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ESAME SCRITTO 2010
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Da: sarasara 16/12/2010 15:18:34
REMATEVI UN ATTIMO TUTTI QUANTI ALTRIMENTI NON CI CAPIAMO UNA SEGA.

DEFINITIVO POSTATO DA ALTRI E NON DA ME: VA BENE??

FACCIAMO RIFERIMENTO SEMPRE A QUESTO ALTRIMENTI VAGHIAMO NEL NULLA.

DEFINITIVO e AUGURI
TRIBUNALE DI ZETA

MEMORIA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA


nel procedimento d'urgenza n. .... R.G.

promosso dalla società Alfa, rapp.ta e difesa dall'Avv.

RICORRENTE
contro
il sig. Tizio, codice fiscale n. ...., nato a , res.te in ...., via ...., n. .... , ai fini del presente atto elett.te dom.to in ...., via ...., n. ...., presso e nello studio dell'Avv. ...., codice fiscale n. ...., che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al presente atto


RESISTENTE
* * *

Premesso che

1. con ricorso del , depositato in data......... . e notificato in data...... ., unitamente al decreto di fissazione dell'udienza del ......, la società alfa, adiva l'intestato Tribunale, al fine di ottenere una pronuncia in via d'urgenza diretta all'esclusione del socio Tizio, odierno comparente, dalla società medesima, nonché ulteriore pronuncia volta ad inibire al socio Tizio, l'accesso ai documenti societari;
2. in particolare, nel contesto del ricorso, la società alfa, precisava che la domanda di merito avrebbe avuto ad oggetto un'azione diretta ad ottenere una pronuncia dichiarativa - costitutiva di esclusione per giusta causa del socio Tizio, nonché una pronuncia di accertamento della legittimità del rifiuto opposto dall'amministratore alla consegna dei documenti sociali;
Tanto premesso, il sig. Tizio ut supra meglio generalizzato, rapp.to, difeso e dom.to, nel costituirsi in giudizio impugna estensivamente il ricorso su menzionato in quanto inammissibile per i seguenti motivi di

Diritto


1. Carenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
- Relativamente alla richiesta relativa alla documentazione:
Presupposto per l'esercizio di un'azione di accertamento è la sussistenza di un'incertezza in ordine ad un diritto o ad una situazione giuridica dedotta nel processo. Ebbene, nel caso di specie, difetta la suddetta situazione di incertezza, in quanto la società alfa, ben avrebbe potuto opporre un rifiuto alla richiesta di accesso del socio tizio ai documenti. E solo, in caso di reazione del socio, avrebbe potuto agire perché venisse accertata l'inesistenza del diritto di tizio a prenderne visione. Fino a tale momento, e non essendo seriamente messo in discussione il diritto della società ad opporre un rifiuto alla richiesta, in capo alla società non può ravvisarsi alcun interesse ad agire. In altri termini, viene richiesta una pronuncia di accertamento in ordine ad una circostanza sulla quale non esiste in concreto alcuna controversia in atto.
Come è ovvio, la mancanza di tale requisito renderebbe inammissibile anche la domanda ordinaria, e quindi a maggior ragione rende inammissibile la domanda cautelare.
D'altra parte, giova sottolineare che il provvedimento cautelare di accoglimento della domanda recherebbe degli effetti non eliminabili con una sentenza di merito, posto che la documentazione sarebbe già entrata nella sfera di conoscenza dell'interessato.
- Relativamente alla richiesta di esclusione del socio:
La carenza di interesse ad agire è ravvisabile laddove si consideri che il diritto che la società alfa pretende di tutelare in via d'urgenza, non è connotato dal carattere dell'attualità, potendo venire ad esistenza solo a seguito di una pronuncia giurisdizionale di carattere costitutivo.

2. Assenza delle condizioni ex art. 700 c.p.c.
In via subordinata, giova precisare che, quand'anche si volesse ritenere sussistente un interesse ad agire in capo alla società alfa, certamente difetterebbero i requisiti ex art. 700 c.p.c.. In effetti, il provvedimento è cautelare, o assolve a funzioni cautelari, quelle volte in cui, insuscettibile esso stesso di apprestare una regolamentazione definitiva al contendere, miri più semplicemente ad assicurare gli effetti di una sentenza di merito che probabilmente riconoscerà la fondatezza delle ragioni del ricorrente (fumus boni iuris), e la cui attesa probabilmente causerebbe dei danni allo stesso ricorrente (periculum in mora). Ciò posto, la richiesta volta ad ottenere una pronuncia diretta alla esclusione del socio, difetta il requisito del periculum in mora, ovverosia del pregiudizio imminente ed irreparabile che deriverebbe dal decorrere del tempo necessario per una pronuncia di merito. In effetti, appare inverosimile la sussistenza del pericolo di pregiudizio nel ritardo, dal momento che questo avrebbe dovuto trarsi dalla sola persistenza della qualifica di socio, in capo al sig. Tizio. In effetti, poiché il comparente, è privo di qualunque potere gestionale ed avendo quale sua unica facoltà quella di chiedere di prendere visione delle informazioni sociali, cui la società ben può - come su detto - opporre rifiuto, non vi è alcuno spazio per ritenere incombente sulla società un pericolo tale da legittimare l' esclusione cautelare del socio.
Tutto quanto sopra premesso in fatto e considerato in diritto, il sig. Tizio, ut supra meglio generalizzato, rapp.to, difeso e dom.to rassegna le seguenti
Conclusioni
Voglia l'On. Tribunale aditocontrariis reiectis,
preliminarmente, accertata la carenza dell'interesse ad agire in capo alla società alfa, nonché l'insussitenza delle condizioni d cui all'art. 700 c.p.c., dichiarare inammissibile il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dalla società alfa.
In subordine, rigettare il ricorso per sua infondatezza.
Nel merito,
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
In via istruttoria,

...., lì ....

Avvocato
                                       MANDATO

Da: x pepperosso16/12/2010 15:20:25
x pepperosso





ma bisogna inserire anche la procura speciale????








Da: me16/12/2010 15:20:30
per xxx: attenzione la sentenza di rpimo grado non è emessa dal GIP ma dal TRIBUNALE COLLEGIALE!!!!!

Da: ciao16/12/2010 15:21:08
TRIBUNALE CIVILE DI ZETA
MEMORIA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA NEL
PROCEDIMENTO ANTE CAUSAM EX ART. 700 C.P.C.
R.G.___________
udienza del_________

Il Si.g Tizio, nella sua qualità di socio della società S.r.l Alfa, nato a_______, il__________, residente a________, Via__________, n.___, c.f.________ rappresentato e difeso giusta procura speciale in calce al presente atto dalll'Avv.to_________,del Foro di______,_ed elettivamente domiciliato presso il suo studio di__________, via__________, n______________il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni tutte relative al presente procedimento al numero di fax____________
- resistente -


contro
Società Alfa, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in_________, via_____, n.___, rappresentata e difesa dall Avv.___- del Foro di Zeta
Presso il cui studio è eletttivamente domiciliata
-    ricorrente -
* * *

Premesso che

1. con ricorso del , depositato in dataâ . e notificato in data ., unitamente al decreto di fissazione dell'udienza del .,, la società alfa, adiva l'intestato Tribunale, al fine di ottenere una pronuncia in via d'urgenza diretta all'esclusione del socio Tizio, odierno comparente, dalla società medesima, nonché ulteriore pronuncia volta ad inibire al socio Tizio, l'accesso ai documenti societari;
2. in particolare, nel contesto del ricorso, la società alfa, precisava che la domanda di merito avrebbe avuto ad oggetto un'azione diretta ad ottenere una pronuncia dichiarativa - costitutiva di esclusione per giusta causa del socio Tizio, nonché una pronuncia di accertamento della legittimità del rifiuto opposto dall'amministratore alla consegna dei documenti sociali;
Tanto premesso, il sig. Tizio ut supra meglio generalizzato, rapp.to, difeso e dom.to, nel costituirsi in giudizio impugna estensivamente il ricorso su menzionato in quanto inammissibile per i seguenti motivi di

Diritto


1. Carenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
- Relativamente alla richiesta relativa alla documentazione:
Presupposto per l'esercizio di un'azione di accertamento è la sussistenza di un'incertezza in ordine ad un diritto o ad una situazione giuridica dedotta nel processo. Ebbene, nel caso di specie, difetta la suddetta situazione di incertezza, in quanto la società alfa, ben avrebbe potuto opporre un rifiuto alla richiesta di accesso del socio tizio ai documenti. E solo, in caso di reazione del socio, avrebbe potuto agire perché venisse accertata l'inesistenza del diritto di tizio a prenderne visione. Fino a tale momento, e non essendo seriamente messo in discussione il diritto della società ad opporre un rifiuto alla richiesta, in capo alla società non può ravvisarsi alcun interesse ad agire. In altri termini, viene richiesta una pronuncia di accertamento in ordine ad una circostanza sulla quale non esiste in concreto alcuna controversia in atto.
Come è ovvio, la mancanza di tale requisito renderebbe inammissibile anche la domanda ordinaria, e quindi a maggior ragione rende inammissibile la domanda cautelare.
D'altra parte, giova sottolineare che il provvedimento cautelare di accoglimento della domanda recherebbe degli effetti non eliminabili con una sentenza di merito, posto che la documentazione sarebbe già entrata nella sfera di conoscenza dell'interessato.

