAPY MI SA CHE SCHERZAVI

Da: Ro16/12/2010 18:22:40
Valden nessuna notizia da beri nè da catanzaro...

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