NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.
Esame avvocato Spagna
61277 messaggi, letto 962673 volte
Discussione chiusa, non è possibile inserire altri messaggi
Torna al forum |
Su questo thread è assolutamente vietata la compravendita di quiz e dispense.
Qualsiasi messaggio postato in tal senso verrà immediatamente segnalato alla Guardia di Finanza.
Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, ..., 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043 - Successiva >>
Da: Bingo x indovinate.... | 19/08/2010 17:48:14 |
infatti io non dico che tu debba mettere nome e cognome su un forum. Dico che se il tipo di cui sopra interloquisce con un gruppo di gente ben preciso e usa certe parole come ha fatto finora commette un reato | |
Da: Sondaggio | 19/08/2010 17:48:56 |
Per favore, potete scrivere chi di voi è iscritto alla cassa forense e da quanto versate i contributi alla cassa? E' più rilevante di quanto non si possa credere. Aspetto fiduciosa | |
Da: filippo | 19/08/2010 17:58:45 |
Riguardo alla questione degli avvocati stabiliti già iscritti è del tutto fuorviante ritenere che esistano diritti quesiti , il problema è solo uno : esiste a monte un titolo abilitante o meno? . Se il titolo è abilitante nessuno puo essere cancelllato e non puo essere rigettata l'iscrizione di alcuno con i pari requisiti di quelli già iscritti ; se invece il titolo non fosse abilitante (ipotesi da fantascienza) tutti e dico tutti gli avvocati stabiliti (compresi quelli già transitati nell'albo degli ordinari da diversi anni) dovrebbero essere cancellati perchè il vizio d'origine sarebbe insanabile e non ci potrebbero essere diritti quesiti di sorta, il caso sarebbe cioè assimilabile a quello che ha ottenuto una abilitazione in Italia con un titolo di studio non idoneo (o invalido). Premesso cio' il CNF nel famoso parere del 2009 nel momento in cui rigetta l' ipotesi della cancellazione degli avvocati stabiliti già iscritti (ipotizzando la lesione di diritti quesiti ) sta in pratica riconoscendo che il titolo è abilitante perchè ripeto se il titolo non fosse abilitante NON VI POSSONO ESSERE DIRITTI QUESITI .............questo è solare , in conclusione niente cancellazione significa titolo abilitante!! | |
Da: Abogado Demian | 19/08/2010 17:59:44 |
La cassa forense per chi ha un reddito netto IRPEF < euro 10.000 o un volume d'affari IVA < euro 15.000 è facoltativa | |
Da: avv | 19/08/2010 18:01:31 |
Chi fa l'esame a Murcia Publica? | |
Da: Sondaggio | 19/08/2010 18:02:27 |
si ma voglio sperare che supererete tali cifre, o non capisco come facciate a vivere. Chi è iscritto? | |
E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android. Scaricala subito GRATIS! |
Da: Abogado Demian | 19/08/2010 18:05:46 |
O meglio.. l'iscrizione alla cassa è obbligatoria se si svolge la professione in modo continuativo.. il che si presume allorchè si dichiari un reddito IRPEF superiore ad euro 10.000 o un volume affari IVA superiore ad euro 15.000 | |
Da: kaddy | 19/08/2010 18:11:18 |
Probabilmente io...ma sarà il primo tentativo che faccio li e vado abbastanza sfiduciata | |
Da: richiesta | 19/08/2010 18:16:01 |
Salve....non so se mi potete aiutare ma vorrei sapere se c'è qualcuno che mi può consigliare qualche uni pubblica dove sostenere la prueba nei prossimi mesi...alcuni mi hanno detto burgos ma,ho chiamato e un tizio(abbastanza scontroso) mi ha detto che la prossima sessione sarà a febbraio.La cosa lì per lì mi è sembrata strana perchè un mio amico è andato l'anno scorso a settembre li e anche altre persone mi avevano confermato che a settembre c'era la sessio. In vista di qualche anima pia che mi smentisce la cosa e partendo dalla situazione peggione,c'è qualcuno che mi può aiutare? grazie infinite! | |
Da: indovinate da dove viene x bingo | 19/08/2010 18:34:33 |
Anche secondo me, tra le altre cose, de tilla ha commesso dei reati. Evidentemente lui è convinto (a) che il vantaggio "politico" che ne trae vale bene il rischio, e (b) nessuno si prenderà la briga di fargliela pagare. Secodo me ha fatto male i conti perchè davvero sta rischiando di rovinare gente con famiglia sulle spalle commettendo abusi svariati e non si rende conto di quanto siano incazzate alcune persone. Farsi poche centinaia di nemici giurati per solleticare i bassi istinti di alcune decine di migliaia di avvocati all'antica non mi sembra una mossa così astuta, posto che i nemici giurati possono essere molto determinati e gli avvocati all'antica vanno dove porta il vento. Non prevedo un futuro roseo per il simpatico napoletano :) | |
