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Esame avvocato Spagna
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Da: By OLLLLLLLLLEEEEE W LA SCUOLA GUIDA15/06/2011 15:39:37
per dok: "una marcia in fà, una marcia in fà" recitava un vecchio testo, ma neanche lì c'era l'accento; non è che sei della categoria??????

Da: Il CNF gioca sporco15/06/2011 16:04:22
N. 140/10 R.G. RD n. 6/11
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso
il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:
- Avv. Piero Guido ALPA Presidente
- Avv. Andrea MASCHERIN Segretario
- Avv. Ubaldo PERFETTI Componente
- Avv. Carlo VERMIGLIO "
- Avv. Carlo ALLORIO "
- Avv. Antonio BAFFA "
- Avv. Stefano BORSACCHI "
- Avv. Carla BROCCARDO "
- Avv. Antonio DAMASCELLI "
- Avv. Antonio De GIORGI "
- Avv. Lucio Del PAGGIO "
- Avv. Fabio FLORIO "
- Avv. Alarico MARIANI MARINI "
- Avv. Enrico MERLI "
- Avv. Aldo MORLINO "
- Avv. Claudio NERI "
- Avv. Bruno PIACCI "
- Avv. Giuseppe PICCHIONI "
- Avv. Michele SALAZAR "
- Avv. Ettore TACCHINI "
con l'intervento del rappresentante del P.M. presso la Corte di Cassazione nella
persona dell'Avvocato Generale dott. Domenico Iannelli ha emesso la seguente
DECISIONE
sul ricorso presentato dall' avv. M.T. avverso la delibera in data 1/4/10, con la quale il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo ha rigettato la sua istanza di iscrizione
nella Sezione speciale degli avvocati comunitari stabiliti;
2
Il ricorrente, abogado M.T. è comparso personalmente;
è presente il suo difensore avv. Filippo Tortorici ;
Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è comparso;
Udita la relazione del Consigliere avv. Alarico Mariani Marini;
Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del
ricorso.
FATTO
Il dr. M.T., laureato in giurisprudenza all'Università di Palermo il 28 aprile 2003, è stato
iscritto nel Registro dei praticanti avvocati senza patrocinio con delibera in data 19
giugno 2003 del Consiglio dell'Ordine di Palermo.
Con delibera in data 27 gennaio 2005 dello stesso Consiglio è stato ammesso al
patrocinio avanti al giudice unico di primo grado del distretto della Corte di appello di
Palermo.
Successivamente ha sostenuto in due diverse sessioni con esito negativo l'esame di
avvocato.
Con delibera del Consiglio in data 25 giugno 2009 è stato cancellato su domanda dal
Registro dei Praticanti avvocati con patrocinio.
In data 5 gennaio 2010 ha presentato al Consiglio dell'Ordine di Palermo domanda di
iscrizione nella Sezione Speciale dell'albo degli avvocati comunitari stabiliti.
A sostegno della domanda ha documentato di essere iscritto dal 14 ottobre 2009 nel
Registro Generale del Collegio degli Avvocati di Barcellona.
Ai sensi del D.Lgs. n. 96/2001 ha prodotto una dichiarazione nella quale attesta di
fissare il proprio domicilio professionale in Palermo presso lo studio dell'avv. Filippo
Tortorici, di svolgere in Italia attività professionale d'intesa con lo stesso avvocato,
dichiarazione alla quale quest'ultimo ha aderito.
Il Consiglio dell'Ordine di Palermo, ascoltato l'interessato, ha rigettato l'istanza con
delibera in data 1 aprile 2010, notificata il 13 successivo.
Il rigetto è motivato con la considerazione "che il concetto di Stato membro ospitante,
contenuto nel D.Lgs. 96/2001, che consente ai cittadini di uno stato membro dell'U.E.
l'iscrizione alla Sezione Speciale degli Avvocati Comunitari in altri stati facenti parte
dell'Unione Europea, non può essere invocato da cittadini italiani all'interno del
3
territorio della Repubblica Italiana per ottenere l'iscrizione in un ordine forense della
Repubblica Italiana".
La delibera osserva, inoltre, che ai fini della richiesta iscrizione è irrilevante
l'esperienza professionale eventualmente svolta in Spagna, e che l'interessato avendo
sostenuto in Italia in due successive sessioni l'esame di avvocato con esito negativo
ha dimostrato la volontà di iscriversi all'albo in base alla legge professionale italiana.
Avverso il provvedimento ha proposto reclamo il dr. M.T. deducendo i seguenti motivi:
- ha diritto all'iscrizione come avvocato stabilito sussistendo le condizioni previste dalla
Direttiva 98/5/CE ratificata con il D.Lgs. n. 96/2001;
- la motivazione che sostiene il rigetto è in contrasto con il D.Lgs. 96/2001 e con la
giurisprudenza della Corte di Giustizia ed adduce erroneamente riferimenti alla
esperienza professionale di abogado del ricorrente e alla circostanza che lo stesso
abbia partecipato senza esito all'esame di avvocato in Italia;
