>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

Esame avvocato Spagna
61277 messaggi, letto 962628 volte
 Discussione chiusa, non è possibile inserire altri messaggi

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum    


Su questo thread è assolutamente vietata la compravendita di quiz e dispense.
Qualsiasi messaggio postato in tal senso verrà immediatamente segnalato alla Guardia di Finanza.

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, ..., 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043 - Successiva >>

Da: crisi17/08/2010 10:48:22
c'è crisi....

Da: Abogado Demian17/08/2010 10:50:43
Se il titolo SANZIONA UNA FORMAZIONE PREVISTA DAL SISTEMA DI ISTRUZIONE DELLO STATO MEMBRO CHE LO RILASCIA [ ricordo che la concessione della credencial è subordinata al superamento della prueba de aptitud sobre las 9 asignaturas indicadas en la resolucion ] le disposizioni delle direttive comunitarie sul riconoscimento dei diplomi sono GIA' INVOCABILI.

Da: indovinate da dove viene17/08/2010 10:55:50
ma certo, è solo una guerra mediatica. in fondo non è nulla di grave, alcune persone stanno perdendo i clienti e altre non troveranno mai lavoro dopo essere state indicate su tutti i principali giornali come "vergona dell'avvocatura" e autori di un "vergognoso imbroglio" da parte di de tilla, a sua detta rappresentante dell'"avvocatura più seria".
fra il parere dell'estate 2009 del cnf (anch'esso sconclusionato ma non aggressivo e nemmeno offensivo) e l'esposto all agcom del 2010 (in cui si minacciano cancellazioni e quant'altro) c'è stata l'attività di fine argomentazione del de tilla e dei suoi accoliti, ben supportati da giornalisti che ripetono sui loro articoli blaterazioni, imprecisioni e falsità talmente assurde da far sorgere il sospetto che scrivano articoli commissionati.

ma sì, facciamoci una bella risata, non è successo nulla

Da: Abogado Demian17/08/2010 10:58:34
Per inciso: CAVALLERA la prueba de aptitud NON L'HA FATTA !!!

Da: indovinate da dove viene17/08/2010 11:03:37
ancora una cosa: maurizio de tilla ha mai parlato dell'esame a catanzaro o a reggio calabria, con le inchieste della magistratura che hanno acclarato migliaia di compiti fatti in fotocopia, tutti identici e tutti promossi? ha mai aperto bocca sulle testimonianze che parlavano di commissari che dettano a tutti i compiti in rigoroso silenzio?

e si permette di offendere chi si è massacrato per superare 9 o 10 esami in un paese straniero in lingua straniera per sfuggire all'inferno delle raccomandazioni e dell'illegalità.

ma qui stiamo davvero scherzando, davvero siamo un paese da terzo mondo

Da: Abogado Demian17/08/2010 11:13:17
Sintesi del Caso Cavallera [ C 311/06 ] per chi non ha mai avuto voglia o tempo di andarsela a leggere:

Un bel giorno il sig. Cavallera, decide di diventare ingegnere senza sostenere l'esame di stato in Italia. Poichè in Spagna gli ingegneri possono iscriversi all'albo dietro semplice presentazione della propria laurea, decide anzitutto di ottenere l'omologazione in Spagna del proprio titolo di laurea. Cavallera chiede e ottiene l'omologazione senza aver sostenuto alcun "requisito formativo complementario", porta la credencial al colegio de ingenieros tecnicos industriales [ mi pare ] e si iscrive nel relativo colegio. Dopodichè, armato di documento che attesta l'iscrizione al colegio espanol, torna in italia presentando richiesta di riconoscimento del titolo al ministero Italiano, che la concede. Il Consiglio nazionale ingegneri impugna il decreto di riconoscimento ricorrendo al TAR e perde. Ricorre quindi al Consiglio di Stato il quale interroga la CGCE che emana la ormai arcinota sentenza sulla base della quale si annulla il decreto di riconoscimento del titolo ottenuto in Spagna [ e, quindi, anche l'iscrizione nel colegio de ingenieros ] ciò perchè [ C 311/06 ] "Le disposizioni della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, non possono essere invocate, al fine di accedere ad una professione regolamentata in uno Stato membro ospitante, da parte del titolare di un titolo rilasciato da unâ autorità di un altro Stato membro che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale Stato membro e non si fondi ne su di un esame ne su di unâ esperienza professionale acquisita in detto Stato membro."

