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ESAME SCRITTO 2010
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Da: Perpi16/12/2010 14:17:33
Per civile:
essendo materia societaria nella procura alle liti è necessario richiamare l'INFORMATIVA EX ART. 4 DECRETO LEGISLATIVO 4 MARZO 2010 N. 28 relativa alla mediazione e, in ogni caso, nell'atto indicare nei documenti prodotti l'informativa suddetta.

Da: SENTENZA DI VEERONA16/12/2010 14:17:55
RAGAZZI QUEL'È LA MASSIMA?

Da: boh16/12/2010 14:18:14
quante ore ci sono a partire dalla dettatura?????????????????????????????????????????

Da: altromondo16/12/2010 14:19:24
sei 6 sei 6

Da: luciddream16/12/2010 14:19:29
6 ore

Da: kaborkia16/12/2010 14:19:36
sei

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Da: advocatus16/12/2010 14:19:42
7 ore dalla dettatura!!!

Da: kim16/12/2010 14:19:51
per favore AMMINISTRATIVO

Da: AVV 8016/12/2010 14:20:38
MI CHIEDONO QUALCOSA SUL FUMUS AIUTO CHE DEVO MANDARE????????????????

Da: giac16/12/2010 14:20:58
la mmia mujiera è loca come el tigre...loca LOCA

Da: luciddream16/12/2010 14:21:15
Serve la massima della sentenza di Verona... help me

Da: ciao16/12/2010 14:21:20
chi mi posta l'atto di penale

Da: le basiste16/12/2010 14:22:06
non garantiamo nulla...ma se può servire....

TRIBUNALE DI ZETA

MEMORIA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA


nel procedimento d'urgenza n. .... R.G.

promosso dalla società Alfa, rapp.ta e difesa dall'Avv. 

RICORRENTE
contro
il sig. Tizio, codice fiscale n. ...., nato a , res.te in ...., via ...., n. .... , ai fini del presente atto elett.te dom.to in ...., via ...., n. ...., presso e nello studio dell'Avv. ...., codice fiscale n. ...., che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al presente atto


RESISTENTE
* * *

Premesso che

1.    con ricorso del……, depositato in data……. e notificato in data……., unitamente al decreto di fissazione dell'udienza del….,, la società alfa, adiva l'intestato Tribunale, al fine di ottenere una pronuncia in via d'urgenza diretta all'esclusione del socio Tizio, odierno comparente, dalla società medesima, nonché ulteriore pronuncia volta ad inibire al socio Tizio, l'accesso ai documenti societari;
2.    in particolare, nel contesto del ricorso, la società alfa, precisava che la domanda di merito avrebbe avuto ad oggetto un'azione diretta ad ottenere una pronuncia dichiarativa - costitutiva di esclusione per giusta causa del socio Tizio, nonché una pronuncia di accertamento della legittimità del rifiuto opposto dall'amministratore alla consegna dei documenti sociali;
Tanto premesso, il sig. Tizio ut supra meglio generalizzato, rapp.to, difeso e dom.to, nel costituirsi in giudizio impugna estensivamente il ricorso su menzionato in quanto inammissibile per i seguenti motivi di

Diritto


1.    Carenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
-    Relativamente alla richiesta relativa alla documentazione:
Presupposto per l'esercizio di un'azione di accertamento è la sussistenza di un'incertezza in ordine ad un diritto o ad una situazione giuridica dedotta nel processo. Ebbene, nel caso di specie, difetta la suddetta situazione di incertezza, in quanto la società alfa, ben avrebbe potuto opporre un rifiuto alla richiesta di accesso del socio tizio ai documenti. E solo, in caso di reazione del socio, avrebbe potuto agire perché venisse accertata l'inesistenza del diritto di tizio a prenderne visione. Fino a tale momento, e non essendo seriamente messo in discussione il diritto della società ad opporre un rifiuto alla richiesta, in capo alla società non può ravvisarsi alcun interesse ad agire. In altri termini, viene richiesta una pronuncia di accertamento in ordine ad una circostanza sulla quale non esiste in concreto alcuna controversia in atto.
Come è ovvio, la mancanza di tale requisito renderebbe inammissibile anche la domanda ordinaria, e quindi a maggior ragione rende inammissibile la domanda cautelare.
D'altra parte, giova sottolineare che il provvedimento cautelare di accoglimento della domanda recherebbe degli effetti non eliminabili con una sentenza di merito, posto che la documentazione sarebbe già entrata nella sfera di conoscenza dell'interessato.
-    Relativamente alla richiesta di esclusione del socio:
La carenza di interesse ad agire è ravvisabile laddove si consideri che il diritto che la società alfa pretende di tutelare in via d'urgenza, non è connotato dal carattere dell'attualità, potendo venire ad esistenza solo a seguito di una pronuncia giurisdizionale di carattere costitutivo.

