>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

ESAME SCRITTO 2010
6607 messaggi, letto 286443 volte
 Discussione chiusa, non è possibile inserire altri messaggi

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum    


Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, ..., 216, 217, 218, 219, 220, 221 - Successiva >>

Da: aiuto...16/12/2010 15:33:52
amministrativoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Da: alessandra- lecce216/12/2010 15:34:11
*l'anno

Da: Travaglio16/12/2010 15:34:17
X Xardas.... sei completamente fuso, che risate!!!

Da: alvi16/12/2010 15:34:42
A SA forse alle ore 18.00

Da: arch16/12/2010 15:34:49
ATTO DI AMMINISTRATIVO

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER âï¿�ï¿�âï¿�ï¿�âï¿�ï¿�.


MEMORIA DI COSTUTIZIONE
e per quanto occorra
RICORSO INCIDENTALE

per Caio, nato a il residente in alla Via , C.F. , rappresentato e difeso - giusta procura in calce - dall'avv. (c.f. ), fax , posta certificata su cui chiede vengano effettuate tutte le comunicazioni , elettivamente domiciliato presso il suo studio in alla Via

CONTRO
Il Comune di Gamma e
i Sigg.ri Tizio e Sempronio, rappresentati e difesi dall'avv.
nel ricorso
da costoro proposto, pendente dinanzi al TAR al n. di R.G.
FATTO
Prima ancora di passare a confutare i motivi di doglianza sviluppati dai ricorrenti è opportuno ripercorrere - seppur brevemente - i fatti salienti della vicenda.
Il Sig. Caio, proprietario di un appartamento sito nello stabile del Comune di Gamma, alla via....., ha presentato in data 30 ottobre 1986 apposita domanda volta ad ottenere il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, L. 47/85, per l'avvenuto cambio di destinazione d'uso dei locali posti al soprastante IV piano del fabbricato, trasformati da lavatoio in civile abitazione.
Vi è da dire, sin da ora, che il Sig. Caio era comproprietario del suddetto lavatoio e tale qualità ha fatto valere innanzi alla P.A. che ha ricevuto l'istanza di condono.
Ad ogni modo, con determinazione dirigenziale n. 10/2004, il Comune di Gamma, sul presupposto del silenzio-assenso formatosi sulla domanda del privato ex art. 35, L. 47/85, ha rilasciato l'invocato provvedimento di concessione in sanatoria altresì irrogando all'attuale resistente, con successiva determinazione dirigenziale n. 11/2004, una sanzione pecuniaria di euro  516,00 per i lavori abusivamente eseguiti.
Avverso i citati provvedimenti sono insorti i Sigg.ri Tizio e Sempronio, i quali nella loro veste di condomini hanno esclusivamente lamentato la violazione del loro preteso diritto di comproprietari del locale a suo tempo destinato a lavanderia ed hanno tratto in giudizio sia il Comune Gamma che il Sig.Caio, quest'ultimo in qualità di controinteressato.
A ben vedere, tuttavia, la ragione posta a sostegno del ricorso si rivela del tutto infondata ed assolutamente non meritevole di ottenere l'annullamento dei provvedimenti gravati.
E tanto alla luce delle seguenti considerazioni in diritto:
I - In via preliminare, occorre eccepire la tardività del gravame.
Infatti, i Sigg.ri Tizio e Sempronio ricorrono avverso la determinazione dirigenziale n. 10/04 con la quale sarebbe stato rilasciato il provvedimento di concessione in sanatoria.
In via espressa, però, l'atto chiarisce che il titolo si era già formato - ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, L. 47/1985 - per silenzio-assenso.
Giova ricordare, a tale proposito, che la norma invocata dispone che - decorso il termine perentorio di 24 mesi dalla presentazione della domanda - quest'ultima si intende accolta ove l'interessato abbia provveduto al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio ed alla presentazione all'Ufficio Tecnico Erariale della documentazione necessaria all'accatastamento (l'avveramento di tali condizioni non può essere messa in discussione atteso che lo stesso Ufficio ha ritenuto sussistenti tutti gli elementi per la formazione del silenzio-assenso).
Orbene, la formazione del silenzio-assenso costituisce il titolo ovvero concretizza in capo al richiedente la sussistenza della legittimazione in via amministrativa delle condizioni legali per la regolarizzazione del bene condonato.
Tale legittimazione non necessita di alcun successivo ed ulteriore atto amministrativo, tanto è vero che la P.A. - ove ritenga agire in presenza di eventuali vizi - non può farlo con il diniego di condono ma è tenuta all'autotutela, circostanza che presuppone appunto l'esistenza del titolo.