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: http//abogados.splinder.com/17/08/2010 11:25:27
x ma. Forse è un eufenismo parlare di falso ecc. Ma, non puoi negare che vi è un uso strumenate e distorto delle citate sentenze. Da non dimenticare, anche se l'Associazione a questo punto farà pesare detto argomento, l'Italia pretende in nome della "Stategia di Lisbona" una marea di contributi a fondo perduto e, poi rinnega gli stessi principi, non permettendo ai laureati e professionisti CE, di esercitare in Italia. Solo le università di Emilia Romagna e Marche, hanno ricevuto o si apprestano a ricevere per attuare la Stategia di Lisbona dalla BEI, circa 1.400.000.000,00 di euro............

Da: http//abogados.splinder.com/17/08/2010 11:28:18
ripeto per chi non è esperto di numeri: Unmiliardoquattrocentomilioni di euro ovvero circa tremilamiliardi di lire: 3000.000.000.000

Da: bah?17/08/2010 11:30:16
COMUNICATO STAMPA. LA QUESTIONE DEGLI "ABOGADOS".  


Data: 04/08/2010
Notizia: COMUNICATO STAMPA





Con riferimento alla nota questione dei laureati in giurisprudenza che si recano in Spagna od in Portogallo per ottenere il titolo di âabogadoâ, evitando così di sostenere il selettivo esame di abilitazione allâesercizio della professione forense che è invece obbligatorio in tutti gli altri Paesi dellâUnione Europea, il Consiglio dellâOrdine degli Avvocati di Roma â" che con i suoi quasi 24.000 iscritti è il più consistente, numericamente, di tutto il continente â" nellâAdunanza del 29 luglio u.s. ha deliberato, in ossequio alle pronunce giurisdizionali emanate in materia ed ai principi generali dellâordinamento forense italiano, di:

1)   Sospendere le richieste di iscrizione allâAlbo in giacenza, per iniziare ad eseguire istruttorie approfondite che accertino lâavvenuto svolgimento della professione forense, da parte degli interessati, nei Paesi ove il titolo è stato conseguito, ovvero lâacquisizione di idonea esperienza professionale maturata allâestero;

2)   Convocare i soggetti, iscritti sino ad ora ai sensi dellâart. 6 D.L.vo n. 96 del 2001, onde procedere a svolgere adeguata istruttoria circa il possesso effettivo, in capo ai medesimi, dei requisiti per poter esercitare la professione di avvocato.



Il Consigliere Segretario

avv. Rodolfo Murra


Fonte: SEGRETERIA ORDINE
Riferimenti: .
.
  
 


 

Da: Abogado Demian x ma... credo ti riferissi a questo17/08/2010 11:51:42
[ http://www.simone.it/cgi-local/Codici/newart.cgi?514,7,816,7,0,0,1 ]

476. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. â" Il pubblico ufficiale, che, nellâesercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni [491] Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso [c.c. 2699, 2700], la reclusione è da tre a dieci anni [482, 490, 492, 493]

Il concetto di atto pubblico, agli effetti penalistici, è più ampio di quello del codice civile [v. c.c. 2699, 2700], dovendo rientrare in esso non solo quei documenti redatti, con le debite formalità, da un notaio o da un altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede, ma anche i documenti formati dal pubblico ufficiale o dal pubblico impiegato incaricato di un pubblico servizio e compilati, con le debite formalità, per uno scopo di diritto pubblico, inerente allâesercizio della propria funzione e del pubblico servizio, al fine di comprovare un fatto giuridico o di attestare fatti da lui compiuti o avvenuti in sua presenza ed aventi rilevanza giuridica (Cass. 17-7-1990, n. 10414) ]

Da: Castigo divino la vendetta17/08/2010 11:52:07
Ha fatto bene il collega Cuenca...Ottenuto il suo risultato ha abbandonato il forum.

Talune affermazioni di colleghi meriterebbero ben altro che la cancellazione dall'albo.

E c'è stato qualcuno che ha pure avuto ilcoraggio di muovergli critiche con tutto quelli che ha fatto..

Complimenti davvero....

Il problema e' che fate fare un doppio lavoro a chi qualcosa ne capisce , perché innanzi all' autorità deve anche essere demolito ilcumulo di inesattezze che vengono dette.

Andata sul sito dell'associazione a leggere prima di scrivere insensatamente.

Leggete e poi giudicate.

