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Esame avvocato Spagna
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Da: Incompatibilita''12/06/2011 14:20:38
Qualcuno e'in grado di dirmi se risulta incompatibile la professione di Avvocato in Spagna e quella di lavoratore dipendente in Italia magari citandomi le fonti normative?!Gracias

Da: gnente gnente12/06/2011 15:53:34
olleeeeee e compagnia danzante ogni anno tentano inutilmente di superare l'esame in Italia.....
Ciò spiegherebbe il loro nervosismo visto l'approssimarsi della pubblicazione dei risultati che, come ogni anno, avrà effetti nefasti sulle menti ormai esaurite dei poveri abogados

Da: OH CMQ12/06/2011 15:55:18
BEATI VOI che avete la forza di volntà di restare a casa per parlare di cose serie mentre io sono un debole e me ne stò con le chiappe nell'acqua salmastra.
Ancona brucia

Da: lillovero12/06/2011 16:54:11
agente caro, se c'è qualcuno nervoso sei tu ed è facile anche capirne il motivo.

attento perchè il tuo "nervosismo" potrebbe causarti danni ulteriori rispetto alla già non piccola cosa di dover trovare un nuovo lavoro :)

Da: By OLLLLLLLLLEEEEE W LA SCUOLA GUIDA12/06/2011 17:49:38
x gnente gnente: ancora dimostri di non capire un cxxxo. Io sto nervoso di questo periodo per questo ventaccio che mi flagellla e mi rovina il bagnetto. Vai all'interinale o alla caritas, come ti consiglia lillo. x OH CMQ: manco tu me pare che stai al mare. Ma chi te li dà i sordi, ora che sei totalmente disoccupato??? Ah scusa, metti su il pacchetto CNF pure tu!!!

Da: lillovero12/06/2011 20:38:57
olle, lassa perde le battute sui soldi che qualche agente a tosare gli imbecilli si è fatto davvero ricco.
vedi, sarebbe bastata un un minimo di savoir faire per evitare tutto questo casino, ma si sa che gli arricchiti non hanno limite; per tosare ancora di più giù con le millanterie, le cialtronate e le pubblicità vergognose. la loro fortuna è stata la gestione pessima da parte del cnf ela qualità molto bassa di alcuni consiglieri di coa. invece di colpire le agenzie hanno scatenato la caccia agli abogados, metodo da vigliaccucci mafiosetti, non mi stancherò mai di ripeterlo. così facendo l'autorevolezza degli avvocati cala sempre più e non credo sia mai stata così bassa.

mi permetto io uno slogan ora, ricalcando un vecchio cavallo di battaglia dei crociati anti abogados: FUORI GLI AVVOCATI IMPRESENTABILI DAGLI ORGANI CHE RAPPRESENTANO L'AVVOCATURA

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Da: oh cmq12/06/2011 21:10:13
son tornato dal mare ora mi faccio una doccetta e poi chiamo olleeeee per asciugarmi il sottopalle, si dice in giro che abbia una certa maestria in tale campo.

Da: lillovero13/06/2011 00:40:14
'sto agente è veramente una bestia, di una volgarità allucinante.
ma come fa la gente a dare soldi in meno a figuri del genere?
ma vi rendete conto di quello che dice?
ora che gli tolgono il mestiere, se gli fanno qualche bella causetta e gli tolgono un po' di soldi (chissà, magari si potrebbero scoprire un po' di reati e mandarlo in cella da 4 posti con 8 senegalesi e 12 marocchini, così vediamo se continua a fare il bullo... ma siamo in italia quindi non ci conto troppo) a cosa potrà dedicarsi? più che aprire una bettola come ritrovo per ladri di polli e scippatori in motorino non vedo a cosa altro potrebbe dedicarsi, visti i modi e la cultura

Da: la cosa13/06/2011 09:18:49
singolare è che questi agenti sono il frutto della via spagnola. C'è stata gente che non so quanto abbia pagato. E voi continuate a dire che sostenere l'esame in Spagna è difficile quanto in Italia. Certo, pago 5000 euri per fare un esame quasi impossibile, sono proprio una volpe.
Ma andate a cagare e tornate a compilare le buste paga

Da: abogado13/06/2011 09:26:08
ragazzi, qualcuno sa dirmi in poche parole la portata dell'ultimo parere di maggio del cnf per la nostra posizione?io devo ancora iscrivermi in italia !