- è inapplicabile al caso il parere del Consiglio Nazionale Forense n. 17/2009.
In subordine chiede che sia investita della questione in via pregiudiziale la Corte di
Giustizia.
All'esito del dibattimento il procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
DIRITTO
1. Con il primo motivo il ricorrente traccia un profilo di proprie esperienze formative e
professionali che asserisce di aver svolto in stati europei ed extraeuropei, e in
particolare in Spagna.
In quest'ultimo Stato avrebbe conseguito il titolo di licenciado in derecho, sostenuto un
master in diritto spagnolo e iniziato l'attività professionale in uno studio di Barcellona
dove, nell'ottobre 2009, ha conseguito l'iscrizione al Collegio degli Abogados.
Senonché un tale curriculum risulta totalmente privo di documentazione, in quanto il
solo atto prodotto dal ricorrente è rappresentato da un certificato de l'Il.lustre Col.legi
d'Advocats de Barcelona che attesta l'iscrizione a quel collegio del ricorrente in data
14 ottobre 2009.
Pertanto, il ricorso va esaminato con riferimento a tale unico elemento, oltre ai fatti
documentati della iscrizione del ricorrente al registro ordinario e speciale dei praticanti
del Consiglio dell'Ordine di Palermo, dal quale è stato cancellato a domanda il 25
4
giugno 2009.
2. Con il secondo motivo il ricorrente sostiene che, avendo acquisito in Spagna il
titolo professionale di avvocato ed essendo iscritto all'ordine degli avvocati di quel
paese membro dell'Unione Europea, ha diritto alla iscrizione quale avvocato stabilito in
Italia ai sensi della Direttiva Comunitaria 5/1998 e del D.Lgs. n. 96/2001.
Il motivo è infondato.
Per esercitare stabilmente la professione legale nell'ordinamento italiano chi possegga
un titolo ottenuto in altro paese dell'Unione Europea può avvalersi di percorsi
alternativi.
a) L'interessato in possesso del titolo straniero può valersi del procedimento di
stabilimento/integrazione previsto dalla stessa direttiva 98/5/CE e recepito in Italia con
il D.Lgs. 2 febbraio 2001 n. 96: egli può chiedere l'iscrizione nella sezione speciale
dell'albo italiano del foro nel quale intende eleggere domicilio professionale in Italia
(art. 6 del D.Lgs.), utilizzando però il proprio titolo d'origine (se proviene dalla Spagna
potrà qualificarsi come "abogado" di diritto spagnolo e non come "avvocato"); al
termine di un periodo triennale di effettiva attività il professionista può chiedere di
essere "integrato" con il titolo di avvocato italiano e iscritto nell'albo ordinario, fornendo
prova al Consiglio dell'Ordine dell'effettività e regolarità dell'attività svolta (artt. 12 e 13,
D.Lgs. cit.).
Attraverso il procedimento descritto l'interessato può essere dispensato dal sostenere
la prova attitudinale che è richiesta a coloro che chiedono il riconoscimento del titolo di
origine per svolgere in Italia la professione legale.
b) Con altro percorso, sulla base della normativa europea in tema di riconoscimento
delle qualifiche professionali (dir. 2005/36/CE, attuata dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n.
206), il possessore di un titolo professionale comunitario equivalente a quello di
avvocato può chiedere al Ministero della Giustizia del paese ospitante il
riconoscimento del titolo senza dover documentare il periodo triennale di esercizio di
intesa con un legale iscritto nell'albo italiano.
Il Ministero della Giustizia, con il parere favorevole di una apposita conferenza di
servizi, dispone con decreto e stabilisce quali prove l'interessato debba sostenere al
fine di compensare le diversità di studi e di formazione rispetto alla legge italiana (artt.
16 e 22 D.Lgs. citato).
Le regole di diritto comunitario richiamate non possono tuttavia essere
5
fraudolentemente utilizzate per aggirare la disciplina nazionale in tema di accesso agli
albi per esercitare la professione di avvocato.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con sentenza 29 gennaio 2009, nella causa
C-311/06, Cavallera, ha stabilito i limiti del corretto esercizio della libertà di
stabilimento oltre i quali sussiste un abuso del diritto.
La Corte ha affermato che "Le disposizioni della direttiva del Consiglio 21 dicembre
1988, 89/48/CEE [oggi dir. 2005/36/CE ndr], relativa ad un sistema generale di
riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni
professionali di una durata minima di tre anni, non possono essere invocate, al fine di
accedere ad una professione regolamentata in uno Stato membro ospitante, da parte
del titolare di un titolo rilasciato da un'autorità di un altro Stato membro che non
sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale Stato membro e
non si fondi né su di un esame né su di un'esperienza professionale acquisita in detto
Stato membro".
In Spagna, sinora, gli avvocati non conseguono un titolo abilitante in seguito ad un
esame di Stato.
Proprio per le difficoltà connesse con la libera circolazione comunitaria dei
professionisti, la Spagna ha ora introdotto un regime di maggior garanzia per il futuro,
cosicché - in base alla legge 34/2006 - a partire dal 30 ottobre 2011 sarà necessario
frequentare un corso di formazione e superare un esame finale di abilitazione.
Come è noto, in Italia per l'esercizio alla professione di avvocato è previsto un tirocinio
teorico-pratico biennale presso un avvocato abilitato (art. 17, n. 5, R.D.L. 1578/1933) e
il superamento dell'esame di Stato, anch'esso teorico-pratico e consistente in tre prove
scritte e una discussione orale su cinque materie (art. 20, R.D.L. 1578/1933 e art. 17-
bis e segg., R.D. 37/1934).
L'esame di Stato, nel sistema italiano, ha infatti la funzione di tutelare l'interesse
pubblico, posto che "la legge può riservare agli iscritti in appositi albi l'esercizio di
determinate professioni, che presuppongono una particolare capacità tecnica ed il cui
esercizio richiede, per assicurare il corretto svolgimento dell'attività professionale, sia
a garanzia della collettività che a protezione dei destinatari delle prestazioni, una
specifica idoneità. Per l'abilitazione all'esercizio professionale è prescritto un esame di
Stato, che consente di verificare l'idoneità tecnica di chi, avendo i requisiti richiesti,
intenda accedere alla professione ottenendo l'iscrizione nell'apposito albo" (Corte
6
Costituzionale, sentt. 75/1999, 5/1999, 360/2006).
Si deve quindi concludere, in conformità al principio affermato dalla Corte di Giustizia
nella sentenza 29.1.2009, che non può essere concesso il riconoscimento dei diplomi
di cui alla direttiva 89/48/CEE (oggi 2005/36) quando l'interessato non abbia sostenuto
nello stato di rilascio del titolo alcun esame, né ha acquisito alcuna esperienza
formativa e professionale. E questo è il caso del ricorrente.
3. Nel caso in esame si pone, inoltre, una ulteriore considerazione.
Il laureato italiano che ottenga, in base alla legislazione del paese ospitante il rilascio
da parte di questo di un titolo abilitante che non avrebbe potuto conseguire nel paese
di origine senza un percorso di pratica e il superamento di un esame, non può
ottenere da parte del paese di origine il riconoscimento del titolo così ottenuto.
In tal caso, infatti, con una anomala procedura di "riconoscimento di un
riconoscimento" si consentirebbe l'elusione della disciplina fissata nel paese di origine,
nel quale, per esercitare la professione di avvocato non è sufficiente una laurea, ma
occorre avere compiuto una pratica biennale ed avere superato un esame di Stato di
particolare complessità.
4. Nel caso in esame, il ricorrente ha dimostrato soltanto di essere stato iscritto al
registro degli abogados di Barcellona, non ha dimostrato di avere conseguito in
Spagna un titolo abilitante equivalente, né di avere acquisito una esperienza
professionale.
Peraltro, egli risulta iscritto come "abogado" il 14 ottobre 2009 ed ha chiesto
l'iscrizione come avvocato stabilito il 5 gennaio 2010, a distanza di meno di tre mesi,
periodo che non consente l'acquisizione di una apprezzabile esperienza nell'esercizio
della professione.
In base alle considerazioni sopra esposte, che integrano la motivazione della
decisione impugnata, si deve ritenere che egli non abbia i requisiti per ottenere la
iscrizione nella sezione speciale dell'albo italiano quale avvocato stabilito utilizzando il
titolo di "abogado" conseguito in base alla legge spagnola.
5. Va respinta l'istanza di rinvio alla Corte di Giustizia in quanto la stessa si è
espressa con chiarezza sulla materia.
6. Il ricorso va pertanto respinto con la conferma della decisione impugnata integrata
nella motivazione nei termini sopra illustrati.
P.Q.M.
7
Il Consiglio Nazionale forense, riunito in Camera di Consiglio;
visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27.11.1933 n. 1578 e 59 e segg. del R.D. 22.01.1934,
n. 37;
respinge il ricorso.
Così deciso in Roma lì 11 novembre 2010.
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
f.to avv. Andrea Mascherin f.to Prof. avv. Piero Guido Alpa
Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 21 febbraio 2011
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
f.to avv. Andrea