- Relativamente alla richiesta di esclusione del socio:
La carenza di interesse ad agire è ravvisabile laddove si consideri che il diritto che la società alfa pretende di tutelare in via d'urgenza, non è connotato dal carattere dell'attualità, potendo venire ad esistenza solo a seguito di una pronuncia giurisdizionale di carattere costitutivo.

2. Assenza delle condizioni ex art. 700 c.p.c.
In via subordinata, giova precisare che, quand'anche si volesse ritenere sussistente un interesse ad agire in capo alla società alfa, certamente difetterebbero i requisiti ex art. 700 c.p.c..
In effetti, il provvedimento è cautelare, o assolve a funzioni cautelari, quelle volte in cui, insuscettibile esso stesso di apprestare una regolamentazione definitiva al contendere, miri più semplicemente ad assicurare gli effetti di una sentenza di merito che probabilmente riconoscerà la fondatezza delle ragioni del ricorrente (fumus boni iuris), e la cui attesa probabilmente causerebbe dei danni allo stesso ricorrente (periculum in mora).
Ciò posto, la richiesta volta ad ottenere una pronuncia diretta alla esclusione del socio, difetta il requisito del periculum in mora, ovverosia del pregiudizio imminente ed irreparabile che deriverebbe dal decorrere del tempo necessario per una pronuncia di merito.
In effetti, appare inverosimile la sussistenza del pericolo di pregiudizio nel ritardo, dal momento che questo avrebbe dovuto trarsi dalla sola persistenza della qualifica di socio, in capo al sig. Tizio. In effetti, poiché il comparente, è privo di qualunque potere gestionale ed avendo quale sua unica facoltà quella di chiedere di prendere visione delle informazioni sociali, cui la società ben può - come su detto - opporre rifiuto, non vi è alcuno spazio per ritenere incombente sulla società un pericolo tale da legittimare l' esclusione cautelare del socio.
Difatti secondo la giurisprudenza di merito "La persistenza della qualifica di socio, in capo a chi non abbia poteri gestionali, non espone la società a pericoli tali da legittimare l'esclusione dello stesso in via cautelare" (Trib di verona 18/03/2009).
Peraltro, non si può limitare il diritto del socio non amministratore di prendere visione dei documenti e dei libri della società e ciò anche al fine di esercitare il dovuto controllo sull'attività amminsitrativa della società. Sul punto la giurisprudenza citata testualmente afferma: "Il socio non amministratore di società a responsabilità limitata al quale sia precluso dagli amministratori l'esercizio del diritto di controllo mediante l' accesso ai documenti relativi all'amministrazione può ottenere dal giudice provvedimento cautelare che autorizzi l' accesso diretto o tramite professionista di propria fiducia a tutti i libri sociali incluse le scritture contabili. Il diritto di controllo del socio non amministratore, equiparabile in base al disposto dell'art. 2476 c.c. a quello del socio di società di persone, soddisfa l'esigenza di acquisizione di informazioni utili in merito alle modalità di effettivo svolgimento della funzione gestoria da parte degli amministratori ed è funzionale altresì all'esperimento dell'azione sociale di responsabilità promuovibile in via surrogatoria da ciascun socio . Il tribunale che sia adito in via cautelare può integrare la misura cautelare originariamente disposta precisando le modalità di consultazione delle scritture contabili senza che possa opporsi da parte degli amministratori il diritto alla riservatezza dei dati commerciali della società."

Tutto quanto sopra premesso in fatto e considerato in diritto, il sig. Tizio, ut supra meglio generalizzato, rapp.to, difeso e dom.to rassegna le seguenti

Conclusioni

"Voglia l'Il.mo Tribunale Zeta, contrariis reiectis, previa sospensione della
preliminarmente, accertata la carenza dell'interesse ad agire in capo alla società alfa, nonché l'insussitenza delle condizioni d cui all'art. 700 c.p.c., dichiarare inammissibile il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dalla società alfa.
Nel merito, rigettare le domande infondate in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.

In via istruttoria,
Si producono i seguenti documenti:
1. originale della copia notificata del ricorso introduttivo;

Con espressa riserva di ulteriormente dedurre, produrre, capitolare, chiedere ammissione di prova per testi ed indicarne il nome, depositare documenti e provare per detti, instare per CTU e per ogni altra attività istruttoria, diversamente concludere.

Salvis iuribus.
...., lì ....

Avv

IL SOTTOSCRITTO TIZIO, INFORMATO  AI SENSI DELL'ART. 4 CO. 3 DEL D.LGS. N. 28/2010 DELLA POSSIBILITÀ DI RICORRERE AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE IVI PREVISTO E DEI BENEFICI FISCALI DI CUI AGLI ARTT. 17 E 20 DEL MEDESIMO DECRETO, DELEGA DELEGO L'AVV. ___________________________ A RAPPRESENTARLO E DIFENDERLO NEL PRESENTE GIUDIZIO E CONSEGUENZIALI. CONFERENDOGLI  ALL'UOPO OGNI PIU' AMPIA FACOLTA' DI LEGGE.
ELEGGE DOMICILIO PRESSO IL SUO STUDIO SITO IN _________________________ ALLA VIA __________.
LO AUTORIZZO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX D.LGS 196/03.

LUOGO E DATA

TIZIO

PER AUTENTICA
AVV. …..

Da: sarinaav16/12/2010 15:21:30
va bene l'atto di civile postato da sarasara?

Da: Emanu 16/12/2010 15:21:58
novit per civile?

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Da: DDD16/12/2010 15:22:44
L'atto di civile di peppe rosso sembra buono...l'ho mandato, mica ho fatto un casino? Se avete risposte più utili postatele subito, vi prego...

P.s. Nel merito cosa si può aggiungere alle conclusioni??

Da: sarasara 16/12/2010 15:24:19
RINNOVO L'INVITO CONCENTRIAMOCI ALMENO FACCIAMO USCIRE 1 CAVOLO DI PARERE BUONO ALMENO UNA CERTEZZA LA VOGLIAMO AVERE??

RIPOSTO L'ATTO:

DEFINITIVO e AUGURI
TRIBUNALE DI ZETA

MEMORIA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA


nel procedimento d'urgenza n. .... R.G.

promosso dalla società Alfa, rapp.ta e difesa dall'Avv.

RICORRENTE
contro
il sig. Tizio, codice fiscale n. ...., nato a , res.te in ...., via ...., n. .... , ai fini del presente atto elett.te dom.to in ...., via ...., n. ...., presso e nello studio dell'Avv. ...., codice fiscale n. ...., che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al presente atto


RESISTENTE
* * *

Premesso che

1. con ricorso del , depositato in data......... . e notificato in data...... ., unitamente al decreto di fissazione dell'udienza del ......, la società alfa, adiva l'intestato Tribunale, al fine di ottenere una pronuncia in via d'urgenza diretta all'esclusione del socio Tizio, odierno comparente, dalla società medesima, nonché ulteriore pronuncia volta ad inibire al socio Tizio, l'accesso ai documenti societari;
2. in particolare, nel contesto del ricorso, la società alfa, precisava che la domanda di merito avrebbe avuto ad oggetto un'azione diretta ad ottenere una pronuncia dichiarativa - costitutiva di esclusione per giusta causa del socio Tizio, nonché una pronuncia di accertamento della legittimità del rifiuto opposto dall'amministratore alla consegna dei documenti sociali;
Tanto premesso, il sig. Tizio ut supra meglio generalizzato, rapp.to, difeso e dom.to, nel costituirsi in giudizio impugna estensivamente il ricorso su menzionato in quanto inammissibile per i seguenti motivi di

Diritto


1. Carenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
- Relativamente alla richiesta relativa alla documentazione:
Presupposto per l'esercizio di un'azione di accertamento è la sussistenza di un'incertezza in ordine ad un diritto o ad una situazione giuridica dedotta nel processo. Ebbene, nel caso di specie, difetta la suddetta situazione di incertezza, in quanto la società alfa, ben avrebbe potuto opporre un rifiuto alla richiesta di accesso del socio tizio ai documenti. E solo, in caso di reazione del socio, avrebbe potuto agire perché venisse accertata l'inesistenza del diritto di tizio a prenderne visione. Fino a tale momento, e non essendo seriamente messo in discussione il diritto della società ad opporre un rifiuto alla richiesta, in capo alla società non può ravvisarsi alcun interesse ad agire. In altri termini, viene richiesta una pronuncia di accertamento in ordine ad una circostanza sulla quale non esiste in concreto alcuna controversia in atto.
Come è ovvio, la mancanza di tale requisito renderebbe inammissibile anche la domanda ordinaria, e quindi a maggior ragione rende inammissibile la domanda cautelare.
D'altra parte, giova sottolineare che il provvedimento cautelare di accoglimento della domanda recherebbe degli effetti non eliminabili con una sentenza di merito, posto che la documentazione sarebbe già entrata nella sfera di conoscenza dell'interessato.
- Relativamente alla richiesta di esclusione del socio:
La carenza di interesse ad agire è ravvisabile laddove si consideri che il diritto che la società alfa pretende di tutelare in via d'urgenza, non è connotato dal carattere dell'attualità, potendo venire ad esistenza solo a seguito di una pronuncia giurisdizionale di carattere costitutivo.

