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Esame avvocato Spagna
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Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, ..., 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043 - Successiva >>

Da: common law 27/03/2014 16:20:11

@ abogados

senti, abogados, guarda che non si "svia" dall'ossessione della Corte con l'intento di "sviare"... ma esiste anche la realtà di cui occuparci.. altre e immediate questioni di lavoro.

Non tutti siamo ossessionati dalla corte... bisogna solo attendere.. nel frattempo la vita continua senza emulare la parte di uel frate che bussava tutte le mattine alle celle dei fratelli con l'ammonimento :" fratello ricordati che devi morire".

Sulla Koller, se hai letto quanto da me citato sulle conclusioni dell'avv. generale, non è mai stato fatto il punto per un semplice motivo: non c'entra nulla: l'organismo NON è composto da soli avvocati ma anche da giudici (da otto a 16). Quindi perchè mai citarla prima che il tar la nominasse visto che nulla c'entra?

Se poi vogliamo dire che il CNF è imparziale.. e vabbè.. si può anche dire che il sole è verde... ma di fatto non è verde.. è giallo.

Tra poco arriveranno le conclusioni dell'avv. generale e poi al sentenza: a quel punto ci adegueremo a quel che statuirà la Corte; prima di allora è perfettamente legittimo dire le cose come stanno secondo il diritto vigente al momento in cui si fornisce l'opinione poi, se la corte vorrà diversamente, amen.

Non riesco a capire questa ossessione nonchè il motivo per cui continui a battere e ribattere sullo stesso chiodo all'infinito... oramai l'hai sbrindellato quel chiodo eh!

Relax... le ossessioni non servono a niente e le cose si affrontano quando accadono.

In fondo è anche un bene che la Corte sia intervenuta: sul fenomeno italiano si farà finalmente definitiva chiarezza (giusta o ingiusta che sia) ma almeno si saprà con precisione cosa si dovrà fare e cosa no senza se e senza ma. E questo varrà sia per gli abogados sia per il cnf.

Da: SimonaB.0 27/03/2014 16:38:45
Luisita, per quanto anche io possa essere interessata, penso che questo forum ha tante sezioni distinte dove poter interagire, ognuna con la propria argomentazione.
Da nuova arrivata posso dire che è già molto difficile seguire la contonua ondata di post disconessi che viene generata in questo forum. Credo però che se dovessimo aggiungere anche questioni sull'esame di stato, quando di fatto esistono categorie create appositamente, finiremmo solo per trasformare il forum in una sorta di dialoghi privati fra utenti che discutono di fatti completamente differenti fra di loro, ed al quel punto, non sarebbe più utile una chat? Come "nuova del gregge" invito i tutti i presenti ( me compresa) a cercare di mantenere dei discorsi abbastanza lineari per quanto possibile. Spero che in altre sezioni tu possa ricevere le risposte che cerchi.

Da: abogados 27/03/2014 16:50:09
in sintesi.

innanzitutto non mi sembrava di averti attaccato direttamente, comunque...

negli ultimi due anni il 90% degli interventi su questo thread sono tuoi: tutti i giorni o quasi hai postato interventi sul percorso spagnolo e sulla tua interpretazione della koller, della wilson, dell'incompetenza del coa, ecc ecc CENTINAIA DI VOLTE!!!!!
solo a pochi giorni dalla sentenza e visto che l'indirizzo della corte (almeno sembra) non dovrebbe essere troppo favorevole (contrariamente ai precedenti interventi dei leoni da forum) dici che ormai l'argomento è noiso, trito e nitrito e di cambiare discussione...

E VIENI A DIRE A ME DI ESSERE MONOTONO PERCHE' MI SONO PERMESSO DI INTEVENIRE UNA DECINA DI VOLTE IN TRE MESI SU QUESTO ARGOMENTO??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

ma questo intervento che per la verità io non cercavo è veramente il MASSIMO dalla creazione di mininterno:

dopo anni a dare dell'infraditos a chiunque non condividesse le tue interpetazioni della norma sullo stabilimento in maniera e sui rischi di un ricorso alla corte europea adesso affermi che comunque vada almeno avremo una soluzione e staremo sereni e che si, ma cosa vuoi che sia...

