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Esame avvocato Spagna
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Da: per benito16/06/2011 16:28:49
cambia nome non si sa mai..............

Da: x tutti16/06/2011 16:29:47
creano un problema che non sussiste più: quello del caso Cavallera es: procedura d'omologazione del Koller e di tutti coloro i quali che hanno ricevuto il decreto di riconoscimento ministeriale

Da: By OLLLLLLLLLEEEEE W LA SCUOLA GUIDA16/06/2011 16:30:17
x x la scuola guida: leggila bene anche tu, sta cosa è già stata ampiamente discussa e commentata. A riguardo leggi anche Altalex. Questa è un'interpretazione stramba assolutamente discutibile ed errata che ha dato il CNF per i suoi comodi, se ti riferisci a quanto da loro eccepito a riguardo. Dì a loro di dare un  giretto di cacciavite alle testoline e/o cambiare professione e/o dare interpretazioni più serene  e coerenti per lo meno, se ha di queste illustri conoscenze e frequentazioni

Da: x w la scuola guida16/06/2011 16:30:19
"nel caso Koller (C-118/09) la Corte ha risolto analoga vertenza in modo diametralmente opposto al caso Callera: partendo dal presupposto che l'omologazione del titolo austriaco del Sig. Koller di "Magister der Rechtswissenschaften" al corrispondente Spagnolo di "Licenciado en Derecho", in quanto subordinata al superamento di un esame integrativo, sanziona una formazione prevista dal sistema d'istruzione Spagnolo, cioè attesta una qualifica supplementare acquisita in tale Stato Membro, ha ritenuto il titolo del Sig. Koller un diploma ai sensi dell'art. 1 lett. a, (punti 32 - 35) il che implica la piena invocabilità della direttiva 89/48 (oggi della 2005/36 i cui principi, rimasti immutati, sono i medesimi contenuti nella 89/48) ai fini dell'esercizio ai sensi dell'art. 3 della professione di "Avvocato"

Da: By OLLLLLLLLLEEEEE W LA SCUOLA GUIDA16/06/2011 16:33:06
guarda amico che parliamo della stessa cosa. Il ns. amico siliano non ha lasciato trascorrere la vacatio di tre mesi prevista dal 96/2001 obbligatoria fra l'iscrizione in Italia e quella in Spagna. Leggi la direttiva: quali sono i tre presupposti che il COA deve controllare affinchè l'iscrizione sia regolare?? Uno è quello e lui per una settimana ha toppato clamorosamente

Da: x tutti16/06/2011 16:33:11
Le sentenze non si discutono: si eseguono!

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Da: x tutti16/06/2011 16:33:57
creano un problema che non sussiste più: quello del caso Cavallera es: procedura d'omologazione del Koller e di tutti coloro i quali hanno ricevuto il decreto di riconoscimento ministeriale

Da: per l''ultimo post16/06/2011 16:34:07
esatto

Da: By OLLLLLLLLLEEEEE W LA SCUOLA GUIDA16/06/2011 16:42:19
ragazzi un certo equilibrio mentale e coerenza ce li ho ancora: ho detto questo nell'intervento di stamattina. NOn avendo al tempo letto la Koller perchè successiva (giustifichiamoli così senza malizia), questi hanno scritto 'sto mucchio di cxxxe, ma nel merito limitatamente al punto 4 della motivazione di quella singola fattispecie hanno pienamente ragione.

Da: x tutti16/06/2011 16:47:40
sembrano una massa di pecoroni rincoglioniti, in realtà fanno apposta!

x olle w la sg: no.. non hanno ragione.. il certificato d'iscrizione all'ordine spagnolo è l'unico requisito.. e deve bastare.. non glie ne deve fregare se sono bianco o nero, se sono italiano o spagnolo, di destra o di sinistra.. tutto questo è irrilevante! Sarà al limite l'autorità giudiziaria che, in seguito ad un procedimento, prenderà piena cognizione dei fatti in caso di impugnazione del provvedimento.. l'autorità amministrativa deve semplicemente applicare la norma per quello che, strettamente, esprime..

Da: x w la scuola guida e per gli altri16/06/2011 16:51:13
Leggetevi attentamente la Koller che è meglio! Poi scoprirete quanto ciarpame avete nella zucca.

Da: x tutti16/06/2011 16:51:42
es: come fu il CNI per la Cavallera dev'essere al limite il CNF ad impugnare la delibera d'iscrizione dell'ordine che abbia fatto il proprio dovere ( iscrivendo in presenza dei requisiti )

Da: ottimo16/06/2011 16:52:17
x ottimo.
leggi anche il post di faidate del 16/06/2011 16.20.26.
Poi tu pensala come vuoi.

Da: x tutti16/06/2011 16:59:26
gli ordini fanno valere ( ed il cnf avvalla ) poteri istruttori di cui essi non dispongono.. e sia il cnf che gli ordini, ammettono il diniego dell'iscrizione in base a documenti raccolti illegittimamente, che in ogni caso attestano l'acquisizione di una qualifica supplementare in diritto spagnolo, ignorandola.. il che non è normale.. e induce a pensare che non siano preparati per svolgere il proprio lavoro o che non siano propriamente sani di mente..

