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ESAME SCRITTO 2010
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Da: titti16/12/2010 15:07:54
Ma perchè non la piantate con domande inutili e fate postare gli atti definitivi? Lasciate spazio alle cose utili...e non perdiamo tempo!

Da: Help  @Lecce16/12/2010 15:08:02
a lecce consegnano alle 18.00 e basta chiedere sempre

Da: PRONUNCIA COSTITUTIVA:16/12/2010 15:08:04
TENERE LA LINGUA SOTTO IL PALATO E SOFFIARE FORTE, ALLA FUORIUSCITA DI CORIANDOLI SALIVARI, SBAVARE PER 2 SECONDO, POI RISUCCHIARE CON FORZA DAVANTI AL COMMISSARIO SBRACATO

Da: PEPPEROSSO 16/12/2010 15:08:11
DEFINITIVO e AUGURI
TRIBUNALE DI ZETA

MEMORIA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA


nel procedimento d'urgenza n. .... R.G.

promosso dalla società Alfa, rapp.ta e difesa dall'Avv.

RICORRENTE
contro
il sig. Tizio, codice fiscale n. ...., nato a , res.te in ...., via ...., n. .... , ai fini del presente atto elett.te dom.to in ...., via ...., n. ...., presso e nello studio dell'Avv. ...., codice fiscale n. ...., che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al presente atto


RESISTENTE
* * *

Premesso che

1. con ricorso del , depositato in data......... . e notificato in data...... ., unitamente al decreto di fissazione dell'udienza del ......, la società alfa, adiva l'intestato Tribunale, al fine di ottenere una pronuncia in via d'urgenza diretta all'esclusione del socio Tizio, odierno comparente, dalla società medesima, nonché ulteriore pronuncia volta ad inibire al socio Tizio, l'accesso ai documenti societari;
2. in particolare, nel contesto del ricorso, la società alfa, precisava che la domanda di merito avrebbe avuto ad oggetto un'azione diretta ad ottenere una pronuncia dichiarativa - costitutiva di esclusione per giusta causa del socio Tizio, nonché una pronuncia di accertamento della legittimità del rifiuto opposto dall'amministratore alla consegna dei documenti sociali;
Tanto premesso, il sig. Tizio ut supra meglio generalizzato, rapp.to, difeso e dom.to, nel costituirsi in giudizio impugna estensivamente il ricorso su menzionato in quanto inammissibile per i seguenti motivi di

Diritto


1. Carenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
- Relativamente alla richiesta relativa alla documentazione:
Presupposto per l'esercizio di un'azione di accertamento è la sussistenza di un'incertezza in ordine ad un diritto o ad una situazione giuridica dedotta nel processo. Ebbene, nel caso di specie, difetta la suddetta situazione di incertezza, in quanto la società alfa, ben avrebbe potuto opporre un rifiuto alla richiesta di accesso del socio tizio ai documenti. E solo, in caso di reazione del socio, avrebbe potuto agire perché venisse accertata l'inesistenza del diritto di tizio a prenderne visione. Fino a tale momento, e non essendo seriamente messo in discussione il diritto della società ad opporre un rifiuto alla richiesta, in capo alla società non può ravvisarsi alcun interesse ad agire. In altri termini, viene richiesta una pronuncia di accertamento in ordine ad una circostanza sulla quale non esiste in concreto alcuna controversia in atto.
Come è ovvio, la mancanza di tale requisito renderebbe inammissibile anche la domanda ordinaria, e quindi a maggior ragione rende inammissibile la domanda cautelare.
D'altra parte, giova sottolineare che il provvedimento cautelare di accoglimento della domanda recherebbe degli effetti non eliminabili con una sentenza di merito, posto che la documentazione sarebbe già entrata nella sfera di conoscenza dell'interessato.
- Relativamente alla richiesta di esclusione del socio:
La carenza di interesse ad agire è ravvisabile laddove si consideri che il diritto che la società alfa pretende di tutelare in via d'urgenza, non è connotato dal carattere dell'attualità, potendo venire ad esistenza solo a seguito di una pronuncia giurisdizionale di carattere costitutivo.