si, saremo certi di una cosa senza dubbio: che chi spingeva a fare ricorsi alla corte, al tar, al cnf  con tanta tracontanza si basava su interpretazioni personali che alla luce dei fatti erano delle minc....te tremende!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

di questo saremo certi. :)

ora appunto non preoccuparti che cambio argomento: vuoi scommettere però che se la corte cambiasse improvvisamente quella che dovrebbe essere la pronuncia tornerai trionfante a postare su tale argomento di continuo???
;)

buon lavoro


(p.s. ma chissà se il tar di brescia sa di essere composto solo da persone "non degne di nessuna nota" che non sanno interpretare nemmeno chiari fonti e sentenze europee...)

Da: abogados 27/03/2014 16:51:54
x luisita


sono informato sull'esame al cnf, che vuoi sapere?

Da: common law 27/03/2014 17:14:06

mah... la tua replica stizzita, abogados, non è solo fuori luogo, ma completamente, questa sì, sviante.

Io non ti ho detto, per la precisione, che sei noioso o che l'argomento annoia, ma che hai ripetuto le stesse identiche cose più e più volte.

Inoltre sono inammissibili le tue illazioni: IO non "svio" l'argomento perchè non saprei che dire... è solo che è inutile, oggi, a pochissimo dalle conclusioni dell'avv. generale, dirlo.

Non torno o no su un argomento in base alle tue deduzioni di totale malafede.. ma solo se c'è qualcsa di utile da dire.

Visto che mi segui con così tanta attenzione, potrai accorgerti che io rispondo e/o intervengo ogniqualvolta la cosa mi appare utile: moltissimi interventi sono sull'intesa, molti sono su questioni di diritto, molti sono sulla direttiva.

E' poi veramente inaccettabile che tu affermi che io dia del'infradito a chiunque non condivida le mie opinioni: io ho affermato che infradito è colui il quale ha tenuto un certo comportamento sul percorso spagnolo e non altro.
Cosa che affermo e riaffermo anche ora. Le opinioni non c'entrano con gli infraditos.. c'entra il percorso svolto.

Il rischio del rinvio alla Corte si è corso più volte... sei tgu a non saperlo. E allora??? Perchè tanto timore?

Vedi, abogados, quello che veramente ti è duro comprendere è che io mi affido SEMPRE alla norma... non accetto l'illegittimità nè gli abusi quali quelli posti in essere dal cnf.
La tua posizione è quella di accettare gli abusi per non correre rischi: Ma tu ci credi davvero che il CNf abbia fatto il rinvio per questo motivo?
Il Cnf ha fatto il rinvio perchè non vuole più nessuno... e stendersi a tappeto non sarebbe servito a nulla. E questa è la mia opinione.

L'indirizzo che secondo me prenderà la Corte l'ho già ribadito più e più volte: stabilimento sì integrazione nì.

Che dovrei fare secondo te? ripeterlo all'infinito anche quando oramai l'han letto pure i sassi?

Non è da ora che scrivo su questioni giuridiche, abogados, ed i miei interventi non sono strumentali.

Ovvio che commenterò la sentenza ma QUANDO SARA' EMESSA... non ora per il banale motivo che non c'è.

Per quanto riguarda il TAR devo proprio ricordarti che in questo Paese ogni Corte, Cassazione compresa, è capace di dire due cose diverse sullo stesso argomento nello stesso giorno... ma per favore.

Il Tar di brescia ha citato il corrispondente CNF austriaco.. ebbene, il corrispondente CNF austriaco è composto da giudici togati... ti sembra la stessa cosa del cnf italiano?
Quindi, quando il tar di brescia cita la Koller in relazione al CNF è lui che dice cazz... motivami in diritto il contrario.

La Corte è stata chiamata: la Corte risponderà.. non c'è più niente da dire a poco dalla sentenza.. se non lanciare inutili anatemi come fai tu.
Il diritto vigente fino ad allora è uno ed interpretabile secondo i precedenti della corte stessa.
Se la Corte li cambierà ci adegueremo ma quei precedenti sono stati pronunciati ed erano l'unica fonte di interpretazione

Io non sono una vigliacca, abogados, mai stata. Ricordatelo bene questo.