Da: Abogado Demian x ma...17/08/2010 12:01:19
Comunque.. ci tengo a far presente che QUESTO REATO a mio parere NON E' STATO COMMESSO, nemmeno nel famoso parere CNF n. 17 del 2009, è stato semplicemente MAL INTERPRETATO.. ditegli quello che volete, ma il CNF è formato da gente che sa il fatto suo e sa come scrivere e fare questo mestiere, per questo li rispetto !! Nell'oscurità delle forme magari fomentano il caos [ aiutati da chi poi le spara senza pensarci ] ma non affermano falsità..

Da: Abogado Demian [ mio post pag. 76 forum ]17/08/2010 12:06:09
Sul richiamo del parere CNF alla sentenza Cavallera

Parere CNF 17/2009 punto 5: Colui che, come nel caso di cui alla sentenza C-311/06, intenda spendere il titolo straniero dopo una procedura di trasferimento allâï¿ï¿estero solo âï¿ï¿burocraticaâï¿ï¿ e senza documentare alcun periodo di esercizio professionale, potrà a buon diritto indurre ad un rigetto della domanda. Viceversa, non potranno essere penalizzati i professionisti, anche se in possesso di cittadinanza italiana o di una formazione accademica in Italia, i quali dimostrino lâï¿ï¿effettivo svolgimento di esperienza professionale allâï¿ï¿estero (come è avvenuto nel caso di cui alla sentenza del CNF 20 dicembre 2008, n. 175). Si dovrà, in ultima analisi, procedere attraverso una specifica considerazione di elementi eventualmente sintomatici dellâï¿ï¿abuso di diritto, particolarmente attenta nel caso in cui, successivamente allâï¿ï¿iscrizione del professionista quale âï¿ï¿stabilitoâï¿ï¿, lâï¿ï¿integrazione avvenga attraverso la verifica affidata alla prova attitudinale.

Commento: a ben vedere il CNF, di fatto, nel proprio parere, non richiede espressamente, per essere iscritti nella sezione speciale dell'albo, che il richiedente abbia già svolto un'esperienza professionale all'estero. Nel punto 5 si citano 2 casi, coincidenti con i due casi estremi: il primo è quello DI chi ottenne un'omologazione ESCLUSIVAMENTE BUROCRATICA [ SENZA ESAMI INTEGRATIVI ] E SENZA AVERE SVOLTO PRATICA PROFESSIONALE ALL'ESTERO; il secondo è quello di chi ottenne un'omologazione SUBORDINATA AL PREVIO SUPERAMENTO DI ESAMI INTEGRATIVI [ VEDI CONCLUSIONI KOLLER ] E ABBIA ESERCITATO LA PROFESSIONE ALL'ESTERO PER UN CERTO PERIODO. Ora chiaramente il dubbio riguarda tutti i casi intermedi alle due situazioni estreme citate dal parere CNF e in particolare il caso di chi ottiene un'omologazione SUBORDINATA AL PREVIO SUPERAMENTO DI ESAMI INTEGRATIVI ma senza AVERE ESERCITATO LA PROFESSIONE ALL'ESTERO PER UN CERTO PERIODO. Ora, se le conclusioni Koller saranno confermate non ci sarà alcun dubbio, ESAMI INTEGRATIVI + OMOLOGAZIONE = DIPLOMA EX 2005/36/CE.. ma sin da ora alla luce della CAVALLERA si può con certezza affermare che LA CREDENCIAL DE HOMOLOGACION non rientri nella nozione di DIPLOMA solo in mancanza di CIASCUNO dei seguenti REQUISITI A) FORMAZIONE PREVISTA DAL SISTEMA EDUCATIVO DELLO STATO MEMBRO DI RILASCIO DEL DIPLOMA [ ES: REQUISITOS FORMATIVOS COMPLEMENTARIOS ] B) SUPERAMENTO DI UN'ESAME PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE [ CHE IN SPAGNA PER ORA NON  NON ESISTE ] C) SVOLGIMENTO DI UN CERTO PERIODO DI PRATICA PROFESSIONALE. Se anche solo uno di questi requisiti risulta integrato,in base alla sentenza CAVALLERA è da ESCLUDERSI che possa parlarsi di ABUSO DEL DIRITTO.. cioè CREDENCIAL + [ alternativamente ] A, B o C = DIPLOMA ex 2005/36/CE

