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Esame avvocato Spagna
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Da: Rosica28/12/2012 23:20:33
In effetti come fanno a dimostrare che eserciti principalmente in Spagna e non in Italia ?
Possono richiedere chiarimenti all'autorità spagnola ? Ed a che titolo l'autorità spagnola ha il dovere di rispondere ?
Le problematiche che si aprono sono importanti e ci saranno degli sviluppi imprevedibili.
Per ora dico solo che fra la cassa e la mutualidad preferisco la seconda.
E' molto più elastica e chiara della cassa italiana. E poi vi è sempre comunque un senso di gratitudine verso chi ci ha trattato con umanità.
Dicono inoltre che cassa sia piuttosto traballante finanziariamente e che abbia un debito notevole.
Della mutualidad spagnola (stanto ai miei contatti spagnoli) ho sentito parlare piuttosto bene, a parte il rischio paese....

Da: per chi spara le bombe28/12/2012 23:21:45



Il confronto civile si può avero solo se si evita di fare terrorismo spicologico a vanvera.
Informati bene ma la cassa non prevede alcun benefit per i neo iscritti casomai prevede un pagamento a forfeit per chi si scrive entro in compimento del 35° anno di età con un pagamento della quota ridotto del 50%.
Credo tu ti debba informare bene prima di fare affermazioni poco veritiere. Non esiste nessuncredito contributivo in quanto già da qualche anno è previsto, ai fini della continuità, che il professionista raggiunga dei minimi IRPEF è IVA, mai sentito parlare???? se nel triennio non vengono raggiunti gli anni versati non vanno a contribuire a fine pensionistico e si può richiedere la restituzione della somma versata.
Ecco la fonte dal sito Cassa Forense:
" La dimostrazione della continuità dell'esercizio professionale viene intesa come la capacità del professionista di raggiungere, per ciascun anno di iscrizione alla Cassa, almeno uno dei due parametri reddituali (reddito professionale IRPEF netto o volume di affari IVA), stabiliti dal Comitato dei Delegati, a dimostrazione dell'effettivo svolgimento dell'attività professionale forense, con possibilità di media nel triennio.
Criteri agevolati sono previsti nei primi anni di iscrizione all'albo e precisamente:

    a) nei primi 3 anni di iscrizione alla Cassa, coincidenti con il triennio iniziale di iscrizione all'Albo, è sufficiente un volume di affari IVA, di qualunque importo, per ciascun anno successivo al primo;
    b) nei 5 anni successivi al triennio iniziale di iscrizione all'albo (e dopo il compimento del 60° anno di età) è sufficiente raggiungere almeno la metà di uno dei limiti di reddito IRPEF netto o di volume di affari IVA, annualmente stabiliti."
In secondo luogo in spagna sbaglio o esiste un altro tipo di iscrizione oltre a quello por conto ajeno? questo necessita l'obbligo di iscrizione alla mutualidad? bene ti sei risposta da sola.
Vi esorto a non dare informazioni approsimative.

Da: lii03 28/12/2012 23:23:30
Anche sulla questione previdenziale sorge il problema della adesione alla cassa forense, con la nuova normativa non è possibile avere attività aggiuntive, tranne che per poche categorie, politici, professori, commercialisti e consulenti del lavoro, i quali possono avere, come hanno, previdenze alternative del loro settore che soddisfa il requisito delle 52 settimane annue.Per gli altri se non cambia l'attuale normativa appena approvata, e di cui già si parla di riformarla, non si possono avere attività alternative, percui bisogna aderire, come spiega la normativa, alla cassa forense, che poi potrebbe essere l'eventuale parametro per cancellare in futuro gli avvocati inattivi.

Da: zaff28/12/2012 23:23:40
condivido totalmente. Rischi per il paese e perchè qui mangi caviale a gratis. Vatti a leggere le previsioni per l'occupazione 2013, anzi no, non leggere che ti spaventi

Da: zaff28/12/2012 23:27:43
@per chi spara le bombe. Forse sei un po' intempestivo con il tuo intervento e il destinatario del tuo post è a nanna.
Però il problema è un altro. Noi che siamo transfrotalieri che facciamo, dove paghiamo?

Da: lii03 28/12/2012 23:27:48
@ zaff
l'avevo notato questo comma e mi è sembrato immediatamente, come presumo a te una norma ostativa al cittadini italiano, ma poi ho considerato che non sarebbe in buona fede e per cui sarebbe discriminatoria e nulla, percui fino a prova contraria non mi preoccuperei.