2. Assenza delle condizioni ex art. 700 c.p.c.
In via subordinata, giova precisare che, quand'anche si volesse ritenere sussistente un interesse ad agire in capo alla società alfa, certamente difetterebbero i requisiti ex art. 700 c.p.c.. In effetti, il provvedimento è cautelare, o assolve a funzioni cautelari, quelle volte in cui, insuscettibile esso stesso di apprestare una regolamentazione definitiva al contendere, miri più semplicemente ad assicurare gli effetti di una sentenza di merito che probabilmente riconoscerà la fondatezza delle ragioni del ricorrente (fumus boni iuris), e la cui attesa probabilmente causerebbe dei danni allo stesso ricorrente (periculum in mora). Ciò posto, la richiesta volta ad ottenere una pronuncia diretta alla esclusione del socio, difetta il requisito del periculum in mora, ovverosia del pregiudizio imminente ed irreparabile che deriverebbe dal decorrere del tempo necessario per una pronuncia di merito. In effetti, appare inverosimile la sussistenza del pericolo di pregiudizio nel ritardo, dal momento che questo avrebbe dovuto trarsi dalla sola persistenza della qualifica di socio, in capo al sig. Tizio. In effetti, poiché il comparente, è privo di qualunque potere gestionale ed avendo quale sua unica facoltà quella di chiedere di prendere visione delle informazioni sociali, cui la società ben può - come su detto - opporre rifiuto, non vi è alcuno spazio per ritenere incombente sulla società un pericolo tale da legittimare l' esclusione cautelare del socio.
Tutto quanto sopra premesso in fatto e considerato in diritto, il sig. Tizio, ut supra meglio generalizzato, rapp.to, difeso e dom.to rassegna le seguenti
Conclusioni
Voglia l'On. Tribunale aditocontrariis reiectis,
preliminarmente, accertata la carenza dell'interesse ad agire in capo alla società alfa, nonché l'insussitenza delle condizioni d cui all'art. 700 c.p.c., dichiarare inammissibile il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dalla società alfa.
In subordine, rigettare il ricorso per sua infondatezza.
Nel merito,
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
In via istruttoria,

...., lì ....

Avvocato
                                       MANDATO

Da: rompipalle26 16/12/2010 15:24:38
scusatemi notizie da lecce, a che ora consegnano? grazie mille

Da: xxx16/12/2010 15:25:19
ragazzi dove verranno corretti i compiti di lecce?

Da: alessandra- lecce216/12/2010 15:25:27
nel forum ho letto alle 17.30... ma nn so

Da: alessandra- lecce216/12/2010 15:25:55
a palermo.. poveri noi

Da: Leo16/12/2010 15:26:33
secondo me la soluzione che avete dato dell'atto di civile non è corretta. Nessuno di voi ha tenuto conto dell'ordinanza del Tribunale di Verona del 18.03.2009 ?

Da: pakozzo 16/12/2010 15:26:53
questo è l'atto di penale rivisto e corretto dal grande big



ECC.MA CORTE DI APPELLO DI
ATTO DI APPELLO
Il sottoscritto Avv. , con Studio Legale in Via n. , difensore di fiducia, giusta nomina in calce, di Tizio, nato a il / / , res.te a in Via n. , imputato nel proc. pen. iscritto ai nn. R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di e n. / R.G. del Tribunale di ,
PROPONE FORMALE APPELLO
avverso la sentenza n. emessa, in sede di giudizio immediato, all'udienza del / / - depositata il - dal Tribunale di , con la quale l'odierno appellante è stato dichiarato responsabile del reato ascrittogli - combinato disposto ex art. 56 e 628, co. 3 lett. 1), cp - e condannato alla pena di anni di reclusione ed euro  di multa.
Il presente appello riguarda:
I. il capo della sentenza relativo al giudizio di responsabilità dell'imputato;
II. il capo relativo alla quantificazione della pena.
M O T I V I
I
Le seguenti argomentazioni saranno volte a dimostrare la totale insussistenza della responsabilità, erroneamente supposta -a parere di questo difensore- dal Giudice di Prime Cure, a carico dell'odierno appellante.
Occorre rilevare che ciò non può avvenire senza una corretta individuazione degli elementi caratterizzanti il reato di tentata rapina p. e p. dagli artt. 56 e 648 cp ascritto a Tizio.
Risponde di tale delitto chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco, ad impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica; il reato è aggravato qualora la violenza o la minaccia è commessa con armi o da persona travisata, o da più persone riunite.
Questa difesa sostiene che il reato cristallizzato nel capo di imputazione non possa configurarsi nei confronti di Tizio; non tutti gli elementi previsti dagli artt. 56 e 628 cp si sono realizzati, in particolar modo, difetta l'elemento oggettivo.
Dunque non può ritenersi che la condotta posta in essere dall'imputato corrisponda all'elemento materiale previsto dalla presunta norma violata, non potendosi considerare gli atti dagli stessi compiuti come idonei e tesi in modo univoco a realizzare il reato di rapina.
Difatti, il delitto tentato indica un delitto che non si è consumato perché non si è verificato l'evento voluto dal reo o perché, per ragioni indipendenti dalla sua volontà, l'azione non è comunque giunta a compimento; tale figura giuridica sarà configurabile soltanto ove ricorrano due elementi essenziali quali l'idoneità degli atti a commettere il delitto contestato e l'univocità degli atti diretti a commettere un delitto.
In ogni caso, l'idoneità deve essere valutata dal giudice con il criterio della "prognosi postuma", ovvero in concreto ed ex ante , valutando l'adeguatezza dei mezzi preposti al compimento del delitto nella reale e concreta situazione in cui si inseriscono, mentre, per quanto attiene al giudizio di l'univocità, si deve avere riguardo della intenzione del soggetto sotto il profilo della oggettività.
Alla luce di ciò, bisogna ritenere che possono qualificarsi atti idonei diretti in modo non equivoco alla commissione del reato, e quindi punibili, solo quelli tipici della condotta prevista dalla fattispecie incriminatrice e quindi qualificabili, anche solo in minima parte, come esecutivi, e non invece quelli meramente preparatori alla commissione dello stesso; in particolare, con riferimento al delitto di tentata rapina aggravata dall'uso delle armi, la presenza di due soggetti in un'auto parcheggiata nei pressi di un istituto bancario, la disponibilità di un cappello di lana atto al camuffamento e di armi, provviste di munizioni, ma non pronte ad essere utilizzate, nonché la presenza "in loco" dei due soggetti ancora a distanza dalla banca, se devono ritenersi atti preparatori idonei alla commissione del delitto, non costituiscono tuttavia tentativo punibile ex art. 56 c.p., atteso che in tale condotta non sono ravvisabili, nemmeno in forma iniziale, i presupposti della condotta tipica del reato di rapina.
Pertanto, la condotta di Tizio e Caio non è sussumibile al delitto di tentata rapina, atteso che risulta carente la univocità degli atti compiuti, in tal senso appare determinante e rivelatrice la circostanza che le armi non fossero pronte all'uso e che gli imputati si fossero fermati nella vettura, non essendo da escludere che gli stessi avessero desistito da un eventuale proposito criminale, rilevante ex art. 56 co. 3 cp, dubbio sussistente proprio in virtù della mancata univocità degli atti.
La sopra esposta tesi trova pronto riscontro nella pronuncia della Suprema Corte (Cass. Pen. n. 18196/2010), chiamata a pronunciarsi in un caso analogo, "...non è configurabile il tentativo di rapina, per difetto di univocità degli atti, qualora non sia possibile determinare, nemmeno in via ipotetica, il luogo in cui questa avrebbe dovuto essere consumata..."; inoltre, la S.C. in altre pronunce a posto l'attenzione, per la configurabilità del reato, sulla circostanza che le armi fossero pronte all'uso, cosa che non si è verificata nel fatto contestato.
Inoltre, il giudicante non ha fornito alcuna motivazione sull'elemento soggettivo del reato, non essendosi premurato di accertare chi fosse il proprietario della vettura e chi dei due imputati avesse la consapevolezza della presenza delle armi e del cappuccio nella vettura, con evidenti conseguenze in ordine al giudizio di responsabilità dell'appellante.
Per le suesposte ragioni, Tizio va assolto dal reato ascrittogli, perché il fatto non sussiste.
II
Riguardo alla quantificazione della pena, in via subordinata, qualora la Corte adita non ritenesse opportuno accedere alla tesi difensiva sopra illustrata, ritenendo Tizio comunque responsabili di una condotta contraria all'ordinamento giuridico, dovrebbe attenuare l'entità della pena irrogata, in quanto la stessa appare oltremodo eccessiva, soprattutto stante l'ingiustificato diniego di concessione del beneficio delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cp, che avrebbero potuto trovare applicazione tenuto conto della modesta gravità del fatto, unitamente alla personalità dell'imputato e la sua condizione di incensurata.
RICHIESTE
Per i suindicati motivi, si chiede:
IN VIA PRINCIPALE, che L'Ecc.ma Corte assolva l'appellante dal reato. ex art. 56 e 628, co. 3 lett. 1), cp. perché il fatto non sussiste.
IN SUBORDINE, si chiede che l'Ecc.ma Corte ridetermini la pena, previa concessione delle attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p., con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante.
Altri motivi deducendi.
Con Osservanza.
-Avv. -

