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Esame avvocato Spagna
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Da: aggIente vergognIoso31/12/2012 11:55:23
mannaggia, ora gli altri aggIenti hanno preso il sopravvento, io vorrebbi la rissa e mi scacciano i nuovi padroni del forum.
che menti finissime...

Da: aggIente vergognIoso31/12/2012 12:07:06
la macchina del consenso ingi si stà muovendo. noi aggggienti lo saprebbimo dall'inizzio che l'alleanza con l'avvocatura più maschia (l'oua, i leggggibbus soluti, gli aocati anziani e i loro maggiordomi che rivendicano il sacrosanto diritto alla palpata sulle natiche delle praticanti bone - e quelle brutte ve le lasciamo avvvoi democratici sfigati! HAHAHAHAH) ingi avrebbe portato in alto.
e infattamente ora comanderessimo noi, senza i nostri pacchetti contropaccozzi e i colloqui con i nostri consiglieri di coa amici non vi inscrivete e non vi integrate! sentite amme!

io personalmente avrebbi stato anche in udienza da de tilla e al mio fiango ingi stava anche il vecchio presidente dell'ordine più prestigggiosissimo, detto anche "er federale". e ingi stavano pure mino raiola e fiorito, vi dico solo questo! e io sono anghe avvocato italiano e procuratore di calciatori, vi dico solo questo.

Da: Caceres 31/12/2012 12:27:58
Innanzi tutto auguro a tutti io colleghi una buona fine d'anno ed un buon inizio.
Sperando di fare cosa utile a tutti vorrei cercare di fare un pò di chiarezza sulla riforma forense approvata qualche giorno addietro in extremis da questa legislatura. Quando si dicono le cose, è necessario essere il più possibile precisi al fine di evitare inutili confusioni.

Fonte alla mano, se prendete la rivista " ITALIA OGGI QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO" Anno 21-numero 306 di Giovedì 27 dicembre 2012, alla pagina 39 potete leggere quanto segue:
"Riforma forense, cantiere aperto" Attuazione in 2 anni. Si parte con le Società tra legali.

MATERIA           STRUMENTO DI ATTU.                TERMINE
Ass. tra Avv.       Regolamento                                2 anni
Societ. tra Avv.   Decreto Legisl.                              6 mesi
Specializ.           Regolamento                                 2 anni
Parametri           Decreto Minist.                              2 anni
Albi, elenchi       Regolamento                                2 anni
Difesa d'uff.        Decreto legisl.                               2 anni
Scuola Sup. Avv. Regolamento                                --------
Elezioni  Cons.    Regolamento                                2 anni
Tirocinio            Regolamento                                2 anni
Formaz. tirocin.  Regolamento                                2 anni
Praticant. uff. giudiz. Regolamento                          1 anno
Esame stato       Regolamento                                 2 anni
Consiglio deistrett. Regolamento                             --------
Testo unico         Uno o + decreti Legis.                   2 anni
Cod. deont.                                                           1 anno

L'ultimo capoverso dello stesso articolo intitolato "ALTRE DELEGHE" stabilisce quanto segue: " nella riforma forense sono poi contenute le deleghe al ministro della giustizia per regolamentare, entro un anno, l'attività di praticantato presso gli ufficiali giudiziari. Il Governo è inoltre chiamato ad adottare, entro due anni, un Dlgs per il riordino della disciplina della difesa d'ufficio.
Mentre il Cnf dovrà disciplinare la scuola superiore dell'Avvocatura e, entro un anno, è chiamato a redigere il nuovo codice deontologico, sentiti gli ordini forensi cincondariali e la CASSA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA forense in relazione alle materie di interesse".

Alla luce di tutto questo, ogni singolo punto della nuova legge dovrà essere attuato nei modi e nei termini stabiliti.
A mio modesto ed umile avviso, prima di prendere decisioni avventate attenderei di vedere gli sviluppi che vi saranno.
Rinnovo a tutti i migliori auguri.       

Da: cavaliere Toscano31/12/2012 12:29:43
vedo che l'ironia non manca....ma tu non sei nemmeno maniscalco altro che ordinario ...
e' possibile che non c'e' alcuna serieta' ..spero tu non faccia la professione...poveri clienti...se qualcuno capita per sbaglio nel forum ...prende paura a leggere cretinate del genere...la bassezza non ha fine.
vai in piazza stasera e puo' darsi che con l'aria fresca tu possa migliorare.

Da: zaff31/12/2012 12:41:40
x x zaff.
Io com'è noto ho scritto alla cassa. Loro con una risposta a dir poco succinta mi hanno detto di presentare il modello A1 per l'esenzione. A questo punto non mi resta che predere tempo per alcuni giorni e riflettere. Quanto postato da Caceres rende l'idea di quanto ancora c'è da dire e capire. Ho già detto che a mio avviso gli interventi a botta di cassazione e corte costituzionale sulla riforma saranno massicci e non è escuso l'intervento delle autorità comunitarie.
Ciò detto secondo me la Spagna appare inequivocabilmente meno cara. A questo punto ognuno "di questi tempi" conosce le proprie tasche. Io x ora nell'incertezza di tante cose preferisco la spagnola, ma non escudo a boccie ferme di cambiare avviso.

auguri

Da: xaggIente vergognIoso31/12/2012 12:50:45
Le psicosi, una perdita di contatto con la realtà

Il termine psicosi è un termine molto generico per indicare la perdita del contatto con la realtà, sia nel senso di come la realtà percepita, sia di come la realtà è interpretata e giudicata.
La persona psicotica ha convinzioni che non sono il risultato di un processo di elaborazione critica sulle proprie impressioni o sui propri ragionamenti, ma si producono in maniera diretta come traduzione di pensieri in realtà.

Una situazione di psicosi è comune a diverse malattie, e si può osservare come crisi, cioè in condizioni di comportamenti agitati o pericolosi, oppure come stato stabile.
La psicosi "acuta" è una diagnosi che si può trovare nella dimissione da un ospedale, quando la persona ha già un trattamento in corso. La diagnosi di psicosi acuta è però da definire dopo la fase iniziale di urgenza, perché a seconda del tipo di malattia le strategie di cura cambiano, così come cambia il tipo di evoluzione.

Alcune distinzioni possono essere già fatte nell'immediato, ad esempio con esami che ricercano eventuali sostanze in grado di provocare psicosi come cannabis, allucinogeni, cocaina, amfetamine, meno frequentemente alcol, o accertando eventuali stati di sindrome da sospensione di alcol e tranquillanti, condizioni piuttosto frequenti in pazienti ricoverati per altra causa che improvvisamente diventano agitati, confusi e deliranti.

Talvolta si osserva la dizione "psicosi NAS" (non altrimenti specificata) o "psicosi paranoide": quest'ultima espressione indica semplicemente che è presente un delirio (paranoia) senza dare indicazioni precise sulla malattia.
Cause delle psicosi e diagnosi

Alcune cause possono essere accertate immediatamente, ad esempio l'uso di droghe, o la sospensione di droghe o farmaci che la persona assumeva. In base alla fascia di età ad esempio si può pensare a ipotesi più o meno probabili.

In una persona giovane le psicosi più probabili, tolte quelle indotte da droghe, variano dal primo episodio di una schizofrenia alla più frequente psicosi maniacodepressiva (altrimenti detta disturbo bipolare di tipo I) al disturbo schizofreniforme, fino alla psicosi reattiva breve.

Parte di queste diagnosi sono stabili, cioè individuano malattie propriamente dette che non cambiano nel tempo (psicosi maniacodepressiva, schizofrenia), mentre altre sono diagnosi provvisorie, per le quali non resta che l'osservazione nel tempo.

Dalle statistiche, risulterebbe che una psicosi breve (che spontaneamente cioè si risolve in tempi inferiori al mese con recupero completo delle funzioni) si conferma come unico episodio dopo anni di osservazione in un terzo dei pazienti, i casi restanti nel tempo vanno incontro a nuovi episodi, configurando o un disturbo bipolare, o, molto meno spesso, una schizofrenia.

In una persona adulta o anziana senza storia psichiatrica, una psicosi acuta fa invece sospettare la presenza di una malattia neurologica localizzata o diffusa, in quest'ultimo caso di tipo cerebrovascolare o demenziale. Da ricordare che la demenza di Alzheimer può avere un esordio di tipo psicotico e che la fascia di età caratterizzata è anche quella presenile.
Alcune psicosi invece si sviluppano in malati neurologici con sindrome di Parkinson che assumono farmaci anti-parkinson.

Nella fascia giovanile i quadri psicotici sono un po' cambiati negli ultimi decenni, poiché la frequente presenza di droghe modifica il decorso classico, e aumenta la persistenza di sintomi psicotici anche dopo la risoluzione di una crisi di agitazione, limita il ritorno ad una buona funzione, e facilita i ripetersi degli episodi.
Questi quadri a volte ricalcano quelli già noti, e la droga funziona semplicemente da fattore scatenante, in altri casi si ipotizza che l'azione della droga produca nel tempo alterazioni cerebrali stabili, in quest'ultimo caso con una differenza pesante sulla prognosi.