Da: Il CNF gioca sporco15/06/2011 16:04:58
Cons. Naz. Forense 21-02-2011, n. 6

Pres. ALPA - Rel. MARIANI MARINI - P.M. IANNELLI (conf.) - avv. F.S.


Avvocato - Tenuta degli albi - Iscrizione - Titolo professionale conseguito in altro Paese comunitario - Riconoscimento - Presupposti - Titolo di abogado rilasciato in Spagna - Esclusione



Conformemente al principio affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza 29.1.2009, non può essere concesso il riconoscimento dei diplomi di cui alla direttiva 89/48/CEE (oggi 2005/36) allorquando l'interessato non abbia sostenuto nello stato di rilascio del titolo alcun esame, né ha acquisito alcuna esperienza formativa e professionale. Va pertanto correttamente rigettata l'istanza di iscrizione nella Sezione speciale degli avvocati comunitari stabiliti, laddove il ricorrente utilizzi a tale scopo il titolo di "abogado" conseguito in base alla legge spagnola, risultando privo dei requisiti per ottenere la iscrizione nella sezione speciale dell'albo italiano quale avvocato stabilito. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 1 aprile 2010).

Da: giurisdizione fai da te15/06/2011 16:23:18
THE END

Da: Dove sono gli sboroni da forum???15/06/2011 16:28:31
Com'era la storia? gli facciamo un cxxo così, ci compriamo appartamenti su appartamenti con i soldi che ci daranno, codardo chi non fa ricorso.... etc..etc..

e ora? vi prego fate silenzio! basta fare fanta-diritto, la questione è chiusa, la strada è chiusa, la carriera di molti cazzari stile lillo mantenuto da papù è chiusa!

è proprio la fine ragazzi!

Da: By OLLLLLLLLLEEEEE W LA SCUOLA GUIDA15/06/2011 16:28:57
certo che pure questo è un fenomeno: non diamo sempre la colpa al CNF. Apparte i punti della motivazione in netto contrasto con la Koller, ma guardando il punto 4, si può fare una leggerezza del genere? Non è il fatto di giocare sporco se gli si dà terreno fertile per farlo

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Da: x olè15/06/2011 16:33:42
invece se l'iscrizione fosse stata 14 mesi successiva pensi che avrebbe fatto differenza???

se si ha ragione in diritto, si ha ragione e basta!

e basta dai, basta alimentare speranze, la quetione è CHIUSA!