NOMINA DEL DIFENSORE E CONTESTUALE PROCURA SPECIALE AD IMPUGNARE
Il sottoscritto Tizio nato a ……., il ……., residente in ……., via …….., domiciliato ai fini del presente procedimento in ….., via ……, imputato nel procedimento penale n. ……. RGNR e condannato con sentenza n. …….. del Tribunale di ……..,
nomina
difensore di fiducia l 'avv..……., del foro di………, con studio in ..., via……., conferendogli ogni più ampia facoltà di legge ed espressamente quella di impugnare la predetta sentenza, nominare sostituti processuali e farsi sostituire.
Esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della L.n.675/1996 e successive integrazioni e modificazioni.
…….., li…….
Tizio
per accettazione dell'incarico e autentica della firma
(Avv………)

Da: X SARASARA16/12/2010 15:27:25
x sarasara...nel tuo atto manca la giurisprudenza che invece compare nell'atto postato da "ciao" (Trib. verona 18/03/2009)...CHI CI DA CONFERMA DELL'ATTO DEFINITIVO???????

Da: ansia16/12/2010 15:27:26
penaleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Da: X TUTTI16/12/2010 15:27:53
nell'atto di civile....




.... bisogna inserire anche la procura speciale????






Da: morfeusgm 16/12/2010 15:27:54
notizie da paler

Da: studente16/12/2010 15:28:04
RINCORRENTE
contro
il sig. Tizio, n. ...., nato a , res.te in ...., via ...., n. .... , ai fini del presente atto elett.te dorm.to in ...., via ...., n. ...., presso e nello studio dell'Avv. ...., codice ficale n. ...., che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al presente atto


RESIDENTE
* * *

Premesso che

1. con ricorso del , depositato in data......... . e notificato in data...... ., unitamente al decreto di fissazione dell'udienza del ......, la società alfa, adiva l'intestata commissione, al fine di ottenere una pronuncia in via d'urgenza diretta all'esclusione del socio Tizio, odierno comparente, dalla società medesima, nonché ulteriore pronuncia volta ad inibire al socio Tizio, l'accesso ai documenti societari;

Da: Big16/12/2010 15:29:02
mi hanno fatto notare che per sbagli ho scritto nell'atto di penale art. 648 in luogo di 628

E' CORRETTO IL 628

Da: X PAKOZZO16/12/2010 15:29:05
è definitivo???? mandiamo??????

Da: ale16/12/2010 15:29:48
Egr Avv _______________ con la presente Vi costitusco mio procuratore e difensore per il presente giudizio e consequenziali, in tutti i gradi e gli stati, ivi compreso il processo esecutivo, conferendoVi ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di transigere o conciliare la controversia, rinunciare al giudizio e/o agli atti, chiamare in causa terzi, spiegare domanda riconvenzionale, formulare domande autonome nei confronti dei terzi, incassare somme, rilasciare quietanza.
Ritengo per rato e fermo il Vostro operato, senza bisogno di ulteriore ratifica.
Eleggo domicilio presso il Vostro studio in ______ alla Via ______
Autorizzo il trattamento dei miei dati persoali, giudiziari, neutri e sensibili, di cui alla presente controversia e dichiaro di aver ricevuto informativa ex art. 13 d.lgs. 196/03

Sig. _________

Per autentica
Avv _________

Da: xxx16/12/2010 15:30:02
ma lecce l'anno scorso corresse palermo? la percentuale?

Da: claudio16/12/2010 15:30:51
Allora ragazzi per fare chiarezza quale massima è stata scelta per l'atto di penale?

Cassazione penale, sez. II, 4 marzo 2010, n. 18196

oppure

Cassazione, Sez. II, 25 ottobre 2010, n. 37843 ????

Da: Leo16/12/2010 15:30:55
L'ESCLUSIONE DEL SOCIO E LA TUTELA CAUTELARE, TRA DUBBI TRADIZIONALI E RISPOSTE NECESSARIE Giur. merito 2010, 1, 134 Michele Nardelli Sommario: 1. Premessa. - 2. Anticipazione cautelare e sentenze costitutive. - 3. Facoltà private e necessità di richieste giudiziarie. 1. PREMESSA La vicenda sottoposta al giudizio del Tribunale di Verona si è sviluppata nell'ambito di un procedimento cautelare. Una società a responsabilità limitata e il suo amministratore, hanno chiesto in via cautelare l'esclusione del socio di minoranza e il divieto, per lo stesso, di accedere ai documenti sociali. A giustificazione processuale della domanda, hanno chiarito che in via ordinaria sarebbe stata chiesta una sentenza costitutiva-dichiarativa, che avesse escluso per giusta causa il richiamato socio di minoranza. L'amministratore ha anche addotto la volontà di esperire altra azione di merito, tesa ad ottenere in via ordinaria l'accertamento della legittimità del rifiuto opposto alla consegna dei documenti contabili, che il socio di minoranza aveva chiesto di ottenere. In buona sostanza, quindi, la domanda cautelare è stata proposta al duplice fine di ottenere già con un provvedimento di urgenza l'esclusione del socio, e di ottenere, sempre in via d'urgenza, una pronuncia che legittimasse il rifiuto di consegnare i documenti richiesti dallo stesso socio. Il Tribunale di Verona ha dichiarato inammissibile l'istanza cautelare. E ciò ha fatto per entrambe le domande. Quanto alla seconda, tesa ad ottenere una pronuncia che affermasse la liceità del rifiuto di consegnare i documenti, ha osservato che nel caso sottoposto non potevano dirsi sussistenti l'interesse ad agire e �«financo�» il pericolo di pregiudizio nel ritardo, perché la consegna dei documenti poteva essere rifiutata in via autonoma. Ovviamente, questo avrebbe potuto comportare la reazione giudiziaria del socio interessato, alla quale la società avrebbe dovuto resistere. Ma proprio a quest'ultimo riguardo il Tribunale ha osservato che richiedere in via giudiziale una delibazione preventiva sulla legittimità di una futura condotta, avrebbe impedito alla controparte il diritto di agire in giudizio. E soprattutto avrebbe sottratto preventivamente, il soggetto che avesse rifiutato di consegnare i documenti richiesti dal socio, all'eventuale giudizio di responsabilità. Quanto alla prima, tesa ad ottenere l'esclusione del socio, ha osservato che è dubbia l'ammissibilità di una pronuncia cautelare costitutiva (la revoca anticipatoria dello �«status�» di socio), laddove l'efficacia di una tale pronuncia è in realtà subordinata alla formazione del giudicato. Ha poi osservato che in ogni caso era inverosimile la sussistenza del pericolo di pregiudizio nel ritardo, dal momento che questo avrebbe dovuto trarsi dalla sola persistenza della qualifica di socio, in un caso in cui il soggetto interessato era privo di poteri gestionali. In questo senso, l'unica facoltà consentita a quest'ultimo, di accedere alle informazioni sociali, rientrava nei motivi di inammissibilità della seconda domanda, dal momento che la società ben avrebbe potuto decidere in via autonoma di non fornire le notizie richieste, salva una successiva decisione giudiziaria. 2. ANTICIPAZIONE CAUTELARE E SENTENZE COSTITUTIVE Le questioni affrontate dal Tribunale di Verona sono in sostanza tre, così come rappresentate nelle massime. Nel breve commento che seguirà, si cercherà di affrontarle singolarmente. A questo proposito, il primo aspetto da approfondire, per i risvolti generali che presenta, che vanno ben al di là del caso specifico, è quello relativo alla seconda massima. Il Tribunale, nello specifico, ha effettuato una presa di posizione in ordine ad una vicenda che obiettivamente si presenta complessa. I termini della questione sono però semplici. In sostanza, si tratta di decidere se si possa invocare una tutela cautelare, allorquando il merito della

