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57 dirigenti Regione Sardegna
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Da: ekko | 01/02/2011 18:08:40 |
si ma non mi interessa più di tanto ciò che abbiamo sentito tutti in aula, mi rattrista molto la valutazione....il fatto che l'opportunità per tutti noi era grande, abbiamo studiato seriamente e qualcuno nel decidere il nostro futuro non è stato affatto corretto....adesso andiamo ad occuparci d'altro che è meglio addio forum. | |
Da: xxx | 01/02/2011 18:20:35 |
io confido nella magistratura! ne vedremo e sentiremo delle belle! | |
Da: indignata | 01/02/2011 18:22:38 |
...un altro segno di riconoscimento che sussiste in moltissimi compiti è la parola SIBAR....posto che in tanti abbiamo pensato al sibar...indicarlo esplicitamente mi sembra una cosa che non andava fatta... | |
Da: schifata | 01/02/2011 18:27:15 |
...anche io confido nella magistratura....perchè altrimenti siamo veramente alla frutta...in questo paese solo i furbi e gli imbroglioni hanno una chance? | |
Da: indignata | 01/02/2011 18:36:27 |
...sapete cosa faceva una candidata il giorno dello scritto alle 15.35?...ve lo dice lei...nel compito...siccome era tardi..alle 15.35 non riesce a fare in tempo a esplicitare bene le fasi dell'appalto...perchè sono molto complesse....ma vi rendete conto?...questa persona è passata!!!!....indica che alle 15.35 era in ritardo nello svolgimento del compito!!!...ma che cavolo sta succedendo?...qualcuno ha commesso più di un errore nella correzione dei compiti...spero che paghino..e anche bene... | |
Da: illuso | 01/02/2011 18:43:35 |
se quello che dice indignata dovesse corrispondere al vero sarebbe davvero clamoroso, per non dire scandaloso. Anche io per questioni di tempo non ho potuto esplicitare come avrei voluto le fasi della gara, ma mi sono guardato bene di riportarlo nel compito, perche' pensavo mi sarei dato la zappa sui piedi.....che dire: CLAMOROSO, anzi SCANDALOSO.. | |
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Da: indignata | 01/02/2011 18:49:24 |
...è tutto vero!!!...lo sto leggendo...roba da matti!!... | |
Da: xDx | 01/02/2011 18:53:07 |
x indignata scusa... dove l'avrebbe indicato? | |
Da: xDx | 01/02/2011 18:55:17 |
nel senso che.... non ho più tempo e scrivo che dovrei descrivere le fasi ... ma non lo faccio? | |
Da: per | 01/02/2011 19:04:44 |
indignata. Se quello che dici è vero vorrei capire in base a cosa è statta giudicata la legittimità , oltre al fatto che il compito è palesemente riconoscibile. Anche io ricordo quello che ha detto il Presidente della Commissione sullo scrivere in stampatello. Siamo in molti a ricordarlo, non è possibile che tutto passi in cavalleria. Scusa indignata qanto hanno dato in legittimità al compito dove vi è scritta quella frase? Grazie | |
Da: per | 01/02/2011 19:06:21 |
scusate è statan non è statta!!! | |
Da: saggio | 01/02/2011 19:08:44 |
per p.s. secondo me volevi dire ricorsi giurisdizionali. Senti non sono così presuntuoso: conosco alcuni di quei 35 e ti assicuro che sono molto preparati. Poi come ho detto gioca anche la fortuna. Comunque: primo non mi va di buttare soldi inutilmente: mi è gia successo per un caso simile ma più eclatante, secondo ho la sensazione che al dirigente che dovesse superare la prova e che dovesse sapere che ho fatto ricorso gli si girerebbero un attimino... come del resto a me e a te al suo posto...Comunque fidati non c'è speranza. Certo se chiedi all'avvocato: scherzi? Abbiamo ragione!!! è solo per spillarti i soldi ingenuo!!! Comunque hai ragione tu se no chi kaspita li fa lavorare questi avvocati? Io ho studiato e ho superato un concorso e adesso ho un posto di lavoro, una persona di mia conoscenza è rimasto senza lavoro perchè anzichè studiare ha perso tempo a intentare una causa veramente temeraria ed è ancora a spasso!! Ecco il giusto modo di impiegare il tempo!! Se ci parli dice che è colpa del giudice se è disoccupato!! Certo certo.... | |
Da: per | 01/02/2011 19:15:32 |