Da: filippo17/08/2010 12:11:38
Ad ulteriore supporto della tesi (sostenuta in primis da Demian) che ravvisa nel Tar la giurisdizione sulla mancata iscrizione o sulla cancellazione dell'abogado si attaglia perfettamente una recentissima ordinanza delle Sezioni Unite della Cassazione n 6529 del 17/3/2010 che si incentra sull'analisi di costituzionalità delle previsioni normative che istituiscono giudici estranei al novero dei "giudici comuni" (ordinari e amministrativi).
Le affermazioni della Cassazione non potranno non determinare (anche) il disconoscimento della natura di giudice nei confronti del Consiglio Nazionale Forense (per come è oggi disegnato quanto a costituzione e attribuzioni dalla legge professionale del 1933). Secondo la CASSAZIONE non vi puo' essere giustizia domestica (autodichia) se ne deriva tutela debole per il ricorrente , la tutela debole si configura allorquando sia riscontrato il difetto di uno dei seguenti requisiti fondamentali ossia : precostituzione,imparzialità ed indipendenza.
Il percorso argomentativo delle Sezioni Unite si svolge alla luce dei criteri di costituzionalità, integrati dalle norme della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (art. 6 par. 1), quali interpretate dalla Corte di Strasburgo (secondo il procedimento di ingresso nell'ordinamento nazionale precisato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 348 del 2007).
L'argomentazione sviluppata dalla Cassazione non riguarda direttamente la giurisdizone del CNF ( L'OGGETTO dell'ordinanza è relativo alla giurisdizione domestica in merito alle controversie dei dipendenti  degli organi costituzionali in particolare del Presidente della repubblica) ma essa risulta di per sè fondamentale  per negare natura di giudice al Consiglio Nazionale Forense.
Ciò perchè, non è certamente possibile riconoscere nel C.N.F. le caratteristiche di imparzialità e indipendenza-terzietà che le Sezioni Unite individuano invece nei collegi istituiti per la soluzione delle controvesie sui rapporti di lavoro instaurati con la Presidenza della Repubblica.
In sintesi si potrà argomentare sulla base dell'ordinanza 6529/2010 delle SS.UU.:
1) non è sufficiente che un Organo costituzionale come la Presidenza della Repubblica, la cui autodichia ha fondamento costituzionale (anche se indiretto, come insegnano le SS.UU.), rivendichi una qualche potestà potestà giurisdizionale perchè esso possa esser considerato senz'altro legittimato costituzionalmente quale giudice. Malgrado l'insindacabilità degli interna corporis degli organi costituzionali, deve ritenersi doverosa la verifica del fondamento costituzionale di una forma di giurisdizione che inevitabilmente decurta il potere decisorio della giurisdizione comune. E la giurisdizione in questione potrà ritenersi "idonea" solo se non offra "tutela debole" in riferimento agli art. 2, primo comma, e 3 della Costituzione: solo se, in particolare, sia riconoscibile come imparziale e indipendente (oltre che precostituita);
2) se è vero quanto detto al punto 1), deve convenirsi che, considerata la centralità della giurisdizione comune non speciale, non può esser riconosciuto giudice un ente quale il C.N.F., che non è certo Organo costituzionale e perciò non può vedersi riconosciute prerogative giurisdizionali che si vogliano derivare (come per l'autodichia di organi costituzionali quali le camere e il Presidente della repubblica) dall'esigenza costituzionale di garantirne l'autonomia e indipendenza. Esso C.N.F. non ha, in virtù della sesta disposizione transitoria della Costituzione, una attribuzione giurisdizionale che possa ritenersi prevalente su indiscutibili vizi di costituzionalità emergenti (innanzi tutto, ma non solo) dal parametro di cui all' art. 111 Cost. (PRIMO: carenza d'indipendenza e terzietà del C.N.F. rispetto ad alcuni soggetti, e cioè i Consigli degli Ordini degli Avvocati, che con elezioni scelgono i componenti dello stesso C.N.F. e che sono, ciò non di meno, parti innazi al C.N.F. (da essi eletto) nei giudizi sui loro provvedimenti in tema di disciplina e di tenuta degli albi; SECONDO: carenza d'indipendenza e terzietà rispetto ai Consigli degli Ordini degli Avvocati, non essendo i membri del C.N.F. in rapporto esclusivamente onorario col complesso degli avvocati che risultano iscritti negli albi; TERZO: carenza di una garanzia di professionalità nell'esercizio della giurisdizione poichè gli eletti al C.N.F. sono avvocati che in nessun modo debbono aver dato prova di capacità tecnica d'esercitare la giurisdizione ma debbono semplicemente risultare i prescelti in votazioni che per nulla debbono considerare la specifica capacità all'esercizio della giurisdizione; QUARTO:  esercizio, nelle stesse materie, delle tre non accorpabili attribuzioni di legislatore, amministratore e giudice).
