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Esame avvocato Spagna
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Da: da associazione | 13/08/2010 17:18:15 |
dai il tuo apporto scrivi a: assocazioneabogados@libero.it http://abogados.splinder.com/ | |
Da: avv | 13/08/2010 17:42:54 |
Ragazzi chi deve fare la prueba a Murcia Publica? L'iscrizione si puo' fare via internet? | |
Da: alex x tutti | 13/08/2010 18:28:36 |
cerco dispense x avila la mia mail è jackien@inwind.it | |
Da: Advocat | 13/08/2010 20:46:46 |
Qualcuno continua a dire (Demian se non vado errato) che in caso di diniego di iscrizione o di cancellazione, sarebbe competente il TAR. E invece è competente in via esclusiva il CNF, quale giudice. Autorità: T.A.R. Milano Lombardia sez. III Data: 06 aprile 2009 Numero: n. 3160 Parti: ***** C. Ord. avvocati ***** e altro Giusta la testuale previsione di cui al r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, artt. 24, 31, 35, 37, 50 e 54, recante l'ordinamento della professione di avvocato, sono devolute alla giurisdizione del Consiglio Nazionale Forense tutte le controversie relative all'iscrizione, come al rifiuto di iscrizione, nonché alla cancellazione dagli albi professionali degli avvocati, come anche quelle relative all'esercizio del potere disciplinare nei confronti degli stessi. (il T.A.R. rigetta il ricorso) | |
Da: Advocat | 13/08/2010 20:49:14 |
Ciò detto, ecco che succede se qualcuno incautamente ricorre al tar: condanna alle spese. Dura lex sed lex | |
Da: Advocat | 13/08/2010 21:00:31 |
Dunque: se ricorrete, fatelo al cnf e con un ricorso adeguato (non create precedenti negativi). Sul punto, hanno fatto bene gli aspiranti stabiliti che a Roma hanno ritirato la domanda di iscrizione dopo che il procedimento di iscrizione era stato sospeso a seguito del noto parere di consiglio dell'ordine di roma | |
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Da: Abogado Demian | 13/08/2010 21:15:17 |
Ho letto la sentenza da te indicata.. che non ha nulla a che vedere con la questione: spiego. Rebus sic stantibus è sacrosanta la generale competenza del CNF a giudicare sui provvedimenti emessi dagli ordini in base al RDL 1578/33.. il fatto è che con riguardo al caso specifico del rigetto dell'iscrizione nella sezione speciale dell'albo l'art. 9 della direttiva 98/5/CE stabilisce che tali decisioni devono poter essere oggetto di ricorso giurisdizionale di diritto interno.. nella sentenza che ho citato [ vado a memoria, dev'essere la C-506/04 ] la CGCE chiariva che un organo composto da soli avvocati [ qual è il CNF ] non è da considerarsi "ORGANO GIURISDIZIONALE" ai sensi dell'art. 9 della direttiva 98/5/CE, pertanto la competenza giurisdizionale deve fissarsi in base a diversi criteri, il più pertitnente dei quali è la legge sul TAR.. entiendes? | |
Da: Abogado Demian | 13/08/2010 21:22:38 |
Advocat non ha capito.. il TAR è competente in luogo del CNF [ art. 9 98/5/CE - C-506/04 ] | |
Da: Abogado Demian | 13/08/2010 21:25:53 |
Per togliere ogno dubbio ricito la sentenza per l'ultima volta [ C-506/04 1) L'art. 9 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/5/CE, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica, va interpretato nel senso che osta ad un procedimento di ricorso nel contesto del quale la decisione di diniego dell'iscrizione di cui all'art. 3 della detta direttiva deve essere contestata, in primo grado, dinanzi ad un organo composto esclusivamente di avvocati che esercitano con il titolo professionale dello Stato membro ospitante e, in appello, dinanzi ad un organo composto prevalentemente di siffatti avvocati, quando il ricorso in cassazione dinanzi al giudice supremo di tale Stato membro consente un controllo giurisdizionale solo in diritto e non in fatto. 2) L'art. 3 della direttiva 98/5 deve essere interpretato nel senso che l'iscrizione di un avvocato presso l'autorità competente di uno Stato membro diverso da quello in cui egli ha acquisito la sua qualifica ai fini dell'esercizio, in tale Stato, della sua attività con il titolo professionale d'origine, non può essere subordinata ad un previo controllo della padronanza delle lingue dello Stato membro ospitante. ] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:281:0011:01:IT:HTML | |