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Da: zaff28/12/2012 23:31:20
chi è iscritto non deve preoccuparsi di nulla, anzi. Però tieni presente che hai a che fare con gente che la vede a mo' di medioevo. Intanto diranno: ahhh tu non sei straniero ..... e non t'iscrivono. poi va a fare ricorso ........ cnf ..... ss uu.......

Da: xzaff28/12/2012 23:32:57
infatti, con una norma così per i neo c'è poco da dire, l'iscrizione è per gli stranieri è scritto chiaro

Da: per chi spara le bombe28/12/2012 23:36:07
@zaff:Quello che cerco di spisegare è: se l'iscrizione alla cassa fosse obbligatoria a decorrere dal 1 gennaio 2013 non capisco perchè avrebbero inserito nel testo di legge il fatto che la stessa cassa dovrà procedere nel prevedere delle fasce reddituali!
Se così non fosse mi troverei a pagare a decorrere dal 1 gennaio la fascia prevista, poi per ipotesi a settembre mi trovo con un fatturato attuale di 2000 euro però nel frattempo ne ho già versati 1800 di previdenza!
Mi sembra un pò forzata l'interpretazione che ne viene fatta non trovi?
Io, in attesa dei parametri che inseriranno continuerò a versare la mutualidad soprattutto in virtù del fatto che la previdenza spagnola, se non erro, a decorrere dal 5/6 anno se uno smette restituisce le somme versate con una decurtazione del 20%.
Nel nostro bel paese è tanto se ti danno la pensione con il 45% di quanto si è versato.

Da: aggIente vergognIoso28/12/2012 23:38:26
quà 'sto lillovero ingi ha rotto le scatole!
che vuole da noi aggIenti? noi staciossirobbimo solo fornendo un servizzio e stiàamo anche d'accordo con molti  famosi cunsiglieri di coa dei più importanti, quelli che stanno leggggibbbus soluti e decidono chi si può iscrivere.
capisci amme

Da: zaff28/12/2012 23:42:39
@ bombe. beh, in effetti ....

a ben rileggere la norma


2. L'iscrizione all'albo per gli stranieri privi della cittadinanza italiana o della cittadinanza di altro Stato appartenente all'Unione europea è consentita esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

a) allo straniero che ha conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza presso un'università italiana e ha superato l'esame di Stato, o che ha conseguito il titolo di avvocato in uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi della direttiva 98/5/CE

allo straniero privo della cittadinanza italiana o della cittadinanza DI ALTRO STATO MEMBRO (cioè che ha la cittadinanza di altro stato)

Da: lii03 28/12/2012 23:44:36
La normativa sia della d.lgs 96/01 che della direttiva 5/98 sono chiare nella nozione di cittadino europeo è compreso anche l'italiano, fino a prova contraria. Percui, certo il medioevo potrebbe prendere il sopravento, ma sarebbe un sopravvento innanzitutto squalificante e di breve durate. Solo per caso immaginate un cittadino italiano che va a frequentare l'università in Spagna perché residente in Spagna con la propria famiglia, diventa professionista in Spagna e non potrebbe ritornare nel suo Paese a svolgere la professione, dico Spagna ma potrebbe essere Francia , Inghilterra ecc, certo non mi meraviglio di niente, però penso che il TAR ci metterebbe 30 giorni per decidere nel merito.

Da: per chi spara le bombe28/12/2012 23:45:24
@zaff hai un contatto? ti devo chiedere dell info.

Da: Rosica28/12/2012 23:49:09
Zaff...attento che il forum è monitorato da quelli che ce la vorrebbero far pagare.
Circa la questione che sollevi, conta che all'interno dell'UE vige il principio che un cittadino non può essere discriminato per la sua cittadinenza europea.
Non possono non iscrivere un comunitario, a prescindere dalla sua cittadinanza, se ha un titolo conseguito all'interno dell'UE.
Nelle sentenza Tortorici l'Ordine degli Avvocati di Palermo aveva sostenuto, avanti al CNF, che un cittadino italiano non poteva essere iscritto nell'albo degli avvocati comunitari perchè era diverso da un avvocato straniero con il titolo comunitario conseguito all'interno di una nazione europea.
Avanti la Cassazione tale tesi è stata lasciata cadere, tanto è sembrata non corretta.