Da: AGNELLO HISPANICO 27/03/2014 17:47:13
Chiaro, il TAR dice cazzate, motivate in diritto ragazzi suvvia!

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Da: Luisita 27/03/2014 17:48:37
Simona, anch'io sono nuova del forum e il mio intento non è certo quello di aggravare ulteriormente la cronologia della chatt, ma considerando il titolo della discussione "esame avvocato in Spagna" pensavo che l'argomento dell'esame al cnf (ben diverso dall'esame di stato che hai citato nel tuo intervento) avesse una qualche attinenza.

Da: pasajero  -banned!-27/03/2014 17:56:15

- Messaggio eliminato -

Da: Luisita 27/03/2014 17:57:23
Ciao abogados,
io dovrò sostenere l'esame al cnf e volevo info generiche (sulla base di chi lo ha già sostenuto) e poi più specifiche nell'immediatezza dell'esame. Se sei d'accordo, pensavo di lasciarti la mia email per un scambio di info più diretto ed immediato.
marialuisapatrizi@libero.it

Da: common law 27/03/2014 18:00:52

Agnello!!! ahaha... per una volta vale la pena di risponderti;)

Avanti.. fallo tu... mostraci la tua sapienza giuridica.. illuminaci...

Esponi il ragionamento logico-giuridico sotteso alla comparazione, effettuata dal Tar Brescia che dichiara che quindi il cnf è competente anche su questo rilievo, tra il CNF italiano ed il corrispondente organo austriaco il quale è composto anche da giudici togati GIUDICANTI mentre il cnf neppure uno.

Avanti, Agnello... dimostra di essere un vero avvocato che merita questo titolo perchè abilitato italiano.

Aspetto questa grande tesi giuridica eh! Torno tra qualche ora per essere illuminata;)

P.s. guarda che se i TAR non sbagliassero mai.. l'esistenza del Consiglio di Stato non avrebbe senso;)

Da: SimonaB.0 27/03/2014 18:02:10
Luisita perdonami, ho letto male, ho letto di fretta e facendo altro, e mi sono presa la briga di risponderti avendo totalmente frainteso. Mea culpa, ti chiedo scusa!

Da: gemella69 27/03/2014 18:53:28
pasajero 
Chi ti ha dato l'informazione che l'omologazione in licenciado dovrà sostenere solo l'esame di stato...

Da: Statute Law  27/03/2014 19:05:06
....@ Agnello se può essere utile alla tua profonda argomentazione...
al punto 33 della Wilson (....omissis...la Corte....nn solo nn e competente ne a verificare la compatibilità di disposizioni nazionali con il diritto comunitario, ne ad interpretare tali disposizioni....).  [corte intesa quale quella lussemburghese]
al successivo 34: .... omissis... l'interpretazione delle norme nazionali incombe ai Giudici Nazionali e nn alla corte....
Punto 48 .... omissis.... Giudice nazionale ai sensi dell'art. 234 CE: " ... origine legale, carattere permanente, obbligatorietà della sua giurisdizione, natura  contraddittoria del procedimento...... INDIPENDENZA e IMPARZIALITÀ'  [ovvero: posizione di terzietà ...]
Punto 51: .... Omissis... 
Punto 52:....omissis...imparzialità ovvero equidistanza dale parti in controversia e dai loro rispettivi interessi....!!!
....buon lavoro!

Da: El chico 27/03/2014 19:19:44
@ gemella69

Quella postata da pasajero era una vecchia proposta di modifica che non è passata, in pratica avevano proposto che tutti i licenciados en derecho facessero il master ma non l'esame, hanno invece tolto l'esame scritto ed orale ed hanno inserito solo quello a test e solo per i graduados ed i licenciados con omologazione del titolo.

Da: El chico 27/03/2014 19:41:03
Ti credo che a gli avvocati di Brescia hanno vinto, erano difesi da un fuoriclasse, che sia la sorella del Grande Lionel attaccante del Barcelona Futbol club?

Nel merito mi pare mal motivata e facilmente attaccabile in secondo grado soprattutto in ragione delle differenti composizioni dei  due ordini di avvocati  stranieri richiamati in sentenza.
Ma simo poi sicuri che il nuovo CNF come uscito dalla riforma forense, in sede giudicante, sia una mera continuazione del vecchio cnf.
Credo, se non ricordo male, che il costituzionalista  Michele Ainis, non la veda proprio così.