2. Assenza delle condizioni ex art. 700 c.p.c.
In via subordinata, giova precisare che, quand'anche si volesse ritenere sussistente un interesse ad agire in capo alla società alfa, certamente difetterebbero i requisiti ex art. 700 c.p.c.. In effetti, il provvedimento è cautelare, o assolve a funzioni cautelari, quelle volte in cui, insuscettibile esso stesso di apprestare una regolamentazione definitiva al contendere, miri più semplicemente ad assicurare gli effetti di una sentenza di merito che probabilmente riconoscerà la fondatezza delle ragioni del ricorrente (fumus boni iuris), e la cui attesa probabilmente causerebbe dei danni allo stesso ricorrente (periculum in mora). Ciò posto, la richiesta volta ad ottenere una pronuncia diretta alla esclusione del socio, difetta il requisito del periculum in mora, ovverosia del pregiudizio imminente ed irreparabile che deriverebbe dal decorrere del tempo necessario per una pronuncia di merito. In effetti, appare inverosimile la sussistenza del pericolo di pregiudizio nel ritardo, dal momento che questo avrebbe dovuto trarsi dalla sola persistenza della qualifica di socio, in capo al sig. Tizio. In effetti, poiché il comparente, è privo di qualunque potere gestionale ed avendo quale sua unica facoltà quella di chiedere di prendere visione delle informazioni sociali, cui la società ben può - come su detto - opporre rifiuto, non vi è alcuno spazio per ritenere incombente sulla società un pericolo tale da legittimare l' esclusione cautelare del socio.
Tutto quanto sopra premesso in fatto e considerato in diritto, il sig. Tizio, ut supra meglio generalizzato, rapp.to, difeso e dom.to rassegna le seguenti
Conclusioni
Voglia l'On. Tribunale aditocontrariis reiectis,
preliminarmente, accertata la carenza dell'interesse ad agire in capo alla società alfa, nonché l'insussitenza delle condizioni d cui all'art. 700 c.p.c., dichiarare inammissibile il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dalla società alfa.
In subordine, rigettare il ricorso per sua infondatezza.
Nel merito,
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
In via istruttoria,

...., lì ....

Avvocato
                                       MANDATO

Da: ansia16/12/2010 15:08:33
nessuno allora sa penale definitivo?

Da: Francesco Strippoli16/12/2010 15:08:48
Attenzione, attenzione, interrompo da Bari
Qui si consegna alle ore 16,00...
Me lo ha detto Igor Protti

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Da: giacomino 16/12/2010 15:09:08
per favore l'atto finto di civile

Da: tana delle tigri lecce16/12/2010 15:10:09
X HELP @LECCE
a lecce consegnano alle 17.30, no alle 18

Da: Pippo Giurista16/12/2010 15:10:38
Ciao a tutti

Da: giacomino 16/12/2010 15:11:05
pepperosso è definitivo l'att di civile?

Da: Pippo Giurista16/12/2010 15:11:08
Sapete a k h consegnano a Rimini?

Da: giu16/12/2010 15:11:22
x pepperosso:
1)"1. Carenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c." è quindi ex art.100 e non 700 come riportato in altri atti????
2) le sentenze? non vanno messe????

Grazie....

Da: ansia16/12/2010 15:11:27
penale definitivo qualcuno lo sa. aiutoooooooooooooo

Da: sil16/12/2010 15:11:42
Ma quale 15.30, è alle 17.30 hanno terminato la dettatura alle 11.30 sei ore 17.30 ho anche avuto conferma da chi è lì

Da: ale16/12/2010 15:12:15
napoli 17.30
forse danno un'ora in più per benevolenza

Da: sarinaav16/12/2010 15:12:44
ALLORA USIAMO QUELLO DI PEPPEROSSO?

Da: Gianni Vasino16/12/2010 15:13:33
Scusa Paolo, interrompo da Bergamo.
Qui presso la Corte d'Appello di Atalanta, la consegna è per le 15,45....

Da: ansia16/12/2010 15:13:40
perchè nessuno mi considera. per favore penale,penale,penale,penale,penale,penale.

Da: giacomino 16/12/2010 15:13:59
allora ragazzi l'atto finito di civile?