Da: fai da te13/06/2011 09:39:19
a) x ottimo. Io credo che, gli avvocati che hanno fatto ricorso ci hanno dato uno schiaffo morale. Noi che abbiamo più argomenti di loro, perchè si fanno - i coa-  scudo di una sentenza (Cavallera) che è compatibile a noi, come lo zucchero per un diabetico, cioè non ci azzecca nulla, SITAMO A PRENDERLA DI SANTA RAGIONE.
b) per abogado. Di fatto dice, qui si rischia, coa arrangiatevi voi. Se ci scappa una richiesta danni, fatti vostri.

Da: fai da te13/06/2011 09:41:52
PS: quella sentenza dice una cosa ovvia che però nessuno sentiva e capiva. Il diritto di essere iscritti è regolato dalla legge, punto e basta. Se si vuole regolamentare in maniera diversa l'accesso all'albo da parte degli abogados, sia il parlamento a dirlo, non chi è in difetto di attribuzione.

Da: igitur13/06/2011 09:50:51
Ma scusa, perché ti interessi di questioni forensi? Che interesse hai in questa diatriba?
Posto che non fai l'avvocato, tu che ci azzecchi?

Da: igitur13/06/2011 09:56:50
tra l'altro, il difetto di attribuzione è nei tuoi sogni. Punto e basta

Da: lillovero13/06/2011 10:06:07
igitur, vai a lavorare la terra. là ci azzeccheresti, se avessi il fisico adatto (posto che non ti conosco personalmente non posso saperlo).
ma i modi e le capacità culturali che dimostri con quello che scrivi indicano chiaramente che non ci azzecchi nulla con qualsiasi attività che implichi una qualche capacità intellettuale :)

Da: By OLLLLLLLLLEEEEE W LA SCUOLA GUIDA13/06/2011 10:10:28
x oh cmq : sì sei partito alle 5 e sei tornato alle 10, orario da mre. Non copiare le battute da chi imita voi volgari macchiette. Lillo ma che pensavi che era farina del suo sacco??? Non si accorge che da dove ha mutuato questa uscita ridono di lui e quelli come lu,i non con lui e company

Da: fai da te13/06/2011 10:29:02
pur volendo ammettere che questa sentenza di fatto avvilisce le possibilità  di vendita dei pacchetti fregatura, perchè anche il collega più inesperto innanzi tale sentenza non può che dire, ora mi iscrivete punto, come fai a dire che non c'è difetto di attribuzione!!! Leggi se sei in grado di farlo: "Né, ai fini dell'esame della presente controversia, occorre spendere molte parole in punto di accertamento della natura, e dei poteri, anche amministrativi, del CNF, ovvero in ordine ai c.d. regolamenti "liberi" previsti dall'art. 17, comma 1, lett. c), della l. 23 agosto 1988, n. 400 -ovvero di quei regolamenti che derogano al principio generale secondo cui il potere regolamentare, espressione di una potestà normativa, secondaria rispetto alla potestà legislativa, e disciplinante in astratto tipi di rapporti giuridici mediante una regolazione attuativa o integrativa della legge, ma ugualmente innovativa rispetto all'ordinamento giuridico esistente, con precetti aventi i caratteri della generalità e dell'astrattezza, rispondendo a regole di stretta tipicità, deve sempre trovare nella legge la propria legittimazione (C. Stato, Atti norm., 7 giugno 1999, n. 107)-, ovvero dei regolamenti "indipendenti" o "autonomi" (perché promananti da enti dotati, come il CNF, di indipendenza od autonomia), manifestazione di un potere di autoregolamentazione o autogoverno, invocati dal CNF, ma comunque ascrivibili alla compagine dei primi.