controversia richieda una pronuncia costitutiva, la cui efficacia sia collegata al passaggio in giudicato della relativa sentenza. L'argomento che tradizionalmente ha portato ad escludere una tale possibilità, è consistito nella ritenuta insussistenza, prima della sentenza costitutiva, di una posizione soggettiva connotata dall'attualità (1) (1) In generale Calvosa, Provvedimenti di urgenza, in Noviss. Dig. it., Torino, 1957, 449 e quindi 456, ove si dà conto della tesi per la quale il diritto cautelando dovrebbe essere già sussistente, perché altrimenti non vi sarebbe da temere alcuna lesione dello stesso, e poi si afferma che in realtà anche i diritti potestativi possono essere minacciati dal pericolo di lesione, nelle more del giudizio di cognizione, sicché si conclude aderendo alla tesi della ammissibilità della tutela cautelare anche nei casi in cui la situazione sostanziale necessiti di una pronuncia costitutiva. (1). In altre parole, solo la sentenza - nei casi della specie - costituirebbe il diritto. Prima della decisione giudiziaria non vi sarebbe invece spazio per una tutela anticipata, rispetto ad un diritto solo sperato, e quindi ancora non suscettibile di tutela (2) (2) In giurisprudenza cfr. Trib. Torino 12 luglio 2003, in Giur. it., 2004, 538; Trib. Bari, sez. lav., 9 giugno 2008, in www.dejure.giuffre.it; Trib. Marsala 18 novembre 2004, in questa Rivista, 2005, 531; Trib. Roma 5 novembre 2003, in questa Rivista, 2004, 457. In dottrina Satta, Limiti di applicazione dei provvedimenti d'urgenza, in Foro it., 1953, I, 132, ove è affermato che la costituzione provvisoria di un diritto appare inconcepibile e contraddittoria. . Tale tesi è stata sottoposta però a una rivisitazione da parte di altro orientamento, nella misura in cui si è evidenziato che anche nel caso della tutela costitutiva può esservi la doverosa necessità di anticipare gli effetti della futura decisione giudiziaria, al fine di non pregiudicare la posizione giuridica del soggetto interessato (3) (3) In dottrina cfr. Tommaseo, Provvedimenti di urgenza, in Enc. dir., Milano, 1988, 872, il quale nota come in passato il dubbio sulla concedibilità della tutela cautelare, rispetto a diritti la cui assicurazione necessitava di sentenze costitutive, era dato dalla mancanza di una posizione soggettiva connotata dall'attualità (requisito che evidentemente sarebbe conseguito solo alla emanazione della sentenza), e poi afferma che si tratta però di un orientamento caratterizzato da un concettualismo esasperato, tale da pregiudicare l'effettività della tutela costitutiva; Proto Pisani, Provvedimenti d'urgenza, in Appunti sulla giustizia civile, Bari, 1982, 387; Dini - Mammone, I provvedimenti d'urgenza, Milano, 1993, 301 ss.; Mandrioli, Corso di diritto processuale civile, III, 7ª ed., Torino, 1989, 301 s.; Baccaglini, Provvedimento d'urgenza e anticipazione dell'effetto di accertamento della pronuncia di merito. Una questione non ancora sopita, in Resp. civ. prev., 2005, 830 ss. In giurisprudenza Pret. Roma 3 febbraio 1986, in questa Rivista, 1987, 602; Trib. Civitavecchia 5 settembre 2008, in www.deiure.giuffre.it; Trib. Torre Annunziata 21 ottobre 2003, in Dir. e giur., 2005, 112. (3). D'altra parte, non si è neppure mancato di osservare come la sentenza costitutiva tutelerebbe un diritto soggettivo preesistente al processo, e che sarebbe stato oggetto di una precedente violazione, sicché non vi sarebbe motivo per negare in tali casi l'applicabilità della tutela d'urgenza (4) (4) M. Dini - E. A. Dini, I provvedimenti d'urgenza del diritto processuale civile e nel diritto del lavoro, 5ª ed., Milano, 1981, 301 e ss. (e ivi ampia rassegna di dottrina e giurisprudenza a favore delle due tesi). È interessante notare che proprio in base a tale ricostruzione Trib. Torino 2 aprile 2004, in questa Rivista, 2004, 1952, ha escluso che possa emanarsi un provvedimento d'urgenza rispetto ad una azione di merito di revocatoria, posto che mancherebbe, in tale ipotesi, un diritto perfetto preesistente alla pronuncia richiesta al giudice, e la pronuncia cautelare si risolverebbe nella produzione di un anomalo effetto costitutivo anticipato. Sotto altro profilo, mette conto evidenziare che in dottrina (Impagnatiello, Sentenze costitutive, condanne accessorie e provvisoria esecutività, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2005, 3, 751 ss., e specie par. 7),

non si è mancato di segnalare la necessità che la regola della immediata esecutività delle sentenze di primo grado sia intesa come riferita anche alle sentenze costitutive, al fine di non discriminare ingiustificatamente la tutela dei diritti potestativi rispetto ai diritti di credito. . Per completezza di trattazione, pare opportuno accennare anche alla connessa questione, a sua volta assai controversa, della ammissibilità o non di una cautela che sia completamente satisfattoria del diritto fatto valere, e che abbia quindi effetti astrattamente irreversibili. Per comprendere appieno la rilevanza della questione può farsi l'esempio del provvedimento che ha autorizzato l'impianto di un embrione (5) (5) Trib. Roma 17 febbraio 2000, in Giust. civ., 2000, I, 1157 e in questa Rivista, 2000, 527. , provvedimento rispetto al quale la successiva sentenza che avesse rigettato la domanda sarebbe stata evidentemente inutiliter data. Ancora, può pensarsi alla ipotesi della richiesta di consegna di documentazione da indirizzare nei confronti di una banca (6) (6) Cfr. Trib. Monza 21 maggio 1997, in Fall., 1998, 83; Trib. Milano 22 gennaio 1997, in Banca, borsa e tit. credito, 1998, II, 433. , ovvero alla possibilità del socio di srl di accedere ai libri sociali al fine di svolgere il controllo sulla gestione sociale ai sensi dell'art. 2476 c.c. (7) (7) Cfr. Trib. Messina 5 aprile 2003, in Vita not., 2003, 955; Trib. Ivrea 4 luglio 2005, in D&G, 2005. . In tutte tali ipotesi il provvedimento cautelare di accoglimento della domanda recherebbe degli effetti non eliminabili con una sentenza di merito, posto che la documentazione bancaria, o i libri sociali, sarebbero già entrati nella sfera di conoscenza degli interessati. E tuttavia deve considerarsi che anche il mancato accoglimento di una domanda cautelare potrebbe provocare danni irreparabili (8) (8) Cfr. Trib. Milano 14 agosto1995, in Giur. it., 1996, I, 2, 354. , sicché si deve essere consapevoli che il dogma della definitività degli effetti, utilizzato in molti casi per escludere la tutela d'urgenza, comporta quale conseguenza il sacrificio, in ipotesi a sua volta irreparabile, di �«un diritto la cui esistenza appare probabile�», a favore di un diritto che invece potrebbe apparire improbabile all'esito del procedimento cautelare (9) (9) In tema cfr., in dottrina, Cristiano, I provvedimenti cautelari anticipatori: cenni generali, relazione tenuta all'incontro di studio I nuovi procedimenti in materia di diritto societario, Roma, 3-5 giugno 2003, 2, laddove si nota come l'orientamento restrittivo sembri in via di superamento; Tommaseo, Provvedimenti ..., op. cit., 861 e ivi nt. 28, ove si richiama l'osservazione, del medesimo Autore, per la quale �«l'etica della giurisdizione d'urgenza consiste nel sacrificare l'improbabile al probabile�». In giurisprudenza, tra le tante, cfr. Trib. Torino 10 dicembre 2003, in questa Rivista, 2004, 671, che ha dichiarato inammissibile la domanda di cancellazione in via d'urgenza della trascrizione di una domanda giudiziale, e Trib. Milano 30 settembre 2002, in Giur. milanese, 2002, 435, che ha invece accolto analoga domanda. . E tutto ciò porta ad affermare che la tutela cautelare rappresenta, anche nel caso di situazioni che necessitino - nel merito - di una sentenza costitutiva, come pure nei casi nei quali la anticipazione degli effetti in sede cautelare non consentirebbe il ripristino della situazione fattuale, un istituto ineliminabile di salvaguardia, al pari di ciò che è comunemente affermato in via generale (10) (10) Cfr. Proto Pisani, in Foro it., 1985, I, 1884 e in Lezioni di diritto processuale civile, 2ª ed., Napoli, 1996, 655, ove si nota anche come la giurisdizione statuale, con il correlato diritto o potere di azione, sia la contropartita del divieto di autotutela privata. Di particolare rilievo sono poi alcune pronunce della Corte Costituzionale, che se da un lato hanno escluso, con riferimento alla riscossione esattoriale, che la potestà