Da: salcost16/12/2010 15:14:00
ragazzi potete postare la soluzione di civile giusta

Da: xxx16/12/2010 15:14:32
da Big-Jimrg79

altro forum..
ringraziatelo

ECC.MA CORTE DI APPELLO DI A L F A
ATTO DI APPELLO
Il sottoscritto Avv. , con Studio Legale in Via n. , difensore di fiducia, giusta nomina in calce, di Tizio, nato a il / / , res.te a in Via n. , imputato nel proc. pen. iscritto ai nn. R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di e n. / R.G. del Tribunale di ,
PROPONE FORMALE APPELLO
avverso la sentenza n. emessa, in sede di giudizio immediato, all'udienza del / / - depositata il - dal G.I.P. del Tribunale di , con la quale l'odierno appellante è stato dichiarato responsabile del reato ascrittogli - combinato disposto ex art. 56 e 628, co. 3 lett. 1), cp - e condannato alla pena di anni di reclusione ed euro  di multa.
Il presente appello riguarda:
I. il capo della sentenza relativo al giudizio di responsabilità dell'imputato;
II. il capo relativo alla quantificazione della pena.
M O T I V I
I
Le seguenti argomentazioni saranno volte a dimostrare la totale insussistenza della responsabilità, erroneamente supposta -a parere di questo difensore- dal Giudice di Prime Cure, a carico dell'odierno appellante.
Occorre rilevare che ciò non può avvenire senza una corretta individuazione degli elementi caratterizzanti il reato di tentata rapina p. e p. dagli artt. 56 e 648 cp ascritto a Tizio.
Risponde di tale delitto chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco, ad impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica; il reato è aggravato qualora la violenza o la minaccia è commessa con armi o da persona travisata, o da più persone riunite.
Questa difesa sostiene che il reato cristallizzato nel capo di imputazione non possa configurarsi nei confronti di Tizio; non tutti gli elementi previsti dagli artt. 56 e 628 cp si sono realizzati, in particolar modo, difetta l'elemento oggettivo.
Dunque non può ritenersi che la condotta posta in essere dall'imputato corrisponda all'elemento materiale previsto dalla presunta norma violata, non potendosi considerare gli atti dagli stessi compiuti come idonei e tesi in modo univoco a realizzare il reato di rapina.
Difatti, il delitto tentato indica un delitto che non si è consumato perché non si è verificato l'evento voluto dal reo o perché, per ragioni indipendenti dalla sua volontà, l'azione non è comunque giunta a compimento; tale figura giuridica sarà configurabile soltanto ove ricorrano due elementi essenziali quali l'idoneità degli atti a commettere il delitto contestato e l'univocità degli atti diretti a commettere un delitto.
In ogni caso, l'idoneità deve essere valutata dal giudice con il criterio della "prognosi postuma", ovvero in concreto ed ex ante , valutando l'adeguatezza dei mezzi preposti al compimento del delitto nella reale e concreta situazione in cui si inseriscono, mentre, per quanto attiene al giudizio di l'univocità, si deve avere riguardo della intenzione del soggetto sotto il profilo della oggettività.
Alla luce di ciò, bisogna ritenere che possono qualificarsi atti idonei diretti in modo non equivoco alla commissione del reato, e quindi punibili, solo quelli tipici della condotta prevista dalla fattispecie incriminatrice e quindi qualificabili, anche solo in minima parte, come esecutivi, e non invece quelli meramente preparatori alla commissione dello stesso; in particolare, con riferimento al delitto di tentata rapina aggravata dall'uso delle armi, la presenza di due soggetti in un'auto parcheggiata nei pressi di un istituto bancario, la disponibilità di un cappello di lana atto al camuffamento e di armi, provviste di munizioni, ma non pronte ad essere utilizzate, nonché la presenza "in loco" dei due soggetti ancora a distanza dalla banca, se devono ritenersi atti preparatori idonei alla commissione del delitto, non costituiscono tuttavia tentativo punibile ex art. 56 c.p., atteso che in tale condotta non sono ravvisabili, nemmeno in forma iniziale, i presupposti della condotta tipica del reato di rapina.
Pertanto, la condotta di Tizio e Caio non è sussumibile al delitto di tentata rapina, atteso che risulta carente la univocità degli atti compiuti, in tal senso appare determinante e rivelatrice la circostanza che le armi non fossero pronte all'uso e che gli imputati si fossero fermati nella vettura, non essendo da escludere che gli stessi avessero desistito da un eventuale proposito criminale, rilevante ex art. 56 co. 3 cp, dubbio sussistente proprio in virtù della mancata univocità degli atti.
La sopra esposta tesi trova pronto riscontro nella pronuncia della Suprema Corte (Cass. Pen. n. 18196/2010), chiamata a pronunciarsi in un caso analogo, "...non è configurabile il tentativo di rapina, per difetto di univocità degli atti, qualora non sia possibile determinare, nemmeno in via ipotetica, il luogo in cui questa avrebbe dovuto essere consumata..."; inoltre, la S.C. in altre pronunce a posto l'attenzione, per la configurabilità del reato, sulla circostanza che le armi fossero pronte all'uso, cosa che non si è verificata nel fatto contestato.
Inoltre, il giudicante non ha fornito alcuna motivazione sull'elemento soggettivo del reato, non essendosi premurato di accertare chi fosse il proprietario della vettura e chi dei due imputati avesse la consapevolezza della presenza delle armi e del cappuccio nella vettura, con evidenti conseguenze in ordine al giudizio di responsabilità dell'appellante.
Per le suesposte ragioni, Tizio va assolto dal reato ascrittogli, perché il fatto non sussiste.
II
Riguardo alla quantificazione della pena, in via subordinata, qualora la Corte adita non ritenesse opportuno accedere alla tesi difensiva sopra illustrata, ritenendo Tizio comunque responsabili di una condotta contraria all'ordinamento giuridico, dovrebbe attenuare l'entità della pena irrogata, in quanto la stessa appare oltremodo eccessiva, soprattutto stante l'ingiustificato diniego di concessione del beneficio delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cp, che avrebbero potuto trovare applicazione tenuto conto della modesta gravità del fatto, unitamente alla personalità dell'imputato e la sua condizione di incensurata.
RICHIESTE
Per i suindicati motivi, si chiede:
IN VIA PRINCIPALE, che L'Ecc.ma Corte assolva l'appellante dal reato. ex art. 56 e 628, co. 3 lett. 1), cp. perché il fatto non sussiste.
IN SUBORDINE, si chiede che l'Ecc.ma Corte ridetermini la pena, previa concessione delle attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p., con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante.
Altri motivi deducendi.
Con Osservanza.
-Avv. -