Da: ciarra16/06/2011 17:00:45
stavolta sono con ollleeee, le sue considerazioni possono verosimilmente ricostruire quanto accaduto

Da: x tutti16/06/2011 17:03:40
Gli Ordini ci fanno e coloro che si limitano a crederci ci sono.

Da: By OLLLLLLLLLEEEEE W LA SCUOLA GUIDA16/06/2011 17:05:57
x x tutti
c) attestato di iscrizione alla organizzazione professionale dello Stato membro di origine, rilasciato in data non antecedente a tre mesi dalla data di presentazione, o dichiarazione sostitutiva."
Scusami hai ragione: ho fatto un copia incolla alla castina cretina maniera. Avevo inteso male, non possono chiederti un cazzo,.
x la scuola... :Tu genio che evinci dalla Koller, che noi non riusciamo a comprendere se la leggesse chi di dovere invece di scrivere quelle gran minchiate

Da: ottimo16/06/2011 17:07:46
Come scritto ieri da Demian l'abogado di Palermmo  al quale hanno rigettato l'istanza al cnf ha ricorso in Cassazione.
Bene, se così, probabile che la stessa rinvii il tutto alla CGCE.
Avremo così la parola fine (forse) sulla questione Abogados.

Da: ottimo16/06/2011 17:08:28
++Palermo

Da: x tutti16/06/2011 17:13:57
non ha fatto una cazzata MT nel reclamo al CNF: quell'unico requisito deve bastare, a maggior ragione, proprio perchè il problema riscontrato nel caso Cavallera non ha più essere: la nuova disciplina in tema di omologazione spagnola, prevede in ogni caso "requisitos formativos complementarios"

Da: x tutti16/06/2011 17:15:44
i T. anzi, hanno dimostrato, non andando dietro a quanto affermato nei pareri ma decidendo di portare l'unico requisito previsto dalla normativa comunitaria di essere veri professionisti del diritto, di cui ho la massima stima come professionisti !!!

Da: x w la scuola guida16/06/2011 17:17:45
Decreto Legislativo 2 febbraio 2001 n. 96
Art. 6, comma 3, lett. c) si richiede: attestato di iscrizione alla organizzazione professionale dello Stato membro di origine,
rilasciato in data non antecedente a tre mesi dalla data di presentazione, o dichiarazione sostitutiva.
Dire che è come per il certificato di residenza che per essere valido non deve avere data antecedente a sei mesi dalla data di presentazione.

Da: By OLLLLLLLLLEEEEE W LA SCUOLA GUIDA16/06/2011 17:23:07
ho appena chiesto scusa mi pare, eh. Vedi sopra

Da: per chi sa rispondere16/06/2011 17:30:32
Una domanda che mi corre sempre per la testa: nel momendo che io presento la mia iscrizione ad un consiglio qualsiasi, unitamente alla documentazione che presento, mi chiedono anche il contestuale pagamento delle tasse di iscrizione
-concessione governativa euro ......
-tassa per universitaeuro ..........
-tassa albo avv. euro .............
bene se la mia domanda non viene accolta, l'ordine rimborsa le somme versate??
o si può fare almeno richiesta
grazie

Da: x ottimo by andre16/06/2011 17:31:58
direi di non distinguere chi ha il domicilio in Italia o in Spagna, si fa semplicemente confusione, in quanto anche se in base alle norme potresti aver ragione, non ci vuole niente a cambiare domicilio professionale per il Colegio de Abogados e si può fare sempre in un secondo momento. Mi hanno detto che per passare da abogado en cuenta ajena a en cuenta propia si fa tutto in una mattinata(avendo il NIE). Secondo me l'importante è essere ejercentes, se poi si chiederà l'ulteriore requisito della cuenta propia si può sempre modificare la propria iscrizione.

Da: x per chi sa rispondere16/06/2011 17:32:55
se a fronte della mancata iscrizione non ti restituiscono spontaneamente le somme trattasi di fattispecie di ingiusto arricchimento

Da: x per chi sa rispondere16/06/2011 17:34:39
si ha ingiustificato arricchimento quando una persona vede aumentare il valore del suo patrimonio
a danno  del patrimonio di un altro soggetto senza che vi sia una giusta causa

fonte: 2041 c.c.

Da: bimbi16/06/2011 17:36:49
andate un pò al mare!!! 365 giorni qui dentro vi frigge il cervello.     Olleeeee ti prego trovati una ragazza!!!

Da: x per chi sa rispondere16/06/2011 17:42:23
grazie mille ma fin qui riesco a capirlo anche da me, forse non mi sono spiegato bene e ci riprovo:
se la domanda di iscrizione viene SOSPESA per presentazione di nuova documentazione e a quel punto io non voglio attendere il termine che loro mi danno per la presentazione, posso richiedere la restituzione della somma?

Da: per bimbi16/06/2011 17:43:37
il nome ti si addice a quello che scrivi.
Fai ancora in tempo a presentare domanda per l'insegnamento in un asilo (nido)

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