Da: per chi spara le bombe28/12/2012 23:51:12
@rosica condivido in toto il tuo ultimo post.

Da: Rosica28/12/2012 23:54:56
Grazie, è che, come scrive Common, spesso ci dimentichiamo che oramai l'Italia è un paese a sovranità limitata ed oramai il diritto dell'unione vige sovrano, anche su di uno stato in via di disfacimento come il nostro.
Fino a che la magistratura rispetterò la legge, abbiamo buone ragioni da far valere. Dobbiamo credere nel diritto dell'unione, soprattutto noi stabiliti.

Da: lillovero disgustato29/12/2012 00:07:05
a scanso di equivoci voglio dire che non sono io ad aver postato i messaggi di oggi in risposta a lillovero. per me il gioco è bello quando dura poco e soprattutto quando nessuno si fa male. non voglio conseguenze legali né di altro tipo, perciò, se il mio scherzo ha dato fastidio a qualcuno, me ne scuso profondamente.
non posterò più con questo nick. purtroppo non posso garantire che altri non lo facciano, ma, ove ciò si rendesse necessario, costoro potranno pur sempre essere rintracciati tramite ip.
chiedo ancora scusa e spero che nessuno si sia offeso.

Da: lii03 29/12/2012 00:10:02
Art. 3.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si considera:
a) Stato membro di origine, lo Stato membro dell'Unione europea nel quale il cittadino di uno degli Stati membri ha acquisito il titolo professionale che lo abilita all'esercizio della professione di avvocato in detto Stato;
b) titolo professionale di origine, uno dei titoli professionali di cui all'articolo 2, acquisito in uno degli Stati membri prima dell'esercizio in Italia della professione di avvocato;
c) titolo di avvocato, il titolo professionale acquisito in Italia, mediante iscrizione nell'albo degli avvocati;
d) avvocato stabilito, il cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea che esercita stabilmente in Italia la professione di avvocato con il titolo professionale di origine e che e' iscritto nella sezione speciale dell'albo degli avvocati;
e) avvocato integrato, il cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea che ha acquisito il diritto di utilizzare in Italia il titolo di avvocato.
Per il d.lgs 96/01 lo stato membro di origine è dove il cittadino europeo ha acquisito il titolo esercitante, alla lettera D) s ilegge il cittadino di uno stato membro, è ripeto fino aprova contraria l'Italia è uno stato membro!!!!!!!!!!!

Da: Alo@29/12/2012 00:18:34
credo pero'vadano focalizzati altri aspetti ovvero quelli di giovani avvocati(stabilit e non)impossibilitati a contribuire alla cassa quote esorbitanti in assenza-o quasi-di reddito

Da: lii03 29/12/2012 00:23:30
La norma in questione, parla di cittadini stranieri extracomunitari e impropriamente usa il termine stranieri anche per i comunitari, ma nulla di ostativo spiega per cittadini comunitari italiani, se si voleva escludere dal diritto i fratelli italiani, nulla vietava di metterlo in chiaro. Percui non penso che vi siano dubbi in merito, basta leggere il d.lgs 96/01. Con questa me ne vado a dormire!!

Da: x lii0329/12/2012 00:46:59
Concordo. Quando si parla di stranieri va inteso extracomunitari.

Da: common law 29/12/2012 03:18:10

Non sono andata a dormire, zaff... avevo una cena e dopocena...

Dunque, per rispondere a bomba:

- La Cassa prevede una esenzione del contributo integrativo minimo (pari a circa 600 Euro) per i primi 5 anni di attività;

- Il contributo soggettivo minimo (quello che tu chiami "a forfait") è ridotto al 50% se hai meno di 35 anni - talchè invece dei 2000 euro ne pagherai 1000 -;

- Oggi, in assenza di regolamento sugli scaglioni di reddito non è previsto un credito; quando sarà approvato il regolamento, se sei iscritto dall'anno precedente (2013) è presumibile che si maturerà un credito se si è pagato in eccedenza;
alla peggio, se questo credito non sarà previsto, dal giorno dell'approvazione del regolamento si rientrerà nel parametro di riferimento. In sintesi, nella peggiore delle ipotesi si saranno gettati qualche centinaia di euro per un solo anno;

- la norma che hai citato tu circa la continuità dell'esercizio professionale valEVA solo ai fini pensionistici;
oggi è abrogata dalla riforma atteso che è previsto l'obbligo di iscrizione alla cassa (prima era una facoltà per chi non raggiungeva il minimo reddituale) QUALUNQUE sia il reddito;
è pure abrogata dalla disposizione che prevede il divieto di guardare al reddito ai fini della continuità professionale.