Ne consegue che la determinazione dirigenziale n. 10/04 ha mero valore di presa d'atto ora per allora dell'intervenuto rilascio della concessione per silenzio (diversamente, si dispiega ricorso incidentale), sicchè l'epoca della sussistenza del titolo - utile per la proposizione del gravame - non va riguardata in relazione alla predetta determina n. 10/04 ma va posta in connessione con la maturazione del termine previsto dall'art. 35 della L. 47/85.
In tal fatta, appare evidente la macroscopica tardività del ricorso che avrebbe dovuto essere esperito entro 60 giorni dalla formazione del silenzio-assenso (di gran lunga antecedente al 2004), senza aspettare la formalizzazione cartacea di un titolo già acquisito.
La tardività del ricorso avverso la concessione in sanatoria, così come formatasi per silenzio, travolge per intero il gravame interposto dai Sigg.ri Tizio e Sempronio.
II - Non vi è dubbio che Caio sia comproprietario del locale lavanderia (lo assumono in ricorso anche gli stessi Tizio e Sempronio laddove si qualificano solo quali soggetti comproprietari del bene).
La veste dichiarata - e neppure contestata - chiaramente lo legittimava a presentare la domanda di condono (sanatoria) prevista dal Capo IV della L. 47/85.
Giova a tale proposito riguardare la sostanziale differenza esistente tra i soggetti legittimati a richiedere il permesso di costruire, come previsto dall'art. 11 del D.P.R. n. 380/01 (e, prima ancora, dall'art. 4 della L. 10/77) e coloro che possono invece presentare la domanda di sanatoria edilizia.
Per l'art. 11 è necessario che il soggetto sia proprietario dell'immobile o abbia titolo a richiedere il permesso; per la legge 47/85 - invece - oltre a tali soggetti, è abilitato anche (art. 31, comma 3, L. 47/85) ogni altro interessato al conseguimento della sanatoria medesima, salvo rivalsa nei confronti del proprietario.
E' evidente, così, che il novero dei soggetti abilitati a presentare domanda di sanatoria è di gran lunga più ampio rispetto a coloro che normalmente hanno titolo a richiedere il permesso di costruire.
Tanto anche in ragione dell'estinzione dei reati urbanistici prevista dall'art. 38 della legge 47/85 con la presentazione e definizione della domanda di condono (per vero, beneficio che può essere usufruito anche dal committente, dal costruttore e dal direttore dei lavori).
Le circostanze dedotte hanno portato la giurisprudenza a ritenere che legittimato a richiedere la concessione in sanatoria ex capo IV L. 47/85 sia anche il soggetto diverso dal proprietario, comunque interessato alla rimozione degli abusi in ipotesi di inerzia del proprietario medesimo, e salvo la facoltà di rivalsa su di lui (Cons. St., Sez. VI, 27.6.08, n. 3282).
E se tale facoltà è concessa ad un soggetto completamente estraneo all'assetto proprietario, a maggior ragione deve ritenersi legittimato il comproprietario.
Di tutta evidenza la infondatezza del ricorso che poggia la sua unica ragione sulla pretesa violazione del diritto di comproprietà dei Sigg.ri Tizio e Sempronio.
III - In disparte quanto finora accennato, stante il certo presupposto che l'odierno controinteressato è comproprietario dei locali posti al di sopra del quarto piano del fabbricato sito nel Comune di Gamma, in tale qualità ha legittimamente richiesto ed ottenuto il rilascio del titolo abilitatitivo in sanatoria ai sensi della l. n. 47/85 (ossia, il cd. primo condono edilizio).
Al riguardo, giova immediatamente rilevare che i suddetti locali non sono affatto di proprietà condominiale bensì in proprietà esclusiva.
Sul punto, infatti, il punto n. 2 dell'art. 1117 c.c. stabilisce espressamente che "sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo: 2) i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune".
Nel caso di specie, invece, i locali adibiti a lavatoio, successivamente trasformati in civile abitazione, non sono affatto locali condominiali, ma in comproprietà esclusiva del sig. Caio in uno ad altri soggetti fra cui non sono ricompresi tutti gli altri condomini, qualità dichiarata dai sigg.ri Tizio e Sempronio per dimostrare la loro pretesa comproprietà del bene.
In tal fatta, tali ricorrenti sono - come detto - semplici condomini, non aventi alcun titolo di proprietà e/o comproprietà sui detti locali esclusivi non condominiali.
Sul punto, costante e consolidata giurisprudenza ha avuto modo di statuire che - in conseguenza dell'istanza di rilascio di titolo abilitativo edilizio, anche in sanatoria, avanzata da un solo comproprietario - ben può la Pubblica Amministrazione rilasciare la concessione anche se tale richiesta è pervenuta da uno solo dei comproprietari, essendo - invece - richiesta una più approfondita istruttoria soltanto nell'ipotesi in cui gli altri comproprietari si siano tempestivamente attivati per manifestare all'Amministrazione procedente il loro dissenso (cfr., tra le tante, TAR Campania, Napoli, VII, sent. n. 2663/10).