La psicosi reattiva breve è una forma benigna, che tuttavia non può essere diagnosticata con certezza se nel frattempo la persona ha assunto terapia antipsicotica. Di solito ci si basa sul tipo di quadro clinico e sulla modalità di sviluppo, improvvisa e in reazione a fattori stressanti chiari, allo stato di coscienza "sognante" che accompagna la fase, talora con disorganizzazione nella sequenza passato/presente o anacronismi.
E' una diagnosi definitiva, che non dovrebbe essere posta a distanza di pochi giorni in corso di terapia antipsicotica, poiché spesso questo equivoco fa pensare alla persona di poter sospendere la cura senza rischi.

Attualmente, per una diagnosi certa che almeno distingua tra le principali malattie psicotiche, sono necessari alcuni mesi di osservazione, a meno che nell'immediato non si osservino chiari segni di una fase affettiva di tipo maniacale (psicosi maniacodepressiva) o vi sia già una storia con precedenti fasi non curate dello stesso tipo.
Un criterio importante da tener presente è se la persona nei mesi successivi all'inizio della cura tende a ritornare ai suoi impegni e alle sue preoccupazioni normali (magari anche lamentandosi di non riuscire a funzionare bene), oppure rimane passivamente "freddo" e disinteressato, specialmente sul piano delle relazioni con gli altri e della vita produttiva.
Terapia delle fasi acute delle psicosi

Le fasi acute delle psicosi si superano con terapie che possono funzionare bene sui sintomi (allucinazioni, deliri, agitazione, aggressività) indipendentemente dalla malattia, così come un farmaco per un'infiammazione o per un dolore. E' però opportuno che il prima possibile si cerchi di individuare quale malattia si ha di fronte, in maniera da scegliere la cura più adatta sia per migliorare l'evoluzione e i postumi, sia per prevenire le ricadute.

La terapia di una fase acuta, se si tratta di una psicosi maniacodepressiva, potrà essere diversa da quella che poi si utilizza nella fase successiva. In una psicosi schizofrenica si può semplicemente programmare la prosecuzione della cura variandone le dosi. Non sempre la cura antipsicotica utile in fase acuta ha un'efficacia preventiva sulle ricadute, il che è fondamentale nella cura di una psicosi maniacodepressiva, che è per sua natura intermittente e ricorrente.

In questa malattia l'uso continuato di farmaci antipsicotici, specie a dosi piene, può inoltre facilitare la depressione che segue una fase agitata, mentre invece una volta risolta la fase c'è la possibilità di ricorrere ad altri tipi di medicine o quantomeno dosaggi più contenuti, passando da una tattica di contenimento di una urgenza ad una di prevenzione delle ricadute e limitazione degli effetti collaterali.

Prevenire e gestire le psicosi

Dal punto di vista della gestione e della previsione del rischio, esistono sostanziali differenze. Una persona con psicosi maniacodepressiva tenderà per sua natura a considerare intollerabili alcuni effetti collaterali, che potranno essere la causa della sospensione delle cure, oppure cercherà alcune situazioni o sostanze che funzionano da fattore scatenante sulle ricadute, perché in quelle circostanze tenta di prodursi uno stato di maggiore gratificazione. In assenza di queste possibilità la persona con psicosi maniacodepressiva, anche ben curata, potrà lamentare uno stato di apatia e abbrutimento, con distacco sociale e blocco delle iniziative.

In conclusione, dopo un episodio psicotico la diagnosi va orientata verso una diagnosi di malattia, per migliorare la scelta delle cure sia come efficacia preventiva che come tipo di effetti collaterali. Frequentemente sono presenti sintomi depressivi dopo la risoluzione di una psicosi, anche questi di significato diverso a seconda del tipo di malattia.

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Da: Caceres 31/12/2012 13:00:57
@xaggIente vergognIoso
in questo periodo di festività mi sento di espimere da parte tua l'avverarsi di un desiderio.
Ti auguro di cuore che il 2013 ti porti la conoscenza di una brava ragazza così che tu possa finalmente fidanzarti e trovare un pò di serenità che spazzi via la frustrazione accumulata in questi anni.
Mi rendo conto che il lavoro di agente monomandatario per queste società di questi tempi sia molto difficile ma tieni duro ed invia qualche curriculum in più che le vie del signore sono infinite.

Da: l''infedele31/12/2012 16:53:38
I nostri colleghi del sito avvocati-part-time hanno predisposto un modello di raccomandata da inviare all'attenzione della Presidenza della Repubblica segnalando al dettaglio e punto per punto i gravi profili di incostituzionalità da cui è affetta la riforma.
Non perdiamo tempo e non subiamo passivamente una legge discutibile, concessa a una casta per esclusivi ragioni elettorali!
Mi rivolgo soprattutto ai giovani, se siamo in tanti dovranno accorgersi di noi e la promulgazione può e deve essere bloccata perché sono troppo evidenti i suddetti vizi!
Di seguito il link con il modello di raccomandata:

http://www.avvocati-part-time.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2360:scrivi-cosi-ai-senatori-e-al-presidente-della-repubblica-contro-la-pseudo-riforma-forense&catid=1:tutte-le-notizie&Itemid=2

Da: abogados31/12/2012 17:32:56
@Carers.
Non credo di sbagliare se dico che aggIente vergognIoso se l'è cercata. Alla fine non puoi star qui ad entrare a gamba tesa e mettere lite quando va tutto bene. Facciamola finita con lo spirare dell'anno in corso di dire fesserie e cerchiamo finalmente di parlare di argomenti utili. Dove sono gli agenti? Dai non ci copriamo di ridicolo. Qui ora di riflette dei problemi della professione come la cassa, la riforma e l'integrazione, mica si vendono corsi e dispense. Dai chi ha orecchie per intendere intenda....... ora basta!
Buon anno a tutti