cautelare del giudice costituisca una componente essenziale della tutela giurisdizionale, che non per questo, a giudizio della Corte, potrebbe ritenersi priva di effettività (posto che la pronuncia del giudice in sede di giudizio di accertamento negativo, comporta che la P.A. soccombente debba prontamente restituire la somma riscossa e non dovuta: C. cost., sent. n. 63 del 1982, in Foro it., 1982, I, 1216), dall'altro lato hanno poi dapprima ammesso che la tutela cautelare concorre alla maggiore intensità della difesa giurisdizionale (C. cost., sent. n. 318 del 1995, in Foro it., 1995, I, 3092), e quindi che la piena tutela giurisdizionale deve essere assicurata anche in sede cautelare (C. cost., sent. n. 437 del 1995, in Foro it., 1995, 3060), posto che �«dall'art. 700 è lecito enucleare la direttiva che, le quante volte il diritto assistito da fumus boni iuris è minacciato da pregiudizio imminente e irreparabile provocato dalla cadenza dei tempi necessari per farlo valere in via ordinaria, spetta al giudice il potere di emanare i provvedimenti d'urgenza che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito�» (C. cost., sent. n. 190 del 1985, in Foro it., 1985, I, 1881). In dottrina cfr. altresì Costantino, Una svolta epocale nella giurisprudenza della Corte Costituzionale: si apre una breccia per la sospensione giudiziale della esecuzione esattoriale, in Foro it., 1995, I, 3092, e Cadono i limiti alla sospensione giudiziale della esecuzione esattoriale: passano i bersaglieri nella breccia aperta dalla sentenza n. 318 del 1995, in Foro it., 1995, I, 3060. . Tornando alla vicenda in esame, peraltro, e riprendendo l'argomento tradizionalmente usato a supporto della soluzione negativa, non può non evidenziarsi come la funzione della tutela atipica avrebbe dovuto ovviamente essere rivolta ad anticipare gli effetti della futura sentenza (la revoca anticipata dello �«status�» di socio), e non certamente la sentenza stessa. Sicché anche per questa via non vi sarebbero stati ostacoli alla piena possibilità di apprestare la cautela richiesta, ove chiaramente fossero stati sussistenti gli altri requisiti. A ben guardare, proprio quest'ultimo aspetto è stato compiutamente valutato quelle volte in cui si è affermato che se in via cautelare è possibile ottenere, ad esempio, la consegna di un immobile, non sarà per contro possibile ottenere il trasferimento della proprietà dello stesso (11) (11) Cfr. Conte, Sub art. 700, in Codice di procedura civile commentato a cura di Consolo e Luiso, 2ª ed., Milano, 2000, II, 3056. In giurisprudenza cfr. Trib. Torino 21 luglio 2003, in questa Rivista, 2004, 1124, che ha escluso che possa concedersi la tutela atipica per obbligare taluno a concludere un contrat to ai sensi dell'art. 2932 c.c., posto che in tal modo il provvedimento cautelare provocherebbe la costituzione del rapporto giuridico che invece spetta alla sentenza di merito. . Sotto un ultimo profilo, non può non evidenziarsi, ad ulteriore conforto della tesi che qui si sostiene, che neppure potrebbe precludere la tutela cautelare, anticipatoria di una sentenza costitutiva, l'argomento per il quale non vi sarebbe la certezza che una sentenza venga poi emessa. Da un lato, come è noto, le recenti riforme hanno reso non più necessaria l'introduzione dei giudizi di merito a fronte di tutele cautelari che anticipino gli effetti delle future decisioni di merito. La regolamentazione cautelare potrebbe pertanto soddisfare le parti, che liberamente potrebbero decidere di non coltivare il giudizio di merito, e porre in essere esse stesse gli atti giuridici necessari ad attribuire stabilità ai loro rapporti. Dall'altro lato, e comunque, vale la pena ricordare come la mancata instaurazione del giudizio di merito non precluda, alla stregua degli ordinari istituti giuridici, il prodursi di effetti definitivi, che a loro volta ben possono conseguire ai �«meccanismi di stabilizzazione di diritto sostanziale�», quali ad esempio la prescrizione e l'usucapione (12) (12) Cfr. Caponi, Provvedimenti cautelari e azioni possessorie, in Foro it., 2005, V, 136. . In conclusione, sul punto, e dato atto che il Tribunale di Verona non ha escluso la possibilità di una tutela cautelare a fronte di una situazione giuridica che necessiti di una sentenza costitutiva, essendosi limitato ad evidenziare che tale soluzione sia dubbia, non può fare a meno di notarsi come in realtà la soluzione

affermativa appaia preferibile rispetto a quella negativa. Nella specie, poi, certamente condivisibile appare la negazione del requisito del pericolo di pregiudizio per la società, e per il socio di maggioranza, che nella prospettazione del ricorso avrebbe dovuto derivare dalla permanenza del socio di minoranza nella compagine sociale. Come appare evidente, se tale soggetto ha quale sua unica facoltà quella di chiedere di prendere visione delle informazioni sociali, e se a tale facoltà la società ben può opporre un rifiuto, salva verifica della legittimità dello stesso in ambito giudiziario, non vi è alcuno spazio per ritenere incombente sulla società un pericolo tale da legittimare l'esclusione cautelare del socio di minoranza. 3. FACOLTÀ PRIVATE E NECESSITÀ DI RICHIESTE GIUDIZIARIE La prima massima riguarda l'ulteriore domanda sottoposta all'attenzione del Tribunale di Verona. Si è detto che il socio di minoranza ha richiesto di ottenere la consegna di documenti contabili della società. A fronte di tale richiesta, l'amministratore ha opposto un rifiuto. L'amministratore ha quindi annunciato di voler intentare un'azione di merito volta ad accertare la legittimità del rifiuto, chiedendo in via cautelare che al socio di minoranza venisse inibita la possibilità di accedere ai richiamati documenti sociali. La questione che deriva da tale domanda va affrontata sotto due diversi profili. Essi attengono ai requisiti del pericolo di pregiudizio irreparabile, che in assenza del provvedimento cautelare potrebbe gravare sul ricorrente, e dell'interesse ad agire in sede cautelare, ma più in generale in sede giurisdizionale. Quanto al primo, giova premettere che un provvedimento è cautelare, o assolve a funzioni cautelari, quelle volte in cui, insuscettibile esso stesso di apprestare una regolamentazione definitiva al contendere, miri più semplicemente ad assicurare gli effetti di una sentenza di merito che probabilmente riconoscerà la fondatezza delle ragioni del ricorrente (fumus boni iuris), e la cui attesa probabilmente causerebbe dei danni allo stesso ricorrente (periculum in mora). Come si evince da ciò, per ottenersi una tutela cautelare è necessario che i tempi del giudizio ordinario siano incompatibili con una pronta tutela della situazione giuridica soggettiva del ricorrente. Si badi che ai fini del requisito in esame, ed anche nella prospettiva di definire i confini tra lo stesso e l'interesse ad agire, non è in discussione la necessità di un provvedimento giurisdizionale. In altre parole, dato per scontato che un soggetto abbia bisogno di un provvedimento del giudice per tutelare le proprie ragioni, il periculum in mora, ove sussistente, legittima tale soggetto ad invocare una tutela cautelare. Se tuttavia le ragioni poste a base della domanda giudiziaria, non necessitino di un provvedimento del giudice, la questione relativa al periculum in mora non si pone neppure, perché non vi è proprio motivo di rivolgersi al giudice. In questo senso, quello dell'interesse ad agire è un requisito che sta a monte rispetto a quello del pericolo da ritardo. La precisazione in argomento è tanto più necessaria, ove si faccia mente locale ad alcuna delle tesi che tradizionalmente sono state sostenute a proposito degli istituti qui in esame. Partendo con l'esame del concetto di interesse, va innanzi tutto chiarito che esso non si identifica in una nozione psicologica (bisogno o desiderio), bensì nella �«esigenza di beni o valori da realizzare o da proteggere nel mondo sociale�» (13) (13) Betti, Interesse (diritto positivo), in Noviss. Dig. it., Torino, 1957, 839. L'Autore chiarisce il concetto spiegando che nella vita di relazione si fronteggiano interessi divergenti e contrastanti, che non possono avere attuazione pari e congiunta, ma solo attuazione differenziata secondo un rango di subordinazione. È quindi l'ordine giuridico, secondo tale impostazione, a stabilire il rango di subordinazione tra gli interessi in contrasto. E l'ordine giuridico effettua tale valutazione all'esito di una comparazione che tiene conto del merito della tutela giuridica, secondo le vedute politico-legislative dell'ordinamento. . Nell'ordinamento processuale, l'interesse ad agire è istituto ampiamente dibattuto (14) (14) In generale Nasi, Interesse ad agire, in Enc. dir., Milano, 1988, 34 ss., ove si individua il �«fatto�» al