Per esso C.N.F. deve valere a pieno, più che per organi costituzionali quali le Camere o il Presidente della Repubblica (per i quali comunque l'autodichia, pur se è ammessa da Corte costituzionale e Corte di Strasburgo, incontra il vaglio necessario della compatibilità col sistema di tutele disegnato dalla Costituzione, come insegna l'ordinanza della Cassazione 6529/2010), il rigore col quale l'ordinamento garantisce l'indipenza e l'imparzialità dei giudici attraverso le regole relative alla selezione di essi, non esclusa la determinazione dei loro requisiti professionali .
Si evidenzia, infatti, come nella sentenza n. 60 del 3 aprile 1969, la Corte costituzionale abbia affermato: "L'indipendenza è voluta dal costituente anche per i giudici speciali in vista della completa attuazione del precetto, comune ad essi e ai magistrati ordinari, che li vuole soggetti soltanto alla legge. Il principio dell'indipendenza è volto ad assicurare l'imparzialità del giudice o meglio, come è stato accennato, l'esclusione di ogni pericolo di parzialità, onde sia assicurata al giudice una posizione assolutamente super partes. Va escluso nel giudice qualsiasi anche indiretto interesse alla causa da decidere".
Come sostiene Nicola Occhiocupo in un articolo dal titolo "Alla ricerca di un giudice: a Berlino, ieri; a Strasburgo, oggi; a Lussemburgo e a Roma, domani, forse" (pubblicato nella rivista Il diritto dell'Unione Europea), "si tratta di connotati essenziali, che ineriscono la funzione giurisdizionale, ricavati dai principi costituzionali, espressi e inespressi, fortemente consolidati a livello dottrinale, cui la Corte costituzionale, sin dai primi tempi, della sua attività ha cercato di dare effettività, in mezzo a difficoltà molteplici, al fine di definire il "modello" di giurisdizione presente nella legge fondamentale, anche attraverso un'opera di eliminazione della folta boscaglia di giurisdizioni speciali, nate nel passato, di cui la Costituzione, all'art. 102, fa espresso divieto". Evidenzia ancora Occhiocupo che il diritto fondamentale della tutela giurisdizionale "trova ormai riconoscimento e garanzia, oltre che nelle Costituzioni dei paesi membri dell'Unione e nella Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, negli articoli 8 e 10 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, del 10 dicembre 1948, nell'articolo 14, n. 1, del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 19 dicembre 1966, nell'ordinamento comunitario, ad opera della giurisprudenza della Corte di Giustizia, ed ora nell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, adottata a Nizza il 7 dicembre 2000. E' vero che l'art. 47 non sembra presentare profili particolarmente innovativi, rispetto a quanto consacrato nella Costituzione italiana, nelle altre Costituzioni europee e negli orientamenti consolidati di estrazione giurisprudenziale. E' altrettanto vero, però, che esso trovasi nel capo VI, dedicato alla "giustizia", rubricato come "diritto a un ricorso effettivo e  ad un giudice imparziale" , volendo statuire, tra l'altro, il principio di effettività del ricorso: "Ogni individuo ha diritto -recita il secondo comma- a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente e entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparzial, precostituito per legge". E' appena il caso di ricordare, inoltre, che la Corte di giustizia ha sancito questo diritto quale principio giuridico generale dell'ordinamento dell'Unione Europea: > (Corte di giustizia, sentenza 15 maggio 1986, 1.222/84, Marguerite Johnston, in Raccolta, 1986, 1651 ss.)  