Da: abogados31/12/2012 17:42:50

VIZIO DI COSTITUZIONALITA' N. 2
IL CNF COME GIUDICE SPECIALE "NUOVO" (E DUNQUE INCOSTITUZIONALE) PER LE ATTRIBUZIONI GIURISDIZIONALI AGGIUNTIVE CHE NE SNATURANO LA PRECEDENTE ATTRIBUZIONE DI GIURISDIZIONE.
La Corte costituzionale insegna che la modificazione dell'oggetto della giurisdizione degli organi speciali di giurisdizione preesistenti alla Costituzione è consentita solo se non "snaturi" la materia originariamente attribuita alla cognizione del giudice speciale (si vedano, tra altre, le sentenze n. 130/2008 e n. 64/2008).
Ha in particolare affermato la Corte, nella sentenza n. 64/2008, con riguardo al limite entro il quale la Costituzione consente al legislatore ordinario di modificare, senza "snaturarlo", l'oggetto della giurisdizione dei giudici speciali, che (come affermato in via generale già nelle sentenze n. 196 del 1982, n. 215 del 1976, n. 41 del 1957 e nell'ordinanza n. 144 del 1998): "a) l'evocato art. 102, secondo comma, Cost. vieta l'istituzione ex novo di giudici speciali diversi da quelli espressamente nominati in Costituzione; b) la VI disposizione transitoria della Costituzione - ad integrazione della disciplina posta dal citato art. 102 Cost. - impone l'obbligo di effettuare la revisione degli organi speciali di giurisdizione preesistenti alla Costituzione («salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari») entro il termine ordinatorio di cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione medesima. Questa stessa Corte ha poi precisato che, benché l'indicata revisione non crei nell'ordinamento «una sorta di immodificabilità nella configurazione e nel funzionamento» delle giurisdizioni revisionate, tuttavia il legislatore ordinario - nel modificare la disciplina di tali organi giurisdizionali - incontra il duplice limite costituzionale «di non snaturare (come elemento essenziale e caratterizzante la giurisprudenza speciale) le materie attribuite» a dette giurisdizioni speciali «e di assicurare la conformità a Costituzione» delle medesime giurisdizioni (ordinanza n. 144 del 1998). Da tale giurisprudenza si desume che il menzionato duplice limite opera con riferimento ad ogni modificazione legislativa riguardante l'oggetto delle giurisdizioni speciali preesistenti alla Costituzione (sia in sede di prima revisione, che successivamente) e, altresí, che il mancato rispetto del limite di «non snaturare» le materie originariamente attribuite alle indicate giurisdizioni si traduce nell'istituzione di un "nuovo" giudice speciale, espressamente vietata dall'art. 102 Cost. L'identità della "natura" delle materie oggetto delle suddette giurisdizioni costituisce, cioè, una condizione essenziale perché le modifiche legislative di tale oggetto possano qualificarsi come una consentita «revisione» dei giudici speciali e non come una vietata introduzione di un "nuovo" giudice speciale".
Ha poi chiarito la sentenza 64/2008 della Corte costituzionale, in tema di "snaturamento" della giurisdizione del giudice speciale, che "Ad esempio, non sarebbe sufficiente, al fine di negare lo "snaturamento" della materia attribuita alla giurisdizione tributaria, affermare che le controversie relative ad alcuni particolari canoni, pur non avendo natura tributaria, sono legittimamente attribuite alla cognizione delle commissioni tributarie per la sola ragione che il fatto generatore delle suddette prestazioni patrimoniali è simile al presupposto che, in passato, avevano avuto alcuni tributi. Neppure sarebbe sufficiente addurre mere ragioni di opportunità per giustificare, sul piano costituzionale, la cognizione, da parte dei giudici tributari, di controversie non tributarie riguardanti fattispecie in qualche misura simili a quelle propriamente tributarie. Al contrario, come già rilevato, il difetto della natura tributaria della controversia fa necessariamente venir meno il fondamento costituzionale della giurisdizione del giudice tributario, con la conseguenza che l'attribuzione a tale giudice della cognizione della suddetta controversia si risolve inevitabilmente nella creazione, costituzionalmente vietata, di un "nuovo" giudice speciale."
L'ordinanza 144/1998 della Corte costituzionale aveva già affermato che il legislatore ordinario "conserva il normale potere di sopprimere ovvero di trasformare, di riordinare i giudici speciali, conservati ai sensi della VI disposizione transitoria, o di ristrutturarli nuovamente anche nel funzionamento e nella procedura, con il duplice limite di non snaturare (come elemento essenziale e caratterizzante la giurisprudenza speciale) le materie attribuite alla loro rispettiva competenza e di assicurare la conformità a Costituzione".
Ciò detto in ordine al quando in linea generale si debba ritenere violato il divieto di istituzione di nuovi giudici speciali di cui all'art. 102 Cost., passiamo a verificare se tale divieto sia rispettato dalla proposta di legge di riforma forense in relazione al detto duplice limite costituzionale «di non snaturare (come elemento essenziale e caratterizzante la giurisprudenza speciale) le materie attribuite» a dette giurisdizioni speciali «e di assicurare la conformità a Costituzione» delle medesime giurisdizioni.
La "provvista di giurisdizione" del CNF verrebbe incrementata se divenisse legge la proposta di legge approvata dalla Camera il 31 ottobre 2012. Ciò renderebbe il CNF nuovo giudice speciale per snaturamento delle materie precedentemente attribuitegli ?
Ricordiamo che il Tar Lombardia, Sez. Milano, con sentenza n. 823/2012, ha ribadito i limiti attuali della giurisdizione del Consiglio Nazionale Forense. In particolare si legge, tra l'altro, in sentenza: "In via pregiudiziale, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo. E' noto che i Consigli dell'ordine degli avvocati, nell'adempimento dei compiti loro demandati dalla legge quali enti pubblici esponenziali, svolgono una attività di natura amministrativa ed in ragione di detta natura l'impugnativa dei provvedimenti e degli atti da essi emessi rientrano nella giurisdizione attribuita all'autorità giudiziaria amministrativa.
A detta giurisdizione si sottraggono, per essere affidati a quella esclusiva del Consiglio nazionale forense, secondo le previsioni del R.D.L. n. 1578 del 1933, soltanto i ricorsi avverso: a) i provvedimenti adottati in materia di iscrizioni e cancellazioni dagli albi; b) le decisioni assunte all'esito dei procedimenti disciplinari; c) le deliberazioni del Comitato per la tenuta dell'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori ed i reclami contro: d) i risultati delle elezioni dei Consigli dell'ordine; e) il diniego di rilascio del certificato di compiuta pratica; f) i conflitti di competenza tra Consigli territoriali. Orbene, come recentemente precisato dalla Suprema Corte di Cassazione, in tale elencazione, di cui l'art. 54, R.D.L. cit., e il d.lgs. CPS. maggio 1947, n. 597, art. 3, sottolineano la tassatività, non è compresa l'impugnativa delle delibere ricognitive e degli atti esecutivi dell'obbligo imposto ai Consigli dell'Ordine dal R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 46, di dare comunicazione alle autorità ed enti in esso indicati della radiazione degli avvocati dagli albi professionali o della loro sospensione dall'esercizio della professione. In definitiva, il sindacato sulla legittimità dell'atto impugnato non si sottrae alla giurisdizione del giudice amministrativo, ancorché sia stato censurato sotto il profilo della carenza del presupposto della esecutività della decisione del Consiglio nazionale forense (cfr. Cassazione civile , sez. un., 15 dicembre 2008 n. 29293, alla cui stregua "le delibere dei Consigli degli ordini degli avvocati che dispongono dar corso alle comunicazioni previste dal R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 46, non costituiscono pronunce rese in materia disciplinare nei confronti degli avvocati e la loro impugnazione, al pari di quella delle comunicazioni che ne seguono rientra conseguentemente nella giurisdizione del giudice amministrativo e non del Consiglio nazionale forense")".
Ebbene, l'art. 37 del  progetto di legge di riforma forense approvato dalla Camera il 31 ottobre 2012, al suo comma 2, stabilisce: "I provvedimenti del CNF su impugnazione di delibere dei Consigli distrettuali di disciplina hanno natura di sentenze".
I provvedimenti dei Consigli distrettuali di disciplina non erano certo, sino ad oggi, soggetti alla giurisdizione precostituzionale del CNF, per il semplice fatto che non esistevano tali consigli distrettuali di disciplina. Nè si può sostenere che non sia snaturata la precedente attribuzione di giurisdizione del CNF che riguardava e tuttora riguarda, in materia disciplinare, solo "le decisioni assunte all'esito dei procedimenti disciplinari". 
La novità della attribuzione di giurisdizione è evidentemente incostituzionale? Secondo me si, perchè "snatura" le materie precedentemente attribuite. Va adottato, riguardo a tale valutazione, lo stesso rigore seguito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 64/2008. In particolare deve ritenersi che, poichè non tutte le delibere dei Consigli distrettuali di disciplina attengono alla istruttoria o decisione di procedimenti disciplinari (pensiamo alla delibera di elezione del presidente del Consiglio distrettuale di disciplina di cui all'art. 50, comma 6, oppure pensiamo alla delibera di costituzione del consiglio istruttore di disciplina di cui al comma 7, o pensiamo alle delibere sui costi del consiglio istruttore di disciplina o del collegio giudicante di cui al comma 13), la attribuzione di giurisdizione al CNF con riguardo alle delibere non attinenti a singoli procedimenti disciplinari è attribuzione che snatura le materie precedentemenrte attribuite al CNF. Come accennato, le attuali attribuzioni giurisdizionali del CNF riguardo all'ambito disciplinare, sono limitate alla decisione sull'impugnativa di sentenze e non s'estendono alla decisione sull'impugnativa di provvedimenti in vario modo organizzativi e costitutivi del Consiglio distrettuale di disciplina. Lo "snaturmento" sembra consistere nella trasformazione del CNF da giudice dei provvedimenti disciplinari a giudice della disciplina tout court, e cioè anche dell'apparato disciplinare e della sua organizzazione.
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VIZIO DI COSTITUZIONALITA' N. 3
IL CNF IN FORZA DELLA SUA NUOVA COMPOSIZIONE E' "NUOVO" GIUDICE SPECIALE, COME TALE NON AMMESSO DALLA COSTITUZIONE ? SE COSI' NON E', E' PERO' INCOSTITUZIONALE PERCHE' LA SUA NUOVA COMPOSIZIONE NON PERMETTE (COME ANCHE LA ATTUALE) DI QUALIFICARLO GIUDICE TERZO E IMPARZIALE (E CIOE' NON REALIZZA LA DOVUTA REVISIONE NEL RISPETTO DELLA COSTITUZIONE).
Il giudice della disciplina degli avvocati e della tenuta dei loro albi, qualora il Senato approvasse il testo che gli è pervenuto dalla Camera, si chiamerebbe ancora "Consiglio Nazionale Forense" ma la sua composizione (oltre che la sua durata) sarebbe diversa dal passato. La nuova composizione del CNF ne farebbe un giudice speciale nuovo che, in quanto tale, non si può istituire ex art. 102 Cost.? E se pure le nuove regole di elezione dei membri del CNF non ne facessero un giudice nuovo, la sua regolazione sarebbe comunque contraria a Costituzione per difetto di terzietà e imparzialità? Se pure alla prima domanda si ritenesse di dover rispondere no (stante l'ampiezza del concetto di "revisione" del giudice speciale, di cui alla VI disposizione transitoria della Costituzione), alla seconda, secondo me, occorre certamente risponedere si. Ciò perchè la nuova composizione del CNF non rispetta la seconda delle due condizioni di legittimità della revisione dei giudici speciali precostituzionali elencate dall'ordinanza della Corte costituzionale n. 144/1998 e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 64/2008 (l' "assicurare la conformità a Costituzione").
Riassumo i dati normativi che evidenziano la diversità delle regole per la costituzione (e durata in carica) del CNF secondo la attuale disciplina e secondo la disciplina prevista dal testo di riforma.
La disciplina vigente:
Il CNF attualmente è formato da tanti membri quanti sono i distretti di Corte d'appello (art. 1, D.Lgs. P. 21/6/1946, n. 6, che ha modificato il primo comma dell'art. 21 del D.Lgs. 23/11/1944, n. 382).
Gli avvocati degli ordini del distretto eleggono il componente del CNF tra gli avvocati degli ordini del distretto iscritti all'albo degli abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori (art. 21, comma 1, D.Lgs. Lgt. 23/11/1944, n. 382).
I componenti del CNF restano in carica tre anni (art. 13, ult. comma, D.Lgs. Lgt. 23/11/1944, n. 382) e sono rieleggibili (art. 15, comma 1, D.Lgs. Lgt. 23/11/1944, n. 382).
Per l'elezione del CNF, a ciascun consiglio dell'ordine territoriale spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti; un voto ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti; un voto ogni trecento iscritti da seicento iscritti in poi (art. 11, D.Lgs. Lgt. 23/11/1944, n. 382).
In caso di parità di voti l'art. 11 richiama l'art. 5 per cui è preferito il candidato più anziano per iscrizione nell'albo dei cassazionisti (vedasi Cons. Stato, n. 741/1971) e tra coloro che abbiano pari anzianità di iscrizione il maggiore di età (art. 11, D.Lgs. 23/11/1944, n. 382).
La disciplina di cui alla proposta di legge all'esame del Senato:
L'art. 34 della proposta di riforma forense, intitolato, "Durata e composizione", prevede che