Da: By OLLLLLLLLLEEEEE W LA SCUOLA GUIDA15/06/2011 16:33:54
chiusa che amico. Perchè pensi che se il CNF mi dice no, perchè l'ha detto a questo povero sprovveduto, non vado avanti fino in fondo (la CGUE se serve). Hai letto il palese vizio che c'è e che ti ho indicato???? Ecco perchè ha perso e perderà.

Da: x il CNF15/06/2011 16:39:49
Bene! Finalmente ci sono le prime decisioni ufficiali del CNF. Ora staremo a vedere cosa ne pensa la Corte di Cassazione e il Solvit di queste argomentazioni strampalate.

Da: By OLLLLLLLLLEEEEE W LA SCUOLA GUIDA15/06/2011 16:40:39
la ragione in diritto c'è: io non alimento le speranze di nessuno. Io agisco per me stesso. Non vado a casa di nessuno e non credo che la strada sia per nulla chiusa, pronuncia del tar docet

Da: Beati voi che vivente nel mondo dei sogni15/06/2011 16:46:18
in cui vincete tutti i ricorsi fatti nella vostra mente...
anche di fronte a notizie sconfortanti riuscite comunque a vedere positivo, tanto finchè la connessione a internet la paga mamma, su facebook e su mininterno a sparar caxxate ci si può andare...

beati voi..

ma vedrete che ricorrendo alla corte di paperopoli gli fate un sedere come un secchio a questi baroni, forza ragazzi!!!! 

Da: Beati voi che...15/06/2011 16:54:49
...tanto mamma è contenta perchè c'ha il figlio abogado...

Da: x il CNF15/06/2011 17:01:10
E' bene evidenziare l'argomentazione addotta dal CNF: "conformemente al principio affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza 29.1.2009". Da tanto emerge che il CNF nella propria decisione non è stato neppure in grado di cogliere l'esatto contenuto delle motivazioni indicate dalla CGUE. A conferma di ciò basta esaminare un qualsiasi decreto ministeriale concesso in argomento, ove è puntualizzato che (alla luce della sentenza in parola) gli esami sostenuti in Spagna costituiscono per il richiedente un percorso aggiuntivo.

Da: x il CNF15/06/2011 17:01:21
E' bene evidenziare l'argomentazione addotta dal CNF: "conformemente al principio affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza 29.1.2009". Da tanto emerge che il CNF nella propria decisione non è stato neppure in grado di cogliere l'esatto contenuto delle motivazioni indicate dalla CGUE. A conferma di ciò basta esaminare un qualsiasi decreto ministeriale concesso in argomento, ove è puntualizzato che (alla luce della sentenza in parola) gli esami sostenuti in Spagna costituiscono per il richiedente un percorso aggiuntivo.

Da: iocivogliocredere15/06/2011 17:02:48
Vado solo a memoria  :
Cavallera aveva fatto un percorso "burocratico" (nel senso che non aveva fatto esami) secondo la Corte.
Esami che il CNF adesso "trasforma" in esame di Stato .. e poi nega il rinvio alla CGE in quanto la stessa si sarebbe espressa con chiarezza sulla materia.. (ma dicendo ben altro!) ? 

Da: Demian15/06/2011 17:03:20
Presto CGUE e Cassazione ci diranno che l'art 3 della direttiva 98/5 dev'essere interpretato nel senso che la produzione del certificato d'iscrizione presso l'autorità dello stato membro di origine è l'unico requisito a cui dev'essere subordinata l'iscrizione presso l'autorità dello stato membro ospitante.. ricordate, ne usciremo vincitori, ora non spetta più ad avvocati decidere ma a giudici, realmente terzi ed imparziali sulla questione. Commissione e Ministero della Giustizia già sono incazzati neri. E' in arrivo l'euro-siluro !!!

Da: luomo ragno15/06/2011 17:05:48
ma cosa vi aspettavate? che il cnf rinnegasse se stesso ed il suo parere inviato ai coa suggerendo a quest'ultimi di non iscrivere?

a me sembra in linea con il comportamento tenuto sino ad ora.


spero che il collega vada avanti,  è carta straccia ed una presa in giro esser dovuti farsi giudicare da un consiglio che già aveva espresso su tali questioni il parere contrario.

Non so, se non sbaglio ai Giudici, quella con la G maiuscola è vietato manifestare opinioni nelle cause che hanno a ruolo....ecco il problema è che questi non sono giudici, se si arriverà davanti ad un collegio di togati la storia cambierà, eccome se cambierà.

