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Esame avvocato Spagna
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Da: ginnyloy27/12/2012 19:02:26
per avvitaliano:
ma sai qualcosa di più degli esami on line? io ho chiamato la società che li fa (credo sia la stessa che dici te) e in effetti oltre alla fumosità di tutta la vicenda non ti dicono se è legale o no. Ho chiesto di parlare con un responsabile perchè la persona che mi ha risposto non aveva la più pallida idea di cosa è il percorso in Spagna, e però non mi ha passato nessuno perchè mi ha detto che il proprietario era impegnato in una riunione con la Spagna, mah....ho poi parlato con un amico che li ha incontrati di persona e a parte l'atteggiamento truffaldino del tipo (hai ragione basta la faccia...hahha) ha lasciato perdere perchè mi ha detto, testuali parole: sento puzza di manette.
Ma che palle che si deve, che devo, fare????

Da: x ginnyloy27/12/2012 19:07:13
Con uno sforzo in piu', ma sicuramente lecitamente puoi pensare di andare in qualche università , anche cattolica, in Spagna.
Oltretutto risparmieresti un sacco di soldini.

Da: x ginnyloy27/12/2012 19:30:07
Ma porca miseria, lo volete portare il cxxo fuori dai confini nazionali o no?  Viaggiate, conoscete nuova gente, fate esperienze, acculturatevi. Non può farvi altro che bene.

Da: lillovero 27/12/2012 19:48:53
Alla bestia ignorante e volgare che si firma "lillovero disgustato".

Dal momento che il presente nickname è  - finalmente - registrato, esso gode della tutela di cui agli artt. 7 e 9 c.c.;
Inoltre, a mente di un costante orientamento giurisprudenziale in tema di protezione dell'identità informatica, utilizzare indebitamente uno pseudonimo già registrato, clonarlo o, ancora, utilizzarne uno simile per indurre in errore gli altri utenti, può persino configurarsi come condotta penalmente rilevante, atteso che messaggi offensivi, pieni di insulti verso gli utenti predetti o verso soggetti terzi (persone fisiche o giuridiche) possono causare danni di varia natura al soggetto legittimamente titolare dell'identità sottratta o illecitamente "spesa".
Pertanto ed in conseguenza, con la presente
INTIMO E DIFFIDO
l'ulteriore utilizzo del nickname "lillovero", "lillovero disgustato" od altri simili che possano in qualche modo trarre in confusione gli utenti del forum, ingenerando negli stessi la convinzione che l'autore dei messaggi de quibus sia lo scrivente, il quale è l'unico legittimo titolare del presente nickname, avendolo regolarmente registrato.
Con riserva di ogni diritto ed impregiudicata facoltà di ricorso all'A.G. a a tutela delle proprie legittime istanze.

Da: tango227/12/2012 22:53:28
Cari colleghi, ho letto parte della nuova riforma forense e nel punto del domicilio professionale che deve essere dove l'avv. Opera ..poi e' consentito altra apertura di ufficio il altra/altre località; a fronte di  un tanto,  L'avvocato ha l'obbligo di avvisare sia il proprio COA che il tribunale dove ha insediato l'ufficio periferico......mi pare sia così ...per tal motivo dopo 2 minuti tutti i consiglieri sanno dove sei stabilito?
Quanto sopra lo sapevate?.

Da: abo28/12/2012 09:22:13

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Da: abo28/12/2012 09:23:34
ergo il coa ospitante chiw
ederà una dichiarazione d'intesa in loco ...... c'è già un precedente simile

Da: abo28/12/2012 09:23:56
ergo il coa ospitante chiederà una dichiarazione d'intesa in loco ...... c'è già un precedente simile

Da: lillovero disgustato28/12/2012 09:32:46
aggggiente cialtrone, stai bene attento tu a non essere oggetto di ben approfondite indagini della magistatura. considerando le caratteristiche dell'infradito medio che ti sollazzi a spennare non escludo la configurabilità della circonvenzione di incapace.

ossequi :)

Da: lillovero disgustato28/12/2012 09:36:19
questo aggggiente è davvero una volpe. ha registrato il mio nome, e ora come faccio? con la sua sagacia mi ha battuto sul tempo, poi ogni tanto mi accusa di essere "frocio" (cit.: "LILLAAAAA AHAHAHAH") e scandisce slogan ritmati da ultrà con la pancetta e il golfino "noi infraditos non ti vogliamo tatttattattatta").