"1. Il CNF, previsto e disciplinato dagli articoli 52 e seguenti del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e dagli articoli 59 e seguenti del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, ha sede presso il Ministero della giustizia e dura in carica quattro anni. I suoi componenti non possono essere eletti consecutivamente più di due volte nel rispetto dell'equilibrio tra i generi. Il Consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del Consiglio neoeletto.
2. Le elezioni per la nomina dei componenti del CNF non sono valide se non risultano rappresentati entrambi i generi.
3. Il CNF è composto da avvocati aventi i requisiti di cui all'articolo 38. Ciascun distretto di corte d'appello in cui il numero complessivo degli iscritti agli albi è inferiore a diecimila elegge un componente. Risulta eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti. Non può appartenere per più di due mandati consecutivi allo stesso ordine circondariale il componente eletto in tali distretti. Ciascun distretto di corte di appello in cui il numero complessivo degli iscritti agli albi è pari o superiore a diecimila elegge due componenti; in tali distretti risulta primo eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti, secondo eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti, garantendo la rappresentanza tra i generi, tra gli iscritti ad un ordine circondariale diverso da quello al quale appartiene il primo eletto. In tutti i distretti, il voto è comunque espresso per un solo candidato. In ogni caso, a parità di voti, è eletto il candidato più anziano di iscrizione. Le elezioni per la nomina dei componenti del CNF devono svolgersi nei quindici giorni prima della scadenza del Consiglio in carica. La proclamazione dei risultati è fatta dal Consiglio in carica, il quale cessa dalle sue funzioni alla prima riunione del nuovo Consiglio convocato dal presidente in carica.
4. A ciascun consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti; un voto per ogni successivi trecento iscritti, da duecentouno fino ad ottocento iscritti; un voto per ogni successivi seicento iscritti, da ottocentouno fino a duemila iscritti; un voto per ogni successivi mille iscritti, da duemilauno a diecimila iscritti; un voto per ogni successivi tremila iscritti, al di sopra dei diecimila.
5. Il CNF elegge il presidente, due vicepresidenti, il segretario ed il tesoriere, che formano il consiglio di presidenza. Nomina inoltre i componenti delle commissioni e degli altri organi previsti dal regolamento.
6. Si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, per quanto non espressamente previsto."
Ebbene, è ormai incostituzionale (perchè non garantisce il livello essenziale di terzietà del giudice CNF) non prevedere -nella legge di riforma che continui ad attribuire all'unitario CNF sia funzioni amministrative sia funzioni giurisdizionali- che i membri del CNF debbano essere soggettivamente distinti in due gruppi: quelli che svolgono solo le funzioni amministrative del CNF, da una parte, e quelli che svolgono solo le funzioni giurisdizionali del CNF, dall'altra.
E' incostituzionale la permanente promiscuità di ruoli, di natura amministrativa e giurisdizionale, che i singoli consiglieri del CNF continuerebbero a rivestire. Tale promiscuità di ruoli è stata da ultimo ribadita dalla Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 325/2012, depositata l'8/10/2012, in tema di debenza, da parte degli avvocati non cassazionisti, del contributo al CNF per il funzionamento del medesimo come giudice e come amministratore. Scrive la Commissione tributaria: "... l'ammontare dei contributi da corrispondere al CNF non risultano in alcun modo, determinati dalla legge, né determinabili in base a parametri tecnici, né è dato ricavarne indicazioni dal costo del servizio che, per quanto attiene a quello svolto dal CNF, è un servizio indivisibile".
All'art. 37 del progetto di riforma forense (dedicato al funzionamento del CNF) non si prevede affatto una ripartizione delle funzioni disciplinari ed amministrative fra i consiglieri del Consiglio Nazionale Forense. Nemmeno si prevede che una tale separatezza soggettiva di compiti sia necessariamente stabilita con un successivo regolamento, magari adottato dal Consiglio Nazionale Forense, previo parere favorevole del Ministro della giustizia.
E' però evidente che, a garanzia dell'indipendenza, autonomia e terzietà del giudice speciale C.N.F., è essenziale introdurre, proprio con la legge che ridisciplina nel suo complesso l'ordinamento forense, una tale separatezza soggettiva, con l'individuazione dei soggetti chiamati a svolgere solo la funzione giurisdizionale e altri soggetti chiamati a svolgere solo le (molteplici e di grande portata economica) attività amministrative attribuite CNF, le quali potrebbero (se non generare in concreto) di certo far sospettare sussistenti dei gravissimi conflitti di interesse.
Occorre sottolineare che il DPR 137/2012, di riforma di tutte le professioni regolamentate (e col quale la legge di riforma della professione forense si deve coordinare in via di specialità ma non di eccezionalità della regolazione), all'art. 8, comma 8, ribadisce addirittura per i consigli nazionali non giurisdizionali di tutte le professioni l'incompatibilità tra funzioni amministrative e funzioni disciplinari. Dispone, in particolare, il citato comma 8 dell'art. 8 del DPR 137/2012: "I consiglieri dei consigli nazionali dell'ordine o collegio che esercitano funzioni disciplinari non possono esercitare funzioni amministrative. Per la ripartizione delle funzioni disciplinari e ammnistrative tra i consiglieri, in applicazione di quanto disposto al periodo che precede, i consigli nazionali dell'ordine o collegio adottano regolamenti attuativi, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, previo parere favorevole del ministro vigilante".
Occorre pure ricordare che il Consiglio di Stato, con parere 3169/2012 (reso sullo schema di D.P.R. di riforma di tutte le professioni regolamentate poi divenuto DPR 137/2012), ha chiarito che è urgente anche (a maggior ragione, si dovrebbe dire) per il giudice speciale CNF, l'introduzione di garanzie di terzietà e differenziazione soggettiva tra titolari del potere amministrativo e titolari del potere giurisdizionale in materia di disciplina. Ha, in particolare, raccomandato il Consiglio di Stato al Governo di "intraprendere successivamente le idonee iniziative legislative per attuare i principi della riforma anche con riferimento alla composizione dei consigli nazionali con natura giurisdizionale". Con ciò il Consiglio di Stato ha evidenziato al Governo l'urgenza di intervenire in via legislativa perchè (se proprio non si vuole abbandonare la c.d. "giurisdizione domestica" del CNF e degli altri Consigli Nazionali delle professioni che sono anche giudici speciali, chioserei) il "trattamento giurisdizionale" della disciplina e della tenuta degli albi non può certo essere meno garantista del "trattamento amministrativo" della disciplina (quello che la proposta di riforma forense vorrebbe realizzare innanzi ai futuri organi separati di disciplina: i c.d. Consigli distrettuali di disciplina).
Ebbene, si tratta di garanzie di terzietà e di imparzialità che il progetto di riforma forense nel testo approvato dalla Camera il 31 ottobre 2012 non realizza affatto con riguardo ai molteplici (incrementati) compiti dell'unitario CNF. Sono, peraltro, garanzie essenziali alla funzione giurisdizionale e la loro mancata previsione integra gravissima e evidentissima incostituzionalità del progetto di riforma forense, per violazione dell'art. 111, comma 2, della Costituzione. Non si può, in definitiva, sostenere che la proposta di legge di riforma forense realizzi quella revisione, conforma a Costituzione, del giudice speciale CNF richiesta dalla sesta disposizione transitoria e finale della Costituzione.
MA NON BASTA.
Affermazioni importantissime in tema di livelli minimi di terzietà, indipendenza e imparzialità del giudice speciale si leggono nella ordinanza n. 6529 del 17/3/2010 delle Sezioni Unite della Cassazione, che si incentra sull'analisi di costituzionalità delle previsioni normative che istituiscono giudici estranei al novero dei "giudici comuni" (ordinari e amministrativi).
Il percorso argomentativo delle Sezioni Unite si svolge alla luce dei criteri di costituzionalità, integrati dalle norme della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (art. 6 par. 1), quali interpretate dalla Corte di Strasburgo (secondo il procedimento di ingresso nell'ordinamento nazionale precisato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 348 del 2007).
Ebbene, le affermazioni della ordinanza 6529/10 della Cassazione non potranno non determinare (anche) il disconoscimento della natura di giudice nei confronti dei residui giudici speciali della c.d. "giustizia domestica" delle professioni (anche il Consiglio Nazionale Forense per come è oggi disegnato quanto a costituzione e attribuzioni dalla legge professionale del 1933 e per come lo si vorrebbe modificare, quanto a composizione e attribuzioni, con la riforma della professione forense).
Le Sezioni Unite, nell'ordinanza 6529/2010, hanno riconosciuto fondamento costituzionale indiretto al potere della Presidenza della Repubblica di riservare, mediante regolamento, alla propria cognizione interna le controversie di impiego del personale, e -valorizzando, sulla base della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, la precostituzione, l'imparzialità e l'indipendenza assicurata, dai regolamenti del 1996, ai collegi previsti per la risoluzione delle suddette controversie- hanno dichiarato la carenza assoluta di giurisdizione del giudice amministrativo (nella fattispecie TAR del Lazio).
L'argomentazione risulta, come dicevo, fondamentale anche in relazione a tema totalmente diverso rispetto alla fattispecie concreta decisa dalle Sezioni Unite: risulta, cioè, fondamentale per negare natura di autentico giudice ai residui giudici speciali della disciplina e della tenuta degli albi professionali  (in primis il Consiglio Nazionale Forense).
Ciò perchè, non è certamente possibile riconoscere in tali giudici speciali le caratteristiche di imparzialità e indipendenza-terzietà che le Sezioni Unite individuano nei collegi istituiti per la soluzione delle controvesie sui rapporti di lavoro instaurati con la Presidenza della Repubblica.
In sintesi si potrà argomentare sulla base dell'ordinanza 6529/2010 delle SS.UU.:
1) non è sufficiente che un Organo costituzionale come la Presidenza della Repubblica, la cui autodichia ha fondamento costituzionale (anche se indiretto, come insegnano le SS.UU.), rivendichi una qualche potestà giurisdizionale perchè esso possa esser considerato senz'altro legittimato costituzionalmente quale giudice. Malgrado l'insindacabilità degli interna corporis degli organi costituzionali, deve ritenersi doverosa la verifica del fondamento costituzionale di una forma di giurisdizione che inevitabilmente decurta il potere decisorio della giurisdizione comune. Inoltre, la giurisdizione in questione potrà ritenersi "idonea" solo se non offra "tutela debole" in riferimento agli art. 2, primo comma, e 3 della Costituzione: solo se, in particolare, sia riconoscibile come imparziale e indipendente (oltre che precostituita);
2) se è vero quanto detto al punto 1), deve convenirsi che, considerata la centralità della giurisdizione comune non speciale, non possono più esser riconosciuti "giudici" i Consigli Nazionali delle varie professioni che ancora residuano quali "giudici speciali" delle professioni e che vengano "mal revisionati" (in primis il C.N.F.). Essi non sono certo Organi costituzionali e perciò non possono vedersi riconosciute prerogative giurisdizionali che si vogliano derivare (come per l'autodichia di organi costituzionali quali le Camere e il Presidente della Repubblica) dall'esigenza costituzionale di garantirne l'autonomia e indipendenza. Essi giudici speciali delle professioni (in primis il C.N.F.) non hanno, in virtù della sesta disposizione transitoria della Costituzione -e soprattutto nel momento in cui vengono sottoposti a revisione-  una attribuzione giurisdizionale che possa ritenersi prevalente su indiscutibili vizi di costituzionalità emergenti (innanzi tutto, ma non solo) dal parametro di cui all' art. 111 della Costituzione. Con riguardo, in particolare, al CNF: primo vizio di costituzionalità è la carenza d'indipendenza e terzietà rispetto ad alcuni soggetti, e cioè i Consigli degli Ordini e persino i singoli avvocati iscritti presso i vari Consigli degli Ordini, che con elezioni scelgono i componenti del giudice speciale e che sono, ciònondimeno, parti innanzi al giudice speciale (da essi eletto) nei giudizi sui provvedimenti in tema di disciplina e di tenuta degli albi; secondo vizio di costituzionalità è la carenza di una garanzia di professionalità nell'esercizio della giurisdizione poichè gli eletti a membri del giudice speciale CNF sono professionisti che in nessun modo debbono aver dato prova di capacità tecnica d'esercitare la giurisdizione ma debbono semplicemente risultare i prescelti in votazioni che per nulla debbono considerare la specifica capacità all'esercizio della giurisdizione; terzo vizio di costituzionalità è l'esercizio, nelle stesse materie, delle tre non accorpabili attribuzioni di legislatore (come autore del codice deontologico), amministratore e giudice.