Spagna se sei iscritto in CUENTA PROPRIA devi pagare la mutualidad...talchè per non pagarla devi chiedere di essere esentato.

Come vedi...chi è poco informato sei tu

@ Rosica

come fanno a dimostrare dove eserciti prevalentemente? Dal modello unico.
Vi ricordo che anche per i non iscritti all'albo vi è l'obbligo di comunicazione del reddito... ci vogliono 2 nanosecondi a dimostrare un dato ufficiale...

@ bistecca

perchè scelgo la Cassa italiana?
per il semplice motivo che non intendo incorrere in nessuna sanzione nè voglio fare la furba:
il criterio di scelta della cassa si basa sul luogo dove si svolge l'attività prevalente. ora se uno è STABILITO in Italia (stabilito ha un significato preciso) ha il domicilio fiscale in italia è cittadino italiano...ha voglia a dire che non esercita prevalentemente qui...(ma allora perchè è stabilito qui?) Comunque chi, da stabilito, non esercita prevalentemente qui alzi la mano.

Voi parlate di integrazione...ditemi... non credete che faranno una radiografia ai raggi x su ogni aspetto?
Certo, potete sempre eccepire la norma comunitaria dove dite che pagate in Spagna e si paga una sola Cassa...però dovrete anche spiegare loro perchè, ripeto, da STABILITI cittadini etc in italia avete scelto la spagnola e ciò in presenza dell'obbligo di iscrizione alla Cassa forense locale.
Ovviamente potrete sostenere la vostra eccezione DIMOSTRANDO l'attività prevalente in Spagna (potete dimostrarlo?)...con ciò, tra le altre cose, dicendo che avete evaso il concetto di stabilimento...e rischiando di farvi cancellare quale stabiliti.
Bene, accomodatevi pure... io non vado certo a fare un clamoroso autogol del genere...

circa la norma d'iscrizione:

guardate che è una norma che riguarda esclusivamente gli extracomunitari...i requisiti d'iscrizione per gli extracomunitari...che già, peraltro, esisteva.
Quella norma non riguarda minimamente i comunitari...non ci interessa proprio nè ha alcun effetto sui cittadini UE che sono disciplinati da una norma ad hoc (legge forense per i locali; d.lgs 96 per i comunitari).

Buona notte

Da: common law 29/12/2012 03:27:42

* anche per i non iscritti alla cassa vi è l'obbligo di comunicazione del reddito...non all'albo, pardon.

Ribuonanotte

Da: zaff29/12/2012 08:46:50
scusate ma vado a letto presto.
Allora questione "stranieri". Non per fare il polemico -che legga chi monitora il forum- mi spiegate com'è possibile nel 2012 da parte delle camere della "Repubblica", con un parlamento al 65% di avvocati far diventare legge quanto segue:  L'iscrizione all'albo per gli "stranieri privi della cittadinanza italiana" o (stranieri)  della cittadinanza di altro Stato appartenente all'Unione europea è consentita esclusivamente nelle seguenti ipotesi….".
Questo a prescindere dalle giuste osservazioni che avete fatto sopra, comporterà a rigor di esperienza quanto segue: Tizio di nazionalità italiana abogado del collegio di Madrid chiede di essere iscritto nel foro di Alfa in Italia. A quel punto il presidente del coa di Alfa porta in consiglio la domanda. Preso atto della legge forense neo introdotta si osserva che Tizio non è uno straniero né è in possesso di altra cittadinanza comunitaria. Per l'effetto il coa rigetta la domanda "in nome della legge".
Ciò detto a Tizio rimangono due strade. La prima che dura mediamente 5 anni, prendere la cittadinanza spagnola; la seconda che dura orientativamente sempre 5 anni, ricorrere. Il tutto tenuto presente che dal tenore logico e letterale della norma la decisione del coa è immune da vizi legali, ma soltanto aggredibile dal punto di vista del rimando a norme comunitarie e di logica giuridica.  
Common sulla cassa, non credo che pagare in Spagna sia una furbata ma un salvaguardarsi.