Da: abogados 27/03/2014 19:57:42
x luisita

per scelta personale non rispondo privatamente alla email: ritengo che non vi sia motivo per non postare pubblicamente informazioni sul percorso spagnolo o l'esame al cnf.

in breve, per il cnf l'esame è previsto dalla legge e per quanto non abbiano nessuna voglia di prepararlo e supervionarlo lo fanno con sufficiente professionalità, correttezza e disponibilità (quest'ultima forse 6- ;) )

l'esame è in via del governo vecchio, non portare i libri il giorno prima perchè non puoi lasciarli e nessuno può accedere per vedere "che aria tira" se quel giorno non deve sostenere gli esami.

chiamano per l'ingresso a piccoli gruppi, una volta entrati controllano velocemente i codici e i tuoi documenti.
ti verranno consegnate due buste: in una metterai il cartoncino compilato con i tuoi dati da infilare nella busta grande che conterrà anche l'atto.

le sedie dove si sostengono gli scritti sono provviste di un piccolo bracciolo mobile dove scrivere sul protocollo: è molto scomodo.
un consiglio quindi: i posti non sono già assegnati come all'esame di stato ma liberi, io mi siederei appena possibile su una sedia magari laterale in modo da avere spazio per muovermi e appoggiare le mie cose.

il compito dura cinque ore mi sembra, viene distribuita una fotocopia con i pareri.

in franchezza la traccia di civile, ma credo anche le altre di penale o l'atto, non sono particolarmente complesse: l'anno scorso si trattava di procura a vendere una auto di valore ad un mediatore che poi la acquistava per se stesso senza l'autorizzazione espressa del mandante.
niente di particolare.

parere personale sullo svolgimento.
non hai molto tempo, quindi cerca di preparare uno schema con svolgimento in brutta generale del parere (o atto) e poi passa direttamente alla bella o rischi di non avere tempo.

parere molto molto personale sulla correzione.
la percentuale dei promossi non è alta (20-25%) tuttavia a mio parere (ma ripeto, chiunque può contestarmi) è che la commissione nominata che corregge i compiti è composta in genere da professori universari (almeno così era poi all'orale, quindi non credo che i compiti siano stati corretti da altre persone).

quindi a differenza dell'esame di stato (ma sempre nel forse e nel probabilmente) si concentrano di più sul ragionamento giuridico che farai nel parere che rispetto alla forma o allo stile che usi.
il parere secondo me non deve superare le 4-5 pagine (non faresti in tempo a copiare comunque).

i supervisori (in genere le segretarie del cnf) non sono maldisposte ma sicuramente vorrebbero impiegare il loro tempo diversamente.
non ti buttano le braccia al collo e sono molto sbrigative nelle procedure, ma nessuna scortesia da parte loro. 


Da: common law 27/03/2014 20:27:56

Allora???? Agnello...ma come, dovevi illuminarci con il tuo sapere giuridico.. e ci hai lasciati al buio? Ma neppure un lumicino piccolo piccolo...????

ahaha... agnello.. più che un cordero de Espana mi sembri un tricheco suonato...grande giurista perchè abilitato italiano;)

visto come si mettono in fuga (almeno per un po' causa la loro tendenza a far concorrenza ai bronzi di riace) i detrattori insultanti?
Basta dire le tre paroline magiche:

motiva
in
diritto
;)

Da: lii03 27/03/2014 22:58:04
Personalmente ripongo fiducia nella Corte di Giustizia europea, la sentenza amministrativa oggetto di critica non poggia su basi razionali, nei fatti è un assurdo.

Un cittadino, in base ai Giudici amministrativi, deve essere giudicato da un Organismo speciale, fatto da associati che non vogliono concorrenza e soprattutto vuole mantenere un predominio corporativo sui propri iscritti.

Che bella democrazia!

Comunque sono convinto che le sciocchezze, a tacer d'altro, riportate, in sentenza, non rispecchiano il pensiero di chi le ha scritte!!!

Chi le ha scritte, a mio avviso, si è turato il naso!