Da: september more..per ma17/08/2010 12:21:01
ovviamente la questione del reato di falso e abuso d'ufficio era solo una provocazione anche se astrattamente sarebbero configurabili entrambi i reati:
1) per il falso se si dimostrasse che egli era perfettamente a conoscenza dellla causa koller e abbia omesso di citarle al solo fine di danneggiare una parte e/o favorire un 'altra(dolo specifico) ci starebbe..
2) per l'abuso d'ufficio si potrebbe sostenere che l'avv. in quel momento svolge una pubblica funzione , emettendo un parere, che di fatto, va a incidere sulla colettività....
questo in astratto se poi devo sentire che devo studiarmi il diritto o cose simili rimango esterrefatto...non capisco cosa vuoi dimostrare o da dove vieni o chi ti ha mandato stronzetto...

Da: Abogado Demian17/08/2010 12:27:54
Ha ha ha !!! T'ho messo er pepe ar culo eh? ;) Nulla di personale, mera volontà di chiarezza !!

Da: filippo17/08/2010 12:50:06
Se loro affermano che noi abbiamo commesso un abuso e quindi una frode del diritto comunitario : due sono le cose : 1) se è vero nulla questio 2) se è falso (ed è falso perchè noi abbiamo effettuato un percorso che è addirittuara incentivato dall'ordinamento comunitario e e ciò è agevolmente desumibile anche dalle sentenze della Corte di Giustizia Europea) allora i reati ci  sono senz'altro  e si ravvisa la diffamazione a mezzo stampa di una intera categoria .............

Da: indovinate da dove viene17/08/2010 12:53:58
il problema non è izzo ma de tilla. de tilla ha cominciato a sparare a zero in tempi non sospetti e, visto che nessuno ha reagito e il de tilla non ha pagato il prezzo delle sue offese e denigrazioni, altri si sono accodati per cavalcare l'onda.
ricordiamoci di de tilla (io me ne ricorderò a lungo) senza però fargli troppa pubblicità, da come si comporta sembrerebbe proprio desiderare bramosamente che si parli della sua persona, non occorre un genio per capire che ha brame elettive. tempo fa apparve anche un articolo di giornale in cui si diceva della sua scalata al cnf.
i nemici di de tilla saranno sempre miei amici, anche perchè probabilmente sapranno esprimersi in un italiano migliore del suo :)

Da: indovinate da dove viene17/08/2010 13:37:45
e purtroppo ho anche paura che, essendo passata la linea del de tilla, il cnf stia facendo pressioni sulla corte di giustizia per una sentenza a loro favorevole, aiutato in tale opera dalle organizzazioni professionali di paesi i cui ordini profesisonali fanno della competenza e della concorrenza un valore da difendere, come ad esempio la grecia... (andate a vedere le conclusioni della causa koller, non a caso le argomentazioni contrarie vengono proprio dal governo greco). non resta che sperare che l'europa si dimostri ancora una volta qualcosa di molto più serio e pulito di quello che certi signori vorrebbero.

Da: RICKY17/08/2010 13:46:08
Domanda, nessuno mi sa dire se dopo il parere del Cnf 2009, qualcuno si è presentato in un Ordine Italiano x iscrizione all'albo degli stabiliti con doc. idonea che attesta l'esercizio della professione in terra iberica ed è stato respinto?
E poi mi chiedo... se alla luce delle difficoltà che si presentano in Italia, qualcuno nn ha pensato di emigrare ed aprire uno studio in Spagna....grazie in anticipo x le risposte

Da: ma..17/08/2010 14:01:28
E dove sarebbe la condotta illecita, dunque?

Da: filippo17/08/2010 14:11:34
Io ritengo che  il governo greco a livello comunitario valga meno di zero dato che stava affondando l' euro .Il discorso delle pressioni potrebbe avere un senso solo se la questione fosse controversa ma sul punto la giurisprudenza della Corte di Giustizia si è già formata in modo chiarissimo e in ogni caso un giudice non puo modificare le norme oggetto di interpretazione  , il giudice comunitario puo'solo dire se nel caso specifico il cittadino ha abusato del diritto comunitario o meno , l'abuso è  una ipotesi eccezionale e si determina solo se con la singola condotta artificiosa si contraddice lo spirito e la finalità ultima della direttiva comunitaria invocata............posto che la finalità della direttiva sul riconoscimento è quella di garantire un mercato comunitario della formazione professionale e che ogni cittadino puo'scegliere liberamente lo stato membro dove acquisire la qualifica professionale (e puo scegliere anche quello piu' conveniente ossia quello che mette meno barriere nel senso che ti da la qualifica semplicemente perchè studi e non ti blocca invece solo per preservare una casta : ricordiamoci che stiamo parlando di una semplice abilitazione mentre in Italia è solo una barriera  corporativa )............l'abuso non vi puo' mai essere in presenza di una formazione accademica integrativa( o di un esercizio professionale qualora vi sia stata una mera omologa formale  alla Cavallera) nello stato che ti attribuisce il titolo............