Per i giudici speciali della disciplina e della tenuta degli albi dei professionisti (in primis il C.N.F.) deve valere a pieno (più che per organi costituzionali quali le Camere o il Presidente della Repubblica, per i quali comunque l'autodichia, pur se è ammessa da Corte costituzionale e Corte di Strasburgo, incontra il vaglio necessario della compatibilità col sistema di tutele disegnato dalla Costituzione, come insegna l'ordinanza della Cassazione 6529/2010) il rigore col quale l'ordinamento garantisce l'indipendenza e l'imparzialità dei giudici attraverso le regole relative alla selezione di essi, non esclusa la determinazione dei loro requisiti professionali (vedasi, su www.associazionedeicostituzionalisti.it , l'articolo di Roberto Bin dal titolo "Sull'imparzialità dei giudici costituzionali", paragrafo 4, http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/dottrina/giustizia_costituzionale/Bin01.pdf). Si evidenzia, infatti, come nella sentenza n. 60 del 3 aprile 1969, la Corte costituzionale abbia affermato: "L'indipendenza è voluta dal costituente anche per i giudici speciali in vista della completa attuazione del precetto, comune ad essi e ai magistrati ordinari, che li vuole soggetti soltanto alla legge. Il principio dell'indipendenza è volto ad assicurare l'imparzialità del giudice o meglio, come è stato accennato, l'esclusione di ogni pericolo di parzialità, onde sia assicurata al giudice una posizione assolutamente super partes. Va escluso nel giudice qualsiasi anche indiretto interesse alla causa da decidere".
Come sostiene Nicola Occhiocupo in un articolo dal titolo "Alla ricerca di un giudice: a Berlino, ieri; a Strasburgo, oggi; a Lussemburgo e a Roma, domani, forse" (pubblicato nella rivista Il diritto dell'Unione Europea. Inoltre, dello stesso autore vedasi "Costituzione, persona umana, mercato concorrenziale" nel n. 0 del 2/7/2010 della rivista telematica dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti), "si tratta di connotati essenziali, che ineriscono la funzione giurisdizionale, ricavati dai principi costituzionali, espressi e inespressi, fortemente consolidati a livello dottrinale, cui la Corte costituzionale, sin dai primi tempi, della sua attività ha cercato di dare effettività, in mezzo a difficoltà molteplici, al fine di definire il "modello" di giurisdizione presente nella legge fondamentale, anche attraverso un'opera di eliminazione della folta boscaglia di giurisdizioni speciali, nate nel passato, di cui la Costituzione, all'art. 102, fa espresso divieto". Evidenzia ancora Occhiocupo che il diritto fondamentale della tutela giurisdizionale "trova ormai riconoscimento e garanzia, oltre che nelle Costituzioni dei paesi membri dell'Unione e nella Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, negli articoli 8 e 10 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, del 10 dicembre 1948, nell'articolo 14, n. 1, del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 19 dicembre 1966, nell'ordinamento comunitario, ad opera della giurisprudenza della Corte di Giustizia, ed ora nell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, adottata a Nizza il 7 dicembre 2000. E' vero che l'art. 47 non sembra presentare profili particolarmente innovativi, rispetto a quanto consacrato nella Costituzione italiana, nelle altre Costituzioni europee e negli orientamenti consolidati di estrazione giurisprudenziale. E' altrettanto vero, però, che esso trovasi nel capo VI, dedicato alla "giustizia", rubricato come "diritto a un ricorso effettivo e  ad un giudice imparziale" , volendo statuire, tra l'altro, il principio di effettività del ricorso: "Ogni individuo ha diritto -recita il secondo comma- a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente e entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge". E' appena il caso di ricordare, inoltre, che la Corte di giustizia ha sancito questo diritto quale principio giuridico generale dell'ordinamento dell'Unione Europea: (Corte di giustizia, sentenza 15 maggio 1986, 1.222/84, Marguerite Johnston, in Raccolta, 1986, 1651 ss.)" .