Da: Antequera 28/03/2014 07:32:56
con estrema probabilità la sentenza del tar verrà impugnata!

Da: Antequera 28/03/2014 07:42:11
per quanto attiene nel merito della citata sentenza ripeto "non hanno avuto le palle di accogliere il ricorso". La trovata del difetto è un non voler decidere. Perché compensi le spese??? E' chiaro che trattasi di uno zuccherino x non far impugnare ;)

Da: PALLADILARDO 28/03/2014 08:01:30
E' invece si impugnerà!

Da: lii03 28/03/2014 09:26:06
Bene per l'impugnazione, come abogados dovremmo contribuire un po' tutti, finché ci presentiamo singolarmente la battaglia diventa dura.

Inoltre andrebbe detto che il riferimento alla sent. 806 del settembre 2013 sempre dello stesso TAR, era principalmente per l'avvenuta formazione del silenzio/assenso prima del diniego dell'Ordine di Brescia.

E il ricorso era stato presentato ai sensi del D.lgs. 59/2010.

Almeno in questa hanno dato una parvenza di motivazione, mentre nella 806/13 nemmeno l'hanno motivata, perché non c'erano i motivi.

La giurisdizione era ed è del TAR!!!

Da: common law  28/03/2014 09:36:13

Tanto sulla giurisdizione del cnf rispondera' la corte di giustizia....
Certo che va impugnata in attesa della sentenza della Corte... Solo che se la Corte dichiarera' la giurisdizione del cnf rischia di andare a pagare una sberla di spese...

Da: lii03 28/03/2014 09:55:30
Consiglio di Stato, Sezione Sesta

Sentenza numero 1405 del 12 marzo 2012

(estensore Contessa, presidente Maruotti)

(…)

DIRITTO

1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto da un soggetto interessato all'iscrizione nell'Albo dei Geometri avverso la sentenza del T.A.R. del Lazio con cui è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del G.A. il ricorso proposto avverso l'atto con cui il Consiglio direttivo del Collegio dei geometri della Provincia di Salerno ha respinto la sua istanza di iscrizione.

2. Il ricorso è meritevole di accoglimento, ritenendosi sussistente la giurisdizione del G.A.

2.1. Al riguardo, si osserva che la tesi di parte ricorrente è condivisibile laddove postula che la sussistenza della giurisdizione del G.A. nella controversia per cui è causa sia desumibile per tabulas dal combinato disposto degli articoli 45 e 61 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (recante 'attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno'), e dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nella formulazione ratione temporis rilevante.

In particolare, l'articolo 61 del d.lgs. 59 del 2010, nell'introdurre un comma 3-bis nell'ambito dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1985, n. 75 ('Modifiche all'ordinamento professionale dei geometri'), ha altresì disposto che al procedimento per l'iscrizione all'albo in questione si applica l'articolo 45 del medesimo decreto n. 59.

L'articolo 45 (rubricato 'Procedimento per l'iscrizione in albi, registri o elenchi per I'esercizio di professioni regolamentate'), a sua volta, stabilisce che - una volta decorso il termine di due mesi dalla presentazione della domanda di iscrizione senza che sia a tanto provveduto - "si applica l'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241", in tema di c.d. 'silenzio-assenso'.

L'integrale rinvio che l'articolo 45 opera alla previsione di cui all'articolo 20 della l. 241, cit., comporta che esso sia riferito anche al comma 5-bis del medesimo articolo 20, per il quale "ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo" [si tratta di disposizione introdotta dal comma 1-sexies dell'articolo 2 del d.l. 5 agosto 2010, n. 125, come convertito nella legge 1° ottobre 2010, n. 125, poi trasfusa nell'art. 133, comma 1, lett. a bis), del Codice del processo amministrativo, come modificato dal d.lg. n. 150 del 2011).

Conseguentemente, deve rilevarsi come un'espressa disposizione di legge devolva al giudice amministrativo le controversie in cui si faccia questione dell'iscrizione in albi professionali quante volte l'interessato (come nel caso di specie) prospetti che il decorso del tempo abbia determinato il perfezionarsi di un'ipotesi di silenzio significativo in proprio favore.