Nella fattispecie, Caio ha - dunque - richiesto ed ottenuto il rilascio di condono edilizio per un abuso consistito nel cambio di destinzione d'uso da lavatoio a civile abitazione di locali, per i quali alcun altro comproprietario - non solo prima della formazione del silenzio assenso ma anche prima dell'adozione della determina dirigenziale n. 10/04 (che - come chiarito - ha valore di mera presa d'atto della già intervenuta acquisizione della concessione in sanatoria) - ha giammai fatto constare il proprio dissenso.
IV - L'impugnativa della successiva determinazione dirigenziale n. 11/04 è inammissibile per difetto di interesse in quanto essa - non solo è illegittima per quanto si dirà nel ricorso incidentale - ma non ha alcun rapporto con l'intervenuto rilascio della concessione in sanatoria, atto che i ricorrenti presumono essere lesivo dei propri interessi.
In disparte quanto poc'anzi accennato, i profili sanzionatori sono disciplinati partitamente dal D.P.R. 380/01 ed attengono sia alla qualità dell'abuso (assenza o totale difformità, ristrutturazione edilizia senza titolo od in sua difformità, parziale difformità) sia al regime giuridico cui sono soggetti gli interventi di trasformazione.
Orbene, le opere realizzate - ferme tutte le altre questioni civilistiche tra comproprietari in ordine all'assetto privato dei loro diritti ed interessi - sono soggette al regime della d.i.a., oggi previsto dall'art. 22 del D.P.R. 380/01.
La mancata loro realizzazione senza la preventiva denuncia non comporta sanzioni demolitorie ma solo quella pecuniaria (art. 37, primo comma, D.P.R. 380/01), che l'Amministrazione ha inteso applicare nella misura minima di euro  516,00.
Solo per completezza, l'irrogata sanzione non poteva che intervenire nei confronti del soggetto che ha realizzato l'intervento (l'attuale controinteressato Caio), unico responsabile della realizzata modifica della destinazione d'uso.
ï¿��°ï¿��°ï¿��° ï¿��°ï¿��°ï¿��° ï¿��°ï¿��°ï¿��°
Da quanto fin qui accennato, si dimostra la palese inammissibilità, irricevibilità ed infondatezza del ricorso.
Per mero tuziorismo, nel caso si volesse ritenere che gli atti impugnati con il ricorso introduttivo costituiscano i soli provvedimenti formatisi sulla richiesta di condono e sull'effettuata modifica della destinazione d'uso dei locali, il Sig. Caio ha interesse a dispiegare ricorso incidentale per i seguenti
MOTIVI:
I - VIOLAZIONE DI LEGGE (art. 35, L. 47/85) - ECCESSO DI POTERE (difetto assoluto dei presupposti).
Come già accennato, la determina dirigenziale n. 10/04 può solo avere la funzione di presa d'atto ora per allora dell'intervenuto rilascio della concessione edilizia in sanatoria.
Qualora, invece, ad essa si volesse conferire il valore costitutivo del titolo sarebbe irrimediabilmente illegittima per la palmare violazione dell'art. 35 della L. 47/85.
Infatti, il silenzio-assenso formatosi sulla domanda di condono (sul quale nessuno - né l'amministrazione né i ricorrenti principali - pongono obiezioni) rappresenta titolo, quantunque formatosi per silenzio, che regola i rapporti tra l'amministrazione e le parti circa quel determinato bene.
Ne consegue che qualunque altro atto che eventualmente venisse a costituire un nuovo titolo è illegittimo.
L'interesse a proporre siffatta censura è oltremodo chiaro: se alla determinazione n. 10/04 si conferisce il valore costitutivo del titolo è da tale data che decorrono i termini per ricorrere.
L'annullamento di esso - stante, in tal fatta, la sua illegittimità - fa permanere nel mondo giuridico solo ed esclusivamente il titolo acquisito per silenzio, dovendosi riguardare ad esso per verificare la tempestività dell'impugnativa, che - all'evidenza - si appalesa oltremodo tardiva.
II - VIOLAZIONE DI LEGGE (art. 38, L. 47/85) - ECCESSO DI POTERE (difetto assoluto dei presupposti - carenza di istruttoria - difetto di motivazione - abnormità - illogicità - perplessità - sviamento).
Ai sensi della norma rubricata, concessa la sanatoria, non possono applicarsi le sanzioni previste per l'abuso commesso.
Viceversa, l'Amministrazione ha sincronicamente rilasciato la concessione e, comunque, irrogato la sanzione, che non solo si appalesa violativa della legge ma anche abnorme ed illogica.
Non vi è chi non veda l'illegittimità commessa.
CONCLUSIONI:
Dichiararsi inammissibile, irricevibile, improcedibile e, comunque, rigettarsi il ricorso.
In ogni caso, accogliersi il ricorso incidentale, con ogni ulteriore conseguenza.
Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della controversia non è modificato.
Luogo e data