verificarsi del quale sorge l'interesse ad agire, nella violazione del diritto, vale a dire nella esistenza di uno stato di fatto contrario al diritto, e si dà conto della tesi per la quale a tale considerazione viene aggiunta l'esigenza per la quale siano esaurite tutte le vie extraprocessuali per ottenere la realizzazione del diritto, al punto che il processo appaia come l'unico mezzo esperibile per l'eliminazione della lesione del diritto; Lugo, Manuale di diritto processuale civile, 7ª ed., Milano, 1979, 20, ove si afferma che l'interesse ad agire sussiste solo quando il diritto sia contestato o insoddisfatto, e quando perciò il titolare del diritto, senza l'intervento degli organi giurisdizionali, subirebbe un danno. . Richiamando l'opinione tradizionale secondo la quale esso è una condizione di ammissibilità della domanda (15) (15) Attardi, Interesse ad agire, in Noviss. Dig. it., Torino, 1957, 840; Nasi, op. cit., 36. In giurisprudenza, da ultimo, Cass., sez. I, 30 maggio 2008, n. 14554, in Foro it., 2009, I, 208. , le opinioni espresse sul tema si presentano del tutto contrastanti (16) (16) Per una sintesi sia consentito rinviare a Andrioli, Diritto processuale civile, I, Napoli, 1979, 308 e ss.; Proto Pisani, Sub art. 100, in Commentario del codice di procedura civile, diretto da Allorio, II, Torino, 1973, 1065 ss., ove il richiamo dell'insegnamento del Chiovenda (Istituzioni, I, n. 40, 167), secondo il quale �«l'interesse ad agire consiste in questo, che, senza l'intervento degli organi giurisdizionali, l'attore subirebbe un ingiusto danno�». , addirittura quanto alla individuazione delle tipologie di azioni nelle quali tale requisito dovrebbe essere indagato (17) (17) Senza pretesa di completezza, a dire dell'Attardi, op. cit., l'interesse ad agire sarebbe presente nelle sole azioni di accertamento e cautelari; a dire dell'Andrioli, op. cit., e premessa la distinzione tra azioni tipiche (i cui presupposti di fatto sono precisamente indicati nella legge, quali le costitutive e le cautelari), e azioni atipiche (la cui giustificazione formale dipende da ciò, che il processo deve dare al privato quelle utilità che il libero gioco delle forze sociali e la spontanea osservanza delle norme possono attribuirgli, quali le azioni di condanna e di mero accertamento), l'interesse ad agire avrebbe nelle prime un ruolo esclusivamente sistematico - così anche Proto Pisani, op. cit., 1069 s., anche in riferimento alle azioni costitutive non necessarie, come l'azione ex art. 2932 c.c., nelle quali ancora una volta il requisito in esame non assumerebbe funzione pratica ma solo sistematica, perché l'inadempimento dell'obbligo sarebbe solo un elemento della fattispecie dedotta in giudizio, e la sua insussistenza porterebbe al rigetto della domanda nel merito-, mentre nelle seconde avrebbe il suo vero campo di applicazione, perché il giudice dovrebbe valutare se il ricorso agli organi giurisdizionali sia veramente necessario ovvero se altre forze riescano più idonee a garantire il risultato; a dire del Nasi, op. cit., 40, nelle azioni costitutive l'interesse ad agire non è mai diverso da quello tipizzato nella fattispecie che prevede l'azione costitutiva come diritto ad ottenere un certo effetto giuridico, al punto che l'interesse ad agire non sarebbe pertanto un elemento del concetto di azione; a dire dell'Allorio, Bisogno di tutela giuridica?, in Jus, 1954, 547, e del Garbagnati, Azione e interesse, in Jus, 1955, 316 ss., il concetto di interesse ad agire sarebbe del tutto superfluo nella misura in cui esso sarebbe insito nella definizione di ogni singola tipologia di tutela; a dire del Fazzalari, Note in tema di diritto e processo, Milano, 1957, 127 ss., l'interesse ad agire consisterebbe nella lesione del diritto, e sarebbe presente in tutte le azioni; a dire del Grasso, Note per un rinnovato discorso sull'interesse ad agire, in Jus, 1968, 349 e ss., l'interesse ad agire risiederebbe nella indispensabilità del processo, ovvero nella lesione attuale del sfera giuridica del ricorrente, e parimenti sarebbe presente in tutte le tipologie di azioni. . Volendo limitare l'analisi dell'istituto che ci occupa al caso in esame, va detto che esso presuppone una verifica che riguardi il procedimento cautelare e le azioni di condanna (18) (18) La controversia sulla esistenza dell'obbligo, per la società, di porre a disposizione del socio di minoranza i documenti contabili, non presuppone -perché sia rilevante- un giudizio di accertamento del diritto del socio

ad ottenere i documenti, ovvero di quello della società a negare tali documenti. Il giudizio di accertamento, infatti, riguarda l'affermazione della esistenza o non di un rapporto giuridico (Garbagnati, Azione e interesse, in Jus, 1955, 316 ss.; Proto Pisani, Appunti sulla tutela di mero accertamento, in Riv. trim dir. proc. civ., 1979, 641, ove l'affermazione per la quale la tutela di mero accertamento riguarda solo i diritti e non i fatti, ed ove si evidenzia comunque la difficoltà di discernere tra diritto e fatto), e non della esistenza o non di un diritto di accesso ai documenti, che evidentemente sottende - per essere rilevante - una domanda di condanna al soddisfacimento del diritto medesimo. Per contro, la sede cautelare nella quale il giudizio si è svolto impone di guardare anche alla tematica dell'interesse ad agire nello specifico ambito processuale. È di tutto rilievo richiamare uno scritto del Satta (peraltro in senso critico rispetto a Carnelutti, Accertamento giudiziale preventivo, in Riv. dir. proc., 1960, 177 ss.), A proposito dell'accertamento preventivo, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1960, specialmente 1401 s., ove si afferma che �«l'idea di chiedere al giudice, come al vigile di un crocicchio, la via da seguire, [mi] pare una contraddizione in termini�», e quanto alle obbligazioni si afferma poi che l'incertezza tra le parti sulla portata dei rispettivi obblighi deve essere risolta con la richiesta e con il rifiuto di adempimento. Aggiunge l'Autore, che in tali ipotesi non può parlarsi di tutela di accertamento, nel senso che l'accertamento è solo funzionale alla esecuzione, e si verte in �«quella che l'esperienza ha qualificato come condanna�», concludendo con l'affermazione per la quale �«è assolutamente inconcepibile che le parti, in luogo della condanna, chiedano un mero accertamento�». . Sotto il primo profilo, si è già detto che secondo l'impostazione tradizionale l'interesse ad agire si identificherebbe con il periculum in mora(19) (19) Attardi, Interesse ad agire, op. cit. Dal canto loro, affermano invece che il periculum in mora deriverebbe solo dalle specifiche disposizioni dettate per le azioni cautelari, Garbagnati, Azione e interesse, op. cit.; Allorio, Bisogno di tutela giuridica?, op. cit.; Andrioli, Diritto processuale civile, op. cit., 312, ove si dà conto che anche nelle azioni cautelari l'interesse ad agire svolgerebbe semplice funzione sistematica, nel senso che il pericolo di un inutile provvedimento è eliminato dal semplice verificarsi delle condizioni di fatto, cui la possibilità di esercitare in giudizio dette azioni è collegata. Anche secondo Nasi, op. cit., 41, nelle azioni cautelari il diritto si identifica puramente e semplicemente nell'azione, dal momento che tali azioni producono determinati effetti giuridici nella sfera di un altro soggetto al verificarsi di ipotesi che prescindono del tutto dalla esistenza e dall'accertamento del diritto a vantaggio del quale è disposta la cautela. Afferma che la cognizione del giudice della cautela abbia per oggetto non un diritto o un rapporto giuridico, ma solo i presupposti di fatto per l'applicazione di una norma strumentale, Liebman, Unità del procedimento cautelare, in Riv. dir. proc., 1954, 17. . In senso contrario, e molto sommessamente, deve però ribadirsi come in realtà i due requisiti agiscano su piani diversi, perché prima di passare ad esaminare il pericolo di pregiudizio nel ritardo, deve positivamente riscontrarsi la necessità di un provvedimento giurisdizionale a tutela del diritto del soggetto che agisca in giudizio. Se si accede a tale impostazione, è del tutto convincente la decisione del Tribunale di Verona, laddove ha escluso nel caso concreto il requisito del periculum in mora. È infatti evidente che la società non è esposta ad alcun pericolo imminente di vedere pregiudicato il proprio diritto, poiché le è sufficiente opporre, alla richiesta del socio di minoranza, il rifiuto di esibizione dei documenti contabili (20) (20) Molto opportunamente, il provvedimento che si commenta ha richiamato la tematica relativa al generale principio di cui all'art. 1460 c.c., che permette una forma di autotutela di carattere sostanziale, attivabile direttamente dalla parte. . A ben guardare, però, e alla stregua della qualificazione giuridica da attribuire al conflitto tra le parti, è altresì condivisibile il giudizio - che come detto sta a monte - di inesistenza, in capo alla società, dell'interesse ad agire per ottenere una sentenza che dichiari l'inesistenza del diritto del socio ad ottenere i

documenti contabili. Si tratterebbe, astrattamente, di una azione di accertamento negativo (21) (21) Sulle quali cfr. Proto Pisani, Appunti ... op. cit., 655 ss., specie in riferimento alla ripartizione dell'onere probatorio in tale tipo di azione, al fine di evitare la c.d. �«azione di giattanza�», e di rispettare il diritto di difesa del convenuto, ai sensi dell'art. 24 Cost. , che però non potrebbe che incontrare i limiti propri imposti dall'art. 100 c.p.c. La società dovrebbe in altre parole dimostrare la necessità di una sentenza della specie, ed i motivi per i quali non le sarebbe sufficiente il mero rifiuto di consentire l'accesso ai documenti contabili. In questo senso, infatti, non può non ritenersi che l'interesse della società ad ottenere l'affermazione dell'inesistenza di tale diritto, diventi attuale solo nel momento in cui il socio di minoranza attivi una specifica domanda di condanna (22) (22) Secondo Nasi, op. cit., 41, nelle azioni di condanna non può distinguersi tra fatto costitutivo del diritto di credito e fatto costitutivo dell'interesse ad agire (da identificarsi nell'inadempimento spontaneo), perché l'obbligazione è esigibile fin dal suo sorgere. Da ciò deriva che si possa esercitare l'azione di condanna fin dal sorgere del diritto di credito, al fine di ottenere il titolo esecutivo. Ma in assenza di domanda di condanna, aggiungeremmo, o comunque in assenza di condotte del creditore che possano riflettere effetti negativi sulla posizione giuridica soggettiva del debitore, questi non ha interesse ad ottenere una pronuncia che accerti l'inesistenza del proprio obbligo, proprio perché la sua sfera giuridica non è in alcun modo lesa. , tesa ad ottenere coattivamente l'affermazione del proprio diritto ad ottenere i documenti contabili (23) (23) Attardi, Interesse ..., op. cit., nel richiamare la dottrina tradizionale nota come l'art. 100 c.p.c. esprime l'esigenza che oltre all'esistenza (o all'affermazione dell'esistenza), del diritto soggettivo fatto valere, sussista anche uno stato di fatto lesivo, in senso lato, del diritto medesimo, vale a dire una situazione che intacchi e diminuisca il valore di una situazione giuridica soggettiva. . Fino a tale momento, e non essendo seriamente messo in discussione il diritto della società ad opporre un rifiuto alla richiesta, ciò che astrattamente potrebbe dipendere anche dalla ritenuta liceità di tale rifiuto da parte del socio, in capo alla società non può ravvisarsi alcun interesse ad agire. Come è ovvio, la mancanza di tale requisito renderebbe inammissibile anche la domanda ordinaria, e quindi a maggior ragione rende inammissibile la domanda cautelare, come in maniera condivisibile affermato dalla pronuncia in commento.