Da: x beati voi15/06/2011 17:05:49
La notizia sconfortante è che tu sprechi il tuo tempo prezioso (da principe del foro) per ricordarci ciò. Sono sicuro che hai meglio da fare: quindi va a produrre qualcosa.

Da: cirius15/06/2011 17:08:34
spero che qualcuno legga questo testoe mi risponda sinceramente. i
In sintesi mese di agosto 2010 ho dato mandato x pratica amministrativa per l'omologazione dei titoli al ministero spagnolo. ad oggi non ho avuto risposta ne dal delegato ne dal consiglio dei ministri spagnolo. Ho paura che non c'è la farò a iscrivermi per gli esami in spagna e conseguire l'abilitazione perche tramite le notizie date nei siti è stato approvato il decreto 34/06 e non ci sarà nessuna proroga per chi sta aspettando da circa un anno.
Qualcuno mi può dire se la proroga per sostenere gli esami slitterà almeno di un anno, visto che il decreto non è ancora pubblicato

Da: cirius15/06/2011 17:08:37
spero che qualcuno legga questo testoe mi risponda sinceramente. i
In sintesi mese di agosto 2010 ho dato mandato x pratica amministrativa per l'omologazione dei titoli al ministero spagnolo. ad oggi non ho avuto risposta ne dal delegato ne dal consiglio dei ministri spagnolo. Ho paura che non c'è la farò a iscrivermi per gli esami in spagna e conseguire l'abilitazione perche tramite le notizie date nei siti è stato approvato il decreto 34/06 e non ci sarà nessuna proroga per chi sta aspettando da circa un anno.
Qualcuno mi può dire se la proroga per sostenere gli esami slitterà almeno di un anno, visto che il decreto non è ancora pubblicato

Da: cirius15/06/2011 17:08:41
spero che qualcuno legga questo testoe mi risponda sinceramente. i
In sintesi mese di agosto 2010 ho dato mandato x pratica amministrativa per l'omologazione dei titoli al ministero spagnolo. ad oggi non ho avuto risposta ne dal delegato ne dal consiglio dei ministri spagnolo. Ho paura che non c'è la farò a iscrivermi per gli esami in spagna e conseguire l'abilitazione perche tramite le notizie date nei siti è stato approvato il decreto 34/06 e non ci sarà nessuna proroga per chi sta aspettando da circa un anno.
Qualcuno mi può dire se la proroga per sostenere gli esami slitterà almeno di un anno, visto che il decreto non è ancora pubblicato

Da: Demian x (x il CNF)15/06/2011 17:25:22
Perfettamente d'accordo, finalmente il CNF ha rivelato le proprie reali maliziose e dolose intenzioni; e gli unici fatti su cui si baserà la decisione saranno a) il certificato d'iscrizione all'ordine spagnolo b) un master in diritto spagnolo; e risulterà che per l'iscrizione basteranno !!!

Da: x il CNF15/06/2011 17:31:40
La decisione presa dal CNF è in netto contrasto con la posizione assunta dal Ministero in merito. Riperto (per i più diffidenti) andate a leggere i decreti ministeriali pubblicati in G.U. sugli "abogados".

Da: esausta!15/06/2011 17:44:09
Per me è tutto di una tristezza profondissima.

La scorciatoia, dico...

Mi fa tristezza come me la procurano i candidati sorpresi a copiare all'esame e cacciati dalla sala, accompagnati da agenti e commissari, che non si sono vergognati e non si vergognano per il fatto di essere stati sorpresi nell'atto di compiere un fatto gravissimo e profondamente iniquo da parte di un ... chiamiamolo (praticante)"avvocato" (il peggiore gesto, direi,perché si dimostra la propria insita ed atavica disonestà!).

Costoro non solo decidono di ripresentarsi puntualmente all'esame successivo ma se ne vanno tronfi per i corridoi con la toga del dominus sotto il braccio e a testa alta.