2.    Assenza delle condizioni ex art. 700 c.p.c. 
In via subordinata, giova precisare che, quand'anche si volesse ritenere sussistente un interesse ad agire in capo alla società alfa, certamente difetterebbero i requisiti ex art. 700 c.p.c.. In effetti,  il provvedimento è cautelare, o assolve a funzioni cautelari, quelle volte in cui, insuscettibile esso stesso di apprestare una regolamentazione definitiva al contendere, miri più semplicemente ad assicurare gli effetti di una sentenza di merito che probabilmente riconoscerà la fondatezza delle ragioni del ricorrente (fumus boni iuris), e la cui attesa probabilmente causerebbe dei danni allo stesso ricorrente (periculum in mora). Ciò posto, la richiesta volta ad ottenere una pronuncia diretta alla esclusione del socio, difetta il requisito del periculum in mora, ovverosia del pregiudizio imminente ed irreparabile che deriverebbe dal decorrere del tempo necessario per una pronuncia di merito. In effetti, appare inverosimile la sussistenza del pericolo di pregiudizio nel ritardo, dal momento che questo avrebbe dovuto trarsi dalla sola persistenza della qualifica di socio, in capo al sig. Tizio. In effetti, poiché il comparente, è privo di qualunque potere gestionale ed avendo quale sua unica facoltà quella di chiedere di prendere visione delle informazioni sociali, cui la società ben può - come su detto - opporre rifiuto, non vi è alcuno spazio per ritenere incombente sulla società un pericolo tale da legittimare l' esclusione cautelare del socio.
Tutto quanto sopra premesso in fatto e considerato in diritto, il sig. Tizio, ut supra meglio generalizzato, rapp.to, difeso e dom.to rassegna le seguenti
Conclusioni
"Voglia l'Il.mo Tribunale Zeta, contrariis reiectis,
preliminarmente, accertata la carenza dell'interesse ad agire in capo alla società alfa, nonché l'insussitenza delle condizioni d cui all'art. 700 c.p.c., dichiarare inammissibile il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dalla società alfa.
Nel merito, ……………………….
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario"
In via istruttoria, ………………
Si producono i seguenti documenti:
1.    originale della copia notificata del ricorso introduttivo;
2.    ……………….
3.    ……………
Con espressa riserva di ulteriormente dedurre, produrre, capitolare, chiedere ammissione di prova per testi ed indicarne il nome, depositare documenti e provare per detti, instare per CTU e per ogni altra attività istruttoria, diversamente concludere.
Salvis iuribus.
...., lì ....

Avv…………………

Da: avvmat16/12/2010 14:22:24
ragazzi mi date la soluzione giusta di civile... dove la posso trovare... è urgente... in ogni caso spiegatemi come dovrebbe essere svolta la prova...

Da: catia16/12/2010 14:22:37
per favore mi dite come va fatto l'atto di civile...urgente...grazie!!!!!!

Da: peppe moviola16/12/2010 14:22:43
ragazzi mi ha appena detto il solito commissario basso, tarchiato e con la "sh" in bocca che l'atto è una citazione......è vero?o è scem?

Da: spagna 16/12/2010 14:22:49
ale veramente ci hai abbandonato eri l'unico di cui mi fidavo.

Da: alexandrox16/12/2010 14:22:51
x avv 80     il fumus boni iuris è la probabile fondatezza del diritto che si intende far valere nel giudizio di merito;
il periculum in mora è il pericolo che nelle more del processo di merito sia compromessa l' utilità del provvedimento di merito

Da: Santo16/12/2010 14:23:59
Aleeeeeeeeeeeeee???

Da: Emanu 16/12/2010 14:24:10
civile

Da: boh16/12/2010 14:24:36
6 o 7 ore??????????????????

Da: clara16/12/2010 14:24:51
civile,civile qualcuno che posti questo atto per favore!!!!!

Da: paolaaaa16/12/2010 14:24:53
la mediazione è esclusa per i procedimenti cautelari!!!!

Da: ---------16/12/2010 14:25:42
X Ale: una curiosità, sei o almeno eri nei Leo... Se si ho capito chi sei!!!!

Da: ale16/12/2010 14:25:58

TRIBUNALE DI ZETA

MEMORIA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA


nel procedimento d'urgenza n. .... R.G.

promosso dalla società Alfa, rapp.ta e difesa dall'Avv.

RICORRENTE
contro
il sig. Tizio, codice fiscale n. ...., nato a , res.te in ...., via ...., n. .... , ai fini del presente atto elett.te dom.to in ...., via ...., n. ...., presso e nello studio dell'Avv. ...., codice fiscale n. ...., che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al presente atto


RESISTENTE
* * *

Premesso che

1.    con ricorso del , depositato in dataâ . e notificato in data ., unitamente al decreto di fissazione dell'udienza del .,, la società alfa, adiva l'intestato Tribunale, al fine di ottenere una pronuncia in via d'urgenza diretta all'esclusione del socio Tizio, odierno comparente, dalla società medesima, nonché ulteriore pronuncia volta ad inibire al socio Tizio, l'accesso ai documenti societari;
2.    in particolare, nel contesto del ricorso, la società alfa, precisava che la domanda di merito avrebbe avuto ad oggetto un'azione diretta ad ottenere una pronuncia dichiarativa - costitutiva di esclusione per giusta causa del socio Tizio, nonché una pronuncia di accertamento della legittimità del rifiuto opposto dall'amministratore alla consegna dei documenti sociali;
Tanto premesso, il sig. Tizio ut supra meglio generalizzato, rapp.to, difeso e dom.to, nel costituirsi in giudizio impugna estensivamente il ricorso su menzionato in quanto inammissibile per i seguenti motivi di