Invero, da un lato, si versa, come già sopra chiarito, in una materia riservata alla legge dello Stato (!!!!!!!!!!!!!), ciò che fa escludere ab origine l'astratta operatività degli strumenti invocati dalla parte resistente, in forza della prescrizione dettata dalla lett. c) del sopraccitato art. 17, quanto ai regolamenti "liberi", e, oltre a ciò, in forza del principio di unitarietà dell'ordinamento giuridico, quanto ai regolamenti "indipendenti".

Dall'altro, ed in ogni caso, alla luce della perdurante vigenza dell'art. 91 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, recante "Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore", convertito dalla l. 22 gennaio 1934, n. 36, che dispone che "Alle professioni di avvocato e di procuratore non si applicano le norme che disciplinano la qualifica di specialista nei vari rami di esercizio professionale", non è consentito dubitare che la via regolamentare è assolutamente inidonea ad incidere autonomamente su tale preclusione, posta da fonte di rango normativo primario.

E, quanto a quest'ultimo profilo, non è privo di significato che le difese resistenti neanche tentino di illustrare la compatibilità delle norme regolamentari di cui si discute con l'art. 91 del r.d.l. n. 1578 del 1933.

Infine, merita comunque di essere segnalato che neanche è condivisibile l'argomentazione relativa alla rilevanza meramente interna delle norme regolamentari impugnate (!!!!!!!!!!!!!!!), spesa dalle parti resistenti in uno alle considerazioni relative alla potestà di autonoma regolamentazione: essa, infatti, per quanto sin qui esposto, si risolve in una mera asserzione teorica, ovvero priva di qualsiasi riscontro nell'impianto dispositivo oggetto di giudizio.

6.3. Le parti resistenti tentano infine di aggirare l'ostacolo costituito dalla carenza di una norma che attribuisca specificamente in capo al CNF la regolazione della materia de qua invocando recenti statuizioni di questo Tribunale (per tutte, Tar Lazio, III-quater, 17 luglio 2009, n. 7081), in forza delle quali, in tema di formazione forense, è stata riconosciuta la sussistenza del potere di normazione interna del CNF, e ciò ai sensi dell'art. 2 ("Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali"), comma 3, del d. l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Recita la invocata disposizione dell'art. 2 del d. l. 223/2006:

"1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonchè al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali

Da: Demian x igitur13/06/2011 10:33:18
Il difetto di attribuzione, che tu ci arrivi o meno, c'è. Il CNF crede di poter fare ciò che vuole a prescindere dalla normativa, cioè a mezzo di "chiacchiere e distintivo"; come il TAR del Lazio ha dimostrato, non è così; un conto sono interpretazioni estensive di una norma, altro conto sono interpretazioni "abnormi" ( vedi caso abogados ) che il CNF si sogna ma che non stanno nè in cielo, nè in terra.

Da: lillovero13/06/2011 10:40:29
cmq vorrei dire una cosa: il cnf intanto fa come gli pare e questo è il minimo perchè il cnf, sia pure caduto a livelli bassissimi mai raggiunti prima nella storia, resta un organo con un minimo di decenza (l'autorevolezza è morta da tempo).
l'indecenza è rappresentata da alcuni consigli in mano a soggetti inqualificabili, al limite della radiazione e forse del carcere.
eppure nessun abogado ha fatto ricorso, nessun abogado ha utilizzato gli strumenti forniti dall'ordinamento nazionale e comunitario per mettere al loro posto (molto, molto in basso) questi cercelletta in toga.

viene il sospetto, a questo punto, che abbiano davvero ragione gli abusatori e le aggggenzie, che vendono pacchetti sicurezza a gente da insegnante di sostegno.