Si vedano, altresì, le sentenze n. 20, 21 e 23 del TAR Trento del 15/1/2009, nelle quali, nel dichiarare infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dai rispettivi ricorrenti in relazione alla composizione del TAR stesso per violazione dell'art. 6 CEDU, si è però confermato, con richiamo alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che è imprescindibile che l'organo giudicante abbia piena giurisdizione e che operi con precise garanzie di indipendenza.

Vedasi pure Consiglio di Stato, Sez. IV, decisione 1220/2010, depositata il 2/3/2010, per cui si deve "fare applicazione dei principi sulla effettività della tutela giurisdizionale, desumibili dall'articolo 24 della Costituzione e dagli articoli 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (divenuti direttamente applicabili nel sistema nazionale, a seguito della modifica dell'art. 6 del Trattato, disposta dal Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009). Per la pacifica giurisprudenza della Corte di Strasburgo (CEDU, Sez. III, 28-9-2006, Prisyazhnikova c. Russia, § 23; CEDU, 15-2-2006, Androsov-Russia, § 51; CEDU, 27-12-2005, Iza c. Georgia, § 42; CEDU, Sez. II, 30-11-2005, Mykhaylenky c. Ucraina, § 51; CEDU, Sez. IV, 15-9-2004, Luntre c. Moldova, § 32), gli artt. 6 e 13 impongono agli Stati di prevedere una giustizia effettiva e non illusoria in base al principio 'the domestic remedies must be effective'. In base ad un principio applicabile già prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il giudice nazionale deve prevenire la violazione della Convenzione del 1950 (CEDU, 29-2-2006, Cherginets c. Ucraina, § 25) con la scelta della soluzione che la rispetti (CEDU, 20-12-2005, Trykhlib c. Ucraina, §§ 38 e 50)".
E cosa dispone il diritto dell'Unione europea in tema di giurisdizione speciale "domestica"?

C'è un argomento decisivo per sostenere che il Consiglio Nazionale Forense non può più esser considerato giudice (e per riflettere sul fatto che, se sarà confermato giudice dalla legge di riforma forense, una tale conferma legislativa sarà destinata alla disapplicazione in forza del principio di primazioa del diritto dell'Unione Europea). Tale argomento sta nella contrarietà di tale qualificazione al diritto dell'Unione Europea e in particolare all'art. 9 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/5/Ce.
L'art. 9 della direttiva 98/5, rubricato «Motivazione e ricorso giurisdizionale», dispone quanto segue: «Le decisioni con cui viene negata o revocata l'iscrizione di cui all'articolo 3 e le decisioni che infliggono sanzioni disciplinari devono essere motivate. Tali decisioni sono soggette a ricorso giurisdizionale di diritto interno».
Al riguardo si deve riconoscere che la composizione del C.N.F., costituito da soli avvocati, ne fa un collegio privo della caratteristica della indipendenza in senso oggettivo, e dunque della qualità stessa di "giudice", come in casi analoghi ha riconosciuto la giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo.
Si consideri che la Corte di giustizia (Grande Sezione), con sentenza pronunciata il 19 settembre 2009 nella causa C-506/04, ha espresso un principio, in tema di composizione degli organi competenti a esaminare i ricorsi, che di necessità deve portare sia gli amministratori che i giudici italiani a negare il ruolo di "giudice" al C.N.F., in quanto composto da soli avvocati e abilitato a emettere sentenze impugnabili innanzi al giudice supremo (Sezioni Unite della Cassazione) con ricorso che consente solo un controllo in diritto e non in fatto.