Firma avvocato

procura
Il sottoscritto Caio nomina e costituisce suo procuratore e difensore l'avvâï¿�ï¿�âï¿�ï¿�., conferendogli mandato perché lo rappresenti e difenda nel presente giudizio dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale perâï¿�ï¿�âï¿�ï¿�âï¿�ï¿�âï¿�ï¿�..., pendente al nâï¿�ï¿�R.G.
Abilita il suddetto avvocato a sottoscrivere la presente memoria nonché lo spiegato ricorso incidentale e quanto altro necessario per l'utile espletamento della difesa.
Dichiara, altresì, ai sensi del D. Lgs. n. 196/03, di essere stato reso edotto della normativa sulla privacy e di prestare, pertanto, il consenso al trattamento dei relativi dati personali.
Elegge domicilio con questi presso il suo studio inâï¿�ï¿�âï¿�ï¿�.., alla viaâï¿�ï¿�âï¿�ï¿�âï¿�ï¿�.
Luogo e data
Firma Caio
È tale
Firma avvocato

relata di notifica

io sottoscritto ufficiale giudiziario addetto all'ufficio notifiche presso il tribunale diâï¿�ï¿�., ho notificato e dato copia conforme del suesteso atto per la legale scienza e ad ogni effetto e conseguenza di legge a:
I - Comune di Gamma, in persona del legale rapp.te p.t., domiciliato per la carica presso la sede dell'anzidetto Comune alla viaâï¿�ï¿�.

II - Sig. Tizio, nel domicilio eletto presso il suo difensore e procuratore costituito, avvâï¿�ï¿�.., alla viaâï¿�ï¿�..

III - Sig. Sempronio, nel domicilio eletto presso il suo difensore e procuratore costituito, avvâï¿�ï¿�.., alla viaâï¿�ï¿�..

Tizio avv. âï¿�ï¿�..

Da: ale16/12/2010 15:35:29
NON scrivete la relata!

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: x amministrativo16/12/2010 15:35:47
1) il ricorso incidentale è sicuramente precluso in quanto il provvedimento è del 2004 e i 60 gg sono sicuramente ben che passati
2) la conoscenza del provvedimento in materia simile (urbanistica) da parte di un condomino o vicino è quantomeno presumibile o comunque sugli stessi incombe un obbligo di informazione tempestiva;
3) nel dubbio io presuppongo che il ricorso sia tempestivo al 2004;
4) il deposito della memoria è collegato alla celebrazione dell'udienza quindi con i termini per Caio ci siamo
5) L'udienza può essere fissata anche dal TAR e in quel caso la perenzione può essere rilevata d'ufficio anche in udienza (l'ho visto fare qualche giorno fa) in assenza del ricorrente a seguito della presenza in udienza del solo resistente o di un controinteressato.

Quindi la perenzione può esserci ed in ogni caso direi che è la questione giuridica che più implica la conoscenza della riforma del processo amministrativo.

Ovviamente rientramo nel novero delle interpretazioni soggettive

- Quanto è stato notificato il ricorso? Nel 2004? Nel 2010?
- L'istanza di fissazione c'è o non c'è?

La traccia non lo dice ma sono elementi sui quali il candidato è tenuto a prendere posizione.

Da: n...16/12/2010 15:36:08
POSTATE IL CIVILE DEFINITIVO

Da: ale16/12/2010 15:36:35
non fate scemenze, non scrivete la relata.
per prassi la si scrive negli studi ma tocca all'uff giud

Da: diana197816/12/2010 15:36:44
Per piacere l'atto corretto di civile?
Cerchiamo di essere schematici...se noi andiamo nel pallone figuriamoci loro...

Da: tindarella16/12/2010 15:36:51
Ragazzi, Messina a che ora consegna?

Da: Xardas16/12/2010 15:37:14
ma se finora hanno scritto porcate!!!