Da: Bingo | 19/08/2010 18:43:11 |
Non mi importa se il suo futuro è rosa, lo deve essere il mio sangue di Giuda! O meglio, il nostro. Già , il nostro. Per circa quindici anni i praticanti non hanno fatto nulla contro l'esame, sperando di farcela da soli. Non esiste nemmeno una forma associativa seria di praticanti: totalmente asserviti. Avevano, hanno paura di compromettersi, "meglio sperare in una botta di ***o al prossimo esame". Per alcuni la botta di ***o è arrivata e sono diventati strenui sostenitori di un esam sempre più selettivo. Per altri no. Ma il male è che si fossero messi insieme subito avrebbero ottenuto qualcosa. | |
Da: sale di sodio | 19/08/2010 18:47:31 |
i praticanti ora non trovano nemmeno più la forza di protestare contro la riforma, aspettano non si sa bene cosa. gli avvocati non anno capito invece che se passa la riforma cancelleranno tutti quelli che non raggiungono un reddito limite per la cassa forense (10.000-15.000,00 euro l'anno). Ed è chiaro che i primi a saltare sarebbero gli stabiliti (dietro la riforma il vero punto è quello). | |
Da: indovinate da dove viene x bingo | 19/08/2010 18:47:35 |
L'esame non è "selettivo", è a casaccio. Informati e saprai dei compiti dettati e delle domande a piacere all'orale degli esami in tante corti di appello. Se vuoi che il tuo futuro sia roseo quello di chi ti attacca senza validi motivi e solo per farsi bello agli occhi di una cerchia di amici deve per forza diventare nero. | |
Da: sale di sodio | 19/08/2010 18:48:48 |
mi scuso per un errore che ho fatto, ma anche se non sembra è di battitura: "non anno" invece che "non hanno". | |
Da: Bingo | 19/08/2010 18:51:49 |
lo sanno tutti che in certe cda l'orale è una formalità . In altre un vero incubo. Questa è una verità che tutti sanno ma che non si può dire. Forse sarebbe il caso di cominciare a dirla, ribattere alle interviste, così forse partirebbe qualche altra indagine di qualche procura. Non sarebbe un male | |
Da: filippo | 19/08/2010 19:02:19 |
la cancellazione per mancato raggiungimento di limiti reddituali sarebbe incostituzionale (sarebbe discriminatorio) ed in contrasto con la libertà di esercizio della professione e con il diritto al lavoro | |
Da: indovinate da dove viene x bingo | 19/08/2010 19:13:00 |
Perchè, che lo scritto sia copiato/dettato in certe cda è un mistero? | |
Da: credencial | 19/08/2010 19:16:08 |
per richiesta se sei all'inizio e non sai lo spagnolo l'unica università fattibile è avila ma devi cacciare 1300,00 euro. a burgos è difficile, molto difficile ... iscriviti ad avila per novembre e fai la cosa giusta se sttudi d adesso puoi passare anche 7,8 esami se vuoi ho il materiale gratis...si intende | |
Da: claudia | 19/08/2010 20:05:02 |
IO!!!!! dopo aver sostenuto tre volte l' esame....sono in attesa della prima risposta dal ministero spagnolo e poi via verso la spagna per omologare il titolo e cercare di costruire qualcosa li! C'è QUALCUNO CHE LA PENSA COME ME? CHI VUOLE PARTIRE A SETTEMBRE???? | |
Da: richiesta x credencial | 19/08/2010 20:20:39 |
Te ne sarei grata!!!!c'è solo un dubbio:è vero che avila è sotto inchiesta per via dello scandalo cepu e che coloro che hanno fatto l'esame li poi non riescono ad avere la credencial perchè il ministero non gli riconosce gli esami? | |
Da: per claudia | 19/08/2010 20:22:24 |
Io partireivolentieri ma per dove?!Tutte le uni di settembre hanno i termini già scaduti!Uned,huelva,burgos non si sa... | |
Da: http://abogados.splinder.com/tag/associazione+art+ | 19/08/2010 20:44:42 |
Domani per le ore 11.00 circa, per tutti gli associati ed interessati per il tramite di quest forum è previsto un cominicato importante. Per ora, invito tutti di non riportare negli interventi dei nomi specifici. Il forum è monitorato dalla Post. Altresì, comunico che, dopo due giorni di incontri e trattative, si è aperto uno spiraglio di dialogo con le opportune sedi. Fermo restando che, le posizioni ad oggi appaiono ancora lontane. f. to l'Associazione abogados | |