Da: pakozzo 16/12/2010 15:31:45
PENALEEEEEEEEEEEEEEEE

ECC.MA CORTE DI APPELLO DI
ATTO DI APPELLO
Il sottoscritto Avv. , con Studio Legale in Via n. , difensore di fiducia, giusta nomina in calce, di Tizio, nato a il / / , res.te a in Via n. , imputato nel proc. pen. iscritto ai nn. R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di e n. / R.G. del Tribunale di ,
PROPONE FORMALE APPELLO
avverso la sentenza n. emessa, in sede di giudizio immediato, all'udienza del / / - depositata il - dal Tribunale di , con la quale l'odierno appellante è stato dichiarato responsabile del reato ascrittogli - combinato disposto ex art. 56 e 628, co. 3 lett. 1), cp - e condannato alla pena di anni di reclusione ed euro  di multa.
Il presente appello riguarda:
I. il capo della sentenza relativo al giudizio di responsabilità dell'imputato;
II. il capo relativo alla quantificazione della pena.
M O T I V I
I
Le seguenti argomentazioni saranno volte a dimostrare la totale insussistenza della responsabilità, erroneamente supposta -a parere di questo difensore- dal Giudice di Prime Cure, a carico dell'odierno appellante.
Occorre rilevare che ciò non può avvenire senza una corretta individuazione degli elementi caratterizzanti il reato di tentata rapina p. e p. dagli artt. 56 e 648 cp ascritto a Tizio.
Risponde di tale delitto chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco, ad impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica; il reato è aggravato qualora la violenza o la minaccia è commessa con armi o da persona travisata, o da più persone riunite.
Questa difesa sostiene che il reato cristallizzato nel capo di imputazione non possa configurarsi nei confronti di Tizio; non tutti gli elementi previsti dagli artt. 56 e 628 cp si sono realizzati, in particolar modo, difetta l'elemento oggettivo.
Dunque non può ritenersi che la condotta posta in essere dall'imputato corrisponda all'elemento materiale previsto dalla presunta norma violata, non potendosi considerare gli atti dagli stessi compiuti come idonei e tesi in modo univoco a realizzare il reato di rapina.
Difatti, il delitto tentato indica un delitto che non si è consumato perché non si è verificato l'evento voluto dal reo o perché, per ragioni indipendenti dalla sua volontà, l'azione non è comunque giunta a compimento; tale figura giuridica sarà configurabile soltanto ove ricorrano due elementi essenziali quali l'idoneità degli atti a commettere il delitto contestato e l'univocità degli atti diretti a commettere un delitto.
In ogni caso, l'idoneità deve essere valutata dal giudice con il criterio della "prognosi postuma", ovvero in concreto ed ex ante , valutando l'adeguatezza dei mezzi preposti al compimento del delitto nella reale e concreta situazione in cui si inseriscono, mentre, per quanto attiene al giudizio di l'univocità, si deve avere riguardo della intenzione del soggetto sotto il profilo della oggettività.
Alla luce di ciò, bisogna ritenere che possono qualificarsi atti idonei diretti in modo non equivoco alla commissione del reato, e quindi punibili, solo quelli tipici della condotta prevista dalla fattispecie incriminatrice e quindi qualificabili, anche solo in minima parte, come esecutivi, e non invece quelli meramente preparatori alla commissione dello stesso; in particolare, con riferimento al delitto di tentata rapina aggravata dall'uso delle armi, la presenza di due soggetti in un'auto parcheggiata nei pressi di un istituto bancario, la disponibilità di un cappello di lana atto al camuffamento e di armi, provviste di munizioni, ma non pronte ad essere utilizzate, nonché la presenza "in loco" dei due soggetti ancora a distanza dalla banca, se devono ritenersi atti preparatori idonei alla commissione del delitto, non costituiscono tuttavia tentativo punibile ex art. 56 c.p., atteso che in tale condotta non sono ravvisabili, nemmeno in forma iniziale, i presupposti della condotta tipica del reato di rapina.
Pertanto, la condotta di Tizio e Caio non è sussumibile al delitto di tentata rapina, atteso che risulta carente la univocità degli atti compiuti, in tal senso appare determinante e rivelatrice la circostanza che le armi non fossero pronte all'uso e che gli imputati si fossero fermati nella vettura, non essendo da escludere che gli stessi avessero desistito da un eventuale proposito criminale, rilevante ex art. 56 co. 3 cp, dubbio sussistente proprio in virtù della mancata univocità degli atti.
La sopra esposta tesi trova pronto riscontro nella pronuncia della Suprema Corte (Cass. Pen. n. 18196/2010), chiamata a pronunciarsi in un caso analogo, "...non è configurabile il tentativo di rapina, per difetto di univocità degli atti, qualora non sia possibile determinare, nemmeno in via ipotetica, il luogo in cui questa avrebbe dovuto essere consumata..."; inoltre, la S.C. in altre pronunce a posto l'attenzione, per la configurabilità del reato, sulla circostanza che le armi fossero pronte all'uso, cosa che non si è verificata nel fatto contestato.
Inoltre, il giudicante non ha fornito alcuna motivazione sull'elemento soggettivo del reato, non essendosi premurato di accertare chi fosse il proprietario della vettura e chi dei due imputati avesse la consapevolezza della presenza delle armi e del cappuccio nella vettura, con evidenti conseguenze in ordine al giudizio di responsabilità dell'appellante.
Per le suesposte ragioni, Tizio va assolto dal reato ascrittogli, perché il fatto non sussiste.
II
Riguardo alla quantificazione della pena, in via subordinata, qualora la Corte adita non ritenesse opportuno accedere alla tesi difensiva sopra illustrata, ritenendo Tizio comunque responsabili di una condotta contraria all'ordinamento giuridico, dovrebbe attenuare l'entità della pena irrogata, in quanto la stessa appare oltremodo eccessiva, soprattutto stante l'ingiustificato diniego di concessione del beneficio delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cp, che avrebbero potuto trovare applicazione tenuto conto della modesta gravità del fatto, unitamente alla personalità dell'imputato e la sua condizione di incensurata.
RICHIESTE
Per i suindicati motivi, si chiede:
IN VIA PRINCIPALE, che L'Ecc.ma Corte assolva l'appellante dal reato. ex art. 56 e 628, co. 3 lett. 1), cp. perché il fatto non sussiste.
IN SUBORDINE, si chiede che l'Ecc.ma Corte ridetermini la pena, previa concessione delle attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p., con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante.
Altri motivi deducendi.
Con Osservanza.
-Avv. -

NOMINA DEL DIFENSORE E CONTESTUALE PROCURA SPECIALE AD IMPUGNARE
Il sottoscritto Tizio nato a ……., il ……., residente in ……., via …….., domiciliato ai fini del presente procedimento in ….., via ……, imputato nel procedimento penale n. ……. RGNR e condannato con sentenza n. …….. del Tribunale di ……..,
nomina
difensore di fiducia l 'avv..……., del foro di………, con studio in ..., via……., conferendogli ogni più ampia facoltà di legge ed espressamente quella di impugnare la predetta sentenza, nominare sostituti processuali e farsi sostituire.
Esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della L.n.675/1996 e successive integrazioni e modificazioni.
…….., li…….
Tizio
per accettazione dell'incarico e autentica della firma
(Avv………)

Da: alessandra- lecce216/12/2010 15:32:21
per xxx si l'hanno scorso lecce corresse palermo e venne promosso solo il 28%.. sicuramente ci restituiranno il favore...:((((

Da: Geniale16/12/2010 15:32:23
io citerei il RD 89/42 in comb. disp. con il 628 c.c. decurtazione assegno e passaggio interinale alla soc. mutualistica municipalizzata

Da: pakozzo 16/12/2010 15:32:38
dove c'è scritto 648 è ovviamente 628 e ringraziate big

Da: SORELLA16/12/2010 15:33:03
xsarasara
io ho inviato qll tribunale.....zeta.......anche altrove indicano qll.........speriamo bene

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