saggio. C'è anche chi il lavoro se lo è procurato, facendo concorsi, eppure ritiene giusto fare ricorso, anche perchè non teme le ire dei futuri dirigenti. Forse è una questione di coraggio o di assecondare chi è dirigente, ma non tutti ragionano cosi e il tuo non mi sembra un discorso molto saggio. Poi dici di non volere giudicare chi è passato ma ti permetti di giudicare gli avvocati. Sai esistono anche quelli onesti. | |
Da: x saggio | 01/02/2011 19:16:00 |
Non mi sembri per niente saggio ma un qualunquista dell'ultima ora. Grazie davvero dei preziosi consigli, ma dispensa la tua saggezza a qualcun altro. Ognuno è libero di pensarla come vuole, ma chi ritiene che un proprio interesse sia stato leso ha tutto il diritto di fare valere le sue ragioni nelle sedi opportune senza per questo offendere nessuno e tanto meno i futuri (forse) dirigenti. Noi ci siamo stufati di abbassare sempre il capo, tu magari no. Vivi in pace e rispetta le scelte altrui. | |
Da: x saggio | 01/02/2011 19:16:11 |
quale avvocato? altro che TAR! | |
Da: occhio | 01/02/2011 19:17:31 |
come ho detto ho acquisito i compiti dichiarando che mi servivano per fare ricorso. Se dovessi pubblicare il contenuto sul sito starei utilizzando il contenuto per altri fini. Ricordiamo che c'è differenza tra comunicazione e diffusione dell'informazione e in ogni caso per utilizzi diversi da quelli consentiti. Occhio anche alle info che facciamo uscire. Ci sono sanzioni penali. Occhio alle informazioni che state dando | |
Da: x saggio | 01/02/2011 19:18:06 |
da quel che si legge mi sa che il giudice interssato non è certo amministrativo! | |
Da: per | 01/02/2011 19:23:38 |
occhio, teoricamente hai ragione non dimentichiamo però che nelle procedure pubbliche i diritti alla riservatezza vengono sostanzialmente meno e in ogni caso non si stanno facendo nomi | |
Da: scusate! | 01/02/2011 19:23:55 |
posso fare un accesso agli atti dichiarando che mi servono per diffonderli mezzo stampa? | |
Da: scusate! | 01/02/2011 19:26:41 |
in teoria... se non associati al nome si può..o no? | |
Da: per | 01/02/2011 19:27:10 |
Le domande ed i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l'esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza. Tali atti, quindi, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti che, pertanto, non assumono la veste di controinteressati in senso tecnico nel presente giudizio. Né, in concreto, l'omessa integrale intimazione in giudizio dei concorrenti cui si riferiscono gli atti in esame arreca loro alcun significativo pregiudizio non potendo gli stessi, in ragione di quanto detto, opporsi all'ostensione dei documenti richiesti dalla ricorrente. Questo il corpus della motivazione offerta dal Giudice amministrativo della Capitale, in ordine al ricorso promosso contro un provvedimento di parziale accoglimento della domanda di accesso agli atti di concorso proposta da uno dei concorrenti non vincitori; nella specie, la P.A. aveva opposto l'esigenza di attivare il meccanismo c.d. "del controinteressato" di cui al d.P.R. 184/2006 e alle relative norme di legge (n. 241/1990, n.d.a.), ritenendo ricorrenti esigenze di tutela della riservatezza dei concorrenti. In simile fattispecie, il T.A.R. non poteva non accogliere la domanda giudiziale proposta nel ricorso, volta - sostanzialmente - all'ottenimento dell'ostensione di tutti i documenti di concorso. Oltre che al tipico argumentum juris relativo alla indiscriminata (o quasi: cfr. C.G.E., III sez., in C-450/06) prevalenza del diritto di accesso finalizzato alla tutela giurisdizionale, infatti, è la portata sostanziale dei gli atti per l'accesso ai quali si propone istanza a motivare una reiezione della tesi della "tutela della privacy", dal momento che si tratta di atti contenenti informazioni non riservate e che il soggetto "compilatore" ha deciso di rendere pubbliche, a fini di valutazione e concorso per l'assegnazione del contratto. In effetti, non si tratta - nel caso in esame - di affermare la necessità di una tutela primaria di valori incomprimibili o, comunque, tali definiti dalla legge: non è, insomma, né un caso di accesso ai dati dell'offerta tecnica di una procedura ad evidenza pubblica (cfr., C.G.E. cit.), né un caso di accesso ad