NOMINA DEL DIFENSORE E CONTESTUALE PROCURA SPECIALE AD IMPUGNARE
Il sottoscritto Tizio nato a ……., il ……., residente in ……., via …….., domiciliato ai fini del presente procedimento in ….., via ……, imputato nel procedimento penale n. ……. RGNR e condannato con sentenza n. …….. del Tribunale di ……..,
nomina
difensore di fiducia l 'avv..……., del foro di………, con studio in ..., via……., conferendogli ogni più ampia facoltà di legge ed espressamente quella di impugnare la predetta sentenza, nominare sostituti processuali e farsi sostituire.
Esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della L.n.675/1996 e successive integrazioni e modificazioni.
…….., li…….
Tizio
per accettazione dell'incarico e autentica della firma
(Avv………)

Da: sil16/12/2010 15:15:54
mi dite quale è il parere definitivo??

Da: Privilege16/12/2010 15:16:05
Per l'atto di civile: nessuno ha preso in considerazione che la L. 69/2009 ha abrogato l'art. 23 D. Lgs. n. 5/2003 in materia di societaria relativo ai procedimenti cautelari anteriori alla causa?? In particolare sulla inapplicabilità dell'art. 669 octies alle controversie del decreto stesso?

Da: ansia16/12/2010 15:16:16
e' definitivo penale?

Da: Xardas16/12/2010 15:16:40
Ma che cazzo c'entra il rito societario... ancora con queste menate!!!
Andate a studiare anzichè contare balle!!!

Da: robb16/12/2010 15:16:45
ma l'atto di civle da mandare qualke?

Da: xxx16/12/2010 15:17:11
per penale aspettate conferma
esameavvocato2010...

Da: jolly 16/12/2010 15:17:15
6 ore

Da: sil16/12/2010 15:17:30
atto di civile va bene quello di peppe rosso??

Da: Privilege16/12/2010 15:17:41
Per l'atto di civile: nessuno ha preso in considerazione che la L. 69/2009 ha abrogato l'art. 23 D. Lgs. n. 5/2003 in materia societaria, relativo ai procedimenti cautelari anteriori alla causa?? In particolare, sulla inapplicabilità dell'art. 669 octies alle controversie del decreto stesso?

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