Da: sarinaav16/12/2010 15:37:52
civileeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Da: belicco16/12/2010 15:39:25
qualcuno sa dirmi a che ora esce napoli

Da: enrico16/12/2010 15:39:45

- Messaggio eliminato -

Da: andrewlaw16/12/2010 15:39:47
Amministrativo: non si tratta di applicare l'art. 36 del dpr 350 2001 (accertamento di conformità) ma la disciplina del condono edilizio, contenuta nella 47/85.
Più in generale però il tema da affrontare è la posizione dei comproprietari rispetto alle istanze in materia edilizia, esiste infatti una giur che ritiene che il Comune prima di procedere ad autorizzazioni o condoni debba verificare il titolo di proprietà dell'istante. Al contrario altra giurispr ritiene che tale verifica non competa alla p.a.

Da: Travaglio16/12/2010 15:39:53
Xardas confermo, troppa confusione....

Da: claudio16/12/2010 15:40:02
Allora ragazzi per fare chiarezza quale massima è stata scelta per l'atto di penale?

Cassazione penale, sez. II, 4 marzo 2010, n. 18196

oppure

Cassazione, Sez. II, 25 ottobre 2010, n. 37843 ????

Da: Xardas16/12/2010 15:40:38
Certo che siete davvero ciechi!!!
Nella traccia di CIVILE si legge che la società oppone il rifiuto di esibizione dei documenti dopo la richiesta di Tizio con raccomandata...
Che cazzo di senso ha scrivere nel primo punto della comparsa:
"Presupposto per l'esercizio di un'azione di accertamento è la sussistenza di un'incertezza in ordine ad un diritto o ad una situazione giuridica dedotta nel processo. Ebbene, nel caso di specie, difetta la suddetta situazione di incertezza, in quanto la società alfa, ben avrebbe potuto opporre un rifiuto alla richiesta di accesso del socio tizio ai documenti. E solo, in caso di reazione del socio, avrebbe potuto agire perché venisse accertata l'inesistenza del diritto di tizio a prenderne visione. Fino a tale momento, e non essendo seriamente messo in discussione il diritto della società ad opporre un rifiuto alla richiesta, in capo alla società non può ravvisarsi alcun interesse ad agire. In altri termini, viene richiesta una pronuncia di accertamento in ordine ad una circostanza sulla quale non esiste in concreto alcuna controversia in atto"???

In tali casi è d'obbligo citare Sgarbi... Capre!!!

Da: salcost16/12/2010 15:42:04
siete davvero preziosi utili intelligenti e altruisti quando scrivete queste str.......ate