Ha, infatti, dichiarato la Corte di Giustizia, al punto 1 della suddetta decisione: "L'art. 9 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/5/CE, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica, va interpretato nel senso che osta ad un procedimento di ricorso nel contesto del quale la decisione di diniego dell'iscrizione di cui all'art. 3 della detta direttiva deve essere contestata, in primo grado, dinanzi ad un organo composto esclusivamente di avvocati che esercitano con il titolo professionale dello Stato membro ospitante e, in appello, dinanzi ad un organo composto prevalentemente di siffatti avvocati, quando il ricorso in cassazione dinanzi al giudice supremo di tale Stato membro consente un controllo giurisdizionale solo in diritto e non in fatto".
I punti della sentenza del 19/6/2006 che mi pare debbano essere evidenziati sono i seguenti:
"6     L'art. 9 della direttiva 98/5, rubricato «Motivazione e ricorso giurisdizionale», dispone quanto segue:
«Le decisioni con cui viene negata o revocata l'iscrizione di cui all'articolo 3 e le decisioni che infliggono sanzioni disciplinari devono essere motivate.
Tali decisioni sono soggette a ricorso giurisdizionale di diritto interno».
31      Il giudice del rinvio spiega che la questione della compatibilità con l'art. 9 della direttiva 98/5 del procedimento di ricorso istituito dalla normativa lussemburghese si ripercuote direttamente su quella della competenza dei giudici amministrativi a dirimere la controversia della causa principale. ...
32      In tali circostanze, la Cour administrative ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)      Se l'art. 9 della direttiva 98/5/ (…) debba essere interpretato nel senso che esclude un procedimento di ricorso quale quello previsto dalla legge 10 agosto 1991, come modificata dalla legge 13 novembre 2002.
2)      Più in particolare, se organi quali il Conseil disciplinaire et administratif e il Conseil disciplinaire et administratif d'appel rappresentino organi competenti a conoscere dei "ricors[i] giurisdizional[i] di diritto interno" ai sensi dell'art. 9 della direttiva 98/5 e se [tale articolo] debba essere interpretato nel senso che esclude un mezzo di ricorso che imponga di adire uno o più organi di tale natura prima di poter adire su una questione di diritto una "corte o un tribunale" ai sensi del [detto articolo]. ...
43      Con le prime due questioni, che occorre trattare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede alla Corte, in sostanza, di interpretare la nozione di ricorso giurisdizionale di diritto interno ai sensi dell'art. 9 della direttiva 98/5 con riferimento ad una procedura di ricorso come quella prevista dalla normativa lussemburghese.
44      In proposito, occorre ricordare che l'art. 9 della direttiva 98/5 stabilisce che le decisioni dell'autorità competente dello Stato membro ospitante che respingono l'iscrizione di un avvocato che desidera esercitarvi le sue attività con il suo titolo professionale d'origine devono essere soggette a ricorso giurisdizionale di diritto interno.
45      Da tale disposizione si evince che gli Stati membri sono tenuti ad adottare provvedimenti sufficientemente efficaci per raggiungere lo scopo della direttiva 98/5 e a garantire che i diritti in tal modo attribuiti possano essere effettivamente fatti valere dagli interessati dinanzi ai giudici nazionali (v., per analogia, sentenza 15 maggio 1986, causa 222/84, Johnston, Racc. pag. 1651, punto 17).
46      Come sottolineato dal governo francese e dalla Commissione, il controllo giurisdizionale imposto dalla detta disposizione è espressione di un principio generale del diritto comunitario che deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e che è inoltre sancito agli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (v., in particolare, sentenze Johnston, cit., punto 18; 15 ottobre 1987, causa 222/86, Heylens e a., Racc. pag. 4097, punto 14; 27 novembre 2001, causa C-424/99, Commissione/Austria, Racc. pag. I-9285, punto 45, e 25 luglio 2002, causa C-459/99, MRAX, Racc. pag. I-6591, punto 101).
47      Ai fini dell'effettiva tutela giurisdizionale dei diritti previsti dalla direttiva 98/5, l'organo chiamato a decidere i ricorsi contro le decisioni di diniego dell'iscrizione di cui all'art. 3 di tale direttiva deve corrispondere alla nozione di giudice come definita dal diritto comunitario.
48      La detta nozione è stata definita, nella giurisprudenza della Corte di giustizia relativa alla nozione di giudice nazionale ai sensi dell'art. 234 CE, mediante enunciazione di una serie di requisiti che l'organo in questione deve presentare, quali la sua origine legale, il suo carattere permanente, l'obbligatorietà della sua giurisdizione, la natura contraddittoria del procedimento, il fatto che l'organo applichi norme giuridiche (v., in questo senso, tra le altre, sentenze 30 giugno 1966, causa 61/65, Vaassen-Göbbels, Racc. pag. 377, in particolare pag. 395, e 17 settembre 1997, causa C-54/96, Dorsch Consult, Racc. pag. I-4961, punto 23) nonché l'indipendenza e l'imparzialità (v., in questo senso, tra le altre, sentenze 11 giugno 1987, causa 14/86, Pretore di Salò/X, Racc. pag. I-2545, punto 7; 21 aprile 1988, causa 338/85, Pardini, Racc. pag. 2041, punto 9, e 29 novembre 2001, causa C-17/00, De Coster, Racc. pag. I-9445, punto 17).
49      La nozione di indipendenza, intrinseca alla funzione giurisdizionale, implica innanzi tutto che l'organo interessato si trovi in posizione di terzietà rispetto all'autorità che ha adottato la decisione oggetto del ricorso (v., in questo senso, in particolare, sentenze 30 marzo 1993, causa C-24/92, Corbiau, Racc. pag. I-1277, punto 15, e 30 maggio 2002, causa C-516/99, Schmid, Racc. pag. I-4573, punto 36).
50      Essa presenta inoltre due aspetti.
51      Il primo aspetto, avente carattere esterno, presuppone che l'organo sia tutelato da pressioni o da interventi dall'esterno idonei a mettere a repentaglio l'indipendenza di giudizio dei suoi membri per quanto riguarda le controversie loro sottoposte (v., in questo senso, sentenze 4 febbraio 1999, causa C-103/97, Köllensperger e Atzwanger, Racc. pag. I-551, punto 21, e 6 luglio 2000, causa C-407/98, Abrahamsson e Anderson, Racc. pag. I-5539, punto 36; v. anche, nello stesso senso, Corte eur. D.U., sentenza Campbell e Fell c. Regno Unito del 28 giugno 1984, serie A n. 80, § 78). Tale indispensabile libertà da siffatti elementi esterni richiede talune garanzie idonee a tutelare la persona che svolge la funzione giurisdizionale, come, ad esempio, l'inamovibilità (v., in questo senso, sentenza 22 ottobre 1998, cause riunite C-9/97 e C-118/97, Jokela e Pitkäranta, Racc. pag. I-6267, punto 20).
52      Il secondo aspetto, avente carattere interno, si ricollega alla nozione di imparzialità e riguarda l'equidistanza dalle parti della controversia e dai loro rispettivi interessi concernenti l'oggetto di quest'ultima. Questo aspetto impone il rispetto dell'obiettività (v., in questo senso, sentenza Abrahamsson e Anderson, cit., punto 32) e l'assenza di qualsivoglia interesse nella soluzione da dare alla controversia all'infuori della stretta applicazione della norma giuridica.
53      Tali garanzie di indipendenza e di imparzialità implicano l'esistenza di disposizioni, relative, in particolare, alla composizione dell'organo e alla nomina, durata delle funzioni, cause di astensione, di ricusazione e di revoca dei suoi membri, che consentano di fugare qualsiasi legittimo dubbio che i singoli possano nutrire in merito all'impermeabilità del detto organo rispetto a elementi esterni ed alla sua neutralità rispetto agli interessi contrapposti (v, al riguardo, citate sentenze Dorsch Consult, punto 36; Köllensperger e Atzwanger, punti 20-23, nonché De Coster, punti 18-21; v. anche, in questo senso, Corte eur. D.U., sentenza De Cubber c. Belgio del 26 ottobre 1984, serie A n. 86, § 24).
54      Nel caso di specie, la composizione del Conseil disciplinaire et administratif, come stabilita dall'art. 24 della legge 10 agosto 1991, è caratterizzata dalla esclusiva presenza di avvocati di nazionalità lussemburghese, iscritti nell'elenco I dell'albo degli avvocati - ossia l'elenco degli avvocati che esercitano con il titolo professionale lussemburghese e che hanno superato l'esame di fine tirocinio - eletti dalle rispettive assemblee generali dell'ordine degli avvocati di Lussemburgo e di quello di Diekirch.
55      Per quanto riguarda il Conseil disciplinaire et administratif d'appel, la modifica apportata all'art. 28, n. 2, della legge 10 agosto 1991 dall'art. 14 della legge 13 novembre 2002 attribuisce peso preponderante ai membri aggiunti, che devono essere iscritti nel medesimo elenco e sono presentati dal consiglio di ciascuno degli ordini di cui al punto precedente di questa sentenza, rispetto ai magistrati di professione.
56      Come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 47 delle conclusioni, le decisioni di diniego dell'iscrizione di un avvocato europeo adottate dal conseil de l'ordre - i cui membri, a norma dell'art. 16 della legge 10 agosto 1991, sono avvocati iscritti nell'elenco I dell'albo degli avvocati - in primo grado sono soggette al controllo di un organo composto esclusivamente di avvocati iscritti nello stesso elenco e, in appello, di un organo prevalentemente composto di tali avvocati.
57      Pertanto, in tali condizioni, un avvocato europeo cui il conseil de l'ordre abbia negato l'iscrizione nell'elenco IV dell'albo degli avvocati ha legittimi motivi di temere che, a seconda dei casi, la totalità o la maggior parte dei membri di tali organi abbiano un comune interesse contrario al suo, ossia quello di confermare una decisione che esclude dal mercato un concorrente che ha acquisito la sua qualifica professionale in un altro Stato membro, nonché di paventare il venir meno dell'equidistanza dagli interessi in causa (v., in questo senso, Corte eur. D.U., sentenza Langborger c. Svezia del 22 giugno 1989, serie A, n. 155, § 35).
58     Le disposizioni che disciplinano la composizione di organi come quelle in esame nella causa principale non risultano quindi idonee a fornire un'adeguata garanzia di imparzialità.
59      Contrariamente a quanto afferma l'ordre des avocats du barreau de Luxembourg, i timori suscitati da tali norme in materia di composizione non possono essere fugati dalla possibilità di esperire un ricorso in cassazione, prevista dall'art. 29, n. 1, della legge 10 agosto 1991, avverso le sentenze del Conseil disciplinaire et administratif d'appel.
60     L'art. 9 della direttiva 98/5, infatti, pur non escludendo la previa presentazione di un ricorso dinanzi ad un organo non giurisdizionale, non prevede però che l'interessato possa esperire il rimedio giurisdizionale solo dopo l'eventuale esaurimento di rimedi di altra natura. In ogni caso, quando un ricorso dinanzi ad un organo non giurisdizionale è previsto dalla normativa nazionale, il detto art. 9 richiede un accesso effettivo ed entro un termine ragionevole (v., per analogia, sentenza 15 ottobre 2002, cause riunite C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, da C-250/99 P a C-252/99 P e C-254/99 P, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, Racc. pag. I-8375, punti 180-205 e 223-234) ad un giudice ai sensi del diritto comunitario, competente a pronunciarsi sia in fatto che in diritto.
61      Ebbene, a prescindere dalla questione della compatibilità del previo passaggio per due organi non giurisdizionali con il requisito del termine ragionevole, la competenza della Cour de cassation del Granducato di Lussemburgo è limitata alle questioni di diritto, per cui essa non dispone di una piena giurisdizione (v., in questo senso, Corte eur. D.U., sentenza Incal c. Turchia del 9 giugno 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, pag. 1547, § 72).
62      Alla luce di quanto precede, occorre risolvere le prime due questioni dichiarando che l'art. 9 della direttiva 98/5 va interpretato nel senso che osta ad un procedimento di ricorso nel contesto del quale la decisione di diniego dell'iscrizione di cui all'art. 3 della detta direttiva deve essere contestata, in primo grado, dinanzi ad un organo composto esclusivamente di avvocati che esercitano con il titolo professionale dello Stato membro ospitante e, in appello, dinanzi ad un organo composto prevalentemente di siffatti avvocati, quando il ricorso in cassazione dinanzi al giudice supremo di tale Stato membro consente un controllo giurisdizionale solo in diritto e non in fatto."
Per concludere, sul punto: la proposta di legge configura una tutela giurisdizionale dell'avvocato in tema di disciplina e di tenuta degli albi troppo debole nella sua articolazione innanzi al CNF e alle SS.UU. della Cassazione: l'avvocato, infatti, può far valere argomenti fondamentali a sua difesa solo innanzi al giudice speciale C.N.F. non terzo nè imparziale, senza poi un giudizio d'appello e con troppo limitati spazi per il ricorso in Cassazione (vedi Cass. SS.UU. 19705/2012).
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VIZIO DI COSTITUZIONALITA' N. 4
CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI RIFORMA FORENSE NON SAREBBE PIU' VIGENTE LA NORMA (art. 22 del D. L.vo Lgt. n. 382/1944) CHE CONSENTE IL FUNZIONAMENTO DEL CNF-GIUDICE CON LA PRESENZA DI UN QUARTO DEI COMPONENTI. IL CNF DOVREBBE OPERARE QUALE GIUDICE SPECIALE SEMPRE CON LA TOTALITA' DEI SUOI MEMBRI. EVIDENTE L'IRRAGIONEVOLEZZA D'UNA TALE DISCIPLINA CHE IMPEDIREBBE IN CONCRETO AL GIUDICE DI OPERARE, STANTE L'ELEVATO NUMERO DEI MEMBRI DEL CNF (vedasi al riguardo Cass 10137/2004).
L'art. 22 del D. L.vo Lgt. n. 382/1944 dispone: "Il Consiglio nazionale forense elegge nel proprio seno un presidente, due vice-presidenti ed un segretario. Per la validità delle sedute occorre la presenza di almeno un quarto dei componenti, compreso il presidente o uno dei due vice-presidenti". Ma l'art. 18 del medesimo D. L.vo Lgt. n. 382/1944, nei riguardi della professione di avvocato prevede che le disposizioni di quella fonte legislativa (e perciò anche l'art. 22) si applicano "fino a quando non si sia provveduto alla riforma dell'ordinamento forense".  Nè a tale "scadenza d'operatività" dell'art. 22 pone rimedio l'art. 37 della proposta di legge di riforma forense AS601-B, che, al comma 1, prevede "Il CNF pronuncia sui ricorsi indicati nell'art. 36 secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, applicando, se necessario, le norme e i principi del codice di procedura civile" e, al comma 5, prevede che "Il CNF può svolgere la propria attività non giurisdizionale istituendo commissioni di lavoro, anche eventualmente con la partecipazione di membri esterni al Consiglio". Solo per l'attività non giurisdizionale, però! Per quella giurisdizionale deve operare il "plenum" del CNF. Pertanto, dall'evidente impossibilità di funzionamento d'un giudice costretto sempre ad operare nella compresenza di varie decine di membri deriva l'incostituzionalità evidente, per irragionevolezza (art. 3 Cost.) della norma che tale modalità operatività impone.
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Da: L''infedele31/12/2012 17:54:48
Scrivete in massa, facciamo sentire la nostra voce soprattutto la voce dei giovani a cui hanno totolto qualsiasi barlume di futuro.