che mente criminale.

caro aggggiente, tu e i tuoi simili potete spennare solo i disperati intellettivamente debolissimi che pullulano sul forum.

ri-ossequi

Da: lillovero disgustato28/12/2012 09:38:15
a questo punto ruberò anche io la sua identità e mi registrerò come "aggggiente vergognoso" o "membro leggggibbbus solutus del coa" o anche "esponente di spicco della rappresentanza politica dell'avvocatura".
e poi procederò a postare interventi direttamente conseguenziali :D

Da: lillovero disgustato28/12/2012 09:39:12
anzi, scusate, penso che sceglierò il nick "agggIente vergognIoso" in omaggio alle propagandate crocIette.

Da: abo28/12/2012 09:52:16
di un buon psicologo che ne dici?

Da: common law 28/12/2012 10:05:40

Sì Tango, avevo visto la disposizione.
Ma che cambia?

Da: TANGO228/12/2012 10:25:15
buon giorno Common L.
1) bisognera' fare la comunicazione al Coa "secondario" e/o in cui si opera,
2) qualcuno dice che ci andrebbe altro avv. d'intesa in loco,per cui 2 ordinari d'intesa...uno al Coa che ci ha ospitati...ed altro  dove lavoriamo prevalentemente...
3) costi ulteriori?
4) comunque vedo che anche tu sei d'accordo nel comunicare..nel mio caso operando sia a Ts che a Pn dovro' cosi' fare....
5) la riforma forense poi e' legge e da subito va rispettata....
6) tuttavia il provv. disciplinare non potrebbe che essere blando qualora un Coa volesse riprenderci.
sarebbe opportuno che tutti ci comportassimo in maniera univoca.
ti ringrazio del tuo eventuale approfondimento ..
per gli auguri .....a seguire.
buona giornata.

Da: Ecco cosa fanno gli AVVOCATI...VERGOGNA!!!28/12/2012 10:53:38
Cassazione: avvocato che falsifica firma del collega non è tenuto al risarcimento danni

Non deve risarcire il danno l'avvocato non iscritto all'albo speciale che falsifica la firma del collega che lo affianca nella difesa. È questo quanto stabilito dalla terza sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 22890/2012, in tema di professioni liberali. Gli Ermellini hanno precisato che la falsificazione della firma di un collega che lo affianca nella difesa di fronte al Consiglio di Stato non obbliga il legale non iscritto nell'albo speciale a risarcire il danno al cliente. La lesione, infatti, non è in re ipsa ma deve essere provata in maniera specifica.
La decisione è l'esito del ricorso di un cliente che citava in giudizio il suo avvocato che lo aveva difeso dinanzi alle giurisdizioni amministrative superiori senza essere iscritto all'albo speciale, e per essere stato per altro verso destinatario di un provvedimento di sospensione dall'esercizio della professione per aver falsificato la firma di un altro avvocato che lo aveva affiancato nella difesa.
Per quanto riguarda la mancata abilitazione alla difesa dell'avvocato per non avere tale circostanza procurato danno all'attore, il giudice di primo grado aveva respinto la domanda risarcitoria avanzata dal cliente, mentre aveva accolto la richiesta di danni come conseguenza del falso. La decisione di primo grado veniva poi impugnata da entrambi: la Corte di Appello di Roma, accogliendo il gravame incidentale del cliente e rigettando quello dell'avvocato, condannava quest'ultimo al pagamento di un ulteriore somma a titolo di risarcimento per aver operato nella qualità di avvocato senza essere a ciò abilitato.

http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_12912.asp

Da: iscrizione cassa28/12/2012 11:02:02
Da quando decorre l'obbligatorietà? Bisogna attendere i regolamenti attuativi? Chi è iscritto all'albo da qualche mese sarà tenuto a pagare anche per questo periodo?

Da: common law 28/12/2012 11:08:40

La norma è valida per tutti gli avvocati...e credo di non sbagliare di molto nel prevedere che è stata voluta ai fini di un più pregnante controllo fiscale.
Comunque, atteso che questa riforma NON impone il domicilio nel luogo in cui si ha l'attività prevalente ma esso domicilio è una scelta personale ed insindacabile, ed è norma rivolta a tutti gli iscritti all'albo, in pratica si vuole sapere in quali coa i professionisti hanno uno studio (che possono essere vari...non solo 2).
Non sono d'accordo circa l'indicazione del locale d'intesa... lo richiedono (illegittimamente) ai fini dell'iscrizione all'albo...non per lo studio. Inoltre io suggerisco, per evitare contestazioni, di esercitare solo sporadicamente con altro locale d'intesa...