Da: maffi16/12/2010 15:42:43
ATTO DI PENALE


ECC.MA CORTE DI APPELLO DI
ATTO DI APPELLO
Il sottoscritto Avv. , con Studio Legale in Via n. , difensore di fiducia, giusta nomina in calce, di Tizio, nato a il / / , res.te a in Via n. , imputato nel proc. pen. iscritto ai nn. R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di e n. / R.G. del Tribunale di ,
PROPONE FORMALE APPELLO
avverso la sentenza n. emessa, in sede di giudizio immediato, all'udienza del / / - depositata il - dal Tribunale di , con la quale l'odierno appellante è stato dichiarato responsabile del reato ascrittogli - combinato disposto ex art. 56 e 628, co. 3 lett. 1), cp - e condannato alla pena di anni di reclusione ed euro  di multa.
Il presente appello riguarda:
I. il capo della sentenza relativo al giudizio di responsabilità dell'imputato;
II. il capo relativo alla quantificazione della pena.
M O T I V I
I
Le seguenti argomentazioni saranno volte a dimostrare la totale insussistenza della responsabilità, erroneamente supposta -a parere di questo difensore- dal Giudice di Prime Cure, a carico dell'odierno appellante.
Occorre rilevare che ciò non può avvenire senza una corretta individuazione degli elementi caratterizzanti il reato di tentata rapina p. e p. dagli artt. 56 e 628 cp ascritto a Tizio.
Risponde di tale delitto chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco, ad impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica; il reato è aggravato qualora la violenza o la minaccia è commessa con armi o da persona travisata, o da più persone riunite.
Questa difesa sostiene che il reato cristallizzato nel capo di imputazione non possa configurarsi nei confronti di Tizio; non tutti gli elementi previsti dagli artt. 56 e 628 cp si sono realizzati, in particolar modo, difetta l'elemento oggettivo.
Dunque non può ritenersi che la condotta posta in essere dall'imputato corrisponda all'elemento materiale previsto dalla presunta norma violata, non potendosi considerare gli atti dagli stessi compiuti come idonei e tesi in modo univoco a realizzare il reato di rapina.
Difatti, il delitto tentato indica un delitto che non si è consumato perché non si è verificato l'evento voluto dal reo o perché, per ragioni indipendenti dalla sua volontà, l'azione non è comunque giunta a compimento; tale figura giuridica sarà configurabile soltanto ove ricorrano due elementi essenziali quali l'idoneità degli atti a commettere il delitto contestato e l'univocità degli atti diretti a commettere un delitto.
In ogni caso, l'idoneità deve essere valutata dal giudice con il criterio della "prognosi postuma", ovvero in concreto ed ex ante , valutando l'adeguatezza dei mezzi preposti al compimento del delitto nella reale e concreta situazione in cui si inseriscono, mentre, per quanto attiene al giudizio di l'univocità, si deve avere riguardo della intenzione del soggetto sotto il profilo della oggettività.
Alla luce di ciò, bisogna ritenere che possono qualificarsi atti idonei diretti in modo non equivoco alla commissione del reato, e quindi punibili, solo quelli tipici della condotta prevista dalla fattispecie incriminatrice e quindi qualificabili, anche solo in minima parte, come esecutivi, e non invece quelli meramente preparatori alla commissione dello stesso; in particolare, con riferimento al delitto di tentata rapina aggravata dall'uso delle armi, la presenza di due soggetti in un'auto parcheggiata nei pressi di un istituto bancario, la disponibilità di un cappello di lana atto al camuffamento e di armi, provviste di munizioni, ma non pronte ad essere utilizzate, nonché la presenza "in loco" dei due soggetti ancora a distanza dalla banca, se devono ritenersi atti preparatori idonei alla commissione del delitto, non costituiscono tuttavia tentativo punibile ex art. 56 c.p., atteso che in tale condotta non sono ravvisabili, nemmeno in forma iniziale, i presupposti della condotta tipica del reato di rapina.
Pertanto, la condotta di Tizio e Caio non è sussumibile al delitto di tentata rapina, atteso che risulta carente la univocità degli atti compiuti, in tal senso appare determinante e rivelatrice la circostanza che le armi non fossero pronte all'uso e che gli imputati si fossero fermati nella vettura, non essendo da escludere che gli stessi avessero desistito da un eventuale proposito criminale, rilevante ex art. 56 co. 3 cp, dubbio sussistente proprio in virtù della mancata univocità degli atti.
La sopra esposta tesi trova pronto riscontro nella pronuncia della Suprema Corte (Cass. Pen. n. 18196/2010), chiamata a pronunciarsi in un caso analogo, "...non è configurabile il tentativo di rapina, per difetto di univocità degli atti, qualora non sia possibile determinare, nemmeno in via ipotetica, il luogo in cui questa avrebbe dovuto essere consumata..."; inoltre, la S.C. in altre pronunce a posto l'attenzione, per la configurabilità del reato, sulla circostanza che le armi fossero pronte all'uso, cosa che non si è verificata nel fatto contestato.
Inoltre, il giudicante non ha fornito alcuna motivazione sull'elemento soggettivo del reato, non essendosi premurato di accertare chi fosse il proprietario della vettura e chi dei due imputati avesse la consapevolezza della presenza delle armi e del cappuccio nella vettura, con evidenti conseguenze in ordine al giudizio di responsabilità dell'appellante.
Per le suesposte ragioni, Tizio va assolto dal reato ascrittogli, perché il fatto non sussiste.
II
Riguardo alla quantificazione della pena, in via subordinata, qualora la Corte adita non ritenesse opportuno accedere alla tesi difensiva sopra illustrata, ritenendo Tizio comunque responsabili di una condotta contraria all'ordinamento giuridico, dovrebbe attenuare l'entità della pena irrogata, in quanto la stessa appare oltremodo eccessiva, soprattutto stante l'ingiustificato diniego di concessione del beneficio delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cp, che avrebbero potuto trovare applicazione tenuto conto della modesta gravità del fatto, unitamente alla personalità dell'imputato e la sua condizione di incensurata.
RICHIESTE
Per i suindicati motivi, si chiede:
IN VIA PRINCIPALE, che L'Ecc.ma Corte assolva l'appellante dal reato. ex art. 56 e 628, co. 3 lett. 1), cp. perché il fatto non sussiste.
IN SUBORDINE, si chiede che l'Ecc.ma Corte ridetermini la pena, previa concessione delle attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p., con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante.
Altri motivi deducendi.
Con Osservanza.
-Avv. -