x rosica la mia mail usa e getta: sssss.ssssssss@libero.it

Da: A me sembra29/12/2012 09:02:03
Che come la giri e la rigiri il risultato è uno solo. Prendere l'abilitazione in Italia non è semplice e non premia i più preparati, chi opta per la spagna ha problemi dopo e deve penare, più o meno, come gli altri. Innegabile è che i giovani avvocati e aspiranti tali sono ostacolati in tutti i modi e il fatto che, come ha ricordato zaff, il 65% dei parlamentari è costituito da avvocati la dice molto ma molto lunga.
E noi, giovani alienati dalle cretinate che ci propinano gli rendiamo pure il gioco facile facendoci la guerra tra noi.
Svegliaaaaaa !!!!

Da: common law 29/12/2012 09:05:22

@ zaff

zaff, scusa eh, ma perchè non accetti il fatto che l'iscrizione degli stabiliti è regolata da una norma speciale? Guarda che non è stato abrogato il d.lgs 96!
Qualcuno ti ha anche ricordato il brocardo: "lex specialis derogat generali"...
la disposizione da te riportata (che già esisteva, peraltro) riguarda SOLO ed esclusivamente gli extracomunitari! Non ci tocca proprio...

Circa la cassa più che salvaguardarsi io la vedo come un autogol per i motivi suesposti...si va incontro al serio rischio di cancellazione dall'albo degli stabiliti affermando che si ha una attività prevalente (da dimostrare) in Spagna.

In ogni caso è impensabile non pagare la Cassa senza un provvedimento che esenta dall'obbligo ex lege... e dovreste andare a dire che non lavorate, da stabiliti, qui...

comunque visto i rischi io credo che non ci si possa affidare a mere opinioni di forum o di commercialisti...fate un interpello alla Cassa e così avrete una risposta certa ed ufficiale. (peraltro l'iscrizione alla Cassa locale avverrebbe in settembre...non prima)
Io, vista la volontà dei coa di cancellare pure i locali, non vado certo a dare loro in mano un'arma simile...poi ognuno ragioni da sè e si accolli le eventuali conseguenze senza lamentarsi però!

Da: common law 29/12/2012 09:11:15

inoltre, zaff

"Preso atto della legge forense neo introdotta si osserva che Tizio non è uno straniero né è in possesso di altra cittadinanza comunitaria."

Che significa? Che vuol dire "Tizio non è in possesso di altra cittadinanza comunitaria?"
La cittadinanza italiana non è comunitaria, secondo te?

Da: zaff29/12/2012 09:39:45
io leggo dal punto di vista letterale: L'iscrizione all'albo per gli "stranieri privi della cittadinanza italiana" o (stranieri)  della cittadinanza di altro Stato appartenente all'Unione europea è consentita esclusivamente nelle seguenti ipotesi.

tuo intervento: Che significa? Che vuol dire "Tizio non è in possesso di altra cittadinanza comunitaria?"
La cittadinanza italiana non è comunitaria, secondo te?
mia risposta: altro stato membro ovvero non italico.

Questione lex specialis: ho il timore che anche quella parte lo sia. Ma è un timore da approfondire.

questione cassa. Ho detto che quel che farò sarà il frutto di una decisione (esenzione) ufficiale!

Da: aggIente vergognIoso29/12/2012 09:56:58
ahahahaha io stò furbo e ora ricorro alle minaccIe.
lillovero non ha capito che oltre a scrivere con altri nomi io stò disperato in quantamente analfabetto come sono non ciò altro lavoro se non spennare gli imbecilli infraditos che si avvaglierebbero dei miei servizzzzi.
allora se con le mie astuzzzzie mi faccio dare il nome di lillovero ingi vado subbbito a sgraffiare la machina.

io stò uno incazzoso, ciàvresse capito?

Da: Abogado Madrid29/12/2012 10:01:44
In merito alla discussione sull'avv italiano "locale"e' bene ribadire, che la norma italiana non prevede che ci sia un solo avv. ad agire di' intesa con l'avv straniero, ne tantomeno ha posto limiti quantitativi, territoriali o di materia. Pertanto non avalliamo interpretazioni dubbie, piuttosto insistiamo sulla corretta applicazione della norma ricettiva....

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