Da: Abogado Demian [ Errata corrige ]17/08/2010 14:42:25
Il 476 [ falso materiale ] citato qualche post addietro non centra nulla.. volevo riportare il 479 [ falso ideologico ]

art. 479 - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni , attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476;

Il concetto di atto pubblico, agli effetti penalistici, è più ampio di quello del codice civile [v. c.c. 2699, 2700], dovendo rientrare in esso non solo quei documenti redatti, con le debite formalità, da un notaio o da un altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede, ma anche i documenti formati dal pubblico ufficiale o dal pubblico impiegato incaricato di un pubblico servizio e compilati, con le debite formalità, per uno scopo di diritto pubblico, inerente allâï¿ï¿esercizio della propria funzione e del pubblico servizio, al fine di comprovare un fatto giuridico o di attestare fatti da lui compiuti o avvenuti in sua presenza ed aventi rilevanza giuridica (Cass. 17-7-1990, n. 10414) ]

Da: Abogado Demian17/08/2010 14:47:28
E comunque non c'è di che denunciare..

Da: Castigo divino la vendetta17/08/2010 14:55:13
Alla fine se i COA non sapevano come fotterci(scusate il termine) qui troveranno tutti i migliori spunti per farlo.

Grazie ad alcuni di voi.

Mi chiedo a che gioco stiate giocando.

Se c'è malafede o demenza pura.

Ci tengo ad evidenziare tutto questo nel rispetto di chi si e' mosso ditro le quinte ed ha già risolto qualcosa invece di ciarlare.

Da: indovinate da dove viene17/08/2010 15:01:50
mah, più che il falso di izzo io punterei gli occhi sulla diffamazione di de tilla, soprattutto il de tilla di qualche mese fa con l'"imbroglio smascherato", la "vergogna dell'avvocatura", etc etc. lì ci sarebbe davvero da divertirsi. poi valuterei la possibilità di un esposto all'ordine a cui appartiene il signore di cui sopra, ammesso che sia iscritto in qualche ordine, non credo che sia possibile appellare in questo modo dei colleghi mentre si rilasciano comunicati e interviste a giornali a tiratura nazionale. poi valuterei se si sono infrante le norme sulla concorrenza, considerando che il de tilla stesso è un concorrente di coloro che vengono infangati. poi penserei ad eventuali risarcimenti danni.
questo da un punto di vista del diritto. da un punto di vista "politico" farei di tutto per osteggiare il nostro amico, visto che alla dimensione politica sembra particolarmente interessato.
questo signore ha scatenato una lotta senza quartiere, volgare e pretestuosa, solo per farsi pubblicità e ottenere qualche voto da gente frustrata e giustamente incazzata dalla situazione italiana, che non esiste in nessun altro paese. ha fatto i suoi conti, facciamo in modo che si renda conto che forse non sono esatti come crede. abbiamo dalla nostra il diritto e non solo.

Da: indovinate da dove viene17/08/2010 15:04:42
io non credo che dovremmo muoverci "dietro le quinte", non abbiamo niente da nascondere. va fatto tutto alla luce del sole e chi ci ha attaccato deve pagare, punto. il danno che certa gente ha causato a molti non è nemmeno quantificabile. e per cosa poi? per un po' di pubblicità e "sottili" manovre politiche.
porca miseria, siamo in europa, basta con gli intrallazzi, gli imbrogli, i silenzi,  favori. esiste il DIRITTO, porca miseria. e le cose si fanno anche solo per principio.

Da: http://abogados.splinder.com/17/08/2010 15:50:32
Colleghi, di più non posso dirvi, ma ci sono delle novità da brividi.
Sapevate che la nomina del COA capitolino è stta impugnata innanzi il TAR, per gravi irregolarità?
DT, la tua ora è giunta...........................

Da: indovinate da dove viene17/08/2010 16:27:44
ci sono dei personaggi che hanno cercato e stanno tutt'ora cercando di prendere il controllo "de facto" (e non solo) dell'avvocatura italiana sfruttando il momento politico. stiamo attenti perchè i danni fatti ora non so se potranno mai essere riparati.

Da: X Ricky17/08/2010 17:47:12
Io si, ed altri amici lo stesso in diverse regioni....

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, ..., 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043 - Successiva >>


Torna al forum