Il provv. disciplinare perchè? Se hai un secondo studio devi indicarlo...


Da: common law 28/12/2012 11:12:52

L'obbligatorietà di iscrizione alla Cassa decorre dall'entrata in vigore della legge ossia dal 2013.
Quindi l'obbligo di iscrizione alla Cassa decorre dalla presentazione del modello unico redditi 2012.

Da: pregunta28/12/2012 12:04:06
ma se non ci sono i regolamenti applicativi come ci si iscrive alla cassa???

Da: Italoabogado Asino 28/12/2012 12:36:56
nella vecchia fattoria ia ia ho! quante bestie ha zio Tobia ia ia ho!
c'è Ruggero! hihoihohihohihohihohiho! c'è Ruggero! hihohihohihohihohiohihohihohiho!

Da: zaff28/12/2012 13:02:39
pongo alla vostra attenzione alcune riflessioni. La riforma di fatto ha esteso l'attività di competenza esclusiva dell'avvocato. Con questo di fatto ha accomunato l'attività giudiziale a quella extra. Di fatto a questo punto la competenza per la consulenza è di chi ha lo ius postulandi. Ciò detto, a mio avviso è chiaro che il solo esercitare a qualsiasi fine impone lo ius postulandi completo. Quindi occorre sempre e comunque l'intesa.
Il problema è risolto in sè. Ognuno ha la sua dichiarazione d'intesa ad lites. Bene, allora, uno anche in una missiva riporta che agisce d'intesa con ..... Il problema x me non esiste più di tanto. Certo gli studi di recupero credito e infortunistica saranno un po' arrabbiati, infatti minacciano ricorsi e quant'altro.  

Da: common law 28/12/2012 13:33:10

@ zaff

non ci vuole l'intesa per lo stragiudiziale.
L'intesa è prevista per il SOLO caso in cui ci si rivolge all'AG.
Nello stragiudiziale non vi è ricorso all'AG

Da: common law 28/12/2012 13:34:33

@ pregunta

la norma prevede l'iscrizione alla Cassa...non l'iscrizione alla Cassa dopo l'emanazione di un regolamento.

Ci si iscrive alla Cassa anche online.

Da: x zaff28/12/2012 14:05:46
ma che ignorante sei?

incredibile???

Da: Pregunta28/12/2012 14:13:27
Common scusa ma la norma vale per gli avvocati gia'iscritti all'albo o solo per coloro che si iscriveranno?E quelli che hanno gia'aperto una posizione previdenziale in gestione separata che fine faranno???

Da: TANGO228/12/2012 15:32:26
PARE ANACRONISTICO PENSARE CHE ANCHE PER LO STRAGIUDIZIALE BISOGNERA' RICORRERE ALL'INTESA ????
NO! ASSOLUTAMENTE...
PER LE SOCIETA' CHE SVOLGONO IN MANIERA CONTINUATA E ORGANIZZATA REPUTO SIANO ESCLUSI DALLA DISCIPLINA DELLA MATERIA ESCLUSIVA ---PER TAL MOTIVO COSTORO POSSONO PROSEGUIRE ANCHE SENZA LA PRESENZA DI UN LEGALE ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA....
VEDI SOCIETA' DI INCIDENTISTICA STRADALE,
VEDI SOCIETA' DI RECUPERO CREDITI,
VEDI SOCIETA' DI CONSULENZA LEGALE IN GENERE ....ALT ---ASSOC. LEGALI ...TUTELA CHE DI SOLITO HANNO UN PERSONAGGIO CHE NON NECESSARTIAMENTE E' UN LEGALE ....

Da: x tango28/12/2012 15:57:11
Scusa ma non ti seguo

Da: x tango28/12/2012 16:40:31
ma che stai a dire??

hai bevuto??

Da: common law 28/12/2012 16:43:42

Tango..non sono escluse quelle società... la norma è stata voluta ad hoc.

Poi.. che c'entra l'intesa?

@ pregunta

chi è iscritto nella gestione separata...si disiscrive...e si iscrive alla Cassa. insomma, la norma è chiara. Ora c'è l'obbligo e nessuna via d'uscita.(se non l'esenzione per chi sceglie la cassa spagnola..ma bisogna richiederla).

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