Diritto


1.    Carenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
-    Relativamente alla richiesta relativa alla documentazione:
Presupposto per l'esercizio di un'azione di accertamento è la sussistenza di un'incertezza in ordine ad un diritto o ad una situazione giuridica dedotta nel processo. Ebbene, nel caso di specie, difetta la suddetta situazione di incertezza, in quanto la società alfa, ben avrebbe potuto opporre un rifiuto alla richiesta di accesso del socio tizio ai documenti. E solo, in caso di reazione del socio, avrebbe potuto agire perché venisse accertata l'inesistenza del diritto di tizio a prenderne visione. Fino a tale momento, e non essendo seriamente messo in discussione il diritto della società ad opporre un rifiuto alla richiesta, in capo alla società non può ravvisarsi alcun interesse ad agire. In altri termini, viene richiesta una pronuncia di accertamento in ordine ad una circostanza sulla quale non esiste in concreto alcuna controversia in atto.
Come è ovvio, la mancanza di tale requisito renderebbe inammissibile anche la domanda ordinaria, e quindi a maggior ragione rende inammissibile la domanda cautelare.
D'altra parte, giova sottolineare che il provvedimento cautelare di accoglimento della domanda recherebbe degli effetti non eliminabili con una sentenza di merito, posto che la documentazione sarebbe già entrata nella sfera di conoscenza dell'interessato.
-    Relativamente alla richiesta di esclusione del socio:
La carenza di interesse ad agire è ravvisabile laddove si consideri che il diritto che la società alfa pretende di tutelare in via d'urgenza, non è connotato dal carattere dell'attualità, potendo venire ad esistenza solo a seguito di una pronuncia giurisdizionale di carattere costitutivo.

2.    Assenza delle condizioni ex art. 700 c.p.c.
In via subordinata, giova precisare che, quand'anche si volesse ritenere sussistente un interesse ad agire in capo alla società alfa, certamente difetterebbero i requisiti ex art. 700 c.p.c.. In effetti,  il provvedimento è cautelare, o assolve a funzioni cautelari, quelle volte in cui, insuscettibile esso stesso di apprestare una regolamentazione definitiva al contendere, miri più semplicemente ad assicurare gli effetti di una sentenza di merito che probabilmente riconoscerà la fondatezza delle ragioni del ricorrente (fumus boni iuris), e la cui attesa probabilmente causerebbe dei danni allo stesso ricorrente (periculum in mora). Ciò posto, la richiesta volta ad ottenere una pronuncia diretta alla esclusione del socio, difetta il requisito del periculum in mora, ovverosia del pregiudizio imminente ed irreparabile che deriverebbe dal decorrere del tempo necessario per una pronuncia di merito. In effetti, appare inverosimile la sussistenza del pericolo di pregiudizio nel ritardo, dal momento che questo avrebbe dovuto trarsi dalla sola persistenza della qualifica di socio, in capo al sig. Tizio. In effetti, poiché il comparente, è privo di qualunque potere gestionale ed avendo quale sua unica facoltà quella di chiedere di prendere visione delle informazioni sociali, cui la società ben può - come su detto - opporre rifiuto, non vi è alcuno spazio per ritenere incombente sulla società un pericolo tale da legittimare l' esclusione cautelare del socio.
Tutto quanto sopra premesso in fatto e considerato in diritto, il sig. Tizio, ut supra meglio generalizzato, rapp.to, difeso e dom.to rassegna le seguenti
Conclusioni
"Voglia l'Il.mo Tribunale Zeta, contrariis reiectis,
preliminarmente, accertata la carenza dell'interesse ad agire in capo alla società alfa, nonché l'insussitenza delle condizioni d cui all'art. 700 c.p.c., dichiarare inammissibile il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dalla società alfa.
Nel merito, 
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario"
In via istruttoria,
Si producono i seguenti documenti:
1.    originale della copia notificata del ricorso introduttivo;
    
Con espressa riserva di ulteriormente dedurre, produrre, capitolare, chiedere ammissione di prova per testi ed indicarne il nome, depositare documenti e provare per detti, instare per CTU e per ogni altra attività istruttoria, diversamente concludere.
Salvis iuribus.
...., lì ....

Avv

Da: robb16/12/2010 14:26:12
civile

Da: rompipalle26 16/12/2010 14:26:37
ma ale e big dove sono oggi

Da: asssunta16/12/2010 14:27:23
secondo me non è così o meglio l'informativa deve essere contenuta nel ricorso 700 e non nella comparsa. verificate.

Da: francy67 16/12/2010 14:28:32
è pronta la soluzione definitiva di civile????

Da: ,,,,,,,,,,,,,16/12/2010 14:29:57
qualcuno sa quando finiscono a Palermo?

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