informazioni relative a dati riservati o sensibili (anche se, com'è noto, sulla rilevanza dei concetti di riservatezza e tutela della stessa nel settore dei procedimenti amministrativi, il legislatore non pare abbia mantenuto la medesima "idea" dalla quale ha mosso la stesura delle norme di cui al d.lgs. n. 196/2003, creando - infine - una forte incertezza del diritto sul punto). Dal che, pertanto, non pare possa conseguire una compressione che non sia illegittima del diritto di accesso agli atti, generalmente consentito sicut regula juris (con tutti i necessari presupposti di legge) e oggettivamente limitato (e limitabile) solo in casi tassativamente previsti dalla legge. | |
Da: scontato | 01/02/2011 19:27:34 |
Sentite anch'io ho visto un compito scritto in stampatello e so di chi è:ma lui scrive sempre così: è la sua grafia non è stampatello è la sua grafia: l'ho visto prendere appunti ai seminari..gli ho anche chiesto: ma tu scrivi sempre così?.Si, mi ha risposto. Cosa avrebbe dovuto fare? Inventarsi una grafia nuova o scrivere con la sinistra? Certo non l'ha fatto per rendersi riconoscibile. Ho letto il contenuto e secondo me è fatto bene..Troviamo altri motivi questi mi sembrano francamente campati in aria...Se poi vogliamo parlare della riconoscibilità esistevano 50 mila modi diversi... | |
Da: BUON CONSIGLIO DI STATO | 01/02/2011 19:27:44 |
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente DECISIONE Sul ricorso numero di registro generale 10191 del 2009, proposto da: Ispra - Istituto superiore della protezione e la ricerca ambientale, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso il quale è domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi 12; contro Donatella Ricci; nei confronti di Roberto Vincenzo Ilardi, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Campagnola, con domicilio eletto presso Antonio Campagnola in Roma, via Lutezia N. 8; per la riforma della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II BIS n. 10871/2009, resa tra le parti, concernente CONCORSO A N.34 POSTI DI COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE - VII LIVELLO. Visto il ricorso in appello con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roberto Vincenzo Ilardi; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 marzo 2010 il consigliere Roberto Giovagnoli e udito l'avvocato dello Stato Urbani Neri; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1. Con ricorso proposto innanzi al T.a.r. Lazio, il signor Ilardi impugnava chiedendone l'annullamento la disposizione commissariale dell'Istituto superiore della protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), nella parte in cui non ha ammesso il ricorrente al prosieguo della procedura concorsuale per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 35 unità di personale nel profilo professionale di funzionario di Amministrazione - livello V. Secondo l'ISPRA, il ricorrente non era in possesso del requisito previsto dall'art. 2 del bando di concorso che richiedeva, per la partecipazione, "l'aver prestato attività di servizio e/o collaborazione a qualsiasi titolo presso una P.A. per almeno un biennio nel triennio antecedente la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso". Il T.a.r. ha accolto il ricorso ritenendo che l'attività prestata dal sig. Ilardi presso il Conisma fosse da inquadrarsi come prestazione a favore della P.A. ai fini di quanto richiesto dall'art. 2 del bando di concorso. L'ISPRA ha proposto appello per ottenere la riforma di tale decisione. 