L'espressa previsione di legge che qualifica la giurisdizione in parola come di carattere esclusivo comporta l'infondatezza della tesi prospettata dal Collegio dei Geometri e dei geometri laureati della Provincia di Salerno, secondo cui tale giurisdizione sarebbe da escludere in virtù della natura giuridica di diritto soggettivo della posizione soggettiva di colui che richiede l'iscrizione in albi professionali.

Al riguardo, mette appena conto richiamare la previsione di cui all'art. 103, I, Cost., secondo cui "il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi".

Nella specie, non si tratta dunque di applicare il criterio di riparto basato sulla distinzione tra i diritti e gli interessi legittimi, né rileva verificare se trovi applicazione l'art. 7 del Codice del processo amministrativo (sulla sussistenza della giurisdizione amministrativa di legittimità quando si tratti dell'esercizio o del mancato esercizio del potere amministrativo), sussistendo la giurisdizione esclusiva in ragione della riconducibilità del procedimento alle disposizioni dell'art. 20 della legge n. 241 del 1990.

2.2. Per le ragioni dinanzi esposte sub 2.1. (relative all'esistenza di una norma di legge che espressamente devolve al G.A. la giurisdizione sulla controversia per cui è causa) e per la specialità della sopravvenuta disposizione devolutiva della giurisdizione, non può trovare accoglimento la tesi prospettata dal Collegio dei Geometri e dei geometri laureati della Provincia di Salerno, secondo cui non sussisterebbe nel caso di specie la giurisdizione del G.A., quanto - piuttosto - la speciale giurisdizione del Collegio Nazionale dei Geometri di cui all'articolo 15 del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274 ('Regolamento per la professione di geometra'), il che solleva il Collegio dall'esame di ogni questione relativa all'ambito di applicazione di tale disposizione e alle relative questioni problematiche.

3. Per le ragioni sin qui esposte l'appello in epigrafe deve essere accolto e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere dichiarata la giurisdizione del Giudice amministrativo con remissione degli atti al T.A.R. per il Lazio (art. 105, I, c.p.a.).

Il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello n. 461 del 2012, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara la giurisdizione del Giudice amministrativo con remissione degli atti al T.A.R. per il Lazio (art. 105, I, c.p.a.).

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Depositata in segreteria il 12 marzo 2012.

Da: common law  28/03/2014 10:13:17

Si ma Lii scusa... a che serve una impugnazione ora?

In soldioni e' solo una perdita di tempo e un rischio.

Premesso che in italia nn vige lo stare decisis tra poco ci sara' la sentenza della corte sullo stabilimento e il ricorrente potra' ripresentare la domanda e non ci potranno essere piu storie dopo la sentenza

A che serve infilarsi in una impugnazione? Bon e' nell'interese del cliente. Unlegale deve anche fare l'interesse del cliente non onerandolo di azioni inutili

Da: lii03 28/03/2014 10:52:32
Da questo punto di vista, Common, non posso che darti ragione.

Che poi c'è sempre tempo ad impugnare, 60 gg dalla notifica.

Quindi si fa prima, si spera, a vedere la sentenza della CGUE.

Da: common law  28/03/2014 11:02:31

Non arrivera' certo la sentenza in 60 gg. Ma questo nn cambia niente arriverebbe prima del consiglio di stato.

Quindi a che serve impugnare? Se sara' favorevole al ricorrente bastera' ripresentare la richiesta.
Se sara' sfavorevole ed il ricorrente avesse impugnato amdrebbe solo incontro ad una condanna alle spese certa.

Impugnando nn ha nulla da guadagnare ma solo da perdere se in europa va male.

Di frinte alla corte ue le sentenze italiane valgono zero.

Da: gemella69 28/03/2014 12:27:12
El Chico
Ciao volevo sapere cosa è stato deciso nel decreto che si sarebbe discusso ieri relativo all'omologazione dei graduado...

Da: El chico 28/03/2014 13:39:42
@ gemella69
Il decreto è in fase di redazione, al momento si stanno aspettando le osservazione dei singoli cittadini.
Se tu volessi inviare una osservazione puoi farlo sino ad oggi, l'indirizzo mai lo trovi nelle pagine precedenti.
Da lunedi inizeranno a valutarle.

Da: pasajero  -banned!- 28/03/2014 14:52:16

- Messaggio eliminato -

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