Ecco, io forse non sarò mai avvocato, ma "voi altri" non rispettosi della regola vigente nel Paese ove intendete vivere e praticare, sempre alla ricerca dell'inganno nel caso degli "scopiazzatori" o del massimo risultato con il minimo sforzo nel caso degli abogados non avrete mai quello che - per fortuna tanti-  altri hanno e che non potranno mai - almeno questo!-  vedersi "scippare".

Scusate la lezioncina, ma sono stanca, anzi esausta! di vedere premiata troppo spesso la  disonestà e la  scarsa voglia di rispettare la legge italiana.

Sono socratica, e ne vado fiera.

Come si dice.....

BUENA SUERTE? HASTA LUEGO?

Da: Defensor del Pueblo15/06/2011 17:45:50
Cari Amici,

leggete bene la data della decisione del ricorso deciso dal CNF:

"Così deciso in Roma lì 11 novembre 2010."

La Sentenza Koller è stata depositata il 22 dicembre 2010. Dubito fortemente che un ricorso deciso oggi possa avere la stessa motivazione del riportato parere e rimanere scevra di riferimento alla successiva sentenza UE.

(Sulla Koller la stessa CGUE avrebbe potuto dire come dice il CNF "Va respinta l'istanza di rinvio alla Corte di Giustizia in quanto la stessa si è espressa con chiarezza sulla materia", ma così non è stato. A buon intenditor).

Da: x il CNF15/06/2011 17:51:13
Decreto Legislativo 2-2-2001 n. 96
Art. 6, comma 3:
"La domanda di iscrizione deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) certificato di cittadinanza di uno Stato membro della Unione europea o dichiarazione
sostitutiva;
b) certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva ovvero dichiarazione dell'istante con la
indicazione del domicilio professionale;
c) attestato di iscrizione alla organizzazione professionale dello Stato membro di origine,
rilasciato in data non antecedente a tre mesi dalla data di presentazione, o dichiarazione sostitutiva".

Da: x il CNF15/06/2011 17:58:37
"S'ha da aspettà, CNF'. Ha da passà 'a nuttata".

Da: castina15/06/2011 18:26:04
Coraggio ragazzi, la pronuncia del CNF è irrilevante. Posso dirvi una cosa, però. Non otterrete mai il riconoscimento del vostro buon diritto (per quelli che il buon diritto possono vantarlo) dalla giurisdizione domestica. Il passaggio obbligato è la Corte di Lussemburgo. Certo, la ragione bisogna sapersela conquistare. La pronunzia del CNF aveva offerto un assist fantastico al giovane abogado. Persino il Maestro della scuola guida (la cui ignoranza in tutti i rami del diritto è ormai proverbiale) sa che, per le giurisdizioni di ultima istanza, la pregiudiziale è obbligatoria, se richiesta. L'interpretazione, nel caso di specie, dell'eventuale dictum della Corte europea non è consentita, evidentemente. La conclusione è semplice semplice. Piuttosto, esercitatevi un pochino: avete visto la traccia di amministrativo data oggi al concorso in magistratura? Ve la posto. PRINCIPIO DELLA RILEVANZA DELL'ELEMENTO PERSONALE NEI CONTRATTI PUBBLICI. VICENDE SOGGETTIVE DEL CANDIDATO AL CONTRATTO O DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO E LORO RIFLESSO SULLA VALIDITA' ED EFFICACIA RISPETTIVAMENTE DEGLI ATTI DELLA PROCEDURA SELETTIVA E DEL CONTRATTO.

Voi che siete giuristi europei vi divertirete sicuramente.
Pe il Maestro della scuola guida sarà una passeggiata capire il testo. In tre o quattro giorni avrà finito l'esame grammaticale. Buon divertimento

Da: x tutti15/06/2011 18:33:35
Reputo degno di nota che il collega del ricorso al cnf non si è abbassato a documentare le pratiche professionali, master etc, limitandosi unicamente a produrre il certificato di iscrizione al Colegio.
Apprezzo enormemente tale contegno.
Viste, inoltre, come già rilevato da molti, le pesanti aberrazioni giuridiche, e non solo del punto 4 della decisione, spero che abbia fatto ricorso per cassazione.
A questo punto CNF=Coa=Oua=triveneto... la sagra dell'antigiuridico!

Da: Demian15/06/2011 18:41:34
Confermo, ci ho parlato personalmente: ha ricorso per Cassazione !!!

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