2. L'appello merita accoglimento. E' noto come nel nostro ordinamento non esista una nozione unitaria e sempre valida di Pubblica Amministrazione. Esistono, al contrario, diverse definizioni, che hanno un contenuto più o meno ampio a seconda della ratio sottesa all'istituto che, di volta in volta, richiama il concetto. In altri termini, la nozione di soggetto pubblico non è intesa come categoria unitaria, ma viene elaborata settore per settore, adattandola alle esigenze sottese alla normativa delle singole materie. Si parla, non a caso, di nozione funzionale di P.A., proprio ad indicare che i confini della nozione variano al variare della funzione prevista dalla norma che ad essa fa riferimento. Anche a livello comunitario non esiste, del resto, come la Corte di Giustizia ha più volte affermato, un concetto unitario di Pubblica Amministrazione. La stessa nozione di organismo di diritto pubblico, cui fa riferimento l'appellante, non ha affatto carattere di generalità , perché rileva soltanto nel settore degli appalti pubblici, per assoggettare all'obbligo di gara soggetti che, ad altri fini, sono invece soggetti privati. Molto diversa è infatti la nozione comunitaria di Pubblica Amministrazione che viene in rilievo al fine di stabilire l'ambito di operatività della deroga al principio della libera circolazione dei lavoratori, o, ancora, quella elaborata in sede giurisprudenziale allo scopo di individuare i soggetti i cui comportamenti danno luogo alla responsabilità dello Stato per violazione del diritto comunitario. 3. Da tali premesse discende che la nozione di Pubblica Amministrazione cui fa riferimento l'art. 2 del bando di concorso oggetto del presente giudizio deve essere delimitata in base ad un criterio sostanziale (tenendo conto della ratio della previsione della lex specialis) e non meramente formale. Muovendo da tale criterio sostanziale, deve ritenersi che, quando per partecipare al concorso, il bando in esame richiede una certa esperienza presso una Pubblica Amministrazione, si sia inteso includere nel concetto di Pubblica Amministrazione solo quegli enti sottoposti, quando assumono personale, all'obbligo del pubblico concorso. E' solo questo dato che qualifica, infatti, nell'ambito di una procedura concorsuale, la pregressa esperienza lavorativa. Non è invece sufficiente la circostanza che l'ente in questione svolga pubbliche funzioni, anche perché oggi è sempre più diffuso il fenomeno che vede svolgere funzioni pubbliche da parte di soggetti ritenuti soggetti privati. A parità di funzioni esercitate, quindi, affinché l'esperienza lavorativa possa assumere valore come requisito di partecipazione al concorso, occorre che essa sia stata svolta in seguito al superamento di un pubblico concorso. Da tali considerazioni discende la fondatezza dell'appello. Emerge, infatti, dallo Statuto del Conisma che questo può procedere ad assunzioni anche senza pubblico concorso, con ciò evidenziandosi una netta distinzione rispetto ai tradizionali principi del pubblico impiego. 4. L'appello deve, in definitiva essere accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve respingersi il ricorso di primo grado. Sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di giudizio. P.Q.M. Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado. Spese di entrambi i gradi compensate. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 marzo 2010 con l'intervento dei Signori: Giuseppe Barbagallo, Presidente Rosanna De Nictolis, Consigliere Roberto Garofoli, Consigliere Giancarlo Montedoro, Consigliere Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE | |
Da: per saggio | 01/02/2011 19:28:13 |
faremo tesoro dei tuoi consigli.... come no! Comunque di solito quando si comincia con espressioni del tipo "una persona di mia conoscenza.... blabla " ci si vuol riferire ala propria esperienza ! Perdere il lavoro per stare dietro ad un ricorso??? ma che dici?'' | |
Da: durante lo scritto | 01/02/2011 19:35:20 |
è stato detto di non usare sottolineature nel testo perchè si trattava di segno di riconoscimento, al mio vicino di banco che lo chiedeva. Quando io , poi, ho chiesto se potevo utilizzare la parola "svolgimento" mi è stato detto ( giustamente) che era vietato. Non so se fra questi 35 ( fatta salva la buona fede) ce ne siano altrettanti che se si sono messi tutti questi problemi.... O tutti gli svolgimenti sono ineccepibili dal punto di vista dei segni grafici di riconoscimento.... boh? | |
Da: per | 01/02/2011 19:43:24 |