Da: Quasi ex-avv Stabilito | 19/08/2010 22:55:06 |
Art. 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Art. 4 La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società . | |
Da: http//abogados.splinder.com/tag/associazione+art+ | 19/08/2010 23:48:11 |
IL DIRETTORE GENERALE della giustizia Civile Vista l'istanza della sig.ra B. M., cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui e' in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»; Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato; Considerata la pronuncia della Corte di Giustizia del 29 gennaio 2009 nella parte in cui, in particolare, enuncia il principio secondo cui non puo' essere riconosciuto un titolo professionale rilasciato da un'autorita' di uno stato membro che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale stato membro e non si fondi ne' su di un esame ne' di un'esperienza professionale acquisita in detto stato membro; Considerato che nella fattispecie la richiedente sig.ra Bruno e' in possesso del titolo accademico ottenuto in data 4 novembre 1996 in Italia presso la Universita' degli studi di Sassari; Considerato che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo; Considerato, inoltre, che l'interessata ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Nuoro il 9 novembre 1998; Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto del 8 settembre 2009, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola; Considerato che ha documentato di essere iscritta al «Ilustre Colegio de Abogados» di Madrid (Spagna); Considerato che l'accesso alla professione di avvocato in Spagna non presuppone alcuna esperienza lavorativa, essendo fondata esclusivamente sulle «qualifiche accademiche» del laureato, sicche' queste ultime sono sufficienti per poter decretare l'esistenza della «qualifica professionale» del titolare di un diploma di laurea; Ritenuto che il certificato di omologazione di cui sopra non puo' essere considerato un «mero atto formale» oppure una «semplice omologazione» del diploma di laurea acquisito in Italia, rappresentando piuttosto l'attestazione ufficiale di qualifiche supplementari acquisite in diritto spagnolo; Ritenuto, piu' in particolare, che il superamento dei suddetti esami ed il conseguente certificato di omologa possano essere qualificati quale formazione aggiuntiva conseguita in altro stato membro in quanto costituiscono un ciclo di studi autonomo in diritto spagnolo, diverso e distinto rispetto al percorso seguito in Italia per l'ottenimento del diploma di laurea; Ritenuto, pertanto, che la fattispecie non e' riconducibile nell'ambito di previsione di cui alla sopra citata pronuncia della Corte di Giustizia, essendo stata riscontrata una formazione professionale aggiuntiva acquisita in Spagna e che, pertanto, sussistono i presupposti per l'applicazione della direttiva comunitaria relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali con conseguente riconoscimento del titolo di «Abogado» ai fini dell'accesso e/o esercizio della professione di avvocato in Italia; Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale; Ritenuto di dovere tenere conto del decreto 28 maggio 2003 n. 191 (regolamento in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato) al fine della determinazione della prova attitudinale da applicare al caso di specie, in considerazione del fatto che non risulta ancora emanato il decreto ministeriale di cui all'art. 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nonche' della circostanza che il decreto in esame e' attuazione delle previsioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115, i cui principi ispiratori permangono anche nell'ambito della disciplina di cui al d. lgs. 206/2007; Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente e' in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»; Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione; dovendosi ritenere che solo in caso di piena corrispondenza si sia ritenuto di non dovere imporre alcuna prova attitudinale pratica ove si sia conseguita in altro Paese una formazione professionale del tutto corrispondente a quella interna; Ritenuto, pertanto, che ove non sussistano