Da: Abogado Demian | 13/08/2010 21:26:29 |
Advocat, studia !!! | |
Da: Abogado Demian | 13/08/2010 21:27:03 |
;) | |
Da: avv | 13/08/2010 21:32:36 |
Ragazzi chi deve fare la prueba a Murcia Publica? L'iscrizione si puo' fare via internet? | |
Da: Advocat | 13/08/2010 21:35:44 |
La questione del CNF quale giudice "di parte" è già stata affrontata dalla Corte Costituzionale che ha concluso per la legittimità costituzionale del Giudice cnf in quanto giudice speciale, ma costituito prima dell'entrata in vigore dell Costituzione e quindi conforme all'art. 102 Cost. comma 2. Se fate ricorso, fatelo al cnf, e fatelo per bene | |
Da: Advocat | 13/08/2010 21:38:14 |
Studia? Io ho GIA' studiato e studio tutti i giorni. Apposta faccio affermazioni corrette, supportate da giurisprudenza interna. E non a caso, anche stavolta, avevo ragione. | |
Da: Abogado Demian | 13/08/2010 21:45:06 |
Infatti hai sparato una stronzata allucinante :D | |
Da: Abogado Demian | 13/08/2010 21:49:27 |
Si vedo che hai studiato.. devo addirittura ricordarti anche che è la Corte di Giustizia CE l'interprete autentico dei trattati e della normativa CE.. | |
Da: Advocat | 13/08/2010 21:55:27 |
1) Visto che io non uso certe parole nei tuoi confronti, sei pregato di fare lo stesso. Ti ricordo il divieto di espressioni sconvenienti od offensive tra colleghi 2) Chi ha ragione o torto è noto che saranno i giudici a dirlo, e i giudici -e la legge- dicono che in materia di deontologia e ordinamento prof.le è competente in via esclusiva il CNF. Per il resto mi riporto integralmente alla citata sentenza del TAR Lombardia. Dunque, se ricorrete, fatelo al CNF | |
Da: avv | 13/08/2010 21:55:55 |
Ragazzi chi deve fare la prueba a Murcia Publica? L'iscrizione si puo' fare via internet? | |
Da: Abogado Demian | 13/08/2010 22:00:12 |
1) la mia espressione era adeguata a ciò che hai detto 2) PRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR !!! | |
Da: Advocat | 13/08/2010 22:04:27 |
Con questa gente anche figuri come il D. T. passeranno dalla parte della ragione. Ne pagheranno il prezzo gli avv. stabiliti seri. Come spesso succede | |
Da: Abogado Demian | 13/08/2010 22:08:21 |
Per capire che ho ragione basta leggere l'art 9 direttiva 98/5/CE e la C-506/04.. per capire che tu sei qui solo per polemizzare e che le mie risposte erano più che adeguate a te non serve altro.. | |
Da: da associazione | 14/08/2010 09:38:38 |
x Advocat. Non capisco che senso ha una lite in tal senso. Se e quando sarà vedremo la via maestra, che comunque ad oggi, non pare quella giudiziaria in Italia. Continuano a chiamare ed iscriversi in tanti e, su una cosa sono tutti concordi, illustri figuri come D.T., stanno facendo quello che vogliono e rischiano di farci tanto male, perchè non hanno una controparte. Mentre voi state qui a litigare, si pure per un motivo di diritto, quelli -i vadi D.T.-, ci stanno rovinando. Allora, se veramente sei interessato alla causa, aderisci alla associazione e dai una mano vera, come ha fatto Demian, fornendo un aiuto importante -grazie di nuovo-, altrimenti di tutto c'è bisogno ora, tranne che di disgregazione. Spero di aver chiarito il senso della cosa..... | |
Da: http://abogados.splinder.com/ | 14/08/2010 10:27:43 |
COMUNICATO Aderisci, facciamo sentire le nostre ragioni, che sono fondate sulla legge e, smentiamo una volta per tutte chi ci ha definito impunemente "vergogna dell'avvocatura", approfittando del fatto che non aveva una controparte! associazioneabogados@libero.it | |
Da: Abogado Demian | 14/08/2010 10:50:59 |