scontato Ho una figlia alle elementari e le hanno insegnato la differenza tra corsivo minuscolo, corsivo maiuscolo, stampato minuscolo, stampato maiuscolo. Possibile che un aspirante dirigente non sappia scrivere in corsivo. Quello che dici sarà anche vero ma sembra assurdo. Quello che ha detto il presidente, durante la seduta, non può passare inosservato.. Stava esercitando una pubblica funzione e quindi tutto quello che dice ha valore. Spero risulti nei verbali, ma se non risulta e viene negato per la mancanza formale allora non credo più alla buona fede e l'amministrazione si appiglia a tutto. Ma allora poi non ci si lamenti se delle persone si lamentano su un forum. Se si vuole corretezza la si deve anche dare | |
Da: oh "scontato" | 01/02/2011 19:45:44 |
ma che dici, anche tu parli di te stesso? A maggior ragione uno si sforza di non usare un carettere riconoscibile, es. mix di stampatello minuscolo, corsivo e stampatello maiuscolo. Se uno vuol diventare dirigente, lo sforzo lo può anche fare, sapendo cosa c'è in ballo non credi? Credo che anche così si dimostra determinazioen eforza di volonta, oltre (ovviamente) alla correttezza e rispetto degli altri | |
Da: BUON CONSIGLIO DI STATO | 01/02/2011 19:51:33 |
STATUTO SARDEGNA RICERCHE già consorzio 21 ART. 13 Personale 1.Il trattamento economico e giuridico dei dipendenti del Consorzio, ivi compreso quello del Direttore Generale, è regolato dal contratto collettivo attualmente applicato . Sardegna Ricerche adotta, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità , nonché dei principi di selettività e concorsualità nelle progressioni di carriera e nel riconoscimento degli incentivi al personale finalizzati alla valorizzazione del merito e all'incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa. 2. Gli atti generali di organizzazione stabiliscono le procedure di costituzione, modificazione ed estinzione del rapporto di lavoro presso il Consorzio, i compiti e le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari, i criteri e le modalità di assegnazione degli incarichi di direzione dei programmi e le relative responsabilità il regime di incompatibilità del rapporto d'impiego o di lavoro con qualsiasi impiego pubblico o privato e con l'esercizio continuativo di qualunque professione, commercio o industria. Il regolamento reca specifiche norme in materia di formazione professionale dei dipendenti e di mobilità professionale e territoriale. STATUTO CONISMA ART. 12 - PERSONALE La dotazione organica, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del Consorzio sono stabiliti in apposito regolamento adottato dal Consiglio Direttivo e approvato dal Ministero dell'Università e della Ricerca. Detto regolamento sarà predisposto tenuto conto, ove possibile ed opportuno, della disciplina economica e giuridica del corrispondente personale universitario e/o del personale delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione di cui all'art.9 della Legge 09/05/1989 n° 168. In relazione a particolari esigenze della ricerca e per l'esecuzione di specifici programmi di ricerca, il Consorzio potrà procedere all'assunzione, mediante contratti a termine, di personale, anche di cittadinanza straniera, secondo le norme del regolamento di cui al precedente comma. | |
Da: allibita | 01/02/2011 19:52:24 |
la commissione ha corretto tutti i compiti in circa 15 sedute, ovvero 33 compiti a seduta, siamo sicuri che li abbia letti??? mi sta sorgendo un atroce dubbio.... | |
Da: atroce dubbio? | 01/02/2011 20:01:29 |
Guarda ti tolgo subito dal dubbio: la valutazione è stata di carattere globale e superficiale, particolarmente "affrettata", diciamo così. E' matematico!!! Se sono rimasti 10 ore per ogni sessione, senza nemmeno alzarsi per fare pipì , significa che hanno dedicato una media di 18 minuti a testa, tra lettura, consultazione, valutazione, assegnazione del punteggio particolare e verbalizzazione dello stesso. Se invece hanno lavorato senza prendere fiato per 8 ore ogni sessione , ci hanno messo 14,5 minuti per ogni compito. Direi che realisticamente hanno dedicato una media di 10 minuti per compito -tutto compreso. Tuttavia a quanto pare i tempi di correzione e valutazione non sono così importanti.... MA come fa questa gente, poi a guardarsi allo specchio serenamente? | |
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