Da: xfai da te13/06/2011 10:40:53
venerdì sono andato al coa dove ho fatto domanda con questa sentenza in mano, tutto ben evidenziato. Ti dico che i due membri del coa con cui ho parlato l'hanno capita e come. La sapevano e sembravano bambini che non trovavano più la mamma ed avevano paura. Alla mia domanda - considerazione: ed ora che facciamo(?) la risposta è stata, beh sì, però tratta di (forse) mumbleee, un'altra cosa, cioè il tar..., però forse ricorrono, ma, chissà non siamo sicuri se ricorrono al CdS. Io ho ribadito, che i principi sono chiari, e loro, beh sì, ma il cnf comunque....., però in effetti questa rimescola le carte, chiederemo lumi proprio al cnf, però in effetti, mmmmmmmmmmmmmmmm, boh!!! Io ho ribadito, il cnf non decide, c'è la legge! Sì, in effetti, però comuqnue abbiamo un margine di discrezionalità. Io ho detto, quale? Hanno detto, va bene, la prossima settimana a questo punto prendiamo una decisione, parlo con il presidente. Sono tre mesi, che la mia domanda non va in cosiglio, ora finalmente !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Da: X la cosa13/06/2011 10:48:03
non si può dire che l'esame in Spagna sia difficile o facile. ci sono sedi dove l' esame è pressochè impossibile, ci sono sedi dove è difficile ma se studi passi, e sedi dove cacciando soldi alle università prima ancora che alle agenzie l' esame è piuttosto semplice. Se ti limiti a questa ultima ipotesi avrai un titolo ma di fatto non saprai far nulla e di solito il buono a nulla non fa strada con o senza agenzie... se ti fai il mazzo impari la lingua, studi seriamente puoi anche pensare di esercitare in Spagna  ti si aprono molte più strade che con il titolo di avvocato. con questo arrivi si e no qualche Km oltre PonteChiasso...

Da: fai da te13/06/2011 10:48:14
x lillovero. La verità sta (stà) nel centro. Ora con questa sentenza, che di fatto ha spiazzato l'avvocatura, tutto muta. Qui sono saltati interessi economici e non solo spaventosi. Rifletti un attimo....
Prima era una questione (perfetto è quanto detto da Demian che saluto, "un conto sono interpretazioni estensive di una norma, altro conto sono interpretazioni "abnormi" ( vedi caso abogados ) che il CNF si sogna ma che non stanno nè in cielo, nè in terra".). Ora chiunque ha un briciolo di cervello, ha in mano una sentenza che dice: la legge è quella, punto e basta, va applicata. Non puoi arrogarti tu coa alcun diritto se non richeidere i documenti di cui all'art. 6, comma 6, della legge. Mi chiedi altro, non posso e voglio dartelo. insisti, ti becchi una denuncia e poi sono fatti tuoi. 

Da: Demian13/06/2011 10:49:13
Come ricordava giustamente "fai da te" nella sentenza si afferma un principio di base, sacrosanto benchè ignorato dai COA:

"(..)In particolare, secondo la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, principio fondamentale in materia di professioni è la riserva a favore dello Stato per l'individuazione di nuove figure professionali e la disciplina dei relativi profili e titoli abilitanti, nonché della istituzione di registri professionali e la previsione delle condizioni per l'iscrizione ad essi" (da ultimo, Corte Cost., 15 aprile 2010, n. 132).(..)".

Da: Demian13/06/2011 10:51:32
6. Tanto premesso, ed in relazione al sopra descritto quadro normativo, dal quale emerge graniticamente che la materia de qua è riservata al legislatore statale, osserva il Collegio che non risulta che il medesimo abbia esercitato detta riserva, né riformando direttamente l'ordinamento della professione forense, sede propria per l'introduzione di un istituto, quale quello delle specializzazioni, prima inesistenti, destinato ad innovare profondamente i termini dello svolgimento dell'attività, né attribuendo al CNF la competenza ad adottare in via regolamentare la disciplina delle specializzazioni della professione legale.