i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa non limitata alla sola prova orale, dovendosi contemplare anche una prova scritta al fine del compiuto esame della capacita' professionale del richiedente; Ritenuto che, nella fattispecie, ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato, non puo' non tenersi conto che lo stesso risulta in possesso di una formazione meramente accademica ed istituzionale, in quanto la qualifica professionale aggiuntiva ha riguardato unicamente il superamento di esami di diritto spagnolo; Ritenuto, d'altro lato, che l'avere dato prova di avere compiuto la pratica in Italia se, da un lato, non puo' consentire, stante la previsione di cui al superiore art. 2, comma quinto, del decreto 28 maggio 2003 n. 191, di limitare alla sola prova orale la misura compensativa da applicare (non potendosi ritenere che sussista un percorso formativo analogo), puo', d'altro lato, consentire di limitare la misura della prova scritta, normalmente consistente nella redazione di un parere e di un atto giudiziario, alla sola redazione di un atto giudiziario, quale presupposto essenziale per la verifica della capacita' professionale pratica dell'interessato; Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia; Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 20 luglio 2010; Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata; Decreta: Alla sig.ra B.M., cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di «abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «avvocati». Detto riconoscimento e' subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana: a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale; b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento e' subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale. Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia alla richiedente al recapito da questi indicato nella domanda. La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati. Roma, 29 luglio 2010 Il direttore generale: Saragnano | |
Da: bene | 19/08/2010 23:59:21 |
ora mi devono spiegare su che basi, il COA di Roma ha fatto quel che ha fatto????? | |
Da: Quasi ex-avv Stabilito | 20/08/2010 00:04:59 |
GULP!!!! | |
Da: Ispanico | 20/08/2010 00:09:27 |
Ho un po di confusione nella mia mente.....buona notte a tutti! | |
Da: filippo x i detrattori | 20/08/2010 00:28:16 |
Io non ho nessuna confusione ...........è tutto logico! e non si tratta di un film !!!! | |
Da: credencial x richiesta | 20/08/2010 08:21:32 |
sono bugie io ho completato i miei esami ad avila ed ho ricevuto la credencial i giorni scorsi. 1) il cepu con avila non c'entra nulla, al più c'entra con murcia. 2) ma poi..sotto inchiesta? ma chi le dice ste cazzate!! ma poi da chi? devi considerare che avila è un'istituzione in spagna, santa teresa è venerata in tutta spagna..etc.. e poi l'esame mica te lo regalano...se parli ti cacciano fuori senza prova d'appello..se tenti di copiare idem... se vuoi mandami una mail in pvt a: irnerio@excite.it e ti do tutto il materiale. | |
Da: http://abogados.splinder.com/tag/pro+abogados | 20/08/2010 08:57:29 |
Associazione abogados stabiliti - Art. 39 - libertà di circolazione I rappresentanti dell’ente: visti i risultati dei confronti con le istituzioni preposte sul tema della libertà di esercizio professionale in Italia, da parte degli abogados stabiliti; osservato che, vi è da parte delle predette istituzioni l’interesse a risolvere in maniera definitiva i contrasti in essere tra CNF e COA contro abogados; ritenuto che, quanto asserito dal CNF con il parere n. 17/2009 â€"parere Izzo-, appare ampiamente superato dal Decreto ministeriale del 29/07/2010 - G. U. 192 del 18/08/2010; osservato che, comunque il periodo causa ferie, non permette di rinvenire tutte le controparti e gli esponenti istituzionali, l’Associazione, ritiene di dover proseguire sul cammino intrapreso di chiarificazione e confronto, fermo restando che, data la favorevole evoluzione degli accadimenti, non verranno più tollerati passivamente, atti e fatti discriminatori, nei confronti degli associati, di nessun tipo. 20/08/2010 f. to La direzione | |
Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, ..., 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043 - Successiva >>