La corte costituzionale è competente per la autentica interpretazione della costituzione.. la CGCE è invece competente per l'autentica interpretazione delle norme comunitarie.. visto che è la direttiva 98/5 a prescrivere un "ricorso giurisdizionale di diritto interno" e visto che la direttiva è NORMATIVA COMUNITARIA, spetta alla CGCE [ e non alla corte costituzionale ] darne l'interpretazione autentica ai fini della sua corretta applicazione e stabilire più concretamente cosa debba intendersi per "organo giurisdizionale" competente ai fini del ricorso previsto da detta normativa.. per ogni altro ricorso previsto dal RDL 1578/33, sarà chiaramente competente l'organo in esso previst [, fino a che tale competenza non sia smentita.. espressamente, da una legge costituzionale.. o tacitamente, da una sentenza della corte costituzionale ] | |
Da: Advocat per Associazione | 14/08/2010 10:59:44 |
Lungi da me il voler litigare, io cerco il confronto. Se il tizio con cui ho parlato prima non riesce a risultare soccombente in punto di diritto senza dare in escandescenze non ho colpa io. Le cause non si vincono né con pernacchie varie né con offese. Ma questo lo sa solo chi fa l'avvocato (per davvero). Quanto al resto, credo che l'associazione sia una buona idea, se portata avanti in modo serio anzi potrebbe essere molto importante | |
Da: Amministrativista in ferie | 14/08/2010 11:10:35 |
non capisco una cosa, cosa faccia pensare che per un giudice la causa sarebbe lineare e che darebbe ragione agli abogados. Io non credo proprio che la causa sia facile, la vedo in salita. Sul tar, se fosse compente (rectius se avesse giurisdizione): l'avete mai fatto un ricorso al tar? Avete idea di quanto sia difficile vincere un ricorso al tar? | |
Da: Abogado Demian | 14/08/2010 11:18:47 |
[ ..o, sempre espressamente, anche da una legge ordinaria successivamente emanata ]. Lungi dal voler fomentare polemiche credo sia importante che su questi temi SI FACCIA ASSOLUTA CHIAREZZA.. sulla materia le battaglie mediatiche si sprecano, c'è molto caos e disinformazione.. visto che il giudice ha il DOVERE di applicare il diritto comunitario, visto che il CNF per ovvie ragioni è organo giurisdizionale avverso ad eventuali ricorsi, visto che c'è una sentenza della CGCE che dice che la direttiva 98/5/CE dev'essere interpretata nel senso che "osta ad un procedimento di ricorso nel contesto del quale la decisione di diniego dell'iscrizione di cui all'art. 3 della detta direttiva deve essere contestata, in primo grado, dinanzi ad un organo composto esclusivamente di avvocati che esercitano con il titolo professionale dello Stato membro ospitante", visto che, pertanto, l'art. 8 dlgs 96/2001 [ con cui si è data attuazione all'art. 9 della 98/%/CE ] dev'essere DISAPPLICATO, visto che l'art. 9 della 98/5/CE pare imporre un'obbligo CHIARO, PRECISO, INCONDIZIONATO che rende la direttiva SELF-EXECUTING.. E' OPPORTUNO FAR VALERE LE PROPRIE RAGIONI [ ANCHE IN RELAZIONE ALLA COMPETENZA A DECIDERE ] DAVANTI AL TAR !!! | |
Da: Abogado Demian | 14/08/2010 11:26:40 |
Tu cerchi il confronto.. io do una mano e dico a tutti.. NESSUNO DESISTA !!! | |
Da: http//abogados.splinder.com/ | 14/08/2010 11:26:41 |
x Advocat per Associazione: ok. Aderisci e dai una mano a seconda delle tue effettive possibilità, come tutti. Sarai ben conscio del fatto che, purtroppo è finito il tempo di discutere copiosamente ed amabilmente del sesso degli angeli, Maometto rischia di occupare la città! x Avvocato amministrativista: c'è ci dai una mano, fosse pure un mero parere ben venga, anzi grazie in anticipo. Per quelle che sono le ragioni a sostegno delle nostre doglianze, vorrai convenire che il diritto e la giurisprudenza maggioritaria è in nostro favore. Poi, come putroppo hai fatto presente, al via è piena di ostacoli. associazioneabogados@libero.it | |
Da: http//abogados.splinder.com/ | 14/08/2010 11:29:21 |
x amministrativista: volevo dire, se ci dai una mano... | |
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