Di talchè al Collegio non è dato comprendere da quale fonte normativa il CNF abbia derivato la potestà, esercitata con l'atto impugnato, di creare ex novo una figura professionale precedentemente non contemplata dal vigente ordinamento - quella dell'avvocato specialista - che si aggiunge alle figure dell'avvocato iscritto all'albo e dell'avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

Da: Demian13/06/2011 10:59:40
CIO' CHE CONTA E' LA NORMATIVA, TUTTO IL RESTO SONO SOLO CHIACCHIERE E DISTINTIVO

Da: Demian13/06/2011 11:06:01
Questa dell' "Avvocato Specialista" mi ricorda tanto la storia del "Super-Avvocato-Europeo-Kamehameha", ( credo sponsorizzato dalle agenzie ) di cui ho ancora sentito parlare, tale in quanto abilitato in almeno 3 Stati Membri all'esercizio della professione forense

Da: fai da te13/06/2011 11:06:50
Abogado Tizio
via Verdi, n 1,
00100 - Alfa

Onorevole Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Alfa


Oggetto: iscrizione all'albo speciale degli avvocati stabiliti, di cui all'art. 6, del D.LGS 96/01.


    Eccellentissimo Presidente,
in  replica alla Vostra in cui mi rivolgevate l'invito a produrre documentazione comprovante l'implementazione della mia attività professionale nel paese di origine, devo previsarVi quanto segue:
letto l'art. 6, comma 6, del D.LGS 96/01, che subordina l'iscrizione nell'Albo di cui all'Oggetto alla presentazione della domumentazione dei documenti da me già prodotti;
visto che, secondo la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, principio fondamentale in materia di professioni è la riserva a favore dello Stato per l'individuazione di nuove figure professionali e la disciplina dei relativi profili e titoli abilitanti, nonché della istituzione di registri professionali e la previsione delle condizioni per l'iscrizione ad essi" (da ultimo, Corte Cost., 15 aprile 2010, n. 132);
osservato che, con la sentenza n° 5151 del 9 giugno 2011, il Tribunale amministrativo del Lazio, Sezione 1, ha statuito che:
"il potere regolamentare, espressione di una potestà normativa, secondaria rispetto alla potestà legislativa, e disciplinante in astratto tipi di rapporti giuridici mediante una regolazione attuativa o integrativa della legge, ma ugualmente innovativa rispetto all'ordinamento giuridico esistente, con precetti aventi i caratteri della generalità e dell'astrattezza, rispondendo a regole di stretta tipicità, deve sempre trovare nella legge la propria legittimazione (C. Stato, Atti norm., 7 giugno 1999, n. 107)-, ovvero dei regolamenti "indipendenti" o "autonomi" (perché promananti da enti dotati, come il CNF, di indipendenza od autonomia), manifestazione di un potere di autoregolamentazione o autogoverno, invocati dal CNF, ma comunque ascrivibili alla compagine dei primi".
Rilevato che, allo stato è pacifico che codesto Consiglio dell'Ordine non ha potere di attribuzione nel subordinare la domanda di cui all'Oggetto, a richieste ulteriori non regolamentate come per legge, di cui all'art. 6, comma 6, del D. LGS 96/01. Che inoltre il citato Decreto è legge speciale così come ribadito dal D. LGS 59/2010, art. 9.    
Tutto quanto sopra, il domantante chiede, vi invita e diffida di procedere all'iscrizione nei termini e modi di legge. In difetto, tutelerò i miei interessi in ogni sede, non esclusa quela penale.
Con infinita osservanza.
Abogado Tizio

Da: xfai da te13/06/2011 11:13:56
faccio il coa incolla e domani lo deposito, anzi se faccio in tempo questa mattina, mi sono rotto, ora li crepo. Ci hanno massacrato con la Cavalera, ora li crepo io!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111

Da: xfai da te13/06/2011 11:14:01
faccio il coa incolla e domani lo deposito, anzi se faccio in tempo questa mattina, mi sono rotto, ora li crepo. Ci hanno massacrato con la Cavalera, ora li crepo io!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111

Da: Drexler13/06/2011 11:24:12
Tutti contro il CNF ma non sta lì il problema. Non è il CNF che crea problemi agli avvocati e mette tutti contro il mondo forense.
La mediaconciliazione docet, il CNF si è liberato del fardello ingombrante dell'OUA e ha portato a casa un risultato apprezzabile; forse avrebbe dovuto liberarsene prima ma meglio tardi che mai.
E' la politicizzazione della professione che fa i danni maggiori, gli avvocati facciano gli avvocati, se sono in grado di farlo.

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