NOMINA DEL DIFENSORE E CONTESTUALE PROCURA SPECIALE AD IMPUGNARE
Il sottoscritto Tizio nato a ……., il ……., residente in ……., via …….., domiciliato ai fini del presente procedimento in ….., via ……, imputato nel procedimento penale n. ……. RGNR e condannato con sentenza n. …….. del Tribunale di ……..,
nomina
difensore di fiducia l 'avv..……., del foro di………, con studio in ..., via……., conferendogli ogni più ampia facoltà di legge ed espressamente quella di impugnare la predetta sentenza, nominare sostituti processuali e farsi sostituire.
Esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della L.n.675/1996 e successive integrazioni e modificazioni.
…….., li…….
Tizio
per accettazione dell'incarico e autentica della firma
(Avv………)

Da: luisa16/12/2010 15:42:59
Quando postate specificate definitivo amministrativo/civile.Grazie!!

Da: boe16/12/2010 15:43:09
Notizie da salerno? come si procede? a ke ora si consegna?

Da: ansia16/12/2010 15:43:56
per la serie diamoci una mano.
si puo' sapere il testo definitivo di penale?
i ragazzi stanno facendo i vermi mentre voi scherzate.

Da: bond16/12/2010 15:44:10
questa la danno come definitiva per penale

ECC.MA CORTE DI APPELLO DI
ATTO DI APPELLO
Il sottoscritto Avv. , con Studio Legale in Via n. , difensore di fiducia, giusta nomina in calce, di Tizio, nato a il / / , res.te a in Via n. , imputato nel proc. pen. iscritto ai nn. R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di e n. / R.G. del Tribunale di ,
PROPONE FORMALE APPELLO
avverso la sentenza n. emessa, in sede di giudizio immediato, all'udienza del / / - depositata il - dal Tribunale di , con la quale l'odierno appellante è stato dichiarato responsabile del reato ascrittogli - combinato disposto ex art. 56 e 628, co. 3 lett. 1), cp - e condannato alla pena di anni di reclusione ed euro  di multa.
Il presente appello riguarda:
I. il capo della sentenza relativo al giudizio di responsabilità dell'imputato;
II. il capo relativo alla quantificazione della pena.
M O T I V I
I
Le seguenti argomentazioni saranno volte a dimostrare la totale insussistenza della responsabilità, erroneamente supposta -a parere di questo difensore- dal Giudice di Prime Cure, a carico dell'odierno appellante.
Occorre rilevare che ciò non può avvenire senza una corretta individuazione degli elementi caratterizzanti il reato di tentata rapina p. e p. dagli artt. 56 e 628 cp ascritto a Tizio.
Risponde di tale delitto chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco, ad impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica; il reato è aggravato qualora la violenza o la minaccia è commessa con armi o da persona travisata, o da più persone riunite.
Questa difesa sostiene che il reato cristallizzato nel capo di imputazione non possa configurarsi nei confronti di Tizio; non tutti gli elementi previsti dagli artt. 56 e 628 cp si sono realizzati, in particolar modo, difetta l'elemento oggettivo.
Dunque non può ritenersi che la condotta posta in essere dall'imputato corrisponda all'elemento materiale previsto dalla presunta norma violata, non potendosi considerare gli atti dagli stessi compiuti come idonei e tesi in modo univoco a realizzare il reato di rapina.
Difatti, il delitto tentato indica un delitto che non si è consumato perché non si è verificato l'evento voluto dal reo o perché, per ragioni indipendenti dalla sua volontà, l'azione non è comunque giunta a compimento; tale figura giuridica sarà configurabile soltanto ove ricorrano due elementi essenziali quali l'idoneità degli atti a commettere il delitto contestato e l'univocità degli atti diretti a commettere un delitto.
In ogni caso, l'idoneità deve essere valutata dal giudice con il criterio della "prognosi postuma", ovvero in concreto ed ex ante , valutando l'adeguatezza dei mezzi preposti al compimento del delitto nella reale e concreta situazione in cui si inseriscono, mentre, per quanto attiene al giudizio di l'univocità, si deve avere riguardo della intenzione del soggetto sotto il profilo della oggettività.
Alla luce di ciò, bisogna ritenere che possono qualificarsi atti idonei diretti in modo non equivoco alla commissione del reato, e quindi punibili, solo quelli tipici della condotta prevista dalla fattispecie incriminatrice e quindi qualificabili, anche solo in minima parte, come esecutivi, e non invece quelli meramente preparatori alla commissione dello stesso; in particolare, con riferimento al delitto di tentata rapina aggravata dall'uso delle armi, la presenza di due soggetti in un'auto parcheggiata nei pressi di un istituto bancario, la disponibilità di un cappello di lana atto al camuffamento e di armi, provviste di munizioni, ma non pronte ad essere utilizzate, nonché la presenza "in loco" dei due soggetti ancora a distanza dalla banca, se devono ritenersi atti preparatori idonei alla commissione del delitto, non costituiscono tuttavia tentativo punibile ex art. 56 c.p., atteso che in tale condotta non sono ravvisabili, nemmeno in forma iniziale, i presupposti della condotta tipica del reato di rapina.
Pertanto, la condotta di Tizio e Caio non è sussumibile al delitto di tentata rapina, atteso che risulta carente la univocità degli atti compiuti, in tal senso appare determinante e rivelatrice la circostanza che le armi non fossero pronte all'uso e che gli imputati si fossero fermati nella vettura, non essendo da escludere che gli stessi avessero desistito da un eventuale proposito criminale, rilevante ex art. 56 co. 3 cp, dubbio sussistente proprio in virtù della mancata univocità degli atti.
La sopra esposta tesi trova pronto riscontro nella pronuncia della Suprema Corte (Cass. Pen. n. 18196/2010), chiamata a pronunciarsi in un caso analogo, "...non è configurabile il tentativo di rapina, per difetto di univocità degli atti, qualora non sia possibile determinare, nemmeno in via ipotetica, il luogo in cui questa avrebbe dovuto essere consumata..."; inoltre, la S.C. in altre pronunce a posto l'attenzione, per la configurabilità del reato, sulla circostanza che le armi fossero pronte all'uso, cosa che non si è verificata nel fatto contestato.
Inoltre, il giudicante non ha fornito alcuna motivazione sull'elemento soggettivo del reato, non essendosi premurato di accertare chi fosse il proprietario della vettura e chi dei due imputati avesse la consapevolezza della presenza delle armi e del cappuccio nella vettura, con evidenti conseguenze in ordine al giudizio di responsabilità dell'appellante.
Per le suesposte ragioni, Tizio va assolto dal reato ascrittogli, perché il fatto non sussiste.
II
Riguardo alla quantificazione della pena, in via subordinata, qualora la Corte adita non ritenesse opportuno accedere alla tesi difensiva sopra illustrata, ritenendo Tizio comunque responsabili di una condotta contraria all'ordinamento giuridico, dovrebbe attenuare l'entità della pena irrogata, in quanto la stessa appare oltremodo eccessiva, soprattutto stante l'ingiustificato diniego di concessione del beneficio delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cp, che avrebbero potuto trovare applicazione tenuto conto della modesta gravità del fatto, unitamente alla personalità dell'imputato e la sua condizione di incensurata.
RICHIESTE
Per i suindicati motivi, si chiede:
IN VIA PRINCIPALE, che L'Ecc.ma Corte assolva l'appellante dal reato. ex art. 56 e 628, co. 3 lett. 1), cp. perché il fatto non sussiste.
IN SUBORDINE, si chiede che l'Ecc.ma Corte ridetermini la pena, previa concessione delle attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p., con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante.
Altri motivi deducendi.
Con Osservanza.
-Avv. -