http://www.avvocati-part-time.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2360:scrivi-cosi-ai-senatori-e-al-presidente-della-repubblica-contro-la-pseudo-riforma-forense&catid=1:tutte-le-notizie&Itemid=2

Da: aggIenete vergognIoso31/12/2012 19:22:45
mannaggia, i dominatori del forum non mi vogliono. loro stànno sempre ragggione, anzi scusate, ciànno sempre raggione. come farò senza la loro approvazione? quelli osno potentissimi, quasi come de tilla dell'oua e l'estensore dei pareri squarta abogados (rizzo o izzo).

Da: aggIente vergognIoso01/01/2013 11:29:42
buon anno a tutti!
e con il buon anno vengo con questa mia approporvi il fantastico pacchetto 2013: contropaccottazzo supersicurissimo approvato dall'oua (capisc ammeeee). facciamo anche colloqui individuali con consiglieri di coa leggggibbbus soluti potentissimi.
e per i primi 10 iscritti del 2013 è inclusa una tastata a praticante bona dei consiglieri di coa convenzionati e un poster autografato origgginale di de tilla.

affrettatevi!

Da: xxxx01/01/2013 11:32:27
Se quando eri piccolo gli altri bambini non giocavano con te, non è colpa nostra;
se quando sei entrato a scuola nessuno voleva sedersi di fianco a te, non è colpa nostra;
se quando eri adolescente le ragazze di guardavano e si allontanavano, non è colpa nostra;
se quando organizzavano le feste i tuoi coetanei non ti invitavano, non è colpa nostra;
se tutti i tuoi coetanei hanno avuto ragazze e tu no, non è colpa nostra;
se soffri la sera di capodanno perché non hai che fare, non è colpa nostra;
se l'unico modo di trascorrere il tuo tempo è di stazionare ininterrottamente su di un net creandoti dei nemici immaginari per giustificare la tua maniacale presenza, non è colpa nostra.
Quindi in conclusione auguri e falla finita.

Da: pomari pomari01/01/2013 21:02:00
oramai questa discussione non ha più ragione di esistere, per fortuna la figura dell'abogato insieme ai tristi figuri che si affannano ad insegurne l'utopica immagine è al suo definitivo declino.pazienza, ci saranno più netturbini,cocomerari,porkettari, addetti alla sorveglianza dlle acque reflue ecc...hahahahahahahahahahaha

Da: BELLA QUESTA01/01/2013 22:19:24
Quanti bei discorsi sul titolo di avvocato spagnolo...rispetto chi lo ha conseguito in maniera corretta ed onesta e NON COME QUEI FURFANTI DI UNA SOCIETA' SPAGNOLA CAPITANATA DA UNA TESTA DI LEGNO CHE CONSEGNANO GLI ESAMI GIA' COMPILATI!!!!
ABBIAMO AVVISATO IL MINISTERO SPAGNOLO DI QUESTE TRUFFE PER BLOCCARLE UNA VOLTA PER TUTTE!!!

Da: x bella questa02/01/2013 07:24:27
avete fatto bene

Da: x bella questa02/01/2013 11:05:08
tu eri tra quelli che si erano preparati i librettini della simone rimpiccioliti ed al bisogno gli mettevi sotto la giacca tentando di dare una spulciata ogni tanto.........

Da: Saveconi02/01/2013 11:27:54
Ciao ragazzi,
vendo nuovissimo materiale 2013 Università Francisco de Vitoria: dispense per studiare più quiz a risposta multipla per ogni materia. Soltanto 20 euro. Se interessati contattatemi: saveconi@libero.it
Il materiale è quello ufficiale che bisogna studiare per la puebra.

Ciao!

Da: x Saveconi02/01/2013 12:10:28
amico,se leggi in alto c'è scritto in grassetto che qui è VIETATA LA COMPRAVENDITA DI QUIZ E DISPENSE.
QUALSIASI MESSAGGIO IN TAL SENSO VERRA' SEGNALATO ALLA GUARDIA DI FINANZA.
Spero che ti segnalino.

Da: xpacco02/01/2013 12:11:06
roba vecchia e stravecchia vai a fare il pacco da un'altra parte che qui sei segnalato gia alla gdf

Da: X saveconi02/01/2013 14:30:48
richiedi solo 20 euro .....mischino e lasci la tua mail ....lo fai x accaparrarti amici sprovveduti eppoi se ti chiedono poco poco altro ...giu la botta ...
Bravo inizi bene l'anno....
Se eri corretto, regalavi a chi ti richiedeva e festa finita. ...ravvediti ...comunque ti hanno già segnalato.  E fanno bene ....devi andare a trastevere al mercatino delle pulci........

Da: kikketto 02/01/2013 16:30:08
ragazzi ho passato 8 esami su 10. chi va all'abat oliba a gennaio??

Da: modello A102/01/2013 17:15:05
Per chi è iscritto alla mutualdad, il Modello A1 , a fini dell'esenzione alla cassa, credo che debba essere rchiesto in Spagna.
Qualcuno potrebbe ripostare la sentenza dell Corte di Giustizia che consente facoltà di scelta del sistema previdendenziale.

Da: xkikketto02/01/2013 17:15:42
nessuno perche'ormai e'sputtanata come l'univ delle aggenzie

Da: Iberico02/01/2013 18:31:36
Vado io , puoi dirmi da quale città scrivi?

Da: Iberico02/01/2013 18:35:37
Kikketto , spiegati meglio, ci sono difficoltà per l'olibia a Barcellona ?

Da: chi va alla Francisco a febbraio?02/01/2013 18:48:44
ragazzi qualcuno deve sostenere l'esame alla Francisco a febbraio?

Da: x bella questa02/01/2013 19:16:07
io ho già segnalato quanto dici al ministerio de educaciòn. Sarebbe il caso, a difesa di chi si è fatto il culo per gli esami di omologazione che tutti procedessero a segnalazioni, comprese le modalità di esami on line che una agenzia italiana propone. Informo che ho segnalato anche al Cnf le modalità di esami addirittura a Roma...ormai al peggio non c'è limite. Si muoveranno le Iene o il gabibbo, oppure prendono anche loro la mazzetta??? Siccome loro sono persone serie, mi hanno garantito che lo scoop lo stanno preparando e ce ne saranno di belle.
Segnaliamo gente, segnaliamo!!!!

Da: aggIente vergognIoso02/01/2013 20:29:15
io stò leggiendo quello che dite. sappiate che mi stò già muovendo per fare tutta una caciara, gli articoli saranno come quelli usciti finora, scritti su commissione, faranno di tutta l'erba un fascio e la butteranno in caciara. e che stàavo io ad aspettare avvoi! già mi ho organizzato con i miei contatti nell'oua, ne trarremo reciproco vantaggio.
ingi stiamo gia pensando, ingi!

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