NOMINA DEL DIFENSORE E CONTESTUALE PROCURA SPECIALE AD IMPUGNARE
Il sottoscritto Tizio nato a ……., il ……., residente in ……., via …….., domiciliato ai fini del presente procedimento in ….., via ……, imputato nel procedimento penale n. ……. RGNR e condannato con sentenza n. …….. del Tribunale di ……..,
nomina
difensore di fiducia l 'avv..……., del foro di………, con studio in ..., via……., conferendogli ogni più ampia facoltà di legge ed espressamente quella di impugnare la predetta sentenza, nominare sostituti processuali e farsi sostituire.
Esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della L.n.675/1996 e successive integrazioni e modificazioni.
…….., li…….
Tizio
per accettazione dell'incarico e autentica della firma
(Avv………)

Da: sopra il tuo16/12/2010 15:44:56
@ansia
ce n'è uno 2 messaggi sopra il tuo

Da: eva16/12/2010 15:45:09
ragazzi qualcuno sa napoli a che ora finisce?

Da: ansia16/12/2010 15:45:11
grazie bond

Da: pakozzo 16/12/2010 15:45:48
maffi è quello che ho postato io infatti ho specificato che è scritto da big!

Da: pellerossa 16/12/2010 15:45:50
e' possibile postare la soluzione definitiva di civile x favore???????x evitare casini grazie 1000
la sentenza di verona va citata oppure no?

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, ..., 216, 217, 218, 219, 220, 221 - Successiva >>


Torna al forum